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Decisione

12.2011.171

Appalto - essentialia negotii - interpretazione

26 luglio 2013Italiano19 min

Commentaire Romand, CO I, 2a ed., cfr. 34 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, cfr. 359

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Numero d'incarto:

12.2011.171

Data decisione, Autorità:

26.07.2013, IICCA

Titolo:

Appalto - essentialia negotii - interpretazione

INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO

art. 18 CO

art. 363 CO

Incarto n.

12.2011.171

Lugano

26 luglio

2013/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.126 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione (azione

creditoria) 31 ottobre 2005 da

AO 1 (__________)

rappr. da RA 2

contro

AP 1

rappr. da RA 1

con cui

l’attrice ha chiesto, in via principale, la condanna della convenuta al

pagamento di EUR 152'000.- (pari a fr. 236'573,45 al tasso di cambio vigente il

giorno della domanda di esecuzione) oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2005 e

spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________

dell’UEF di Mendrisio e, in via subordinata, al pagamento di EUR 82'000.- (pari

a fr. 127'625,15 al tasso di cambio vigente il giorno della domanda di

esecuzione) oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2005 e spese esecutive nonché

il rigetto in via definitiva limitatamente a questo importo dell’opposizione al

PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, con protesta di tassa, spese e

ripetibili;

domanda

avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione in

entrambe le richieste di giudizio e che il Pretore con sentenza 16 agosto 2011 ha parzialmente accolto, limitatamente a EUR 70'290.- (pari a fr. 109'399,35) oltre interessi al

5% dal 9 agosto 2005 e rigettando per questo importo in via definitiva

l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

appellante

la convenuta che con atto di appello 15 settembre 2011 chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, confermare

l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, porre la tassa di

giustizia e le spese integralmente a carico dell’attrice e condannare

quest’ultima a versarle fr. 5'000.- a titolo di ripetibili, protestate tassa,

spese e ripetibili di appello;

mentre

l’attrice con osservazioni 16 novembre 2011 postula la reiezione del gravame

con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di appello;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in

fatto:

A. In data 21 febbraio 2005 l’ing. __________ P__________, titolare di

uno studio di ingegneria e, a tempo parziale, tecnico comunale a __________, richiedeva

a AO 1. (in seguito denominata “Z__________”), società con sede a __________ (__________),

di presentare un preventivo per la fornitura di una struttura prefabbricata in

relazione a un progetto di realizzazione di uno stabilimento industriale da

parte di G__________ (in seguito denominata “G__________”), società del gruppo __________.

Il 26 febbraio successivo AO 1 trasmetteva un preventivo all’__________ (in

seguito denominata “M__________”), __________, società che era in relazione per

il subappalto di determinate opere con l’impresa generale Z__________, a quel

momento in gara per l’assegnazione dei lavori da parte di G__________.

Tra Z__________ e M__________ è iniziata una laboriosa trattativa, alla quale

ha partecipato pure l’ing. __________ P__________.

Il 5 maggio 2005 Z__________ inviava a M__________ una “Pianificazione

dell’intervento” che prevedeva quale primo punto la delibera al 20 maggio e la

fine di tutti i lavori entro il 30 novembre 2005 (doc. F). Le parti (per Z__________

il geometra __________ Z__________ e l’ing. __________ T__________, per M__________

il direttore __________ S__________) si sono incontrate il 25 maggio 2005 a __________ negli uffici dell’ing. __________ P__________, presente quest’ultimo. Le tesi delle

parti divergono sul contenuto di questo incontro: Z__________ sostiene che in

quell’occasione è stata raggiunta un’intesa su tutti i punti del contratto

d’appalto e fa riferimento alle firme apposte sul doc. D, M__________ afferma

dal canto suo che solo il tipo di prodotto e il prezzo sarebbero stati oggetto

di accordo mentre la tempistica non sarebbe stata definita in via definitiva,

questo aspetto essendo peraltro dipendente dall’accettazione da parte

dell’imprenditore generale (Z__________). Il 27 maggio 2005 M__________ ha

inviato a Z__________ una rappresentazione grafica del “Programma Lavori” (doc.

