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Decisione

12.2011.147

Appello contro decreto di stralcio per mancato versamento di anticipo delle spese, diritto intertemporale

10 ottobre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

15 giugno 2011 e che le istanze 17 giugno 2011 sono state presentate solo dopo

tale scadenza;

che nella

fattispecie la seconda domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta con

decreto 7 marzo 2011, passato in giudicato senza essere stato impugnato, e che

anche la richiesta di versamento dell’anticipo emanata il 14 aprile 2011 non è

stata impugnata;

che nei

procedimenti condotti secondo le norme di procedura civile cantonale si applica

la tariffa previgente (art. 33 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30

novembre 2010) e che di conseguenza al caso concreto rimane applicabile la

Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965, il cui art. 12 prevedeva

lo stralcio dal ruolo della petizione “se l’anticipazione non è fornita nel

termine fissato”;

che

l’appellante lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per il

fatto che la decisione di proroga del termine per il pagamento dell’anticipo,

inviata il 13 maggio 2011, non conteneva l’indicazione delle conseguenze insite

nel mancato rispetto del termine;

che la

censura rasenta il pretesto, poiché l’appellante medesimo ammette (punto 10.2

dell’appello) che tale indicazione figurava sulla decisione 14 aprile 2011,

contro la quale non è stato interposto alcun rimedio di diritto;

che

pertanto l’attore, anche allora patrocinato da un legale, era stato reso

attento alle conseguenze del mancato pagamento dell’anticipo delle spese;

che il

Pretore non aveva del resto motivo di procedere ai sensi dell’art. 147 cpv. 2

CPC, come ritiene l’appellante in questa sede, tale norma non essendo

applicabile al procedimento pendente in Pretura, avviato nell’ottobre 2008, e

dunque ancora retto dal CPC-TI;

che il

giudice esamina d’ufficio il rispetto del termine per il versamento

dell’anticipo nell’ambito della verifica dei presupposti processuali

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 147);

Considerandi

che dopo

aver constatato la scadenza infruttuosa del termine per il versamento

dell’anticipo, il primo giudice doveva pertanto procedere allo stralcio della

petizione dai ruoli, come previsto dall’art. 12 LTG 1965, senza che gli fosse

possibile tenere conto delle istanze presentate il 17 giugno 2011, prima invero

dell’emanazione del decreto di stralcio ma dopo la scadenza del termine di

pagamento (cfr. Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 3 ad art. 147);

che lo

stralcio della petizione era pertanto corretto in base alle norme procedurali

ticinesi applicabili;

che in

questa sede l’appellante sostiene, in via subordinata, che il Pretore avrebbe

comunque dovuto considerare le istanze 17 giugno 2011 alla stregua di una

domanda di restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC, alla luce delle

circostanze addotte nella terza domanda di ammissione al gratuito patrocinio,

segnatamente l’impossibilità di versare l’anticipo causa il pignoramento delle

rendite dell’attore, che il magistrato non avrebbe potuto ignorare;

che l’appellante

non può essere seguito in tale argomentazione, da un lato perché le istanze 17

giugno 2011, preparate da un avvocato, non spendevano una sola parola sul tema

della restituzione in intero, e dall’altro perché in una procedura retta dalla

massima dispositiva, come è il caso in concreto, non spetta al giudice

estrapolare dai fatti addotti da una parte argomentazioni e domande processuali

che la parte medesima non si è curata di presentare e di motivare;

che

l’appello deve dunque essere respinto in ogni suo punto e la decisione

impugnata confermata, senza che sia necessario notificare il rimedio alla

controparte per osservazioni, stante la manifesta sua infondatezza (art. 312

cpv. 1 CPC);

che in

questa sede l’appellante ha rinnovato la domanda di ammissione al gratuito

patrocinio e, a richiesta della presidente della Camera, ha completato e

motivato la sua richiesta;

che a

prescindere dall’esistenza di una situazione economica precaria, attestata

nella documentazione qui prodotta, la domanda di ammissione al gratuito

patrocinio deve essere respinta, l’appello non presentando probabilità di

successo (art. 117 lit. b CPC);

che

nondimeno si può tenere conto della situazione economica dell’appellante

dispensandolo, a titolo eccezionale, dal versare spese processuali, mentre non

si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato

notificato per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi,

decide:

1. L’appello

23 agosto 2011 di AP 1 è respinto.

2. La

domanda di gratuito patrocinio presentata il 23 agosto 2011 da AP 1 è respinta.

3. Non

si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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