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Decisione

12.2011.132

Azione di inesistenza del debito - architetto globale - mercede - errore nella direzione dei lavori - responsabilità - risarcimento danni

29 aprile 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

contratto 18 dicembre 2000 (doc. B), retto dalle norme SIA 102, AP 1 ha

incaricato l’arch. AO 1 di effettuare le prestazioni d’architettura relative alla

realizzazione di una casa unifamiliare ai mappali n. __________, __________ e __________

RFD di __________. Il presumibile onorario a favore dell’architetto - tenuto

conto del presumibile costo dell’opera di fr. 1'470'575.-, del tasso

percentuale di base presumibile (p) del 16%, del grado di difficoltà dell’opera

(n) dell’1.1, del fattore di correzione (r) dello 0.45 e della frazione

percentuale delle prestazioni (q) del 91% - era stato a quel momento stimato in

circa fr. 106'000.- (fr. 1'470’575.- x 0.16 x 1.1 x 0.45 x 0.91) + IVA al 7.5%,

a cui potevano essere aggiunte spese per fr. 15'000.- + IVA al 7.5%, il tutto

per un importo complessivo di circa fr. 130'075.-.

Il 16

dicembre 2001 (doc. 5) le parti hanno firmato uno scritto denominato “modifica

di accordo contrattuale”, in base al quale “si conferma che l’onorario

complessivo architetto per l’edificazione della casa ad __________, mapp. __________

è di fr. 259'079.- + IVA + spese”, ritenuto che “per i pagamenti entro

30 giorni viene applicato un sconto del 10% (fr. 235'527.- + IVA)”.

B. Preso

atto del mancato pagamento di tre sue fatture di fr. 90'595.- (doc. I), di fr.

27'874.- (doc. 1.10), rispettivamente di fr. 25'600.- (doc. 1.11), l’arch. AO 1,

dopo averne maggiorato l’importo del 10%, con il PE n. __________ dell’UE di

Lugano (doc. A) ha escusso AP 1 per ottenere il pagamento di fr. 158'475.90

oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2001 su fr. 99'654.50, dal 21 gennaio

2001 su fr. 30'661.40 e dal 27 giugno 2002 su fr. 28'160.-. Al PE non è stata

interposta opposizione.

C. Con

petizione 20 febbraio 2003, poi avversata dalla controparte, AP 1 ha convenuto

in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, l’arch. AO

1 in applicazione dell’art. 85a LEF, allo scopo di far accertare - previa

l’adozione di provvedimenti cautelari, poi abbandonati - l’inesistenza e in via

subordinata l’estinzione del debito di fr. 158'475.90 oltre interessi e in via

ancor più subordinata di far accertare l’estinzione del PE n. __________

dell’UE di Lugano, in tutti i casi con il conseguente annullamento dello stesso.

Egli, in sintesi, ha escluso di aver sottoscritto l’accordo di cui al doc. 5,

da lui mai accettato ed ora eccepito di falso, ed ha confermato che l’unico

accordo in vigore tra le parti era quello di cui al doc. B, da lui già onorato

con il pagamento degli acconti richiesti sugli onorari di fr. 96'948.- IVA

inclusa e sulle spese di fr. 4'116.50; ha osservato che l’eventuale credito del

convenuto, in ogni caso da ridursi per alcune sue inadempienze per fr. 37'500.-

+ IVA, era compensato dai difetti dell’opera di fr. 71'357.- + IVA; ed ha rilevato

che la procedura esecutiva era stata tacitamente abbandonata dalla controparte.

D. Il

Pretore, con la sentenza 20 giugno 2011 qui impugnata, ha parzialmente accolto

la petizione, confermando l’importo del PE limitatamente alla somma di fr.

