12.2011.159
Lavoro. Stipendi arretrati e pagamento dei canoni di locazione del lavoratore
17 luglio 2012Italiano24 min
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Numero d'incarto:
12.2011.159
Data decisione, Autorità:
17.07.2012, IICCA
Titolo:
Lavoro. Stipendi arretrati e pagamento dei canoni di locazione del lavoratore
CANONE DI LOCAZIONE
SALARIO
STIPENDIO
art. 319 CO
Incarto n.
12.2011.159
Lugano
17 luglio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2007.226
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 30
marzo 2007 da
AO 1
patr. dall’ PA
2
contro
AP 1
ora patr. dall’
PA 1
con cui
ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 81'666.20 oltre interessi, nonché di rigettare
in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
per fr. 74'670.- oltre interessi e quella eventualmente
interposta al PE di cui alla domanda di esecuzione 20 marzo 2007 per fr.
6'996.20 oltre interessi;
domande
avversate dalla convenuta che ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza
territoriale e, in via subordinata, ha domandato la reiezione della petizione,
nonché di ordinare all’UE del Circolo di Roveredo l’annullamento
dell’esecuzione di cui al PE n. __________;
sulle
quali il Pretore ha statuito con sentenza 19 luglio 2011, accogliendo la
petizione limitatamente a fr. 77'662.20 oltre interessi
e al rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ per fr. 70'670.- oltre interessi;
appellante
la convenuta che con appello 12 settembre 2011 chiede la riforma del querelato
giudizio, in via principale nel senso di respingere integralmente la petizione
e di ordinare all’UE del Circolo di Roveredo di annullare l’esecuzione n. __________;
in via subordinata nel senso di rinviare la causa al Pretore per nuova
istruttoria e nuovo giudizio, il tutto con protesta di tasse, spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attore con risposta 27 ottobre 2011 postula la reiezione dell’appello, pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello, quest’ultime quantificate
in fr. 3'500.-;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 4 febbraio 2005 AO 1 (correttamente: AO 1 e AP 1 hanno
stipulato un accordo secondo il quale la seconda incaricava il primo di tutta
una serie di lavori preparatori all’apertura di un centro di medicina estetica
denominato “__________” in via __________ a __________. Le parti hanno
concordato che per la sua attività AO 1 avrebbe percepito un onorario
(“Honorar”) di fr. 8'000.-
mensili e che il contratto sarebbe stato valido dal 1° marzo 2005 fino
all’apertura del centro in questione (doc. D). Il 1° maggio 2005 AO 1 e AP 1
hanno stipulato, in sostituzione di quanto precedentemente concordato, un
contratto denominato “Anstellungsvertrag” (doc. A). In tale accordo le parti,
autodefinitesi datrice di lavoro e lavoratore, hanno previsto che quest’ultimo
avrebbe rivestito a partire dal 1° maggio 2005 la funzione di direttore
sanitario del centro (“medizinischer Leiter”) e, tra le altre cose, che egli avrebbe
avuto diritto a quattro settimane all’anno di vacanza e uno stipendio di fr. 4'000.- lordi mensili. Esse hanno altresì
previsto che al direttore sanitario sarebbero state rifuse, su presentazione
delle relative pezze giustificative, le spese (telefono e costi di viaggio) da
egli sostenute e che a partire dal 1° maggio 2005 AP 1 avrebbe assunto il
contratto di locazione nonché i relativi obblighi inerenti alla sua abitazione
situata a __________ (“Der Mietvertrag und die damit verbunden
Verbindlichkeiten für die derzeitige Wohnung des Arbeitnehmers (__________)
werden per 1. Mai 2005 vom Arbeitgeber übernommen”; clausola n. 9). Le parti
hanno infine concordato che alla messa in funzione/apertura (“Inbetriebnahme/Eröffnung”)
il salario sarebbe stato nuovamente pattuito, prevedendo segnatamente una
componente variabile in ragione della funzione di direttore sanitario così come
“die Umsatzbeteiligung aufgrund der zahnärztilichen Leistung”. Il 21 ottobre
2005 AO 1 e AP 1 hanno previsto che in caso di costituzione del summenzionato
centro estetico il primo, definito promotore (“Promotor”), avrebbe avuto
diritto a una provvigione (“Provision”) in caso di utile riconducibile alla
vendita dell’immobile situato in via __________ o alla locazione di tale
centro, rispettivamente, a determinate condizioni, a una partecipazione
azionaria (doc. 4).
