12.2011.157
Lavoro, adeguamento salariale in base alla CCL
16 aprile 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2011.157
Data decisione, Autorità:
16.04.2012, IICCA
Titolo:
Lavoro, adeguamento salariale in base alla CCL
CONTRATTO COLLETTIVO
DILIGENZA
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
VEICOLO
art. 320 cpv. 3 CO
art. 321a CO
art. 321e CO
art. 362 CO
art. 4 cpv. 3 LRILOCC
Incarto n.
12.2011.157
Lugano
16 aprile
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Rossi Tonelli
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.124 (contratto
di lavoro) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 12
aprile 2010 da
AO 1
rappr. dal RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 11'338.40, oltre interessi del 5% dal 1° aprile
2010, a titolo di salario non versato per i mesi di febbraio e marzo 2010,
nonché di adeguamento salariale e quota parte tredicesima dovuti in base alla
Convenzione collettiva di lavoro per il ramo svizzero dell’installazione
elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni (CCL);
domanda
avversata da controparte e che il Pretore, statuendo con sentenza 25 agosto 2011, ha accolto limitatamente all’importo di fr. 3'331.15 netti e fr. 4'000.- lordi dedotti fr.
2'573.25 netti, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2010;
appellante
la convenuta che con appello 22 settembre 2011 chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente l’istanza, con protesta di
tasse, spese e ripetibili;
mentre
l’istante si opposto al gravame con risposta all’appello 25 ottobre 2011;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Dal 23 novembre 2009 AO 1 è stato assunto dalla AP 1, in funzione di “elettricista”, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un periodo di
prova di un mese e un salario lordo mensile di fr. 4'000.- (doc. C). Il contratto
rimandava al Regolamento interno sulle condizioni generali di assunzione,
valido a partire dal 7.4.2008, consegnato al lavoratore (doc. D). Il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di lavoro per
iscritto il 28 gennaio per il 28 febbraio 2010 (doc. E). Il successivo 29
gennaio AP 1 ha lasciato il lavoratore libero da ogni impegno, pur
riconoscendogli le prestazioni in suo diritto (doc. F). Il 5 febbraio 2010
(doc. G) AO 1 ha informato l’ex datrice di lavoro che, oltre alla sua inabilità
lavorativa per infortunio dal 2 all’11 febbraio (doc. H e CC), egli sarebbe
stato impegnato per il servizio di protezione civile obbligatorio dal 12 al 18
e dal 23 al 26 febbario 2010 (doc. FF, GG e HH). Di conseguenza, ritenendo il
termine di disdetta prorogato al 31 marzo 2010, il lavoratore ha offerto le sue
prestazioni lavorative a partire dal 1° marzo 2010, rifiutate da AP 1 (doc. M). AO 1 è stato inoltre inabile al lavoro per malattia il 4 e 5 marzo
2010 (doc. P).
B. Il 4 marzo 2010 il dipendente – per il tramite del RA 2 – ha sollecitato
l’ex datrice di lavoro al versamento del salario per il mese di febbraio 2010.
Per tale mensilità, AP 1 ha versato a AO 1 fr. 171.05, ponendo in compensazione
Fatti
i danni al veicolo aziendale imputati a negligenze d’uso da parte del
lavoratore di fr. 3’331.15 (doc.
B, O e T, 6). Il 10 marzo 2010 quest’ultimo – sempre per il tramite del RA 2 –
ha sollecitato il pagamento della differenza per il salario del mese di
febbraio e dell’intero stipendio per il mese di marzo 2010, ha nuovamente offerto le sue prestazioni lavorative sino al 31 marzo 2010 ed ha rivendicato il
versamento della quota parte di tredicesima a lui spettante in base alla CCL (doc. R). AP 1 non ha dato seguito alle richiesta, contestando
l’intervenuta nullità del contratto di lavoro per il mancato avverarsi, per
cause addebitabili al lavoratore, di un elemento essenziale posto alla base
dello stesso, ovvero l’ottenimento del sussidio cantonale per l’incentivo
all’assunzione (doc. S). Per il mese di marzo 2010, AO 1 ha ricevuto indennità di disoccupazione di fr. 2'573.25 dalla C, che ne ha rivendicato la rifusione
da parte dell’ex datrice di lavoro (doc. 5).