147'340.38 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2001 su fr. 99'654.50, dal 21

gennaio 2001 su fr. 30'661.40 e dal 27 giugno 2002 su fr. 17'024.48 e caricando

integralmente all’attore la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese nonché

l’indennità per ripetibili di fr. 8'500.-. Il giudice di prime cure, respinta

la tesi attorea secondo cui la procedura esecutiva sarebbe estinta siccome tacitamente

abbandonata dal convenuto, ha innanzitutto confermato l’autenticità della firma

apposta dall’attore sull’accordo di remunerazione di cui al doc. 5, evidenziando

inoltre come i coefficienti r e q inseriti fittiziamente nel doc. B fossero

insufficienti e dovessero essere aumentati ad 1 il primo rispettivamente al

100% il secondo, ciò che avrebbe permesso di ottenere un onorario di fr.

258'821.20, che non differiva di molto da quello di fr. 259'079.- di cui al

doc. 5. Escluso che l’attore potesse far valere un minor valore dell’opera non

avendo mai eccepito tempestivamente la sua difettosità ed ammessa invece la

parziale inadempienza contrattuale del convenuto, che da una parte non si era

occupato in modo completo (con una conseguente riduzione del 46% della relativa

percentuale) dei lavori di sistemazione esterna, che ”pesavano” in ragione del

20% rispetto al totale, e che dall’altra non aveva effettuato la fase finale dell’incarico

(con una conseguente riduzione del 4% della relativa percentuale), il primo

giudice, sulla base dei coefficienti da lui corretti, ha quantificato in fr.

28'470.33 (fr. 294'115.- x 0.16 x 1.1 x 1 x 0.55 [1 ./.

0.46]) l’onorario per la parziale sistemazione esterna

e in fr. 198’774.68 (fr. 1'176’460.- x 0.16 x 1.1 x 1 x 0.96 [1 ./. 0.04]) quello per le rimanenti

prestazioni non terminate, per un importo complessivo, aggiunta poi l’IVA di

fr. 17'043.37, di fr. 244'288.38. Dedotti gli acconti già versati, di fr.

96'948.- IVA inclusa, risultava così un credito di fr. 147'340.38.

E. Con

appello 15 luglio 2011 l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel

senso di confermare l’importo del PE limitatamente alla somma di fr. 67'992.25

oltre interessi. Dopo aver evidenziato un errore nella data di decorrenza degli

interessi della seconda fattura - dovuti dal 21 gennaio 2002 anziché dal 21

gennaio 2001 - di cui auspica la rettifica, egli ribadisce in primo luogo la

correttezza del coefficiente q di 0.91, erroneamente aumentato a 1 dal Pretore,

che nell’occasione si era per altro discostato senza alcuna motivazione dalla

perizia giudiziaria, e quantifica in tal modo in fr. 23'293.90 (fr. 294'115.- x

0.16 x 1.1 x 1 x 0.45 [0.91 ./. 0.46]) l’onorario per la parziale sistemazione esterna e in fr.

180'139.55 (fr. 1'176’460.- x 0.16 x 1.1 x 1 x 0.87 [0.91

./. 0.04]) quello per le altre prestazioni non

terminate. Da tali somme deduce poi fr. 10'000.- per altre inadempienze imputabili

al convenuto riferite alle opere da sanitario, da pittore, da piastrellista e

all’arredamento della cucina, nonché fr. 40'000.- per la difettosità del garage,

e aggiunge l’IVA di fr. 11'507.50, ottenendo un importo complessivo di fr.

164'940.95. Dedotti gli acconti, di fr. 96'948.- IVA inclusa, ne risulta così

un credito di fr. 67'992.25 (correttamente di fr. 67'992.95).

F. Con

osservazioni e appello incidentale 2 settembre 2011 il convenuto chiede la

reiezione del gravame di parte avversa (tranne per quanto riguarda la richiesta

di parziale rettifica della data di decorrenza degli interessi) e la riforma

della sentenza di primo grado nel senso di condannare l’attore al versamento di

fr. 11'135.50 oltre interessi. Egli ritiene che dall’onorario previsto

contrattualmente in fr. 294'649.90 (fr. 259'079.- + IVA + spese di fr. 15'000.-

+ relativa IVA) potevano essergli dedotti per l’incompleta sistemazione

esterna, che a suo dire “pesava” solo in ragione di fr. 50'000.-, fr. 4’752.-

(fr. 50’000.- x 0.16 x 1.1 x 1 x 0.54 [e non 0.55, come

erroneamente indicato dal Pretore]) e per le altre

prestazioni non terminate altri fr. 10'000.- (fr. 1'420’575.- x 0.16 x 1.1 x 1

x 0.04) oltre all’IVA di fr. 750.-, per un ammontare complessivo di fr.

