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Decisione

12.2011.135

Qualifica giuridica del contratto di sfruttamento di una cava di pietra naturale (contratto di affitto). Sconfinamento di una ditta cavista vicina. Limitazione dell'esercizio e limitazione dell'idonei

16 luglio 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i pascoli, i campi, i boschi, i frutteti ma anche le cave di pietra, le cave di

ghiaia, le cave di argilla e le miniere (vedi anche Roncoroni, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2003,

Basilea, nota 1 ad art. 275; Higi,

Obligationenrecht, Die Pacht, Zurigo, 2000 nota 25 ad art. 275).

In

secondo luogo i due tipi di contratto differiscono per lo scopo per il quale

l’oggetto è ceduto. Nel contratto di locazione l’oggetto è ceduto affinché il

conduttore ne faccia uso, mentre nel contratto d’affitto è ceduto non solo

perché l’affittuario ne usi ma anche al fine di raccoglierne i frutti ed i

proventi. A titolo di esempio, si è in presenza di un contratto di locazione se

un locatore cede un pascolo affinché venga usato per fare dell’equitazione; se

detto pascolo viene invece ceduto per permettere lo sfruttamento dell’erba vi è

un contratto d’affitto (cfr. anche Roncoroni, op. cit., nota 6 segg. ad art. 275 CO).

La

qualifica del contratto deve avvenire in base alle prestazioni realmente pattuite

e non in funzione di espressioni o denominazioni inesatte utilizzate dalle

parti (cfr. SJ 2001 I pag. 541)

Nel caso

concreto, oggetto del contratto è una cava di granito destinata all’estrazione

di pietra naturale e pertanto un bene immobile ai sensi dell’art. 655 CC

produttivo di utilità. Il contratto prevede espressamente il diritto di CO 1 “di

estrarre, di acquisire, di trasformare e di vendere il materiale estratto dalla

cava (...)” (doc. A punto 1 dell’inc. Ufficio di

conciliazione); in altre parole, in base all’accordo concluso tra le parti, la

convenuta è legittimata a raccogliere i proventi di detto bene.

Valutando

l’insieme di quanto sopra indicato, si deve ritenere che il contratto in essere

tra le parti sia un contratto d’affitto, così come accertato dal Pretore.

5. L’appellante

invoca nuovamente il contenuto della clausola n. 17 del contratto che esclude

ogni responsabilità o coinvolgimento del AP 1 per divergenze sorte tra i

cavisti. A mente della stessa, oggetto della presente vertenza sarebbe per

l’appunto un litigio tra cavisti e pertanto detta clausola troverebbe piena

applicazione.

Questa

argomentazione non può essere seguita. Se pur è vero che la diatriba tra le

parti ha preso origine in seguito ad uno sconfinamento da parte della litisdenunciata

PI 1 sull’area di sfruttamento della cava n. 3 attribuita alla convenuta, la

presente causa non concerne direttamente divergenze tra le due ditte caviste bensì

controversie tra il AP 1 e CO 1 connesse al contratto d’affitto e al deposito

del fitto. Non vi è motivo di ritenere, ciò che peraltro neppure il AP 1

pretende, che sottoscrivendo detta clausola la convenuta abbia inteso

rinunciare preventivamente a far valere i suoi diritti in caso di difetti del

bene affittato. Ne consegue che, come accertato dal Pretore, la clausola n. 17

non trova applicazione nel caso concreto.

6. L’appellante

nega che lo sconfinamento operato da PI 1 costituisca un difetto del bene

locato suscettibile di legittimare una riduzione del 20% della pigione a favore

della convenuta. A sostegno delle proprie allegazioni il AP 1 ha argomentato che

CO 1 non ha subito alcun danno concreto ed ha sottolineato che la ditta non

operava e non effettuava estrazioni nella zona interessata dallo sconfinamento.

A dire dello stesso, l’attività di sfruttamento della cava da parte di CO 1 non

sarebbe stata intaccata. Il AP 1 conclude sostenendo l’illegittimità della

riduzione accordata dal Pretore.

6.1. Nel

querelato giudizio il Pretore ha già illustrato le norme e la dottrina applicabili

ai difetti della cosa, in particolare egli ha ricordato che in virtù dell’art.

