12.2011.146
Contratto di vendita e di costruzione di un fondo - difetti - minor valore
4 giugno 2013Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2011.146
Data decisione, Autorità:
04.06.2013, IICCA
Titolo:
Contratto di vendita e di costruzione di un fondo - difetti - minor valore
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
GARANZIA PER DIFETTI
art. 184 CO
art. 363 CO
art. 367 CO
art. 368 CO
Incarto n.
12.2011.146
Lugano
4 giugno 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Grisanti (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2009.445 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
promossa con petizione 15 luglio 2009 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 75'000.-
oltre accessori e la liberazione in suo favore di detto importo, depositato
presso il notaio rogante, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande alle quali il
convenuto si è opposto e sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza
21 giugno 2011 accogliendo pressoché integralmente – ad eccezione del dies a
quo per la decorrenza degli interessi – la petizione;
appellante
il convenuto con atto d'appello 23 agosto 2011 con il quale chiede, in via
principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione e, in via subordinata, la riforma dell'ordinanza 22
febbraio 2011 nel senso di ammettere tutti i quesiti di completazione e
delucidazione peritale presentati il 5 gennaio 2011 con contestuale rinvio
degli atti al Pretore per il prosieguo della procedura;
mentre
l'attrice con osservazioni 28 settembre 2011 postula la reiezione del gravame;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 18 settembre 2008 AO 1 ha concluso, in qualità di venditrice e
al tempo stesso impresa generale di costruzione, un contratto di compravendita
immobiliare con AP 1 relativo all'acquisto, per complessivi fr. 630'000.-,
dell'unità PPP n. __________ del fondo base n. __________, con diritto
esclusivo sull'appartamento n. 1, in costruzione, al quale veniva tra l'altro
assegnato in uso riservato il giardino G1, nonché della quota di comproprietà
di 2/8 della part. n. __________ con diritto di uso riservato dei posteggi P5 e
P6. Il rogito prevedeva in particolare che l'ultima rata di pagamento di fr.
75'000.- sarebbe stata versata tramite il notaio rogante al momento della
consegna dei fondi "se saranno adempiute le condizioni specificate ai
punti 5, 6 e 7 di questo contratto" (doc. D, punto 2). AO 1 si
impegnava a consegnare un'opera esente da qualsiasi difetto e completata in
ogni dettaglio entro il 30 ottobre 2008, eccezion fatta per la sistemazione
esterna che sarebbe stata ultimata successivamente, "compatibilmente
con le condizioni atmosferiche" (doc. D, punti 5 e 5.1).
2. Il
10 ottobre 2008 l'acquirente ha preso in consegna l'opera (doc. E). In tale
occasione e il 12 novembre 2008 egli ha segnalato alcuni difetti alla
venditrice/appaltatrice. Invitato a liberare il saldo del prezzo di
compravendita, il notaio rogante, avv. __________, ha respinto il 14 novembre
2008 la richiesta di AO 1 adducendo la presenza di contestazioni inerenti a
difetti di costruzione, segnatamente alla sistemazione esterna del giardino
(doc. I). In effetti, rilevando una situazione non conforme alla licenza
edilizia rilasciata il 28 giugno 2006 poiché non rispettosa dei vincoli di
distanza minima (5 m) dalla zona forestale e dal piede dell'argine del riale
che scorre(va) nelle vicinanze del complesso residenziale, il Comune di __________
aveva imposto a AO 1 di rimuovere la sopraelevazione del terreno realizzata con
un muro di cemento armato ricoperto in verduro e di ripristinare quindi la
situazione naturale che prevedeva una superficie piana (di mq 76.778), una
superficie sistemata a scarpata (di mq 33.553) che scende(va) fino alla quota
del riale sottostante e infine una superficie pianeggiante (di mq 36.770) tra
il piede della scarpata e il bordo del riale.
