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Decisione

12.2011.155

Contratto di assicurazione LCA, interpretazione di clausola delle CGA sul concetto di distorsione, esclusione del rischio

25 ottobre 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 14 ottobre 2009 AP 1 ha chiesto che la compagnia d’assicurazione AO 1 venga condannata al pagamento di fr. 60'000.-, importo

massimo previsto dalla polizza, oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2009

sostenendo di aver subito, a seguito di un incidente stradale avvenuto l’11

maggio 2009, una serie di lesioni, consistenti in distorsioni a varie parti del

corpo, coperte dalla polizza assicurativa da lui sottoscritta e di avere quindi

diritto a tale risarcimento. Con risposta 29 gennaio 2010 la convenuta si è

opposta alla petizione, per il fatto che

l’attore non aveva dato alcuna evidenza

dell’asserito incidente e poi perché comunque le lesioni che egli avrebbe

riportato non rientrano in alcuna delle tipologie coperte dalla polizza

assicurativa. A detta della convenuta, infatti, il referto ospedaliero stilato

il giorno dell’asserito incidente riscontra unicamente delle “contusioni

multiple” (doc. F), che non rientrano nelle lesioni coperte dalla polizza

sottoscritta ai sensi dell’art. 2 CGA, ovvero “frattura”, “ustione” o

“distorsione” (doc. D). La compagnia assicurativa ha poi contestato i

certificati che l’attore ha fornito in un secondo momento (doc. H e doc. G) e

che menzionano la presenza di “distorsioni” e “distrazioni” dovuti

all’incidente, sia perché tali certificati sono stati rilasciati “quasi tre

settimane (doc. H) e più di un mese (doc. G) dopo l’asserito incidente”

(risposta, pag. 5) e poi perché sarebbe poco credibile il fatto che tali

lesioni, non riscontrate dal Pronto Soccorso il giorno dell’incidente, siano

comparse a quasi tre settimane di distanza. A ogni modo, la convenuta afferma che

la polizza assicurativa stipulata con l’attore copre solo le distorsioni

associate a un’operazione sotto anestesia. In ogni caso, nella denegata ipotesi

che le lesioni riportate dall’attore siano considerate coperte dalla polizza, la

convenuta ritiene che la loro qualificazione non potrebbe comunque superare fr.

46'500.-. Al termine dell’istruttoria le parti si sono sostanzialmente

riconfermate nelle rispettive posizioni, rinunciando a comparire al

dibattimento finale.

C. Con

sentenza 26 agosto 2011 il Pretore ha respinto la petizione e ha messo a carico

dell’attore la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 3500.-, oltre

a un’indennità di fr. 7'500.- a titolo di ripetibili da rifondere alla

convenuta.

D. L’attore

è insorto contro il giudizio pretorile con atto 6 settembre 2011, nel quale

chiede di riformarlo e di accogliere integralmente la petizione, ponendo a

carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese per fr. 3'500.-, come

pure le ripetibili per fr. 7'500.- della prima istanza, e protestando tassa,

spese e ripetibili d’appello. Con osservazioni (correttamente: risposta) 9

novembre 2011 l’appellata ha avversato le pretese di controparte.

e considerato

in diritto: 1. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si

applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione

intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127). La sentenza pretorile è

stata intimata il 27 agosto 2011, sicché la procedura d’appello è retta dal

nuovo CPC.

2. Giusta

l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e

incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di

provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in

controversie patrimoniali, l'appello presuppone che il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.–

(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la sentenza impugnata è senz'altro

una decisione finale di prima istanza, ai sensi della citata norma, con un

valore superiore ai fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC) e retta dalla procedura

ordinaria (art. 219 e seg. CPC). Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio

impugnato, entro il termine di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appello 6

settembre 2011 è pertanto tempestivo. Ciò posto, nulla osta alla trattazione

del gravame.