279'147.90. Dedotti gli acconti già ricevuti, di fr. 101'064.50, risultava così

un credito di fr. 178'083.40, ampiamente superiore a quello di fr. 158'475.90

oggetto del PE, che dunque poteva essere confermato, con il conseguente riconoscimento

a suo favore di una somma di fr. 11'135.50 in più rispetto a quanto stabilito dal Pretore.

G. Con osservazioni

25 ottobre 2011 l'attore postula la reiezione dell’appello incidentale,

modificando in parte il calcolo da lui proposto con il suo appello. Egli

quantifica nuovamente in fr. 23'293.90 l’onorario per la parziale sistemazione

esterna e in fr. 180'139.55 quello per le altre prestazioni non terminate, cui aggiunge

poi l’IVA di fr. 15'257.50. Da tali somme deduce fr. 10'000.- per le altre

inadempienze, fr. 40'000.- per la difettosità del garage e gli acconti di fr.

96'948.-, giungendo così ad un credito, invero non indicato espressamente, di

fr. 71'742.95.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece

la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una

decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove

disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.

Per

l'art. 85a cpv. 1 LEF, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del

luogo dell'esecuzione di accertare l'inesistenza del debito, la sua estinzione

o la concessione di una dilazione. Per il cpv. 3 della norma se l'azione è

ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla oppure sospende l'esecuzione (Gilliéron, Commentaire de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 seg. ad art. 85a

LEF). Questo mezzo di difesa dell'escusso, che nella

sistematica si affianca a quelli previsti (già nel diritto anteriore) dagli art.

85.

e 86 LEF, è condizionato dall'esistenza di un'esecuzione in corso,

nell'ambito della quale il precetto è divenuto esecutivo (DTF 125 III 149

consid. 2c), com’è il caso nella presente fattispecie.

3.

La

prima questione da esaminare è di natura metodologica.

Si tratta

di stabilire se il credito a favore del convenuto debba essere calcolato - come

ritenuto dal Pretore - quantificando il suo onorario in considerazione delle

prestazioni da lui effettivamente svolte, aggiungendo l’IVA, salvo poi dedurre

gli acconti versati sull’onorario; oppure - come preteso dall’attore

nell’appello - quantificando l’onorario dovuto al convenuto in considerazione di

tutte le prestazioni da lui effettivamente svolte, salvo poi dedurre il minor

valore dell’opera, aggiungere l’IVA, e dedurre ancora gli acconti versati

sull’onorario, rispettivamente - come da lui indicato nelle osservazioni all’appello

incidentale - quantificando l’onorario dovuto al convenuto in considerazione

delle sole prestazioni da lui effettivamente svolte, a cui ora aggiungere l’IVA,

salvo poi dedurre gli acconti versati sull’onorario, l’onorario per le altre

prestazioni non svolte e il minor valore dell’opera; oppure ancora - come

preteso invece dal convenuto - deducendo dal suo onorario complessivo,

comprensivo dell’IVA e delle spese con la relativa IVA, l’onorario per le

prestazioni non svolte nonché gli acconti versati sull’onorario e sulle spese.

La

modalità di calcolo proposta dal convenuto, che di fatto prende in

considerazione anche le spese e gli acconti versati sulle stesse, deve immediatamente

essere esclusa, in quanto le fatture poi oggetto del PE non si riferiscono (anche)

alle spese, ma solo all’onorario. Per il resto, anche se formulato in altro modo

- deducendo dall’onorario totale quello per le prestazioni non svolte, invece

di essere quantificato su quelle effettivamente svolte - il calcolo non

differisce da quello adottato del Pretore.

Incontestabile

che la modalità di calcolo applicata da quest’ultimo sia incompleta, non specificando

in che modo debbano essere considerati l’onorario per le altre prestazioni non

svolte e il minor valore dell’opera, neppure si possono però condividere le due

diverse modalità di computo proposte dall’attore, la prima non tenendo conto

del fatto che al risarcimento del danno per il minor valore dell’opera non può

essere aggiunta l’IVA, la seconda non tenendo conto del fatto che l’onorario

per le prestazioni non svolte e per le altre inadempienze doveva essere trattato

allo stesso modo e dunque ad entrambi doveva essere aggiunta l’IVA. In definitiva,

la soluzione corretta risulta quella di quantificare l’onorario dovuto al

convenuto in considerazione di tutte le prestazioni da lui effettivamente

svolte, di aggiungere l’IVA, salvo poi dedurre gli acconti versati

sull’onorario e il risarcimento per l’eventuale difettosità dell’opera.

4.

Passando

ad esaminare le censure riguardanti le varie posizioni costitutive del calcolo

di cui si è detto, va dapprima esaminata quella con cui l’attore ribadisce la correttezza

del coefficiente q di 0.91, che il Pretore, a suo dire discostatosi

nell’occasione dalla perizia giudiziaria senza alcuna motivazione, aveva ritenuto

di aumentare a 1, evidenziando come ciò avrebbe permesso di ottenere un importo

di fr. 258'821.20, che non differiva di molto da quello di fr. 259'079.- di cui

al doc. 5. La censura, infondata nella misura in cui al Pretore viene rimproverata

una carenza di motivazione invece esistente, ma fondata nel merito, migliora

solo in parte - come si dirà - la posizione processuale dell’attore. Il perito

giudiziario, sul cui referto il Pretore si era fondato per giustificare la sua

conclusione, pur avendo evidenziato che il parametro q, che al punto 3 del

contratto di cui al doc. B era stato calcolato per una prestazione pari al

100%, era poi stato ridotto per prestazioni pari ad un totale del 91% (perizia

p. 5), e pur avendo ritenuto perfettamente corrispondente alla tipologia della

costruzione eseguita una percentuale del 100% (perizia p. 20), non ha in effetti

mai proposto, nemmeno nei suoi calcoli, che quel parametro dovesse essere

nell’occasione aumentato in tale misura. Lo stesso convenuto non ha del resto

mai preteso negli allegati preliminari che quel parametro dovesse essere

aumentato. Ma, soprattutto, non può essere condiviso l’assunto pretorile secondo

cui con quell’aumento si otteneva un onorario che non differiva di molto da

quello di fr. 259'079.- di cui al doc. 5: utilizzando quel nuovo parametro si

giunge in effetti a un importo di fr. 258'821.20, che non coincide con

quest’ultimo; in realtà, l’importo di fr. 259'079.- altro non è che il 10% in

più della somma di fr. 237'527.- (doc. 5) risultante dall’applicazione dei

parametri indicati nel doc. B con la sola correzione, qui del tutto pacifica,

del coefficiente r (perizia p. 6 seg. e 16 seg.).

Stando

così le cose, l’attore può senz’altro essere seguito dove ritiene (osservazioni

all’appello incidentale p. 3 seg.) che le parti, anziché aver previsto uno

sconto del 10% sull’onorario di fr. 259'079.- in caso di mancato pagamento

entro 30 giorni - come sembrerebbe dal tenore letterale del doc. 5 -, si erano

accordate per un aumento del 10%, a mo’ di penale, dell’onorario di fr.

237'527.- in caso di mancato pagamento entro quel termine. Ciò fa sì, come del

resto ammesso esplicitamente dallo stesso attore (osservazioni all’appello

incidentale p. 4) senza però averne tratto alcuna conseguenza pratica, che una

volta operate tutte le deduzioni, l’onorario da lui dovuto “potrà essere

incrementato del 10% per il ritardo nel pagamento”, ciò che integra la

modalità di calcolo di cui si è detto al considerando precedente.