Fatti
B. Con
raccomandata 18 dicembre 2006 AP 1 ha scritto a AO 1 confermando quanto, a suo
dire, già notificatogli verbalmente “vom März 06 zum 30. April 06”, ovvero la disdetta con effetto immediato del rapporto contrattuale 1° maggio 2005. Al riguardo, essa ha soggiunto che “dies hatte ich Ihnen auch schon
im Schreiben vom 02.11.06, das ich Ihnen per einschreiben habe zukommen lassen
und Ihnen nochmals persönlich am 15.12.06 in __________ von Herrn __________
übergeben lassen hatte, bereits bestätigt. Allfällige ungültige Kündigungen
entfalten zum nächstgeltenden Termin Wirkung, spätestens aber zum 31.01.2007.
Aufgrund der ausgesprochenen Kündigung ist auch sofort die Kündigung der
Wohnung wirksam und auch spätestens bis zum 31.01.07 zu räumen und dem Vermieter
zu übergeben” (doc. F).
C. Con
petizione 30 marzo 2007 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano,
chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 81'666.20 oltre interessi, nonché di rigettare
in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
per fr. 74'670.- oltre interessi e quella eventualmente
interposta al PE di cui alla domanda di esecuzione 20 marzo 2007 per fr.
6'996.20 oltre interessi. Con risposta 2 luglio 2007 la convenuta ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del giudice adito e,
in via subordinata, ha domandato la reiezione della petizione, nonché di
ordinare all’UE del Circolo di Roveredo l’annullamento dell’esecuzione di cui
al PE n. __________. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, producendo memoriali scritti nei quali hanno ribadito i
loro antitetici punti di vista. Statuendo con sentenza 19 luglio 2011 il
Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 77'662.20
oltre interessi e al rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ per fr. 70'670.- oltre interessi.
D. Con
appello 12 settembre 2011 AP 1 è insorta contro il
giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di: in via
principale respingere integralmente la petizione e ordinare all’UE del Circolo
di Roveredo di annullare l’esecuzione n. __________; in via subordinata di
rinviare la causa al Pretore per nuova istruttoria e nuovo giudizio, il tutto
con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 27
ottobre 2011 l’attore postula invece la reiezione dell’appello, pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili di appello, quest’ultime quantificate in
fr. 3'500.-.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC
alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione. La sentenza pretorile è stata emessa il 19
luglio 2011 e quindi senz’altro comunicata alle parti dopo l’entrata in vigore
del CPC, sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non
più la procedura civile cantonale.
2. La parte appellata
sostiene che l’art. 145 CPC (sospensione dei termini durante le ferie
giudiziarie) non sia applicabile alla procedura di appello e, quindi, il
gravame sarebbe intempestivo (risposta, pag. 2). La norma testé menzionata fa
parte del titolo “Direzione del processo, atti processuali e termini”,
applicabile anche in questa sede. È pertanto evidente che la censura dev’essere
disattesa (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2011.100 del 2 luglio 2011 consid. 2).
Da qui, la tempestività del gravame.
3. L’appellante chiede,
in via subordinata, il rinvio degli atti al Pretore per nuova istruttoria e
nuovo giudizio. Giusta l’art. 318 cpv. 1 lett. c CPC l’autorità giudiziaria
superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non è stata
giudicata una parte essenziale dell’azione, oppure i fatti devono essere
completati in punti essenziali. La convenuta non spende una parola per motivare
la propria richiesta, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 311
CPC).
