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Decisione

12.2011.162

Assunzione di una perizia a titolo cautelare

10 novembre 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1

sono proprietari in ragione di ½ ciascuno della particella n. __________ RFD di

, sezione , costituito in proprietà per piani. Nel corso del 2008 e 2009, i

proprietari hanno dato mandato a AP 2 di progettare e dirigere i lavori di

ristrutturazione e ampliamento dello stabile, eseguiti da AP 1, impresario

costruttore. Nel mese di dicembre 2010 essi hanno constatato delle crepe nelle

solette tra il piano terreno e il primo piano, tra il primo piano e il piano

mansarda, così come nel muro divisorio nel locale osteria con rottura di

piastrelle e la presenza di umidità nel locale ripostiglio al piano terreno e

nel locale cantinato (doc. B). I proprietari hanno notificato tali pretesi difetti

dell’opera il 20 dicembre 2010 a AP 2 e AP 1 (doc. A).

B. Con

l’istanza interposta l’11 luglio 2011, AO 1 hanno postulato al Pretore del Distretto

di Vallemaggia l’assunzione, già inaudita parte, di una perizia tecnica a titolo cautelare e a futura memoria ai sensi dell’art. 158 cpv. 1

lett. b CPC, proponendo al giudice i quesiti peritali. Con decreto del 14

luglio 2011 il Pretore ha rispinto la richiesta supercautelare degli istanti, senza

prelevare tasse e spese di giustizia né assegnare indennità per ripetibili. Con

osservazioni scritte del 25 luglio 2011, AP 2 si è opposto all’istanza,

chiedendo al giudice di respingerla con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Analoga richiesta è stata avanzata da AP 1 con allegato del successivo 27

luglio. Il Pretore, con decisione del 17 agosto 2011, ha accolto l’istanza e ordinato una perizia tecnica a titolo cautelare e a futura memoria,

ammettendo i quesiti peritali proposti dagli istanti e assegnando ai convenuti

un termine di 15 giorni per presentare eventuali controquesiti. Il primo

giudice ha inoltre nominato come perito l’ing. __________, , impartendogli le

istruzioni necessarie in merito ai suoi doveri e alla modalità e tempistica di

allestimento del referto. Le tasse e le spese di fr. 200.– sono state caricate

alla parte istante, riservata una eventuale diversa ripartizione con il

giudizio di merito.

C. Contro

la citata decisione sono insorti, con atti separati del 31 agosto 2011 AP

2 ed AP 1, entrambi chiedendone, previo conferimento

dell’effetto sospensivo ai ricorsi (recte: appelli), l’annullamento e la

riforma nel senso di respingere l’istanza di assunzione di prova a titolo

cautelare. Con scritto del 26 settembre 2011 gli istanti si sono opposti alla

richiesta di effetto sospensivo, respinta dal Presidente della Camera con decisione

del 29 settembre 2011. Nelle loro osservazioni del 3 e 10 ottobre 2011 AO 1

propongono inoltre di respingere gli appelli.

e considerato

Considerandi

1.

La decisione impugnata è stata emessa il 17 agosto 2011, sicché al

procedimento di impugnazione si applica il Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC). Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono

appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione

riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). A

tale esigenza non sfuggono le decisioni prese con la procedura sommaria (art.

314.

CC), come l’emanazione dei provvedimenti cautelari (art. 261 segg. CPC). In

concreto il Pretore non ha determinato d’ufficio il valore litigioso (art. 91

cpv. 2 CPC). Solo a seguito dell’ordinanza del 1° settembre 2011 del Presidente

della Sezione civile di questo Tribunale, il primo giudice, su indicazione

degli istanti non contestata dai convenuti, ha stabilito il valore di causa in

almeno fr. 10’000.–. Le impugnazioni del 31 agosto 2011 di AP 2 e di AP 1 sono

pertanto trattate quali appelli.

2.

Il

Pretore ha ritenuto sussistere l’interesse degno di protezione di AO 1, che

chiedono l’assunzione della perizia per poter opportunamente valutare l’iter

giuridico da intraprendere in futuro. Il primo giudice ha inoltre ravvisato

l’urgenza di assunzione della prova richiesta, dato il possibile peggioramento

della situazione con conseguente difficoltà per la futura procedura di

individuazione della causa dei difetti.

