12.2011.155
Contratto di assicurazione LCA, interpretazione di clausola delle CGA sul concetto di distorsione, esclusione del rischio
25 ottobre 2012Italiano16 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2011.155
Data decisione, Autorità:
25.10.2012, IICCA
Ricorso:
TF,4A_709/2012, 11.1.2013
Titolo:
Contratto di assicurazione LCA, interpretazione di clausola delle CGA sul concetto di distorsione, esclusione del rischio
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ESCLUSIONE DI RISCHIO
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
art. 18 CO
art. 33 LCA
Incarto n.
12.2011.155
Lugano
25 ottobre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Fiscalini e Pellegrini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2009.635
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 – promossa con petizione 14
ottobre 2009 da
AP 1
ora rappr. dall’
RA 1
contro
AO
1
(già __________)
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 60'000.-
oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2009;
domanda
alla quale la convenuta si è opposta e che il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, statuendo con sentenza 26 agosto 2011 ha respinto;
appellante
l’attore che, con atto d’appello 6 settembre 2011, chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di porre a carico
della convenuta la tassa di giustizia e le spese, con l’obbligo per
quest’ultima di rifondergli fr. 7'500.- a titolo di ripetibili;
mentre
la convenuta, con osservazioni 9 novembre 2011, postula la reiezione del
gravame, pure con protesta di tasse spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa,
ritenuto
in fatto: A. Durante il mese di marzo 2009 AP 1 ha lavorato per la società __________ occupandosi della vendita esterna di polizze assicurative
della compagnia di assicurazioni AO 1, succursale di __________, in seguito
divenuta __________. Durante questo periodo, il 9 marzo 2009, in doppia veste di cliente e agente assicurativo, AP 1 ha sottoscritto una polizza assicurativa contro gli infortuni denominata “__________ – Opzione 3” (doc. B, C e D), la quale prevedeva una prestazione in capitale a seconda delle conseguenze di un
infortunio. L’art. 9 delle Condizioni Generali (di seguito: CGA) elenca le
lesioni coperte dall’assicurazione, si tratta di “fratture”, “ustioni” e
“distorsioni”, meglio definite all’art. 2 CGA. La polizza indica la percentuale
variabile, a seconda della parte del corpo colpita, da applicare al capitale di
fr. 30'000.-. Ai sensi dell’art. 12 CGA le prestazioni previste dal contratto
assicurativo possono essere cumulate ma non possono superare il 200% per
sinistro. Con scritto del 6 aprile 2009, l’assicurazione ha riconosciuto a AP 1
un importo di fr. 36'000.- (doc. E) per le conseguenze di un sinistro da lui
annunciato. Poco tempo dopo, l’assicurato ha fatto richiesta per l’ottenimento
di una nuova prestazione assicurativa asserendo di essere stato vittima di un
incidente stradale l’11 maggio 2009. La Compagnia di assicurazioni ha questa volta rifiutato la domanda di risarcimento (doc. I) considerando che l’assicurato
non aveva subito alcuna delle lesioni coperte dall’assicurazione sottoscritta e
come richiesto dalle CGA.
Fatti
B. Con
petizione 14 ottobre 2009 AP 1 ha chiesto che la compagnia d’assicurazione AO 1 venga condannata al pagamento di fr. 60'000.-, importo
massimo previsto dalla polizza, oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2009
sostenendo di aver subito, a seguito di un incidente stradale avvenuto l’11
maggio 2009, una serie di lesioni, consistenti in distorsioni a varie parti del
corpo, coperte dalla polizza assicurativa da lui sottoscritta e di avere quindi
diritto a tale risarcimento. Con risposta 29 gennaio 2010 la convenuta si è
opposta alla petizione, per il fatto che
l’attore non aveva dato alcuna evidenza
dell’asserito incidente e poi perché comunque le lesioni che egli avrebbe
riportato non rientrano in alcuna delle tipologie coperte dalla polizza
assicurativa. A detta della convenuta, infatti, il referto ospedaliero stilato
il giorno dell’asserito incidente riscontra unicamente delle “contusioni
multiple” (doc. F), che non rientrano nelle lesioni coperte dalla polizza
sottoscritta ai sensi dell’art. 2 CGA, ovvero “frattura”, “ustione” o
“distorsione” (doc. D). La compagnia assicurativa ha poi contestato i
certificati che l’attore ha fornito in un secondo momento (doc. H e doc. G) e
che menzionano la presenza di “distorsioni” e “distrazioni” dovuti
all’incidente, sia perché tali certificati sono stati rilasciati “quasi tre
settimane (doc. H) e più di un mese (doc. G) dopo l’asserito incidente”
(risposta, pag. 5) e poi perché sarebbe poco credibile il fatto che tali
lesioni, non riscontrate dal Pronto Soccorso il giorno dell’incidente, siano
comparse a quasi tre settimane di distanza. A ogni modo, la convenuta afferma che
la polizza assicurativa stipulata con l’attore copre solo le distorsioni
associate a un’operazione sotto anestesia. In ogni caso, nella denegata ipotesi
che le lesioni riportate dall’attore siano considerate coperte dalla polizza, la
convenuta ritiene che la loro qualificazione non potrebbe comunque superare fr.
