12.2011.17
Appalto - mercede a corpo - "trattenuta" sulla mercede per difetti
10 gennaio 2013Italiano47 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2011.17
Data decisione, Autorità:
10.01.2013, IICCA
Titolo:
Appalto - mercede a corpo - "trattenuta" sulla mercede per difetti
GARANZIA PER DIFETTI
MERCEDE A CORPO
art. 82 CO
art. 372 CO
art. 373 CO
Incarto n.
12.2011.17
Lugano
10 gennaio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.157
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione
10 novembre 2006 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice, previa l’adozione di misure supercautelari e cautelari, ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 62'641.15 oltre interessi e
l’iscrizione per tale importo di un’ipoteca legale definitiva a suo favore e a
carico della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà del convenuto, domanda
avversata da quest’ultimo che ha postulato la reiezione della petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di un
importo quantificato in replica a fr. 5'000.- oltre interessi e poi aumentato
in sede conclusionale a fr. 39'741.35;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 14 dicembre 2010, con cui ha parzialmente
accolto la petizione, per fr. 36'024.50 più interessi ed accessori, e respinto
la domanda riconvenzionale;
appellante
il convenuto con atto di appello 20 gennaio 2011, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale per fr. 33'121.05, in via subordinata per fr. 16'221.05
e in via ancor più subordinata per fr. 7'781.95, oltre interessi, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 23 febbraio 2011 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Sulla
base del documento denominato “valutazione di costo indicativa” (doc. B) AP 1
nel giugno 2006 ha appaltato a AO 1 le opere da capomastro relative ai lavori
di ristrutturazione dell’appartamento sito al primo piano dell’immobile di cui
alla part. n. __________ RFD di __________, di sua proprietà. Nell’accordo le
parti hanno stabilito una mercede globale di fr. 41'641.20 IVA inclusa (fr. 38'700.-
+ IVA) per i lavori allora previsti, raggruppati in 8 posizioni (impianto
cantiere; rimozione e sgomberi serramenti esistenti; demolizioni e sgomberi [tavolati fino a spessore cm 15, betoncini
di sottofondo fino a spessore cm 10, ecc.]; rifacimento betoncini di sottofondo [escluso isolazione];
esecuzione nuovi tavolati e tamponamenti in mattoni di cotto compreso relativi
intonaci; fornitura e posa profilati in ferro compreso appoggi e sigillatura;
puntellazioni durante i lavori di demolizione e costruzione travi; diversi e
imprevisti), precisando che gli ulteriori interventi sarebbero stati fatturati
a regia, secondo le tariffe SSIC 2006, cantieri in economia, con uno sconto da
definire.
Terminati
a metà settembre 2006 i lavori, subappaltati - con l’accordo della committenza
- a __________ e __________, il 31 ottobre 2006 AO 1 ha trasmesso a AP 1 la fattura finale (doc. C), esposta a regia, per un importo di fr. 87'641.15 (fr.
84'096.75 [opere mensili] + fr. 1'681.95 [noli, consumo materiale d’esercizio, legnami, ponteggi, puntelli
ecc. - 2%] ./. fr. 8'577.85 [sconto del 10%] + fr. 4'250.- [betoncini] + fr. 6'190.30 [IVA 7.6%]), a fronte della
quale le sono stati versati acconti per soli fr. 25'000.-.
2. Con
petizione 10 novembre 2006 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna AP 1 per ottenere, previa l’adozione di
misure supercautelari e cautelari (e meglio l’annotazione in via provvisoria di
un’ipoteca legale a carico della particella oggetto degli interventi) poi effettivamente
ottenute, la sua condanna al pagamento di fr. 62'641.15 oltre interessi, somma
corrispondente al saldo della fattura da lei esposta (doc. C), riferita alle
opere contrattuali (doc. B, di fr. 41'641.20) e a quelle supplementari (doc. L,
di fr. 43'055.50 IVA esclusa), e l’iscrizione per tale importo di un’ipoteca
legale definitiva a carico del fondo oggetto della ristrutturazione.
Il
convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la
condanna della controparte al pagamento di un importo imprecisato, poi quantificato
con la replica a fr. 5'000.-, oltre interessi. Egli, tenuto conto del rapporto allestito
dalla progettista e direttrice dei lavori arch. __________ (doc. 5), ha in
sostanza addotto che la controparte poteva tutt’al più pretendere una mercede
di fr. 36’853.48 (fr. 34'200.- [importo contrattuale senza IVA, dedotta la posizione “imprevisti” di
fr. 4'500.-] + fr. 1'700.- [imprevisti] + fr. 7’805.- [lavori supplementari] ./. fr. 4'107.- [lavori inclusi nel
contratto ma non eseguiti] ./. fr. 796.25 [lavori inclusi nel contratto ma da lui assunti, cfr. doc. 7] ./. fr. 4'401.21 [sconto del 12%] + fr. 2'452.94
[IVA]), da cui dovevano tuttavia essere dedotti gli acconti di fr. 25'000.-, il
minor valore dovuto ad alcuni difetti dell’opera, il controvalore di altre
opere non completamente terminate e il danno dovuto all’attuale impossibilità
di utilizzare l’appartamento, che avrebbe potuto fruttare una pigione mensile
di fr. 1'000.-.
3. Esperita
l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è stata in particolare assunta
la perizia giudiziaria dell’ing. __________, le parti sono state autorizzate dal
giudice a presentare il loro allegato conclusionale, poi inoltrato solo dal
convenuto. Con memoriale 6 settembre 2010 questi ha parzialmente modificato le
sue richieste, aumentando a fr. 39'741.35 oltre interessi l’importo preteso con
la domanda riconvenzionale: egli ha osservato che dalle spettanze dell’attrice,
di fr. 40'313.65 (fr. 34'200.- [importo contrattuale senza IVA, dedotta la posizione “imprevisti” di
fr. 4'500.-] + fr. 1'700.- [imprevisti] + fr. 7’601.- [lavori supplementari] ./. fr. 129.- [lavori inclusi nel
contratto ma non eseguiti] ./. fr. 796.25 [lavori inclusi nel contratto ma da lui assunti] ./. fr. 5'109.- [sconto del 12%] + fr. 2'847.40
[IVA]), dovevano essere dedotti fr. 25'000.- per gli acconti, fr. 5'500.- per il
difetto al betoncino, fr. 1'500.- per le opere non del tutto terminate e fr.
43'055.- a titolo di perdita di guadagno per l’impossibilità di utilizzare
l’appartamento, con una pigione mensile di fr. 1'055.-, dal 16 settembre 2006
al 4 marzo 2010.
In
occasione del dibattimento finale del 28 ottobre 2010 le parti si sono
riconfermate nelle loro precedenti richieste, l’attrice avendo pure ottenuto di
far verbalizzare alcune osservazioni conclusive.
4. Il
Pretore, con la sentenza 14 dicembre 2010 qui impugnata, ha parzialmente accolto
la petizione, per fr. 36'024.50 più interessi ed accessori, e respinto la
domanda riconvenzionale. Il giudice di prime cure ha dapprima accertato che
l’attrice, per le 8 posizioni contenute nel doc. B, poteva pretendere una
mercede di fr. 37'941.20 (fr. 41'641.20 IVA inclusa [importo dovuto contrattualmente] ./. fr.
