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Decisione

12.2011.164

Mandato fiduciario

18 giugno 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i soci della società semplice vi fosse anche l’avv. R__________ __________ nemmeno

era stato provato, il doc. 2 non costituendo un valido mezzo di prova al

riguardo, la presunta compiacenza addotta dallo stesso avv. R__________ __________

per la sottoscrizione dei doc. A e F essendo non credibile e il teste C__________

__________, per altro inimicato con l’attore, avendo escluso, dopo aver evocato

tale intendimento, che lo stesso si fosse perfezionato (cfr. doc. G e H). Di

qui la sua decisione di far ordine alla convenuta di sottoscrivere la

documentazione necessaria al trasferimento formale di quella quota secondo le

indicazioni dell’attore (dispositivo n. 1.1§).

In questa

sede la convenuta, basandosi sull’interrogatorio formale dell’avv. R__________ __________

(nell’inc. n. DI.2006.33), sulle testimonianze di C__________ __________, di __________

e di __________, nonché sulle ammissioni dello stesso attore (doc. 11),

ribadisce la tesi secondo cui il mandato relativo a W__________ __________

sarebbe stato conferito congiuntamente dall’attore, da C__________ __________ e

dall’avv. R__________ __________ nell’ambito di una società semplice. La

censura deve essere dichiarata irricevibile, visto e considerato che la

convenuta, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

non si è confrontata con l’assunto pretorile secondo cui la tesi del mandato

congiunto era smentita dal tenore dei contratti (doc. A e 3) e dalla lettera

con cui la convenuta aveva confermato la cessazione del mandato dell’attore sulla

base di un’istruzione individuale (doc. F), rispettivamente con l’altro assunto

pretorile secondo cui, se anche si volesse ammettere l’esistenza di una società

semplice - della quale, nonostante gli intendimenti iniziali, l’avv. R__________

__________ non aveva per altro poi fatto parte - non risultava in ogni caso che

la stessa fosse poi stata estesa alle questioni d’intestazione fiduciaria delle

quote. La convenuta, oltre ad aver evidenziato che il teste C__________ __________

aveva ipotizzato l’esistenza di un mandato congiunto - ciò che però non risulta

dai passaggi testimoniali da lei evocati -, si è in effetti limitata più che

altro ad evidenziare le molteplici risultanze istruttorie da cui risultava la

venuta in essere di quella società semplice, di per sé neppure negata dal

Pretore ma da lui ritenuta priva di rilevanza per i motivi cui si è già

accennato, il tutto senza però avvedersi che quella circostanza, da sola, era

irrilevante per l’esito della lite, non essendo sufficiente per modificare la

conclusione cui era giunto il giudice di prime cure. Per il resto, nemmeno il

fatto, da lei pure evocato, che l’attore e C__________ __________ avessero in

seguito depositato i mandati di cui ai doc. A e 3 in una cassetta di sicurezza accessibile solo congiuntamente è tale da dimostrare che quei

contratti, diversamente dal loro tenore, fossero invece stati conferiti

congiuntamente. E poco importa poi se il contratto fiduciario relativo al

ricevimento di un finanziamento a favore di W__________ __________ __________

sia poi stato conferito alla convenuta congiuntamente dai due (cfr. doc. E),

ciò non escludendo affatto che la situazione potesse essere diversa per

l’intestazione delle relative quote. La convenuta non ha in definitiva preteso,

ancor prima che provato, che la costituzione di quella società semplice, di cui

essa non era parte e che con ciò non la vincolava in alcun modo, potesse avere

effetti sul contratto di cui al doc. A, da lei pacificamente sottoscritto con

l’attore (il quale, a sua volta, pur non essendo forse autorizzato, per motivi

interni alla società semplice, a disporre della quota, esternamente poteva

comunque farlo), ed anzi ha persino ammesso in questa sede che la

sottoscrizione da parte sua dei “mandati fiduciari” di cui ai doc. A e 3 era stata

decisa seduta stante proprio “per garantire ai soci maggioritari la relativa

titolarità” rispettivamente a tutela delle parti (appello p. 3). Del resto è

assai difficile comprendere come mai per W__________ __________ sarebbe stato deciso

di conferire un mandato congiunto da parte dei soci della società semplice, quando

per G__________ __________, che pure rientrava nel medesimo affare, per stessa

ammissione della convenuta, era invece stato conferito un mandato individuale

da parte dell’attore, tanto più che i relativi mandati erano stati allestiti tutti

allo stesso modo (doc. A, B e 3).