46'500.-. Al termine dell’istruttoria le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle rispettive posizioni, rinunciando a comparire al
dibattimento finale.
C. Con
sentenza 26 agosto 2011 il Pretore ha respinto la petizione e ha messo a carico
dell’attore la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 3500.-, oltre
a un’indennità di fr. 7'500.- a titolo di ripetibili da rifondere alla
convenuta.
D. L’attore
è insorto contro il giudizio pretorile con atto 6 settembre 2011, nel quale
chiede di riformarlo e di accogliere integralmente la petizione, ponendo a
carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese per fr. 3'500.-, come
pure le ripetibili per fr. 7'500.- della prima istanza, e protestando tassa,
spese e ripetibili d’appello. Con osservazioni (correttamente: risposta) 9
novembre 2011 l’appellata ha avversato le pretese di controparte.
e considerato
in diritto: 1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione
intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127). La sentenza pretorile è
stata intimata il 27 agosto 2011, sicché la procedura d’appello è retta dal
nuovo CPC.
2. Giusta
l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di
provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in
controversie patrimoniali, l'appello presuppone che il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la sentenza impugnata è senz'altro
una decisione finale di prima istanza, ai sensi della citata norma, con un
valore superiore ai fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC) e retta dalla procedura
ordinaria (art. 219 e seg. CPC). Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio
impugnato, entro il termine di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appello 6
settembre 2011 è pertanto tempestivo. Ciò posto, nulla osta alla trattazione
del gravame.
3. Il Pretore
ha dapprima rilevato che le parti, vincolate da un contratto di assicurazione denominato
“__________” (doc. C) integrato dalle CGA (doc. D), divergono
sull’interpretazione del termine “distorsione” così come definito dall’art. 2
CGA definizione termini. Dopo aver esposto i principi di interpretazione
di un contratto, il giudice di prima istanza ha osservato che dall’istruttoria
non sono emerse circostanze di fatto dalle quali si possa ritenere che
l’attore, sottoscrivendo la polizza nella sua doppia veste di cliente e di
agente professionale, abbia voluto assicurarsi diversamente rispetto a quanto
emerge dalla polizza. In merito alla definizione del termine “distorsione” ai
sensi delle CGA, il giudice ha ritenuto che essa si presenta con un testo
sostanzialmente chiaro dal quale non vi è motivo di discostarsi; la
congiunzione “e” ha un valore coordinativo e aggiuntivo e non alternativo come
sostenuto dall’attore. Il Pretore ha poi ritenuto che si giungerebbe comunque
allo stesso risultato anche se si ritenesse il testo dell’art. 2 CGA poco
chiaro e si procedesse con diverse interpretazioni per ricercare un altro
significato. L’interpretazione sistematica porterebbe a denotare come anche la
definizione di altri termini di cui art. 2 CGA, segnatamente “frattura” e
“ustione”, presentano dei requisiti aggiuntivi particolari quali “frattura
completa” e “ustione di secondo e terzo grado”. L’interpretazione teologica
“porterebbe a considerare che il requisito aggiuntivo dell’‹operazione sotto anestesia›, come quelli indicati per frattura e
ustione, ha lo scopo di limitare il diritto a prestazioni assicurative a soli
infortuni di una certa entità, e non semplici ‹casi bagatella›;
d’altronde se un’operazione sotto anestesia da sola avesse giustificato il
riconoscimento di prestazioni ciò sarebbe stato espressamente indicato nella
polizza sotto la voce dei rischi assicurati” (cfr. sentenza pretorile, pag. 5 e
6). Il Pretore ha inoltre osservato che il principio dubio contra
stipulatorem, invocato dall’attore per l’interpretazione della definizione
del termine “distorsione”, “può essere applicato soltanto quando, dopo
un’interpretazione accurata ed obiettiva, risulta che una locuzione può essere,
in buona fede, compresa in diversi modi”, ciò che non si riscontra nel caso
concreto. Ad ogni modo il primo giudice ha rilevato che le lesioni riportate
dall’attore, qualificate comunque diversamente dai medici che lo hanno
visitato, sono state curate con la semplice assunzione per alcuni giorni di
antidolorifici e antinfiammatori; non si è invece proceduto ad alcun tipo di
intervento. Inoltre, prosegue il Pretore, spettava all’attore dimostrare di
avere diritto alle prestazioni assicurative, ciò non è avvenuto. L’attore non
ha neppure apportato precisazioni in merito all’incidente da lui annunciato, di
cui tutto si ignorava. Il Pretore ha quindi respinto la petizione.
