12.2011.160
Diritto del Lavoro. Stipendi arretrati e pagamento dei canoni di locazione del lavoratore
17 luglio 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2011.160
Data decisione, Autorità:
17.07.2012, IICCA
Titolo:
Diritto del Lavoro. Stipendi arretrati e pagamento dei canoni di locazione del lavoratore
CANONE DI LOCAZIONE
SALARIO
STIPENDIO
art. 319 CO
Incarto n.
12.2011.160
Lugano
17 luglio 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2007.159
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 6
marzo 2007 da
AO 1
patr. dall’ RA
2
contro
AP 1
ora patr. dall’
RA 1
con cui
ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 50'996.20 oltre interessi e spese, nonché di
rigettare in via definitiva l’opposizione eventualmente
interposta al PE di cui alla domanda di esecuzione 5 marzo 2007 per fr. 50'996.20 oltre interessi;
domande
avversate dalla convenuta che ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza
territoriale e, in via subordinata, ha domandato la reiezione della petizione;
sulle
quali il Pretore ha statuito con sentenza 20 luglio 2011, accogliendo la
petizione per quanto concerne la condanna al versamento di fr. 50'996.20 oltre interessi e spese dal 5 marzo 2007;
appellante
la convenuta che con appello 12 settembre 2011 chiede la riforma del querelato
giudizio, in via principale nel senso di respingere integralmente la petizione;
in via subordinata nel senso di rinviare la causa al Pretore per nuova
istruttoria e nuovo giudizio, il tutto con protesta di tasse, spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attore con risposta 19 ottobre 2011 postula la reiezione dell’appello, pure
con protesta di spese e ripetibili di appello;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 1° maggio 2005 AO 1 e AP 1 hanno stipulato, in sostituzione di
quanto precedentemente concordato, un contratto denominato
“Anstellungsvertrag” (doc. C). In tale accordo le parti, autodefinitesi datrice
di lavoro e lavoratore, hanno previsto che quest’ultimo avrebbe rivestito a
partire dal 1° maggio 2005 la funzione di direttore commerciale
(“betriebswirtschaftlichen Leiter”) di un futuro centro di medicina estetica
denominato “__________” in via __________ a __________. In tale accordo è stato
concordato, tra le altre cose, che AO 1 avrebbe avuto diritto a quattro
settimane all’anno di vacanza e uno stipendio di fr. 4'000.- lordi mensili. Le parti hanno altresì previsto che al direttore commerciale
sarebbero state rifuse, su presentazione delle relative pezze giustificative,
le spese (telefono e costi di viaggio) da egli sostenute e che AP 1 avrebbe
assunto tutti i costi locativi relativi all’abitazione del lavoratore situata
anch’essa in via __________ [“Der Arbeitgeber übernimmt (während der Gültigkeit
dieses Vertrages) zu 100% die Mietekosten der Wohnung des Arbeitnehmers in via __________”;
clausola n. 9]. Il 21 ottobre 2005 AO 1 e AP 1 hanno previsto che in caso di
costituzione del summenzionato centro estetico il primo, definito promotore
(“Promotor”), avrebbe avuto diritto a una provvigione (“Provision”) in caso di
utile riconducibile alla vendita dell’immobile situato in via __________ o alla
locazione di tale centro, rispettivamente, a determinate condizioni, a una
partecipazione azionaria (doc. 5).
B. Con
raccomandata 18 dicembre 2006 AP 1 ha scritto a AO 1 confermando quanto, a suo
dire, già notificatogli verbalmente “vom März 06 zum 30. April 06”, ovvero la disdetta del rapporto contrattuale 1° maggio 2005. Al
riguardo, essa ha affermato che “allfällige ungültige Kündigungen entfalten zum
nächstgeltenden Termin Wirkung, spätestens auf den 31.01.2007. Aufgrund der
ausgesprochenen Kündigung ist auch sofort die Kündigung der Wohnung zum
31.12.2006 zu räumen und dem Vermieter zu übergeben” (doc. D).