G) e il medesimo giorno quest’ultima ha inviato allo studio dell’ing. P__________

e a M__________ il preventivo dettagliato (doc. H). Il successivo 1° giugno Z__________

ha inviato a M__________ il contratto d’appalto accompagnato dai disegni

esecutivi con l’invito a firmarli in segno di accettazione e benestare onde

poter dar corso alla programmazione e alla realizzazione dei manufatti (doc. I,

rispettivamente 6). In data 8 giugno 2005 M__________ chiedeva via Fax a Z__________

l’invio con urgenza di un’offerta aggiornata (doc. J) che veniva trasmessa il

giorno medesimo (doc. K, rispettivamente 7). Il 10 giugno 2005 M__________

comunicava a Z__________ “che la fornitura e posa del prefabbricato come da

vostra offerta non viene deliberata alla vostra ditta” (doc. L, rispettivamente

8). A seguito di un’ulteriore riunione presso lo studio dell’ing. P__________

avvenuto il 15 giugno 2005, Z__________ formulava all’attenzione di M__________

una nuova pianificazione dell’intervento, asseritamente concordata in

quell’occasione, che prevedeva la fine di tutti i lavori entro il 30 settembre

2005 (doc. 11). Le citate parti non hanno successivamente sottoscritto alcun

contratto ritenuto che in data 13 giugno 2005 M__________ aveva aderito

all’offerta inviatale il 6 giugno precedente da B__________, __________, tramite

M__________, che prevedeva di ultimare la struttura prefabbricata entro il 23

settembre 2005 per un importo di EUR 406'800.-, opzioni escluse (edizione

documenti da B__________, act. II). Il 2 agosto 2005 Z__________ ha avviato una

procedura esecutiva nei confronti di M__________ tendente al risarcimento del

danno. Al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio, per un

importo di fr. 236'573,45 più interessi al 5% dal 10 giugno 2005, M__________

ha interposto opposizione (doc. V).

B. Il 31 ottobre 2005 Z__________ ha inoltrato una petizione (azione

creditoria) chiedente in via principale la condanna di M__________ al pagamento

di EUR 152'000.- (pari a fr. 236’573,45) oltre interessi del 5% dal 10 giugno

2005 e spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al

PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio; in via subordinata il pagamento di EUR

82'000.- (pari a fr. 127'625,15) oltre interessi al 5% dalla data indicata e

spese esecutive nonché il rigetto il via definitiva dell’opposizione al citato

PE limitatamente a questo secondo importo. In sostanza l’attrice ha sostenuto

che la convenuta aveva rescisso il contratto validamente concluso in data 25

maggio 2005 ed era quindi tenuta a risarcire ogni danno, in concreto composto

dai costi già sostenuti (EUR 82'000.-) e dal mancato guadagno (EUR 70'000.-).

In via subordinata, ossia nell’ipotesi in cui non fosse riconosciuta la

conclusione di un contratto, l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta

al risarcimento dell’interesse negativo, pari a EUR 82'000.-, per violazione

degli obblighi precontrattuali.

Con la risposta di causa M__________ ha chiesto la reiezione integrale della

petizione.

Esperita l’istruttoria le parti hanno confermato le loro opposte tesi e domande

di giudizio con le conclusioni scritte (M__________ in data 27 gennaio 2011 e Z__________

in data 30 marzo 2011).

C. Con sentenza 16 agosto 2011 il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione e condannato M__________ a versare a Z__________ l’importo di EUR

70'290.- (pari a fr. 109'399,35) oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2005. La

tassa di giustizia, le spese e le spese esecutive sono state poste a carico

dell’attrice in ragione di 11/20 e per la differenza a carico della convenuta

alla quale sono stati riconosciuti fr. 2'200.- a titolo di ripetibili. Il

Pretore, stabilita preliminarmente l’applicazione del diritto svizzero, ha

ritenuto che in occasione della riunione del 25 maggio 2005 le parti avevano

raggiunto un accordo su tutti i punti essenziali del contratto d’appalto,

successivamente rescisso dalla convenuta. In applicazione dell’art. 377 CO il

primo giudice ha quindi riconosciuto a favore dell’attrice il mancato guadagno

mentre ha respinto le pretese di danno relative al lavoro già eseguito.

