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Decisione

12.2011.166

Locazione di locale commerciale, disdetta straordinaria per violazione contrattuale (obbligo di diligenza e riguardo verso i vicini, rumore da esercizio pubblico)

27 agosto 2012Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 14 settembre 2011 di AP 1 è accolto. Di conseguenza

la decisione 7 luglio 2011 (inc. DI.2009.361) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 4, è così riformata:

1. L’istanza di contestazione della

disdetta 26 novembre 2008 è accolta ed è accertata l’inefficacia della disdetta

23 ottobre 2008.

2.

L’istanza di sfratto 18 marzo 2009 è respinta.

3. (Stralciato).

4. (Stralciato).

5. (Stralciato).

6.

La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 500.-, già anticipate

in ragione di ½ ciascuna, sono poste interamente a carico della locatrice con

l’obbligo di rifondere al conduttore fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese processuali di appello in complessivi fr. 1'200.-, già anticipati

dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, con l’obbligo per

quest’ultima di rifondere all’appellante fr. 2’500.- a titolo di ripetibili

d’appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr.

15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione

(art. 74 cpv. 1 lett. a LTF) o se è superiore a fr. 30'000.- in tutti gli altri

casi (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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