3. Con
petizione 15 luglio 2009 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di
fr. 75'000.- più interessi del 5% dal 10 ottobre 2008 (data di consegna
dell'opera) e di fare ordine al convenuto di autorizzare il notaio rogante a
liberare in suo favore la somma detenuta in deposito fiduciario oltre che
rigettare in via definitiva, per tale importo, l'opposizione interposta al PE
n. __________ dell'UE di Lugano (doc. V). L'attrice ha rilevato di avere
adempiuto alle condizioni contrattuali per il versamento dell'ultima tranche
del prezzo di vendita, ricordando che il rogito prevedeva espressamente la
completazione successiva della sistemazione esterna. Ha inoltre contestato la
pretesa difettosità dell'opera a causa del mancato mantenimento del giardino
"piano". Dagli incontri precedenti la sottoscrizione del rogito
sarebbe infine chiaramente emerso che la sistemazione esterna definitiva
avrebbe comportato un terrazzo rialzato, composto da una parte piana e da una
scoscesa.
4. Con
risposta 27 ottobre 2009 il convenuto si è opposto alla petizione. Ha rifiutato
il pagamento del saldo adducendo l'esistenza di difetti, interni ed esterni.
Con riferimento a questi ultimi, ha rilevato che nei sopralluoghi precedenti la
sottoscrizione del contratto di compravendita il giardino antistante
l'abitazione sarebbe stato pianeggiante sino al confine con il riale e sarebbe
stato sostenuto da un muro in cemento armato ricoperto con elementi di verduro.
Unicamente dopo la sottoscrizione del rogito egli sarebbe venuto a conoscenza
del fatto – precedentemente sottaciutogli dal venditore - che il muro di
sostegno sarebbe stato eseguito in contrasto con le norme sulle distanze delle
costruzioni. L'esistenza di un giardino con un'ampia superficie utilizzabile
avrebbe influito sulla sua decisione di acquistare l'abitazione e il prezzo di
compravendita teneva conto di questo aspetto. Di conseguenza, con le modifiche
apportate dopo la stipulazione del contratto, l'immobile presenterebbe ora un
minor valore - quantificato in fr. 77'607.- da un esperto (arch. __________) da
lui incaricato - che egli pone in compensazione con la somma richiesta da
controparte.
5. L'attrice
non ha replicato. Il 2 dicembre 2010 il perito giudiziario incaricato, arch. __________,
ha reso il proprio referto nel quale ha concluso per l'assenza di un minor
valore della PPP n. __________ con la soluzione attuale rispetto a quella con
il muro di sostegno. Con ordinanza 22 febbraio 2011 il Pretore non ha ammesso i
quesiti di completazione e delucidazione peritale presentati dal convenuto il 5
gennaio precedente. Le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive
domande in sede di conclusioni.
6. Con
sentenza 21 giugno 2011 il Pretore ha sostanzialmente accolto la petizione,
eccezion fatta per la decorrenza degli interessi di mora, riconosciuti dal
momento (3 dicembre 2009) in cui è stato accertato il compimento dei lavori
esterni in ottemperanza con la licenza edilizia. In sintesi, respinta ogni
pretesa riguardante l'esistenza di pretesi difetti "interni", il
giudice di prime cure ha escluso, relativamente alla sistemazione esterna, che
il convenuto fosse stato a conoscenza, al momento della sottoscrizione del
rogito, del fatto che il giardino attribuitogli in uso riservato avrebbe subito
delle modifiche. Pur accertando quindi la mancata identità tra l'oggetto
compravenduto e la situazione venuta a crearsi a posteriori, il Pretore ha però
aderito alle conclusioni del perito giudiziario in merito all'assenza di un
minor minore dell'opera e ha stabilito che il prezzo di compravendita pattuito
andava interamente soluto.
7. Con
appello 23 agosto 2011 il convenuto chiede in via principale la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione. In via
subordinata postula la riforma dell'ordinanza 22 febbraio 2011 nel senso di
ammettere tutti i quesiti di completazione e delucidazione peritale presentati
il 5 gennaio 2011 e di rinviare gli atti al Pretore per il prosieguo della
procedura. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
L'attrice chiede dal canto suo la reiezione dell’appello.