D. Con atto di appello 15 settembre 2011 M__________ chiede la riforma

della sentenza pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione.

Con argomenti che saranno esaminati in seguito l’appellante sostiene che nel

corso della riunione 25 maggio 2005, contrariamente a quanto concluso dal

Pretore, non era stato raggiunto un accordo definitivo sulla tempistica, bensì

unicamente sull’opera da realizzare e sul relativo prezzo.

Con osservazioni 16 novembre 2011 Z__________ ha chiesto la reiezione

dell’appello opponendosi alle tesi di M__________ con argomenti che saranno

ripresi, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Considerato

in

diritto:

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il

nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la

procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa,

fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente

(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese

(CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso

avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta

dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.

Per la conclusione del contratto di appalto

valgono gli art. 1 e seg. CO. Il contratto di appalto può quindi considerarsi

concluso dal momento in cui le parti hanno manifestato concordemente la loro

reciproca volontà su tutti i punti oggettivamente e soggettivamente essenziali

(Tercier/Favre/B. Carron, Les

contrats spéciaux, 4a ed., cfr. 4324). I punti oggettivamente

essenziali sono, oltre ovviamente alle parti, l’opera e la remunerazione (art.

363 CO). Sono soggettivamente essenziali i punti del contratto che

costituiscono una condizione indispensabile – conditio sine qua non – per la

volontà di concludere di ambo le parti o per una di esse, nel qual caso questo

aspetto dev’essere riconoscibile per l’altra parte contrattuale (Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches

Obligationenrecht, AT, Band I, 9a ed., cfr. 341). In materia di

appalto va precisato che nel caso in cui le parti non sono riuscite ad

accordarsi su un punto soggettivamente essenziale, il giudice non deve decidere

automaticamente per l’inesistenza del contratto, ma solo se una delle parti

contesta la sua conclusione (Gauch,

Der Werkvertrag, 5a ed., cfr. 380).

3.

Per la qualifica di un contratto come per la

sua interpretazione, il giudice deve adoperarsi per determinare la vera e

concorde volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva, art. 18 cpv. 1

CO). In assenza di accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà

delle parti o se questa non può essere stabilita, il giudice procede

all’interpretazione delle loro dichiarazioni secondo il principio

dell’affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva

ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella

situazione concreta (interpretazione oggettiva), con il risultato che a una

parte può essere imputato il senso oggettivo della sua dichiarazione, anche se questo

non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 133 III 675, consid. 3.3, 131 III

606, consid. 4.1; II CCA 31 agosto 2012, inc. 12.2011.161, consid. 6). I

suddetti principi sono stati rettamente indicati dal Pretore al considerando

2.2 del suo giudizio.

L’onere della prova riguardante una concreta volontà riferita al contenuto del

contratto è a carico della parte che se ne prevale (CPC Comm, Trezzini, art. 154, pag. 692).

4.

Il Pretore, esaminate in particolare le

testimonianze degli ing. __________ P__________ ed __________ T__________, ha

ritenuto che in occasione dell’incontro del 25 maggio 2005 le parti avevano

raggiunto un’intesa su tutti gli elementi essenziali del contratto di appalto.

Secondo il primo giudice il fatto che successivamente M__________ si sia resa

conto dell’inadeguatezza delle scadenze concordate non poteva nuocere a AO 1,

mentre la documentazione contrattuale di cui ai doc. I e 6 doveva intendersi

quale semplice formalizzazione dell’accordo già concluso. Il Pretore ha quindi

considerato che la comunicazione del 10 giugno 2005 di M__________ a Z__________,

secondo cui la fornitura e la posa del prefabbricato non venivano deliberate a

quest’ultima, rispettivamente l’accettazione dell’offerta di una ditta

concorrente, costituivano una rescissione del contratto ai sensi dell’art. 377

CO. Di qui il riconoscimento del mancato guadagno a favore dell’attrice.