.
C. Con
istanza 12 aprile 2010 AO 1 ha convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura del
Distretto di Bellinzona, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi
fr. 11'338.40 oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2010, a titolo di salario non versato per i mesi di febbraio e marzo 2010,
nonché di adeguamento salariale e quota parte tredicesima dovuti in base alla
CCL. All’udienza di discussione 7 giugno 2010, la
convenuta si è opposta all’istanza con un riassunto scritto di risposta. In
replica e duplica orali le parti si sono riconfermate nelle rispettive
posizioni e hanno notificato le prove. Il 20 settembre
2010, con l’accordo delle stesse, il Pretore, per l’istruttoria e,
eventualmente, per il giudizio, ha congiunto la presente causa con qualla
intentata l’8 giugno 2010 dalla C nei confronti della convenuta (inc.
DI.2010.195). Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale. Con scritto 21 marzo 2011 l’istante ha riconfermato le sue pretese. La
convenuta ha mantenuto la sua posizione con memoriale del 31 marzo 2011.
D. Statuendo con unica decisione del 25
agosto 2011 sugli incarti n.ri DI.2010.124 e DI.2010.195, il Pretore ha accolto
l’istanza di AO 1 limitatamente all’importo di fr. 3'331.15 netti e fr. 4'000.-
lordi dedotti fr. 2'573.25 netti, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2010, non
ha prelevato oneri di giudizio e ha compensato le ripetibili. Il primo giudice
ha invece integralmente accolto l’istanza di U, alla quale ha pure riconosciuto
fr. 300.- per ripetibili a carico della convenuta, senza prelevare tassa di
giustizia e spese.
E. Contro
la citata decisione è insorta la convenuta con atto unico d’appello dell’8
settembre 2011. In ragione della diversa competenza per il secondo grado di
giudizio per le due procedure (appello per la causa DI.2010.124, reclamo alla
Camera civile dei reclami per la DI.2010.195), a seguito dell’ordinanza 9
settembre 2011 della Presidente della Camera, la convenuta ha presentato un
nuovo allegato d’appello il 22 settembre 2011 nel quale chiede la riforma del
giudizio pretorile di cui all’inc. DI.2010.124, nel senso di respingere
integralmente l’istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e
secondo grado. L’istante si è opposto al gravame con osservazioni 25 ottobre
2011, pure con protesta di tasse spese e ripetibili di seconda istanza.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la
decisione è stata notificata alle parti il 26 agosto 2011, sicché la procedura di appello è retta dal CPC.
2. Giusta
l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di
provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in
controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone che il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr.
10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In specie, la sentenza impugnata è senz'altro
una decisione finale, emessa in materia di contratto di lavoro, ai sensi della
citata norma. Il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, ma superiore a fr. 10'000.-, e meglio fr. 11'338.40. Ne deriva che la causa è retta dalla
procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC) e che è pacifica l’appellabilità
del giudizio impugnato. Il termine per promuovere appello e per inoltrare la
risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata
motivata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC).
L’appello 22 settembre 2011 e la risposta 25 ottobre 2011 sono pertanto
tempestivi. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
3. Il
Pretore ha accertato che il contratto di lavoro fra le parti non era nullo ex
tunc, in quanto per atti concludenti le reciproche volontà delle parti
avrebbero coinciso, e che non era sottoposto alla Convenzione collettiva di
lavoro per il ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione
delle telecomunicazioni (CCL), con conseguente respingimento delle pretese
dell’istante su questa fondate. Il primo giudice ha di contro accertato che il
rapporto di lavoro si era protratto sino al 31 marzo 2010 ai sensi dell’art.
336c cpv. 2 CO. Il Pretore ha poi respinto le pretese compensatorie della
convenuta, non avendo quest’ultima dimostrato la responsabilità dell’istante
per il danneggiamento del veicolo aziendale affidatogli e per il mancato
incasso del sussidio cantonale per l’incentivo all’assunzione e neppure il
danno conseguente al cattivo svolgimento delle proprie mansioni. Il primo
giudice ha quindi riconosciuto all’istante fr. 3’331.15 a titolo di differenza non versata sul salario per il mese di febbraio 2010 e fr. 4'000.-
lordi a titolo di salario per il mese di marzo 2010, dedotti fr. 2'573.25 netti
già percepiti come indennità di disoccupazione, il tutto oltre interessi al 5%
dal 1° aprile 2010.
