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Decisione

12.2011.16

Contratto di trasporto, rifusione al vettore degli oneri e dei dazi doganali anticipati

26 luglio 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti pretesi concernevano unicamente dazi doganali e spese che non

potevano esserle addebitati: infatti, da una parte la merce venduta era esente

da dazio doganale, e dall’altra le vendite alla ditta __________ non

prevedevano alcuna spesa a suo carico, come dimostravano le fatture da lei

allegate ai colli trasportati. Di conseguenza, essa avrebbe soddisfatto il suo

impegno contrattuale quale mittente, sollevando a giusta ragione opposizione al

precetto esecutivo notificatole. In replica l’attrice ha ribadito le sue

richieste di giudizio, sostenendo che il contratto di trasporto concluso dalle

parti in data 14 marzo 2003 era ancora in vigore, non essendo stato disdetto

nei termini previsti e rinnovandosi dunque automaticamente di anno in anno, e

che quindi le spese di sdoganamento erano dovute secondo le condizioni generali

di contratto, mentre tasse e dazi doganali dovevano essere rimborsati, essendo

stati anticipati. Per quanto attiene l’affermazione della convenuta relativa

all’esenzione da dazi della merce da lei venduta, l’attrice ha affermato che se

la merce fosse stata esente, l’amministrazione doganale non avrebbe imposto la

medesima emettendo ogni volta una formale decisione in proposito. In duplica

anche la convenuta ha mantenuto la sua posizione, ribadendo sia

l’inapplicabilità delle condizioni generali di contratto, e dunque l’impossibilità

di imporle il pagamento delle spese di sdoganamento, sia il fatto che la merce

da lei venduta fosse esente da dazio, come dimostrato dalle bolle doganali da

lei consegnate alla controparte; di conseguenza, pagando i dazi doganali,

quest’ultima non avrebbe eseguito le istruzioni ricevute, omettendo oltretutto

di prontamente informarla del problema e lasciando scadere i termini di ricorso

contro le decisioni dell’autorità doganale. Esperita l’istruttoria, nelle

conclusioni scritte 10 giugno 2010 le parti si sono riconfermate nelle

rispettive richieste di giudizio.

C. Statuendo

il 3 gennaio 2011, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando

AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 12'378.25 e rigettando in via definitiva

l’opposizione al PE n. __________ limitatamente a detto importo.

D. Con

appello 24 gennaio 2011 la convenuta ha chiesto la riforma della suddetta

decisione nel senso di respingere integralmente la petizione e mantenere

l’opposizione interposta al PE n. __________. Nelle sue osservazioni del 9

marzo 2011 l’appellata propone di respingere l’appello e di confermare il

giudizio pretorile. Delle considerazioni delle parti si dirà per quanto

necessario nei prossimi considerandi.

e ritenuto

Considerandi

1.

La decisione impugnata è stata emessa il 3 gennaio 2011 e di

conseguenza giusta l’art. 405 CPC alla procedura ricorsuale si applica il Codice

di diritto processuale civile svizzero, entrato in vigore il 1° gennaio 2011.

2.

Il

Pretore ha innanzitutto stabilito che tra le parti si era perfezionato un

contratto di trasporto per atti concludenti, non potendo dedurre la conclusione

di tale contratto dalle copie della proposta di contratto e del contratto

prodotte dall’attrice, poiché non sottoscritte dalla controparte. Egli ha ritenuto

che l’esistenza del medesimo era stata confermata dalla testimonianza di M__________,

la quale ha riferito che le spese di trasporto erano pagate dalla convenuta e

in seguito fatturate all’acquirente F__________ in occasione di successive

forniture. Inoltre, la convenuta ha pacificamente ammesso negli allegati di

causa l’effettuazione dei trasporti della merce da lei venduta, contestando

unicamente in sede conclusionale, e dunque tardivamente, di non essere la

mandante del trasportatore.