5.

A

questo stadio della lite è oramai pacifico che al convenuto possa essere

rimproverata una parziale inadempienza contrattuale per non essersi occupato in

modo completo dei lavori di sistemazione esterna (con una conseguente riduzione

del 46% della relativa percentuale). Già risolta sopra la problematica relativa

al coefficiente q da applicare al relativo calcolo (che va così ridotto a 0.45 [0.91 ./. 0.46] come preteso dall’attore),

resta da esaminare se questi lavori ”pesavano” in ragione del 20% rispetto al

totale e dunque per fr. 294'115.-, come ritenuto dal primo giudice e

dall’attore sulla base della perizia giudiziaria, oppure solo per fr. 50'000.-,

come preteso dal convenuto sulla base della testimonianza del giardiniere __________.

L’assunto pretorile può essere confermato. Come detto, nell’occasione il

giudice di prime cure si è fondato sulle conclusioni del perito giudiziario, il

quale, dopo aver per altro preso visione di tutto l’incarto (cfr. perizia p.

12), tra cui anche della deposizione testimoniale di __________, aveva

evidenziato che tutte le pubblicazioni specialistiche prevedevano che la media

dei costi di sistemazione del terreno riguardanti i lavori preliminari,

sistemazione esterna (giardino, strada, recinzione, con i relativi muri di

cinta, alberature, pendenze e dislivelli vari, compreso il piano smaltimento

della acque, ecc., cfr. perizia p. 9 e completazione peritale p. 2) per

costruzioni individuali del tipo di quella in oggetto erano pari al 20% del

costo totale della costruzione (perizia p. 10 segg. e 20 e completazione peritale

p. 2). In tali circostanze non si può ritenere decisiva la deposizione resa dal

teste __________, che si è limitato a quantificare in circa fr. 50'000.-

l’ammontare delle sole opere da giardiniere da lui svolte (verbale p. 8).

L’onorario del convenuto per questa attività parziale va così stabilito in fr.

23'293.90 (fr. 294'115.- x 0.16 x 1.1 x 1 x 0.45).

6.

Parimenti

incontestata, a questo stadio della lite, è l’altra parziale inadempienza

contrattuale ascritta al convenuto, quella di non aver effettuato la fase

finale dell’incarico (con una conseguente riduzione del 4% della relativa

percentuale). Già evasa la problematica relativa al coefficiente q da applicare

al relativo calcolo (che va così ridotto a 0.87 [0.91

./. 0.04] come preteso dall’attore), e pacifico che da

quelle prestazioni dovevano essere dedotti i lavori di sistemazione esterna,

che come si è appena visto “pesavano” in ragione di fr. 294'115.-, l’onorario a

favore del convenuto per le rimanenti prestazioni deve essere quantificato in

fr. 180'139.55 (fr. 1'176’460.- x 0.16 x 1.1 x 1 x 0.87).

7.

L’attore

chiede in seguito di dedurre da tali somme un importo di fr. 10'000.- per altre

inadempienze contrattuali del convenuto riferite alle opere da sanitario, da

pittore, da piastrellista e all’arredamento della cucina, per altro in larga

misura già accertate dal Pretore sulla base della testimonianza dell’arch. __________,

ma da lui poi non concretizzate con una conseguente riduzione dell’onorario a

suo favore. A torto. A parte il fatto che il teste arch. __________ neppure si

era espresso in quei termini (verbale p. 2 seg.), si osserva in effetti che il

perito giudiziario, esprimendosi su quelle presunte inadempienze, oggetto delle

domande 4.1 – 4.6, ha rilevato che il convenuto aveva invece fatturato a giusta

ragione le relative prestazioni, rilevando che il contributo dato dallo stesso

a questi lavori era ritenuto essere quello che la norma SIA 102 prevede nelle

varie fasi dell’esecuzione (perizia p. 13), aggiungendo poi che una riduzione dell’onorario

si giustificava solo per le due posizioni esaminate nei due precedenti considerandi

(perizia p. 11 e 17 e completazione peritale p. 2). Oltretutto l’attore non ha

provato l’entità della deduzione auspicata, da lui stimata solo in modo

equitativo sulla base dell’entità di quei lavori, pari a circa fr. 260'000.-,

risultante dalle testimonianze di __________, __________ e __________, quando

invece la stessa avrebbe senz’altro potuto essere definita in via peritale,

sempre che l’attore avesse chiesto al perito di esprimersi sulla questione, se

del caso anche solo in sede di completazione peritale.

