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Decisione

12.2011.14

Incidente ferroviario - legittimazione passiva - responsabilità civile - colpa concomitante del leso

28 agosto 2012Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i. f. e 12 del medesimo contributo dottrinale), tuttavia secondo il Tribunale

federale, se è vero che una legge speciale ha come scopo primario di migliorare

la posizione della vittima, non si può dedurre l’applicazione delle norme del

CO allorquando la legge speciale è meno favorevole, ciò in particolare

allorquando quest’ultima regola in modo chiaro una particolare problematica

(DTF 84 II 202, consid. 2).

Nel concreto caso la conclusione del Pretore di applicare le norme ordinarie

sulla solidarietà passiva risulta pertanto errata, in particolare dopo aver

escluso a giusto titolo una responsabilità delle AP 2 ai sensi dell’art. 58 CO.

Non si vede inoltre per quale motivo l’applicazione dell’art. 25 LRespC

andrebbe esclusa dal momento che la AP 1 ha espressamente ammesso di essere un’impresa ferroviaria che utilizza l’infrastruttura di un’altra impresa

ferroviaria (appello pt. 8c a pag. 17), ossia di aver noleggiato un treno di

proprietà delle AP 2, D__________ (risposta, pt. 6.2 a pag. 17; doc. K, pag. 5), ciò che neppure le parti attrici hanno contestato (conclusioni pag.

6, penultimo periodo). E’ vero che manca agli atti la concessione o

autorizzazione di accesso alla rete a favore della AP 1, ciò che è senz’altro

criticabile, nondimeno pochi dubbi possono sussistere riguardo alla sua

esistenza: anche senza far capo all’opuscolo di natura eminentemente

pubblicitaria prodotto quale doc. Cis. 4, non si vede infatti come il treno EC

115 C__________ avrebbe potuto circolare in data 1° novembre 2007 sulla tratta __________

– __________ senza la necessaria autorizzazione, ciò che il Servizio

d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici che ha indagato

sull’incidente (v. doc. K) e l’Ufficio federale dei trasporti non avrebbero

certamente omesso di rilevare.

In conclusione, le censure delle AP 2 vanno sostanzialmente accolte: quali

proprietarie dell’infrastruttura e del materiale rotabile difettano della

legittimazione passiva per essere convenute in causa in virtù di quanto dispone

l’art. 25 cpv. 1 LRespC. Passivamente legittimata quale impresa trasportatrice

risulta pertanto essere in base alla medesima norma unicamente la AP 1, aspetto

questo dalla stessa incontestato.

Giova rilevare che questa conclusione è in sintonia con la giurisprudenza

anteriore l’entrata in vigore dell’art. 25 LRespC secondo cui l’impresa della

strada ferrata ai sensi dell’art. 1 LRespC è in particolare quella che ha il

potere di disposizione effettivo e immediato sui mezzi e le persone necessarie

all’esercizio ferroviario, aspetto preminente rispetto alla proprietà

dell’istallazione e dei mezzi di trasporto (v. sopra consid. 4).

Dall’accoglimento dell’appello delle AP 2 a seguito del riconoscimento dell’assenza di legittimazione passiva deriva che le censure contenute nel medesimo

atto inerenti la colpa della vittima

e l’interruzione del nesso causale non hanno da essere esaminate.

Sull’appello della AP 1

6.

