12.2011.164
Mandato fiduciario
18 giugno 2013Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2011.164
Data decisione, Autorità:
18.06.2013, IICCA
Titolo:
Mandato fiduciario
OBBLIGO DI RESTITUZIONE
art. 400 CO
Incarto n.
12.2011.164
Lugano
18 giugno
2013/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Pellegrini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.12
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10
gennaio 2006 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
volta ad
accertare la proprietà dell’attore sulla quota del 49% della società W__________
__________ e sulla quota del 100% della società G__________ __________ con ogni
riserva sulle altre partecipazioni ed a far ordine alla convenuta da una parte
di sottoscrivere, entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della decisione
di accertamento, la documentazione necessaria al trasferimento formale delle
menzionate quote di proprietà secondo le indicazioni dell’attore e dall’altra
di fornirgli immediatamente tutta la documentazione riguardante le menzionate
partecipazioni fiduciarie ivi comprese le operazioni effettuate, le
comunicazioni intercorse, gli atti intrapresi e ogni altra informazione
relativa a tali operazioni e a tali società, nonché un rendiconto completo
delle partecipazioni;
domanda
avversata dalla convenuta, che si è opposta alla petizione, e che il Pretore
con sentenza 2 agosto 2011 ha sostanzialmente accolto (tranne per quanto
riguardava la richiesta relativa alle “altre partecipazioni” riservate a suo
tempo dall’attore, abbandonata in sede conclusionale, ritenuto inoltre che
l’ordine di fornire tutta la documentazione riguardante le menzionate
partecipazioni fiduciarie doveva essere eseguito solo entro 15 giorni dalla
crescita in giudicato della decisione);
appellante
la convenuta con atto di appello 14 settembre 2011, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con scritto 2 novembre 2011 dichiara di non avere nuove osservazioni da
formulare al gravame, di cui chiede la reiezione pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna AO 1 ha asserito di aver incaricato AP 1 nell’ottobre
2003 di acquistare e di detenere fiduciariamente, tra altre partecipazioni, il
49% della società W__________ __________ - un altro 49% era detenuto da AP 1
per conto di C__________ __________ (doc. 3) - con l’incarico di rappresentarlo
alle assemblee generali della società (doc. A), rispettivamente di procedere
alla fondazione della società G__________ __________ con conservazione dei
titoli riconducibili al 100% del capitale sociale (doc. B), ciò che sarebbe
stato regolarmente fatto fino al dicembre 2004, data in cui il rapporto di
mandato sarebbe cessato di comune accordo (doc. F e G), senza però che la
mandataria, seppur richiesta a più riprese (doc. T, V e Z) e pur avendo
inizialmente prospettato la disponibilità ad agire in tal senso (doc. F e G),
abbia in seguito provveduto a reintestare le partecipazioni societarie
all’entità designata dal mandante. Di qui la domanda dell’attore, giusta l’art.
400 CO, volta ad accertare - previa l’adozione di provvedimenti supercautelari
e cautelari (inc. n. DI.2006.33) - la sua proprietà sulla quota del 49% di W__________
__________ e sulla quota del 100% di G__________ __________ con ogni riserva
sulle altre partecipazioni - riserva, quest’ultima, poi abbandonata in sede
conclusionale - ed a far ordine alla convenuta da una parte di sottoscrivere,
entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di accertamento, la
documentazione necessaria al trasferimento formale delle menzionate quote di
proprietà secondo le indicazioni dell’attore e dall’altra di fornirgli
immediatamente tutta la documentazione riguardante le menzionate partecipazioni
fiduciarie ivi comprese le operazioni effettuate, le comunicazioni intercorse,
gli atti intrapresi e ogni altra informazione relativa a tali operazioni e a
tali società, nonché un rendiconto completo delle partecipazioni.
2. La
convenuta si è opposta alla petizione: essa, per quanto è qui di rilievo, ha
evidenziato che il mandato relativo alla società W__________ __________ era
stato conferito dalla società semplice formata dall’attore e da C__________ __________,
che l’aveva apportata, quali soci principali e con l’eventuale partecipazione
anche dal proprio gerente avv. R__________ __________ (in ragione del 2%), per
cui poteva essere revocato, con la conseguente reintestazione delle relative
quote, solo congiuntamente; con riferimento al mandato relativo alla società G__________
__________, conferito individualmente dall’attore, ha rilevato di aver già
provveduto a fornire alla controparte gli strumenti necessari per reintestarla
a chi di dovere (cfr. doc. 5 e 6); quanto alla domanda di rendiconto, la stessa
era pure infondata, l’attore avendo avuto accesso a tutte le informazioni nella
sua qualità di organo di fatto sino a fine dicembre 2004, tanto più che essa si
era sempre dimostrata disponibile ed aveva sempre dato tutte le informazioni
richieste.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione (dispositivo n.
