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Decisione

12.2011.163

Diritto del lavoro, parità tra i sessi, requisiti per azione avviata da organizzazione

1 giugno 2012Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi illustrati nei consid. 3.3-3.5, tale argomentazione è ininfluente ai

fini del giudizio.

3.7 AP 1 sostiene che controparte

avrebbe leso la sua immagine poiché “già uscita sulla stampa a livello

cantonale e svizzero, presentando come accertato ciò che non è. Facendo proprio

valere di avere avviato una procedura giudiziaria per disparità salariale”. Essa

sembra motivare la sua censura nel senso che l’asserita violazione dell’art. 7

cpv. 1 seconda frase LPar non sarebbe stata sanata poiché si sarebbe trovata

“trascinata” in una procedura giudiziaria, ove il AO 1 avrebbe “dato il massimo

risalto alla sua iniziativa” (appello, pag. 11 in mezzo; replica, pag. 8 in mezzo). Anche tale censura non è tuttavia rilevante per i motivi

esposti sopra (consid. 3.3-3.5). Lo stesso dicasi dell’argomentazione secondo

la quale tale sanatoria sarebbe ancora più urtante poiché la controparte

avrebbe agito in maniera temeraria, non essendo un suo partner contrattuale e

non essendo, a suo dire, chiaro quali siano i suoi reali obiettivi e avendo in

passato “condotto campagne di stampa e anche veri attacchi, con violenze

verbali e fisiche” nei suoi confronti (appello, pag. 13 in alto; replica, pag. 8 in fondo). Ne consegue che, su questo punto, l’appello è respinto.

4. La convenuta chiede

anche la riforma del dispositivo n. 2, nel senso di accogliere

le “censure (…) circa la mancata legittimazione ad agire (…) in base alla LCSl

(…)” e di respingere di conseguenza la petizione “petito 1 lett. b e c” in

ordine per carenza di legittimazione attiva, omettendo la seconda frase del dispositivo

n. 2 inerente alla legittimazione attiva per quanto concerne l’azione di

accertamento basata sulla LPar. Effettivamente, il dispositivo in questione

dev’essere completato nel senso che, accertata l’assenza di legittimazione

attiva in base alla LCSl, le richieste di giudizio n. 1 lett. a e n. 1 lett. b

devono essere respinte. Come logica conseguenza della sua domanda di reiezione

in ordine dell’azione fondata sulla LPar l’appellante chiede invece l’omissione

della seconda frase del dispositivo n. 1, ovvero quella inerente all’esistenza

della legittimazione attiva per quanto concerne l’azione di accertamento basata

sulla LPar. Alla luce dell’esito del giudizio, tale richiesta non può essere

accolta.

5. In

conclusione, l'appello di AP 1

del 9 settembre 2011 è parzialmente accolto. Le spese processuali non possono

essere caricate alle parti (art. 114 lett. a CPC), ma ciò non dispensa la parte

maggiormente soccombente dal versamento di ripetibili ridotte (Aubry Girardin, Egalité salariale et décisions judiciaires: questions pratiques du

point de vue de la justice, in: AJP 2005 pag. 1066). Nella fattispecie per il

calcolo delle ripetibili da ripartire secondo la soccombenza è decisivo il

valore litigioso di fr. 296'829.-,

reputato comunque che esse sono fissate entro i limiti stabiliti dall’art. 11

cpv. 1 e 2 del Regolamento sulle ripetibili, secondo l’importanza della lite, le

sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto

riguardo allo svolgimento del patrocinio (cpv. 5) e che in base all’art. 13

cpv. 2 del citato Regolamento se la causa non termina con un giudizio di

merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o

di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata. Al riguardo,

va rilevato che in appello AO 1 si è limitata alla presentazione di una

risposta, tralasciata l’intestazione iniziale e le firme, di 8 pagine. L’appellante

ottiene causa vinta per la completazione del dispositivo n. 2, ma risulta

soccombente per quanto concerne la reiezione della petizione fondata sulla LPar

per violazione dell’art. 7 LPar. Si può quindi ritenere che la sua soccombenza

è quasi totale, e meglio pari a 9/10. Non vi è invece motivo di riformare il dispositivo

sugli oneri processuali di prima sede, in quanto la completazione del dispositivo

n. 2 non ha alcuna incidenza sul medesimo. Nella replica l’appellante ha

dichiarato di aver chiesto con l’appello, in applicazione dell’art. 417 cpv. 1

lett. e CPC-TI, di porre la tassa e le spese a carico di controparte perché da

essa ritenuta temeraria (pag. 10). Nell’appello AP 1 ha protestato tasse e spese (pag. 2), senza alcun riferimento al fatto che ciò fosse da ricondurre all’applicazione

del disposto testé menzionato. L’appellante cerca di creare un simile legame

affermando che a pag. 13 del proprio gravame ha allegato la temerarietà del

comportamento di AO 1 e a pag. 14, ove ha trattato la questione delle spese

giudiziarie, ha rinviato a quanto motivato “sopra” (replica, pag. 10). A parte

il fatto che in appello il disposto applicabile sarebbe l’art. 115 CPC, alla

luce di quanto esposto nei considerandi precedenti non si ravvisa alcuna

malafede o temerarietà processuale nell’agire dell’appellata, sicché la

richiesta in questione dev’essere disattesa. Il valore litigioso determinante

ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di

fr. 296'829.-.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 cpv. 2 CPC e il Regolamento

sulle ripetibili,

decide: I. L'appello

9 settembre 2011 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di

conseguenza, invariati gli altri dispositivi, la decisione impugnata è così

riformata:

2. Le

censure sollevate dalla convenuta circa la mancata legittimazione attiva del AP

1, __________, in base alla LCSl sono accolte. Di conseguenza, la petizione è

respinta limitatamente alla richiesta di giudizio n. 1 lett. b e c. Il AO 1 è

legittimato ad agire solo con un’azione di accertamento basata sulla LPar.

Considerandi

II. Non

si prelevano spese processuali. L’appellante è tenuta a versare a controparte

fr. 1'300.- per ripetibili

ridotte di appello.

III. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso di almeno fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro o di

locazione, oppure con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- in tutti gli

altri casi, è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale,

il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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