In virtù dell’art. 1 cpv. 1 LRespC l’impresa della strada

ferrata - secondo il significato che va attribuito a questo termine a seguito

della modifica 20 marzo 1998 della Legge federale sulle ferrovie, entrata in

vigore il 1° gennaio 1999 (v. sopra consid. 3 e 4) - risponde dei danni

conseguenti al ferimento o al decesso di una persona avvenuti a seguito

dell’esercizio ferroviario a meno che non provi che l’incidente è da attribuire

alla forza maggiore, alla colpa di un terzo o della vittima stessa. Secondo la

costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’impresa ferroviaria è

liberata da ogni responsabilità se la colpa della vittima costituisce l’unica

causa dell’incidente o la sua importanza causale è a tal punto preponderante in

relazione ad altri fattori, in particolare il rischio inerente l’esercizio della

ferrovia, che questi non possono più essere considerati come cause concorrenti

adeguate dell’incidente. Tuttavia, anche la colpa grave della vittima non libera

interamente l’impresa della strada ferrata dalla sua responsabilità, ma entrerà

in considerazione una riduzione dell’indennità, qualora altri fattori di cui

l’impresa deve rispondere - ad esempio rischi d’esercizio eccedenti quello

ritenuto normale - hanno contribuito a causare l’incidente (DTF 69 II 259,

consid. 1; 84 II 384, consid. 1; 85 II 350, consid. 1; 96 II 355, consid. I; 102

Considerandi

II 363, consid. 3; TF 8 aprile 2003, inc.5C.276/2002, consid. 2.2; 13 gennaio 2006, inc.5C.213/2004, consid. 3; 22 dicembre 2008, inc.4A_453/2008, consid.

3; 11 ottobre 2010, inc.4A_220/2010, consid. 6).

I principi qui sopra esposti sono peraltro stati illustrati anche nel primo

giudizio.

Giova ricordare che quando il giudice applica le regole del diritto e dell’equità

nei casi in cui la legge gli riserva il libero apprezzamento o quando lo

incarica di decidere secondo le circostanze, come nel concreto caso, l’autorità

d’appello può riesaminare liberamente una tale valutazione ma con estrema

prudenza, intervenendo solo quando le decisioni del primo giudice siano

manifestamente ingiuste o inique (II CCA 30 maggio 2011, inc. 12.2009.48; 4

febbraio 2011 inc. 12.2009.207; 24 novembre 2010, inc. 12.2009.215; 8 novembre

2010.

inc. 12.2009.123; 26 ottobre 2010, inc. 12.2010.122; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m. 6, ad art. 307 m. 32).

7.

La AP 1 ritiene avantutto manifestamente arbitraria e errata

la tesi del Pretore secondo cui la possibilità di aprire le porte quando il

treno è già in marcia costituisce un elemento di rischio che va al di là del

normale rischio connesso all’esercizio dell’attività ferroviaria. L’appellante

rinvia alla perizia dell’ing. L__________ (doc. J) e al Rapporto confidenziale

del Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (doc. K) i

quali danno atto che il meccanismo di chiusura delle porte dei vagoni è

conforme alle prescrizioni tecniche in vigore in base alle normative europee.

Ciò premesso l’appellante ritiene che la possibilità di riapertura della porta

sia un meccanismo di sicurezza volto a permettere a un passeggero di liberarsi

se rimane incastrato, ma ovviamente questo stesso meccanismo di sicurezza non

può contemplare l’azione vietata di chi si espone deliberatamente al rischio di

salire sul treno in movimento. Criticabile sarebbe pure l’opinione dell’ing. L__________

di ritenere iniquo il sistema di riapertura/chiusura delle porte, proprio a

ragione del fatto che lo stesso non è concepito per facilitare l’accesso a un

treno in movimento. Arbitraria sarebbe pertanto l’opinione del primo giudice

secondo il quale il meccanismo in esame costituisce un rischio accresciuto

rispetto al rischio endogeno legato all’esercizio ferroviario, poiché ciò

presupporrebbe l’aver definito dove si situa la soglia del rischio ammissibile

e rinvia a una sentenza del Tribunale federale dell’anno 2006 che aveva

considerato corrispondente allo stato della tecnica il sistema che permette la

riapertura della porta del treno a velocità inferiore a 5 Km/h, con conseguente assenza in quel caso di responsabilità in capo alle AP 2.

8.