1), accertando la proprietà dell’attore sulla quota del 49% della società W__________
__________ e sulla quota del 100% della società G__________ __________
(dispositivo n. 1.1), facendo ordine alla convenuta da una parte di
sottoscrivere, entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di
accertamento, la documentazione necessaria al trasferimento formale delle
menzionate quote di proprietà secondo le indicazioni dell’attore (dispositivo
n. 1.1§) e dall’altra di fornirgli, entro 15 giorni dalla crescita in giudicato
della decisione, tutta la documentazione riguardante le partecipazioni
fiduciarie di cui al punto 1.1 ivi comprese le operazioni effettuate, le
comunicazioni intercorse, gli atti intrapresi e ogni altra informazione
relativa a tali operazioni e a tali società, nonché un rendiconto completo
delle partecipazioni (dispositivo n. 1.2) e ponendo infine a carico della
convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.- e le
ripetibili all’attore di fr. 5'000.- (dispositivo n. 2).
Il
giudice di prime cure, per quanto qui interessa, ha confermato che l’attore era
il titolare del 49% delle quote della società W__________ __________ e del 100%
delle quote della società G__________ __________, detenute fiduciariamente
dalla convenuta in forza dei due mandati da lui conferiti (doc. A e B), cessati
per accordo tra le parti (doc. F e G), senza che la convenuta avesse dato
seguito alla richiesta di reintestare quelle quote ad A__________ __________.
Ha respinto la tesi difensiva della convenuta secondo cui il mandato relativo a
W__________ __________ sarebbe stato conferito congiuntamente dall’attore, da C__________
__________ e dall’avv. R__________ __________ nell’ambito di una società
semplice. Ha ritenuto, con riferimento alla società G__________ __________, che
la convenuta non aveva adempiuto la richiesta di reintestazione delle quote
formulata a suo tempo dall’attore, senza averne provato la non fattibilità. Ed
ha concluso per il buon fondamento della domanda di rendiconto, non risultando
che la convenuta avesse fornito all’attore tutta la documentazione richiesta in
causa.
4. Con
l’appello che qui ci occupa, a cui l’attore si oppone senza invero formulare
nuove osservazioni, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione. Essa ribadisce che il mandato relativo a W__________
__________ sarebbe stato conferito congiuntamente dall’attore, da C__________ __________
e dall’avv. R__________ __________ nell’ambito di una società semplice. Riconferma,
con riferimento alla società G__________ __________, di aver già trasmesso tutta
la documentazione necessaria al trasferimento formale delle quote di proprietà,
avendo in particolare sottoscritto le procure che l’attore gli aveva inviato. E
rileva di aver tenuto al corrente l’attore e di essere sempre stata disposta a
rendergli conto, senza che questi avesse ritenuto di dar seguito a quella sua
disponibilità.
5. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Con
l’appello la convenuta non censura in alcun modo l’accertamento pretorile (a p.
2 e 6 della sentenza impugnata) secondo cui l’attore sarebbe il titolare del
49% delle quote della società W__________ __________ e del 100% delle quote
della società G__________ __________, da lei detenute fiduciariamente (doc. 7)
in forza dei due mandati da lui conferiti (doc. A e B). E del resto, dal solo
fatto, da lei accennato nel riassunto dei fatti di causa (appello p. 3), che la
società W__________ __________ sia stata a suo tempo costituita dal solo C__________
__________ (cfr. doc. 4) non si potrebbe in ogni caso concludere per la sua
titolarità anche sulla quota del 49% qui in discussione, tanto più che il
medesimo, sentito in sede testimoniale, aveva riferito che quella quota apparteneva
all’attore e che, prima di essere ceduta alla convenuta, era stata intestata
fiduciariamente per quest’ultimo ad __________ (come del resto risultava dal
doc. 7). In assenza di qualsiasi motivazione d’appello sul tema (art. 311 cpv.
1 CPC), la conclusione del Pretore in merito all’accertamento della proprietà
dell’attore su quelle quote (dispositivo n. 1.1), come detto del tutto
corretta, deve pertanto essere considerata assodata.
