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Decisione

12.2011.159

Lavoro. Stipendi arretrati e pagamento dei canoni di locazione del lavoratore

17 luglio 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

raccomandata 18 dicembre 2006 AP 1 ha scritto a AO 1 confermando quanto, a suo

dire, già notificatogli verbalmente “vom März 06 zum 30. April 06”, ovvero la disdetta con effetto immediato del rapporto contrattuale 1° maggio 2005. Al riguardo, essa ha soggiunto che “dies hatte ich Ihnen auch schon

im Schreiben vom 02.11.06, das ich Ihnen per einschreiben habe zukommen lassen

und Ihnen nochmals persönlich am 15.12.06 in __________ von Herrn __________

übergeben lassen hatte, bereits bestätigt. Allfällige ungültige Kündigungen

entfalten zum nächstgeltenden Termin Wirkung, spätestens aber zum 31.01.2007.

Aufgrund der ausgesprochenen Kündigung ist auch sofort die Kündigung der

Wohnung wirksam und auch spätestens bis zum 31.01.07 zu räumen und dem Vermieter

zu übergeben” (doc. F).

C. Con

petizione 30 marzo 2007 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano,

chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 81'666.20 oltre interessi, nonché di rigettare

in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________

per fr. 74'670.- oltre interessi e quella eventualmente

interposta al PE di cui alla domanda di esecuzione 20 marzo 2007 per fr.

6'996.20 oltre interessi. Con risposta 2 luglio 2007 la convenuta ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del giudice adito e,

in via subordinata, ha domandato la reiezione della petizione, nonché di

ordinare all’UE del Circolo di Roveredo l’annullamento dell’esecuzione di cui

al PE n. __________. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al

dibattimento finale, producendo memoriali scritti nei quali hanno ribadito i

loro antitetici punti di vista. Statuendo con sentenza 19 luglio 2011 il

Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 77'662.20

oltre interessi e al rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ per fr. 70'670.- oltre interessi.

D. Con

appello 12 settembre 2011 AP 1 è insorta contro il

giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di: in via

principale respingere integralmente la petizione e ordinare all’UE del Circolo

di Roveredo di annullare l’esecuzione n. __________; in via subordinata di

rinviare la causa al Pretore per nuova istruttoria e nuovo giudizio, il tutto

con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 27

ottobre 2011 l’attore postula invece la reiezione dell’appello, pure con

protesta di tasse, spese e ripetibili di appello, quest’ultime quantificate in

fr. 3'500.-.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC

alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione. La sentenza pretorile è stata emessa il 19

luglio 2011 e quindi senz’altro comunicata alle parti dopo l’entrata in vigore

del CPC, sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non

più la procedura civile cantonale.

2. La parte appellata

sostiene che l’art. 145 CPC (sospensione dei termini durante le ferie

giudiziarie) non sia applicabile alla procedura di appello e, quindi, il

gravame sarebbe intempestivo (risposta, pag. 2). La norma testé menzionata fa

parte del titolo “Direzione del processo, atti processuali e termini”,

applicabile anche in questa sede. È pertanto evidente che la censura dev’essere

disattesa (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2011.100 del 2 luglio 2011 consid. 2).

Da qui, la tempestività del gravame.

3. L’appellante chiede,

in via subordinata, il rinvio degli atti al Pretore per nuova istruttoria e

nuovo giudizio. Giusta l’art. 318 cpv. 1 lett. c CPC l’autorità giudiziaria

superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non è stata

giudicata una parte essenziale dell’azione, oppure i fatti devono essere

completati in punti essenziali. La convenuta non spende una parola per motivare

la propria richiesta, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 311

CPC).

4. Il

Pretore – una volta qualificato come contratto di lavoro il rapporto

instauratosi tra le parti il 1° maggio 2005 (doc. A) – ha spiegato che la

datrice di lavoro AP 1 non aveva dimostrato che vi fosse stata una disdetta

precedente a quella datata 18 dicembre 2006 (doc. F). Il primo giudice ha

quindi riconosciuto al lavoratore complessivi fr. 44'000.- a titolo di

stipendi non corrisposti per il periodo dal 1° marzo 2006 al 31 gennaio 2007,

così come fr. 6'992.20 corrispondenti a quattro settimane di vacanze. Il

Pretore ha altresì condannato la convenuta al versamento in favore dell’attore

di complessivi fr. 26'670.- per canoni di locazione arretrati.

5. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda (art. 310 seg. CPC). La motivazione di un appello non può

limitarsi a rinviare ai memoriali di prima istanza, come le conclusioni

(sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 in SJ 2012 I 231). Ne discende che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la

riproduzione di ampi stralci delle stesse comporta la sanzione d’irricevibilità

del gravame (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 1367).

Nel presente caso l’appello è in larga misura costituito dalla parziale

trascrizione, sia pure con alcuni spostamenti e qualche piccola aggiunta, dell’allegato

conclusionale. Ciò comporta l’irricevibilità di tali passaggi, come verrà

evidenziato meglio in seguito.

6. Da

pag. 1 a pag. 8 del proprio memoriale l’appellante trascrive quanto già

indicato nelle conclusioni, senza confrontarsi in alcun modo con la decisione pretorile,

sicché al riguardo l’appello è irricevibile. Da pag. 8 a pag. 10, poi, essa si limita a copiare il contenuto nella sentenza impugnata. Nel capitolo

“sull’esistenza di un contratto di lavoro” la convenuta critica il

Pretore per aver proceduto a un apprezzamento delle prove e degli indizi in

maniera disgiunta. A suo dire il primo giudice avrebbe accertato l’esistenza di

un rapporto lavorativo sulla sola base del contratto 1° maggio 2005 (doc. A),

noncurante di tutta una serie di indizi di segno contrario. Da pag. 11 a pag. 15 essa trascrive, perlopiù, nuovamente il contenuto delle proprie conclusioni, sicché tali

passaggi sono irricevibili. Per tacere del fatto che al punto 12.2 lett. a

l’appellante rinvia in maniera generica alle testimonianze,

senza sostanziare i passaggi che suffragherebbero la propria tesi e nemmeno

indica quali documenti agli atti la sosterrebbero, in chiaro dispregio di

quanto previsto dall’art. 311 CPC. Al punto 12.3 (pag. 13) l’appellante afferma

che “è forse vero, come ritenuto dal Pretore” che la e-mail 21 marzo 2005 presa

come prova a sé stante non consente di negare la natura del rapporto

lavorativo. A suo dire, tuttavia, la stessa va letta alla luce dell’insieme di

quelli che essa ritiene indizi e prove a suo favore, ovvero la denominazione

“onorario” (doc. 17 e 18), la provvigione prevista nel contratto 21 ottobre

2005, “le trattative successive il mese di aprile 2006 concernenti la

conclusione di una nuova “Provisionsregelung”” e la libertà logistica e

organizzativa dell’attore. Pure in questo caso, tuttavia, l’appellante si

limita, in definitiva, a ribadire quanto da essa asserito dinnanzi al primo

giudice, senza confrontarsi con quanto da questi compiutamente illustrato nella

sentenza impugnata (pag. 3). Ne consegue che anche su questo punto l’appello è

inammissibile.

7. A

pag. 14 la convenuta afferma, poi, che la qualifica del rapporto giuridico

operata dagli istituti delle assicurazioni sociali non vincola il giudice

civile. Va detto, anzitutto, che il riferimento all’opera di Remy Wyler non le è di aiuto ai fini del

giudizio. Invero, a pag. 43 segg. dell’edizione passata da essa menzionata

(2002) l’autore procede alla delimitazione del contratto di lavoro da altri

rapporti contrattuali (mandato, appalto, affitto e affitto agricolo, contratto

di agenzia). Non vi è alcun riferimento a quanto asserito dall’appellante.