1'500.- [lavori non terminati]
./. fr. 2'200.- [difetto al betoncino]), da cui dovevano essere dedotti gli acconti di fr. 25'000.-. Ha in
seguito ritenuto che essa, per i lavori supplementari,
poteva fatturare altri fr. 26'262.25, oltre all’IVA di
fr. 1'995.95. Ha quindi dedotto il 12% di sconto sul saldo per i lavori
previsti dal doc. B (fr. 1'552.95) e il 10% di sconto su quello per i lavori
supplementari (fr. 2'825.80), togliendo infine la somma di fr. 796.15 relativa
ai lavori inclusi nel contratto ma assunti dal
convenuto. Tutte le altre deduzioni proposte dal
convenuto, compresa quella relativa al danno per l’impossibilità di utilizzare
l’appartamento, sono per contro state respinte.
5. Con
l’appello 20 gennaio 2011, che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale per fr. 33'121.05, in via subordinata per fr. 16'221.05
e in via ancor più subordinata per fr. 7'781.95, oltre interessi. A suo dire,
per le prestazioni a corpo contenute nel doc. B, l’attrice poteva pretendere
fr. 32'261.20 (fr. 34'200.- [importo
contrattuale senza IVA, dedotta la posizione “imprevisti” di fr. 4'500.-] ./. fr. 129.- [lavori inclusi nel
contratto ma non eseguiti] ./. fr. 4'088.52 [sconto del 12%] + fr. 2'278.67 [IVA]), da cui però dovevano essere dedotti fr.
25'000.- per gli acconti, fr. 5'500.- per il difetto al betoncino e fr. 1'500.-
per le opere non terminate. Per i lavori supplementari alla stessa potevano invece
essere riconosciuti solo fr. 9'948.25, da cui andava dedotto lo sconto del 10%,
pari a fr. 994.80, e aggiunta l’IVA, di fr. 680.40, per complessivi fr.
9'633.90. Tolta la somma di fr. 796.15 relativa ai lavori
inclusi nel contratto ma da lui assunti, ne risultava così un saldo a favore
dell’attrice, per tutte le prestazioni da lei svolte, di fr. 9'098.95, ritenuto però che tale importo era compensato dalla sua contropretesa volta
al risarcimento della perdita di guadagno per l’impossibilità di utilizzare
l’appartamento dal 15 ottobre 2006 al 4 marzo 2010 (fr. 42'200.-), in subordine
dal 29 ottobre 2007 al 13 novembre 2009 (fr. 25'320.-) e in via ancor più
subordinata dal 29 ottobre 2007 al 19 aprile 2009 (fr. 16’880.-).
6. Delle
osservazioni 23 febbraio 2011 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame
si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata
pronunciata e comunicata prima di questa data e meglio il 14 dicembre 2010, la
procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore,
resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
8. In
questa sede il convenuto chiede preliminarmente di estromettere dagli atti le
osservazioni conclusionali che l’attrice, con l’accordo del Pretore, aveva fatto
verbalizzare, a suo dire tardivamente e in violazione del disposto di cui agli art.
280 cpv. 3 e 282 CPC/TI, in occasione del dibattimento finale del 28 ottobre
2010. La censura dev’essere disattesa. Questa Camera ha in effetti già avuto
modo di precisare che un allegato conclusionale tardivo, e ciò vale per
analogia anche per le eventuali conclusioni verbalizzate all’udienza qui in
esame, foss’anche irrispettoso delle norme del CPC/TI, non arreca né può in
realtà arrecare alcun pregiudizio alla controparte, specie se nello stesso -
come nella fattispecie, vista tra l’altro l’estrema genericità e brevità di
quelle osservazioni (che si estendono su poco meno di una pagina, a fronte
delle 37 pagine prodotte dal convenuto) - l’attrice non ha provveduto ad
estendere o modificare le proprie domande. In realtà, a quel momento alla parte
viene unicamente data l’occasione di esprimersi, in ossequio al suo diritto di
essere sentita, sulle risultanze dell’istruttoria, per cui, privandola di tale possibilità,
la controparte non le sottrae un’arma processuale di particolare rilevanza, né
migliora in alcun modo la propria posizione sostanziale o processuale. In
definitiva, il convenuto non ha e non può dunque avere un interesse degno di
protezione a ricorrere contro la decisione pretorile di ammettere o meno una
tale presa di posizione, per cui, in assenza di un interesse tutelabile, cioè
del cosiddetto “gravamen”, l’appello, su tale questione, deve senz’altro
essere dichiarato irricevibile (II CCA 26 settembre 1996 inc. n. 12.96.120, 10
febbraio 1999 inc. n. 12.98.187, 8 ottobre 2010 inc. n. 12.2009.38; sul tema cfr.
pure II CCA 15 aprile 2010 inc. n. 12.2008.250).
9. A
questo stadio della lite è pacifico, in diritto, che la vertenza sia retta
dalle norme sul contratto d’appalto (art. 363 segg. CO) ed in particolare che,
nonostante l’ambiguo tenore letterale del documento definito “valutazione di
costo indicativa” (doc. B), la mercede per le 8 posizioni contenute nello
stesso sia stata stabilita a corpo (art. 373 CO), mentre quella per le opere
supplementari debba essere calcolata a dipendenza del valore del lavoro e del
materiale fornito (art. 374 CO).
10. Con
riferimento alle 8 posizioni contenute nel doc. B, il Pretore - come detto - ha
stabilito che l’attrice poteva pretendere una mercede di fr. 37'941.20 (fr. 38'700.-
+ fr. 2'941.20 di IVA [importo
dovuto contrattualmente] ./. fr. 1'500.- [lavori non terminati] ./. fr. 2'200.- [difetto al betoncino]), da cui dovevano
essere dedotti dapprima gli acconti di fr. 25'000.- e quindi il 12% di sconto,
pari a fr. 1'552.95, il tutto per un totale di fr. 11'388.25. In questa sede il convenuto ritiene che la somma dovuta alla
controparte debba essere ridotta a fr. 261.20, dato che dalle spettanze di
quest’ultima, di fr. 32'261.20 (fr. 34'200.- [importo contrattuale senza IVA, di fr. 38'700.-, dedotta la
posizione “imprevisti” di fr. 4'500.-] ./. fr. 129.- [lavori inclusi nel contratto ma non eseguiti]
./. fr. 4'088.52 [sconto del 12%] + fr. 2'278.67
[IVA]), dovevano essere dedotti gli acconti di fr. 25'000.-, il difetto al
betoncino di fr. 5'500.- e le opere non terminate di fr. 1'500.-.
10.1 Incontestato
che l’importo concordato contrattualmente per le 8 prestazioni sia di fr.
38'700.- (doc. B) - a cui andrà poi aggiunta l’IVA -, il convenuto ritiene innanzitutto
che da tale somma debba essere dedotta la posizione “imprevisti” di fr. 4'500.-
e che nel contempo alle opere supplementari debbano essere aggiunti fr. 1'760.-
per quel medesimo titolo (fr. 800.- per la rimozione dell’isolazione trovata
sotto il betoncino, fr. 510.- per la puntellazione del sottotetto per
adattamento travi portanti e fr. 450.- per la rimozione
dell’architrave in beton finestra bagno e taglio tubo in ghisa), adducendo in sostanza che la stima per gli “imprevisti” riportata
nel doc. B si era rivelata eccessiva rispetto alla realtà. A torto. Pur avendo
ammesso in causa che l’inserimento della posta “imprevisti” è caratteristica
dei contratti di mercede a corpo proprio per parare le conseguenze di eventuali
fattori imponderabili oppure di errori di valutazione (risposta p. 3, conclusioni
p. 6 e appello p. 9), egli sembra in effetti misconoscere che ciò fa però anche
sì che all’appaltatore sia dovuta l’intera mercede a corpo pattuita, ivi
compresa la parte esposta a titolo di “imprevisti”, e ciò a prescindere dal
fatto che la stessa si poi sia rivelata più o meno estesa di quanto ipotizzato inizialmente.