5.

Il fatto che i tempi di esecuzione

dell’opera costituivano un elemento soggettivamente essenziale del contratto

per M__________ e che ciò fosse noto a Z__________ è indubbio (v. ad es. teste ing.

__________ P__________, verbale udienza 14 dicembre 2006, pag. 2: “Io ho partecipato

a molte discussioni tra M__________ e Z__________ per la definizione precisa

del progetto. In questa fase un ruolo importante lo ha giocato la committente,

poiché chiedeva una esecuzione in tempi molto brevi.”; verbale udienza 8 marzo

2007, pag. 1: “posso confermare che durante le trattative gli aspetti

fondamentali delle discussioni erano legati principalmente alla tempistica

della realizzazione dell’opera.”). Come sopra esposto il Pretore ha concluso

per il raggiungimento di un accordo su tutti i punti essenziali, tempistiche

comprese, nel corso della riunione del 25 maggio 2005. Si tratta ora di

esaminare le censure dell’appellante secondo la quale in quell’occasione solo

il prezzo e il tipo di prodotto sarebbero stati oggetto di accordo.

6.

Premesso come nella prima parte del gravame

(fino a pag. 10) l’appellante si limita a ripercorrere i fatti fornendo degli

stessi la sua interpretazione, ma senza confrontarsi con la sentenza pretorile,

le censure esposte in seguito possono essere così riassunte. Il Pretore avrebbe

omesso di considerare da un lato che a Z__________ era noto che la posa del

prefabbricato doveva essere ultimata entro fine settembre 2005 e che quindi la

delibera del lavoro dipendeva da questo termine, d’altro lato che prima del 31

maggio 2005 M__________ non poteva concludere alcun contratto siccome

all’imprenditore generale non erano ancora stati appaltati i lavori. Il primo

giudice avrebbe poi dato eccessivo peso alla testimonianza dell’ing. __________

T__________, collaboratore della ditta attrice, rispetto a quella dell’ing. __________

P__________. Il doc. D, richiamato dal Pretore a fondamento della conclusione

dell’accordo, non riporta indicazioni sui termini di realizzazione

dell’intervento, a riprova che un accordo su questo aspetto non sarebbe

intervenuto. Il rimprovero a M__________ di essersi accorta solo in un secondo

tempo dell’inadeguatezza delle scadenze (asseritamente) concordate, per

riferimento ai suoi terzi partner contrattuali, sarebbe smentito dalle

risultanze istruttorie. Infine, la firma del direttore di M__________ è stata

apposta su un solo foglio del doc. D, ossia quello denominato “elenco prezzi

per materiali in opera”, ciò che confermerebbe il raggiungimento di un accordo

solo parziale.

7. Nel caso in esame le volontà delle

parti appaiono divergenti e non possono essere stabilite con precisione, pertanto

occorre interpretare le loro dichiarazioni e i loro comportamenti in base al

principio dell’affidamento (v. sopra consid. 3).

Occorre avantutto rilevare che il doc. D, sul quale il Pretore fonda la

conclusione del negozio giuridico, non contiene riferimenti precisi alla

tempistica, ma unicamente delle indicazioni manoscritte di difficile comprensione:

ciò conferma il fatto che il 25 maggio 2005 il tema è stato trattato ma non

dimostra ancora l’esistenza di un accordo in merito. Il teste ing. __________ T__________,

collaboratore esterno di Z__________, ha dichiarato, riferendosi all’incontro in

esame, che “Nella discussione venivano richieste delle tempistiche di

esecuzione molto rapide, per soddisfare le esigenze del cliente finale”

(verbale udienza 7 settembre 2006, pag. 2). Il 27 maggio 2005 M__________ ha

trasmesso a Z__________ la trasposizione grafica delle fasi di esecuzione

dell’opera (doc. G), che per quanto attiene la conclusione dei lavori riprende

la data del 30 novembre 2005, ossia quella già risultante dal doc. F, datato 5

maggio 2005.

