Lexipedia

Decisione

12.2011.137

Espulsione - valore litigioso - reclamo su spese e ripetibili

28 ottobre 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

reclamo 9 agosto 2011 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 28 luglio 2011 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

6. La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 200.-, da anticipare dall’istante, sono poste a carico

del convenuto, il quale rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.

Considerandi

II. Gli

oneri processuali della procedura di reclamo consistenti in complessivi fr.

200.

-, da anticiparsi dalla reclamante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2

sono poste a carico del resistente, che rifonderà alla reclamante fr. 100.- per

parti di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster