12.2011.130
Appello contro decisione superprovvisionale inammissibile, spese a carico dello Stato per errata indicazione dei rimedi di diritto nella decisione pretorile
18 luglio 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2011.130
Data decisione, Autorità:
18.07.2011, IICCA
Titolo:
Appello contro decisione superprovvisionale inammissibile, spese a carico dello Stato per errata indicazione dei rimedi di diritto nella decisione pretorile
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 265 CPC-TI
Incarto n.
12.2011.130
Lugano
18 luglio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.188 (provvedimenti
supercautelari e cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con istanza 1° luglio 2011 da
CO 1
rappr. dagli.ti RA
1 e,
contro
RE 1
chiedente
in via supercautelare la sospensione della procedura esecutiva n__________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
domanda
che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto con decisione in via supercautelare 5 luglio 2011, con la quale ha ordinato la
sospensione della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________
nei confronti dell’istante, precisando che la decisione era immediatamente
esecutiva e convocando le parti all’udienza del giorno di materdì 30 agosto
2011 alle ore 14.00;
reclamante
la convenuta, che con reclamo 13 luglio 2011 chiede di annullare la decisione 5
luglio 2011, con proseguimento della procedura esecutiva;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
istanza di provvedimenti supercautelari e cautelari del 1° luglio 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, la sospensione della procedura esecutiva
n. __________ avviata nei suoi confronti da RE 1, __________;
che con
decisione in via supercautelare del 5 luglio 2011 il Pretore ha accolto
l’istanza e ha ordinato la sospensione della citata procedura esecutiva;
che con
reclamo 13 luglio 2011 RE 1 chiede di annullare la decisione 5 luglio 2011,
così da proseguire la procedura esecutiva;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte;
che alla
procedura provvisionale, avviata il 1° luglio 2011, si applica il Codice di
procedura civile;
che la
decisione 5 luglio 2011 è pacificamente un provvedimento superprovvisionale,
emanato senza sentire la controparte dal giudice, il quale ha già convocato le
parti a un’udienza ai sensi dell’art. 265 cpv. 2 CPC;
che un
provvedimento superprovvisionale con il quale il giudice adotta una misura
senza sentire la controparte non è in quanto tale suscettibile di impugnazione
(Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF
2006 pag. 6729 in alto; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1873 pag. 342; Baker&McKenzie, Schweizerische
Zivilprozessordnung, n. 9 ad art. 265; Sprecher,
Basler Kommentar ZPO, n. 32 ad art. 265; sentenza della II CCA del 7 giugno
2011 n. 12.2011.88);
che
pertanto l’atto 13 luglio 2011 è manifestamente inammissibile e può così essere
evaso senza notificarlo alla controparte;
che non è
quindi necessario esaminare quale sia la natura del rimedio giuridico proposto,
se reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a o lett. b CPC o appello ai sensi
dell’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC, come sembrebbe indicare il valore di fr.
14'457.40 indicato dalla convenuta;
che la
tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguirebbero la
soccombenza della reclamante, ma essa si è rivolta a questa Camera fondandosi
sull’errata indicazione dei rimedi di diritto contenuta nella decisione impugnata,
sicché le spese processuali vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino;
che non vi
è motivo di accordare ripetibili alla controparte, alla quale il “reclamo” non
è stato notificato;
per questi motivi,
decide:
1. Il
“reclamo” 13 luglio 2011 di RE 1 è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.- sono poste a carico
dello Stato del Canton Ticino. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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