12.2011.139
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, espulsione di conduttore dopo la fine del contratto in caso di mancata riconsegna dei locali, domanda di gratuito patrocinio in appello respinta per mancanza
22 agosto 2011Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.139
Data decisione, Autorità:
22.08.2011, IICCA
Ricorso:
TF,4A_579/2011, 26.9.2011
Titolo:
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, espulsione di conduttore dopo la fine del contratto in caso di mancata riconsegna dei locali, domanda di gratuito patrocinio in appello respinta per mancanza di probabilità di successo
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 267 CO
art. 117b CPC
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2011.139
Lugano
22 agosto
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.392 (tutela
dei casi manifesti, espulsione) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza 11 luglio 2011 da
CO 1
patrocinato dall’
PA 1
contro
RI 1
sulla quale il Pretore aggiunto si è
pronunciato con decisione 29 luglio 2011, accogliendo la domanda di
restituzione della cosa locata e disponendone l’esecuzione effettiva;
appellanti i convenuti con atto denominato
“ricorso” datato 11 agosto 2011, con cui chiedono altresì l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e l’esenzione dal pagamento di tasse e
spese di giudizio;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti
di causa
ritenuto
Fatti
A. Con
contratto 30 novembre 2009 __________ e __________ hanno concesso in locazione
a RI 1 l’appartamento di loro proprietà composto di 5 locali oltre cucina al
terzo piano e di un magazzino al piano terreno, da adibire a abitazione
familiare e magazzino. Il contratto di locazione prevedeva il pagamento di una
pigione mensile di fr. 1'300.- oltre alle spese accessorie ed era di durata
determinata fino al 1° dicembre 2012 (doc. B). Il conduttore è stato informato
del fatto che l’appartamento era in vendita (contratto, pag. 5). CO 1 è
diventato proprietario dell’appartamento e del magazzino il 1° marzo 2011 (doc.
A). Il 30 maggio 2011 CO 1, rappresentato dall’avv. PA 1, e i coniugi RI 1
hanno sottoscritto un accordo con il quale essi hanno riconosciuto che il
contratto era già stato concordemente sciolto il 1° marzo 2011 e i coniugi __________
si sono impegnati a riconsegnare i locali entro il 30 giugno 2011 e a
estinguere entro tale data le pigioni scoperte, all’epoca di fr. 3'900.-,
riservato il diritto del proprietario di rivolgersi alla Pretura in caso di
mancata riconsegna dei locali (doc. C). In seguito il locatore ha accettato di
prorogare al 1° luglio 2011 alle ore 8.30 la riconsegna dei locali (doc. D),
che non ha avuto luogo.
B. Con
istanza 11 luglio 2011 CO 1 ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città di ordinare a RI 1 la restituzione immediata degli enti locati
con immediato sgombero dagli stessi, e l’esecuzione diretta della decisione. L’istante
ha fatto valere la mancata riconsegna dei locali alla data pattuita. All’udienza
del 28 luglio 2011 l’istante ha confermato le sue domande, mentre RI 1 agendo
per sé e per la moglie in forza di una procura da parte di quest’ultima, ha
spiegato di non aver potuto trovare un altro appartamento causa le sue
difficili situazioni finanziarie e ha chiesto di poter restare
nell’appartamento il tempo necessario per trovare un’altra sistemazione. In
replica l’istante ha ribadito la richiesta di riconsegna dei locali.
C. Con
decisione 29 luglio 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha ordinato
l’espulsione di RI 1 dall’appartamento di 5 locali al terzo piano, foglio PPP
n. __________ e dal magazzino al piano terreno, foglio PPP n. __________, siti
in via __________ a L__________ (__________), con la comminatoria dell’azione
penale di cui all’art. 292 CP, disponendone l’esecuzione diretta. Egli ha posto
le spese processuali di fr. 150.- a carico dei convenuti in solido,
con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 200.- a titolo di spese ripetibili.
D. I
convenuti sono insorti con atto denominato “ricorso” datato 11 agosto 2011 contro
la decisione pretorile, chiedendo di essere ammessi al beneficio del gratuito
patrocinio con l’esenzione da tasse e spese. L’atto non è stato notificato alla
controparte.
e considerato
Considerandi
1.
Dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali
occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,
avviene o in procedura semplificata (art. 243 ss. CPC) previa conciliazione o
in procedura a tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la
previa conciliazione (Bisang, MRA
3/2010, pag. 109-111). Ai sensi dell’ art. 257 CPC il giudice accorda tutela
giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o
immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara
(lett. b). Il giudice non entra nel merito dell’istanza se non sono date le
condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria (art.
257.
cpv. 3 CPC).
2.
Il Pretore
aggiunto ha indicato in fr. 22'100.- il valore litigioso. Contro la decisione
del Pretore aggiunto è quindi dato il rimedio dell’appello, da presentare nel
termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) e che ha per legge effetto
sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC). L’atto denominato “ricorso” va quindi
trattato come un appello.
