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Decisione

12.2011.160

Diritto del Lavoro. Stipendi arretrati e pagamento dei canoni di locazione del lavoratore

17 luglio 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i quali curavano i rapporti, fossero stati ancora alle sue dipendenze. Il

Pretore ha spiegato che il fatto che il progetto si sia arenato dopo il marzo

2006, così come riferito dai testi __________ __________ e __________ __________,

non significa ancora che il contratto di lavoro con l’attore sia stato disdetto

in quel mese. Egli ha soggiunto che ciò valeva tanto più alla luce del fatto

che l’attore aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa per tentare

comunque di concretizzare il progetto di clinica (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Quanto al teste __________ __________, questi ha riferito di essere stato “incaricato

dal sig. __________ di allestire una controproposta” alla fine del 2005/inizio

2006. Il teste ha soggiunto: “fu nella primavera 2006 che il sig. __________ mi

disse che il vecchio progetto veniva abbandonato e che i dipendenti che erano

stati assunti venivano licenziati” (verbale di audizione 12 giugno 2008, pag. 1

seg.). Come evidenziato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4) il teste si limita a riportare quanto riferitogli da __________ __________

e non accertato personalmente. Per tacere del fatto che, anche volendo ritenere

la testimonianza in questione, la stessa non dimostrerebbe che questi abbia poi

eseguito quanto asserito, rispettivamente il momento in cui la disdetta è stata

notificata all’attore. Non vi è poi alcuna incongruenza nel far allestire un

controprogetto a un terzo pur mantenendo in essere il rapporto lavorativo con

la persona che ha allestito un primo progetto. Nella misura in cui è ricevibile

anche su questo punto l’appello è respinto.

8. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto. Le spese processuali di

appello sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà a controparte

un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello. Queste ultime vanno

comunque contenute in ragione del fatto che l'onere per la redazione della

risposta è stato, tutto sommato, limitato (art. 11 cpv.

1 e cpv. 2 lett. a e 13 Regolamento sulle ripetibili). Esse si esauriscono,

invero, in quattro pagine, ove sono perlopiù riportati i fatti accertati dal

Pretore e le argomentazioni giuridiche si esauriscono in pochi paragrafi. Il

valore di causa determinante ai fini di un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 50'996.20.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese la LTG del 30 novembre 2010 e il

Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile l’appello 12 settembre 2011 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di appello di complessivi fr. 1'000.-, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte

fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

- , ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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