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Decisione

12.2011.157

Lavoro, adeguamento salariale in base alla CCL

16 aprile 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i danni al veicolo aziendale imputati a negligenze d’uso da parte del

lavoratore di fr. 3’331.15 (doc.

B, O e T, 6). Il 10 marzo 2010 quest’ultimo – sempre per il tramite del RA 2 –

ha sollecitato il pagamento della differenza per il salario del mese di

febbraio e dell’intero stipendio per il mese di marzo 2010, ha nuovamente offerto le sue prestazioni lavorative sino al 31 marzo 2010 ed ha rivendicato il

versamento della quota parte di tredicesima a lui spettante in base alla CCL (doc. R). AP 1 non ha dato seguito alle richiesta, contestando

l’intervenuta nullità del contratto di lavoro per il mancato avverarsi, per

cause addebitabili al lavoratore, di un elemento essenziale posto alla base

dello stesso, ovvero l’ottenimento del sussidio cantonale per l’incentivo

all’assunzione (doc. S). Per il mese di marzo 2010, AO 1 ha ricevuto indennità di disoccupazione di fr. 2'573.25 dalla C, che ne ha rivendicato la rifusione

da parte dell’ex datrice di lavoro (doc. 5).

.

C. Con

istanza 12 aprile 2010 AO 1 ha convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura del

Distretto di Bellinzona, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi

fr. 11'338.40 oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2010, a titolo di salario non versato per i mesi di febbraio e marzo 2010,

nonché di adeguamento salariale e quota parte tredicesima dovuti in base alla

CCL. All’udienza di discussione 7 giugno 2010, la

convenuta si è opposta all’istanza con un riassunto scritto di risposta. In

replica e duplica orali le parti si sono riconfermate nelle rispettive

posizioni e hanno notificato le prove. Il 20 settembre

2010, con l’accordo delle stesse, il Pretore, per l’istruttoria e,

eventualmente, per il giudizio, ha congiunto la presente causa con qualla

intentata l’8 giugno 2010 dalla C nei confronti della convenuta (inc.

DI.2010.195). Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento

finale. Con scritto 21 marzo 2011 l’istante ha riconfermato le sue pretese. La

convenuta ha mantenuto la sua posizione con memoriale del 31 marzo 2011.

D. Statuendo con unica decisione del 25

agosto 2011 sugli incarti n.ri DI.2010.124 e DI.2010.195, il Pretore ha accolto

l’istanza di AO 1 limitatamente all’importo di fr. 3'331.15 netti e fr. 4'000.-

lordi dedotti fr. 2'573.25 netti, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2010, non

ha prelevato oneri di giudizio e ha compensato le ripetibili. Il primo giudice

ha invece integralmente accolto l’istanza di U, alla quale ha pure riconosciuto

fr. 300.- per ripetibili a carico della convenuta, senza prelevare tassa di

giustizia e spese.

E. Contro

la citata decisione è insorta la convenuta con atto unico d’appello dell’8

settembre 2011. In ragione della diversa competenza per il secondo grado di

giudizio per le due procedure (appello per la causa DI.2010.124, reclamo alla

Camera civile dei reclami per la DI.2010.195), a seguito dell’ordinanza 9

settembre 2011 della Presidente della Camera, la convenuta ha presentato un

nuovo allegato d’appello il 22 settembre 2011 nel quale chiede la riforma del

giudizio pretorile di cui all’inc. DI.2010.124, nel senso di respingere

integralmente l’istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e

secondo grado. L’istante si è opposto al gravame con osservazioni 25 ottobre

2011, pure con protesta di tasse spese e ripetibili di seconda istanza.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il

Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in

vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la

decisione è stata notificata alle parti il 26 agosto 2011, sicché la procedura di appello è retta dal CPC.

2. Giusta

l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e

incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di

provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in

controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone che il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr.

10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In specie, la sentenza impugnata è senz'altro

una decisione finale, emessa in materia di contratto di lavoro, ai sensi della

citata norma. Il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, ma superiore a fr. 10'000.-, e meglio fr. 11'338.40. Ne deriva che la causa è retta dalla

procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC) e che è pacifica l’appellabilità

del giudizio impugnato. Il termine per promuovere appello e per inoltrare la

risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata

motivata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC).

L’appello 22 settembre 2011 e la risposta 25 ottobre 2011 sono pertanto

tempestivi. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

3. Il

Pretore ha accertato che il contratto di lavoro fra le parti non era nullo ex

tunc, in quanto per atti concludenti le reciproche volontà delle parti

avrebbero coinciso, e che non era sottoposto alla Convenzione collettiva di

lavoro per il ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione

delle telecomunicazioni (CCL), con conseguente respingimento delle pretese

dell’istante su questa fondate. Il primo giudice ha di contro accertato che il

rapporto di lavoro si era protratto sino al 31 marzo 2010 ai sensi dell’art.

