12.2011.152
Architetto - mandato - mercede del mandatario - norme SIA
3 giugno 2013Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.152
Data decisione, Autorità:
03.06.2013, IICCA
Titolo:
Architetto - mandato - mercede del mandatario - norme SIA
ARCHITETTO
REMUNERAZIONE
art. 394 cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2011.152
Lugano
3 giugno 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.25
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 23
aprile 2007 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
AO 2
entrambi rappr.
dall’ RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
59'344.16, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 59'029.02, oltre
interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai
PE n. __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 27 giugno 2011 ha respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 31 agosto 2011, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i
convenuti con osservazioni 25 ottobre 2011 postulano la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna AP 1, geometra STS con diploma italiano, ha convenuto
in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud AO 1 e AO
2 per ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr. 59'344.16 (recte:
fr. 59'343.84) oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle
opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio. Egli,
rilevando di aver svolto l’attività di progettista e di direttore di diversi
lavori svolti per loro conto, ha preteso il pagamento di quattro fatture, esposte
sulla base del Tariffario Professionale degli architetti italiano (doc. AAA):
quella del 17 febbraio 2006 (n. 129/2005, doc. B), relativa alla ristrutturazione
e all’arredamento del piano a lago dell’immobile sito al mappale n. __________
RFD di __________, denominato “Casa __________”, di complessivi fr. 35'982.15
(fr. 30'492.15 con remunerazione a percentuale: onorario, 45% di spese e 25%
d’indennità per rescissione anticipata del mandato; fr. 5'490.- con
remunerazione oraria), da cui ha dedotto gli acconti di fr. 6'000.-; quella datata
20 marzo 2006 (n. 1/2006, doc. N) concernente la ristrutturazione e l’arredamento
del fabbricato al mappale n. __________ RFD di __________, denominato “Casa __________”,
di fr. 22'769.69 (con remunerazione a percentuale: onorario e 45% di spese);
quella, pure del 20 marzo 2006 (n. 2/2006, doc. O), avente per oggetto lo
spostamento dell’unità esterna e di due unità dual split di “Casa __________”, la
riverniciatura e opere da impresario, gessatore, verniciatore e falegname
presso l’immobile di Via __________ a __________, di fr. 1'800.- (con
remunerazione oraria); e quella del 27 dicembre 2005 / 23 gennaio 2006 (doc. Q)
volta al rimborso di alcuni pagamenti da lui anticipati a fornitori per i
lavori nell’abitazione di __________, di fr. 4'792.- (pari a € 3'070.-).
2. I
convenuti si sono opposti alla petizione: essi hanno sollevato l’eccezione di
carenza di legittimazione passiva; hanno escluso che, salvo per alcune opere già
pagate a saldo con l’importo di fr. 6'000.- (doc. 13), con l’attore fosse
venuto in essere un contratto, oltretutto di carattere oneroso; hanno
contestato l’ammontare delle somme rivendicate dalla controparte, per altro quantificate
sulla base di un tariffario italiano inapplicabile e il fatto che costui abbia
anticipato eventuali somme ai fornitori; e hanno lamentato alcune inadempienze
da parte sua.
3. In
replica, in duplica e negli allegati conclusionali le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, l’attore avendo
tuttavia provveduto a ridurre le sue pretese a fr. 59'029.02 più interessi ed
accessori sulla base del referto del perito giudiziario, che, “mediando” in
sostanza la remunerazione dovuta secondo la Tariffa Professionale italiana con
quella risultante dalla norma SIA 102, aveva ritenuto di quantificare in fr.
54'237.02 la mercede per i lavori di cui ai doc. B, N e O, a cui l’attore aveva
aggiunto l’importo della fattura di cui al doc. Q.
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha dapprima respinto l’eccezione di
carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti, tranne che per la
pretesa di cui al doc. O, lavoro per il quale l’attore non aveva oltretutto provato
il conferimento di un incarico. Appurato che tra le parti, per le rimanenti
prestazioni svolte da costui, era effettivamente venuto in essere un contratto
di architettura globale - retto dal diritto svizzero - di carattere oneroso, il
giudice di prime cure ha in seguito escluso che le stesse potessero essere remunerate
come preteso dall’attore, in base al Tariffario Professionale italiano, la cui
applicazione non era stata concordata ed era anzi stata contestata dai convenuti,
oppure ancora come proposto dal perito giudiziario, il quale aveva “mediato” la
mercede dovuta secondo la tariffa italiana, come detto inapplicabile, con
quella risultante dalla norma SIA 102 svizzera, a sua volta non concordata e
non considerata l’espressione di un uso comune, concludendo che in tali
circostanze l’attore avrebbe pertanto dovuto allegare e dimostrare tutti gli
elementi necessari per la quantificazione delle sue spettanze: con riferimento
alla fattura di cui al doc. B, non potendosi ammettere la parte esposta con
remunerazione a percentuale, egli ha così riconosciuto all’attore solo i fr.