Anzi, sotto la distinzione con il contratto di affitto e affitto agricolo è

indicato che tra gli elementi da tenere in considerazione vi è proprio il

pagamento degli oneri sociali (p. 46 seg.). È ben vero che il Tribunale

federale ha spiegato che la qualifica in materia di assicurazioni sociali non è

determinante ai fini della qualifica del rapporto contrattuale, ma ha anche

affermato che il prelievo di oneri sociali dalla remunerazione è un indizio in

favore dell’esistenza di un contratto di lavoro (sentenza del Tribunale

federale 4A_194/2011 del 5 luglio 2011, consid. 5.6.1). Quanto al secondo

riferimento dottrinale dell’appellante, nel senso che la qualifica giuridica

operata dalle autorità delle assicurazioni sociali non è determinante per il

giudice civile (Favre/Munoz/Tobler, Le

contrat de travail Code annoté, Losanna 2010, n. 1.9 ad art. 319), occorre

esaminare i rinvii giurisprudenziali ivi contenuti. Nella sentenza pubblicata

in DTF 122 V 169 il Tribunale federale ha spiegato che i rapporti di diritto

civile esistenti fra le parti offrono degli spunti per la qualifica AVS senza

tuttavia essere decisivi in tal senso (consid. 3a). Lo stesso dicasi

della sentenza di cui al DTF 119 V 161 consid. 3b, ove l’alta Corte si è

premunita di spiegare che è consigliabile qualificare alla stessa maniera il

rapporto giuridico (dipendente o indipendente) tra le diverse assicurazioni

sociali (consid. 3b). Sia come sia, va detto che anche volendo condividere

quanto affermato dall’appellante, ciò non escluderebbe ancora che la qualifica

dal punto di vista delle assicurazioni sociali non possa, unitamente ad altri

elementi, essere contemplata nella questione di sapere se si è in presenza di

un rapporto di lavoro. Resiste pertanto a critica

l’argomentazione pretorile secondo la quale la sottoscrizione da parte della

convenuta della convenzione di adesione con la fondazione istituto collettore

LPP con riferimento all’attore partecipa, unitamente ad altri elementi, a

determinare che il contratto 1° maggio 2005 (doc. C) è un contratto di lavoro. In

definitiva, le argomentazioni dell’appellante sull’inesistenza di un contratto

di lavoro sono perlopiù irricevibili e, per il rimanente, respinte.

8. L’appellante

sostiene che il Pretore ha erroneamente proceduto a un esame individuale degli

indizi e delle prove agli atti anche per quanto concerne l’esistenza, da essa

asserita, di una disdetta orale del contratto. Pure al riguardo essa riproduce

(pag. 15 seg.), con modifiche meramente stilistiche, quanto riferito nelle

proprie conclusioni. L’unico passaggio ove sembra sollevare una critica al

giudizio pretorile è quello riportato a pag. 16 in mezzo del gravame. L’appellante si domanda perché mai, seguendo la tesi pretorile, __________ __________

avrebbe dovuto incaricare __________ __________ di allestire un nuovo progetto

se l’attore e __________ __________ fossero stati ancora alle sue dipendenze,

nonché perché la collaborazione con __________ __________ e __________ __________

avrebbe dovuto interrompersi nell’aprile – marzo 2006 se l’appellato e __________

__________, i quali curavano i rapporti, fossero stati ancora alle sue dipendenze.

Il Pretore ha spiegato che il fatto che il progetto si sia arenato dopo il

marzo 2006, così come riferito dai testi __________ __________ e __________ __________,

non significa ancora che il contratto di lavoro con l’attore sia stato disdetto

in quel mese. Egli ha soggiunto che ciò valeva tanto più alla luce del fatto

che l’attore aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa per tentare

comunque di concretizzare il progetto di clinica (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Quanto al teste __________ __________, questi ha riferito di essere stato “incaricato