3.

Entrambi gli appellanti insistono ancora in questa sede sull’assenza

del requisito dell’urgenza, ritenendo che non vi sia alcun pericolo imminente di

ulteriore deterioramento dell’immobile, con conseguente difficoltà

nell’esperire la prova richiesta nell’ambito dell’eventuale giudizio di merito,

peraltro non incombente, dato il tempo già trascorso dalla contestata notifica

dei difetti. A mente degli appellanti non sussisterebbe, pertanto, nemmeno un

interesse degno di protezione degli istanti. In particolare AP 1 insiste poi

sulla tardività della notifica dei difetti e sulla conseguente infondatezza dell’eventuale

causa di merito che gli stessi istanti vorranno semmai intentare nei suoi

confronti.

4.

Ai sensi dell’art. 158 CPC il giudice procede all’assunzione di

prove a titolo cautelare qualora la legge autorizzi una parte a richiederla

(art. 158 cpv. 1 lett. a CPC) oppure la parte istante renda verosimile che i

mezzi di prova siano esposti a pericolo o sussista un interesse degno di

protezione (art. 158 cpv. 1 lett. b CPC). Quando è il diritto materiale a

prevedere il diritto all’assunzione di una prova, il giudice la ordina (Messaggio

concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF2006 pag.

6687; Schweizer, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy,

Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 158 pag 635).

5.

Nell’ambito

del contratto d’appalto, seguita la consegna dell’opera, ciascuno dei

contraenti ha diritto di chiedere a sue spese la verifica dell’opera a mezzo di

periti e la dichiarazione di collaudo (art. 367 cpv. 2 CO). Malgrado il rinvio

dell’art. 158 cpv. 2 CPC alle disposizioni in materia di provvedimenti

cautelari, il diritto federale impedisce di sottoporre questa modalità di

verifica dell’opera alla condizione dell’urgenza (SJ 2006 I p. 384 consid.

2.1

; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, ad art. 158 pag

756). La verifica peritale dell’opera ordinata dal giudice non è subordinata,

infatti, ad alcuna condizione procedurale particolare, non esige la

dimostrazione di una messa in pericolo della prova e nemmeno la verosimiglianza

di un difetto o di una causa incombente e non è necessario aver notificato il

difetto all’appaltatore (Bühler,

Zürcher Kommentar, 3a ed., n. 43 seg. ad art. 467 CO, Gauch, Der Werkvertrag, 5a

ed., n. 1517 pag. 597; Chaix,

Commentaire Romand CO-I, n. 18 ad art. 367 CO). Se non che, in concreto gli

istanti non si sono avvalsi di tale facoltà del committente, come risulta in

modo chiaro dall’istanza 11 luglio 2011, nella quale invano si cercherebbe il

benché minimo accenno all’art. 367 CO. Del resto alcuni quesiti peritali

proposti dagli istanti (quesiti n. 3 seconda parte e 4) esulano da quanto

ammissibile nell’ambito di une verifica peritale ai sensi dell’art. 367 cpv. 2

CO (II CCA 17 dicembre 2009 inc. n. 12.2009.13 consid. 5.1, RtiD II-2010 n. 44c

pag. 692). Né il Pretore ha posto tale norma a fondamento della propria

decisione. Non sono quindi date le condizioni poste dall’art. 158 cpv. 1 lit. a

CPC e occorre verificare se nella fattispecie gli istanti possano prevalersi

delle altre condizioni richieste per l’assunzione di una prova a titolo

cautelare, vale a dire l’esposizione a pericolo della prova medesima o

l’interesse degno di protezione (art. 158 cpv. 1 lit. b CPC).

6.

Nella

fattispecie, gli istanti postulano l’esecuzione di una perizia tecnica, con la

quale chiedono a un esperto di accertare la presenza di difetti (domanda 1-2),

le eventuali cause addebitabili al progettista, alla direzione lavori e

all’impresa di costruzioni (domanda 3), nonché di indicare i lavori di eliminazioni

di tali difetti, indicando quelli urgenti, e il presumibile costo.