4. Il
Pretore – una volta qualificato come contratto di lavoro il rapporto
instauratosi tra le parti il 1° maggio 2005 (doc. A) – ha spiegato che la
datrice di lavoro AP 1 non aveva dimostrato che vi fosse stata una disdetta
precedente a quella datata 18 dicembre 2006 (doc. F). Il primo giudice ha
quindi riconosciuto al lavoratore complessivi fr. 44'000.- a titolo di
stipendi non corrisposti per il periodo dal 1° marzo 2006 al 31 gennaio 2007,
così come fr. 6'992.20 corrispondenti a quattro settimane di vacanze. Il
Pretore ha altresì condannato la convenuta al versamento in favore dell’attore
di complessivi fr. 26'670.- per canoni di locazione arretrati.
5. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda (art. 310 seg. CPC). La motivazione di un appello non può
limitarsi a rinviare ai memoriali di prima istanza, come le conclusioni
(sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 in SJ 2012 I 231). Ne discende che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la
riproduzione di ampi stralci delle stesse comporta la sanzione d’irricevibilità
del gravame (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 1367).
Nel presente caso l’appello è in larga misura costituito dalla parziale
trascrizione, sia pure con alcuni spostamenti e qualche piccola aggiunta, dell’allegato
conclusionale. Ciò comporta l’irricevibilità di tali passaggi, come verrà
evidenziato meglio in seguito.
6. Da
pag. 1 a pag. 8 del proprio memoriale l’appellante trascrive quanto già
indicato nelle conclusioni, senza confrontarsi in alcun modo con la decisione pretorile,
sicché al riguardo l’appello è irricevibile. Da pag. 8 a pag. 10, poi, essa si limita a copiare il contenuto nella sentenza impugnata. Nel capitolo
“sull’esistenza di un contratto di lavoro” la convenuta critica il
Pretore per aver proceduto a un apprezzamento delle prove e degli indizi in
maniera disgiunta. A suo dire il primo giudice avrebbe accertato l’esistenza di
un rapporto lavorativo sulla sola base del contratto 1° maggio 2005 (doc. A),
noncurante di tutta una serie di indizi di segno contrario. Da pag. 11 a pag. 15 essa trascrive, perlopiù, nuovamente il contenuto delle proprie conclusioni, sicché tali
passaggi sono irricevibili. Per tacere del fatto che al punto 12.2 lett. a
l’appellante rinvia in maniera generica alle testimonianze,
senza sostanziare i passaggi che suffragherebbero la propria tesi e nemmeno
indica quali documenti agli atti la sosterrebbero, in chiaro dispregio di
quanto previsto dall’art. 311 CPC. Al punto 12.3 (pag. 13) l’appellante afferma
che “è forse vero, come ritenuto dal Pretore” che la e-mail 21 marzo 2005 presa
come prova a sé stante non consente di negare la natura del rapporto
lavorativo. A suo dire, tuttavia, la stessa va letta alla luce dell’insieme di
quelli che essa ritiene indizi e prove a suo favore, ovvero la denominazione
“onorario” (doc. 17 e 18), la provvigione prevista nel contratto 21 ottobre
2005, “le trattative successive il mese di aprile 2006 concernenti la
conclusione di una nuova “Provisionsregelung”” e la libertà logistica e
organizzativa dell’attore. Pure in questo caso, tuttavia, l’appellante si
limita, in definitiva, a ribadire quanto da essa asserito dinnanzi al primo
giudice, senza confrontarsi con quanto da questi compiutamente illustrato nella
sentenza impugnata (pag. 3). Ne consegue che anche su questo punto l’appello è
inammissibile.
7. A
pag. 14 la convenuta afferma, poi, che la qualifica del rapporto giuridico
operata dagli istituti delle assicurazioni sociali non vincola il giudice
civile. Va detto, anzitutto, che il riferimento all’opera di Remy Wyler non le è di aiuto ai fini del
giudizio. Invero, a pag. 43 segg. dell’edizione passata da essa menzionata
(2002) l’autore procede alla delimitazione del contratto di lavoro da altri
rapporti contrattuali (mandato, appalto, affitto e affitto agricolo, contratto
di agenzia). Non vi è alcun riferimento a quanto asserito dall’appellante.
