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Decisione

12.2011.15

Contratto di progettazione di un impianto di ventilazione - appalto - difetti - tempestività della notifica - abuso di diritto

7 dicembre 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano

stati scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti

stessi (art. 370 cpv. 3 CO). L'onere della prova della tempestiva notifica dei

difetti spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 107 II 176, 118 II

147; ZR 1975 p. 231; Gauch, op. cit., n. 2164 segg.; Zindel/Pulver,

Basler Kommentar, 3ª ed., n. 32

ad art. 367 CO), committente che deve inoltre dimostrare quando il difetto gli

è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato l'esistenza, ritenuto

che se è assodata proceduralmente l'intempestività il giudice non può ignorare

simile circostanza, e questo nemmeno nel caso che l'appaltatore stesso non

alleghi tale fatto (Gauch, op. cit., n. 2174; Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 46 ad art. 183; Rep.

1991 p. 375, 1993 p. 200; II CCA 9 luglio 2007 inc. n. 12.2006.111, 14 agosto

2008 inc. n. 12.2007.178).

11.2.3 Ritenuto

che il materiale in questione - oggetto del contratto di compravendita, qui non

rilevante (cfr. supra consid. 11.2.1) - era stato consegnato nel

febbraio 1999 (cfr. petizione p. 2, non contestata su questo punto con la

risposta, art. 170 cpv. 2 CPC/TI) e che i piani e i disegni - oggetto del

contratto di appalto, qui invece rilevante (cfr. supra consid. 11.2.1) -

erano sicuramente già stati consegnati ben prima della fine di maggio 1999

anche perché altrimenti, come rilevato anche dal Pretore con un’argomentazione

nemmeno censurata in questa sede, il montaggio dell’impianto, effettuato da

altri, non sarebbe evidentemente stato possibile (cfr. testi __________ p. 1

seg., __________ p. 3 e __________ p. 2; cfr. pure il doc. E della convenuta,

secondo cui a fine maggio 1999 i lavori non erano ancora terminati,

rispettivamente il doc. F dell’attrice, secondo cui il materiale fornito a fine

maggio 1999 corrispondeva ai disegni esecutivi messi a disposizione della

controparte; la fattura a saldo relativa agli interventi di cui al doc. C reca

per altro già la data del 28 aprile 1999; e anche nella lettera di cui al doc.

G, datata 9 giugno 1999, si dà atto che i lavori di competenza dell’attrice

erano già stati ultimati), si può concludere, visto che la convenuta non pretende

di aver notificato il difetto immediatamente dopo quelle date, che non vi è

stata notifica di un difetto palese e che quella su cui essa si prevale deve

necessariamente riferirsi a un difetto occulto.

Affinché

la notifica di quest’ultimo sia tempestiva, occorre però che essa avvenga non

appena la convenuta ne sia venuta a conoscenza (art. 370 cpv. 3 CO). Ora,

contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, è incontestabile che essa ne

sia venuta a conoscenza già a seguito della ricezione del rapporto allestito il

23 luglio 1999 dall’ing. __________ (doc. 12), dal quale risulta che “la

qualità dei canali di trasporto dell’aria non è conforme alle disposizioni

della “polizia del fuoco” (esecuzione con materiale incombustibile)”, il

fatto che egli, al fine di rendere l’impianto efficiente e rispondente alle

esigenze del committente, abbia proposto di “valutare il problema

compatibilità dei canali utilizzati con le disposizioni “polizia del fuoco””

non significando affatto che egli avesse dubbi sulla difettosità dell’opera, ma

semmai che auspicava la ricerca di soluzioni a quella problematica. Ed è

altrettanto incontestabile, e per altro neppure è stato qui censurato dalla

convenuta, che dagli atti non risultava che essa avesse notificato quella

problematica alla controparte nei giorni immediatamente successivi alla

scoperta della medesima.

Poco

importa dunque se essa abbia poi ritenuto di notificare alla controparte il

difetto il 16 novembre 1999 (doc. M), 5 giorni dopo che l’ing. __________, previo

esame specialistico del materiale messogli a disposizione dall’attrice il 26

ottobre 1999 (cfr. doc. 14), aveva nuovamente confermato la difettosità

dell’impianto (doc. 15): tale notifica è in effetti tardiva.