C. Con petizione 6 marzo
2007 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo la condanna di
AP 1 al pagamento di fr. 50'996.20 oltre interessi e spese, nonché di rigettare in via definitiva
l’opposizione eventualmente interposta al PE di cui
alla domanda di esecuzione 5 marzo 2007 per fr. 50'996.20 oltre
interessi. Con risposta 2 luglio 2007 la convenuta ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del giudice adito e,
in via subordinata, ha domandato la reiezione della petizione. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo
memoriali scritti nei quali hanno ribadito i loro antitetici punti di vista.
Statuendo con sentenza 20 luglio 2011 il Pretore ha accolto la petizione per
quanto concerne la condanna al versamento di fr. 50'996.20 oltre interessi e spese dal 5 marzo 2007,
respingendo invece la richiesta di rigetto definitivo dell’eventuale
opposizione poiché concernente un precetto esecutivo futuro.
D. Con
appello 12 settembre 2011 AP 1 è insorta contro il
giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di: in via
principale respingere integralmente la petizione; in via subordinata di
rinviare la causa al Pretore per nuova istruttoria e nuovo giudizio, il tutto
con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 19 ottobre
2011 l’attore postula invece la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese
e ripetibili di appello.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC
alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione. La sentenza pretorile è stata emessa il 20
luglio 2011 e quindi senz’altro comunicata alle parti dopo l’entrata in vigore
del CPC, sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non
più la procedura civile cantonale.
2. L’appellante chiede,
in via subordinata, il rinvio degli atti al Pretore per nuova istruttoria e
nuovo giudizio. Giusta l’art. 318 cpv. 1 lett. c CPC l’autorità giudiziaria
superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non è stata
giudicata una parte essenziale dell’azione, oppure i fatti devono essere
completati in punti essenziali. La convenuta non spende una parola per motivare
la propria richiesta, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 311
CPC).
3. Il Pretore – una
volta qualificato come contratto di lavoro il rapporto instauratosi tra le
parti il 1° maggio 2005 (doc. C) – ha spiegato che la datrice di lavoro AP 1
non aveva dimostrato che vi fosse stata una disdetta precedente a quella datata
18 dicembre 2006 (doc. D). Il primo giudice ha quindi riconosciuto al
lavoratore complessivi fr. 44'000.- a titolo di stipendi arretrati per il
periodo dal 1° marzo 2006 al 31 gennaio 2007, così come fr. 6'992.20
(correttamente: 6'996.20) corrispondenti a quattro settimane di vacanze, per
complessivi fr. 50'996.20.
4. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda (art. 310 seg. CPC). La motivazione di un appello non può
limitarsi a rinviare ai memoriali di prima istanza, come le conclusioni
(sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 in SJ 2012 I 231). Ne discende che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la
riproduzione di ampi stralci delle stesse comporta la sanzione d’irricevibilità
del gravame (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 1367).
Nel presente caso l’appello è in larga misura costituito dalla parziale
trascrizione, sia pure con alcuni spostamenti e qualche piccola aggiunta,
dell’allegato conclusionale. Ciò comporta l’irricevibilità di tali passaggi,
come verrà evidenziato meglio in seguito.
5. Da
pag. 2 a pag. 8 del proprio memoriale l’appellante trascrive, con mere
modifiche stilistiche, quanto già indicato nelle conclusioni, senza
confrontarsi in alcun modo con la decisione pretorile, sicché al riguardo
l’appello è irricevibile. Da pag. 8 a pag. 9, poi, essa si limita a copiare il
contenuto nella sentenza impugnata. Nel capitolo “sull’esistenza di un
contratto di lavoro” (pag. 10 segg.) la convenuta critica il Pretore per
aver proceduto a un apprezzamento delle prove e degli indizi in maniera
disgiunta. A suo dire il primo giudice avrebbe accertato l’esistenza di un
rapporto lavorativo sulla sola base del contratto 1° maggio 2005 (doc. A;
correttamente: doc. C), noncurante di tutta una serie di indizi di segno
contrario. Da pag. 11 a pag. 13 essa trascrive, perlopiù, nuovamente il
contenuto delle proprie conclusioni, sicché tali passaggi sono irricevibili.
