12.2011.143
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti
20 febbraio 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2011.143
Data decisione, Autorità:
20.02.2012, IICCA
Titolo:
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2011.143
Lugano
20 febbraio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Rossi Tonelli
sedente per statuire nelle cause inc. n. SO.2011.2364 e
CA.2011.157 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti con richiesta di
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con istanza del 6 giugno 2011 da
AP 1 __________
rappr. RA 1 __________
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
sulle quali il Pretore si è pronunciato
con decisione 2 agosto 2011, dichiarandole inammissibili e revocando
contestualmente il decreto supercautelare dell’8 giugno 2011 e, con effetto
retroattivo, la disposizione ordinatoria del 24 giugno 2011;
appellante l’istante con atto d’appello
del 16 agosto 2011, con cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, di
accogliere l’istanza ex art. 257 CPC protestando tasse, spese e ripetibili di
primo e secondo grado;
mentre la convenuta nella risposta del 26
gennaio 2012 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse,
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti
di causa
ritenuto
Fatti
A. Il
13 gennaio 2011 AP 1., società con sede a negli , rappresentata da A__________,
ha acquistato l’integralità delle azioni di AO 1, L__________, per fr. 20'000.-
(doc. D). Lo stesso giorno si è tenuta a Lugano l’assemblea generale di AO 1,
per discutere e deliberare l’aumento del capitale sociale da fr. 100'000.- a
fr. 500’000.- da effettuarsi mediante conferimento in natura, e meglio,
mediante cessione da parte dell’azionista unico, sottoscrittore dell’intero
aumento, del ramo di azienda immobiliare corrente in Italia di sua proprietà
valutato in EUR 5'435'000.-, pari a fr. 6'902'405.- (doc. A). In tale
occasione, l’azionista unica era rappresentata ancora una volta dal suo
procuratore, A__________, in virtù di una procura generale del 19 dicembre 2003
(doc. I).
B. Il 17 gennaio 2011, l’intero pacchetto azionario di AO 1 è stato
venduto da AP 1., rappresentata da A__________, a L____________________ Ltd, con
sede nel (), per fr. 500'000.- (doc. H). Il successivo 25 marzo, sempre in
rappresentanza di AP 1, A__________ ha depositato il verbale assembleare di AO
1 del 13 gennaio 2011 presso il notaio __________ di (doc. J), per procedere
con le relative iscrizioni e volture ai pubblici registri italiani, effettivamente
avvenute (doc. L). L’aumento di capitale deliberato il 13 gennaio 2011 non è
però stato iscritto a Registro di commercio.
C. Con brevetto n. __________, il notaio __________, , ha verbalizzato
la seduta di assemblea di AO 1 dell’11 aprile 2011, alla quale, in
rappresentanza di AP 1., indicata come unico socio titolare dell’intero
capitale sociale, è comparso il suo nuovo procuratore generale (per procura del
21 gennaio 2011, doc. G2), Dott. P__________. In tale occasione, all’unanimità
l’assemblea ha revocato l’aumento di capitale deliberato il 13 gennaio 2011, ha ritenuto privo di qualsivoglia effetto il relativo conferimento in natura, ha incaricato il
procuratore di procedere al deposito del presente verbale presso un notaio
italiano per le necessarie formalità di trascrizione e voltura (avvenute il
successivo 13 aprile, doc. 3), ha nominato quale nuovo amministratore di AO 1 M__________,
__________ e ha revocato ogni procura o mandato generale o speciale rilasciato
dalla società in epoca antecedente all’11 aprile 2011 (doc. L).
D. Con
istanza del 3 giugno 2011 CO 1ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano
di accertare la nullità, in subordine la decadenza, della delibera assembleare
del 13 gennaio 2011, e di ordinare a AO 1, già in via supercautelare e
cautelare, la consegna dell’originale e/o qualsiasi copia del relativo verbale e
di astenersi, dietro comminatoria penale ex art. 292 CPS, dal procedere con
qualsivoglia atto o iniziativa connessa all’utilizzo sotto qualsivoglia forma
della citata delibera assembleare. Con decisione supercautelare 8 giugno 2011
il Pretore ha accolto le richieste in questo senso avanzate dall’istante (inc.
