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Decisione

12.2011.174

Avvocato - mercede

17 aprile 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 7

novembre 2011 degli AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 7 ottobre 2011, inc. OA.2006.720 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

1.1 Di

conseguenza AO 1, __________, è condannato a pagare agi attori AP 1 e AP

2, Lugano, l’importo di complessivi fr. 20'868,35 oltre

interessi al 5% a far tempo dal 15 ottobre 2002.

1.2 L’opposizione

interposta al PE no. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano

è respinta in via definitiva limitatamente al suddetto importo.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'800.- e le spese, da anticipare come di rito

dagli attori, sono poste a carico del convenuto in ragione di fr. 1'400.- e degli

attori in solido in ragione di fr. 400.-. Il convenuto verserà agli attori fr. 2'500.-

a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese

processuali dell’appello, di complessivi fr. 800.-, anticipate dagli

appellanti, sono poste a carico di AO 1 che rifonderà gli

appellanti fr. 700.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza

(art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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