Nei medesimi termini si è del resto espresso anche il perito giudiziario
(perizia p. 10 e 16; audizione del perito n. 43 seg.). Poco importa invece se
questa Camera in un precedente giudizio (II CCA 13 dicembre 2005 inc. n. 12.2004.217),
per altro riferito a una mercede solo preventivata, abbia invece ritenuto di poter
dedurre quella posizione.
10.2 Il
convenuto dichiara in seguito di non condividere l’assunto pretorile secondo
cui la mancata esecuzione di alcune opere contrattuali da parte dell’attrice
sarebbe stata compensata dall’effettuazione di altri lavori inizialmente non
previsti (la non demolizione e ricostruzione in diversa posizione della parete
divisoria tra nuovo locale vestiaire e bagno padronale sarebbe compensata dalla
costruzione del muro di rivestimento della parete verso il vano scale; la non
formazione dell’apertura in soletta per la posa della scala di accesso al
sottotetto sarebbe compensata dalla formazione dell’apertura esterna; il minor
quantitativo di muratura a seguito della posa di porte a scrigno sarebbe
compensato dalla maggior difficoltà causata dalla posa di porte a scrigno) ed
avrebbe semmai comportato un costo supplementare per l’attrice, quando, a suo
dire, quest’ultima avrebbe in realtà risparmiato fr. 129.-, importo di cui
chiede dunque la deduzione. A ragione. È vero che in un primo tempo il perito
giudiziario ha indicato che le sopramenzionate opere non eseguite dall’attrice
erano in generale compensate dalle altre pure indicate sopra (perizia p. 9),
ciò che egli ha in seguito ribadito per quanto riguardava la non formazione
dell’apertura in soletta per la posa della scala di accesso al sottotetto, a
suo dire compensata dalla formazione dell’apertura esterna (audizione del
perito n. 20). È però altrettanto vero che egli in un secondo momento ha in
parte modificato le sue conclusioni, rilevando che l’attrice, per non aver
dovuto demolire e ricostruire la parete portante tra il vestiaire e il bagno
padronale ed aver al suo posto provveduto a sistemare la superficie della
stessa rispettivamente costruito un nuovo muro di rivestimento della parete
verso il vano scale, aveva di fatto conseguito un vantaggio finanziario di fr.
129.- (cfr. lettera 24 novembre 2009 del perito, ad n. 69), che deve dunque essere
dedotto dalle sue pretese.
10.3 Il
Pretore ha tra l’altro dedotto dalle spettanze dell’attrice le spese per
ovviare alla difettosità del betoncino, che presentava differenze di quote
sulla sua superficie superiori alla tolleranza. Confrontato con le due proposte
di risanamento indicate dal perito giudiziario, la prima che prevedeva
l’impiego di una malta liquida di livellamento per un costo di fr. 2'200.-, la
seconda che presupponeva pure una fresatura preliminare del betoncino per un
costo complessivo di fr. 5'500.-, egli ha optato per la soluzione meno onerosa:
pur avendo rilevato che, per l’esperto, solo fresando il betoncino esistente
sarebbe stato possibile posare le piastrelle inizialmente pensate con uno
spessore di 2.2 cm, ha osservato che il convenuto, venendo meno all’onere della
prova che gli incombeva, oltre a non aver spiegato perché non si potesse optare
per un tipo di piastrella più bassa, neppure aveva preteso che la posa di
piastrelle con uno spessore inferiore a quello prospettato non sarebbe stata
possibile oppure che tale soluzione avrebbe inciso sulla qualità del pavimento
o sul costo dello stesso a causa del prezzo delle piastrelle. In questa sede il
convenuto censura l’assunto pretorile e ribadisce la necessità di far capo
all’intervento più oneroso, ricordando che, come già rilevato dal perito
giudiziario, le piastrelle che avrebbero dovuto essere posate avevano uno
spessore di 2.2 cm. La censura merita di essere accolta. Nella fase
preprocessuale l’attrice non ha contestato che al momento della posa del
betoncino la controparte le aveva chiesto di lasciare uno spessore di 2.2 cm per la posa del pavimento in pietra (cfr. doc. 9, 10 e 11), circostanza questa che, del tutto
pacifica, non è stata dibattuta né ha poi fatto oggetto di richieste di prove
in causa. Ciò posto, tenuto conto delle considerazioni del perito giudiziario,
secondo cui la soluzione che prevedeva l’impiego di una malta liquida di
livellamento avrebbe probabilmente causato la necessità di sostituire le progettate
piastrelle di cm 2 con altre di spessore inferiore (perizia p. 17)
rispettivamente secondo cui quella soluzione era possibile solo se si
sceglievano piastrelle di spessore inferiore ai 2 cm, altrimenti occorreva optare per la fresatura aggiuntiva (audizione del perito n. 66), si deve
concludere, dato che le piastrelle scelte dal convenuto avevano per l’appunto uno
spessore di cm 2.2, che l’intervento meno oneroso doveva essere scartato e che
l’unica soluzione possibile nella fattispecie era in definitiva quella che
prevedeva un costo di fr. 5'500.-.
10.4 Il
convenuto rimprovera al Pretore pure di aver calcolato in modo errato il saldo
a favore dell’attrice, ciò che avrebbe in particolare comportato un’importante
riduzione dello sconto a suo favore e un aumento delle pretese per IVA a favore
della controparte: a suo parere, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto
aggiungere l’IVA già alla somma a corpo prevista dal doc. B e quindi dedurre da
quell’importo il valore dei lavori non terminati, il minor valore per i difetti
e l’ammontare degli acconti versati, salvo poi togliere
lo sconto concordato sul totale così risultato; ma avrebbe dovuto dedurre dalla
somma a corpo prevista dal doc. B, ma senza IVA, la posizione “imprevisti” (come detto, in realtà non deducibile) e
il valore dei lavori inclusi nel contratto ma non
eseguiti, ritenuto che da quella somma avrebbe dovuto togliere lo sconto e quindi aggiungere l’IVA, fermo restando che il valore dei
lavori non terminati, il minor valore per i difetti e
l’ammontare degli acconti dovevano poi essere dedotti solo dal totale. La
censura è solo in parte fondata. La soluzione corretta è in effetti quella di dedurre
dalla somma a corpo prevista dal doc. B, ma senza IVA, il valore dei lavori inclusi nel contratto
ma non eseguiti e quello dei
lavori non terminati, di togliere poi lo sconto dalla
somma così risultante e quindi di aggiungere al
risultato l’IVA, ritenuto che il minor valore per i difetti e l’ammontare
degli acconti versati devono infine essere dedotti solo dal totale.
10.5 In
considerazione di quanto precede, non contestati per il resto l’ammontare dei
lavori non terminati e degli acconti versati nonché la percentuale di sconto
concordata, le spettanze a favore dell’attrice per le 8 posizioni contenute nel
doc. B possono essere quantificate in fr. 4'601.80: dalla
mercede a corpo senza IVA (fr. 38'700.-) vanno in
effetti dapprima dedotti il valore dei lavori inclusi nel contratto ma non eseguiti
(fr. 129.-) e quello dei lavori non terminati (fr. 1'500.-),
con un saldo di fr. 37'071.-; da questo va tolto lo sconto del 12% (fr. 4'448.50), con un risultato intermedio di fr.