Nel caso in esame, come emerge dal rapporto doc. K (pag. 3, 4

e 8 al pt. 3.1), le prescrizioni sulla circolazione dei treni al momento della

partenza del convoglio EC 115 C__________ svoltesi il 1° novembre 2007 alla

stazione di __________ alle ore 15.05 sono state rispettate. In discussione è

invece il funzionamento di apertura/chiusura delle porte quando il treno è già

in movimento. Nelle carrozze a quel momento in circolazione era possibile aprire

le porte (dall’interno o dall’esterno), fino a una velocità massima di 5 Km/h, momento in cui si attiva il dispositivo di chiusura automatica definitiva (doc. K, pag. 8;

doc. J, pag. 4 e 5). Fino a quella velocità se si interpone un ostacolo fra anta

e montante interviene il dispositivo di sicurezza “bordo sensibile”

(antischiacciamento) che ne annulla l’azione, riaprendo la porta per circa 3

secondi per poi richiuderla definitivamente (doc. J, pag. 4). Il tempo di

reazione del meccanismo di apertura, tramite pulsante, è pari a 2 secondi (doc.

K, pag. 7). Ritenuto che il treno impiega circa 5 secondi a raggiungere la

velocità di 5 Km/h, il lasso di tempo utile per salire sul treno prima della

chiusura automatica definitiva si riduce a circa 3 secondi (doc. J, pag. 5). Il

perito ha supposto che la vittima ha azionato il pulsante di apertura della

porta anteriore della carrozza 313 quando il convoglio cominciava a muoversi.

In un primo momento ha desistito dal suo tentativo ma avvedutosi che la porta

si era riaperta ha iniziato a correre tentando di salire sul vagone. In questa

azione si è vista chiudere la porta addosso, con momentaneo blocco parziale di

un arto, trascinamento del corpo e successiva caduta tra marciapiede e binario (doc.

J, pag. 5). Questa dinamica è sostanzialmente condivisa nel rapporto doc. K

(pag. 7) e non è contestata dall’appellante che la considera non rilevante ai

fini della responsabilità (appello, pag. 6, lett. d).

Ora, il fatto che il sistema, così come concepito, ha quale primario scopo di

evitare che qualcuno possa rimanere incastrato nella porta durante la chiusura

(doc. J, pag. 4; doc. K, pag. 7, pt. 1.17), ancora non significa,

contrariamente a quanto ritiene l’appellante, che lo stesso sia sicuro. La

possibilità di riapertura delle porte una volta che il treno è in movimento

costituisce già di per sé un fattore di pericolo, ancor prima di porre

l’attenzione sui tempi di reazione del pulsante di apertura e del tempo che

trascorre prima della chiusura automatica definitiva, analizzati in particolare

nella perizia doc. J. In effetti, a ragione il Pretore ha rilevato che la

riapertura ha un senso laddove l’incastro del passeggero si produce a treno

fermo ma non quando lo stesso è in movimento (sentenza, pag. 4). Pure

pertinente il richiamo del primo giudice alla testimonianza del capo treno che

non ha saputo dare spiegazione della possibilità di riapertura delle porte fino

a 5 Km/h (v. verbale udienza 31 maggio 2010, pag. 4 i. f.; v. anche verbale

udienza 11 maggio 2010, audizione testimoniale del macchinista, pag. 4, terzo

periodo); il teste ha peraltro aggiunto che questo materiale sta scomparendo e

nei nuovi convogli le porte una volta chiuse sono sigillate e non si aprono

più. Lo stesso Rapporto del servizio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti

pubblici conclude auspicando un adeguamento del sistema (doc. K, pag. 8, pt. 3.3).

La pericolosità data dalla possibilità di riaprire le porte una volta che il

treno si è messo in movimento è poi aumentata dalla chiusura automatica

definitiva già a 5 Km/h, senza che il macchinista abbia alcuna possibilità di

intervento (doc. J, pag. 6; v. anche verbale udienza 11 maggio 2010, pag. 3,

ultimo periodo).

Il perito ing. L__________ ha evidenziato le carenze progettuali e costruttive,

con i pericoli che ne derivano, senza pretendere ovviamente che il meccanismo sia

previsto allo scopo di salire sul treno in corsa, come sembra erroneamente ritenere

l’appellante.

