12.2011.148
Opting-out - modifica dello statuto di una PMI costituita in forma di SA
24 ottobre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2011.148
Data decisione, Autorità:
24.10.2011, IICCA
Titolo:
Opting-out - modifica dello statuto di una PMI costituita in forma di SA
ISCRIZIONE DELLE DITTE
MODIFICA DELLO STATUTO
REVISORE O UFFICIO DI REVISIONE
SOCIETÀ ANONIMA
art. 727a cpv. 2 CO
art. 727a cpv. 5 CO
art. 62 ORC
Incarto n.
12.2011.148
Lugano
24 ottobre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Rossi Tonelli
statuente quale autorità competente a decidere i ricorsi contro le
decisioni dell’Ufficio del registro di commercio ai sensi dell’art. 6 della
legge cantonale sul registro di commercio, sul ricorso del 24 agosto 2011
presentato da
RI 1,
contro la
decisione del 22 luglio 2011 (incarto 509.3.001.291-6 9553/2011) dell'Ufficio
del registro di commercio, di cui la ricorrente ha chiesto l’annullamento, con
iscrizione della sua rinuncia a una revisione limitata;
mentre
l'Ufficio del registro di commercio, con osservazioni 2 settembre 2011, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: che il 7 luglio 2011 si è tenuta
l’assemblea straordinaria di RI 1, con sede a __________, con la seguente
trattanda: rinuncia ad una revisione limitata (doc. C);
che,
presente la totalità delle azioni, all’unanimità gli azionisti hanno deciso di
rinunciare alla revisione limitata e di procedere ai necessari cambiamenti
presso l’Ufficio del registro di commercio (doc. C);
che,
nella sua qualità di amministratore unico di RI 1, il 7 luglio 2011__________
ha richiesto all’Ufficio del registro di commercio la cancellazione di __________
quale ufficio di revisione della società (doc. A), allegando la dichiarazione
di rinuncia ad una revisione limitata da lui sottoscritta (doc. B) e il verbale
dell’assemblea straordinaria di medesima data (doc. C), nonché il bilancio e il
conto economico 2009/2008 della società, da lui firmati (doc. D-E);
che
il 12 luglio 2011 l'Ufficio del registro di commercio ha informato RI 1 di non
poter procedere all’iscrizione richiesta, non prevedendo lo statuto societario
la possibilità di rinunciare al revisore, con conseguente necessità di una sua
modifica per atto pubblico, e difettando l’ultimo bilancio approvato della
verifica da parte di un revisore abilitato con un rapporto di revisione (doc.
F);
che
il 20 luglio 2011 RI 1 ha riproposto l’istanza, sostenendo l’inutilità di una
modifica statutaria in ragione del tenore dello statuto del 17 ottobre 2007 in merito all’ufficio di revisione (doc. M);
che
l’Ufficio del registro di commercio ha rifiutato l’iscrizione richiesta con
decisione del 22 luglio 2011, ponendo a carico di RI 1 una tassa di fr. 50.-
(art. 9 cpv. 1 lett. f OTRC; doc. H);
che
quest'ultima il 24 agosto 2011 ha impugnato detta decisione, ribadendo
l’argomentazione già esposta;
che,
in particolare, RI 1 rileva che il citato statuto societario (doc. M) non prevede
quale organo della società l’ufficio di revisione e che, a tal proposito, il
generico rinvio dell’art. 17 del citato statuto alle norme di cui agli artt.