Appurata

l’esistenza di un contratto di trasporto tra le parti, il Pretore si è poi chinato

sulla pretesa di pagamento dell’attrice. A tal proposito, egli ha giudicato che

i costi di sdoganamento ammontanti a fr. 33.- per ogni spedizione non potessero

essere posti a carico della convenuta, non avendo l’attrice fornito prova

alcuna che al contratto in vigore tra le parti fossero applicabili le

condizioni generali di contratto esposte nei docc. B e C e neppure che le parti

avessero pattuito in altro modo il pagamento di tali costi. Per quanto attiene

invece i dazi doganali, il primo giudice ha considerato che i medesimi rientravano

nelle spese anticipate dal mandatario nell’ambito dell’esecuzione del mandato

di cui questi può chiedere la rifusione al mandante e ha respinto le

contestazioni della convenuta in merito all’avvenuto pagamento di tali costi in

dispregio delle istruzioni fornite, non avendo la stessa provato l’inadempienza.

Difatti, a suo avviso, il doc. 1 e doc. 13, ossia lo scritto di F__________

rispettivamente la tabella doganale riportante l’elenco delle merci esenti da

dazio, non potevano essere considerati una prova dell’esenzione delle

operazioni del trasporto in oggetto, trattandosi di documenti riportanti

semplici opinioni, mentre la menzione dell’esenzione dall’IVA riportata sulle

fatture predisposte da AP 1 era secondo lui riferita all’esenzione dall’IVA

dovuta in Svizzera, da cui la merce esportata è effettivamente esente.

L’importo richiesto è stato infine ridotto da fr. 14'183.95 a fr. 12'378.25, non avendo alcune fatture trovato riscontro nella documentazione doganale

prodotta dall’attrice.

3.

L’appellante

rimprovera al Pretore di non aver correttamente valutato i fatti, giungendo

quindi a conclusioni giuridiche errate, nonché di aver omesso nel giudizio

impugnato senza valido motivo la vera portata probatoria dell’audizione

testimoniale di M__________ e delle altre risultanze documentali, le quali

provano insieme agli ulteriori indizi convergenti emersi in corso di causa che

la convenuta non è debitrice di alcun importo, non essendo stata dimostrata la

sua posizione di controparte contrattuale dell’attrice e dunque l’esistenza di

un contratto di trasporto tra le parti. In particolare, la convenuta afferma innanzitutto di avere

sin dalla risposta di causa contestato l’esistenza di un contratto di trasporto

sia scritto sia orale tra le parti e nell’allegato conclusivo ha solo puntualizzato

e ottimizzato tale contestazione alla luce degli elementi emersi in fase

istruttoria. L’inesistenza di qualsiasi contratto tra le parti in causa e il

fatto che mandante della spedizione fosse la ditta acquirente sono stati

difatti confermati, a mente dell’appellante, dalla testimonianza di M__________,

la quale ha dichiarato che la controparte effettuava trasporti unicamente per

questo cliente della convenuta e che quindi era stata verosimilmente scelta da

quest’ultimo. Oltre a ciò, l’appellante osserva di aver esplicitamente

dichiarato in entrata alla risposta che ogni allegazione della controparte non

accettata come vera doveva essere ritenuta contestata. Il giudizio di

irritualità a causa della tardività delle allegazioni in merito alle

contestazioni circa l’esistenza di un contratto espresso dal Pretore risulta

quindi arbitrario, non avendo la convenuta mutato l’azione. Inoltre, prosegue

l’appellante, il primo giudice è giunto alla conclusione che le parti avessero

stipulato un contratto di trasporto per atti concludenti ignorando sia gli

elementi probatori in contrasto con tale conclusione, e in particolare la testimonianza