Anzi, sotto la distinzione con il contratto di affitto e affitto agricolo è
indicato che tra gli elementi da tenere in considerazione vi è proprio il
pagamento degli oneri sociali (p. 46 seg.). È ben vero che il Tribunale
federale ha spiegato che la qualifica in materia di assicurazioni sociali non è
determinante ai fini della qualifica del rapporto contrattuale, ma ha anche
affermato che il prelievo di oneri sociali dalla remunerazione è un indizio in
favore dell’esistenza di un contratto di lavoro (sentenza del Tribunale
federale 4A_194/2011 del 5 luglio 2011, consid. 5.6.1). Quanto al secondo
riferimento dottrinale dell’appellante, nel senso che la qualifica giuridica
operata dalle autorità delle assicurazioni sociali non è determinante per il
giudice civile (Favre/Munoz/Tobler, Le
contrat de travail Code annoté, Losanna 2010, n. 1.9 ad art. 319), occorre
esaminare i rinvii giurisprudenziali ivi contenuti. Nella sentenza pubblicata
in DTF 122 V 169 il Tribunale federale ha spiegato che i rapporti di diritto
civile esistenti fra le parti offrono degli spunti per la qualifica AVS senza
tuttavia essere decisivi in tal senso (consid. 3a). Lo stesso dicasi
della sentenza di cui al DTF 119 V 161 consid. 3b, ove l’alta Corte si è
premunita di spiegare che è consigliabile qualificare alla stessa maniera il
rapporto giuridico (dipendente o indipendente) tra le diverse assicurazioni
sociali (consid. 3b). Sia come sia, va detto che anche volendo condividere
quanto affermato dall’appellante, ciò non escluderebbe ancora che la qualifica
dal punto di vista delle assicurazioni sociali non possa, unitamente ad altri
elementi, essere contemplata nella questione di sapere se si è in presenza di
un rapporto di lavoro. Resiste pertanto a critica
l’argomentazione pretorile secondo la quale la sottoscrizione da parte della
convenuta della convenzione di adesione con la fondazione istituto collettore
LPP con riferimento all’attore partecipa, unitamente ad altri elementi, a
determinare che il contratto 1° maggio 2005 (doc. C) è un contratto di lavoro. In
definitiva, le argomentazioni dell’appellante sull’inesistenza di un contratto
di lavoro sono perlopiù irricevibili e, per il rimanente, respinte.
8. L’appellante
sostiene che il Pretore ha erroneamente proceduto a un esame individuale degli
indizi e delle prove agli atti anche per quanto concerne l’esistenza, da essa
asserita, di una disdetta orale del contratto. Pure al riguardo essa riproduce
(pag. 15 seg.), con modifiche meramente stilistiche, quanto riferito nelle
proprie conclusioni. L’unico passaggio ove sembra sollevare una critica al
giudizio pretorile è quello riportato a pag. 16 in mezzo del gravame. L’appellante si domanda perché mai, seguendo la tesi pretorile, __________ __________
avrebbe dovuto incaricare __________ __________ di allestire un nuovo progetto
se l’attore e __________ __________ fossero stati ancora alle sue dipendenze,
nonché perché la collaborazione con __________ __________ e __________ __________
avrebbe dovuto interrompersi nell’aprile – marzo 2006 se l’appellato e __________
__________, i quali curavano i rapporti, fossero stati ancora alle sue dipendenze.
Il Pretore ha spiegato che il fatto che il progetto si sia arenato dopo il
marzo 2006, così come riferito dai testi __________ __________ e __________ __________,
non significa ancora che il contratto di lavoro con l’attore sia stato disdetto
in quel mese. Egli ha soggiunto che ciò valeva tanto più alla luce del fatto
che l’attore aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa per tentare
comunque di concretizzare il progetto di clinica (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Quanto al teste __________ __________, questi ha riferito di essere stato “incaricato
dal sig. __________ di allestire una controproposta” alla fine del 2005/inizio
2006. Il teste ha soggiunto: “fu nella primavera 2006 che il sig. __________ mi
disse che il vecchio progetto veniva abbandonato e che i dipendenti che erano
stati assunti venivano licenziati” (verbale di audizione 12 giugno 2008, pag. 1
seg.). Il teste si limita a riportare quanto riferitogli da __________
__________ e non accertato personalmente. Per tacere del fatto che, anche
volendo ritenere la testimonianza in questione, la stessa non dimostrerebbe che
questi abbia poi eseguito quanto asserito, rispettivamente il momento in cui la
disdetta è stata notificata all’attore. Non vi è poi alcuna incongruenza nel
far allestire un controprogetto a un terzo pur mantenendo in essere il rapporto
lavorativo con la persona che ha allestito un primo progetto. Nella misura in
cui è ricevibile anche su questo punto l’appello è quindi respinto.
