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Decisione

12.2011.143

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti

20 febbraio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

13 gennaio 2011 AP 1., società con sede a negli , rappresentata da A__________,

ha acquistato l’integralità delle azioni di AO 1, L__________, per fr. 20'000.-

(doc. D). Lo stesso giorno si è tenuta a Lugano l’assemblea generale di AO 1,

per discutere e deliberare l’aumento del capitale sociale da fr. 100'000.- a

fr. 500’000.- da effettuarsi mediante conferimento in natura, e meglio,

mediante cessione da parte dell’azionista unico, sottoscrittore dell’intero

aumento, del ramo di azienda immobiliare corrente in Italia di sua proprietà

valutato in EUR 5'435'000.-, pari a fr. 6'902'405.- (doc. A). In tale

occasione, l’azionista unica era rappresentata ancora una volta dal suo

procuratore, A__________, in virtù di una procura generale del 19 dicembre 2003

(doc. I).

B. Il 17 gennaio 2011, l’intero pacchetto azionario di AO 1 è stato

venduto da AP 1., rappresentata da A__________, a L____________________ Ltd, con

sede nel (), per fr. 500'000.- (doc. H). Il successivo 25 marzo, sempre in

rappresentanza di AP 1, A__________ ha depositato il verbale assembleare di AO

1 del 13 gennaio 2011 presso il notaio __________ di (doc. J), per procedere

con le relative iscrizioni e volture ai pubblici registri italiani, effettivamente

avvenute (doc. L). L’aumento di capitale deliberato il 13 gennaio 2011 non è

però stato iscritto a Registro di commercio.

C. Con brevetto n. __________, il notaio __________, , ha verbalizzato

la seduta di assemblea di AO 1 dell’11 aprile 2011, alla quale, in

rappresentanza di AP 1., indicata come unico socio titolare dell’intero

capitale sociale, è comparso il suo nuovo procuratore generale (per procura del

21 gennaio 2011, doc. G2), Dott. P__________. In tale occasione, all’unanimità

l’assemblea ha revocato l’aumento di capitale deliberato il 13 gennaio 2011, ha ritenuto privo di qualsivoglia effetto il relativo conferimento in natura, ha incaricato il

procuratore di procedere al deposito del presente verbale presso un notaio

italiano per le necessarie formalità di trascrizione e voltura (avvenute il

successivo 13 aprile, doc. 3), ha nominato quale nuovo amministratore di AO 1 M__________,

__________ e ha revocato ogni procura o mandato generale o speciale rilasciato

dalla società in epoca antecedente all’11 aprile 2011 (doc. L).

D. Con

istanza del 3 giugno 2011 CO 1ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano

di accertare la nullità, in subordine la decadenza, della delibera assembleare

del 13 gennaio 2011, e di ordinare a AO 1, già in via supercautelare e

cautelare, la consegna dell’originale e/o qualsiasi copia del relativo verbale e

di astenersi, dietro comminatoria penale ex art. 292 CPS, dal procedere con

qualsivoglia atto o iniziativa connessa all’utilizzo sotto qualsivoglia forma

della citata delibera assembleare. Con decisione supercautelare 8 giugno 2011

il Pretore ha accolto le richieste in questo senso avanzate dall’istante (inc.

CA.2011.157). Il successivo 14 giugno la convenuta ha chiesto il deposito di

una cauzione processuale di fr. 170'000.-, ordinata il 24 giugno dal Pretore,

previa udienza di discussione del 22 giugno 2011, limitatamente a fr. 15'000.-,

regolarmente depositati dall’istante. Lo stesso 24 giugno 2011, data

l’inadempienza ingiustificata della convenuta all’ordine impartitole l’8

giugno, il Pretore ha multato AO 1 per fr. 500.-al giorno a decorrere dal 14

giugno 2011 (inc. CA.2011.157). All’udienza di discussione del 18 luglio 2011

(tenutasi per il merito e per la richiesta cautelare), l’istante ha confermato

le sue domande, chiedendo l’assunzione di un teste, mentre la convenuta si è

integralmente opposta alle istanze con allegato scritto di risposta. In replica

e duplica orale, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

E. Con

decisione congiunta 2 agosto 2011 il Pretore ha dichiarato inammissibile

l’istanza di merito, ha respinto l’istanza cautelare, revocato di conseguenza

il decreto supercautelare dell’8 giugno 2011

e, con effetto retroattivo, la disposizione ordinatoria del 24 giugno 2011 e

non ha ammesso i mezzi di prova notificati dalla parte istante. Egli ha posto le spese processuali di fr. 350.- a carico dell’istante,