Fatti
8. Fino alla loro
conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al
momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto
processuale civile svizzero continua(va)no a essere regolati dalla legge
anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni – di decisioni finali o
anche solo incidentali (DTF 138 III 41 consid. 1.2, 137 III 424; cfr. pure RtiD
II-2012 pag. 865) – si applica per contro il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), in concreto avvenuta dopo
l'entrata in vigore del CPC. Ciò significa preliminarmente che l'ordinanza
processuale 22 febbraio 2011 con la quale il Pretore non ha ammesso le domande
di completazione e delucidazione peritale andava tutt'al più impugnata mediante
reclamo nel termine di 10 giorni giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC (cfr. SJ 2012 I
pag. 159). La sua impugnazione – in via subordinata - con l'atto di appello è
dunque inammissibile già solo poiché tardiva.
9. Per unanime dottrina
e giurisprudenza, la vendita di un fondo di cui il venditore sta curando
l'edificazione, riveste la forma del contratto misto ove convivono elementi sia
della compravendita sia del contratto di appalto (Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., 2011, n. 348 e
2319; II CCA 4 settembre 2007, inc. 12.2006.158). Per quanto riguarda la
garanzia per difetti fanno in tal caso stato le disposizioni relative al
contratto d'appalto (Gauch, op.
cit., n. 349 e 2319; DTF 118 II 144). Giusta l’art. 368 cpv. 2 CO, se l'opera è
così difettosa che riesca inservibile per il committente, o che non si possa
equamente pretendere dal medesimo l'accettazione, egli può ricusarla e chiedere
inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il risarcimento dei danni.
Qualora però i difetti siano di minore entità, il committente può diminuire la
mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non
cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e
nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni (II CCA 10 ottobre 2005, inc.
12.2004.217). Salvo eccezioni che non ricorrono in concreto, il committente è
legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa offerti dalla legge, tosto che ne
ha dato comunicazione all'appaltatore: si tratta infatti di un diritto
costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in
un senso o nell'altro, è irrevocabile e -in linea di principio- implica la
rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311; Gauch, op. cit., n. 1581, 1688 e 1835;
Considerandi
II CCA 17 agosto 2006, inc. 12.2005.136). Similmente, se il committente domanda
di ridurre la mercede, egli manifesta in questo modo pure la volontà di
mantenere – sebbene con un contenuto diverso - il contratto (cfr. DTF 129 III
18.
consid. 2.3; 127 III 83 consid. 1b; SJ 1992 pag. 13). Nel caso di
specie, l'appellante – che in qualità di condomino poteva legittimamente fare
valere da solo la garanzia per difetti relativi a una parte comune, anche
perché il preteso difetto produceva i suoi effetti esclusivamente o quanto meno
principalmente su un suo diritto d'uso riservato (cfr. sentenze del Tribunale
federale 4A_326/2009 del 12 ottobre 2009 consid. 4 e 4C.151/2005 del 29 agosto 2005 consid. 4.2.3) - ha domandato di ridurre il prezzo di compravendita in
considerazione della difettosità dell'opera che ne avrebbe diminuito il valore.
9.1
Per difetto dell'opera
ai sensi degli art. 367 segg. CO si intende la sua difformità dalle
caratteristiche pattuite contrattualmente, dovendosi quindi ritenere difettosa
quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al
contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di
accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente
attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 114 II 244 consid. 5a; Gauch, op. cit., n. 1356 segg.). Così
inteso, è evidente che il difetto non deve necessariamente essere di natura
funzionale e risiedere nell'incapacità totale o parziale dell'opera
all'assolvimento della propria funzione tecnica, ma può anche avere una
connotazione esclusivamente estetica, laddove dell'opera è altresì determinante
l'aspetto esteriore.