6.1

Nell’istanza

dell’11 luglio 2011 i committenti hanno invero addotto la necessità di

provvedere urgentemente alla prova peritale, addirittura a titolo

superprovvisionale, “per evitare un aumento dei danni”. Salvo poi chiedere al

perito di accertare se vi sono “lavori urgenti da eseguire alfine di limitare i

danni ed ovviare alla situazione esistente” (domanda 5, pag. 2 istanza), ciò

che indica come l’urgenza non sia manifesta. Essi hanno notificato il 20

dicembre 2010 ai convenuti, progettista e direttore dei lavori l’uno e

impresario costruttore l’altro, la scoperta recente di crepe nelle solette e la

presenza di umidità in un locale ripostiglio al pianterreno (doc. A), ritenendoli

responsabili di tali difetti. Dalle fotografie agli atti (doc. B), unico

elemento disponibile di valutazione, non risulta verosimile l’asserita urgenza

di assicurare prove che altrimenti non sarebbero più disponibili rispettando il

normale calendario procedurale.

4.2

È tuttavia

indubbio che la prova peritale richiesta serve anche per valutare le

probabilità di successo di una futura causa di merito (Messaggio concernente il

Codice di diritto processuale svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6701).

Per valutare l’esistenza di un interesse degno di protezione all’assunzione a

titolo cautelare della prova è sufficiente che l’istante renda verosimile

l’interesse pratico a chiarire una situazione di fatto o di diritto (Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 19 ad art. 158). In

concreto gli istanti hanno reso verosimile il loro interesse di accertare

l’esistenza dei difetti da loro riscontrati nell’immobile a suo tempo oggetto

dei lavori edili e la loro origine, in particolare di sapere se gli asseriti

difetti siano attribuibili alla progettazione, alla direzione dei lavori o

all’esecuzione dell’opera, nell’ottica di valutare future cause di merito nei

confronti delle persone da loro ritenute responsabili. Tale interesse è degno

di protezione e giustifica di per sé solo l’assunzione della prova a titolo

cautelare, come previsto dall’art. 158 cpv. 1 lit. b seconda frase CPC. Al

riguardo gli appelli si rivelano dunque infondati.

5.

Entrambi

gli appellanti contestano infine al Pretore di non aver assegnato loro un

termine per opporsi ai quesiti peritali proposti dagli istanti, integralmente

ammessi con la decisione impugnata. In effetti, il primo giudice ha unicamente

assegnato ai convenuti un termine di 15 giorni per proporre eventuali controquesiti

(dispositivo n. 3 della decisione impugnata). Non si dimentichi però che è il

giudice ad allestire i quesiti peritali (art. 185 cpv. 1 CPC), dando alle parti

la possibilità di proporre aggiunte e modifiche (art. 185 cpv. 2 CPC). Indipendentemente

dalla formulazione utilizzata, con la decisione impugnata il Pretore ha deciso

– nell’ambito del suo ampio potere d’apprezzamento delle prove – di ammettere i

quesiti peritali come proposti dagli istanti, dando ai convenuti la possibilità

di esprimersi in merito e salvaguardando così il loro diritto di essere sentiti

e di partecipare all’assunzione della prova ammessa. Anche sotto questo

profilo, gli appelli sono pertanto destinati all’insuccesso.

6.

Le spese processuali di ogni appello, dato il valore di causa di

almeno fr. 10’000.–, sono a carico degli appellanti, che soccombono (art. 106

cpv. 1 CPC). Ad AO 1 va inoltre attribuita un’indennità per ripetibili di fr.

150.

- per ogni appello, commisurata alla stringatezza delle osservazioni in

questa sede. Per quel che concerne il valore necessario dal profilo dei rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro il

presente giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà agli appellanti, nel

caso in cui decidessero di introdurre ricorso in materia civile, dimostrare che

il valore litigioso ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge in

concreto la soglia di fr. 30'000.-.

Per questi

motivi

decide:

1.

L’appello

31.

agosto 2011 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr. 200.- sono poste

a carico di AP 1, che rifonderà ad AO 1 e AO 2 fr. 150.- complessivi per

ripetibili di appello.

3.

L’appello

31.

agosto 2011 di AP 2 è respinto.

4.

Le

spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr. 200.- sono poste

a carico di AP 2, che rifonderà ad AO 1 e AO 2 fr. 150.- complessivi per

ripetibili di appello.

5.

Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91.

LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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