288 CO le disposizioni in materia di locazione di cui agli art. 259a - 259i CO sono

applicabili per analogia al contratto d’affitto. In questa sede risulta

pertanto sufficiente rammentare che, per dare diritto ad una riduzione della

pigione, e per analogia anche ad una riduzione del fitto, i difetti devono

essere almeno di media importanza. Il Tribunale federale ha già avuto modo di

spiegare che questa condizione è adempiuta quando l’uso dell’ente locato è

ristretto nella misura di almeno il 5%, oppure quando, seppur non raggiungendo

tale percentuale, il difetto minore si prolunga su un lungo lasso di tempo

senza che il locatore, informato della sua presenza, prenda misure necessarie

per eliminarlo (sentenza del Tribunale federale 4C.97/2003 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). L’entità della riduzione della pigione deve essere

calcolata applicando per analogia i criteri sviluppati dalla dottrina e dalla

giurisprudenza nell’ambito di azioni estimatorie del contratto di compravendita

(SVIT - Kommentar, 3a ed,

Zurigo, n.14 ad art. 259d CO; Lachat,

Commentaire Romand, Code des obligations I, Basilea, 2003, nota 2 ad art. 259d

CO; Züst, Die Mängelrechte des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen,

Berna-Stoccarda-Vienna, 1992, p. 187 e segg.; DTF 130 III 504 consid. 4.1; II

CCA 23 aprile 1996 inc. 12.1996.12; II CCA 23 agosto 1996 inc 12.1996.99);

la riduzione deve essere proporzionale al minor valore della cosa locata,

ovvero deve corrispondere alla sua diminuita utilità rispetto a quella

inizialmente pattuita. In difetto di una precisa normativa sui parametri di

calcolo della percentuale da ridurre, spetta al giudice, secondo il suo libero

potere di apprezzamento e previa valutazione di tutte le circostanze del caso

concreto, effettuare tale quantificazione (II CCA 25 aprile 1997 inc.

12.1997.109; Züst, op. cit., pag.

193, n. 337). Egli decide secondo equità, potendo far riferimento

all’esperienza generale della vita, al buon senso ed alla casistica

giurisprudenziale (DTF 130 III 504 consid. 4.1 e sentenza del Tribunale

federale del 28 ottobre 2003 inc.4C.97/2003 consid. 3.5 con la quale ha

confermato la sua precedente sentenza del 29 maggio 1997 inc.4C.527/1996, consid. 4a). A questo proposito va rilevato che nei casi in cui il giudice è tenuto a

giudicare secondo il suo libero apprezzamento, applicando quindi le regole del

diritto e dell’equità ai sensi dell’art. 4 CC, l’autorità di appello può

riesaminare una tale valutazione ma con estrema prudenza, intervenendo solo

quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente

ingiuste o inique (DTF 130 III 504 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata; DTF

109 II 391 consid. 3; II CCA 16 gennaio 1997 inc. 12.1996.222)

6.2. Nella

fattispecie il Pretore, sulla base delle risultanze istruttorie, ha preliminarmente

appurato la correttezza del confine tra la cava patriziale n. 3 e la cava n. 4

indicato nella planimetria allegata al contratto di affitto sottoscritto tra il

AP 1 e CO 1 (doc. A dell’inc. Ufficio di conciliazione) e successivamente accertato che vi è stato uno sconfinamento nell’estrazione

del granito da parte di PI 1 sul sedime occupato dalla cava. n. 3. Circostanza

questa di cui dà atto lo stesso AP 1 ancorché cercando di ridimensionarne la

portata e che invece la litisdenunciata PI 1 nega. Il primo giudice ha quindi

ritenuto che detto sconfinamento impediva a CO 1 di sfruttare l’area affittata come

previsto dal contratto d’affitto - di fatto l’area di sfruttamento risultava

infatti inferiore a quanto pattuito - ed ha riconosciuto la natura difettosa

della cava. In particolare egli ha stabilito che il difetto limitava

l’esercizio del bene e ne diminuiva l’idoneità all’uso. L’opinione del primo

giudice merita di essere condivisa. È infatti fuori dubbio che il fatto di non poter sfruttare una parte

del bene affittato costituisce una limitazione dell’uso per cui esso era stato

ceduto. Poco importa che la convenuta operasse o meno su quella parte di sedime.

A giusta

ragione il primo giudice ha pertanto ammesso la natura difettosa dell’ente affittato

ed il diritto ad una riduzione del fitto.

Per

quanto attiene alla quantificazione della stessa è necessario ricordare che in

questo ambito il primo giudice gode di un ampio potere di apprezzamento e che l’autorità

di appello può intervenire solo quando le decisioni siano manifestamente

ingiuste o inique. Nel caso concreto, alla luce di quanto indicato sopra e

tenuto conto dell’estensione tutto sommato limitata dello sconfinamento (quantificato

dal Pretore in 150 mq, dato non contestato dalle parti) per rapporto alla

superficie totale della cava (cfr. doc. C dell’inc. Ufficio di conciliazione), appare

equo ridurre sensibilmente la percentuale del 20% concessa dal Pretore e

fissare la stessa nel 10% del fitto della cava n. 3 (cfr. anche Züst, Kasuistik zur Mietzinsherabsetzung

bei Mängel in MP 2004 pag. 69 e segg.).