4. L’appellante
rileva in primo luogo, e sulla base del verbale 23 settembre 2010 di D__________,
che il fatto di avere lavorato un solo mese per M__________ Sagl non è
sufficiente per considerarlo formato al punto da poter interpretare al meglio
le clausole contrattuali, tanto più che la sopracitata società vendeva numerosi
servizi di diverso genere e non solo la polizza in oggetto. L’appellante considera errata l’interpretazione che
il Pretore ha adottato della definizione di “distorsione” ai sensi dell’art. 2
CGA e dove ha ritenuto che il requisito aggiuntivo di “operazione sotto
anestesia” fosse indispensabile affinché si consideri che la distorsione sia
coperta dalla polizza assicurativa “__________ – Opzione 3”. La congiunzione ‹e› non può nella fattispecie avere valore cumulativo, perché
altrimenti non si comprenderebbe come determinate distorsioni non curabili a
mezzo di operazione con anestesia, che potrebbero però essere ben più dolorose e
gravide di conseguenze di altre (soggette però ad anestesia), non darebbero
origine ad un indennizzo, a causa per l’appunto – e soltanto – della mancanza
di anestesia” (appello, pag. 10). Sempre secondo l’appellante, il Pretore ha
trascurato il fatto che al termine di un elenco di sostantivi, situazioni,
Considerandi
ecc., l’ultimo elemento non è indicato con una virgola, bensì con la
congiunzione “e”. In conclusione, egli considera che nel caso in oggetto
sarebbe valido il principio in dubio contra stipulatorem.
5.
È pacifico
che i rapporti tra le parti sono regolati da un contratto di assicurazione
contro gli infortuni denominato __________ (doc. D) integrato dalle CGA (doc.
D) e che tra loro vi è divergenza sull’interpretazione da dare all’art. 2 delle
CGA. L’interpretazione di un contratto assicurativo segue i principi che
valgono generalmente per qualsiasi altro contratto, a meno che la legge non
preveda disposizioni particolari. Le condizioni generali di assicurazione CGA
che sono state esplicitamente incorporate nel contratto vanno interpretate come
le altre clausole contrattuali (DTF 135 III 1 consid. 2 pag. 6, 133 III 675
consid. 3.3 pag. 681). In presenza di divergenze sul contenuto di una clausola
contrattuale il giudice deve dapprima determinare la reale e comune volontà
delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le stesse hanno utilizzato
(art. 18 cpv. 1 CO). Se questa non può essere determinata o diverge, il giudice
deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il
principio dell’affidamento; le dichiarazioni delle parti vengono quindi
interpretate come potrebbe comprenderle un terzo di buona fede che si trovasse
nelle medesime circostanze (Brulhart,
Droit des assurances privées, Berna 2008, pag. 125, n. 276). Il principio dell’affidamento
permette quindi di imputare ad una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione
o del suo comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr.
DTF 135 III 410, consid. 3.2, pag. 412-413; Brulhart,
op. cit., pag. 124, n. 276).
Giusta
l’art. 33 LCA, salvo disposizione contraria della legge, l’assicuratore risponde
di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le
conseguenze del quale l’assicurazione fu conclusa, eccettochè il contratto non
escluda dall’assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Questa
norma concretizza l’adagio in dubio contra stipolatorem – menzionato
dall’appellante - secondo il quale, in modo sussidiario, quando persiste un
dubbio sul significato da attribuire alle norme redatte dall’assicuratore
queste devono essere interpretate in sfavore del loro autore (DTF 122 III 188,
consid. 2a; Brulhart, op. cit., pag.
132, n. 292). Incombe infatti all’assicuratore delimitare l’estensione del suo
impegno e l’assicurato non deve sopportare restrizioni che non gli sono state
chiaramente sottoposte (DTF 133 III 675 consid. 3.3 pag. 682, in modo più succinto DTF 135 III 410 consid. 3.2 pag. 413).
6.
La
circostanza, addotta nell’appello, che l’attore abbia lavorato solo un mese
come venditore di polizze assicurative non gli giova. Dalla deposizione del
socio gerente della citata agenzia, infatti, è emerso che l’attore aveva
ricevuto una formazione interna per la vendita di polizze assicurative e
informazioni sui contenuti delle polizze (deposizione D__________, verbale 23
settembre 2012). Né era necessaria una particolare formazione per comprendere
il significato dell’art. 2 CGA allegato al contratto di assicurazione infortuni
sottoscritto dalle parti (doc. D), il cui testo è chiaro, come rilevato dal
Pretore. L’art. 2 CGA recita infatti:
“Definizione
dei termini – in connessione con questa assicurazione si definiscono i seguenti
termini…. Distorsione: storta, slogamento o spostamento di un osso al di
fuori della sua articolazione (lussazione) e operazione sotto anestesia….”.