5'490.- fatturati con remunerazione oraria, le relative ore e la tariffa oraria
essendo state confermate dal perito; nulla poteva invece essere riconosciuto
con riferimento alla fattura di cui al doc. N, esposta unicamente con
remunerazione a percentuale; quanto alla fattura di cui al doc. Q, la stessa è
stata infine disattesa, in quanto l’attore non aveva provato di aver anticipato
alcunché ai fornitori. Escluso che all’attore potessero essere rimproverate
eventuali inadempienze contrattuali e rilevato che gli importi versati dai convenuti
(di fr. 6'000.-), a titolo di acconti e non a saldo, erano maggiori del credito
a favore di quest’ultimo (di fr. 5'940.-), la petizione è stata integralmente respinta,
ritenuto che l’attore è stato pure condannato ad assumersi la tassa di
giustizia di fr. 4'000.- e le spese nonché le ripetibili di fr. 7'000.-.
5. Con
l’appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione per fr. 59'029.02 più interessi ed
accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli rimprovera
al Pretore di non aver applicato in concreto la norma SIA 102 per stabilire la
remunerazione a suo favore, quando la stessa era scontata: in duplica i
convenuti avevano in effetti ritenuto applicabile il diritto svizzero e con ciò
quella norma, dichiarandolo poi a chiare lettere in sede conclusionale; l’applicazione
di quella norma non era inoltre mai stata contestata dai convenuti, né negli
allegati preliminari, né in occasione dell’allestimento della perizia, ed anzi
era stata da loro ammessa con le conclusioni; e infine il primo giudice aveva
ritenuto di distanziarsi, senza alcun motivo e con ciò in modo arbitrario, dalle
opposte conclusioni del perito giudiziario, contraddicendo per altro quanto
aveva fatto in occasione di una causa parallela (inc. n. OA.2007.26). In ogni
caso, in considerazione delle difficoltà allegatorie e probatorie dell’attore,
il primo giudice avrebbe dovuto procedere in applicazione dell’art. 42 cpv. 2
CO e con ciò riconoscergli almeno l’importo di fr. 54'237.02 proposto dal
perito giudiziario.
6. Delle
osservazioni con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
7. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. Chiedendo
la riforma della sentenza di prime cure nel senso di accogliere la petizione per
fr. 59'029.02 più interessi ed accessori, l’attore ha di fatto ribadito in
questa sede la richiesta di vedersi attribuire gli importi relativi alle
quattro fatture di cui ai doc. B, N, O e Q, come indicato con il suo allegato
conclusivo. La domanda di farsi riconoscere gli importi relativi a queste ultime
due fatture (doc. O e Q), di fr. 1'800.- (ridefinita dal perito in base alla
norma SIA 102 in fr. 1'900.- o con il già citato calcolo “mediato” in fr.
1'850.-, cfr. perizia p. 15, 19 e 20) la prima rispettivamente di fr. 4'792.- la
seconda, deve però essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), visto che l’attore con il gravame non ha assolutamente
censurato l’assunto pretorile, secondo cui ai convenuti difettava la
legittimazione passiva in merito ai lavori della prima fattura, per i quali
nemmeno era stato provato il conferimento di un mandato, rispettivamente
l’attore non aveva provato di aver anticipato ai fornitori le somme rivendicate
con la seconda.
L’appello
è in definitiva ricevibile, almeno da questo punto di vista, solamente nella
misura in cui è volto all’ottenimento dell’importo delle fatture di cui ai doc.
B e N, eventualmente ridefinite dal perito giudiziario in base alla norma SIA
102 o con il già citato calcolo “mediato”, dedotti gli acconti già versati (di
fr. 6'000.-), questi ultimi non censurati in questa sede.
9. A
questo stadio della lite è pacifico che le prestazioni d’architetto per le
quali l’attore pretende di essere remunerato, e meglio - come accertato dal
Pretore e non più censurato dalle parti - l’attività di progettista e di
direttore dei lavori, siano rette dalle disposizioni relative al contratto di mandato
(art. 394 segg. CO; II CCA 17 febbraio 2011 inc. n. 12.2008.245, 30 gennaio
2012 inc. n. 12.2010.46; cfr. pure Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4ª ed.,
n. 5359; TF 28 aprile 2011
4A_86/2011 consid. 3.2).