agli atti, sia il fatto che l’attrice è una trasportatrice professionale, che

opera quindi di principio sulla base di offerte scritte e condizioni generali

di contratto, la cui esistenza nella fattispecie è stata asserita, ma non

provata tramite la produzione del relativo documento. L’appellante ritiene

difatti che la mancata produzione di un contratto scritto dovesse portare il

giudice, alla luce della prassi seguita dalle ditte che si occupano in maniera

professionale di trasporto di merce, a concludere per l’inesistenza di

qualsivoglia contratto tra le parti, riconoscendo quale controparte

contrattuale dell’attrice la ditta destinataria della merce in applicazione

dell’art. 16 cpv. 1 CO e delle ulteriori prove a sostegno di tale conclusione,

ossia la mancata richiesta insieme alle spese ed ai dazi doganali della mercede

per i trasporti effettuati e dello scritto del titolare della ditta

destinataria della merce che avvertiva la convenuta dell’errore di

sdoganamento. Secondo l’appellante anche la mancata richiesta nelle fatture

prodotte del corrispettivo per il trasporto è la prova implicita dell’assenza

di un contratto tra le parti in causa, essendo pacifica l’onerosità del mandato

e non avendo d’altronde l’attrice mai contestato tale condizione, né provato la

gratuità della prestazione effettuata. Inoltre, il Pretore non ha correttamente

riconosciuto la portata probatoria del doc. 1: il fatto che l’attrice si fosse

rivolta in prima battuta all’acquirente per ottenere il rimborso dei dazi

doganali dimostra infatti, per l’appellante, che mandante del vetturale era

l’acquirente, e dunque l’inesistenza di qualsiasi contratto tra l’attrice e la

convenuta.

4.

Con

la risposta di causa il convenuto deve prendere chiaramente posizione sui fatti

enunciati nella petizione essendo la generica allocuzione “contestato” opposta

all’asserzione di un complesso di fatti insufficiente (cfr. Cocchi / Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.

170): ne consegue che la preliminare asserzione della convenuta in entrata alla

risposta di considerare contestato ogni fatto asserito dalla controparte se non

ammesso come vero non è sufficiente a sanare l’eventuale omissione di una

circostanziata contestazione di quanto addotto dall’attrice negli allegati

circa l’esistenza di un contratto. È

dunque necessario valutare se l’esistenza di un contratto è stata puntualmente

contestata dalla convenuta negli allegati introduttivi. Difatti, il tema della

lite è fissato e limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle parti

nella petizione e risposta, rispettivamente replica e duplica. Le eccezioni che

il convenuto non ha sollevato in modo preciso nella risposta, rispettivamente

nella duplica, non sono proponibili nelle conclusioni finali. Nella misura in

cui le eccezioni si fondano anche su elementi di fatto, non può infatti

stabilirsi il contraddittorio giudiziale se esse non furono formulate nello

scambio iniziale degli allegati fondamentali. Come anche rilevato dal Pretore,

l’eccezione di carenza di rapporto contrattuale sollevata per la prima volta

con le conclusioni di causa in prima istanza è quindi inammissibile (cfr. Cocchi / Trezzini, CPC-TI, m. 28 e m. 29

ad art. 78).

4.1

Nella

petizione l’attrice ha affermato di aver concluso con la controparte

nell’aprile 2003 un contratto di trasporto e consegna pacchi al destinatario

per la durata di un anno, rinnovatosi poi tacitamente di anno in anno in

mancanza di disdetta (cfr. petizione, pag. 2). A questo proposito,

nell’allegato di risposta si legge: “Si contesta che tra le parti fosse in esecuzione

dal 2003 un unico contratto, ovvero che fossero in uso condizioni generali di

contratto”. La convenuta ammette poi l’avvenuto trasporto e consegna da

parte dell’attrice di merce da lei venduta ad un’impresa tedesca (cfr.

risposta, pagg. 2 e 3). Alla luce di quanto asserito dall’attrice, la suddetta

contestazione esclude la conclusione tra le parti di un contratto di trasporto

generale, ma non per contro che le parti abbiano stipulato di volta in volta un

contratto per ogni trasporto di merce della convenuta effettuato dall’attrice.