9. L’appellante
sostiene, infine, che il Pretore è incorso in un’applicazione erronea del
diritto per quanto concerne la richiesta dell’attore di pagamento in suo favore
dei canoni di locazione relativi al suo appartamento. Il primo giudice ha
spiegato che le parti avevano pattuito un’assunzione di debito giusta l’art.
175 CO e che in caso di mancata liberazione del debitore da parte
dell’assuntore, il primo, una volta adempiuti i propri obblighi nei confronti
del creditore, poteva agire in risarcimento nei confronti dell’assuntore. Egli
ha precisato che con “adempimento” si intende già la ricezione delle fatture da
parte del debitore, indipendentemente dal loro pagamento, poiché tale
circostanza comporta un aumento dei suoi passivi e, dunque, una posta di danno
(sentenza impugnata, pag. 5). La convenuta non contesta, in appello, di essersi
impegnata al pagamento delle pigioni in questione, ma sostiene, fondandosi
sull’art. 175 CO, che l’attore non possa chiedere il pagamento delle medesime
in suo favore. L’argomentazione pretorile non può essere condivisa per i motivi
che seguono.
9.1 In
presenza di un litigio sull’interpretazione di una clausola contrattuale, giusta
l’art. 18 CO il giudice deve in primo
luogo cercare di determinare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti,
anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore,
o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. In base a questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto a
esaminare se l’istruttoria abbia permesso di accertare l’esistenza di una
concorde e comune volontà dei contraenti e in tal caso a indicarne il
contenuto. Solo quando non vi sono accertamenti di fatto sulla reale
concordanza della volontà delle parti, o se la volontà intima delle parti è
divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti
delle parti secondo il principio dell’affidamento, ossia secondo il senso che
ogni parte poteva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà
dell’altra tenuto conto delle
circostanze. Anche in presenza di una clausola contrattuale dal tenore
apparentemente chiaro può risultare da altre condizioni del contratto, dal suo
scopo oppure da altre circostanze che il suo testo non corrisponde esattamente
a quello pattuito. Va al riguardo precisato che ci si può scostare dal senso
letterale unicamente in presenza di seri motivi che portino a credere che esso
non corrisponda alla volontà delle parti (DTF 131 III 606 consid. 4.1, 131 III 268
consid. 2.3.2, 129 III 118 consid. 2.5 con
numerosi riferimenti; per tante II CCA 27 febbraio 2010
inc. n. 12.2008.181 consid. 4.1).
Sempre per quanto concerne il tenore letterale, secondo il Tribunale federale nel quadro dell'interpretazione secondo il principio dell'affidamento
non va attribuita un'importanza decisiva ai termini giuridici utilizzati dalle
parti (rinvii in: Wiegand, Basler
Kommentar, n. 22 ad art. 18 CO).