Conformemente

ai disposti dell’art. 259d CO, detta riduzione deve essere accordata a partire

da inizio 2008 e sino all’eliminazione del difetto, rispettivamente sino alla

fine dell’affitto.

7. Da

ultimo l’appellante contesta la correttezza della procedura seguita dalla

convenuta per depositare le pigioni e lamenta una violazione dei disposti degli

art. 259 segg. CO. A detta dello stesso la convenuta avrebbe omesso di fissare

chiaramente un termine per il ripristino della situazione come pure l’avviso

che in caso contrario avrebbe depositato le pigioni.

Queste argomentazioni

non possono essere condivise. Dottrina e giurisprudenza sono chiare al

riguardo. La fissazione del termine e la minaccia del deposito, pur costituendo

di regola delle premesse obbligatorie, possono essere omesse, in analogia con

l’art. 108 CO, quando dal comportamento del debitore risulti chiaro che ciò

sarebbe inutile. In questa ipotesi diventa però obbligatorio avvertire per

iscritto il locatore dell’avvenuto deposito (per i dettagli cfr. anche Higi, Obligationenrecht, Die Miete, Zurigo,

1994, n. 29, 41 e 46 ad art. 259g CO).

Nel caso

concreto, dall’incarto processuale emerge in modo chiaro che CO 1 ha segnalato

a più riprese al locatore per iscritto e verbalmente gli sconfinamenti della

ditta confinante invitandolo ad intervenire e riservandosi di adire le vie

legali nel caso in cui il termine fissato per il ripristino non fosse stato

rispettato (cfr. per i dettagli doc. I, L, M, N, O, P, Q, R, S). Per sua parte

il locatore ha declinato ogni sua responsabilità sollecitando la convenuta a

rivolgersi direttamente a PI 1 (doc. N). Il AP 1 si è limitato ad organizzare

un sopralluogo in loco che non ha però permesso di risolvere la vertenza (doc.

R).

Confrontata

con l’atteggiamento passivo del AP 1 e resasi conto che questi non avrebbe intrapreso

passi più incisivi per ristabilire la legalità, in data 30 gennaio 2008, CO 1 ha

proceduto al deposito della pigione. Il 31 gennaio 2008 essa ha avvertito il

locatore dell’avvenuto deposito ed ha inoltrato l’istanza di convalida al

competente Ufficio di conciliazione (cfr. per i dettagli sentenza 28 giugno

2011 punto 4.1.1).

Contrariamente

a quanto sostiene l’appellante, l’agire dell’affittuaria appare conforme ai

disposti dottrinali e giurisprudenziali citati poc’anzi ed è pertanto formalmente

corretto. Su questo punto la sentenza pretorile merita conferma.

8. Visto

quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la

rispettiva soccombenza delle parti.

Diversamente

da quanto indicato dal Pretore nel proprio giudizio le ripetibili devono essere

poste a carico della convenuta ritenuto il suo maggior grado di soccombenza, e le

ripetibili ridotte di prima sede vengono quindi fissate in fr. 1’080.-. Per il

giudizio di appello si è tenuto conto di un valore di causa di fr. 6'763.20.

Per i quali motivi,

visti gli art. 96 e 106 CPC

decide

I.

L’appello 2 agosto 2011 del AP 1 è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 28 giugno 2011 della Pretura del Distretto di Riviera,

è così riformata:

1. L’istanza

presentata dal AP 1 in data 4 agosto 2008 è parzialmente accolta.

2. E’

accordata una riduzione del 10% del fitto inerente la cava n. 3 a far tempo dal 1. gennaio 2008 fino all’eliminazione del difetto.

3. E’

ordinato lo sblocco dei canoni depositati presso l’Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di __________ a favore del AP 1 per fr. 8'547.70 e a

favore della CO 1 per fr. 3'381.60.

4. La

tassa di giustizia di fr. 2’000.- (di cui fr. 80.- già anticipati dall’istante)

e le spese di fr. 2’000.- (di cui fr. 1'440.- già anticipati dall’istante, fr.

230.- già anticipati dalla convenuta e fr. 250.- già anticipati dalla

litisdenunciata), da anticiparsi per la differenza dalla parte istante sono

poste a carico dell’istante in ragione di 1/20 e della convenuta in ragione di

19/20. La convenuta rifonderà inoltre all’istante l’importo di fr. 1'080.- a

titolo di ripetibili ridotte.

Considerandi

II. Le spese giudiziarie della procedura di appello consistenti in

complessivi fr. 1200.-, da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per

1/2 e per 1/2 sono poste a carico dell’appellata; le ripetibili sono compensate.

III. Notificazione:

-

-

-

RA 1, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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