Tale interpretazione della suddetta contestazione è confermata anche dal fatto

che, nonostante l’attrice avesse ribadito in replica l’esistenza di un

contratto di trasporto oltre all’applicazione delle condizioni generali di

contratto, nella duplica la convenuta non solo si è limitata a eccepire in

merito all’applicabilità delle condizioni generali di contratto, ma ha pure

riconfermato l’avvenuto trasporto della merce da parte dell’attrice (cfr.

duplica, pagg. 2-3). Inoltre, come

osservato dal Pretore, la convenuta non ha mai sostenuto negli allegati

introduttivi che mandante dell’attrice fosse la ditta germanica acquirente:

ritenuto che scopo della contestazione è offrire al giudice una sufficiente

conoscenza dei fatti e di mettere la controparte nella situazione di rilevare

quali singoli fatti essa debba provare (Cocchi

/ Trezzini, CPC-TI Appendice 2000/2004, m. 9 ad 170), tale circostanza

avrebbe dovuto essere sollevata sin dal principio con la contestazione

dell’esistenza di un contratto.

4.2

In

ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, né la

documentazione prodotta né l’istruttoria hanno dimostrato che mandante

dell’attrice fosse l’acquirente germanico della merce. Il solo fatto che

l’attrice fosse stata scelta da quest’ultimo, come deposto dalla teste M__________

(cfr. verbale di udienza 29 aprile 2010, pag. 2), non esclude che la convenuta

fosse la sua controparte contrattuale. Inoltre, dalla deposizione risulta che

le spese di trasporto erano pagate dalla convenuta, la quale le fatturava in

seguito alla destinataria della merce in occasione di una fornitura successiva.

Già di per sé il pagamento della mercede, punto essenziale di un contratto di

trasporto ai sensi dell’art. 440 e segg. CO, è indizio che mandante dell’attrice

fosse la convenuta. A ulteriore sostegno di ciò, vi è pure la circostanza che,

se mandante dell’attrice fosse stata l’acquirente della merce, l’appellante non

avrebbe avuto motivo di anticipare le spese di trasporto, essendo le medesime

già di principio a carico del compratore se la cosa venduta deve essere spedita

in luogo diverso da quello ove l’obbligazione deve essere eseguita (art. 189

cpv. 1 CO) e non essendo in tal caso oltretutto neppure debitore contrattuale

dell’obbligazione. Inoltre, neanche il doc. 1, da cui si evince che l’attrice

si era rivolta all’acquirente per ottenere il rimborso dei dazi doganali, dimostra

che mandante fosse quest’ultima. Infatti, nel caso in cui il contratto di

trasporto preveda che destinatario della merce sia un terzo, si ha un contratto

a favore di terzi ai sensi dell’art. 112 CO. Tale contratto a favore di terzi è

considerato di principio perfetto, ossia si presume che la volontà delle parti

sia che il terzo o il suo avente causa possa chieder direttamente l’adempimento

(art. 112 cpv. 2 CO), dovendo esplicitamente pattuire l’esclusione di tale

possibilità tramite accordo. In tal caso il debitore della prestazione ha due

creditori, la controparte contrattuale e il terzo, e può far valere nei

confronti di entrambi tutte le eccezioni derivanti dal contratto (cfr. Staehelin E., Basler Kommentar OR-I, 4a

ed., n. 1 ad art. 440 e n. 17 ad art. 112; Marchand

S., Commentaire Romand CO-I, n. 21 ad art. 440). L’appellata poteva quindi

rivolgersi alla ditta destinataria della merce chiedendole il pagamento dei

dazi anticipati anche se la stessa non era sua mandante. Nulla muta il fatto

che dal documento risulti che per la ditta acquirente i suddetti costi non

dovessero essere richiesti alla convenuta in quanto fornitrice e non

destinataria della merce, poiché in primo luogo tale asserzione esprime solo

un’opinione e secondariamente tale circostanza rispecchia semplicemente quanto

previsto dall’art. 189 cpv. 1 CO, essendo comprese nelle spese di trasporto a

carico dell’acquirente sia la mercede sia tutti i costi legati al trasporto

come dazi doganali, imposte, premi assicurativi, ecc. (cfr. Koller

A., Basel Kommentar OR-I, 4a ed., n. 11 ad art. 188/189).