con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 5’000.- a titolo di spese

ripetibili. Ha infine disposto la conseguente ripartizione dei fr. 15'000.-

versati dall’istante a titolo di cauzione, una volta cresciuta in giudicato la

decisione.

F. Contro

la predetta decisione l’istante è insorta con atto d’appello datato 16 agosto

2011. Con istanza del 16 settembre 2011 l’appellata ha prima chiesto il

deposito di una cauzione processuale, che questa Camera ha ordinato per

l’importo di fr. 3'500.- con decisione del 29 novembre 2011. La convenuta si è

poi opposta all’appello con risposta del 26 gennaio 2012.

e considerato

Considerandi

1.

Dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

Ai sensi dell’art. 257 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in

procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili

(lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra

nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela

giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni, ridotto a 10 nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1CPC). La

decisione impugnata, datata 2 agosto 2011, è stata ricevuta dall’appellante il

successivo 4 agosto, di modo che il termine di 10 giorni per l’appello, per

effetto della domenica e del succesivo giorno festivo riconosciuto (Assunzione,

15.

agosto; RL 10.1.1.1.2), scadeva il successivo 16 agosto 2011 (art. 142 cpv.

1.

e 3 CPC). L’appello di AP 1 è pertanto tempestivo.

2.

Il

Pretore ha accertato, in quanto pacifici in causa, che la delibera di aumento

del capitale sociale non è stata iscritta a Registro di commercio nel termine

di perenzione di tre mesi ed è pertanto divenuta caduca ai sensi dell’art. 650

cpv. 3 CO, che il verbale in questione difetta pure dei requisiti di forma

imposti dall’art. 650 cpv. 2 CO e dalla legge notarile e che neppure risulta

l’intervenuta modifica degli statuti (art. 626 n. 2 CO), secondo la debita

forma pubblica con iscrizione a RC (art. 647 cpv. 1 e 2 CO). Il primo giudice

ha invece considerato meno pacifici altri fatti, a partire dalla compravendita

delle azioni AO 1 fra AP 1. e L____________________ Ltd, come i poteri di

rappresentanza e le azioni poste in essere dai diversi procuratori di AP 1 tra

gennaio e aprile 2011, riguardanti AO 1 ben dopo la vendita dell’intero

pacchetto azionario. Il Pretore non ha quindi ritenuto sussistere il

presupposto del “caso manifesto”.

Egli ha

inoltre rimproverato all’istante di non aver qualificato il suo interesse degno

di protezione, tanto più non allegando l’avvenuta implementazione o meno delle

trascrizioni agli uffici di pubblicità immobiliare dello stato quo ante,

come risulta dal doc. 3 (peraltro non menzionato nell’istanza), e di non aver

speso una parola per chiarire il rapporto fra il doc. H, attestante la vendita

della azioni AO 1, e i fatti oggetto del presente contenzioso, rispettivamente,

di non aver coinvolto nel procedimento anche l’acquirente delle azioni. Ritenendo

inammissibile la causa di merito, di conseguenza, il primo giudice ha respinto

le richieste cautelari e i mezzi di prova notificati dall’istante, che non

avrebbero rimediato all’illiquidità della fattispecie e contravvenuto al precetto

dell’immediata comprovabilità imposto dall’art. 257 cpv. 1 let.a CPC.

3.

Nel

suo atto d’appello 16 agosto 2011, l’istante rileva che la proprietà delle

azioni AO 1 è contestata (cfr. appello pag. 3), così come contestata è la

validità della delibera assembleare di detta società dell’11 aprile 2011 di cui

al doc. 3 (cfr. appello pag. 9), posta a fondamento della reintegra dei beni AP

1.