32'622.50; a tale importo va quindi aggiunta l’IVA al
7.6% (fr. 2'479.30), ciò che porta a una somma di fr. 35'101.80, da cui vanno
ancora dedotti il minor valore per i difetti (fr. 5'500.-) e gli acconti versati
(fr. 25'000.-).
11. Per
quanto riguarda invece le opere supplementari, il Pretore ha ritenuto che
l’attrice poteva fatturare altri fr. 26'262.25 (fr. 3'365.- per 7 posizioni [n. 4, 14, 17, 18, 19, 25 e 27 del doc. L] ammesse dal convenuto, fr. 15'361.20 per
altre 10 posizioni [n. 3, 3.1,
5, 7, 10, 11, 12.1, 16, 21 e 22 del doc. L]
riconosciute dal convenuto per importi inferiori non confermati dal perito, fr.
168.75 per la posizione n. 1 del doc. L, fr. 2'070.- per la posizione n. 2 del
doc. L, fr. 657.- per la posizione n. 24 del doc. L e fr. 4'640.30 per la
posizione n. 28 del doc. L, queste ultime 14 posizioni - salvo l’ultima - calcolate
in ragione del 90% degli importi indicati nel doc. L), somma a cui doveva
essere aggiunta l’IVA di fr. 1'995.95 e quindi tolto lo sconto del 10%, pari a fr.
2'825.80, per complessivi fr. 25’432.40. Con l’appello
il convenuto ritiene che la controparte potrebbe pretendere solo fr. 9'948.25 (fr. 3'365.- per le 7 posizioni
da lui ammesse, fr. 1'760.- per
“imprevisti”, fr. 1'322.- per 2 posizioni computate al 20% [n. 22 e 28 del doc. L] e fr. 3'501.25 per altre 7 posizioni [n.
1, 2, 7, 10, 12.1, 16 e 21 del doc. L] da lui
riconosciute per importi inferiori non confermati dal perito, queste ultime calcolate
di principio solo in ragione del 60% degli importi indicati nel doc. L), somma da
cui andava poi dedotto lo sconto del 10%, pari a fr. 994.80, e aggiunta l’IVA,
di fr. 680.40, per un totale di fr. 9'633.90.
11.1 A
titolo di premessa su tale capitolo, va innanzitutto evidenziato che delle 30
posizioni - che sono poi esclusivamente quelle riportate nel doc. L (da n. 1 a 28, con l’aggiunta dei n. 3.1 e 12.1) - passate in rassegna dal Pretore per determinare l’entità
della mercede dovuta all’attrice per le opere supplementari, a questo stadio
della lite 16 sono oramai pacifiche. In seconda istanza non è in effetti più
contestato che le posizioni n. 6 (rimozione e sgombero botola + scala, di fr. 150.-),
8 (puntellazione tetto + rimozione + sgombero, di fr. 510.-), 9 (rimozione e
ricupero + messa in deposito davanzali e soglie, di fr. 360.-), 12 (posa
scrigni completi, di fr. 1'650.-), 13 (demolizione e sgombero spalletta in CS
porta camera compreso ricarico e finitura, di fr. 275.-), 15 (ripristino
isolazione + betoncino sotto tetto - zona botola, di fr. 150.-), 20 (posa
soglie e davanzali compreso imbottitura e sigillature, di fr. 750.-), 23 (sgombero
rottami, ingombranti, legnami, compreso tasse, di fr. 345.-) e 26 (chiusura
vani finestre con plastica e listoni, di fr. 460.-) siano già comprese nelle 8
posizioni del doc. B e non costituiscano così opere supplementari, con conseguente
mancato obbligo di remunerazione a carico del convenuto; e neppure è contestato
che le posizioni n. 4 (ricerca pozzetto fognatura, sondaggio soletta sopra
prima porta, di fr. 280.-), 14 (sopraelevazione architrave esistente in CA
atrio soggiorno compreso ogni finitura + rimozione archi a soffitto
cucina/soggiorno, di fr. 470.-), 17 (demolizione e sgombero parapetto finestra
est soggiorno, in costo riquadratura e piano posa nuovo serramento, di fr.
420.-), 18 (chiusura vano porta cucina, di fr. 380.-), 19 (porta finestra sud -
soggiorno: rimozione rolladen + porta tende ed accessori; rimozione porta
finestra scorrevole, messa in deposito e protezione; chiusura vano con pannelli
e polietilene, di fr. 540.-), 25 (intonaco pareti complete interne alla
stabilitura su sottofondo esistente in gesso, previa preparazione del fondo, di
fr. 1'000.- anziché di fr. 1'805.-) e 27 (correzione porta entrata, di fr.
275.-) costituiscano vere e proprie opere supplementari, con l’obbligo di
remunerazione a favore dell’attrice, per complessivi fr. 3'365.-.
Sempre a
titolo di premessa, va pure evidenziato che a questa somma non possono essere
aggiunti i fr. 1'760.- ammessi dal convenuto ancora in questa sede a titolo di
“imprevisti” (fr. 800.- per la rimozione dell’isolazione trovata sotto il
betoncino, fr. 510.- per la puntellazione del sottotetto per adattamento travi
portanti e fr. 450.- per la rimozione dell’architrave
in beton finestra bagno e taglio tubo in ghisa), quell’ammissione essendo in
effetti condizionata al fatto che dalla mercede a corpo
di fr. 38'700.- fosse dedotta la posizione “imprevisti” di fr. 4'500.-, che,
come si è visto (cfr. supra consid. 10.1), non si è però avverato. Del
resto l’attrice non ha mai preteso, nemmeno con le osservazioni all’appello,
l’attribuzione di questi ulteriori importi.
11.2 Nel
gravame il convenuto si dilunga per dimostrare che il doc. L non avrebbe, da
solo, alcun valore probatorio. La censura, che per altro rimane fine a sé
stessa, in quanto il convenuto non mette comunque in discussione di dover alla
controparte i fr. 3'365.- di cui si è appena detto né tanto meno altri fr. 6'268.90
(in questa sede egli ammette infatti di essere tenuto a rifondere all’attrice
per questo capitolo fr. 9'633.90), foss’anche fondata, non
migliorerebbe la sua posizione. Il perito giudiziario ha in effetti evidenziato
che il documento in questione è stato allestito dall’attrice a posteriori,
proprio per giustificare la somma esposta a titolo di opere supplementari (perizia
p. 11), ciò che ne riduce assai la forza probatoria. Ma, ciononostante, lo
stesso non può essere considerato una semplice allegazione di parte. Sempre a
detta dell’esperto, i lavori riportati nello stesso, pur non trovando pieno
riscontro nei bollettini di lavoro versati agli atti, erano in effetti stati
eseguiti (perizia p. 12; cfr. pure p. 5 seg.) e in ogni caso egli, specie con
riferimento alle 14 posizioni qui ancora litigiose, è stato sostanzialmente in
grado, se del caso facendo capo a stime o a considerazioni fondate sulla sua
esperienza, di stabilire se quanto ivi fatturato costituiva o meno un lavoro
supplementare (cfr. perizia p. 12 segg.), rispettivamente di esprimersi sui
prezzi esposti. In definitiva, si può così concordare con il convenuto che il doc. L non ha di per sé un valore probatorio assoluto, ma che,
alla luce delle risultanze peritali, esso può essere considerato per il
giudizio, se del caso, con le correzioni che lo stesso convenuto chiede di apportarvi
in questa sede siccome il Pretore non vi aveva a suo dire dato seguito.