4.3

Per quanto

attiene la forma di stipulazione del contratto, giusta l’art. 440 CO il

contratto di trasporto non necessita di alcuna forma particolare e può dunque

essere concluso anche oralmente o tacitamente (cfr. Staehelin E., op. cit., n. 4 ad art. 440). La legge non

compie alcuna distinzione a questo proposito nel caso il contratto sia concluso

da operatori professionali. Di conseguenza, non risultando agli atti che le

parti avessero pattuito una forma particolare, gli stessi possono essere stati

conclusi anche oralmente o per atti concludenti, essendo irrilevante che

l’attrice sia una società di trasporto che agisce in maniera professionale. Infine, neppure la mancata richiesta della

mercede insieme alle spese e ai dazi doganali prova l’inesistenza di un

contratto di trasporto tra appellante e appellata, avendo l’appellante sin dal

principio ammesso l’avvenuto trasporto della merce e non essendo dunque la

stessa oggetto di discussione tra le parti.

5.

L’appellante

ritiene inoltre che la distinzione tra spese di sdoganamento e spese doganali e

di dazio anticipate dall’attrice sia immotivata e irragionevole alla luce

dell’internazionalità del trasporto effettuato. Difatti, a suo avviso, nel

trasporto internazionale non si deve compiere una suddivisione così netta tra

gli elementi essenziali del contratto, ossia la mercede dovuta al vetturale, e

le stipulazioni accessorie, essendo tali elementi strettamente connessi per la

necessità nell’ambito del trasporto internazionale di dover sempre eseguire sia

lo sdoganamento sia le relative mansioni amministrative per il prelievo di IVA

e dazi. Di conseguenza, se il lato economico dell’operazione non è stato

compiutamente disciplinato in ogni sua parte, ossia suddiviso tra compenso del

trasporto, compenso per lo sdoganamento e regime dei costi eventualmente anticipati,

è a suo avviso arbitrario distinguere tra le differenti voci di spesa nel

momento in cui l’obbligazione economica del mandante non è interamente

comprovata come nel caso in oggetto. Egli chiede dunque di riesaminare la

decisione di primo grado in proposito accertando che la mancata pattuizione

concerneva sia le spese di sdoganamento che quelle doganali anticipate dalla

parte attrice. A tal proposito

l’appellante contesta altresì le ragioni di diritto addotte dal Pretore a

sostegno del suo obbligo di pagamento alla controparte dei dazi doganali

anticipati. A suo parere, non rispetta i principi di diritto e di equità l’aver

riconosciuto il suddetto obbligo di pagamento, ritenuto che tali spese sono

state causate da un errore dell’appellata e dalla mancata applicazione della

diligenza richiestale dalla legge e dalla sua posizione di operatore

professionale nel ramo. Difatti, come confermato dalla testimonianza di M__________,

sua contabile, l’appellante aveva correttamente stilato tutta la documentazione

di trasporto della merce venduta, da cui risultava che non erano dovuti dazi

doganali. L’appellata non ha mai eccepito che l’imposizione di dazi da parte

delle autorità doganali germaniche fosse da imputare all’errato allestimento

della documentazione per il trasporto e lo sdoganamento compilata

dall’appellante e dunque, a prescindere dalla questione a sapere se la merce

era effettivamente esente o meno, nonché chi fosse il mandante, la questione

fondamentale è l’inadempienza contrattuale della vetturale. Da una parte, la

medesima si è infatti ingiustificatamente dipartita dalle chiare istruzioni

ricevute e riportate sulla documentazione consegnatagli con la merce da

trasportare, come dimostra l’errata riscossione dei dazi, dall’altra essa ha

omesso di informare la mandante dell’accaduto, precludendole in questo modo

ogni possibilità di contestazione del prelevamento doganale subito.

6.

