12.2011.137
Espulsione - valore litigioso - reclamo su spese e ripetibili
28 ottobre 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2011.137
Data decisione, Autorità:
28.10.2011, IICCA
Titolo:
Espulsione - valore litigioso - reclamo su spese e ripetibili
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
VALORE LITIGIOSO
art. 91 CPC
art. 110 CPC
Incarto n.
12.2011.137
Lugano
28 ottobre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela
giurisdizionale nei casi manifesti) - inc. n. SO.2011.473 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 8 febbraio 2011 da
RE 1
rappr. da PA 1
contro
CO 1
chiedente
lo sfratto immediato del convenuto dall’appartamento di 2 locali sito nello
stabile denominato “__________” in __________ ad __________, la sua condanna al
pagamento dell’importo di fr. 4'650.- oltre interessi al 7% dal 2 dicembre 2010
e, dal 1° gennaio 2011 e per ogni singola mensilità, dell’importo di fr. 930.-
oltre interessi al 7% dal 2° giorno del relativo periodo di computo e ciò fino
ad avvenuta riconsegna dei locali e completa asportazione della mobilia, nonché
il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore con decisione 28 luglio 2011 ha parzialmente accolto, ordinando al convenuto
di liberare l’ente locato entro il 31 agosto 2011 e condannandolo al pagamento
di fr. 930.- mensili dal 1° gennaio 2011 fino alla completa liberazione dei
locali, il tutto con accollo all’istante per ¼ e al convenuto per ¾ degli oneri
processuali di complessivi fr. 200.- e l’obbligo per quest’ultimo di rifondere
alla controparte fr. 100.- per ripetibili parziali;
reclamante
l'istante con reclamo 9 agosto 2011, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di caricare al convenuto tutti gli oneri processuali e di
obbligarlo a rifonderle fr. 2'000.- per ripetibili, con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che __________,
che nel frattempo ha modificato la sua ragione sociale in, RE 1 ha concesso in locazione a CO 1 un appartamento di 2 locali sito nello stabile denominato “__________”
in __________ ad __________ per un canone di locazione mensile di fr. 750.-
oltre a fr. 100.- mensili a titolo di acconto per le spese accessorie (doc. A) e
fr. 80.- mensili per un posteggio (doc. B);
che il 12
ottobre 2010 la locatrice ha diffidato il conduttore a versare entro 30 giorni i
canoni di locazione per i mesi di luglio-ottobre 2010 ed il conguaglio delle spese
accessorie 2008-2009 per un totale di fr. 4'604.05, con la comminatoria della
disdetta del contratto in caso di mancato pagamento nel termine (doc. C);
che, in
assenza di riscontri, il 15 novembre 2010 essa ha notificato la disdetta del
contratto di locazione mediante il modulo ufficiale, con effetto dal 31 dicembre
2010 (doc. E);
che con
istanza 8 febbraio 2011, promossa nella procedura sommaria di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), la locatrice ha chiesto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, lo sfratto immediato del conduttore
dall’ente locato, la sua condanna al pagamento dell’importo di fr. 4'650.-
oltre interessi, somma corrispondente al saldo al 31 dicembre 2010 delle
pigioni e delle spese accessorie (di fr. 6'464.05, con deduzione dei successivi
pagamenti di fr. 1'814.05), e, dal 1° gennaio 2011 e per ogni singola
mensilità fino ad avvenuta riconsegna dei locali e completa asportazione della
mobilia, dell’importo di fr. 930.- oltre interessi, come pure il rigetto
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
che
all’udienza del 10 marzo 2011 il convenuto si è opposto all’istanza, rilevando
di aver avuto problemi finanziari dipendenti dai suoi problemi finanziari
dipendenti dai suoi problemi di saluti, e si è in ogni caso impegnato saladare
gli arretrati versando mensilmente un importo di fr. 400.-, ciò che ha indotto
la controparte a postulare una sospensione della procedura, immediatamente
concessa dal Pretore; AO 1 si è riconfermata nelle sue domande, evidenziando
che al 1° luglio 2011 lo scoperto ammontava ancora a fr. 6'240.- (doc. L);
che il
Pretore, con decisione 28 luglio 2011, ha parzialmente accolto l’istanza, ordinando al convenuto di liberare l’ente locato entro il 31 agosto 2011 e
condannandolo al pagamento di fr. 930.- mensili dal 1° gennaio 2011 fino alla
completa liberazione dei locali, ritenuto che gli oneri processuali di
complessivi fr. 200.- sono stati posti a carico dell’istante per ¼ e
per ¾ a carico del convenuto, tenuto a rifonderle fr. 100.- per ripetibili
parziali;
che con
il reclamo 9 agosto 2011 che qui ci occupa, su cui il convenuto non si è determinato,
l’istante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di caricare alla
controparte tutti gli oneri processuali e di obbligarla a rifonderle fr.