4.L’appellante critica innanzitutto il
Pretore per aver disatteso le sue diffuse argomentazioni e le risultanze istruttorie
Considerandi
a sostegno della sua tesi, ovvero che la concessione dei sussidi cantonali per
l’incentivo all’assunzione fosse una condizione essenziale per la valida
conclusione del contratto. Non essendosi realizzata, il contratto deve, a mente
della convenuta, ritenersi nullo ex tunc e cessato al più tardi il 28
febbraio 2010 ai sensi dell’art. 320 cpv. 3 CO. Su questa argomentazione, è il
caso di sgombrare subito il campo da ogni dubbio. In sede di conclusioni,
infatti, la stessa convenuta aveva espressamente riconosciuto che “il
rapporto di lavoro si è concluso il 31 marzo 2010” (conclusioni 31 marzo
2011, pag 4 in fine ad 8). L’argomentazione sollevata da AP 1 in sede di appello è nuova e pertanto irricevibile. La decisione del Pretore resiste su questo
punto ad ogni critica.
5.
La convenuta contesta poi gli accertamenti del Pretore in merito
agli importi dalla stessa fatti valere in compensazione per danni di cui
ritiene responsabile l’istante. In primo luogo, l’appellante sostiene che,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’istruttoria abbia “dimostrato
senza alcun dubbio che il mancato incasso dei sussidi cantonali è dovuto a
colpa esclusiva dell’ex-dipendente che mai si è degnato di ritornare il
formulario firmato”. La convenuta, però, si limita a ribadire di aver
dimostrato che il lavoratore non le abbia ritornato il formulario di cui al
doc. 10, richiesto e sollecitato, circostanza peraltro confermata dall’istante
stesso in sede di interrogatorio formale (ad. 5, verbale 27 gennaio 2011 pag.
19). L’appellante, anche in questa sede, nonostante il rimprovero mossole dal
Pretore, non sostanzia in alcun modo in che misura e su quale base legale tale
circostanza sia il motivo per il quale il sussidio non le sia stato versato. Carente
di motivazione, a questo riguardo l’appello si rivela finanche irricevibile
(art. 311 cpv. 1 CPC).
A titolo
abbondanziale si osserva che nella decisione del 29 dicembre 2009, con la quale
l’Ufficio delle misure attive ha accolto l’istanza di AP 1 per l’ottenimento
dei sussidi per l’incentivo all’assunzione di AO 1 , è evidenziato che “per
avere diritto al versamento di questo aiuto, la ditta dovrà aver adempiuto alle
condizioni di cui agli artt. 3 L-rilocc e 6 R rilocc, anche al momento della
domanda di rimborso” (doc. 2, dispsotivo n. 1). Il cpv. 4 dell’art. 3
L-rilocc dispone che “l’aiuto finanziario non può essere riconosciuto alle
aziende che: - nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato
licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici; - non rispettano
i contratti collettivi a cui sono assoggettate e i contratti normali di lavoro.
Le eccezioni sono disciplinate dal Regolamento.” Nella citata decisione,
inoltre viene elencata la documentazione che deve essere inoltrata allo stesso
Ufficio con la richiesta di rimborso, nella quale non risulta il formulario di
cui al doc. 10 (doc. 2, dispositivo n. 2). La convenuta, inoltre, non ha
prodotto alcun documento che attesti l’eventuale richiesta dell’Ufficio delle
misure attive in merito al doc. 10 e l’indicazione della valenza precludente al
rimborso in caso di mancata restituzione. L’accertamento del Pretore sfugge
pertanto comunque ad ogni critica.
6.
A dire dell’appellante, ampiamente dimostrata sarebbe inoltre la
responsabilità dell’istante per il danneggiamento del furgone aziendale
affidatogli all’inizio del rapporto di lavoro. Ciò in quanto G ha
testimoniato della sua conoscenza diretta dell’ammissione di colpa di AO 1 a riguardo (verbale 25 novembre 2010, pag. 12), L ha riferito della scarsa cura riservata al citato
veicolo (verbale 25 novembre 2010, pag. 13) e la responsabilità personale del
dipendente a questo proposito è prevista nel regolamento interno della ditta
(doc. D), oltre a derivare dal dovere di diligenza e fedeltà sancito dalla
legge. Pure dimostrati sarebbero i danni e la loro entità, contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore.