In tale evenienza
la mercede del mandatario deve considerare, in assenza di accordi specifici delle
parti, gli usi del settore e, se non ve ne fossero, tutte le circostanze
pertinenti di ogni singolo caso (art. 394 cpv. 3 CO), ritenuto che essa deve comunque
essere oggettivamente proporzionata ai servizi effettivamente prestati (DTF 135 III 259 consid. 2.2; con riferimento all’attività
dell’architetto, cfr. TF 31 marzo 2008 4A_496/2007 consid. 3.1, 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6 e 6.2; II CCA 4 novembre 2011
inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85). I primi fattori da
considerare per determinare se l’onorario preteso sia proporzionato o no sono
così il tempo impiegato, dall’architetto e dai suoi subalterni, e i costi
affrontati (Egli, Das
Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier,
Das Architektenrecht, 3ª ed.,
n. 934 segg.; TF 28 aprile 2011
4A_86/2011 consid. 6.2; II CCA 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22).
10. In
questa sede l’attore rimprovera innanzitutto al Pretore di non aver calcolato
la mercede a suo favore sulla base della norma SIA 102, che per le due fatture
ancora in discussione avrebbe portato ad una sua remunerazione di fr. 78'052.76
(fr. 40'884.20 + fr. 37'168.56, cfr. perizia p. 17, 18 e 20).
10.1 Le
norme SIA non codificano un uso vincolante, sono equiparabili a delle
condizioni generali che vincolano le parti soltanto se sono integrate nel
contratto e tutt’al più, al pari di altre formulazioni contrattuali
standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti, ma la
circostanza deve essere dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295 consid.
2a; TF 28 aprile 2011
4A_86/2011 consid. 6.1; II CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre
2012 inc. n. 12.2011.85, 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22). Da un punto di
vista processuale, oltre al fatto che le stesse siano state portate a
conoscenza del giudice (non trattandosi di fatti notori: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.
87; Donzallaz, Loi sur le
tribunal fédéral, n. 3651; TF 2 giugno 2006 4C.125/2005 consid. 5, 2 dicembre 2008 4A_428/2007 consid. 3.1; II CCA 21 dicembre 2011 inc.
n. 12.2009.184, 12 marzo 2013 inc. n. 12.2011.92), occorre che
almeno la parte che si prevale della loro applicazione faccia valere in causa
l'accordo della loro applicabilità oppure obietti l'inapplicabilità del CO, in
difetto di che si deve dedurre che le parti, specialmente se patrocinate da
legali, hanno rinunciato ad avvalersi di tali disposizioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 seg. ad art. 85; Rep. 1993 p. 199; II
CCA 30 gennaio 2010 inc. n. 12.2008.190 in RtiD II-2010 n. 46c p. 697, 2
settembre 2011 inc. n. 12.2010.193, 23 dicembre 2011 inc. n. 12.2009.234, 5
aprile 2012 inc. n. 12.2010.84).
10.2 Nel
caso di specie la richiesta dell’attore volta all’applicazione “pura” della
norma SIA 102 deve essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile, essendo
stata formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC),
ritenuto che con le conclusioni (p. 3) egli non l’aveva mai preteso, avendovi
anzi rinunciato e avendo ritenuto congrua la mercede proposta dal perito con il
già citato calcolo “mediato”. In ogni caso le condizioni per poter applicare la
norma SIA 102 fanno qui chiaramente difetto: dal punto di vista materiale,
l’attore non ha dimostrato che l’applicazione di quella norma fosse stata
concordata tra le parti, tanto è vero che egli nelle sue fatture di cui ai doc.