In concreto, come ha ben
rilevato il giudice di prime cure, non vi è dubbio, checché ne dica l'attrice,
che la sistemazione esterna del giardino modificata – con l'imposta rimozione
della sopraelevazione (illegale) e il rispristino della situazione naturale del
terreno - successivamente alla sottoscrizione del contratto di compravendita
risulta difettosa nel senso sopra descritto. Essa è in effetti difforme dalle
caratteristiche che, se non proprio erano state oggetto di accordo specifico
tra le parti, il convenuto poteva quantomeno in buona fede lecitamente
attendersi come incluse nell'opera appaltata dopo che il muro di sostegno era
già stato realizzato. Escluso inoltre – per quanto hanno riferito pure i testi
C__________ e G__________ - che al momento della sottoscrizione del rogito il
convenuto fosse stato a conoscenza del fatto che il giardino, così come si
presentava il 18 settembre 2008, avrebbe subito delle modifiche. Del resto la
prima informativa al riguardo di parte attrice risale al 28 ottobre 2008 (doc.
3).
9.2
Resta a questo punto
da esaminare se il difetto riscontrato abbia anche causato un minor valore
dell'opera. È solo il valore oggettivo (generalmente quello commerciale o
venale: sentenza del Tribunale federale 4C.231/2004 dell'8 ottobre 2004 consid. 3.1) dell'opera, e non anche quello soggettivo che essa può avere per il
committente, a determinare l'eventuale minor valore (Gauch, op. cit., n. 1628; Venturi,
Défaut et calcul de la réduction du prix: Théorie et pratique, in DC 1995 pag.
52; DTF 105 II 99 consid. 4a). Per costante giurisprudenza, la cosiddetta actio
quanti minoris va affrontata, per quanto è della determinazione del minor
valore, in base al metodo del calcolo relativo, secondo cui la relazione tra il
prezzo ridotto e quello convenuto corrisponde alla relazione tra il valore
oggettivo della cosa difettosa ed il suo valore senza difetti (DTF 111 II 162).
In questo ambito si presume però, salvo prova contraria, che il prezzo convenuto
corrisponda al valore oggettivo della cosa, e in mancanza di indizi in senso
contrario si può altresì presumere che il minor valore corrisponda ai costi
di ripristino dell'opera (DTF 117 II 550; 116 II 313; sentenze II CCA
12.2005
, citata, e 17 agosto 2005, inc. 12.2004.105). Questa presunzione di
fatto può essere ribaltata dalla prova che il difetto dell'opera non intacca
assolutamente il valore oggettivo dell'opera (cfr. sentenza del Tribunale
federale 4C.140/2004 del 19 luglio 2004 consid. 3.1). È quanto
è successo con la perizia giudiziaria dell'arch.__________. La quale, dopo
avere confrontato il valore del diritto d'uso riservato secondo le due
soluzioni - l'una con il muro di sostegno, l'altra con la sistemazione
(naturale) attuale -, ha concluso che i valori si equivalgono, con un leggero
maggior valore per la soluzione attuale, escludendo dunque un minor valore
dell'opera (PPP n. __________).
9.3
Per
il convenuto, la perizia giudiziaria sulla quale si è fondato il Pretore è
incompleta (non avendo risposto alle domande poste), presenta errori nei
calcoli (non essendo stata considerata, nel valore della sistemazione attuale,
tutta la superficie) e nel metodo applicato e urta manifestamente il senso di
giustizia ed equità. Il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando
liberamente le prove (art. 157 CPC). Trattandosi di una perizia, tuttavia, egli
non si scosta dai relativi accertamenti se non ove il referto risulti lacunoso,
inconcludente o contraddittorio, come prevedeva anche la vecchia procedura
cantonale (art. 253 CPC-TI).
9.3.1
Nella
misura in cui sostiene che il perito non avrebbe risposto alle domande poste,
rispettivamente, laddove vi ha risposto, non avrebbe illustrato il metodo
utilizzato per giungere a tali conclusioni, l'appello è inammissibile oltre che
(manifestamente) infondato. Irricevibile perché tenta di rimettere in
discussione l'ordinanza pretorile del 22 febbraio 2011 dopo avere omesso di
impugnarla nelle modalità e nei termini di legge (sopra, consid. 8). Infondato
perché in realtà il perito giudiziario ha sia risposto ai quesiti di parte
convenuta, pronunciandosi chiaramente sull'assenza di minor valore della PPP
con l'attuale sistemazione del giardino, sia ha esposto il metodo seguito. A
pag. 8 del suo referto egli ha infatti illustrato i parametri utilizzati per
calcolare il valore del diritto d'uso esclusivo (recte: riservato o
particolare) nell'ambito del valore complessivo della PPP, partendo da
ipotetici affitti base che sono stati ponderati in funzione del rapporto tra la
superficie verde e quella abitativa prima di essere capitalizzati a un tasso
medio.
9.3.2
Riguardo
alla pretesa erroneità della perizia giudiziaria, appare anzitutto riduttiva
l'osservazione secondo cui l'esperto avrebbe risposto al quesito n. 1 di parte
convenuta ("A quanto ammonta il minor valore del fondo PPP no. __________
[...] terreno + abitazione") indicando unicamente il valore di affitto
del giardino. In realtà, come accennato al considerando precedente, la
valutazione si basa su un ragionamento e su un calcolo più complessi. Ritenendo
– giustamente - che il diritto d'uso riservato sul giardino conferisce al
condomino la facoltà di usare questa superficie come meglio crede,
delimitandola ad esempio con una recinzione, ma non anche altre prerogative di
natura reale (Steinauer, Les
droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 354 n. 1272b; Wermelinger, La proprieté par étages, 2a
edizione, n. 151 ad art. 712a CC), il perito giudiziario ha parificato questo
diritto a una sua messa a disposizione ad affitto zero. Per quantificare il
valore commerciale di questo diritto, egli ha quindi preso in considerazione
degli ipotetici affitti annui opportunamente ponderati (in funzione del
rapporto tra superficie esterna e superficie dell'appartamento) e
capitalizzati, differenziando tra valore al metro quadro della superficie piana
e di quelle in pendenza o lungo il riale. Dopo avere premesso che la
sistemazione esterna con muro di elementi di verduro presentava una superficie
godibile, quella piana, di soli ca 110 mq, poiché quella rimanente – cui non ha
attribuito valore commerciale - era ridotta a uno scorporo praticamente
inutilizzabile e soprattutto quasi inaccessibile, il perito giudiziario ha
quantificato il valore del diritto secondo tale soluzione in fr. 73'570.10 (mq
110.30
x fr/mq 667). Per contro, nel valutare il valore del diritto con la
soluzione attuale, il perito, oltre alla superficie piana di ca mq 76.80, ha
tenuto conto anche di quella scoscesa e di quella lungo il riale di ca mq 70.30,
ritenuta godibile per intero perché formava un gradevole raccordo –
confermato peraltro anche dalla documentazione fotografica agli atti (v. doc.
CC) - tra la parte piana e il riale sottostante, attribuendo un importo
di fr. 74'635.50 ([mq 76.80 x fr/mq 667] + [mq 70.30 x fr/mq 333]). Da qui la
negazione di un minor valore della PPP n. 26875.
Si può
capire che su tale punto la perizia dispiaccia all'appellante. Ciò non basta
tuttavia per ravvisare gli estremi di una perizia lacunosa, inconcludente o
contraddittoria. Per il resto il convenuto si limita a contrapporre la propria
opinione a quella del perito giudiziario, ciò che neppure basta per scostarsi
dalle risultanze del referto. In chiaro contrasto con le tavole processuali
egli sostiene tra l'altro che con la sistemazione precedente, contemplante il
muro di sostegno, la superficie pianeggiante sarebbe stata di mq 147- anziché
di mq 110 come risulta invece dalla planimetria integrata nel referto peritale
a pag. 5 – e che quindi, con il ripristino della situazione legale, essa
sarebbe stata ridotta del 47.80%. Inoltre, per dare una parvenza di
scientificità al suo metodo, estrapola alcuni elementi dalla perizia
giudiziaria per improvvisarsi in un calcolo tutto personale che neppure trova
riscontro in quello presentato dal suo consulente di parte arch. __________ in
sede pretorile, ma disatteso dal perito giudiziario. Quanto al fatto che
quest’ultimo, per il calcolo del valore del fondo con la soluzione iniziale,
non avrebbe erroneamente preso in considerazione la superficie di mq 36.77 –
corrispondente a quella pianeggiante lungo il riale – né il relativo valore, la
censura va (almeno in parte) respinta. Il perito giudiziario non ha infatti
dimenticato questa superficie. È solo che l'ha considerata non godibile poiché
praticamente inutilizzabile e soprattutto quasi inaccessibile. Del resto, a
motivazione della mancata attribuzione di valore commerciale a questa parte di
terreno il perito giudiziario ha spiegato che la soluzione originaria, pur
garantendo una maggior superficie pianeggiante, sacrificava un buon quarto
della superficie totale (argine e riale) altrimenti interamente godibile.