7. Nel
prosieguo della sua decisione il giudice di prime cure ha respinto la tesi
della convenuta secondo cui il mandato relativo a W__________ __________
sarebbe stato conferito - e avrebbe con ciò dovuto essere revocato -
congiuntamente dall’attore e da C__________ __________, rilevando da una parte che
la stessa era smentita dal tenore dei contratti (doc. A e 3) e dalla lettera
con cui la convenuta aveva confermato la cessazione del mandato dell’attore sulla
base di un’istruzione individuale (doc. F), e ritenendo dall’altra che i testi
sentiti in causa, tra cui C__________ __________, e il doc. 11 non si erano
espressi in termini diversi. Poco importava, a suo giudizio, se tra quei due potesse
anche essere venuta in essere una società semplice, non risultando che la
stessa fosse poi stata estesa alle questioni d’intestazione fiduciaria delle
quote, come si evinceva dal tenore del doc. A, mai sostituito da un loro
successivo subentro personale (cfr. teste C__________ __________). Che poi tra
Fatti
i soci della società semplice vi fosse anche l’avv. R__________ __________ nemmeno
era stato provato, il doc. 2 non costituendo un valido mezzo di prova al
riguardo, la presunta compiacenza addotta dallo stesso avv. R__________ __________
per la sottoscrizione dei doc. A e F essendo non credibile e il teste C__________
__________, per altro inimicato con l’attore, avendo escluso, dopo aver evocato
tale intendimento, che lo stesso si fosse perfezionato (cfr. doc. G e H). Di
qui la sua decisione di far ordine alla convenuta di sottoscrivere la
documentazione necessaria al trasferimento formale di quella quota secondo le
indicazioni dell’attore (dispositivo n. 1.1§).
In questa
sede la convenuta, basandosi sull’interrogatorio formale dell’avv. R__________ __________
(nell’inc. n. DI.2006.33), sulle testimonianze di C__________ __________, di __________
e di __________, nonché sulle ammissioni dello stesso attore (doc. 11),
ribadisce la tesi secondo cui il mandato relativo a W__________ __________
sarebbe stato conferito congiuntamente dall’attore, da C__________ __________ e
dall’avv. R__________ __________ nell’ambito di una società semplice. La
censura deve essere dichiarata irricevibile, visto e considerato che la
convenuta, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
non si è confrontata con l’assunto pretorile secondo cui la tesi del mandato
congiunto era smentita dal tenore dei contratti (doc. A e 3) e dalla lettera
con cui la convenuta aveva confermato la cessazione del mandato dell’attore sulla
base di un’istruzione individuale (doc. F), rispettivamente con l’altro assunto
pretorile secondo cui, se anche si volesse ammettere l’esistenza di una società
semplice - della quale, nonostante gli intendimenti iniziali, l’avv. R__________
__________ non aveva per altro poi fatto parte - non risultava in ogni caso che
la stessa fosse poi stata estesa alle questioni d’intestazione fiduciaria delle
quote. La convenuta, oltre ad aver evidenziato che il teste C__________ __________
aveva ipotizzato l’esistenza di un mandato congiunto - ciò che però non risulta
dai passaggi testimoniali da lei evocati -, si è in effetti limitata più che
altro ad evidenziare le molteplici risultanze istruttorie da cui risultava la
venuta in essere di quella società semplice, di per sé neppure negata dal
Pretore ma da lui ritenuta priva di rilevanza per i motivi cui si è già
accennato, il tutto senza però avvedersi che quella circostanza, da sola, era
irrilevante per l’esito della lite, non essendo sufficiente per modificare la
conclusione cui era giunto il giudice di prime cure. Per il resto, nemmeno il
fatto, da lei pure evocato, che l’attore e C__________ __________ avessero in
seguito depositato i mandati di cui ai doc. A e 3 in una cassetta di sicurezza accessibile solo congiuntamente è tale da dimostrare che quei
contratti, diversamente dal loro tenore, fossero invece stati conferiti
congiuntamente. E poco importa poi se il contratto fiduciario relativo al
ricevimento di un finanziamento a favore di W__________ __________ __________
sia poi stato conferito alla convenuta congiuntamente dai due (cfr. doc. E),
ciò non escludendo affatto che la situazione potesse essere diversa per
l’intestazione delle relative quote. La convenuta non ha in definitiva preteso,
ancor prima che provato, che la costituzione di quella società semplice, di cui
essa non era parte e che con ciò non la vincolava in alcun modo, potesse avere
effetti sul contratto di cui al doc. A, da lei pacificamente sottoscritto con
l’attore (il quale, a sua volta, pur non essendo forse autorizzato, per motivi
interni alla società semplice, a disporre della quota, esternamente poteva
comunque farlo), ed anzi ha persino ammesso in questa sede che la
sottoscrizione da parte sua dei “mandati fiduciari” di cui ai doc. A e 3 era stata
decisa seduta stante proprio “per garantire ai soci maggioritari la relativa
titolarità” rispettivamente a tutela delle parti (appello p. 3). Del resto è
assai difficile comprendere come mai per W__________ __________ sarebbe stato deciso
di conferire un mandato congiunto da parte dei soci della società semplice, quando
per G__________ __________, che pure rientrava nel medesimo affare, per stessa
ammissione della convenuta, era invece stato conferito un mandato individuale
da parte dell’attore, tanto più che i relativi mandati erano stati allestiti tutti
allo stesso modo (doc. A, B e 3).