3.
Il
Pretore aggiunto ha accolto l’istanza sulla base dell’accordo 30 maggio 2011, in forza del quale i convenuti si sono obbligati a lasciare i locali entro il 30 giugno 2011
(doc. C), e ha ritenuto adempiuti i requisiti posti dall’art. 257 CPC per la
tutela dei casi manifesti in procedura sommaria.
4.
L’appello
deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in
modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure
civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,
n. 207 pag. 56). Nella fattispecie, i convenuti rimproverano al Pretore
aggiunto, nel loro “ricorso”, di aver emanato una decisione “illecita in quanto
non sono stati debitamente considerati i fatti”, che non rispetta le norme in
vigore in materia di locazione e che non tiene conto “di tutti gli elementi di
fatto che hanno caratterizzato il rapporto contrattuale tra noi e il
proprietario”. Il “ricorso”, tuttavia, non accenna minimamente a fatti
rilevanti che il Pretore aggiunto non avrebbe considerato, né spiega quali
sarebbero i fatti ignorati nella decisione impugnata. Ci si potrebbe quindi
interrogare sulla ricevibilità dell’appello. A ogni modo, l’appello si
rivelerebbe infondato anche nell’ipotesi in cui fosse ricevibile. Dagli atti
risulta, infatti, in modo chiaro che il contratto di locazione è terminato il
1° marzo 2011 e che i convenuti si sono impegnati a riconsegnare i locali da
essi occupati al più tardi il 30 giugno 2011 (doc. C), termine poi prorogato al
giorno successivo dal proprietario (doc. D). All’udienza di discussione essi
hanno addotto di non aver trovato un’altra sistemazione e il proprietario ha
rifiutato di accordare loro un’altra proroga per la riconsegna dei locali. Non
vi è quindi dubbio alcuno che i convenuti sono in mora nella riconsegna dei
locali, alla quale erano obbligati ai sensi dell’art. 267 CO dopo la fine del
contratto.
5.
Stante
quanto precede, si è in presenza di una fattispecie liquida e di una situazione
giuridica chiara, in presenza di ex conduttori che non hanno riconsegnato i
locali, in violazione dell’obbligo contrattuale sancito dall’art. 267 CO. A
giusta ragione quindi il Pretore aggiunto ha deciso l’espulsione dei convenuti dall’ente
locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC). L’appello
11.
agosto 2011 si rivela di conseguenza manifestamente infondato e come tale va
respinto, senza che sia necessario notificare l’appello alla controparte per
osservazioni. Lo sgombero dei vani occupati dai convenuti è da effettuarsi come
ordinato dal Pretore aggiunto nella decisione 29 luglio 2001, qui confermata.
6.
Nel
loro “ricorso” i convenuti hanno chiesto di essere ammessi al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e di essere esentati dal pagamento di tasse e
spese, per il fatto che si trovano in una “precaria situazione economica”. Ai
sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque è sprovvisto
dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo. L’istante deve esporre la sua situazione di reddito e di sostanza ai
sensi dell’art. 119 cpv. 2 CPC e deve rendere verosimile la sua impossibilità a
sostenere il procedimento giudiziario senza intaccare il fabbisogno suo e
quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 465-466 ad art. 117). Gli
istanti non hanno invero prodotto alcun documento a sostegno della loro
asserita indigenza. Sia come sia, la situazione di indigenza non è di per sé
sufficiente per l’ammissione al gratuito patrocinio, poiché secondo l’art. 117
lit. b CPC occorre ancora che la domanda non appaia priva di probabilità di
successo. Nella fattispecie, l’appello 11 agosto 2011 appariva palesemente
infondato anche a un sommario esame, di modo che l’istanza di gratuito
patrocinio va respinta.
7.
Le
spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) dell’appello sono a
carico degli appellanti, che soccombono (art. 106 cpv. 1 CPC). Non vi è
tuttavia motivo di attribuire ripetibili all’istante, al quale l’appello non è
stato notificato per osservazioni. Nella commisurazione della tassa di
giustizia si è tenuto conto del valore litigioso di fr. 22'100.- e dei valori
previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di
tale valore (art. 7, 9, 13 LTG). Per la procedura di gratuito patrocinio non si
prelevano spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC).
Per questi
motivi
decide
1.
L’appello
11.
agosto 2011 di RI 1 è respinto e la decisione 29 luglio 2011
(SO.2011.392) del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città è
confermata.
2.
La domanda di gratuito patrocinio presentata l’11 agosto 2011 da RI
1.
è respinta. Non si prelevano spese processuali per tale domanda.
3.
Le
spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr. 100.- sono
poste in solido a carico degli appellanti. Non si attribuiscono spese
ripetibili alla controparte.
4.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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