In

data 1° giugno 2005 Z__________ ha allestito all’attenzione di M__________ la

documentazione contrattuale di cui al doc. I (rispettivamente 6), il cui

“allegato D” prevede la fine dei lavori entro il 30 novembre 2005. Il teste

ing. __________ T__________ ha dichiarato che il programma dei lavori di cui al

doc. G era stato discusso all’incontro del 25 maggio 2005 (v. verbale udienza 7

settembre 2006, pag. 2 i. f.). L’ing. __________ P__________, che come si è

visto è all’origine del contatto tra Z__________ e M__________, ha dal canto

suo dichiarato che “In sostanza essendo lo stabilimento dotato di importanti

impianti tecnologici il tempo di realizzazione della struttura edilizia era

ristretto ed era fissato al più tardi a fine settembre -inizio ottobre 2005.

Nelle trattative con Z__________ questi termini erano noti e i piani di lavoro

che venivano via via aggiornati permettevano di raggiungere l’obiettivo fissato

lasciando però progressivamente sempre meno margine di sicurezza per la realizzazione

tempestiva dell’opera” (v. verbale udienza 14 dicembre 2006, pag. 2), come pure

che “Ribadisco che già in occasione della riunione nella quale si discusse del

doc. D i tempi tecnici di realizzazione erano insufficienti e che io ho

espresso tutte le mie perplessità per il rispetto di quanto sarebbe stato

imposto” (v. verbale udienza 8 marzo 2007, pag. 2). Da quanto precede risulta

difficile concludere per l’esistenza di un assenso sui tempi da parte di M__________

in data 25 maggio 2005. Come sopra esposto il doc. D non contiene chiare

indicazioni riguardo alla tempistica mentre la firma del direttore di M__________

solo sul foglio che riporta il prezzo dell’opera costituisce un importante indizio

di accordo solo parziale. Inoltre, se nella discussione venivano richieste

delle tempistiche di esecuzione molto rapide, come ammesso dall’ing. __________

T__________, e se il protrarsi della trattativa riduceva sempre più il margine

di sicurezza per garantire la tempestiva realizzazione dell’opera, come

indicato dall’ing. __________ P__________, appare improbabile che l’appellante

possa aver accettato il 25 maggio 2005 una tempistica uguale a quella

risultante su un documento del 5 maggio precedente. Il fatto che il Fax di cui

al doc. F riporta solo la dicitura “Per vs. incarti”, come evidenziato

dall’attrice nelle osservazioni all’appello, non consente da solo di giungere a

diversa conclusione. A quanto precede va aggiunto che Z__________ era a

conoscenza del fatto che il progetto doveva essere sottoposto a un committente,

rispettivamente a un’altra impresa per potersi aggiudicare la commessa (v.

teste ing. __________ T__________, verbale udienza 7 settembre 2006, pag. 2).

Ora, a questo proposito giova osservare da un lato che il teste __________ __________,

assistente tecnico indipendente incaricato da M__________ di tenere i contatti

in lingua tedesca con l’impresa Z__________, ha dichiarato di aver sottoposto i

dati della tempistica risultanti dalla riunione del 25 maggio 2005, e da lui

riportati in forma grafica, alla citata impresa che non li ha accettati (v.

verbale udienza 12 ottobre 2006, pag. 2), d’altro lato che la delibera dei

lavori alla Z__________ è posteriore al 25 maggio 2005 (v. teste ing. __________

P__________, verbale udienza 14 dicembre 2006, pag. 2 i.f., verbale udienza 8

marzo 2007, pag. 2 in alto; teste ing. __________ M__________, verbale udienza

12 ottobre 2006, pag. 3). Appare pertanto logico ritenere che l’appellante,

come dalla stessa evidenziato, non poteva impegnarsi in via definitiva senza

l’accordo dell’impresa generale e prima che questa ottenesse definitivamente

l’incarico, aspetti questi che Z__________ non poteva ignorare.