8. Con
riferimento alla società G__________ __________, il Pretore ha ritenuto che la
convenuta, rilasciando il doc. 5, che aveva per oggetto una procura per la cessione
delle quote, non aveva esaurito la richiesta dell’attore volta invece alla
reintestazione delle stesse ad un’altra società fiduciaria, di cui per altro nemmeno
aveva comprovato la non fattibilità. Di qui la sua decisione di far ordine alla
convenuta di sottoscrivere la documentazione necessaria al trasferimento
formale di quella quota secondo le indicazioni dell’attore (dispositivo n.
1.1§). In questa sede la convenuta ribadisce genericamente di aver invece già
trasmesso a suo tempo tutta la documentazione necessaria al trasferimento
formale delle quote di proprietà (cfr. doc. 5 e 6), avendo in particolare sottoscritto
le procure che a suo dire - ma ciò non risulta dagli atti (cfr. gli stessi doc.
5 e 6) - l’attore gli avrebbe inviato, rispettivamente non essendo stata
richiesta - ma tale argomentazione è irricevibile in quanto formulata per la
prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) - di fornirne altra. Così
facendo, essa, venendo ancora una volta meno al suo obbligo di motivazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), non si confronta però con l’argomentazione con cui il giudice
di prime cure aveva disatteso la sua tesi difensiva, di modo che la sua censura
dev’essere dichiarata irricevibile.
9. Il
Pretore, rilevando che la convenuta non aveva fornito all’attore tutta la
documentazione richiesta in causa e disattendendo con ciò l’assunto della
convenuta secondo cui il rendiconto sarebbe già stato fornito rispettivamente
avrebbe potuto essere ottenuto extragiudizialmente, ha infine fatto ordine alla
convenuta di fornire all’attore tutta la documentazione riguardante le
partecipazioni fiduciarie relative al 49% delle quote della società W__________
__________ ed al 100% delle quote della società G__________ __________,
comprese le operazioni effettuate, le comunicazioni intercorse, gli atti
intrapresi e ogni altra informazione relativa a tali operazioni e a tali
società, nonché un rendiconto completo delle partecipazioni (dispositivo n.
1.2). In questa sede la convenuta, basandosi sull’interrogatorio formale
dell’avv. R__________ __________ (nell’inc. n. DI.2006.33), nonché sulle
testimonianze di C__________ __________, di __________, di __________ e di __________,
rileva di aver tenuto al corrente l’attore e soprattutto di essere sempre stata
disposta a rendergli conto, senza che questi avesse avuto ritenuto di dar
seguito a quella sua disponibilità. La censura è ancora una volta irricevibile.
La convenuta, in violazione del suo onere di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
non si è in effetti confrontata con l’assunto pretorile secondo cui non avrebbe
però fornito all’attore tutta la documentazione ora richiesta in causa - dalle prove
da lei offerte risulta infatti più che altro che l’attore aveva partecipato
solo ad alcune assemblee e riunioni, ottenendo solo informazioni limitate, ed aveva
mancato rispettivamente disertato altri incontri -, mentre la tesi secondo cui
la domanda in tal senso dell’attore avrebbe dovuto essere preceduta da una
formale richiesta extragiudiziaria è pure irricevibile, essendo stata formulata
per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).
10. Ne
discende che l’appello qui in esame deve senz’altro essere respinto nella
limitata misura in cui è ricevibile.
Gli oneri
processuali della procedura d’appello, calcolati sulla base di un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- e meglio di € 29'800.-, pari al valore
nominale del 49% delle quote della società W__________ __________ e del 100%
delle quote della società G__________ __________, seguono la soccombenza (art.
106 CPC), in concreto della convenuta. Quanto alle ripetibili, nonostante
l'attore con lo scritto 2 novembre 2011 le abbia protestate, non si giustifica
di attribuirgliele, a quel momento egli essendosi limitato a confermare “evidentemente
quanto espresso in prima sede” e per il resto ad affermare di non avere “nuove
osservazioni da formulare all’appello”.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide
I. L’appello 14 settembre 2011 di AP 1 è respinto nella misura in
cui è ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’200.- sono a carico
dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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