Vi è quindi
l’elenco alternativo di tre tipi di lesione, ovvero storta, slogamento e
lussazione. La congiunzione “e”, utilizzata nel testo dopo l’ultima lesione
elencata, si presenta nel suo valore più comune, ovvero quello coordinativo e
aggiuntivo (Vocabolario della lingua italiana Zanichelli, 2009, pag. 748). Tale
aspetto è confermato dal fatto che nella riga precedente, ovvero nell’elenco
alternativo delle lesioni prese in considerazione, per sottolineare che si
tratta appunto di alternative viene utilizzata la congiunzione “o”. Anche se si
volesse considerare poco chiaro tale testo, seguendo i vari criteri di
interpretazione applicabili si giungerebbe comunque al medesimo risultato, nel
senso che l’elemento ’“operazione sotto anestesia” è un requisito aggiuntivo
alla lesione, di modo che lo “spostamento di un osso al di fuori della sua
articolazione (lussazione)” menzionato dall’art. 2 CGA deve essere presente cumulativamente
con un’operazione sotto anestesia per dar diritto al versamento di prestazioni
assicurative. Un’interpretazione sistematica porta, infatti, a considerare le
altre clausole e a notare che le lesioni definite all’art. 2 CGA presentano
anch’esse dei requisiti aggiuntivi particolari, come ad esempio “frattura
completa”. Le CGA applicabili in concreto usano per gli elenchi alternativi la
congiunzione “o”, mentre la congiunzione “e” è utilizzata quando sono previsti
requisiti cumulativi come ad esempio nella definizione di “ustione (di secondo
o terzo grado): distruzione degli strati superiori della pelle (epidermide) o
dell’epidermide e del derma” (doc. D). Ad ogni modo, se l’operazione sotto
anestesia non fosse stata considerata quale requisito cumulativo non si vede
perché comparirebbe sotto la definizione di “distorsione”, né perché - se si
ritiene che l’operazione giustifichi da sola la determinazione di una
prestazione assicurativa - non compaia nell’elenco dei rischi assicurati della
citata polizza. Nell’ipotesi in cui ci si fondi sull’interpretazione
teleologica della clausola litigiosa, si rileva anche dal suo contesto che lo
scopo è quello di limitare il diritto alle prestazioni assicurative solo a
lesioni di una certa gravità.
7.
L’argomento dell’appellante secondo il quale
il Pretore avrebbe trascurato il fatto che al termine di un elenco di
sostantivi, situazioni, ecc., l’ultimo elemento non è indicato con una virgola,
bensì con la congiunzione “e” non si rivela pertinente. La congiunzione qui in
esame “unisce semplicemente due o più elementi di una prop. che abbiano la
stessa specie” (Vocabolario della lingua italiana Zanichelli, 2009, pag. 748).
Nel caso concreto storta, slogamento, lussazione giusta
la definizione di “distorsione” dell’art. 2 CGA possono essere considerate
della stessa “specie”, ovvero lesioni fisiche coperte dalla polizza
assicurativa, mentre l’”operazione sotto anestesia” si discosta da tale
concetto. Inoltre, l’ultima delle lesioni elencate, ovvero lo “spostamento di
un osso al di fuori della sua articolazione (lussazione)” è già preceduto dalla
congiunzione “o” (doc. D) che conclude così la lista delle lesioni coperte. L’operazione
sotto anestesia risulta dunque essere un requisito cumulativo da adempiere
affinché una lussazione, storta o slogamento possa essere considerato alla
stregua di una “distorsione” coperta dalla polizza assicurativa. Né giova
all’appellante ribadire che deve essere applicato il principio in dubio
contra stipolatorem. L’affermazione si limita ad enunciare il principio,
senza indicare per quale motivo sarebbe errata la conclusione alla quale è
giunto il Pretore, che ha considerato la clausola contrattuale litigiosa chiara
e non equivoca, ciò che esclude di interpretarla a sfavore dell’assicuratore. La
decisione del Pretore regge quindi alla critica e a ragione egli ha respinto la
pretesa di risarcimento dell’attore.
8.
L’appello
va quindi respinto. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza
dell’attore (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che il
valore litigioso della procedura d’appello ammonta a fr. 60'000 oltre
interessi.- (art. 91 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello
6.
settembre 2011 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 1'800.-,
anticipate dall’appellante, restano a suo carico. L’appellante verserà
all’appellata fr. 2'400.- a titolo di ripetibili d’appello.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
(pagina seguente)
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art.119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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