L’appellante però, contrariamente al Pretore, ritene pienamente rispettati i

requisiti posti dall’art. 257 cpv. 1 CPC: l’oggetto della causa è

l’accertamento della validità della delibera assembleare di aumento del

capitale azionario di AO 1 (doc. A), che il Pretore ha riconosciuto come

decaduta e carente dei requisiti legali di forma. Considerando poi che l’aumento

di capitale comportava il trasferimento di immobili di sua proprietà, l’istante

ha nuovamente evidenziato l’incertezza giuridica generata dall’esistenza del

relativo verbale e il suo conseguente interesse ad agire, per la tutela del suo

patrimonio immobiliare, indipendentemente dai rapporti di azionariato con AO 1

e dalla validità o meno della delibera di cui al doc. 3. A mente dell’istante, “proprio l’incertezza relativa all’azionariato di AO 1 e di conseguenza

sulla validità del doc. 3 esige di porre un punto fermo definitivo quo alla

titolarità dei beni” (appello pag. 10) che deriverebbe dalla dichiarazione

di nullità, rispettivamente di decadenza, della delibera 13 gennaio 2011 (doc.

A).

4.

Come rileva l’appellante, la prima richiesta di causa è l’accertamento

della nullità, rispettivamente, della decadenza della delibera con cui

l’assemblea di AO 1 il 13 gennaio 2011 ha deliberato l’aumento del capitale sociale da fr. 100'000.- a fr. 500’000.- da effettuarsi mediante conferimento

in natura, e meglio, mediante cessione da parte dell’azionista unico,

sottoscrittore dell’intero aumento, del ramo di azienda immobiliare corrente in

Italia di sua proprietà valutato in EUR 5'435'000.- pari a fr. 6'902'405.-

(doc. A). Ora, già il Pretore ha accertato l’avvenuta decadenza di tale

delibera, fatto peraltro incontestato dalla convenuta e che non può essere

posto in discussione neppure in questa sede, tale accertamento derivando

direttamente dalla legge.

5.

Senonché,

per stessa ammissione dell’istante, ogni altra questione giuridica e ogni altra

circostanza fattuale di questa fattispecie è contestata, in questa come in

altre sedi processuali. Non sono chiari i vari rapporti societari e di

azionariato, i poteri di rappresentanza dell’istante nei diversi atti dispositivi

susseguitisi fra gennaio e aprile 2011 e, di conseguenza, la loro validità. Non

è neppure chiaro quali iscrizioni e visure ai pubblici registri italiani sussistano

ora, anche se, per quanto riferito dall’stante e risultante dal doc. 3, sembra

che sia avvenuta la revoca precaria del trasferimento di proprietà a AO 1

(appello pag. 9). Sono manifestamente contestati e non immediatamente

comprovabili l’interesse e la legittimazione ad agire dell’istante. Stante

quanto precede, si è in presenza di una fattispecie tutt’altro che liquida. A

giusta ragione quindi il Pretore ha deciso per l’inammissibilità dell’istanza

fondata sulla tutela giusdizionale dei casi manifesti (art. 257 CPC). L’appello

16.

agosto 2011 si rivela di conseguenza privo di fondamento e come tale va

respinto.

6.

Le

spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) dell’appello sono a

carico dell’appellante, che soccombe (art. 106 cpv. 1 CPC) e che è tenuta a

rifondere un’equa indennità per ripetibili alla controparte, professionalmente

rappresentata, che si è validamente opposta all’appello. Nella commisurazione

della tassa di giustizia e delle ripetibili si è tenuto conto del valore

litigioso di fr. 400'000.-, dei valori previsti dalla legge sulla tariffa

giudiziaria e dal regolamento sulle Ripetibili (RL 3.1.1.7.1) per una procedura

sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG e 11 Regolamento), della complessità

della causa e dell’effettivo dispendio di tempo per presentare una risposta

d’appello di 6 pagine.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese

gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide

1.

L’appello

16.

agosto 2011 di AP 1. è respinto e la decisione 2 agosto 2011

(SO.2011.2364 e CA.2011.157) del Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione

1, è confermata.

2.

Le spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr.

1’500.- sono poste a carico dell’appellante, tenuta a versare fr. 1'500.- a

titolo di ripetibili alla controparte.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione

pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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