2'000.- a titolo di ripetibili, protestando spese e ripetibili di secondo grado,
queste ultime quantificate in fr. 1'000.-;
che la decisione sulle
spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello
se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di
quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a
quell’importo (art. 319 lett. a CPC);
che, giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è
impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del
reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata
mediante appello o reclamo (Trezzini,
Commentario CPC, p. 447), ritenuto che la competenza a statuire sul quel
rimedio giuridico spetterà alla Camera d’appello competente per il merito, nel
primo caso quindi - a dipendenza della materia - alla prima o alla seconda
Camera civile, nel secondo alla Camera civile dei reclami (III CCA 22 giugno
2011 inc. n. 13.2011.34);
che
nel caso di specie, essendo stato impugnato a titolo indipendente il
dispositivo pretorile su spese e ripetibili in una vertenza in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera è
senz’altro competente a statuire sul reclamo dell’istante, per altro inoltrato tempestivamente;
che con la prima
censura ricorsuale l’istante contesta il giudizio con cui il Pretore l’ha
ritenuta soccombente per ¼, auspicando che la totalità degli oneri processuali
sia caricata al convenuto, che a suo dire era risultato integralmente
soccombente;
che la censura merita di
essere accolta;
che in effetti l’istante è risultata vincente
sia nella domanda di esplusione sia nella domanda creditoria, che è in realtà poi
stata ammessa dal Pretore solo parzialmente siccome il convenuto aveva nel
frattempo provveduto a pagare parte delle somme che gli erano state richieste
in causa, con una parziale acquiescenza che equivale a soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC); il fatto che all’istante non siano stati attribuiti gli interessi
e non sia stato concesso il rigetto dell’opposizione al PE non modifica il relativo
grado di soccombenza, questi ultimi aspetti costituendo semplici accessori
della domanda principale (art. 91 cpv. 1 CPC);
che con la seconda ed
ultima censura ricorsuale l’istante rimprovera al Pretore di aver calcolato le
ripetibili sulla base di un valore litigioso di fr. 27'000.-, anziché su quello
effettivo di fr. 45'570.- (fr. 33'480.- per la procedura di sfratto e fr.
12'090.- per la pretesa creditoria), ciò che, a suo dire, essendo giustificato applicare
le percentuali medie previste dall’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulle
ripetibili, avrebbe portato al riconoscimento a suo favore di un’indennità
ripetibile piena di fr. 2'000.-, anziché di un’indennità ridotta di soli fr.
100.-;
che quest’ultima censura
è solo in parte fondata;
che innanzitutto
nella fattispecie il valore litigioso ammonta a fr. 18’352.-: pacifico che
la procedura creditoria abbia un valore di fr. 12'090.- (fr. 4'650.- per gli
arretrati + fr. 930.- mensili durante 8 mesi), si osserva in effetti che in
assenza di una contestazione della disdetta il valore della procedura di
sfratto può essere tutt’al più assimilato al valore ipotetico dell’utilizzo
dell’ente locato fino a che lo sfratto non può essere eseguito (TF 22 agosto
2007 4A_72/2007 consid. 2.2, 26 settembre 2007 4A_266/2007 consid. 2.2.2, 30
luglio 2010 5A_295/2010 consid. 1.2; Diggelmann,
DIKE-Komm-ZPO, n. 45 ad art. 91), che, nel caso concreto, corrisponde in
sostanza alla pigione che sarebbe stata dovuta durante 6 mesi e 22 giorni (fr. 6’262.-);
che, ciò posto, nell’ambito
di una procedura civile speciale - com’è pacificamente quella in esame - le
ripetibili devono essere fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato
secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili (art. 11 cpv. 2 lett.
b del Regolamento sulle ripetibili), disposizione quest’ultima che, in presenza
di una lite con un valore litigioso inferiore a fr. 20'000.-, le quantifica tra
il 15% e il 25% del valore di causa (art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulle
ripetibili), fermo restando che le stesse, di fatto quindi dovute tra il 3% e
il 17.5% del valore litigioso, vanno poi concretamente determinate secondo
l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo
impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11
cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili);
che nel caso di specie
l’attività del legale dell’istante, che ha allestito un’istanza di 9 pagine e
ha partecipato a 2 brevi udienze in Pretura, non giustifica assolutamente di
applicare le percentuali medie previste dall’art. 11 cpv. 1 del Regolamento
sulle ripetibili: la situazione di fatto e di diritto era in effetti sin
dall’inizio chiara, e la controversia, in assenza oltretutto di contestazioni
da parte della controparte, si è dimostrata tutto sommato di un’estrema semplicità,
il che giustifica di applicare, se non proprio le tariffe minime, quanto meno
quelle basse o medio-basse, ovvero una percentuale del 4.5%;
che, tenuto conto delle eventuali
spese (art. 6 del Regolamento sulle ripetibili) e dell’IVA, le ripetibili a
favore dell’istante possono in definitiva essere quantificate in un importo
arrotondato a fr. 1’000.- (4.5% di fr. 18’352.-), la somma attribuita
dal Pretore, non rispettosa dei limiti tariffali, non potendo dunque essere confermata
(cfr. II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78 e III CCA 14 febbraio 2011 inc.
13.2011.3, secondo cui l’autorità superiore può censurare il giudizio in
materia di spese e ripetibili unicamente nel caso in cui il primo giudice eccede
o abusa del suo potere di apprezzamento sulla questione);
che, in parziale
accoglimento del reclamo, gli oneri processuali della sede pretorile, di fr.
200.-, sono così da porre integralmente a carico del convenuto, il quale dovrà
inoltre rifondere alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili;
che gli oneri processuali
e le ripetibili della procedura ricorsuale, calcolati sulla base di un valore
qui ancora litigioso di fr. 1'950.-, seguono la soccombenza delle parti (art.
106 CPC), ritenuto che al reclamante, vincente in questa sede solo in misura
limitata, può essere assegnata solo un’indennità per ripetibili ridotta (II CCA
16 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.63; in merito alla soccombenza della parte che
non ha inoltrato osservazioni al gravame, cfr. TF 26 settembre 2006 4C.88/2006 consid. 8,).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide
Fatti
I. Il
reclamo 9 agosto 2011 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 28 luglio 2011 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
6. La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 200.-, da anticipare dall’istante, sono poste a carico
del convenuto, il quale rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.
Considerandi
II. Gli
oneri processuali della procedura di reclamo consistenti in complessivi fr.
200.
-, da anticiparsi dalla reclamante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2
sono poste a carico del resistente, che rifonderà alla reclamante fr. 100.- per
parti di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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