Ancora
una volta, però, la convenuta si limita a fornire la sua interpretazione delle
risultanze istruttorie, senza confrontarsi compiutamente con l’assunto del
Pretore, secondo il quale, a giusta ragione, se da un lato è possibile
perlomeno dedurre che i danni cui G fa riferimento siano danni alla
carrozzeria, dall’altro, di fatto, non è stato accertato chi li abbia causati e
quando. Del resto, prosegue il Pretore, lo stesso teste ha pure riferito che
altre persone utilizzavano il veicolo danneggiato (verbale 25 novembre 2010,
pag. 12). Di conseguenza, il primo giudice ha ritenuto non accertata neppure
l’eventuale tardività nella notifica del danno da parte del lavoratore e,
quindi, la violazione da parte sua dell’obbligo di dilegenza e fedeltà nei
confronti del datore di lavoro. La sua responsabilità ai sensi degli artt. 321a
e 321e CO non è stata dimostrata dalla convenuta. Oltre a non spendere una
parola concreta su queste risultanze, neppure d’ausilio all’appellante è la
disposizione di cui al regolamento interno alla stessa ditta, secondo la quale
“il dipendente è responsabile di eventuali danni causati al veicolo”
(doc. D, pag 3 art. 17). Tale disposizione, infatti, non può comportare un
ampliamento della responsabilità del lavoratore oltre i limiti delle
disposizioni legali citate, in particolare dell’art. 321e CO (che ripropone i
principi della responsabilità contrattuale di cui all’art. 97 CO), norma
imperativa alla quale non può essere derogato a svantaggio del lavoratore (art.
362.
CO). Pertanto, oltre che irricevibile per carenza di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), l’appello è comunque destituito di buon fondamento.
7.
La convenuta pretende infine di porre
in compensazione alle pretese dell’istante anche fr. 3'000.- da lei vantati quale
“cifra equa” a titolo di risarcimento danni per lavori mal eseguiti
dall’ex dipendente, confermati nella loro veridicità ed entità da G, L e M. Ora,
se i testi hanno riferito delle lamentele ricevute da clienti della convenuta
riguardo opere mal eseguite dall’istante (confermando i doc. 4.1, 4.2 e 6) e di
alcuni interventi ulteriori resisi necessari per porvi rimedio, valutando la
conseguenza economica per la convenuta oscillante fra fr. 2'000.- e fr. 5'000.-,
tali riscontri probatori non attestano ancora, come rettamente rilevato dal
Pretore, l’ammontare del preteso danno. La convenuta stessa, del resto, non è
in grado di quantificarlo precisamente, ma si limita a stimarne l’ammontare, a
suo dire a favore del dipendente, sulla scorta delle valutazioni approssimative
riferite dai testi (appello, pag. 17). A questo proposito, ancora una volta, l’appellante
non si confronta con la motivazione del Pretore, che ha respinto la sua pretesa
compensatoria per la mancata prova dell’ammontare del suo danno, rimproverandole
di non aver prodotto altri elementi o atti che suffragassero la stima operata
dai testi. Essa si limita a ritenere ossequiato il suo onere della prova a riguardo,
ad essa incombente ai sensi dell’art. 321e CO, semplicemente in ragione
dell’attendibilità dei testi. Oltre che irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC),
pertanto, anche questa censura non è fondata.
8.
Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio
di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di una controversia
derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr.
30'000.-, non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello (art.
114.
lett. c CPC). All’istante, che si è opposto con successo al gravame ed è
professionalmente rappresentato, vanno comunque riconosciute spese ripetibili,
commisurate al valore di causa di circa fr. 4'100.- (fr. 3'331.15 netti + [fr.
4'000.- lordi ./. fr. 2573.25 netti]), rilevante anche ai fini di un eventuale
ricorso al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello 26 maggio 2011 di AP 1 è respinto.
Di conseguenza la sentenza 25 agosto 2011 DI.2010.124 della Pretura del
Distretto di Bellinzona è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese. La convenuta è tenuta a
rifondere all’istante fr. 400.- di ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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