11.2.4 In questa sede la convenuta ritiene che l’attrice sarebbe in ogni caso assai malvenuta a prevalersi della tardività

della notifica del difetto, quando, oltre ad aver partecipato alle verifiche

per la buona funzionalità dell’impianto, il ritardo della stessa era stato

causato dal fatto che la controparte non aveva per tempo messo a disposizione

dell’ing. __________ la documentazione tecnica necessaria. Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, per altro per la

prima volta e con ciò irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) solo in

questa sede, nell'atteggiamento tenuto dall’attrice non si può ravvisare una

rinuncia ad avvalersi dell'eventuale tardività della notifica dei difetti, né è

d'altro canto possibile addebitarle un eventuale abuso di diritto per aver

sollevato in causa l'eccezione di tardività della stessa: il fatto che essa,

così richiesta al più presto il 20 settembre 1999 (cfr. doc. 9), il 26 ottobre

1999 (cfr. doc. 14) abbia messo a disposizione dell’ing. __________ la

documentazione necessaria per esaminare la conformità del materiale con le

normative in materia di polizia del fuoco non è certamente all’origine della

tardiva notifica del difetto, che - come detto - era già noto alla controparte

dal 23 luglio 1999 (doc. 12); nemmeno il fatto che essa abbia aderito alla

procedura di verifica e di messa in funzione dell’impianto con la consulenza

dell’ing. __________, per altro inizialmente non avente per oggetto il difetto

in questione, implica una rinuncia da parte sua a prevalersi della eventuale

tardività del difetto in questione, tardività di cui per altro non è provato

che essa fosse a conoscenza (dal che già l’impossibilità di una rinuncia tacita

all’eccezione, cfr. Hohl, L’avis

des défauts de l’ouvrage: fardeau de la preuve et fardeau de l’allégation, in:

RFJ 1994 p. 269, con rif. a Gauch,

op. cit., n. 2163); e in ogni caso il fatto che essa, in un’ottica bonale,

abbia allora accettato di discutere per risolvere il problema non le impediva ancora

di far valere, nell'ambito della successiva lite giudiziaria, i suoi diritti e

le sue eccezioni, tanto più che essa non ha posto in atto alcun accorgimento

per indurre la controparte a non dar seguito ai suoi obblighi di notifica tempestiva

del difetto (Hohl, op. cit., p. 269

n. 137; TF 6 giugno 1994 4C.457/1993; cfr. pure II CCA 13 marzo 1998 inc. n.

12.97.240, 18 giugno 2001 inc. n. 12.2000.203, 16 luglio 2003 inc. n.

12.2002.140, 6 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.209, 14 agosto 2008 inc. n.

12.2007.178). Nemmeno il fatto che l’attrice possa a quel momento aver proposto

alla controparte di far ripartire la garanzia dal 28 ottobre 1999 (cfr. doc.

14) modifica poi la situazione, in questa sede la convenuta non avendo

censurato l’assunto pretorile secondo cui dagli atti non risultava se tale

proposta - che per altro non era dato a sapere se si riferiva soltanto ai

materiali oppure ad ogni aspetto dell’impianto di condizionamento - fosse poi

stata effettivamente messa in atto, né che essa lo avesse sostenuto; e neppure

avendo costei censurato l’altra argomentazione del giudice di prime cure

secondo cui l’eventuale prolungamento del periodo di garanzia avrebbe semmai

potuto avere influenza sulla prescrizione dei diritti del committente, ma non

sulla perenzione dei medesimi legata all’intempestiva notifica dei difetti

riscontrati.

11.3 Dovendosi

così confermare il giudizio pretorile che accertava la tardività della notifica

del difetto all’impianto di condizionamento e con ciò l’infondatezza delle

contropretese della convenuta, non occorre esaminare le censure dell’attrice

secondo cui le somme fatte valere nell’occasione dalla controparte, censurate

siccome riferite a interventi di ripristino non necessari o esagerati, non

sarebbero comunque state provate nel loro ammontare.

12. La

convenuta ha infine chiesto di modificare i dispositivi pretorili in materia di

spese e ripetibili, di per sé non censurati per quanto riguarda le somme

attribuite, unicamente in considerazione del diverso esito della petizione e

della domanda riconvenzionale. Sennonché, visto che l’esito di entrambe non è

in realtà mutato, nemmeno vi è motivo di modificare quei dispositivi. Si

aggiunga che la convenuta, verosimilmente per una svista, che viene qui

rettificata d’ufficio, aveva addirittura preteso l’aumento della tassa di

giustizia di prima sede (da complessivi fr. 13'000.- a fr. 16'000.-) e una

riduzione delle eventuali ripetibili a suo favore (da fr. 16'000.- a fr.

10'000.-).

13. Ne

discende, a conferma della sentenza pretorile, la reiezione del gravame, del

tutto infondato.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado,

calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 161'280.20 (fr. 50’065.95 +

fr. 111'214.25), seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 21 gennaio 2011 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2’500.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

2’600.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 5’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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