8.

L’attore

postula infine la deduzione dalle spettanze del convenuto di altri fr. 40'000.-

per la difettosità dell’autorimessa (per 3 auto), di profondità insufficiente,

contestando l’assunto pretorile secondo cui la difettosità dell’opera non era

stata eccepita tempestivamente. La richiesta è parzialmente fondata.

L’istruttoria

di causa ha effettivamente permesso di confermare che a seguito di un errore di

costruzione imputabile alla direzione dei lavori, cioè al convenuto, il garage

era profondo unicamente 4.92 m a fronte di una profondità che avrebbe dovuto

essere di almeno 5 m secondo le norme USI o di 5.04 m o ancora di 5.20 m come invece indicato nei piani (perizia p. 14 e completazione perizia p. 3).

Escluso, in diritto, che il convenuto possa prevalersi della tardività della

notifica del relativo difetto dell’opera, siccome la responsabilità

dell’architetto globale - qual’egli era nella fattispecie - per gli eventuali

errori nella direzione del lavori non è retta dalle norme sul contratto

d’appalto ma da quelle sul contratto di mandato (DTF 109 II 462 consid. 3d; TF 31

luglio 2012 4A_53/2012 consid. 3.4, 25 novembre 2010 4A_252/2010 consid. 4.1, 5

luglio 2002 4C.14/2002 consid. 4.2; in merito alla responsabilità differenziata

dell’architetto a dipendenza dell’oggetto del litigio, cfr. pure DTF 134 III

361.

consid. 5.1), e che la pretesa compensatoria - e non riconvenzionale, come

invece ritenuto dal convenuto - dell’attore non possa essergli opposta

nell’ambito di un’azione di inesistenza del debito ex art. 85a LEF (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4ª ed., n. 16 ad art. 85a LEF), resta da

chiarire se ed eventualmente in che misura la stessa possa essere accolta nel

merito. Ora, è senz’altro vero che il perito giudiziario ha indicato che il

difetto dell’opera, di per sé ancora utilizzabile sia pure con alcuni

inconvenienti, poteva essere eliminato solo con una spesa sproporzionata e che il

suo minor valore corrispondeva al costo per la sostituzione del portone, atta a

migliorare la profondità, da lui quantificato in fr. 40'000.- (perizia p. 14).

È però altrettanto vero che in seguito, richiesto di meglio precisare quella

sua risposta, egli ha di fatto relativizzato le sue precedenti conclusioni, indicando

che si sarebbe potuto anche affermare che gli unici inconvenienti erano dati

dalla grande difficoltà a posteggiare un fuoristrada di medie dimensioni

(comunque tale da entrarvi, vista una lunghezza di 4.78 - 4.80 m) e di non essere in grado di calcolare gli eventuali costi che il committente avrebbe dovuto

sopportare per questo errore di esecuzione (complemento peritale p. 3). In tali

circostanze, non essendo chiaro in che misura il difetto comporti un minor

valore dell’opera e dovendosi in ogni caso ritenere esorbitante l’importo dell’intervento,

oltretutto nemmeno risolutivo, indicato inizialmente dal perito per ovviare al

problema a fronte del valore del garage stesso e dell’interesse dell’attore all’eliminazione

del difetto (DTF 111 II 173 consid. 5; Gauch, Der Werkvertrag,

5ª ed., n. 1749 segg., in particolare

n. 1757; II CCA 5 gennaio 1998 inc. n. 12.97.12, 4 settembre 2003 inc. n.

12.2002

), il minor valore e con ciò il pregiudizio all’attore può essere

stabilito facendo capo a prudente apprezzamento (cfr. per analogia art. 42 cpv.