Alla luce delle considerazioni che precedono si può solo concludere che a giusta

ragione il Pretore ha riscontrato l’esistenza di un rischio eccedente, e si può

aggiungere inaspettato, al rischio normalmente insito all’esercizio ferroviario

cui ogni viaggiatore deve confrontarsi, mentre l’appellante si è limitato a

porre in risalto solo un aspetto del funzionamento di apertura/chiusura delle

porte senza invero confrontarsi compiutamente con tutti gli aspetti che

emergono dai doc. J e K e dalle testimonianze. Pure a ragione il primo giudice ha

sottolineato che la conformità di un sistema con delle normative non esclude

l’esistenza di un rischio particolare e a comprova di ciò va ancora una volta

ricordato che lo stesso Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti

pubblici ha auspicato un adeguamento del sistema da concretizzarsi togliendo addirittura

dalla circolazione le vecchie carrozze (doc. K, pag. 8, pt. 3.3).

In merito alla sentenza del Tribunale federale 13 gennaio 2006, inc.5C.213/2004, richiamata dall’appellante, il Pretore rileva, ancora una volta a ragione, che in quel

caso la dinamica dell’incidente era differente. La vittima aveva corso accanto

al treno in partenza tentando di consegnare il biglietto al compagno di viaggio

che era già salito sul vagone e aveva riaperto la porta dall’interno; la

vittima era quindi caduta sotto il treno subendo gravissime ferite (consid. A)

e nel suo ricorso aveva rimproverato alle AP 2 una carente organizzazione nelle

operazioni di controllo alla partenza dei treni (consid. 4.2). L’aspetto

tecnico del sistema di riapertura delle porte delle carrozze, apparentemente

uguale a quello esaminato nella presente causa, non è stato oggetto di

particolare approfondimento, limitandosi il Tribunale federale a prendere atto

degli accertamenti e delle conclusioni della Corte cantonale che aveva rilevato

come detto sistema corrispondesse allo stato della tecnica, senza ulteriore

precisazione (consid. 4.5). In altri termini, e a parte il fatto che

quell’incidente era avvenuto nel maggio del 1996, ossia oltre 11 anni prima di

quello in esame, né l’alta Corte né le precedenti istanze giudiziarie erano

state chiamate a chinarsi su verifiche tecniche del tipo di quelle eseguite in

questa causa.

Anche il richiamo alla suddetta sentenza del Tribunale federale non soccorre

pertanto l’appellante.

9.

La AP 1 ritiene che AO 3 aveva annebbiato le sue capacità di

valutazione delle cose assumendo sostanze stupefacenti, ciò che potrebbe

spiegare il suo comportamento sconsiderato, aspetto di cui il Pretore non

avrebbe sufficientemente tenuto conto.

Dal rapporto d’analisi dell’Istituto universitario di medicina legale di __________

risulta in effetti la presenza nel sangue della vittima di THC, ossia la

principale sostanza attiva della cannabis (v. doc. F in fine). Non è tuttavia

dato sapere quando sia avvenuta l’assunzione di detta sostanza – anche se si

può pensare alla sera precedente trascorsa con un amico a __________ – e ancora

meno è possibile stabilire se degli effetti, rispettivamente quali, erano

ancora presenti al momento dell’incidente. L’appellante medesima si esprime in

forma dubitativa “L’assunzione di droga, …. omissis....spiega forse

l’atteggiamento sconsiderato dell’infortunato,” (appello, pag. 12, terzo

periodo). Su queste premesse risulta perfettamente condivisibile l’opinione del

Pretore secondo cui l’assunzione di stupefacenti non aggrava nel concreto caso

la posizione della vittima, ragione per cui la censura dell’appellante va

respinta.

10.

L’appellante

contesta altresì l’attribuzione del 35% di responsabilità alle imprese

ferroviarie richiamando una sentenza del Tribunale federale che aveva

riconosciuto una responsabilità del 75% a carico di una ragazza travolta dal

treno sul quale cercava di salire per recarsi a scuola (v. DTF 102 II 363); a AO

3.

andrebbe quindi attribuito un grado di responsabilità superiore dato che

aveva al momento dell’incidente 14 anni e mezzo e non aveva alcuna pressione di

prendere quel treno essendo il 1° novembre un giorno festivo.