8. Con

riferimento alla società G__________ __________, il Pretore ha ritenuto che la

convenuta, rilasciando il doc. 5, che aveva per oggetto una procura per la cessione

delle quote, non aveva esaurito la richiesta dell’attore volta invece alla

reintestazione delle stesse ad un’altra società fiduciaria, di cui per altro nemmeno

aveva comprovato la non fattibilità. Di qui la sua decisione di far ordine alla

convenuta di sottoscrivere la documentazione necessaria al trasferimento

formale di quella quota secondo le indicazioni dell’attore (dispositivo n.

1.1§). In questa sede la convenuta ribadisce genericamente di aver invece già

trasmesso a suo tempo tutta la documentazione necessaria al trasferimento

formale delle quote di proprietà (cfr. doc. 5 e 6), avendo in particolare sottoscritto

le procure che a suo dire - ma ciò non risulta dagli atti (cfr. gli stessi doc.

5 e 6) - l’attore gli avrebbe inviato, rispettivamente non essendo stata

richiesta - ma tale argomentazione è irricevibile in quanto formulata per la

prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) - di fornirne altra. Così

facendo, essa, venendo ancora una volta meno al suo obbligo di motivazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), non si confronta però con l’argomentazione con cui il giudice

di prime cure aveva disatteso la sua tesi difensiva, di modo che la sua censura

dev’essere dichiarata irricevibile.

9. Il

Pretore, rilevando che la convenuta non aveva fornito all’attore tutta la

documentazione richiesta in causa e disattendendo con ciò l’assunto della

convenuta secondo cui il rendiconto sarebbe già stato fornito rispettivamente

avrebbe potuto essere ottenuto extragiudizialmente, ha infine fatto ordine alla

convenuta di fornire all’attore tutta la documentazione riguardante le

partecipazioni fiduciarie relative al 49% delle quote della società W__________

__________ ed al 100% delle quote della società G__________ __________,

comprese le operazioni effettuate, le comunicazioni intercorse, gli atti

intrapresi e ogni altra informazione relativa a tali operazioni e a tali

società, nonché un rendiconto completo delle partecipazioni (dispositivo n.

1.2). In questa sede la convenuta, basandosi sull’interrogatorio formale

dell’avv. R__________ __________ (nell’inc. n. DI.2006.33), nonché sulle

testimonianze di C__________ __________, di __________, di __________ e di __________,

rileva di aver tenuto al corrente l’attore e soprattutto di essere sempre stata

disposta a rendergli conto, senza che questi avesse avuto ritenuto di dar

seguito a quella sua disponibilità. La censura è ancora una volta irricevibile.

La convenuta, in violazione del suo onere di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

non si è in effetti confrontata con l’assunto pretorile secondo cui non avrebbe

però fornito all’attore tutta la documentazione ora richiesta in causa - dalle prove

da lei offerte risulta infatti più che altro che l’attore aveva partecipato

solo ad alcune assemblee e riunioni, ottenendo solo informazioni limitate, ed aveva

mancato rispettivamente disertato altri incontri -, mentre la tesi secondo cui

la domanda in tal senso dell’attore avrebbe dovuto essere preceduta da una

formale richiesta extragiudiziaria è pure irricevibile, essendo stata formulata

per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).

10. Ne

discende che l’appello qui in esame deve senz’altro essere respinto nella

limitata misura in cui è ricevibile.

Gli oneri

processuali della procedura d’appello, calcolati sulla base di un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- e meglio di € 29'800.-, pari al valore

nominale del 49% delle quote della società W__________ __________ e del 100%

delle quote della società G__________ __________, seguono la soccombenza (art.

106 CPC), in concreto della convenuta. Quanto alle ripetibili, nonostante

l'attore con lo scritto 2 novembre 2011 le abbia protestate, non si giustifica

di attribuirgliele, a quel momento egli essendosi limitato a confermare “evidentemente

quanto espresso in prima sede” e per il resto ad affermare di non avere “nuove

osservazioni da formulare all’appello”.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide

I. L’appello 14 settembre 2011 di AP 1 è respinto nella misura in

cui è ricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’200.- sono a carico

dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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