2.

CO; TF 6 gennaio 1999 4C.201/1998 consid. 6; II CCA 5 febbraio 2001 inc. n.

12.2000

, 4 settembre 2003 inc. n. 12.2002.162, 13 marzo 2006 inc. n.

12.2005

, 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.136, 17 settembre 2008 inc. n.

12.2007

; Gauch, op. cit., n. 1667). Viste le particolarità dell’opera, la natura e

la gravità del difetto, comunque tale da non impedire il posteggio di un

fuoristrada di medie dimensioni, e non essendo (più) state in questa sede evocate

dall’attore particolari esigenze di profondità, appare tutto sommato congruo,

nel caso concreto, dedurre dall’onorario del convenuto un importo di fr. 10’000.-

a titolo di risarcimento del danno causato (art. 398 CO).

9.

Tenuto

conto delle modalità di calcolo indicate in precedenza (cfr. supra

consid. 3 e 4), il credito a favore del convenuto può pertanto essere

quantificato in fr. 123'917.25 (fr. 23'293.90 onorario per la sistemazione

esterna + fr. 180'139.55 onorario per le rimanenti prestazioni + fr. 15'257.50

IVA ./. fr. 10'000.- risarcimento per il minor valore dell’opera ./. fr. 96'948.-

acconti + fr. 12'174.30 aumento del 10% dell’onorario per mancato pagamento

entro 30 giorni). A tale importo devono inoltre essere aggiunti gli interessi

moratori al 5%, ritenuto che il convenuto in questa sede ha aderito alla

richiesta dell’attore di rettificare dal 21 gennaio 2001 al 21 gennaio 2002 la

data di decorrenza degli interessi sulla seconda fattura. Essi sono pertanto

dovuti dal 23 dicembre 2001 su fr. 99'654.50 e dal 21 gennaio 2002 su fr. 24'262.75.

10.

Ne

discende che l’appello principale può essere parzialmente accolto con la

conseguente riforma della sentenza pretorile come indicato al considerando

precedente, mentre l’appello incidentale, che in ogni caso sarebbe stato

irricevibile già per il fatto che in una causa di inesistenza del debito ex

art. 85a LEF al convenuto non è possibile chiedere, oltretutto per la prima

volta solo in seconda sede (art. 317 cpv. 2 CPC), la condanna della controparte

al versamento di eventuali importi prima mai richiesti in via riconvenzionale,

deve essere respinto.

Gli oneri

processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva

soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), fermo restando che in seconda

istanza si è tenuto di un valore litigioso di fr. 90'482.93 (fr. 79'347.43 per

l’appello principale e fr. 11'135.50 per quello incidentale).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide

I. L’appello 15 luglio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 20 giugno 2011 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, è così riformata:

1.

La petizione è

parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza l’importo di totali fr. 158'475.90 oltre accessori, oggetto del PE

n. __________ dell’UE di Lugano, emesso in data 2 settembre 2002, è confermato

limitatamente alla somma di fr. 123'917.25, oltre interessi su:

1) fr. 99'654.50 al 5% dal 23

dicembre 2001;

2)

fr. 24'262.75 al 5% dal 21 gennaio 2002.

2.

La

tassa di giudizio di fr. 5’000.- oltre le spese, da anticipare dalla parte

attrice, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico del convenuto, al

quale l’attore rifonderà fr. 4’800.- per parti di ripetibili.

II. Gli

oneri processuali della procedura di appello di complessivi fr. 2’700.-, da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 7/10 e per 3/10 sono a

carico dell’appellato, a cui l’appellante rifonderà fr. 1’600.- per parti di

ripetibili.

III. L’appello incidentale 2 settembre 2011 dell’arch. AO 1 è respinto

nella misura in cui è ricevibile.

IV. Gli oneri processuali della procedura di appello incidentale di

complessivi fr. 1’000.-, da anticiparsi dall’appellante in via incidentale,

restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'200.- per

ripetibili.

V. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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