11.3 Prima
di passare in rassegna le 14 posizioni del doc. L qui
litigiose, vale ancora la pena di chinarsi sulla censura, che per altro concerne
buona parte delle stesse, con cui il convenuto contesta al Pretore di aver corretto
solo in parte i prezzi indicati in quel documento - ritenuti dal perito giudiziario
“più sostenibili” rispetto a quelli, insostenibili, indicati nel doc. 5 (cfr.
perizia p. 10 seg.; audizione del perito n. 38 seg.) - apportandovi una
riduzione del 10%, anziché quella qui rivendicata del 40%. La censura, per
altro irricevibile siccome addotta per la prima volta solo in questa sede (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), deve essere disattesa. l rimproveri preliminarmente
mossi dal convenuto circa la scarsa attendibilità sul particolare tema delle
valutazioni peritali (segnatamente per l’impossibilità di verificare,
confrontare e quantificare i prezzi a regia nonché i tempi di esecuzione) non
necessitano invero di essere approfonditi, dato che egli ha per finire ammesso
di voler far proprie quelle valutazioni, sia pure previo aumento della
riduzione applicata dal Pretore. A sostegno della riduzione del 40%, anziché
del 10%, egli si limita ad addurre il fatto che le opere supplementari erano
state accolte in prima istanza per fr. 28'258.20 a fronte di un importo preteso di fr. 46'327.70 (fr. 43'055.50 + IVA), con una decurtazione
per l’appunto di circa il 40%: l’argomentazione è inconsistente, il mancato
integrale riconoscimento delle pretese esposte nel doc. L essendo - come detto
- dovuto, oltre al mancato computo dello sconto, al fatto che 9 posizioni (con
un’incidenza di fr. 4'650.-) non erano state considerate come opere
supplementari, una lo era stata solo in parte (con una riduzione di fr.
9'309.70) e altre 13 (per un minor importo di fr. 2'028.55) erano state conteggiate
solo in ragione della percentuale, qui in discussione, del 90%, e non invece in
considerazione della riduzione dei prezzi allora esposti. In tali circostanze,
non vi è in definitiva motivo di aumentare la deduzione, operata, invero senza
una particolare motivazione, dal giudice di prime cure. In ogni caso, tenuto
conto di quanto dichiarato dal perito giudiziario, il quale ha affermato che in
presenza di uno sconto del 15%, anziché di quello del 10% concesso
dall’attrice, i prezzi di mercato da lei fatturati, da lui ora ritenuti medio/alti
(perizia p. 6), sarebbero senz’altro rientrati nella media (audizione del
perito n. 5), la riduzione percentuale operata dal Pretore, senz’altro tale da
“compensare” tale situazione, non può essere considerata insufficiente.
11.4 Ciò
premesso, con riferimento alle 14 posizioni del doc. L qui ancora litigiose, si
può osservare quanto segue:
11.4.1 posizione
n. 1 (sondaggi pavimenti e parete nord)
Il
Pretore ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo nel doc. L (di
fr. 187.50), riconoscendo all’attrice una mercede di fr. 168.75. In questa sede
il convenuto si limita a chiedere l’aumento della deduzione dal 10% al 40%, con
la conseguente attribuzione alla controparte di fr. 101.25 (correttamente: fr.
112.50). La censura va respinta per le ragioni indicate al considerando 11.3.
11.4.2 posizione
n. 2 (smontaggio rolladen, porta tende, meccanismi, guide, ecc., armadi,
inferriate e sgombero alla discarica)
Il
Pretore ha ridotto del 10% la somma indicata a questo titolo nel doc. L (di fr.
2’300.-), riconoscendo all’attrice fr. 2'070.-. In questa sede il convenuto si
limita anche qui a chiedere l’aumento della deduzione dal 10% al 40%, con la
conseguente attribuzione alla controparte di fr. 1'380.-. La censura va disattesa
per i motivi indicati al considerando 11.3.
11.4.3 posizione
n. 3 (rimozione e sgombero betoncino parte non prevista [zona camino soggiorno/cucina])
Il
Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso in duplica che il lavoro
costituiva un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a
questo titolo nel doc. L (di fr. 2'850.-), riconoscendo all’attrice una mercede
di fr. 2'565.-. In questa sede il convenuto contesta in via principale di aver
ammesso in duplica che la posizione costituisse un’opera supplementare, come
del resto non è, mentre in via subordinata chiede di aumentare la deduzione dal
10% al 40% e di attribuire così alla controparte solo fr. 1'710.-. La censura
va accolta nella sua richiesta principale. Leggendo gli atti di causa, risulta
in effetti che il convenuto, in duplica (p. 4), ha sì dichiarato di riconoscere
la posizione n. 3, ma quale “imprevisti”, in ragione di fr. 800.-, e per le
ragioni indicate in sede di risposta a cui rinviava, ritenuto che in risposta
(p. 4), alla posizione “imprevisti”, egli si era così espresso: “betoncino,
rimozione di ca. 100 mq. Preventivati fr. 3'200.- per uno spessore di cm 10. Si
sono trovati sotto il betoncino ulteriori 5 cm di pannelli isolanti e rete. Calcolo dei costi seguente: fr. 3'200.- / 10 cm x 5 cm = fr. 1'600.-; trattandosi di materiale molto più facile da rimuovere e trasportare rispetto al betoncino,
la cifra viene divisa per 2 (fr. 1’600.- / 2)”. Da quanto precede, è evidente
che il convenuto non ha in realtà mai ammesso, parzialmente, la spesa per la
rimozione di ulteriore betoncino, ma solo quella per la rimozione dei pannelli
isolanti e della rete ad esso sottostante (cfr. pure teste arch. __________ p.
10), di cui alla posizione n. 3.1 che verrà esaminata qui di seguito. Per il
resto, il perito giudiziario avendo dichiarato di non essere in grado di
stabilire se la posizione qui in esame fosse compresa nei lavori di cui al doc.
B (audizione del perito n. 53), occorre decidere sul tema a sfavore
dell’attrice, gravata del relativo onere della prova (nell’audizione del
perito, al n. 21 e 43, è oltretutto indicato che la posizione betoncino di fr.
800.- non doveva essere aggiunta alle opere supplementari).
11.4.4 posizione
n. 3.1 (rimozione e sgombero isolazione e rete d’armatura su tutta la
superficie, compreso tasse)
Il
Pretore, rilevando anche qui che il convenuto aveva ammesso in duplica che il
lavoro costituiva un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato
a questo titolo nel doc. L (di fr. 1'521.-), riconoscendo all’attrice fr. 1'368.90.
In questa sede il convenuto contesta in via principale di aver ammesso in
duplica che la posizione costituisse un’opera supplementare, come del resto non
è, mentre in via subordinata chiede di aumentare la deduzione dal 10% al 40% e
di attribuire così alla controparte solo fr. 912.60. La censura va respinta. Con
riferimento alla censura principale, si osserva che - come si è appena visto - negli
allegati preliminari e con le conclusioni (p. 30) il convenuto ha parzialmente ammesso,
in ragione di fr. 800.-, la spesa per la rimozione dei pannelli isolanti e
della rete sotto il betoncino, tanto più che il perito giudiziario ha
confermato che quel lavoro non rientrava nelle posizioni a corpo del doc. B (perizia
p. 13; audizione del perito n. 47). In merito alla censura formulata in via
subordinata, è qui sufficiente evidenziare che il perito ha di principio
escluso la correttezza degli importi esposti nel doc. 5, tra cui dunque quello
di fr. 800.- in esame, ed ha al contrario ritenuto maggiormente sostenibili
quelli contenuti nel doc. L, ove, sulla particolare questione, era stato
esposto un importo di fr. 1'521.- (cfr. supra consid. 11.3). La
richiesta volta all’aumento della deduzione dal 10% al 40% va a sua volta disattesa
per i motivi già indicati in precedenza (cfr. supra consid. 11.3).
