12.2011.149
Stralcio per transazione prodotta alla Camera
2 maggio 2013Italiano5 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.149
Data decisione, Autorità:
02.05.2013, IICCA
Titolo:
Stralcio per transazione prodotta alla Camera
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
FINE DEL PROCEDIMENTO SENZA DECISIONE DEL GIUDICE
art. 109 CPC
art. 241 cpv. 3 CPC
Incarto n.
12.2011.149
Lugano
2 maggio 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG) per
statuire nella causa ordinaria appellabile OA.2006.378 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 6 giugno 2006 da
AO 1
rappr. dallo RA
2
Contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto e in diritto: che con petizione 6 giugno 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 1'722'373.25 oltre interessi al 5% dal 10 giugno
2005 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano, per la liquidazione di opere da impesa generale;
che la
parte convenuta si è opposta alla petizione, accolta dal Pretore con sentenza
25 luglio 2011 limitatamente al pagamento dell’importo di fr. 1'423'844.30
oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2006 e al rigetto definitivo per tale
importo dell’opposizione interposta al PE succitato;
che con
appello del 26 agosto 2011 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio pretorile
nel senso di respingere la petizione, in via subordinata rinviare la causa al
Pretore per completazione dell’istruttoria;
che nella
risposta all’appello del 17 ottobre 2011 l’attrice ha chiesto con appello
incidentale la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione per fr. 1'479'030.-;
che nella
risposta all’appello incidentale del 1° dicembre 2011 l’appellante ha proposto
di respingere il rimedio;
che con
lettera 30 aprile 2013 la patrocinatrice dell’appellante ha trasmesso alla
Camera un originale dell’accordo transattivo sottoscritto dalle parti il 12
aprile 2013, perfezionato con il pagamento di quanto pattuito, e ha chiesto di
registrarlo a verbale, darne atto alle parti e chiudere la procedura;
che in
tale accordo le parti si sono date atto di aver liquidato ogni reciproca
pretesa e di non aver più alcun contenzioso e hanno stabilito che le spese e
tasse di giustizia anticipate da ogni parte rimanevano a loro carico,
compensate le ripetibili;
che la decisione impugnata
è stata emessa dopo il 1° gennaio
2011 sicché alla procedura di appello si applica il nuovo Codice di procedura
civile svizzero;
che la
transazione – compresa ogni singola pattuizione ivi contenuta – ha l’effetto di
una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale
federale 4A_605/2012 22.2.2013 in SJZ 109/2013 pag. 216) e mette fine alla
causa;
che
l’intervenuta transazione tra le parti comporta lo stralcio della procedura
(cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);
che in
caso di transazione ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto
pattuito con la transazione medesima (art. 109 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie le parti hanno concordato di porre la tassa di giustizia e le spese
a carico di chi le aveva anticipate, con compensazione delle ripetibili;
che il
valore litigioso in seconda istanza era di fr. 1'423'844.30 per l’appello e di
fr. 55'185.70 per l’appello incidentale;
che nella
determinazione della tassa di giustizia si può rimanere ai limiti inferiori
della tariffa, in applicazione degli art. 7, 13 e 21 LTG, vista anche la buona
volontà dimostrata dalle parti nel comporre la loro controversia;
per questi motivi
decide:
1. Si
prende atto della transazione sottoscritta dalle parti il 12 aprile 2013, che viene
allegata quale parte integrante della presente decisione. L’appello 26 agosto
2011 di AP 1 e l’appello incidentale 17 ottobre 2011 di AO 1 sono stralciati
dai ruoli.
2. Le
spese processuali dell’appello, in complessivi fr. 800.-, già anticipate
dall’appellante, rimangono a suo carico. Le ripetibili sono compensate.
3. Le
spese processuali dell’appello incidentale, in complessivi fr. 100.-, già
anticipate dall’appellante incidentale, rimangono a suo carico. Le ripetibili
sono compensate.
4. Notificazione:
-
avv. RA 1__________
-
studio legale RA 2__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
La
presidente
giudice
Epiney-Colombo
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
Considerandi
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster