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Decisione

12.2011.165

Incidente stradale - responsabilità civile del parente vivente in comunione domestica - privilegio di responsabilità

19 giugno 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. Infine, il Pretore ha a giusta ragione riconosciuto le spese legali

preprocessuali in funzione dell’esito della vertenza (II CCA 18 febbraio 2013,

inc. 12.2012.5, consid. 5.1; 9 ottobre 2012, inc. 12.2010.226, consid. 14.1; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 150, m. 57, con riferimento alla sentenza del TF 4C.11/2003 del 19 maggio 2003, consid. 5.2). Ne

segue che nulla può essere riconosciuto all’attore per spese legali

preprocessuali già solo in applicazione di questo principio giurisprudenziale.

8. A titolo abbondanziale si osserva

che la richiesta dell’appellante volta al riconoscimento di un importo pari a

fr. 198'065,35 per la perdita di guadagno dal 1° settembre 2003 all’età del

pensionamento avrebbe dovuto essere comunque respinta. Per determinare la

capacità di guadagno della parte lesa occorre partire da quanto essa guadagnava

prima dell’incidente e valutare il possibile reddito futuro. Per questa

valutazione il giudice deve disporre di elementi concreti (DTF 131 III 360,

consid. 5.1). Nel presente caso il Pretore ha dettagliatamente spiegato per

quali motivi le previsioni di stipendio contenute nel doc. LL non potevano

essere considerate valide (sentenza pag. 5 e 6). Ora, anche senza esprimersi

sulla fedefacenza del citato documento, su cui insiste l’appellante, non si può

certo rimproverare al Pretore di essersi fondato sui dati del salario effettivo

percepito a partire dal settembre 2003 (doc. MM, NN, OO e PP), oltre che sui

Considerandi

dati di reddito antecedenti l’incidente (v. in particolare incarto richiamato

dall’Ufficio di tassazione di Mendrisio), per negare ogni indennizzo a titolo

di perdita di guadagno. Per contro, l’unico dato certo relativo al doc. LL è

che le previsioni di salario ivi contenute non si sono mai realizzate a seguito

del fallimento della __________ SA nel 2005, senza contare che quel documento precisava

chiaramente che qualora l’attività non fosse ripresa al 100% gli aumenti non

sarebbero stati garantiti.

9.

In base alle considerazioni che

precedono l’appello incidentale è accolto mentre l’appello è respinto: ciò

conduce a una parziale riforma del primo giudizio nel senso che la petizione è

integralmente respinta. Le spese processuali e le spese ripetibili sono fissate

in funzione dell’esito del rispettivo gravame (Reetz/Hilber

in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a

ed., n. 60 ad art. 313). Per la procedura di appello si è tenuto conto di un

valore litigioso di fr. 226'703.- e per la procedura di appello incidentale di

un valore di fr. 7'575.-. In considerazione del fatto che l’accoglimento

dell’appello incidentale ha concorso in larga misura alla reiezione

dell’appello, si giustifica di derogare ai limiti inferiori imposti dalla

tariffa giudiziaria per quest’ultimo gravame (art. 2 cpv. 2 LTG). La particolarità

del caso qui evidenziata giustifica altresì, nell’attribuzione delle indennità

di appello, una deroga alle percentuali stabilite dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2

lett. a del Regolamento per la fissazione delle ripetibili, in applicazione di

quanto prevede l’art. 13 cpv. 1 della medesima normativa.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 96 e 106 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili

pronuncia:

I.

L’appello 14 settembre 2011 di AP 1 è respinto.

II.

L’appello incidentale 27 ottobre 2011 della AO 1 è accolto.

§ Di

conseguenza la sentenza 9 agosto 2011, inc. OA.2004.680

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così

riformata:

1. La petizione

è respinta.

2. La tassa di

giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 16'750.-, da anticipare così come anticipate,

sono poste a carico di AP 1 che è condannato a versare alla AO 1 l’importo di

fr. 17'000.- a titolo di ripetibili.

3. Invariato

4. Invariato

III. Le

spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 1'500.-, anticipate

dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 2’500.- a titolo di ripetibili di appello.

IV. Le

spese processuali dell’appello incidentale, di complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dall’appellante incidentale, sono poste a carico di

AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 400.- a titolo di ripetibili per l’appello

incidentale.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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