CA.2011.157). Il successivo 14 giugno la convenuta ha chiesto il deposito di
una cauzione processuale di fr. 170'000.-, ordinata il 24 giugno dal Pretore,
previa udienza di discussione del 22 giugno 2011, limitatamente a fr. 15'000.-,
regolarmente depositati dall’istante. Lo stesso 24 giugno 2011, data
l’inadempienza ingiustificata della convenuta all’ordine impartitole l’8
giugno, il Pretore ha multato AO 1 per fr. 500.-al giorno a decorrere dal 14
giugno 2011 (inc. CA.2011.157). All’udienza di discussione del 18 luglio 2011
(tenutasi per il merito e per la richiesta cautelare), l’istante ha confermato
le sue domande, chiedendo l’assunzione di un teste, mentre la convenuta si è
integralmente opposta alle istanze con allegato scritto di risposta. In replica
e duplica orale, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
E. Con
decisione congiunta 2 agosto 2011 il Pretore ha dichiarato inammissibile
l’istanza di merito, ha respinto l’istanza cautelare, revocato di conseguenza
il decreto supercautelare dell’8 giugno 2011
e, con effetto retroattivo, la disposizione ordinatoria del 24 giugno 2011 e
non ha ammesso i mezzi di prova notificati dalla parte istante. Egli ha posto le spese processuali di fr. 350.- a carico dell’istante,
con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 5’000.- a titolo di spese
ripetibili. Ha infine disposto la conseguente ripartizione dei fr. 15'000.-
versati dall’istante a titolo di cauzione, una volta cresciuta in giudicato la
decisione.
F. Contro
la predetta decisione l’istante è insorta con atto d’appello datato 16 agosto
2011. Con istanza del 16 settembre 2011 l’appellata ha prima chiesto il
deposito di una cauzione processuale, che questa Camera ha ordinato per
l’importo di fr. 3'500.- con decisione del 29 novembre 2011. La convenuta si è
poi opposta all’appello con risposta del 26 gennaio 2012.
e considerato
Considerandi
1.
Dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Ai sensi dell’art. 257 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in
procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili
(lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra
nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela
giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni, ridotto a 10 nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1CPC). La
decisione impugnata, datata 2 agosto 2011, è stata ricevuta dall’appellante il
successivo 4 agosto, di modo che il termine di 10 giorni per l’appello, per
effetto della domenica e del succesivo giorno festivo riconosciuto (Assunzione,
15.
agosto; RL 10.1.1.1.2), scadeva il successivo 16 agosto 2011 (art. 142 cpv.
1.
e 3 CPC). L’appello di AP 1 è pertanto tempestivo.
2.
Il
Pretore ha accertato, in quanto pacifici in causa, che la delibera di aumento
del capitale sociale non è stata iscritta a Registro di commercio nel termine
di perenzione di tre mesi ed è pertanto divenuta caduca ai sensi dell’art. 650
cpv. 3 CO, che il verbale in questione difetta pure dei requisiti di forma
imposti dall’art. 650 cpv. 2 CO e dalla legge notarile e che neppure risulta
l’intervenuta modifica degli statuti (art. 626 n. 2 CO), secondo la debita
forma pubblica con iscrizione a RC (art. 647 cpv. 1 e 2 CO). Il primo giudice
ha invece considerato meno pacifici altri fatti, a partire dalla compravendita
delle azioni AO 1 fra AP 1. e L____________________ Ltd, come i poteri di
rappresentanza e le azioni poste in essere dai diversi procuratori di AP 1 tra
gennaio e aprile 2011, riguardanti AO 1 ben dopo la vendita dell’intero
pacchetto azionario. Il Pretore non ha quindi ritenuto sussistere il
presupposto del “caso manifesto”.
Egli ha
inoltre rimproverato all’istante di non aver qualificato il suo interesse degno
di protezione, tanto più non allegando l’avvenuta implementazione o meno delle
trascrizioni agli uffici di pubblicità immobiliare dello stato quo ante,
come risulta dal doc. 3 (peraltro non menzionato nell’istanza), e di non aver
speso una parola per chiarire il rapporto fra il doc. H, attestante la vendita
della azioni AO 1, e i fatti oggetto del presente contenzioso, rispettivamente,
di non aver coinvolto nel procedimento anche l’acquirente delle azioni. Ritenendo
inammissibile la causa di merito, di conseguenza, il primo giudice ha respinto
le richieste cautelari e i mezzi di prova notificati dall’istante, che non
avrebbero rimediato all’illiquidità della fattispecie e contravvenuto al precetto
dell’immediata comprovabilità imposto dall’art. 257 cpv. 1 let.a CPC.
3.