9.2 Il contratto 1° maggio 2005 (doc.
A) prevede quanto segue: “der Mietvertrag und die damit verbunden
Verbindlichkeiten für die derzeitige Wohnung des Arbeitnehmers (__________)
werden per 1. Mai 2005 vom Arbeitgeber übernommen” (clausola n. 9). Nella fattispecie, dall’istruttoria non è stato possibile stabilire
quale fosse la reale ed effettiva volontà delle parti sul tema. Al riguardo va
precisato che il teste __________ __________, locatore, ha affermato che __________
__________ “si era portato garante” e che la “preoccupazione” di quest’ultimo
“era quella della garanzia prestata per la locazione di AO 1” (verbale di audizione 12 giugno 2008, pag. 3 in fondo e 4 in alto). A parte il fatto che non è dato di sapere se trattasi di cose a lui riferite, poiché non spiega le basi
della sua affermazione, va detto che tale formulazione, semmai, sembra
sconfessare la tesi dell’esistenza di un’assunzione di debito. In una tale
evenienza, invero, l’assuntore non è garante del debito, bensì si impegna a
tacitare il creditore o a rendersi debitore in vece del debitore iniziale,
sempre che sussista il consenso del creditore. Tant’è che è solo nel caso di
inadempienza da parte dell’assuntore che è prevista la richiesta, da parte del
precedente debitore, di una garanzia del nuovo debitore (art. 175 cpv. 3 CO).
Quanto, poi, riferito da __________ __________ nello scritto 13 febbraio 2008
indirizzato alla Pretura, acquisito agli atti con il consenso delle parti, va
detto che il teste, al quale tale documento è stato sottoposto in visione, non
ha espresso alcunché al riguardo (verbale 12 giugno 2008, pag. 3). Non si può nemmeno
inferire dal suo silenzio che egli ne abbia confermato il contenuto. Secondo il
CPC-TI, applicabile al procedimento pretorile (art. 404 cpv. 1 CPC), una
dichiarazione scritta è irritualmente sostitutiva di una testimonianza allorché
essa viene allestita, per evidenti fini di causa, su richiesta di una parte al
processo e con l'esplicita
finalità di portare dei fatti a conoscenza di terzi con l'intento di fornirne la prova. La
dichiarazione in questione è stata allestita il 13 febbraio 2008 e, quindi,
dopo che l’attore aveva adito la Pretura il 30 marzo 2007. Nello scritto __________
__________ inizia con: “come richiestomi”. Tutto lascia quindi intendere che
sia stato allestito ai fini della causa. Nella lettera 27 maggio 2005,
acquisita agli atti in occasione dell’udienza 12 giugno 2008 (verbale, pag. 3),
l’attore ha comunicato al locatore la disdetta del contratto di locazione
retroattivamente a partire dal 1° maggio 2005, affermando che la datrice di
lavoro si era impegnata a farsi carico dei costi di locazione e, in tal modo,
egli avrebbe permesso la stipula di un contratto di locazione direttamente con AP
1. In riferimento al contratto di lavoro, tuttavia, non vi è alcun riferimento
all’assunzione di debito da parte della datrice di lavoro, ma semplicemente al
fatto che questa si era assunta l’impegno di corrispondere le spese di
locazione del lavoratore. Il fatto, per il lavoratore, di chiedere al locatore
di voler stipulare un contratto direttamente con la datrice di lavoro non
dimostra ancora che questa si fosse impegnata giusta l’art. 175 CO ad assumere
il debito inerente a tale contratto. Nemmeno il teste riferisce alcunché al
riguardo, limitandosi a dichiarare di aver “verosimilmente” ricevuto tale
scritto, precisando che il conduttore non poteva evidentemente disdire
retroattivamente un contratto di locazione e affermando di credere che
unicamente dopo tale data __________ __________ “subentrò” come “garante” (loc.
cit.). Al riguardo, si rinvia quindi a quanto già illustrato sopra. Circa,
infine, la missiva 29 dicembre 2006 dell’attore a __________ __________,
anch’essa assunta nella medesima occasione agli atti (loc. cit.), essa non fa
altro che confermare il contenuto di quanto già indicato nello scritto 27
maggio 2005 testé citato. Per il resto, non compete a questa Camera ricercare
nel copioso incarto eventuali indizi o prove sulla questione dell’assunzione
dei costi di locazione, posto che né nell’appello né nelle conclusioni l’attore
rinvia, al riguardo, ad alcuna risultanza processuale.