3. Il Pretore

ha dapprima rilevato che le parti, vincolate da un contratto di assicurazione denominato

“__________” (doc. C) integrato dalle CGA (doc. D), divergono

sull’interpretazione del termine “distorsione” così come definito dall’art. 2

CGA definizione termini. Dopo aver esposto i principi di interpretazione

di un contratto, il giudice di prima istanza ha osservato che dall’istruttoria

non sono emerse circostanze di fatto dalle quali si possa ritenere che

l’attore, sottoscrivendo la polizza nella sua doppia veste di cliente e di

agente professionale, abbia voluto assicurarsi diversamente rispetto a quanto

emerge dalla polizza. In merito alla definizione del termine “distorsione” ai

sensi delle CGA, il giudice ha ritenuto che essa si presenta con un testo

sostanzialmente chiaro dal quale non vi è motivo di discostarsi; la

congiunzione “e” ha un valore coordinativo e aggiuntivo e non alternativo come

sostenuto dall’attore. Il Pretore ha poi ritenuto che si giungerebbe comunque

allo stesso risultato anche se si ritenesse il testo dell’art. 2 CGA poco

chiaro e si procedesse con diverse interpretazioni per ricercare un altro

significato. L’interpretazione sistematica porterebbe a denotare come anche la

definizione di altri termini di cui art. 2 CGA, segnatamente “frattura” e

“ustione”, presentano dei requisiti aggiuntivi particolari quali “frattura

completa” e “ustione di secondo e terzo grado”. L’interpretazione teologica

“porterebbe a considerare che il requisito aggiuntivo dell’‹operazione sotto anestesia›, come quelli indicati per frattura e

ustione, ha lo scopo di limitare il diritto a prestazioni assicurative a soli

infortuni di una certa entità, e non semplici ‹casi bagatella›;

d’altronde se un’operazione sotto anestesia da sola avesse giustificato il

riconoscimento di prestazioni ciò sarebbe stato espressamente indicato nella

polizza sotto la voce dei rischi assicurati” (cfr. sentenza pretorile, pag. 5 e

6). Il Pretore ha inoltre osservato che il principio dubio contra

stipulatorem, invocato dall’attore per l’interpretazione della definizione

del termine “distorsione”, “può essere applicato soltanto quando, dopo

un’interpretazione accurata ed obiettiva, risulta che una locuzione può essere,

in buona fede, compresa in diversi modi”, ciò che non si riscontra nel caso

concreto. Ad ogni modo il primo giudice ha rilevato che le lesioni riportate

dall’attore, qualificate comunque diversamente dai medici che lo hanno

visitato, sono state curate con la semplice assunzione per alcuni giorni di

antidolorifici e antinfiammatori; non si è invece proceduto ad alcun tipo di

intervento. Inoltre, prosegue il Pretore, spettava all’attore dimostrare di

avere diritto alle prestazioni assicurative, ciò non è avvenuto. L’attore non

ha neppure apportato precisazioni in merito all’incidente da lui annunciato, di

cui tutto si ignorava. Il Pretore ha quindi respinto la petizione.

4. L’appellante

rileva in primo luogo, e sulla base del verbale 23 settembre 2010 di D__________,

che il fatto di avere lavorato un solo mese per M__________ Sagl non è

sufficiente per considerarlo formato al punto da poter interpretare al meglio

le clausole contrattuali, tanto più che la sopracitata società vendeva numerosi

servizi di diverso genere e non solo la polizza in oggetto. L’appellante considera errata l’interpretazione che

il Pretore ha adottato della definizione di “distorsione” ai sensi dell’art. 2

CGA e dove ha ritenuto che il requisito aggiuntivo di “operazione sotto

anestesia” fosse indispensabile affinché si consideri che la distorsione sia

coperta dalla polizza assicurativa “__________ – Opzione 3”. La congiunzione ‹e› non può nella fattispecie avere valore cumulativo, perché

altrimenti non si comprenderebbe come determinate distorsioni non curabili a

mezzo di operazione con anestesia, che potrebbero però essere ben più dolorose e

gravide di conseguenze di altre (soggette però ad anestesia), non darebbero

origine ad un indennizzo, a causa per l’appunto – e soltanto – della mancanza

di anestesia” (appello, pag. 10). Sempre secondo l’appellante, il Pretore ha

trascurato il fatto che al termine di un elenco di sostantivi, situazioni,

Considerandi

ecc., l’ultimo elemento non è indicato con una virgola, bensì con la

congiunzione “e”. In conclusione, egli considera che nel caso in oggetto

sarebbe valido il principio in dubio contra stipulatorem.