dal sig. __________ di allestire una controproposta” alla fine del 2005/inizio

2006. Il teste ha soggiunto: “fu nella primavera 2006 che il sig. __________ mi

disse che il vecchio progetto veniva abbandonato e che i dipendenti che erano

stati assunti venivano licenziati” (verbale di audizione 12 giugno 2008, pag. 1

seg.). Il teste si limita a riportare quanto riferitogli da __________

__________ e non accertato personalmente. Per tacere del fatto che, anche

volendo ritenere la testimonianza in questione, la stessa non dimostrerebbe che

questi abbia poi eseguito quanto asserito, rispettivamente il momento in cui la

disdetta è stata notificata all’attore. Non vi è poi alcuna incongruenza nel

far allestire un controprogetto a un terzo pur mantenendo in essere il rapporto

lavorativo con la persona che ha allestito un primo progetto. Nella misura in

cui è ricevibile anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

9. L’appellante

sostiene, infine, che il Pretore è incorso in un’applicazione erronea del

diritto per quanto concerne la richiesta dell’attore di pagamento in suo favore

dei canoni di locazione relativi al suo appartamento. Il primo giudice ha

spiegato che le parti avevano pattuito un’assunzione di debito giusta l’art.

175 CO e che in caso di mancata liberazione del debitore da parte

dell’assuntore, il primo, una volta adempiuti i propri obblighi nei confronti

del creditore, poteva agire in risarcimento nei confronti dell’assuntore. Egli

ha precisato che con “adempimento” si intende già la ricezione delle fatture da

parte del debitore, indipendentemente dal loro pagamento, poiché tale

circostanza comporta un aumento dei suoi passivi e, dunque, una posta di danno

(sentenza impugnata, pag. 5). La convenuta non contesta, in appello, di essersi

impegnata al pagamento delle pigioni in questione, ma sostiene, fondandosi

sull’art. 175 CO, che l’attore non possa chiedere il pagamento delle medesime

in suo favore. L’argomentazione pretorile non può essere condivisa per i motivi

che seguono.

9.1 In

presenza di un litigio sull’interpretazione di una clausola contrattuale, giusta

l’art. 18 CO il giudice deve in primo

luogo cercare di determinare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti,

anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore,

o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. In base a questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto a

esaminare se l’istruttoria abbia permesso di accertare l’esistenza di una

concorde e comune volontà dei contraenti e in tal caso a indicarne il

contenuto. Solo quando non vi sono accertamenti di fatto sulla reale

concordanza della volontà delle parti, o se la volontà intima delle parti è

divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti

delle parti secondo il principio dell’affidamento, ossia secondo il senso che

ogni parte poteva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà

dell’altra tenuto conto delle

circostanze. Anche in presenza di una clausola contrattuale dal tenore

apparentemente chiaro può risultare da altre condizioni del contratto, dal suo

scopo oppure da altre circostanze che il suo testo non corrisponde esattamente

a quello pattuito. Va al riguardo precisato che ci si può scostare dal senso

letterale unicamente in presenza di seri motivi che portino a credere che esso

non corrisponda alla volontà delle parti (DTF 131 III 606 consid. 4.1, 131 III 268

consid. 2.3.2, 129 III 118 consid. 2.5 con

numerosi riferimenti; per tante II CCA 27 febbraio 2010

inc. n. 12.2008.181 consid. 4.1).

Sempre per quanto concerne il tenore letterale, secondo il Tribunale federale nel quadro dell'interpretazione secondo il principio dell'affidamento

non va attribuita un'importanza decisiva ai termini giuridici utilizzati dalle

parti (rinvii in: Wiegand, Basler

Kommentar, n. 22 ad art. 18 CO).

9.2 Il contratto 1° maggio 2005 (doc.

A) prevede quanto segue: “der Mietvertrag und die damit verbunden

Verbindlichkeiten für die derzeitige Wohnung des Arbeitnehmers (__________)

werden per 1. Mai 2005 vom Arbeitgeber übernommen” (clausola n. 9). Nella fattispecie, dall’istruttoria non è stato possibile stabilire

quale fosse la reale ed effettiva volontà delle parti sul tema. Al riguardo va

precisato che il teste __________ __________, locatore, ha affermato che __________