9.3 Va
altresì rilevato che a pag. 6 punto 10 della petizione l’attore ha affermato di
avere diritto, in virtù della clausola n. 9 del contratto di lavoro, ai canoni
di locazione non corrisposti dalla datrice di lavoro per il periodo dal 1°
maggio 2005 al 31 gennaio 2007. Egli ha sì specificato che nell’ipotesi in cui
il contratto di locazione sia stato ripreso dalla convenuta, a partire dal 1°
luglio 2005, la sua pretesa si sarebbe ridotta ai canoni di maggio e giugno
2005, ma ha affermato ciò perché non poteva essere certo che la datrice di
lavoro non avesse versato direttamente i canoni al locatore, dato che
quest’ultimo, a suo dire, non aveva più chiesto alcun versamento, al riguardo,
al conduttore. L’attore ha tuttavia ben evidenziato che la sua pretesa si
estendeva, in primis, alla corresponsione di tutti i canoni di locazione. In
sintesi, in mancanza di elementi atti a stabilire la reale ed effettiva volontà
delle parti sul tema, occorre vagliare la medesima in base all’interpretazione
secondo il principio dell’affidamento.
9.4 Come testé spiegato, quando vi è contestazione sul contenuto di una clausola non ci si può
basare semplicemente sul tenore della medesima, come sembra invece aver fatto
il Pretore. La clausola in questione è inserita in un contratto di lavoro e concerne
le spese del lavoratore (“Spesen”). La prima parte
della clausola testé menzionata stabilisce che: “der Arbeitnehmer erhält seine
Spesen (Telefon/Reisekosten) gegen Belege rückerstattet”. Dalla clausola in questione emerge che determinati costi, quali
appunto telefonici e di viaggio, come pure gli oneri derivanti dal contratto di
locazione, devono essere sopportati dalla datrice di lavoro. Al contrario delle
spese telefoniche e di viaggio, da rifondere su presentazione di pezze
giustificative, nella fattispecie la spesa inerente alla locazione non era
variabile (tant’è che anche le spese accessorie erano comprese nella pigione:
doc. B), motivo per cui le parti hanno evidentemente previsto di caricarla alla
datrice di lavoro indipendentemente dalla presentazione di ricevute o dal
pagamento anticipato delle medesime da parte del lavoratore. Secondo il
principio dell’affidamento la clausola in questione non può quindi essere interpretata
se non secondo il senso di semplificare il pagamento dei canoni di locazione,
ovvero tutelare la parte debole al contratto e, quindi, il lavoratore. Non si
può invero ragionevolmente credere che quest’ultimo abbia voluto pattuire
un’assunzione di debito giusta l’art. 175 CO – che comporta dal profilo
giuridico tutta una serie di passi legali per ottenere il pagamento da parte
dell’assuntore in caso di sua inadempienza – che un profano in materia, come
era l’attore, non poteva ragionevolmente conoscere. D’altra parte, nel
contratto non vi è alcun riferimento esplicito a tale normativa, propria della
parte generale del Codice delle obbligazioni e non del contratto di lavoro, che
avrebbe permesso al lavoratore di comprenderne, se del caso, la portata.
Secondo il principio della buona fede le parti, parlando di assunzione del
contratto di locazione e dei relativi oneri, non hanno quindi voluto intendere
un’assunzione di debito giusta l’art. 175 CO, bensì semplicemente prevedere il
pagamento, da parte della datrice di lavoro, di tali spese in favore del
lavoratore. Ne consegue che la convenuta deve adempiere al suo obbligo
contrattuale nei confronti dell’attore, ovvero corrispondergli le spese
relative alla locazione in questione. Al riguardo, va detto che l’appellante
non ha contestato l’importo di complessivi fr. 26'670.- richiesto dalla controparte, sicché non vi è motivo di
scostarsi dal medesimo. In definitiva, la sentenza pretorile regge nell’esito,
seppur per altri motivi.
10. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto. Le spese processuali di
appello sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà a controparte
un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello. In
applicazione dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a Regolamento sulle ripetibili
queste sono fissate in fr. 3'500.- come richiesto dall’attore, reputato che il valore di causa,
determinante anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al
Tribunale federale, è di fr. 77'662.20.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese la LTG del 30 novembre 2010 e il
Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile l’appello 12 settembre 2011 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di appello di complessivi fr. 1'600.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte
fr. 3'500.-
per ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
- , ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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