La AP 1 omette tuttavia di considerare che nel caso esaminato dal Tribunale

federale veniva valutata la colpa della vittima in relazione al normale rischio

dell’esercizio ferroviario (sentenza citata, consid. 3 e 4). Il primo giudice

ha dovuto invece porre a confronto da un lato la colpa senz’altro grave della

vittima, di anni 14 e mezzo, che dev’essere però valutata con indulgenza (DTF

102.

II 363, consid. 4 i. f.; Gauch,

op. cit., pag. 201 i.f., 202; Bucher,

Berner Kommentar, Berna 1976, ad art. 16 CC, ni. 121 e 122) e d’altro lato il

rischio aggiuntivo importante esaminato nei considerandi che precedono (sul

confronto tra colpa propria e rischio aggiuntivo v. Oftinger/Stark, Schweizerisches Hatfpflichtrecht, Besonderer

Teil, Band II/3, §27, n. 140, 147, 174). Questa importante differenza rende

improponibile il paragone proposto dall’appellante. Neppure serve a

quest’ultima riferirsi alla sentenza 13 gennaio 2006 del Tribunale federale,

inc.5C.213/2004 per i motivi già esposti al considerando 8 i. f.. Mal si

comprende inoltre per quale motivo il comportamento di un adulto che corre

accanto a un treno, incurante dei richiami del personale della stazione

(sentenza citata, consid. 4.4), con l’intenzione di consegnare il biglietto a

un’altra persona adulta che già si trovava sul vagone, dovrebbe essere

considerato meno grave di quello di AO 3.

Ciò premesso, il risultato cui è giunto il Pretore in virtù del suo potere di

apprezzamento tenendo conto di tutte le circostanze (v. art. 5 LRespC) regge

ampiamente alla critica dell’appellante. Occorre aggiungere che un risultato

anche meno favorevole a quest’ultima non era a priori da escludere dal momento

che il primo giudice ha considerato l’agire della vittima più grave del rischio

aggiuntivo, ma non significativamente più grave (v. sentenza impugnata, pag. 5,

secondo periodo), assunto che questa Corte condivide.

11.

La AP 1

rileva ancora che sia il Ministero pubblico, con Decreto di non luogo a

procedere del 20 agosto 2008, sia la Camera dei ricorsi penali, con sentenza 17

dicembre 2008, hanno attribuito la causa dell’incidente unicamente al

comportamento della vittima, che ha disatteso un’elementare norma di prudenza, con

conseguente interruzione del nesso di causalità naturale e adeguato tra il

sinistro e la riscontrata carenza nel funzionamento del convoglio (v. doc. 5 e

11.

dell’incarto richiamato dal Ministero pubblico). Secondo l’appellante non vi

sarebbe motivo per scostarsi dalle conclusioni dell’autorità penale.

Così argomentando l’appellante vorrebbe vincolare il giudice civile alle

risultanze dell’autorità penale, ciò che l’art. 53 CO vieta espressamente. Se già

il giudice civile non è vincolato dalla sentenza di assoluzione in sede penale

(art. 53 cpv. 1 CO), a maggior ragione non è vincolato da un Decreto di non

luogo a procedere (v. Brehm,

Berner Kommentar, Berna 2006, n. 16 ad art. 53 CO). Il Decreto 20 agosto 2008

precisa infatti in modo pertinente che rimane impregiudicato il seguito civile che

la fattispecie comporta (doc. 5 dell’incarto richiamato dal Ministero pubblico,

pag. 3, consid. 4 i.f.). Per completezza si osserva ancora che l’indipendenza

del giudice civile vale anche per la tematica della causalità adeguata benché

l’art. 53 CO non lo precisi (v. Brehm,

op. cit., n. 28 ad art. 53 CO).

Anche su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.

12.

