12.2011.138
Exequatur CLug
7 novembre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2011.138
Data decisione, Autorità:
07.11.2011, IICCA
Titolo:
Exequatur CLug
ESECUZIONE
ESECUZIONE DELLE DECISIONI
RECLAMO
art. 45 CL
art. 327a CPC
Incarto n.
12.2011.138
Lugano
7 novembre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Pellegrini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2011.388
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza di
exequatur e di sequestro 7 luglio 2011 da
CO 1
rappr. da PA 1
contro
AP 1
rappr. da PA 2
con cui
l’istante ha chiesto di dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza 9 giugno
2011 del Tribunale di Amsterdam (n. __________) e di fare ordine all’UE di
Locarno di procedere in suo favore al sequestro immediato dei fondi part. n. __________,
__________, __________ e __________ RFD di __________ di proprietà del
convenuto e del fondo part. n. __________ in comproprietà coattiva in ragione
di 1/3 ciascuno dei fondi __________, __________ e __________ RFD di __________,
incluso tutto il contenuto che non fosse impignorabile ex art. 92 LEF presente
negli stabili ivi edificati, sino a concorrenza del credito complessivo di fr.
7'466'248.48 (pari a € 6'205'005.56), comunicando senza indugio all’Ufficio del
registro fondiario di Locarno di procedere alla relativa annotazione ai sensi
dei combinati art. 275 e 101 cpv. 1 LEF e 960 CC, rispettivamente prendendo in
custodia i beni mobili all’interno degli stabili giusta l’art. 98 cpv. 3 LEF,
domanda che il Pretore, con decisione 7 luglio 2011 ha accolto (tranne per quanto riguarda la comunicazione all’Ufficio del registro fondiario di
Locarno e la presa in custodia dei beni mobili all’interno degli stabili);
ed ora sul
ricorso 8 agosto 2011 con cui il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza
di exequatur e di revocare il sequestro dei suoi beni, al quale l’istante si è
integralmente opposta in occasione dell’udienza di discussione del 12 settembre
2011;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
sentenza 9 giugno 2011 (n. __________), emanata nell’ambito di un procedimento
sommario denominato “kort geding” (in merito alla natura giuridica di
quella particolare procedura, cfr. Hofmann/Kunz,
Basler Kommentar, n. 62 ad art. 38 CLug; TF 18 dicembre 2002 5P.402/2002
consid. 2.1), il Tribunale di Amsterdam (NL) ha condannato in via cautelare AP 1 a pagare ad CO 1 l’importo di € 5'932'180.04 oltre interessi al 6.10% dal 1° ottobre 2010 e le
spese giudiziarie di € 4'443.81 (doc. B consid. 7.1 e 7.2). La sentenza è stata
dichiarata provvisoriamente esecutiva (cfr. doc. B consid. 7.3), come del resto
risulta anche dall’attestato rilasciato quello stesso giorno dal Tribunale (doc.
C) in forza dell’art. 54 e dell’allegato V della Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug], RS 0.275.12).
2. Con
istanza 7 luglio 2011 CO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo, per quanto qui ancora interessa, che
la sentenza 9 giugno 2011 del Tribunale di __________ __________, avente per
oggetto una pretesa contrattuale (contratto di mutuo), fosse dichiarata
esecutiva in Svizzera e che nel contempo fosse ordinato all’UE di Locarno di
procedere in suo favore al sequestro di tutti i beni di pertinenza del
convenuto indicati in ingresso sino a concorrenza del credito risultante dalla
sentenza, di complessivi fr. 7'466'248.48 (corrispondente a € 6'205'005.56, pari
all’importo in capitale, agli interessi maturati e alle spese giudiziarie), domanda
che il Pretore ha accolto lo stesso giorno.
3. Con
il ricorso (recte: reclamo) 8 agosto 2011 che qui ci occupa, il
convenuto chiede di respingere l’istanza di exequatur e di revocare il
sequestro dei suoi beni. Egli adduce in sostanza che la decisione del Tribunale
di Amsterdam, nel frattempo da lui impugnata con un appello in Olanda (doc. I),
era manifestamente contraria all’ordine pubblico svizzero, siccome non gli era
stata notificata personalmente dalla controparte come invece previsto dall’art.
430 cpv. 3 del Codice di procedura civile olandese (CPC-NL), ciò che,
nonostante quanto dichiarato dal Tribunale nel doc. C, ostava alla sua
esecutività in patria e all’estero.
In
occasione dell’udienza del 12 settembre 2011 l’istante ha postulato la
reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto
necessario, nei prossimi considerandi.
4. Giusta
l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi
dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante
reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla
Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b
n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con
cognizione piena dei motivi di diniego (cfr. art. 327a CPC) - rigetta o revoca
la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art.
34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera
può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II CCA 18 ottobre 2011
inc. n. 12.2011.113). Secondo la dottrina, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in
maniera eccessivamente restrittiva (Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione
anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione di
exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni
procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin, Kommentar
zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 11 ad art. 34 CL; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con
numerosi rif.; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4).