336c cpv. 2 CO. Il Pretore ha poi respinto le pretese compensatorie della

convenuta, non avendo quest’ultima dimostrato la responsabilità dell’istante

per il danneggiamento del veicolo aziendale affidatogli e per il mancato

incasso del sussidio cantonale per l’incentivo all’assunzione e neppure il

danno conseguente al cattivo svolgimento delle proprie mansioni. Il primo

giudice ha quindi riconosciuto all’istante fr. 3’331.15 a titolo di differenza non versata sul salario per il mese di febbraio 2010 e fr. 4'000.-

lordi a titolo di salario per il mese di marzo 2010, dedotti fr. 2'573.25 netti

già percepiti come indennità di disoccupazione, il tutto oltre interessi al 5%

dal 1° aprile 2010.

4.L’appellante critica innanzitutto il

Pretore per aver disatteso le sue diffuse argomentazioni e le risultanze istruttorie

Considerandi

a sostegno della sua tesi, ovvero che la concessione dei sussidi cantonali per

l’incentivo all’assunzione fosse una condizione essenziale per la valida

conclusione del contratto. Non essendosi realizzata, il contratto deve, a mente

della convenuta, ritenersi nullo ex tunc e cessato al più tardi il 28

febbraio 2010 ai sensi dell’art. 320 cpv. 3 CO. Su questa argomentazione, è il

caso di sgombrare subito il campo da ogni dubbio. In sede di conclusioni,

infatti, la stessa convenuta aveva espressamente riconosciuto che “il

rapporto di lavoro si è concluso il 31 marzo 2010” (conclusioni 31 marzo

2011, pag 4 in fine ad 8). L’argomentazione sollevata da AP 1 in sede di appello è nuova e pertanto irricevibile. La decisione del Pretore resiste su questo

punto ad ogni critica.

5.

La convenuta contesta poi gli accertamenti del Pretore in merito

agli importi dalla stessa fatti valere in compensazione per danni di cui

ritiene responsabile l’istante. In primo luogo, l’appellante sostiene che,

contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’istruttoria abbia “dimostrato

senza alcun dubbio che il mancato incasso dei sussidi cantonali è dovuto a

colpa esclusiva dell’ex-dipendente che mai si è degnato di ritornare il

formulario firmato”. La convenuta, però, si limita a ribadire di aver

dimostrato che il lavoratore non le abbia ritornato il formulario di cui al

doc. 10, richiesto e sollecitato, circostanza peraltro confermata dall’istante

stesso in sede di interrogatorio formale (ad. 5, verbale 27 gennaio 2011 pag.

19). L’appellante, anche in questa sede, nonostante il rimprovero mossole dal

Pretore, non sostanzia in alcun modo in che misura e su quale base legale tale

circostanza sia il motivo per il quale il sussidio non le sia stato versato. Carente

di motivazione, a questo riguardo l’appello si rivela finanche irricevibile

(art. 311 cpv. 1 CPC).

A titolo

abbondanziale si osserva che nella decisione del 29 dicembre 2009, con la quale

l’Ufficio delle misure attive ha accolto l’istanza di AP 1 per l’ottenimento

dei sussidi per l’incentivo all’assunzione di AO 1 , è evidenziato che “per

avere diritto al versamento di questo aiuto, la ditta dovrà aver adempiuto alle

condizioni di cui agli artt. 3 L-rilocc e 6 R rilocc, anche al momento della

domanda di rimborso” (doc. 2, dispsotivo n. 1). Il cpv. 4 dell’art. 3

L-rilocc dispone che “l’aiuto finanziario non può essere riconosciuto alle

aziende che: - nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato

licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici; - non rispettano

i contratti collettivi a cui sono assoggettate e i contratti normali di lavoro.

Le eccezioni sono disciplinate dal Regolamento.” Nella citata decisione,

inoltre viene elencata la documentazione che deve essere inoltrata allo stesso

Ufficio con la richiesta di rimborso, nella quale non risulta il formulario di

cui al doc. 10 (doc. 2, dispositivo n. 2). La convenuta, inoltre, non ha

prodotto alcun documento che attesti l’eventuale richiesta dell’Ufficio delle

misure attive in merito al doc. 10 e l’indicazione della valenza precludente al

rimborso in caso di mancata restituzione. L’accertamento del Pretore sfugge

pertanto comunque ad ogni critica.

6.

A dire dell’appellante, ampiamente dimostrata sarebbe inoltre la

responsabilità dell’istante per il danneggiamento del furgone aziendale

affidatogli all’inizio del rapporto di lavoro. Ciò in quanto G ha

testimoniato della sua conoscenza diretta dell’ammissione di colpa di AO 1 a riguardo (verbale 25 novembre 2010, pag. 12), L ha riferito della scarsa cura riservata al citato

veicolo (verbale 25 novembre 2010, pag. 13) e la responsabilità personale del

dipendente a questo proposito è prevista nel regolamento interno della ditta

(doc. D), oltre a derivare dal dovere di diligenza e fedeltà sancito dalla

legge. Pure dimostrati sarebbero i danni e la loro entità, contrariamente a

quanto ritenuto dal Pretore.

Ancora

una volta, però, la convenuta si limita a fornire la sua interpretazione delle

risultanze istruttorie, senza confrontarsi compiutamente con l’assunto del

Pretore, secondo il quale, a giusta ragione, se da un lato è possibile

perlomeno dedurre che i danni cui G fa riferimento siano danni alla

carrozzeria, dall’altro, di fatto, non è stato accertato chi li abbia causati e

quando. Del resto, prosegue il Pretore, lo stesso teste ha pure riferito che

altre persone utilizzavano il veicolo danneggiato (verbale 25 novembre 2010,

pag. 12). Di conseguenza, il primo giudice ha ritenuto non accertata neppure

l’eventuale tardività nella notifica del danno da parte del lavoratore e,

quindi, la violazione da parte sua dell’obbligo di dilegenza e fedeltà nei

confronti del datore di lavoro. La sua responsabilità ai sensi degli artt. 321a

e 321e CO non è stata dimostrata dalla convenuta. Oltre a non spendere una

parola concreta su queste risultanze, neppure d’ausilio all’appellante è la

disposizione di cui al regolamento interno alla stessa ditta, secondo la quale

“il dipendente è responsabile di eventuali danni causati al veicolo”

(doc. D, pag 3 art. 17). Tale disposizione, infatti, non può comportare un

ampliamento della responsabilità del lavoratore oltre i limiti delle

disposizioni legali citate, in particolare dell’art. 321e CO (che ripropone i

principi della responsabilità contrattuale di cui all’art. 97 CO), norma

imperativa alla quale non può essere derogato a svantaggio del lavoratore (art.

362.

CO). Pertanto, oltre che irricevibile per carenza di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), l’appello è comunque destituito di buon fondamento.

7.

La convenuta pretende infine di porre

in compensazione alle pretese dell’istante anche fr. 3'000.- da lei vantati quale

“cifra equa” a titolo di risarcimento danni per lavori mal eseguiti

dall’ex dipendente, confermati nella loro veridicità ed entità da G, L e M. Ora,

se i testi hanno riferito delle lamentele ricevute da clienti della convenuta

riguardo opere mal eseguite dall’istante (confermando i doc. 4.1, 4.2 e 6) e di

alcuni interventi ulteriori resisi necessari per porvi rimedio, valutando la

conseguenza economica per la convenuta oscillante fra fr. 2'000.- e fr. 5'000.-,

tali riscontri probatori non attestano ancora, come rettamente rilevato dal

Pretore, l’ammontare del preteso danno. La convenuta stessa, del resto, non è

in grado di quantificarlo precisamente, ma si limita a stimarne l’ammontare, a

suo dire a favore del dipendente, sulla scorta delle valutazioni approssimative

riferite dai testi (appello, pag. 17). A questo proposito, ancora una volta, l’appellante

non si confronta con la motivazione del Pretore, che ha respinto la sua pretesa

compensatoria per la mancata prova dell’ammontare del suo danno, rimproverandole

di non aver prodotto altri elementi o atti che suffragassero la stima operata

dai testi. Essa si limita a ritenere ossequiato il suo onere della prova a riguardo,

ad essa incombente ai sensi dell’art. 321e CO, semplicemente in ragione

dell’attendibilità dei testi. Oltre che irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC),

pertanto, anche questa censura non è fondata.

8.

Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio

di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di una controversia

derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr.

30'000.-, non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello (art.

114.

lett. c CPC). All’istante, che si è opposto con successo al gravame ed è

professionalmente rappresentato, vanno comunque riconosciute spese ripetibili,

commisurate al valore di causa di circa fr. 4'100.- (fr. 3'331.15 netti + [fr.

4'000.- lordi ./. fr. 2573.25 netti]), rilevante anche ai fini di un eventuale

ricorso al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello 26 maggio 2011 di AP 1 è respinto.

Di conseguenza la sentenza 25 agosto 2011 DI.2010.124 della Pretura del

Distretto di Bellinzona è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese. La convenuta è tenuta a

rifondere all’istante fr. 400.- di ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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