5.

È pacifico

che i rapporti tra le parti sono regolati da un contratto di assicurazione

contro gli infortuni denominato __________ (doc. D) integrato dalle CGA (doc.

D) e che tra loro vi è divergenza sull’interpretazione da dare all’art. 2 delle

CGA. L’interpretazione di un contratto assicurativo segue i principi che

valgono generalmente per qualsiasi altro contratto, a meno che la legge non

preveda disposizioni particolari. Le condizioni generali di assicurazione CGA

che sono state esplicitamente incorporate nel contratto vanno interpretate come

le altre clausole contrattuali (DTF 135 III 1 consid. 2 pag. 6, 133 III 675

consid. 3.3 pag. 681). In presenza di divergenze sul contenuto di una clausola

contrattuale il giudice deve dapprima determinare la reale e comune volontà

delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le stesse hanno utilizzato

(art. 18 cpv. 1 CO). Se questa non può essere determinata o diverge, il giudice

deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il

principio dell’affidamento; le dichiarazioni delle parti vengono quindi

interpretate come potrebbe comprenderle un terzo di buona fede che si trovasse

nelle medesime circostanze (Brulhart,

Droit des assurances privées, Berna 2008, pag. 125, n. 276). Il principio dell’affidamento

permette quindi di imputare ad una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione

o del suo comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr.

DTF 135 III 410, consid. 3.2, pag. 412-413; Brulhart,

op. cit., pag. 124, n. 276).

Giusta

l’art. 33 LCA, salvo disposizione contraria della legge, l’assicuratore risponde

di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le

conseguenze del quale l’assicurazione fu conclusa, eccettochè il contratto non

escluda dall’assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Questa

norma concretizza l’adagio in dubio contra stipolatorem – menzionato

dall’appellante - secondo il quale, in modo sussidiario, quando persiste un

dubbio sul significato da attribuire alle norme redatte dall’assicuratore

queste devono essere interpretate in sfavore del loro autore (DTF 122 III 188,

consid. 2a; Brulhart, op. cit., pag.

132, n. 292). Incombe infatti all’assicuratore delimitare l’estensione del suo

impegno e l’assicurato non deve sopportare restrizioni che non gli sono state

chiaramente sottoposte (DTF 133 III 675 consid. 3.3 pag. 682, in modo più succinto DTF 135 III 410 consid. 3.2 pag. 413).

6.

La

circostanza, addotta nell’appello, che l’attore abbia lavorato solo un mese

come venditore di polizze assicurative non gli giova. Dalla deposizione del

socio gerente della citata agenzia, infatti, è emerso che l’attore aveva

ricevuto una formazione interna per la vendita di polizze assicurative e

informazioni sui contenuti delle polizze (deposizione D__________, verbale 23

settembre 2012). Né era necessaria una particolare formazione per comprendere

il significato dell’art. 2 CGA allegato al contratto di assicurazione infortuni

sottoscritto dalle parti (doc. D), il cui testo è chiaro, come rilevato dal

Pretore. L’art. 2 CGA recita infatti:

“Definizione

dei termini – in connessione con questa assicurazione si definiscono i seguenti

termini…. Distorsione: storta, slogamento o spostamento di un osso al di

fuori della sua articolazione (lussazione) e operazione sotto anestesia….”.