5. Nel
caso di specie il reclamante ha evidenziato che il motivo d’impedimento al
giudizio di exequatur da lui fatto valere era quello dell’art. 34 n. 1 CLug
(reclamo p. 2), disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno Stato
contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente
contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto. In realtà, pur avendo in
seguito accennato ad una presunta violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost.,
concernente il suo diritto di essere sentito (reclamo p. 2 e 4), egli non ha però
assolutamente spiegato in cosa potesse consistere quella violazione, per cui la
censura dev’essere considerata irricevibile già per carenza di motivazione
(art. 321 CPC e contrario). E comunque, nella misura in cui egli non ha
rimproverato all’autorità olandese alcuna violazione di norme procedurali o di
merito, il motivo d’impedimento all’exequatur da lui evocato risulta in ogni
caso privo di consistenza.
6.Rilevando che la decisione del
Tribunale di Amsterdam non gli era stata notificata personalmente dalla
controparte, come invece stabilito dall’art. 430 cpv. 3 CPC-NL, e che la
circostanza ostava alla sua esecutività nello Stato d’origine e con ciò anche all’estero,
il reclamante ha invece più che altro lamentato l’assenza di uno dei presupposti
per l’exequatur. Pur trattandosi di una censura ricevibile in questa sede (cfr.
supra consid. 4; Staehelin, op. cit.,
ibidem; Hofmann/Kunz, op. cit.,
n. 20 ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4), la stessa dev’essere disattesa, siccome del tutto priva di
fondamento.
6.1 Una
decisione straniera può essere dichiarata esecutiva in un altro Stato
contraente se è esecutiva nello Stato d’origine in base al proprio diritto
nazionale (Nägeli,
Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 6 e 8 ad art. 47 CL;
Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116
ad art. 38 CLug; DTF 126 III 156 consid. 2a; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002
consid. 3.1), per legge o per decisione del tribunale, eventualmente anche
successiva al giudizio (Staehelin,
op. cit., n. 22 ad art. 31 CL; Nägeli, op. cit.,
n. 9 seg. ad art. 47 CL; DTF 135 III 670 consid. 3.1.3, 127 III 186 consid. 4a; TF 12 agosto
2003 5P.499/2002 consid. 3.1). Non è per contro necessario che essa possa
effettivamente essere o sia già stata oggetto di esecuzione nel suo Paese,
bastando al proposito che sia giuridicamente e astrattamente, ovvero
teoricamente, eseguibile (Staehelin,
op. cit., n. 15 ad art. 31 CL; Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 117 segg. ad art. 38 CLug).
6.2 Ora, nel caso di
specie è incontestabile che la sentenza del Tribunale di Amsterdam
sia esecutiva in quel Paese: essa è in effetti stata espressamente dichiarata
esecutiva, sia pure solo provvisoriamente, in quella stessa decisione (cfr.
doc. B consid. 7.3; e ciò in applicazione dell’art. 233 CPC-NL, cfr. doc. H p.
2); la sua esecutività è oltretutto stata confermata anche dall’attestato
ufficiale rilasciato in seguito dal Tribunale ai sensi dell’art. 54 e
dell’allegato V della CLug (doc. C), che non può dunque essere considerato
erroneo. Con ciò, essa è passibile di essere eseguita all’estero, beninteso se
risultano adempiute anche le altre condizioni per l’exequatur (qui non
contestate).
Contrariamente a quanto
ritenuto dal reclamante, il fatto che l’istante rispettivamente i suoi legali non abbiano sino ad oggi provveduto a notificargli personalmente la
sentenza, come invece stabilito dall’art. 430 cpv. 3 CPC-NL (secondo cui “vi si
può solo essere dato esecuzione dopo la notifica alla parte alla quale
l’esecuzione è indirizzata”, cfr. doc. 4 punto 8 e doc. 8), non inficia in
alcun modo il suo carattere esecutivo nello Stato di origine. La norma in
questione - e lo stesso reclamante ne è del resto cosciente (cfr. reclamo p. 4)
- si riferisce in effetti all’esecuzione di una sentenza, di altre decisioni o
titoli esecutivi in quel Paese (cfr. doc. 4 punto 7), che, come detto, non è
però una condizione, ma semmai una conseguenza, del suo carattere esecutivo;
essa non ha pertanto nulla a che fare con la sua esecutività giuridica,
astratta e con ciò teorica, che resta per contro intatta.
7. Ne
discende la reiezione del reclamo del convenuto, manifestamente infondato ed al
limite del temerario, e la conseguente conferma del giudizio pretorile.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo
conto di quanto stabilito dall’art. 52 CLug, seguono la soccombenza (art. 106
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. Il reclamo 8 agosto 2011 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le
spese processuali in complessivi fr. 1’000.- già anticipati dal
reclamante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte
fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore
litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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