11.4.5 posizione
n. 5 (smontaggio 2 vasche da bagno + sgombero)
Il
Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva
un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo
nel doc. L (di fr. 350.-), riconoscendo all’attrice fr. 315.-. In questa sede
il convenuto contesta che la posizione costituisca un’opera supplementare e in
subordine chiede di aumentare la deduzione dal 10% al 40% e di attribuire così
alla controparte solo fr. 210.-. La censura è infondata. Negli allegati
preliminari (risposta p. 5 e duplica p. 4) e in sede conclusionale (p. 29) il
convenuto ha già pacificamente ammesso che gli interventi in questione
costituivano delle opere supplementari, riconoscendo al proposito una spesa di
fr. 100.-. Alla medesima conclusione è del resto giunto anche il perito
giudiziario (audizione del perito n. 11; cfr. pure l’allegato 8 della perizia
ad bollettini n. 3 e 37). In merito alla censura formulata in via subordinata, basti
evidenziare che il perito ha di principio escluso la correttezza degli importi esposti
nel doc. 5, tra cui dunque quello di fr. 100.- in esame, ed ha al contrario
ritenuto maggiormente sostenibili quelli contenuti nel doc. L, ove, sulla
particolare questione, era stato esposto un importo di fr. 350.- (cfr. supra
consid. 11.3). Quanto alla richiesta di aumento della deduzione dal 10% al 40%,
la stessa va disattesa per i motivi indicati in precedenza (cfr. di nuovo supra
consid. 11.3).
11.4.6 posizione
n. 7 (sottomurazione lato strada cantonale)
Il
Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva
un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo
nel doc. L (di fr. 2'497.-), riconoscendo all’attrice una mercede di fr.
2'247.30. In questa sede il convenuto si limita a chiedere l’aumento della
deduzione dal 10% al 40%, con la conseguente attribuzione alla controparte di
fr. 1'500.-, da lui ammessi negli allegati preliminari (duplica p. 4). La
censura va respinta per le ragioni indicate al considerando 11.3. Si aggiunga
che in sede conclusionale (p. 28 e 30) il convenuto aveva già ammesso a questo
titolo un importo di fr. 2'000.- facendo esplicito riferimento al doc. 5, nel
quale oltretutto si ammetteva come dovuta una somma di circa fr. 3'000.-.
11.4.7 posizione
n. 10 (sondaggio muro garage per termopompa + formazione brecce e relativa
riquadratura)
Il
Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva
un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo
nel doc. L (di fr. 540.-), riconoscendo all’attrice fr. 486.-. In questa sede
il convenuto chiede di ridurre la pretesa della controparte ai fr. 360.- da lui
ammessi in sede preprocessuale (doc. 5), in replica (p. 5) e in duplica (p. 4).
La censura è priva di fondamento. In effetti il perito ha dichiarato di non
condividere gli importi esposti nel doc. 5, tra cui dunque quello di fr. 360.-
in esame, e ha al contrario ritenuto più sostenibili quelli contenuti nel doc.
L, ove, sulla particolare questione, era stato esposto un importo di fr. 540.-
(cfr. supra consid. 11.3), poi ridotto dal Pretore del 10% a fr. 486.-.
11.4.8 posizione
n. 11 (cassonetti rolladen: demolizioni architravi esistenti + puntellazione
solette; formazione piano d’appoggio per nuovi cassonetti; imbottitura fino
sotto soletta, sigillature interne e esterne; lavori di finitura ad adattamenti
alla muratura esistente)
Il
Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva
un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo
nel doc. L (di fr. 6’980.-), riconoscendo all’attrice fr. 6’282.-. In questa
sede il convenuto contesta che la posizione costituisca un’opera supplementare
e in subordine chiede di aumentare la deduzione dal 10% al 40% e di attribuire
così alla controparte solo fr. 4’188.-. La censura è infondata. Con riferimento
alla censura principale, si osserva in effetti che il perito giudiziario ha
escluso nel suo referto che le opere in questione rientrassero nelle posizioni
a corpo del doc. B (perizia p. 13); nel corso della sua audizione, egli ha
confermato quella sua valutazione “visto che dai piani non risulta che si
dovesse fare il cassonetto” (n. 33 e 34), per cui nel fatto che egli subito
dopo abbia aggiunto di aver “considerato che i cassonetti fossero compresi
nella valutazione di costo doc. B” (n. 35) va verosimilmente intravisto un semplice
refuso, poco importando se nell’allegato 8 della perizia alcune opere relative
alle rolladen, che non è dato a sapere se siano quelle oggetto della posizione
in rassegna, siano invece state considerate comprese nell’offerta di cui al
doc. B (bollettini n. 11,12, 14 e 15). Quanto alla domanda subordinata di
aumento della deduzione dal 10% al 40%, la stessa deve essere respinta per i
motivi già indicati in precedenza (cfr. di nuovo supra consid. 11.3).
11.4.9 posizione
n. 12.1 (scarico e messa in deposito scrigni)
Il
Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva
un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo
nel doc. L (di fr. 80.-), riconoscendo all’attrice fr. 72.-. In questa sede il
convenuto chiede di ridurre la pretesa della controparte ai fr. 40.- da lui
ammessi in duplica e in subordine a fr. 48.-, pari al 60% di quanto esposto nel
doc. L. La censura è ampiamente infondata. In sede conclusionale (p. 28), lo
stesso convenuto, preso atto di quanto indicato dal perito giudiziario (perizia
p. 14), aveva in effetti già ammesso a questo titolo un importo di fr. 80.-.
11.4.10 posizione
n. 16 (sgombero elementi cucina, messa in deposito piani di marmo)
Il
Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva
un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo
nel doc. L (di fr. 180.-), riconoscendo all’attrice fr. 162.-. In questa sede
il convenuto chiede di ridurre la pretesa della controparte ai fr. 80.- da lui
ammessi e in subordine a fr. 97.-, pari al 60% di quanto esposto nel doc. L. La
censura è infondata. Il perito ha in effetti escluso la correttezza degli
importi esposti nel doc. 5, tra cui dunque quello di fr. 80.- qui in esame, ed
ha al contrario ritenuto maggiormente sostenibili quelli contenuti nel doc. L,
ove, sulla particolare questione, era stato esposto un importo di fr. 180.-
(cfr. supra consid. 11.3). Quanto alla domanda di aumento della
deduzione dal 10% al 40%, la stessa va a sua volta disattesa per i motivi indicati
in precedenza (cfr. di nuovo supra consid. 11.3).
11.4.11 posizione
n. 21 (rimozione porta piano seminterrato per passaggio bollitore)
Il
Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva
un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo
nel doc. L (di fr. 100.-), riconoscendo all’attrice fr. 90.-. In questa sede il
convenuto chiede di ridurre la pretesa della controparte ai fr. 40.- da lui
ammessi e in subordine a fr. 60.-, pari al 60% di quanto esposto nel doc. L. La
censura è infondata. Il perito ha in effetti confermato la correttezza dell’importo
di fr. 100.- esposto nel doc. L (perizia p. 14). Quanto alla domanda di aumento
della deduzione dal 10% al 40%, la stessa va disattesa per i motivi indicati in
precedenza (cfr. di nuovo supra consid. 11.3).