Per tacere del fatto che al punto 12.2 l’appellante rinvia in
maniera generica alle testimonianze, senza sostanziare i passaggi che
suffragherebbero la propria tesi, nemmeno indica quali documenti agli atti la
sosterrebbero, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 311 CPC. Al
punto 12.3 (pag. 13) l’appellante afferma che “è forse vero, come ritenuto dal
Pretore” che la e-mail 21 marzo 2005 presa come prova a sé stante non consente
di negare la natura del rapporto lavorativo. A suo dire, tuttavia, la stessa va
letta alla luce dell’insieme di quelli che essa ritiene indizi e prove a suo
favore, ovvero la denominazione “onorario” (doc. 11 e 12), la provvigione prevista
nel contratto 21 ottobre 2005, “le trattative successive il mese di aprile 2006
concernenti la conclusione di una nuova “Provisionsregelung”” e la libertà
logistica e organizzativa dell’attore. Pure in questo caso, tuttavia,
l’appellante si limita, in definitiva, a ribadire quanto da essa asserito
dinnanzi al primo giudice, senza confrontarsi con quanto da questi
compiutamente illustrato nella sentenza impugnata. Ne consegue che anche su
questo punto l’appello è inammissibile. A pag. 13, punto 12.4, l’appellante
sostiene che l’attore sottostava a determinate direttive, ma le stesse non
erano tali da influenzare l’organizzazione del suo lavoro. Essa soggiunge che
la controparte avrebbe ideato in maniera autonoma e indipendente il “concetto
di marketing”, che si sarebbe fatta propria l’obiettivo e che aveva un
interesse personale al riguardo. La convenuta non indica alcuna risultanza
processuale a sostegno della sua allegazione, sicché la censura cade nel vuoto.
L’appellante sostiene, altresì, che l’attore non era, a suo dire, “inserito in
un’organizzazione particolare” perché lavorava presso la propria abitazione
(appello, pag. 13 seg.). Il Pretore ha spiegato che la “relativa libertà
logistica e organizzativa” di cui godeva l’attore non collide con il suo statuto
di dipendente (sentenza impugnata, pag. 3). Al riguardo, egli ha rinviato alla
giurisprudenza in materia del Tribunale federale. La convenuta non si
confronta, quindi, con tale motivazione, sicché anche su questo punto l’appello
è irricevibile.
6. A
pag. 14 la convenuta afferma, poi, che la qualifica del rapporto giuridico
operata dagli istituti delle assicurazioni sociali non vincola il giudice
civile. Va detto, anzitutto, che il riferimento all’opera di Remy Wyler non le è di aiuto ai fini del
giudizio. Invero, a pag. 43 segg. dell’edizione passata da essa menzionata
(2002) l’autore procede alla delimitazione del contratto di lavoro da altri
rapporti contrattuali (mandato, appalto, affitto e affitto agricolo, contratto
di agenzia). Non vi è alcun riferimento a quanto asserito dall’appellante.
Anzi, sotto la distinzione con il contratto di affitto e affitto agricolo è
indicato che tra gli elementi da tenere in considerazione vi è proprio il
pagamento degli oneri sociali (p. 46 seg.). È ben vero che il Tribunale
federale ha spiegato che la qualifica in materia di assicurazioni sociali non è
determinante ai fini della qualifica del rapporto contrattuale, ma ha anche
affermato che il prelievo di oneri sociali dalla remunerazione è un indizio in
favore dell’esistenza di un contratto di lavoro (sentenza del Tribunale
federale 4A_194/2011 del 5 luglio 2011, consid. 5.6.1). Quanto al secondo
riferimento dottrinale dell’appellante, nel senso che la qualifica giuridica
operata dalle autorità delle assicurazioni sociali non è determinante per il
giudice civile (Favre/Munoz/Tobler, Le
contrat de travail Code annoté, Losanna 2010, n. 1.9 ad art. 319), occorre
esaminare i rinvii giurisprudenziali ivi contenuti. Nella sentenza pubblicata
in DTF 122 V 169 il Tribunale federale ha spiegato che i rapporti di diritto
civile esistenti fra le parti offrono degli spunti per la qualifica AVS senza
tuttavia essere decisivi in tal senso (consid. 3a). Lo stesso dicasi
della sentenza di cui al DTF 119 V 161 consid. 3b, ove l’alta Corte si è
premunita di spiegare che è consigliabile qualificare alla stessa maniera il
rapporto giuridico (dipendente o indipendente) tra le diverse assicurazioni
sociali (consid. 3b). Sia come sia, va detto che anche volendo condividere
quanto affermato dall’appellante, ciò non escluderebbe ancora che la qualifica
dal punto di vista delle assicurazioni sociali non possa, unitamente ad altri
elementi, essere contemplata nella questione di sapere se si è in presenza di
un rapporto di lavoro. Resiste pertanto a critica
l’argomentazione pretorile secondo la quale la sottoscrizione da parte della
convenuta della convenzione di adesione con la fondazione istituto collettore
LPP con riferimento all’attore partecipa, unitamente ad altri elementi, a
determinare che il contratto 1° maggio 2005 (doc. C) è un contratto di lavoro. In
definitiva, le argomentazioni dell’appellante sull’inesistenza di un contratto
di lavoro sono perlopiù irricevibili e, per il rimanente, respinte.