__________ “si era portato garante” e che la “preoccupazione” di quest’ultimo

“era quella della garanzia prestata per la locazione di AO 1” (verbale di audizione 12 giugno 2008, pag. 3 in fondo e 4 in alto). A parte il fatto che non è dato di sapere se trattasi di cose a lui riferite, poiché non spiega le basi

della sua affermazione, va detto che tale formulazione, semmai, sembra

sconfessare la tesi dell’esistenza di un’assunzione di debito. In una tale

evenienza, invero, l’assuntore non è garante del debito, bensì si impegna a

tacitare il creditore o a rendersi debitore in vece del debitore iniziale,

sempre che sussista il consenso del creditore. Tant’è che è solo nel caso di

inadempienza da parte dell’assuntore che è prevista la richiesta, da parte del

precedente debitore, di una garanzia del nuovo debitore (art. 175 cpv. 3 CO).

Quanto, poi, riferito da __________ __________ nello scritto 13 febbraio 2008

indirizzato alla Pretura, acquisito agli atti con il consenso delle parti, va

detto che il teste, al quale tale documento è stato sottoposto in visione, non

ha espresso alcunché al riguardo (verbale 12 giugno 2008, pag. 3). Non si può nemmeno

inferire dal suo silenzio che egli ne abbia confermato il contenuto. Secondo il

CPC-TI, applicabile al procedimento pretorile (art. 404 cpv. 1 CPC), una

dichiarazione scritta è irritualmente sostitutiva di una testimonianza allorché

essa viene allestita, per evidenti fini di causa, su richiesta di una parte al

processo e con l'esplicita

finalità di portare dei fatti a conoscenza di terzi con l'intento di fornirne la prova. La

dichiarazione in questione è stata allestita il 13 febbraio 2008 e, quindi,

dopo che l’attore aveva adito la Pretura il 30 marzo 2007. Nello scritto __________

__________ inizia con: “come richiestomi”. Tutto lascia quindi intendere che

sia stato allestito ai fini della causa. Nella lettera 27 maggio 2005,

acquisita agli atti in occasione dell’udienza 12 giugno 2008 (verbale, pag. 3),

l’attore ha comunicato al locatore la disdetta del contratto di locazione

retroattivamente a partire dal 1° maggio 2005, affermando che la datrice di

lavoro si era impegnata a farsi carico dei costi di locazione e, in tal modo,

egli avrebbe permesso la stipula di un contratto di locazione direttamente con AP

1. In riferimento al contratto di lavoro, tuttavia, non vi è alcun riferimento

all’assunzione di debito da parte della datrice di lavoro, ma semplicemente al

fatto che questa si era assunta l’impegno di corrispondere le spese di

locazione del lavoratore. Il fatto, per il lavoratore, di chiedere al locatore

di voler stipulare un contratto direttamente con la datrice di lavoro non

dimostra ancora che questa si fosse impegnata giusta l’art. 175 CO ad assumere

il debito inerente a tale contratto. Nemmeno il teste riferisce alcunché al

riguardo, limitandosi a dichiarare di aver “verosimilmente” ricevuto tale

scritto, precisando che il conduttore non poteva evidentemente disdire

retroattivamente un contratto di locazione e affermando di credere che

unicamente dopo tale data __________ __________ “subentrò” come “garante” (loc.

cit.). Al riguardo, si rinvia quindi a quanto già illustrato sopra. Circa,

infine, la missiva 29 dicembre 2006 dell’attore a __________ __________,

anch’essa assunta nella medesima occasione agli atti (loc. cit.), essa non fa

altro che confermare il contenuto di quanto già indicato nello scritto 27

maggio 2005 testé citato. Per il resto, non compete a questa Camera ricercare

nel copioso incarto eventuali indizi o prove sulla questione dell’assunzione

dei costi di locazione, posto che né nell’appello né nelle conclusioni l’attore

rinvia, al riguardo, ad alcuna risultanza processuale.