727 e segg. CO comporta automaticamente l’applicazione del nuovo diritto in
vigore dal 1° gennaio 2008;
che,
in fine al suo memoriale, la ricorrente lamenta una disparità di trattamento da
parte dell’Ufficio del registro di commercio rispetto alle Sagl costituite
prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto sulla revisione, alle quali non
viene richiesta alcuna modifica statutaria;
che
l’Ufficio del registro di commercio, con osservazioni 2 settembre 2011, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, rilevandone la
correttezza secondo legge e la “Prassi in merito al nuovo diritto sulla
revisione” dell’Ufficio federale del registro di commercio, di cui alla
comunicazione UFRC 2/2009 del 2 luglio 2009 (doc. 1);
in diritto: che ai sensi dell’art. 727a cpv. 2 CO, secondo il nuovo testo giusta
Fatti
il n. I 1 della Legge federale del 16 dicembre 2005 (Diritto della società a
garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società
cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) in vigore dal
1° gennaio 2008, se una società non è soggetta a revisione ordinaria (art. 727
CO), con il consenso di tutti gli azionisti può rinunciare anche alla revisione
limitata (opting out), quando presenta una media annua di posti a tempo
pieno non superiore a 10;
che
il successivo cpv. 5 della citata norma prevede che, per quanto necessario, in
questi casi il consiglio di amministrazione adegua lo statuto (mediante atto
pubblico; art. 647 CO) e comunica al registro di commercio la cancellazione
dell’ufficio di revisione;
che
tale norma autorizza appunto il consiglio di amministrazione a modificare gli
statuti, senza la votazione da parte dell’assemblea generale, per precisare se
un organo di revisione esiste e il tipo di revisione cui la società è soggetta,
in tutte le ipotesi d’opzione concesse dal nuovo diritto (quindi anche l’opting
out; Peter/Cavadini/Dunant, in: Commentaire Romand, CO II, n. 15 all’art. 727a);
che,
a questo proposito, l’Ufficio federale del registro di commercio ha precisato
che una modifica degli statuti è necessaria quando gli stessi prevedono la
nomina di un ufficio di revisione o è previsto un rinvio alle vecchie
disposizioni legali (comunicazione UFRC 2/2009 del 2 luglio 2009 , “Prassi
in merito al nuovo diritto sulla revisione”, n. 3 nota 6; www.zefix.ch/Praxismitteilungen/Comunicazione%20UFRC%2009-2.pdf;
doc. 1)
che
il cpv. 5 dell’art. 727a CO, per quanto attiene alle formalità richieste per
l’iscrizione della rinuncia alla revisione limitata, è ripreso dall’art. 62
dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC del 17 ottobre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008), dove viene specificata la documentazione necessaria da
annettere alla richiesta;
che
RI 1, con l’istanza di iscrizione del 7 luglio 2011 ha prodotto tutta la documentazione prevista dall’ultima norma citata, tranne un nuovo statuto
della società che prevedesse la possibilità di rinunciare anche alla revisione
limitata;
che,
contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, tale modifica è necessaria, lo
statuto del 17 ottobre 2007 (doc. M) prevedendo l’ufficio di revisione quale
organo della società (art. 5), nominato dall’assemblea generale (art. 6 n. 2)
per la durata di un anno con possibilità di rielezione (art. 17), pur non
specificandone compiutamente le funzioni e optando per un rinvio generico agli
art. 727 e seg. CO;
che,
ciò posto, neppure la censura di disparità di trattamento rispetto alle Sagl,
peraltro generica e priva di riscontri concreti, giova alla ricorrente;
che
in effetti, per questo tipo di società il diritto in vigore sino al 31 dicembre
2007, contrariamente alle società anonime, non prevedeva alcun obbligo di
revisione e, pertanto, gli statuti approvati prima del 1° gennaio 2008 neppure
contemplavano tale organo;
che
il ricorso, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto che la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 e 31 LPamm; art.
14 OTRC);
che
non si giustifica l’assegnazione di repetibili all’Autorità, intervenuta in
lite nell’esercizio delle sue funzioni e, peraltro, non patrocinata (art. 31
LPamm);
Per i quali motivi,
richiamati i
disposti di legge citati
decide:
1. Il ricorso 24 agosto 2011 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese della procedura ricorsuale di
complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste
a carico della ricorrente.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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