Innanzitutto,

per quanto attiene la richiesta dell’appellante di non differenziare tra spese

di sdoganamento e costi doganali anticipati in virtù dell’internazionalità del

trasporto, si rileva che, seppur in ambito internazionale vi siano diversi

accordi che hanno la precedenza sulle norme nazionali a seconda del mezzo di

trasporto usato (cfr. Staehelin

E., op. cit., n. 15 e ss. ad art. 441), nel caso in oggetto dagli atti non si

evince nulla, né in merito alla pattuizione dell’applicazione di norme speciali

né riguardo al mezzo di trasporto e anche l’appellante si è limitata a tale

riguardo a contestare la suddivisione tra compenso per lo sdoganamento e costi

anticipati in considerazione dell’elemento internazionale, senza però indicare

le basi legali che stabiliscono quanto da essa sostenuto. Di conseguenza, la

fattispecie sottostà alle norme generali sul contratto di trasporto previste

dal Codice delle obbligazioni, e in particolare agli artt. 440 e ss. CO, quale

diritto sussidiario.

7.

Giusta

l’art. 440 cpv. 2 CO, al contratto di trasporto sono applicabili le regole del mandato

in quanto non stabiliscano diversamente le disposizioni di questo titolo. Non

essendoci alcuna norma speciale al proposito, anticipazioni e spese sono dunque

dovute secondo l’art. 402 cpv. 1 CO, il quale prescrive l’obbligo del mandante

di rimborsare al mandatario quanto da lui anticipato per la regolare esecuzione

del mandato. Affinché nasca tale obbligazione, il mandatario deve aver

anticipato delle spese a proprio nome e in esecuzione del mandato, subendo

dunque una diminuzione volontaria del suo patrimonio. Questa diminuzione

patrimoniale deve inoltre discendere dall’esecuzione regolare del mandato,

ossia da una parte deve esistere un accordo di mandato esplicito, e dall’altra

le spese devono corrispondere alle istruzioni del mandante in quanto esse non

siano né inopportune né irrealizzabili oppure essere state oggettivamente

necessarie all’esecuzione del mandato (cfr. F.

Werro, Commentaire romand CO-I, n. 7 ad art. 402). L’avvenuto pagamento dei dazi doganali da parte

dell’appellata non è mai stato contestato dalla convenuta ed è stato provato dalla

documentazione doganale prodotta (docc. Z 1-10). L’appellata ha pagato i dazi

doganali, subendo quindi una diminuzione volontaria del suo patrimonio, essendo

irrilevante che si sia trattato di un trasporto internazionale poiché né le

norme specifiche sul contratto di trasporto né quelle relative al mandato

prevedono una differenziazione in tal senso. Ne consegue la rimborsabilità di

quanto anticipato a tale titolo in virtù dell’art. 402 cpv. 1 CO.

In merito

alla contestazione circa la mancanza del presupposto di una regolare esecuzione

del mandato, si rileva innanzitutto che le spese doganali anticipate

dall’appellata risultavano essere oggettivamente necessarie all’esecuzione del

mandato, ritenuto che senza il versamento dei dazi doganali la merce non

avrebbe potuto essere importata in Germania e dunque consegnata alla

destinataria. Inoltre, contrariamente a quanto da essa sostenuto, l’appellante

non ha provato la mancata regolare esecuzione del mandato, né con la

documentazione prodotta né tramite la deposizione di M__________. Infatti, la

documentazione doganale allestita dall’appellante (docc. 2-12) dimostra solo la

sua convinzione sull’esenzione doganale della merce, non che essa lo fosse

realmente, poiché la decisione di riscossione o meno dei dazi spetta alle

autorità doganali. Ne deriva che tale documentazione non prova che il vetturale

non abbia eseguito gli ordini impartiti dal mandante, non essendo questi a

dover decidere sull’imponibilità e non dimostrando quindi l’avvenuta

imposizione della merce che l’appellata abbia omesso di presentare la

documentazione consegnatale. Oltretutto, dagli atti non risulta che le parti

avessero discusso in maniera specifica la questione dei tributi doganali, né

tantomeno che l’appellante avesse chiaramente ordinato che la merce non doveva

essere imposta alla dogana. Pertanto, ritenuto che il pagamento dei dazi

doganali era indispensabile per eseguire il mandato, e in assenza di precise

istruzioni in proposito, l’appellata ha anticipato i dazi per la regolare esecuzione

del mandato e dunque ha diritto alla loro rifusione ai sensi dell’art. 402 cpv.