8. Alla luce di quanto precede la

conclusione del Pretore di considerare raggiunto l’accordo su tutti i punti

essenziali nel corso della riunione del 25 maggio 2005 risulta errata.

L’insieme delle circostanze non permette infatti di dedurre che nel citato

momento l’appellante abbia espresso la sua adesione alla realizzazione

dell’opera entro il 30 novembre 2005, rispettivamente che fosse in grado di

stipulare un accordo in tal senso, aspetti questi che come detto non potevano

sfuggire all’attrice, soggetto giuridico cognito dei rapporti commerciali. In

altri termini, l’insieme delle circostanze esaminate al considerando che

precede non consente di interpretare nel comportamento dell’appellante la

volontà di concludere il contratto anche in merito alla tempistica.

Fatti

I fatti successivi contribuiscono a rafforzare questa conclusione (sulla

valutazione del comportamento delle parti posteriore all’atto quale mezzo

complementare di interpretazione v. Winiger,

Commentaire Romand, CO I, 2a ed., cfr. 34 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, cfr. 359

seg. ad art 18 CO). In effetti, se il contratto fosse stato concluso il 25

maggio 2005 non si comprenderebbe per quale motivo l’ing. __________ T__________

avrebbe accettato di discutere modifiche per ridurre ulteriormente sia i tempi

che i costi già in data 3 giugno 2005 (v. verbale udienza 7 settembre 2006,

pag. 3, seconda parte), modifiche concretizzatesi per quanto concerne i costi

nel doc. K (rispettivamente 7). Se il prezzo stabilito sia in cifre che in

lettere, e firmato dalle parti in data 25 maggio 2005 (v. doc. D), è stato

modificato a distanza di pochi giorni, appare logico pensare che un aspetto quale

Considerandi

la tempistica non sia stato oggetto di accordo definitivo quel medesimo giorno,

vista l’assenza di chiari riscontri al riguardo. Infine, l’affermazione

dell’ing. __________ T__________ secondo cui Z__________ si sarebbe attenuta ai

tempi indicati da M__________ con la tabella del 27 maggio 2005 (v. verbale

udienza 7 settembre 2006, pag. 4 i.f.) è smentita dall’ing. __________ P__________

il quale ha spiegato che il tempo di realizzazione della struttura era fissato

al più tardi a fine settembre -inizio ottobre 2005 e che nelle trattative con Z__________

questi termini erano noti (v. verbale udienza 14 dicembre 2006, pag. 2, sotto

metà pagina).

9.

In conclusione l’appello

dev’essere accolto con conseguente riforma del giudizio impugnato nel senso che

la petizione 31 ottobre 2005 di AO 1 è respinta, con seguito di tassa, spese e

ripetibili. Le spese processuali e le ripetibili di appello seguono la

soccombenza dell’attrice e sono fissate in base al valore ancora litigioso in

questa sede pari a fr. 109'399,35, importo determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 96 e 106 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili

pronuncia:

I. L’appello

15 settembre 2011 di AP 1, __________, è accolto.

§ Di conseguenza la

sentenza 16 agosto 2011, inc. OA.2005.126, del Pretore della giurisdizione di

Mendrisio-Sud è così riformata:

1. La

petizione 31 ottobre 2005 di AO 1. è

respinta.

1.1. E’

confermata l’opposizione interposta al precetto esecutivo

n. __________

dell’UEF di Mendrisio.

2. La tassa di

giustizia, in fr. 10'000.-, e le spese, da anticipare

come di

rito, sono poste a carico di AO 1

che

rifonderà a AP 1 fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.

3. e 4.

Invariati

II. Le

spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 3’000.-, anticipate

dall’appellante, sono poste a carico di AO 1., con l’obbligo di rifondere a AP

1 identico importo a titolo di ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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