Vi è quindi

l’elenco alternativo di tre tipi di lesione, ovvero storta, slogamento e

lussazione. La congiunzione “e”, utilizzata nel testo dopo l’ultima lesione

elencata, si presenta nel suo valore più comune, ovvero quello coordinativo e

aggiuntivo (Vocabolario della lingua italiana Zanichelli, 2009, pag. 748). Tale

aspetto è confermato dal fatto che nella riga precedente, ovvero nell’elenco

alternativo delle lesioni prese in considerazione, per sottolineare che si

tratta appunto di alternative viene utilizzata la congiunzione “o”. Anche se si

volesse considerare poco chiaro tale testo, seguendo i vari criteri di

interpretazione applicabili si giungerebbe comunque al medesimo risultato, nel

senso che l’elemento ’“operazione sotto anestesia” è un requisito aggiuntivo

alla lesione, di modo che lo “spostamento di un osso al di fuori della sua

articolazione (lussazione)” menzionato dall’art. 2 CGA deve essere presente cumulativamente

con un’operazione sotto anestesia per dar diritto al versamento di prestazioni

assicurative. Un’interpretazione sistematica porta, infatti, a considerare le

altre clausole e a notare che le lesioni definite all’art. 2 CGA presentano

anch’esse dei requisiti aggiuntivi particolari, come ad esempio “frattura

completa”. Le CGA applicabili in concreto usano per gli elenchi alternativi la

congiunzione “o”, mentre la congiunzione “e” è utilizzata quando sono previsti

requisiti cumulativi come ad esempio nella definizione di “ustione (di secondo

o terzo grado): distruzione degli strati superiori della pelle (epidermide) o

dell’epidermide e del derma” (doc. D). Ad ogni modo, se l’operazione sotto

anestesia non fosse stata considerata quale requisito cumulativo non si vede

perché comparirebbe sotto la definizione di “distorsione”, né perché - se si

ritiene che l’operazione giustifichi da sola la determinazione di una

prestazione assicurativa - non compaia nell’elenco dei rischi assicurati della

citata polizza. Nell’ipotesi in cui ci si fondi sull’interpretazione

teleologica della clausola litigiosa, si rileva anche dal suo contesto che lo

scopo è quello di limitare il diritto alle prestazioni assicurative solo a

lesioni di una certa gravità.

7.

L’argomento dell’appellante secondo il quale

il Pretore avrebbe trascurato il fatto che al termine di un elenco di

sostantivi, situazioni, ecc., l’ultimo elemento non è indicato con una virgola,

bensì con la congiunzione “e” non si rivela pertinente. La congiunzione qui in

esame “unisce semplicemente due o più elementi di una prop. che abbiano la

stessa specie” (Vocabolario della lingua italiana Zanichelli, 2009, pag. 748).

Nel caso concreto storta, slogamento, lussazione giusta

la definizione di “distorsione” dell’art. 2 CGA possono essere considerate

della stessa “specie”, ovvero lesioni fisiche coperte dalla polizza

assicurativa, mentre l’”operazione sotto anestesia” si discosta da tale

concetto. Inoltre, l’ultima delle lesioni elencate, ovvero lo “spostamento di

un osso al di fuori della sua articolazione (lussazione)” è già preceduto dalla

congiunzione “o” (doc. D) che conclude così la lista delle lesioni coperte. L’operazione

sotto anestesia risulta dunque essere un requisito cumulativo da adempiere

affinché una lussazione, storta o slogamento possa essere considerato alla

stregua di una “distorsione” coperta dalla polizza assicurativa. Né giova

all’appellante ribadire che deve essere applicato il principio in dubio

contra stipolatorem. L’affermazione si limita ad enunciare il principio,

senza indicare per quale motivo sarebbe errata la conclusione alla quale è

giunto il Pretore, che ha considerato la clausola contrattuale litigiosa chiara

e non equivoca, ciò che esclude di interpretarla a sfavore dell’assicuratore. La

decisione del Pretore regge quindi alla critica e a ragione egli ha respinto la

pretesa di risarcimento dell’attore.

8.

L’appello

va quindi respinto. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza

dell’attore (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che il

valore litigioso della procedura d’appello ammonta a fr. 60'000 oltre

interessi.- (art. 91 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello

6.

settembre 2011 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 1'800.-,

anticipate dall’appellante, restano a suo carico. L’appellante verserà

all’appellata fr. 2'400.- a titolo di ripetibili d’appello.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

(pagina seguente)

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art.119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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