9.3.3
Le
conclusioni della perizia giudiziaria non urtano pertanto (nemmeno) il
sentimento di equità e di giustizia. Per quanto rilevato in precedenza, la
superficie pianeggiante antistante l'abitazione non è passata da mq 147, come
pretende erroneamente l'appellante, a mq 76. Inoltre, le perplessità
manifestate intorno al fatto che una scarpata sia maggiormente utilizzabile
rispetto a una superficie piana, se possono al limite avere qualche fondamento
in astratto, non si giustificano per contro nella situazione concreta che è
stata attentamente valutata dal perito giudiziario e trova riscontro nella
documentazione fotografica agli atti.
9.4
Neppure
l'invocazione – per la prima volta in appello – dell'art. 42 cpv. 2 CO soccorre
al convenuto. A parte il fatto che la perizia giudiziaria ha comunque fornito
la prova dell'inesistenza di un minor valore rendendo così superfluo il ricorso
a tale disposto, il convenuto nemmeno si è premurato di raccogliere la prova
dei costi (teorici, vista l'esistenza dei vincoli di arretramento che
osterebbero a una sua realizzazione pratica) di ripristino del muro per
eventualmente prevalersi della presunzione esposta al consid. 9.2, ma comunque,
come detto, ribaltata dalla perizia giudiziaria. Anche per questo motivo non vi
è spazio per un'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO (cfr. II CCA 12.2004.105,
citata; v. inoltre sentenza del Tribunale federale 4C.147/2006 del 7 luglio 2006 consid. 4).
9.5
Né il
convenuto può avvalersi delle conclusioni (di parte) dell'arch. Trümpy – che il
perito giudiziario ha respinto siccome erroneamente fondate su premesse di
natura espropriativa – con l'argomento che l'attrice, con la mancata
presentazione dell'allegato di replica, avrebbe di fatto rinunciato a
contestarle. In realtà, il fatto che l'attrice abbia rinunciato a replicare
alle allegazioni di controparte, non permette di ritenerle corrette. A carico
dell’attore non esisteva infatti alcun obbligo procedurale alla presentazione
dell'allegato di replica, e pertanto dalla sua mancata introduzione non deriva
alcuna presunzione di ammissione dei fatti della risposta (cfr. fra le tante II
CCA 19 giugno 2007, inc. 12.2006.129).
9.6
Per
il resto, il fatto che il giudice di prime cure si sia effettivamente limitato
a illustrare in maniera molto lapidaria le ragioni che l'hanno indotto a
seguire la tesi del perito giudiziario e a respingere quella del consulente di
parte, non deve stupire più di tanto. In caso di adesione alle conclusioni del
perito giudiziario il giudice non è infatti tenuto a darne una motivazione
particolareggiata (cfr. fra le tante II CCA 28 agosto 2012, inc. 12.2010.221).
10.
In
definitiva la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dal convenuto, per
cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere
respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che
rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella
commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr.
75'000.- (art. 91 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi, richiamati la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1.
Nella
misura in cui è ammissibile, l'appello 23 agosto 2011 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura di appello di complessivi fr. 2’400.- sono poste a carico
dell’appellante, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 3'000.- per
ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a
fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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