Nel
suo atto d’appello 16 agosto 2011, l’istante rileva che la proprietà delle
azioni AO 1 è contestata (cfr. appello pag. 3), così come contestata è la
validità della delibera assembleare di detta società dell’11 aprile 2011 di cui
al doc. 3 (cfr. appello pag. 9), posta a fondamento della reintegra dei beni AP
1.
L’appellante però, contrariamente al Pretore, ritene pienamente rispettati i
requisiti posti dall’art. 257 cpv. 1 CPC: l’oggetto della causa è
l’accertamento della validità della delibera assembleare di aumento del
capitale azionario di AO 1 (doc. A), che il Pretore ha riconosciuto come
decaduta e carente dei requisiti legali di forma. Considerando poi che l’aumento
di capitale comportava il trasferimento di immobili di sua proprietà, l’istante
ha nuovamente evidenziato l’incertezza giuridica generata dall’esistenza del
relativo verbale e il suo conseguente interesse ad agire, per la tutela del suo
patrimonio immobiliare, indipendentemente dai rapporti di azionariato con AO 1
e dalla validità o meno della delibera di cui al doc. 3. A mente dell’istante, “proprio l’incertezza relativa all’azionariato di AO 1 e di conseguenza
sulla validità del doc. 3 esige di porre un punto fermo definitivo quo alla
titolarità dei beni” (appello pag. 10) che deriverebbe dalla dichiarazione
di nullità, rispettivamente di decadenza, della delibera 13 gennaio 2011 (doc.
A).
4.
Come rileva l’appellante, la prima richiesta di causa è l’accertamento
della nullità, rispettivamente, della decadenza della delibera con cui
l’assemblea di AO 1 il 13 gennaio 2011 ha deliberato l’aumento del capitale sociale da fr. 100'000.- a fr. 500’000.- da effettuarsi mediante conferimento
in natura, e meglio, mediante cessione da parte dell’azionista unico,
sottoscrittore dell’intero aumento, del ramo di azienda immobiliare corrente in
Italia di sua proprietà valutato in EUR 5'435'000.- pari a fr. 6'902'405.-
(doc. A). Ora, già il Pretore ha accertato l’avvenuta decadenza di tale
delibera, fatto peraltro incontestato dalla convenuta e che non può essere
posto in discussione neppure in questa sede, tale accertamento derivando
direttamente dalla legge.
5.
Senonché,
per stessa ammissione dell’istante, ogni altra questione giuridica e ogni altra
circostanza fattuale di questa fattispecie è contestata, in questa come in
altre sedi processuali. Non sono chiari i vari rapporti societari e di
azionariato, i poteri di rappresentanza dell’istante nei diversi atti dispositivi
susseguitisi fra gennaio e aprile 2011 e, di conseguenza, la loro validità. Non
è neppure chiaro quali iscrizioni e visure ai pubblici registri italiani sussistano
ora, anche se, per quanto riferito dall’stante e risultante dal doc. 3, sembra
che sia avvenuta la revoca precaria del trasferimento di proprietà a AO 1
(appello pag. 9). Sono manifestamente contestati e non immediatamente
comprovabili l’interesse e la legittimazione ad agire dell’istante. Stante
quanto precede, si è in presenza di una fattispecie tutt’altro che liquida. A
giusta ragione quindi il Pretore ha deciso per l’inammissibilità dell’istanza
fondata sulla tutela giusdizionale dei casi manifesti (art. 257 CPC). L’appello
16.
agosto 2011 si rivela di conseguenza privo di fondamento e come tale va
respinto.
6.
Le
spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) dell’appello sono a
carico dell’appellante, che soccombe (art. 106 cpv. 1 CPC) e che è tenuta a
rifondere un’equa indennità per ripetibili alla controparte, professionalmente
rappresentata, che si è validamente opposta all’appello. Nella commisurazione
della tassa di giustizia e delle ripetibili si è tenuto conto del valore
litigioso di fr. 400'000.-, dei valori previsti dalla legge sulla tariffa
giudiziaria e dal regolamento sulle Ripetibili (RL 3.1.1.7.1) per una procedura
sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG e 11 Regolamento), della complessità
della causa e dell’effettivo dispendio di tempo per presentare una risposta
d’appello di 6 pagine.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese
gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide
1.
L’appello
16.
agosto 2011 di AP 1. è respinto e la decisione 2 agosto 2011
(SO.2011.2364 e CA.2011.157) del Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione
1, è confermata.
2.
Le spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr.
1’500.- sono poste a carico dell’appellante, tenuta a versare fr. 1'500.- a
titolo di ripetibili alla controparte.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione
pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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