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Decisione

12.2011.149

Stralcio per transazione prodotta alla Camera

2 maggio 2013Italiano5 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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Numero d'incarto:

12.2011.149

Data decisione, Autorità:

02.05.2013, IICCA

Titolo:

Stralcio per transazione prodotta alla Camera

APPELLO E APPELLO INCIDENTALE

FINE DEL PROCEDIMENTO SENZA DECISIONE DEL GIUDICE

art. 109 CPC

art. 241 cpv. 3 CPC

Incarto n.

12.2011.149

Lugano

2 maggio 2013/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La presidente della seconda Camera civile

del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG) per

statuire nella causa ordinaria appellabile OA.2006.378 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 6 giugno 2006 da

AO 1

rappr. dallo RA

2

Contro

AP 1

rappr. dall’ RA

1

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto e in diritto: che con petizione 6 giugno 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 1'722'373.25 oltre interessi al 5% dal 10 giugno

2005 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Lugano, per la liquidazione di opere da impesa generale;

che la

parte convenuta si è opposta alla petizione, accolta dal Pretore con sentenza

25 luglio 2011 limitatamente al pagamento dell’importo di fr. 1'423'844.30

oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2006 e al rigetto definitivo per tale

importo dell’opposizione interposta al PE succitato;

che con

appello del 26 agosto 2011 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio pretorile

nel senso di respingere la petizione, in via subordinata rinviare la causa al

Pretore per completazione dell’istruttoria;

che nella

risposta all’appello del 17 ottobre 2011 l’attrice ha chiesto con appello

incidentale la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la

petizione per fr. 1'479'030.-;

che nella

risposta all’appello incidentale del 1° dicembre 2011 l’appellante ha proposto

di respingere il rimedio;

che con

lettera 30 aprile 2013 la patrocinatrice dell’appellante ha trasmesso alla

Camera un originale dell’accordo transattivo sottoscritto dalle parti il 12

aprile 2013, perfezionato con il pagamento di quanto pattuito, e ha chiesto di

registrarlo a verbale, darne atto alle parti e chiudere la procedura;

che in

tale accordo le parti si sono date atto di aver liquidato ogni reciproca

pretesa e di non aver più alcun contenzioso e hanno stabilito che le spese e

tasse di giustizia anticipate da ogni parte rimanevano a loro carico,

compensate le ripetibili;

che la decisione impugnata

è stata emessa dopo il 1° gennaio

2011 sicché alla procedura di appello si applica il nuovo Codice di procedura

civile svizzero;

che la

transazione – compresa ogni singola pattuizione ivi contenuta – ha l’effetto di

una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale

federale 4A_605/2012 22.2.2013 in SJZ 109/2013 pag. 216) e mette fine alla

causa;

che

l’intervenuta transazione tra le parti comporta lo stralcio della procedura

(cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);

che in

caso di transazione ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto

pattuito con la transazione medesima (art. 109 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie le parti hanno concordato di porre la tassa di giustizia e le spese

a carico di chi le aveva anticipate, con compensazione delle ripetibili;

che il

valore litigioso in seconda istanza era di fr. 1'423'844.30 per l’appello e di

fr. 55'185.70 per l’appello incidentale;

che nella

determinazione della tassa di giustizia si può rimanere ai limiti inferiori

della tariffa, in applicazione degli art. 7, 13 e 21 LTG, vista anche la buona

volontà dimostrata dalle parti nel comporre la loro controversia;

per questi motivi

decide:

1. Si

prende atto della transazione sottoscritta dalle parti il 12 aprile 2013, che viene

allegata quale parte integrante della presente decisione. L’appello 26 agosto

2011 di AP 1 e l’appello incidentale 17 ottobre 2011 di AO 1 sono stralciati

dai ruoli.

2. Le

spese processuali dell’appello, in complessivi fr. 800.-, già anticipate

dall’appellante, rimangono a suo carico. Le ripetibili sono compensate.

3. Le

spese processuali dell’appello incidentale, in complessivi fr. 100.-, già

anticipate dall’appellante incidentale, rimangono a suo carico. Le ripetibili

sono compensate.

4. Notificazione:

-

avv. RA 1__________

-

studio legale RA 2__________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

La

presidente

giudice

Epiney-Colombo

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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