11.4.12 posizione
n. 22 (muratura di rivestimento zona bagno/WC + camino, compreso
adattamenti e finiture)
Il
Pretore, rilevando anche qui che il convenuto aveva ammesso in duplica che il
lavoro costituiva un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato
a questo titolo nel doc. L (di fr. 1'970.-), riconoscendo all’attrice fr.
1'773.-. In questa sede il convenuto ritiene in via principale che la posizione
costituisca un’opera supplementare solo in ragione del 20%, ossia per fr.
394.-, mentre in via subordinata chiede di aumentare la deduzione dal 10% al
40% e di attribuire così alla controparte solo fr. 1'182.-. La censura va
accolta nella sua richiesta principale. Nonostante in un primo momento il
perito giudiziario abbia escluso che le opere in questione rientrassero nelle
posizioni a corpo del doc. B (perizia p. 14), nel corso della sua audizione
egli ha in effetti parzialmente cambiato idea, rilevando dapprima che forse le
finiture della finestra di cui al bagno del bollettino n. 47 erano da
considerare comprese nell’offerta (n. 29) e aggiungendo poi (n. 60) che quelle
opere erano per buona parte, e meglio per l’80%, già desumibili dai piani (doc.
2) sulla base dei quali era stata allestita l’offerta di cui al doc. B (testi __________
p. 2 e arch. __________ p. 2 e 7).
11.4.13 posizione
n. 24 (risanamento crepa facciata ovest con materiali adeguati previe opere
preparatorie e ponteggi)
Il
Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva
un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo
nel doc. L (di fr. 730.-), riconoscendo all’attrice fr. 657.-. In questa sede
il convenuto contesta che la posizione costituisca un’opera supplementare e in
subordine chiede di aumentare la deduzione dal 10% al 40% e di attribuire così
alla controparte solo fr. 438.-. La censura è parzialmente fondata. Negli
allegati preliminari (duplica p. 5) il convenuto ha invero ammesso che l’opera
in questione era supplementare, riconoscendo al proposito però solo i fr. 280.-
relativi al lavoro effettivo e precisando per il resto che non riconosceva la
spesa per le opere preparatorie e per i ponteggi che erano già presenti sul cantiere.
Richiesto di esprimersi sulle spese fatturate per i ponteggi, il perito
giudiziario ha osservato che la loro fatturazione supplementare sarebbe stata giustificata
solo se in precedenza i ponteggi erano già stati portati via dal cantiere (audizione
del perito n. 61). In concreto, non avendo l’attrice (e non, come invece
ritenuto dal Pretore, la parte convenuta), gravata dell’onere della prova, dimostrato
che i ponteggi erano nel frattempo stati portati via ed erano quindi stati nuovamente
riportati sul cantiere, la posizione qui in esame può essere retribuita come
opera supplementare solo per l’importo di fr. 280.- ammesso a suo tempo dal
convenuto.
11.4.14 posizione
n. 28 (aiuti artigiani: formazione scanalature per elettricista, sanitario
e riscaldamento; formazione scanalature per sanitario e riscaldamento a pavimento;
formazione brecce e fori passanti in muri in CA/PC; posa scatole elettricista;
chiusura scanalature, brecce e fori passanti con materiali adeguati e relative
finiture)
Il
Pretore, rilevando da una parte che il convenuto aveva ammesso in duplica che
il lavoro costituiva un’opera supplementare e accertato dall’altra che per il
perito giudiziario la posizione poteva essere riconosciuta solo in ragione del
18% delle opere commissionate all’idraulico e all’elettricista, ha attribuito
all’attrice una mercede di fr. 4'640.30, a fronte dei fr. 13'950.- da lei
pretesi nel doc. L. In questa sede il convenuto contesta in via principale di
aver ammesso in duplica che la posizione costituisse un’opera supplementare,
tant’è che essa lo è solo in ragione del 20% di quanto ammesso dal Pretore,
ossia per fr. 928.-, mentre in via subordinata chiede di confermare l’importo
di fr. 4'640.30 attribuito dal Pretore. La censura va respinta nella misura in
cui è ricevibile. Nonostante il convenuto abbia ragione laddove afferma di non
aver ammesso in duplica il carattere di opera supplementare dei lavori in
questione, è incontestabile che egli lo aveva già riconosciuto con la risposta e
poi ancora con le conclusioni, ammettendo a questo titolo un importo di fr.
640.- (p. 5) rispettivamente di fr. 951.- (p. 29); e in ogni caso, il perito
giudiziario ha confermato che quei lavori devono essere remunerati come opere
supplementari (perizia p. 15; audizione del perito n. 30 e 32). Non provata è
invece la tesi del convenuto secondo cui quanto fatturato in questa posizione
costituirebbe un’opera supplementare solo in ragione del 20% di quanto ammesso
dal Pretore e meglio unicamente nella misura in cui nei bollettini era stata
apposta la menzione “scanalatura supplementare” a fronte della semplice
menzione “scanalature” in altri bollettini. Quanto all’ammontare della mercede
dovuta a questo titolo dall’attrice, alla luce delle considerazioni esposte dal
perito giudiziario (perizia p. 15; audizione del perito n. 32 e 63), la stessa
può senz’altro essere riconosciuta in ragione del 18% delle opere commissionate
agli artigiani, per fr. 4'640.30.
11.5 Il
convenuto rimprovera in seguito al Pretore di aver calcolato in modo erroneo il
totale dovuto all’attrice. A ragione. Il giudice di prime cure non avrebbe in
effetti dovuto aggiungere l’IVA già alla somma dovuta per i lavori supplementari, salvo poi togliere lo sconto concordato sul totale così risultato,
ma, viceversa, avrebbe dovuto prima togliere dalle opere supplementari lo sconto e solo in un secondo momento
aggiungere l’IVA.
11.6 In
considerazione di quanto precede, non contestata la percentuale di sconto da
applicare, le spettanze a favore dell’attrice per le opere supplementari di cui
al doc. L possono essere quantificate in fr. 21'247.90: dalla relativa mercede senza IVA (di fr. 21'941.25
= pos. 1 fr. 168.75; pos. 2 fr. 2'070.-; pos. 3.1 fr. 1'368.90; pos. 4 fr.
280.-; pos. 5 fr. 315.-; pos. 7 fr. 2'247.30; pos. 10 fr. 486.-; pos. 11 fr.
6'282.-; pos. 12.1 fr. 72.-; pos. 14 fr. 470.-; pos. 16 fr. 162.-; pos. 17 fr.
420.-; pos. 18 fr. 380.-; pos. 19 fr. 540.-; pos. 21 fr. 90.-; pos. 22 fr.
394.-; pos. 24 fr. 280.-; pos. 25 fr. 1'000.-; pos. 27 fr. 275.-; pos. 28 fr.
4'640.30) va in effetti dapprima tolto lo sconto del 10% (per fr. 2'194.15), con un risultato intermedio di
fr. 19'747.10; a tale importo va quindi aggiunta l’IVA
al 7.6% (per fr. 1'500.80).
12. Dalle
pretese a favore dell’attrice deve in ogni caso essere dedotta la somma relativa ai lavori inclusi nel
contratto ma assunti dal convenuto, di fr. 796.25 (doc.
7). L’erroneo importo di fr. 796.15 preso in
considerazione dal Pretore e qui riconfermato dal convenuto può pertanto essere
rettificato in tale misura.
13. Resta
da esaminare se il saldo a favore dell’attrice di fr.
25'746.80 (fr. 4'601.80 + fr. 21'941.25 ./. fr. 796.25) oltre interessi sia compensato dalla contropretesa del
convenuto, oggetto in parte della domanda riconvenzionale, volta al
risarcimento della perdita di guadagno per l’impossibilità di utilizzare
l’appartamento, con una pigione mensile di fr. 1'055.-, dalla data di abbandono
del cantiere da parte dell’attrice alla data del sopralluogo ad opera del
perito giudiziario (dal 15 ottobre 2006 al 4 marzo 2010, per fr. 42'200.-), in
subordine per la durata della perizia e meglio dalla data dell’ordinanza per
l’inoltro delle domande peritali alla data dell’ultima audizione orale del
perito (dal 29 ottobre 2007 al 13 novembre 2009, per fr. 25'320.-) e in via
ancor più subordinata per la durata di un’eventuale perizia ridotta, senza cioè
considerare il tempo impiegato per la delucidazione orale del perito (dal 29
ottobre 2007 al 19 aprile 2009, per fr. 16’880.-). La richiesta è ampiamente
infondata.
13.1 In
realtà, le ragioni addotte dal Pretore per respingere la contropretesa (che in
prima sede si estendeva a un periodo ancor più lungo,
dalla fine dei lavori all’assunzione dell’ultima prova di causa, e meglio dal
16 settembre 2006 al 4 marzo 2010, per fr. 43'055.-), non prestano il fianco ad
alcuna critica. Il giudice di prime cure ha in effetti giustamente evidenziato
che l’entità minima dell’unico difetto riscontrato (di fr. 2'200.-, qui
aumentato a fr. 5'500.-) e dei lavori non terminati (di fr. 1'500.-) nonché la
circostanza che l’onere della prova in merito a quanto svolto incombeva
all’attrice non giustificava il blocco del cantiere da parte del convenuto. E, altrettanto
giustamente, ha aggiunto che il convenuto per le sue esigenze di garanzia della
prova dei difetti avrebbe semmai potuto far esperire una prova a futura
memoria, ciò che del resto avrebbe dovuto fare per ridurre il proprio danno. L’assunto
pretorile merita alcune precisazioni.
13.2 Nella
risposta di causa (p. 9), datata 15 febbraio 2007, il convenuto ha affermato
che, data la compromissione dei rapporti con l’attrice che rifiutava di
intervenire, i lavori non terminati e quelli difettosi sarebbero stati portati
a termine da terzi, evidenziando che, al fine di salvaguardare l’amministrazione
delle prove, per il momento non era però possibile eseguire alcuni interventi,
quali la posa dei pavimenti, né terminare le opere incompiute, fermo restando
che egli, per contenere il danno, ha sostenuto che avrebbe chiesto
l’allestimento di una prova a futura memoria qualora vi fosse stato un
ulteriore scambio degli allegati e i tempi di intervento dovessero protrarsi. Ora,
da quanto precede, risulta inequivocabilmente che l’impossibilità di rimediare
ai difetti ed alle opere non terminate, e con ciò di rendere poi abitabile
l’appartamento dopo il 15 febbraio 2007, non è stata causata tanto
dall’atteggiamento dell’attrice, ma dalla volontà del convenuto di
“salvaguardare l’amministrazione delle prove” prima di far eseguire da terzi i
lavori edili mancanti o difettosi e le altre opere necessarie allo scopo (posa
del pavimento, dei rivestimenti dei bagni, dei sanitari, della cucina, degli
stipiti delle porte, delle porte stesse, degli armadi nel locale armadi e dei
porta tende, nonché alcuni lavori da elettricista e da gessatore e il tinteggio;
cfr. teste arch. __________ p. 5 seg.; cfr. pure perizia p. 18, ove il tempo di
completazione di questi lavori è inoltre stato quantificato in 2-3 settimane) ed
in particolare dal fatto di non aver immediatamente deciso di far esperire la prospettata
prova peritale a futura memoria, per altro nemmeno postulata in un secondo
momento. Ma, a ben vedere, nemmeno è possibile concludere che all’attrice possa
essere imputato il ritardo a rimediare alla situazione per il periodo dal 15
ottobre 2006 al 15 febbraio 2007. Dai documenti agli atti non risulta
innanzitutto che essa non si sia detta disposta ad intervenire (cfr. anzi doc.
10 n. 1). Ma se anche così fosse stato, si osserva in ogni caso che il suo
atteggiamento sarebbe stato legittimo, il convenuto essendo a quel momento
malvenuto a trattenere l’intero saldo a favore di quest’ultima, che, allora,
senza considerare il controvalore dei difetti e delle opere non terminate, era
di fr. 32'746.80 (fr. 25'746.80 + fr. 5'500.- + fr. 1'500.-), a fronte di
difetti e di lavori da completare che avrebbero poi giustificato una spesa di soli
fr. 7'000.- (fr. 5'500.- + fr. 1'500.-): la dottrina e la giurisprudenza hanno
in effetti già avuto modo di precisare che il
committente può legittimamente trattenere la mercede insoluta ai sensi
dell’art. 82 CO fino all’avvenuta riparazione dei difetti correttamente
segnalati (DTF 89 II 232 consid. 4a; Gauch,
Der Werkvertrag, 5ª ed., n.
2377 segg.; Tercier, Les contrats
spéciaux, 3ª ed., n. 4390), fermo restando che quanto da lui trattenuto, in
base al principio della buona fede, non dovrebbe però eccedere più di tanto i presumibili
costi di ripristino (Tercier, op.
cit., ibidem; II CCA 19 settembre 2011 inc. n. 12.2010.95), il che non era manifestamente
il caso nella fattispecie (e ciò nemmeno seguendo Gauch, op. cit., n. 2388 segg., il quale ritiene lecita una
trattenuta anche per un importo che raggiunga il doppio o il triplo dei costi
di ripristino). Tanto basta per respingere la contropretesa del convenuto.
14. Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione deve essere
accolta per fr. 25'746.80 oltre interessi ed accessori,
mentre il giudizio di reiezione della domanda riconvenzionale può senz’altro essere
confermato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC/TI), ritenuto che per la procedura di secondo grado
si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 69'145.55 (fr. 36'024.50 + fr.
33'121.05).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
20 gennaio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 14 dicembre 2010 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
I. sull’azione principale
1. In parziale accoglimento della
petizione, AP 1, __________, è tenuto a versare a AO 1, __________, la somma di
fr. 25'746.80 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2006.
2. Ad
istanza di parte ed entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa
sentenza, è fatto ordine all’Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere
un’ipoteca legale definitiva a favore della parte attrice AO 1, __________, per
l’importo di fr. 25'746.80 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2006 a carico del fondo part. n. __________ RFD di __________, di proprietà del convenuto AP 1, __________.
3. La tassa di giustizia di fr. 4’200.- (di
cui fr. 200.- per la decisione supercautelare di annotazione in via provvisoria
dell’ipoteca legale) e le spese di fr. 7'995.10 (di cui fr. 50.- per le spese
occasionate dalla decisione d’annotazione dell’ipoteca legale provvisoria e fr.
7'635.10 di spese peritali), da anticipare dall’attrice, sono poste a carico di
quest’ultima in ragione di 3/5 e per la rimanenza di 2/5 sono a carico del
convenuto, al quale l’attrice rifonderà fr. 1'500.- a titolo di ripetibili
parziali.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3’000.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
3’100.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 6/7 e per 1/7 sono poste
a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 2'500.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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