B e N ha ritenuto che la sua remunerazione fosse da calcolarsi in base alla Tariffa
Professionale italiana (cfr. pure doc. TT); dal punto di vista procedurale,
egli non ha versato agli atti la norma SIA 102 e nemmeno ha preteso negli
allegati preliminari che la stessa potesse essere applicabile, prevalendosi
anche qui dell’applicazione delle norme tariffarie italiane (doc. AAA) da lui
prodotte nell’incarto. In tali circostanze, le censure sul tema da lui
sollevate in questa sede si rivelano del tutto prive di rilevanza: in primo
luogo, pur dovendosi riconoscere che in duplica (p. 10) i convenuti avevano affermato
di ritenere applicabile il diritto svizzero, non è però affatto vero che in tal
modo essi abbiano inteso ammettere l’applicazione della norma SIA 102, mai
menzionata, che - come detto - non costituisce un testo legislativo svizzero
(cfr. Zindel/Pulver, Basler
Kommentar, 4ª ed., n. 22 delle
note preliminari agli art. 363-379 CO, sia pure con riferimento alla norma SIA
118), e neppure corrisponde al vero che essi l’abbiano poi dichiarata
applicabile in sede conclusionale (p. 18), non potendosi assolutamente
comprendere come dalla loro frase secondo cui “le tariffe per gli onorari di
architetto, giusta il regolamento SIA 102, non sono comunque applicabili”
l’attore possa invece averlo desunto; la circostanza che l’applicazione di
quella norma non fosse mai stata contestata dai convenuti, né negli allegati
preliminari, né in occasione delle fasi per l’allestimento della perizia e
meglio nella procedura di definizione dei quesiti peritali (dove per altro essa
mai era stata menzionata), è la logica conseguenza del fatto che l’attore non
ne aveva mai postulato l’applicazione in causa ed è pertanto ininfluente per la
sua applicabilità; stando così le cose, nel fatto che il Pretore abbia ritenuto
di non applicare quella norma, in base alla quale il perito, così richiesto
dalle parti, aveva provveduto a ridefinire le spettanze dell’attore, non vi è nulla
di arbitrario, il giudice essendo tenuto ad applicare il diritto, che - come si
è appena visto - impediva però la loro applicazione; poco importa invece se
nell’occasione egli possa aver apparentemente contraddetto quanto deciso in
occasione di una causa parallela (inc. n. OA.2007.26), oltretutto richiamata
per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa
sede, tanto più che quel suo assunto, reso in una fattispecie parzialmente
differente e meglio in una vertenza dove la mercede dell’architetto era stata esposta
essenzialmente con remunerazione oraria e non invece a percentuale, era in
realtà del tutto corretto - come è stato nel frattempo stabilito da questa
Camera, adita su appello della parte soccombente, con una decisione separata di
data odierna (inc. n. 12.2011.194) - visto e considerato che il primo giudice
non aveva allora ritenuto applicabile la norma SIA 102, non concordata tra le
parti, ma vi si era solamente ispirato quale “valido punto di riferimento al
fine di fissare secondo prudente criterio l’onorario che oggettivamente
l’attore può pretendere di percepire”.
11. L’attore,
evidenziando le sue difficoltà allegatorie e probatorie in merito al tempo
impiegato ed ai costi da lui affrontati, criteri che nel caso di specie sono
stati per l’appunto presi in considerazione dal Pretore, rimprovera infine a
quest’ultimo di non aver nell’occasione applicato per analogia l’art. 42 cpv. 2
CO e di non aver con ciò fatto propria la proposta di remunerazione formulata dal
perito giudiziario, che aveva tentato di sopperire a queste carenze applicando
per la fattura di cui al doc. N il tariffario italiano e “mediando” per la
fattura di cui al doc. B la remunerazione dovuta secondo quella tariffa con
quella risultante dalla norma SIA 102 (cfr. perizia p. 20), giungendo così per quelle
fatture ad un importo di fr. 52'387.02 (fr. 33'687.73 + fr. 18'703.29, cfr.
perizia p. 20). La censura è anche in questo caso infondata. L’alleggerimento
dell’onere della prova previsto dall’art. 42 cpv. 2 CO ha in effetti carattere
eccezionale, va concesso in maniera restrittiva e non può avere come risultato
il rovesciamento dell’onere stesso: la norma presuppone perciò che la natura
della fattispecie renda impossibile o inesigibile la prova stretta (DTF 133 III
462 consid. 4.4.2). Ebbene - a prescindere dalla questione a sapere in quali
campi al di fuori del risarcimento del danno l’art. 42 cpv. 2 CO possa
applicarsi per analogia (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa) - i fattori che
entrano in gioco per calcolare la retribuzione dell’architetto, in particolare
tempo e spese, non sono affatto, per loro natura, impossibili da provare (TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.3; II
CCA 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22) ed oltretutto è per la prima volta solo
in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) che l’attore si è
prevalso di questa presunta difficoltà allegatoria e probatoria. Per completezza,
si osserva che anche nella sentenza (II CCA 29 dicembre 2010 inc. n.
12.2009.52), menzionata - in modo incompleto - dall’attore a sostegno
dell’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO in un caso analogo, sfociata poi nella
decisione del Tribunale federale citata in precedenza (TF 28 aprile 2011
4A_86/2011), la scrivente Camera aveva escluso che l’architetto nelle
particolari circostanze potesse beneficiare di quella facoltà.
12. Ne
discende la reiezione dell’appello nella misura in cui è ricevibile, ritenuto
che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado,
calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 59'029.02, seguono la
soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 31 agosto 2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili
d’appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster