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Decisione

12.2011.139

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, espulsione di conduttore dopo la fine del contratto in caso di mancata riconsegna dei locali, domanda di gratuito patrocinio in appello respinta per mancanza

22 agosto 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

contratto 30 novembre 2009 __________ e __________ hanno concesso in locazione

a RI 1 l’appartamento di loro proprietà composto di 5 locali oltre cucina al

terzo piano e di un magazzino al piano terreno, da adibire a abitazione

familiare e magazzino. Il contratto di locazione prevedeva il pagamento di una

pigione mensile di fr. 1'300.- oltre alle spese accessorie ed era di durata

determinata fino al 1° dicembre 2012 (doc. B). Il conduttore è stato informato

del fatto che l’appartamento era in vendita (contratto, pag. 5). CO 1 è

diventato proprietario dell’appartamento e del magazzino il 1° marzo 2011 (doc.

A). Il 30 maggio 2011 CO 1, rappresentato dall’avv. PA 1, e i coniugi RI 1

hanno sottoscritto un accordo con il quale essi hanno riconosciuto che il

contratto era già stato concordemente sciolto il 1° marzo 2011 e i coniugi __________

si sono impegnati a riconsegnare i locali entro il 30 giugno 2011 e a

estinguere entro tale data le pigioni scoperte, all’epoca di fr. 3'900.-,

riservato il diritto del proprietario di rivolgersi alla Pretura in caso di

mancata riconsegna dei locali (doc. C). In seguito il locatore ha accettato di

prorogare al 1° luglio 2011 alle ore 8.30 la riconsegna dei locali (doc. D),

che non ha avuto luogo.

B. Con

istanza 11 luglio 2011 CO 1 ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di

Locarno-Città di ordinare a RI 1 la restituzione immediata degli enti locati

con immediato sgombero dagli stessi, e l’esecuzione diretta della decisione. L’istante

ha fatto valere la mancata riconsegna dei locali alla data pattuita. All’udienza

del 28 luglio 2011 l’istante ha confermato le sue domande, mentre RI 1 agendo

per sé e per la moglie in forza di una procura da parte di quest’ultima, ha

spiegato di non aver potuto trovare un altro appartamento causa le sue

difficili situazioni finanziarie e ha chiesto di poter restare

nell’appartamento il tempo necessario per trovare un’altra sistemazione. In

replica l’istante ha ribadito la richiesta di riconsegna dei locali.

C. Con

decisione 29 luglio 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha ordinato

l’espulsione di RI 1 dall’appartamento di 5 locali al terzo piano, foglio PPP

n. __________ e dal magazzino al piano terreno, foglio PPP n. __________, siti

in via __________ a L__________ (__________), con la comminatoria dell’azione

penale di cui all’art. 292 CP, disponendone l’esecuzione diretta. Egli ha posto

le spese processuali di fr. 150.- a carico dei convenuti in solido,

con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 200.- a titolo di spese ripetibili.

D. I

convenuti sono insorti con atto denominato “ricorso” datato 11 agosto 2011 contro

la decisione pretorile, chiedendo di essere ammessi al beneficio del gratuito

patrocinio con l’esenzione da tasse e spese. L’atto non è stato notificato alla

controparte.

e considerato

Considerandi

1.

Dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali

occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,

avviene o in procedura semplificata (art. 243 ss. CPC) previa conciliazione o

in procedura a tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la

previa conciliazione (Bisang, MRA

3/2010, pag. 109-111). Ai sensi dell’ art. 257 CPC il giudice accorda tutela

giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o

immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara

(lett. b). Il giudice non entra nel merito dell’istanza se non sono date le

condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria (art.

257.

cpv. 3 CPC).

2.

Il Pretore

aggiunto ha indicato in fr. 22'100.- il valore litigioso. Contro la decisione

del Pretore aggiunto è quindi dato il rimedio dell’appello, da presentare nel

termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) e che ha per legge effetto

sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC). L’atto denominato “ricorso” va quindi

trattato come un appello.

3.

Il

Pretore aggiunto ha accolto l’istanza sulla base dell’accordo 30 maggio 2011, in forza del quale i convenuti si sono obbligati a lasciare i locali entro il 30 giugno 2011

(doc. C), e ha ritenuto adempiuti i requisiti posti dall’art. 257 CPC per la

tutela dei casi manifesti in procedura sommaria.

4.

L’appello

deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in

modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure

civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,

n. 207 pag. 56). Nella fattispecie, i convenuti rimproverano al Pretore

aggiunto, nel loro “ricorso”, di aver emanato una decisione “illecita in quanto

non sono stati debitamente considerati i fatti”, che non rispetta le norme in

vigore in materia di locazione e che non tiene conto “di tutti gli elementi di

fatto che hanno caratterizzato il rapporto contrattuale tra noi e il

proprietario”. Il “ricorso”, tuttavia, non accenna minimamente a fatti

rilevanti che il Pretore aggiunto non avrebbe considerato, né spiega quali

sarebbero i fatti ignorati nella decisione impugnata. Ci si potrebbe quindi

interrogare sulla ricevibilità dell’appello. A ogni modo, l’appello si

rivelerebbe infondato anche nell’ipotesi in cui fosse ricevibile. Dagli atti

risulta, infatti, in modo chiaro che il contratto di locazione è terminato il

1° marzo 2011 e che i convenuti si sono impegnati a riconsegnare i locali da

essi occupati al più tardi il 30 giugno 2011 (doc. C), termine poi prorogato al

giorno successivo dal proprietario (doc. D). All’udienza di discussione essi

hanno addotto di non aver trovato un’altra sistemazione e il proprietario ha

rifiutato di accordare loro un’altra proroga per la riconsegna dei locali. Non

vi è quindi dubbio alcuno che i convenuti sono in mora nella riconsegna dei

locali, alla quale erano obbligati ai sensi dell’art. 267 CO dopo la fine del

contratto.

5.

Stante

quanto precede, si è in presenza di una fattispecie liquida e di una situazione

giuridica chiara, in presenza di ex conduttori che non hanno riconsegnato i

locali, in violazione dell’obbligo contrattuale sancito dall’art. 267 CO. A

giusta ragione quindi il Pretore aggiunto ha deciso l’espulsione dei convenuti dall’ente

locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC). L’appello

11.

agosto 2011 si rivela di conseguenza manifestamente infondato e come tale va

respinto, senza che sia necessario notificare l’appello alla controparte per

osservazioni. Lo sgombero dei vani occupati dai convenuti è da effettuarsi come

ordinato dal Pretore aggiunto nella decisione 29 luglio 2001, qui confermata.

6.

Nel

loro “ricorso” i convenuti hanno chiesto di essere ammessi al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e di essere esentati dal pagamento di tasse e

spese, per il fatto che si trovano in una “precaria situazione economica”. Ai

sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque è sprovvisto

dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo. L’istante deve esporre la sua situazione di reddito e di sostanza ai

sensi dell’art. 119 cpv. 2 CPC e deve rendere verosimile la sua impossibilità a

sostenere il procedimento giudiziario senza intaccare il fabbisogno suo e

quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 465-466 ad art. 117). Gli

istanti non hanno invero prodotto alcun documento a sostegno della loro

asserita indigenza. Sia come sia, la situazione di indigenza non è di per sé

sufficiente per l’ammissione al gratuito patrocinio, poiché secondo l’art. 117

lit. b CPC occorre ancora che la domanda non appaia priva di probabilità di

successo. Nella fattispecie, l’appello 11 agosto 2011 appariva palesemente

infondato anche a un sommario esame, di modo che l’istanza di gratuito

patrocinio va respinta.

7.

Le

spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) dell’appello sono a

carico degli appellanti, che soccombono (art. 106 cpv. 1 CPC). Non vi è

tuttavia motivo di attribuire ripetibili all’istante, al quale l’appello non è

stato notificato per osservazioni. Nella commisurazione della tassa di

giustizia si è tenuto conto del valore litigioso di fr. 22'100.- e dei valori

previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di

tale valore (art. 7, 9, 13 LTG). Per la procedura di gratuito patrocinio non si

prelevano spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC).

Per questi

motivi

decide

1.

L’appello

11.

agosto 2011 di RI 1 è respinto e la decisione 29 luglio 2011

(SO.2011.392) del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città è

confermata.

2.

La domanda di gratuito patrocinio presentata l’11 agosto 2011 da RI

1.

è respinta. Non si prelevano spese processuali per tale domanda.

3.

Le

spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr. 100.- sono

poste in solido a carico degli appellanti. Non si attribuiscono spese

ripetibili alla controparte.

4.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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