1.

CO. Anche la testimonianza di M__________ conferma unicamente che secondo

l’appellante la merce non doveva essere imposta alla dogana in quanto si

trattava di apparecchi digitali (cfr. verbale di udienza 29 aprile 2010, pag.

1), senza però dimostrare in alcun modo che l’appellata abbia contraddetto le

istruzioni ricevute pagando i dazi richiesti dalle competenti autorità

doganali. Ne consegue che anche la censura in proposito deve essere respinta e

la decisione pretorile confermata.

8.

Infine,

l’appellante considera errata la sentenza poiché, pur avendo tempestivamente

contestato l’ammontare degli importi richiesti dalla controparte con le fatture

prodotte, il giudice di prima istanza ha riconosciuto a priori senza valido

motivo che i dazi fossero dovuti e che l’importo esatto dalle autorità doganali

germaniche fosse corretto, seppur le medesime non sono autorità giudiziarie, ma

semplici autorità amministrative, ed escludendo oltretutto senza fondata

ragione l’applicazione delle tabelle prodotte dall’appellante. Il Pretore ha ritenuto che i dazi doganali

fossero dovuti sulla base della documentazione doganale prodotta dall’attrice

(docc. Z 1-10), considerato che i documenti prodotti dalla controparte non

potevano assurgere a prova riportando sia il doc. 1 che il doc. 13 semplici

opinioni. Ne consegue che egli, contrariamente a quanto sostiene l’appellante,

ha motivato la sua decisione in merito. Per quanto concerne poi in particolare

il doc. 13, ossia la tabella prodotta dalla convenuta a comprova dell’esenzione

doganale della merce da lei venduta, si deve rilevare anche in questa sede che

il documento in questione dimostra unicamente che la merce con un determinato

numero di codice è esente dai dazi doganali in importazione in Germania da

paesi terzi, non provando però ancora che la merce venduta dall’appellante

rientri in questa categoria. D’altronde, neppure le bolle doganali preparate

dalla convenuta (docc. 2-12) dimostrano che la merce fosse esente poiché, come

visto sopra (cfr. consid. 7), questa documentazione esprime solo una sua

convinzione: dagli atti risulta infatti l’avvenuta imposizione delle merce per

decisione delle autorità doganali (docc. Z 1-9), dunque delle autorità preposte

a questo specifico compito, non essendo rilevante ai fini del giudizio che non

si tratti di un’autorità giudiziaria, e l’erroneità di tali decisioni non è

stata dimostrata.

Infine,

in merito all’ammontare dei dazi dovuti, l’appellata ha provato l’ammontare

delle somme richieste tramite la documentazione doganale (docc. Z 1-10), mentre

l’appellante si è limitata a contestare la fondatezza degli importi (cfr.

risposta pagg. 3 e 4) senza però addurre alcuna prova a sostegno del fatto che

tali somme fossero errate. Ne consegue che anche su questo punto la decisione

pretorile regge alle critiche.

9.

Visto

quanto sopra, l’appello di AP 1 è integralmente respinto. Le spese giudiziarie,

ossia le spese processuali e le spese ripetibili (art. 95 CPC), seguono la soccombenza

giusta l’art. 106 CPC. Oltre alle spese processuali, l’appellante rifonderà

dunque alla controparte fr. 700.- a titolo di ripetibili d’appello.

Per

questi motivi,

decide

1.

L’appello

di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 500.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

600.

-

già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata

fr. 700.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

- le

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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