L’appellante

sostiene ancora che avendo il Pretore considerato la stazione di __________

conforme agli ordinari standard di sicurezza (e pertanto escluso una

responsabilità delle AP 2 quali proprietarie dell’opera, v. sentenza impugnata

pag. 5 i.f. e 6), ciò renderebbe ancora più evidente la colpa dell’attore AO 3

così da escludere la responsabilità causale dell’impresa ferroviaria a norma

dell’art. 1 LRespC. La censura, che andrebbe respinta per carenza di

motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI), è manifestamente infondata. Premesso

come più responsabili possono concorrere a creare un danno, e pertanto a

ragione il Pretore ha esaminato se sussisteva una responsabilità secondo l’art.

58.

CO, non si vede come l’assenza di un vizio di costruzione o di un difetto di

manutenzione, rispettivamente i limiti agli obblighi di sicurezza che incombono

al proprietario sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, cui il primo

giudice ha fatto riferimento, possano favorire l’esclusione della

responsabilità causale aggravata ai sensi della LRespC, aspetto che l’appellante

nemmeno tenta di spiegare. In quanto ricevibile l’appello su questo punto è

respinto.

13.

In sede di

appello la AP 1 precisa di non formulare alcuna richiesta in relazione al

problema della legittimazione attiva della madre e della sorella della vittima,

ritenendo nondimeno non corrette le considerazioni del Pretore al riguardo. Il

mancato sostegno futuro della madre, rispettivamente le pretese per torto

morale della madre e della sorella della vittima saranno definiti in prosieguo

di causa, una volta cresciuto in giudicato il giudizio sul principio della

responsabilità. Il Pretore ha espressamente indicato nel dispositivo n. 1 che

era riconosciuto il principio della responsabilità delle convenute n. 1 e 2 (a

seguito del presente giudizio solo della convenuta n. 1) nei confronti degli

attori, in ragione del 35% del danno patito da questi ultimi e nella misura in

cui sia tutelabile giurisdizionalmente. Con particolare riferimento a

quest’ultima precisazione sarebbe prematuro esaminare in questa sede la

problematica della legittimazione attiva della madre e della sorella di AO 3 in relazione alle rispettive pretese.

Per concludere la AP 1 afferma di non appellare contro il dispositivo n. 2

della sentenza del Pretore: ne deriva che le considerazioni del primo giudizio

che portano a quella conclusione, peraltro corrette, non devono essere

esaminate. A titolo abbondanziale si osserva che qualora avesse dichiarato di

appellare anche contro il dispositivo n. 2, la AP 1 avrebbe avantutto dovuto

spiegare il suo interesse al gravame.

Per i motivi esposti ai considerandi 6 a 13 l’appello della AP 1 è pertanto integralmente respinto.

14.

Le parti attrici hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria

e di gratuito patrocinio per la procedura di ricorso contestualmente alla

risposta 26 febbraio 2011 agli appelli delle convenute 1 e 2.

La richiesta merita accoglimento. La documentazione agli atti (ossia quella

prodotta in prima sede e quella allegata all’istanza in esame a titolo di

aggiornamento) dimostra in maniera sufficiente che le parti appellate non

dispongono dei mezzi necessari per assumersi gli oneri di procedura e le spese

di patrocinio (art. 3 Lag). D’altro canto gli appelli presentavano aspetti

complessi, soprattutto dal profilo giuridico e il loro esito non era

prevedibile in base a un esame puramente sommario per cui non si può pretendere

che le parti appellate procedessero con atti propri o rinunciassero addirittura

a rispondere per i costi della procedura (art. 14 Lag).

In questa sede viene quindi stabilito il principio del riconoscimento

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Entro tre mesi dal

termine di questa procedura il patrocinatore designato deve presentare

all’autorità di concessione la nota professionale dettagliata (art. 7 Lag).

15.

In conclusione, l’appello delle AP 2 è accolto nella misura in cui è

stata accertata l’assenza del presupposto della legittimazione passiva. Le

spese giudiziarie sono poste a carico dello Stato visto il riconoscimento dell’assistenza

giudiziaria a favore delle parti appellate. L’assistenza giudiziaria non esenta

invece dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 19 Lag).