7. L’appellante
sostiene che il Pretore ha erroneamente proceduto a un esame individuale degli
indizi e delle prove agli atti anche per quanto concerne l’esistenza, da essa asserita,
di una disdetta orale del contratto. Pure al riguardo essa riproduce (pag. 14 seg.),
con modifiche meramente stilistiche, quanto riferito nelle proprie conclusioni.
L’unico passaggio ove sembra sollevare una critica al giudizio pretorile è
quello riportato a pag. 15 in fondo del gravame. L’appellante si domanda perché
mai, seguendo la tesi pretorile, __________ __________ avrebbe dovuto
incaricare __________ __________ di allestire un nuovo progetto se l’attore e __________
fossero stati ancora alle sue dipendenze, nonché perché la collaborazione con __________
__________ e __________ __________ avrebbe dovuto interrompersi nell’aprile –
marzo 2006 se l’appellato e __________,
Fatti
i quali curavano i rapporti, fossero stati ancora alle sue dipendenze. Il
Pretore ha spiegato che il fatto che il progetto si sia arenato dopo il marzo
2006, così come riferito dai testi __________ __________ e __________ __________,
non significa ancora che il contratto di lavoro con l’attore sia stato disdetto
in quel mese. Egli ha soggiunto che ciò valeva tanto più alla luce del fatto
che l’attore aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa per tentare
comunque di concretizzare il progetto di clinica (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Quanto al teste __________ __________, questi ha riferito di essere stato “incaricato
dal sig. __________ di allestire una controproposta” alla fine del 2005/inizio
2006. Il teste ha soggiunto: “fu nella primavera 2006 che il sig. __________ mi
disse che il vecchio progetto veniva abbandonato e che i dipendenti che erano
stati assunti venivano licenziati” (verbale di audizione 12 giugno 2008, pag. 1
seg.). Come evidenziato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4) il teste si limita a riportare quanto riferitogli da __________ __________
e non accertato personalmente. Per tacere del fatto che, anche volendo ritenere
la testimonianza in questione, la stessa non dimostrerebbe che questi abbia poi
eseguito quanto asserito, rispettivamente il momento in cui la disdetta è stata
notificata all’attore. Non vi è poi alcuna incongruenza nel far allestire un
controprogetto a un terzo pur mantenendo in essere il rapporto lavorativo con
la persona che ha allestito un primo progetto. Nella misura in cui è ricevibile
anche su questo punto l’appello è respinto.
8. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto. Le spese processuali di
appello sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà a controparte
un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello. Queste ultime vanno
comunque contenute in ragione del fatto che l'onere per la redazione della
risposta è stato, tutto sommato, limitato (art. 11 cpv.
1 e cpv. 2 lett. a e 13 Regolamento sulle ripetibili). Esse si esauriscono,
invero, in quattro pagine, ove sono perlopiù riportati i fatti accertati dal
Pretore e le argomentazioni giuridiche si esauriscono in pochi paragrafi. Il
valore di causa determinante ai fini di un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 50'996.20.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese la LTG del 30 novembre 2010 e il
Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile l’appello 12 settembre 2011 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di appello di complessivi fr. 1'000.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte
fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
- , ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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