9.3 Va

altresì rilevato che a pag. 6 punto 10 della petizione l’attore ha affermato di

avere diritto, in virtù della clausola n. 9 del contratto di lavoro, ai canoni

di locazione non corrisposti dalla datrice di lavoro per il periodo dal 1°

maggio 2005 al 31 gennaio 2007. Egli ha sì specificato che nell’ipotesi in cui

il contratto di locazione sia stato ripreso dalla convenuta, a partire dal 1°

luglio 2005, la sua pretesa si sarebbe ridotta ai canoni di maggio e giugno

2005, ma ha affermato ciò perché non poteva essere certo che la datrice di

lavoro non avesse versato direttamente i canoni al locatore, dato che

quest’ultimo, a suo dire, non aveva più chiesto alcun versamento, al riguardo,

al conduttore. L’attore ha tuttavia ben evidenziato che la sua pretesa si

estendeva, in primis, alla corresponsione di tutti i canoni di locazione. In

sintesi, in mancanza di elementi atti a stabilire la reale ed effettiva volontà

delle parti sul tema, occorre vagliare la medesima in base all’interpretazione

secondo il principio dell’affidamento.

9.4 Come testé spiegato, quando vi è contestazione sul contenuto di una clausola non ci si può

basare semplicemente sul tenore della medesima, come sembra invece aver fatto

il Pretore. La clausola in questione è inserita in un contratto di lavoro e concerne

le spese del lavoratore (“Spesen”). La prima parte

della clausola testé menzionata stabilisce che: “der Arbeitnehmer erhält seine

Spesen (Telefon/Reisekosten) gegen Belege rückerstattet”. Dalla clausola in questione emerge che determinati costi, quali

appunto telefonici e di viaggio, come pure gli oneri derivanti dal contratto di

locazione, devono essere sopportati dalla datrice di lavoro. Al contrario delle

spese telefoniche e di viaggio, da rifondere su presentazione di pezze

giustificative, nella fattispecie la spesa inerente alla locazione non era

variabile (tant’è che anche le spese accessorie erano comprese nella pigione:

doc. B), motivo per cui le parti hanno evidentemente previsto di caricarla alla

datrice di lavoro indipendentemente dalla presentazione di ricevute o dal

pagamento anticipato delle medesime da parte del lavoratore. Secondo il

principio dell’affidamento la clausola in questione non può quindi essere interpretata

se non secondo il senso di semplificare il pagamento dei canoni di locazione,

ovvero tutelare la parte debole al contratto e, quindi, il lavoratore. Non si

può invero ragionevolmente credere che quest’ultimo abbia voluto pattuire

un’assunzione di debito giusta l’art. 175 CO – che comporta dal profilo

giuridico tutta una serie di passi legali per ottenere il pagamento da parte

dell’assuntore in caso di sua inadempienza – che un profano in materia, come

era l’attore, non poteva ragionevolmente conoscere. D’altra parte, nel

contratto non vi è alcun riferimento esplicito a tale normativa, propria della

parte generale del Codice delle obbligazioni e non del contratto di lavoro, che

avrebbe permesso al lavoratore di comprenderne, se del caso, la portata.

Secondo il principio della buona fede le parti, parlando di assunzione del

contratto di locazione e dei relativi oneri, non hanno quindi voluto intendere

un’assunzione di debito giusta l’art. 175 CO, bensì semplicemente prevedere il

pagamento, da parte della datrice di lavoro, di tali spese in favore del

lavoratore. Ne consegue che la convenuta deve adempiere al suo obbligo

contrattuale nei confronti dell’attore, ovvero corrispondergli le spese

relative alla locazione in questione. Al riguardo, va detto che l’appellante

non ha contestato l’importo di complessivi fr. 26'670.- richiesto dalla controparte, sicché non vi è motivo di

scostarsi dal medesimo. In definitiva, la sentenza pretorile regge nell’esito,

seppur per altri motivi.

10. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto. Le spese processuali di

appello sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà a controparte

un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello. In

applicazione dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a Regolamento sulle ripetibili

queste sono fissate in fr. 3'500.- come richiesto dall’attore, reputato che il valore di causa,

determinante anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al

Tribunale federale, è di fr. 77'662.20.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese la LTG del 30 novembre 2010 e il

Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile l’appello 12 settembre 2011 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di appello di complessivi fr. 1'600.-, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte

fr. 3'500.-

per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

- , ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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