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Decisione

12.2011.148

Opting-out - modifica dello statuto di una PMI costituita in forma di SA

24 ottobre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il n. I 1 della Legge federale del 16 dicembre 2005 (Diritto della società a

garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società

cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) in vigore dal

1° gennaio 2008, se una società non è soggetta a revisione ordinaria (art. 727

CO), con il consenso di tutti gli azionisti può rinunciare anche alla revisione

limitata (opting out), quando presenta una media annua di posti a tempo

pieno non superiore a 10;

che

il successivo cpv. 5 della citata norma prevede che, per quanto necessario, in

questi casi il consiglio di amministrazione adegua lo statuto (mediante atto

pubblico; art. 647 CO) e comunica al registro di commercio la cancellazione

dell’ufficio di revisione;

che

tale norma autorizza appunto il consiglio di amministrazione a modificare gli

statuti, senza la votazione da parte dell’assemblea generale, per precisare se

un organo di revisione esiste e il tipo di revisione cui la società è soggetta,

in tutte le ipotesi d’opzione concesse dal nuovo diritto (quindi anche l’opting

out; Peter/Cavadini/Dunant, in: Commentaire Romand, CO II, n. 15 all’art. 727a);

che,

a questo proposito, l’Ufficio federale del registro di commercio ha precisato

che una modifica degli statuti è necessaria quando gli stessi prevedono la

nomina di un ufficio di revisione o è previsto un rinvio alle vecchie

disposizioni legali (comunicazione UFRC 2/2009 del 2 luglio 2009 , “Prassi

in merito al nuovo diritto sulla revisione”, n. 3 nota 6; www.zefix.ch/Praxismitteilungen/Comunicazione%20UFRC%2009-2.pdf;

doc. 1)

che

il cpv. 5 dell’art. 727a CO, per quanto attiene alle formalità richieste per

l’iscrizione della rinuncia alla revisione limitata, è ripreso dall’art. 62

dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC del 17 ottobre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008), dove viene specificata la documentazione necessaria da

annettere alla richiesta;

che

RI 1, con l’istanza di iscrizione del 7 luglio 2011 ha prodotto tutta la documentazione prevista dall’ultima norma citata, tranne un nuovo statuto

della società che prevedesse la possibilità di rinunciare anche alla revisione

limitata;

che,

contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, tale modifica è necessaria, lo

statuto del 17 ottobre 2007 (doc. M) prevedendo l’ufficio di revisione quale

organo della società (art. 5), nominato dall’assemblea generale (art. 6 n. 2)

per la durata di un anno con possibilità di rielezione (art. 17), pur non

specificandone compiutamente le funzioni e optando per un rinvio generico agli

art. 727 e seg. CO;

che,

ciò posto, neppure la censura di disparità di trattamento rispetto alle Sagl,

peraltro generica e priva di riscontri concreti, giova alla ricorrente;

che

in effetti, per questo tipo di società il diritto in vigore sino al 31 dicembre

2007, contrariamente alle società anonime, non prevedeva alcun obbligo di

revisione e, pertanto, gli statuti approvati prima del 1° gennaio 2008 neppure

contemplavano tale organo;

che

il ricorso, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto che la

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 e 31 LPamm; art.

14 OTRC);

che

non si giustifica l’assegnazione di repetibili all’Autorità, intervenuta in

lite nell’esercizio delle sue funzioni e, peraltro, non patrocinata (art. 31

LPamm);

Per i quali motivi,

richiamati i

disposti di legge citati

decide:

1. Il ricorso 24 agosto 2011 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese della procedura ricorsuale di

complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste

a carico della ricorrente.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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