Le AP 2 hanno postulato il riconoscimento di ripetibili, sia per la prima che

per la seconda sede, senza quantificare le stesse e senza presentare una nota

d’onorario e spese (art. 14 cpv. 2 Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili: RL 3.1.1.7.1). L’indennità ripetibile viene pertanto stabilita

secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà e il presumibile tempo

impiegato dall’avvocato (art. 11 cpv. 5 e 12 Regolamento sulle ripetibili),

fermo restando che può essere considerato unicamente l’aspetto della

legittimazione passiva e che in sede di appello sono stati sostanzialmente

ripresi gli argomenti già contenuti nella risposta 15 ottobre 2009 e nelle

conclusioni 30 settembre 2010.

L’appello della AP 1 dev’essere respinto con conseguente conferma nei suoi

confronti del giudizio impugnato. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono

la soccombenza dell’appellante.

Le ripetibili sono fissate in base ai criteri di cui agli art. 11 cpv. 5 e 12

del Regolamento sulle ripetibili e considerano quindi le difficoltà e l’ampiezza

del lavoro svolto dal legale delle parti appellate per opporsi a tutte le

censure pomosse dalla AP 1.

Le tasse di giustizia sono calcolate in considerazione della complessità degli

atti esaminati e della controversia (art. 3 cpv. 1 vLTG), entro i limiti

dell’art. 19 cpv. 1 vLTG cui rinvia l’art. 24 lett. b della medesima legge,

trattandosi di un giudizio preliminare. Ciò premesso, la tassa di giustizia per

l’appello della AP 1 sarà ovviamente superiore a quello per l’appello delle AP 2 in ragione del diverso numero e della diversa complessità delle censure che questa Camera è stata

chiamata a esaminare.

Per

questi motivi

richiamati

per le spese l’art. 148 CPC-TI, la LTG 1965, la LAG e il Regolamento sulle

ripetibili

pronuncia: I. L’appello 21 gennaio 2011 delle AP 2 è accolto.

II. L’appello 21 gennaio 2011 della AP 1 è respinto.

III.

A seguito dei dispositivi I e II la sentenza

23.

dicembre 2010 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così

riformata:

1.

E’ riconosciuto il principio della responsabilità della convenuta n. 1 (AP 1) nei

confronti degli attori, in ragione del 35% del danno patito da questi ultimi e

nella misura in cui sia tutelabile giurisdizionalmente.

§

Tasse spese e ripetibili vengono assegnate con il merito.

2.

In quanto rivolta nei confronti della convenuta n. 2 (AP 2) la

petizione è respinta per assenza di legittimazione passiva.

§ Non si percepiscono

tasse e spese. Gli attori rifonderanno con il vincolo della solidarietà alla

convenuta n. 2 fr. 6'000.-per ripetibili.

3.

Non è riconosciuta alcuna responsabilità nei confronti della convenuta n. 3 (PI

1).

§ Non si assegnano

ripetibili e non si percepiscono tasse e spese.

4.

Intimazione alle parti o ai

loro rappresentanti.

IV. AO

3, AO 1 e AO 2 sono ammessi al beneficio

dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio de RA 1.

V. Gli oneri processuali dell’appello delle AP 2, consistenti in:

tassa di

giustizia fr. 4'000.-

spese

fr. 100.-

totale

fr. 4'100.-

in parte anticipati dall’appellante, sono posti a carico delle parti

appellate e per esse a carico dello Stato, essendo al beneficio dell’assistenza

giudiziaria.

AO 3, AO 1 e AO 2 rifonderanno con il vincolo della solidarietà alle AP

2.

fr. 2'000.- per ripetibili di appello.

VI. Gli oneri processuali dell’appello della AP 1, consistenti in:

tassa di

giustizia fr. 6’000.-

spese

fr. 100.-

totale

fr. 6'100.-

sono

posti a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alle parti attrici

complessivi fr. 8'000.- per ripetibili di appello.

VII. Ad

avvenuta crescita in giudicato della presente decisione gli atti sono ritornati

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per la prosecuzione

dell’istruttoria relativa alla determinazione del danno fatto valere dalle

parti attrici.

VIII. Intimazione

- RA 3, ,

- RA 2,

,

- RA 1, ,

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). In presenza

di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se

la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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