12.2011.175
Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore dopo la scadenza del contratto
27 settembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2011.175
Data decisione, Autorità:
27.09.2011, IICCA
Titolo:
Tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore dopo la scadenza del contratto
RESTITUZIONE DELLA COSA
art. 267 CO
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2011.175
Lugano
27 settembre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.3280 (tutela
dei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4 promossa con istanza 9 agosto 2011 da
AO 1
AO 2
rappr. da RA 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
chiedente
lo sfratto del convenuto dall’appartamento monolocale ammobiliato n. 110 via ai
__________, con protesta di spese e ripetibili, domanda sulla quale il
convenuto non si è pronunciato non avendo preso parte alla discussione 14
settembre 2011, e che il Pretore ha accolto con decisione 14 settembre 2011;
appellante
il convenuto, che con lettera 24 settembre 2011 chiede “in quanto orfano, di
non venir messo in mezzo a una strada”;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che __________
ha concesso in locazione a AP 1 l’appartamento monolocale ammobiliato n. 110 in via __________ dal 1° agosto 2009, al canone di locazione mensile di fr. 660.- oltre fr. 140.-
mensili a titolo di acconto per le spese (doc. A);
che nel
2009 e nel 2010 il conduttore è stato diffidato a più riprese per il mancato
pagamento del canone di locazione (doc. B, C, D, E, F, G, H), da ultimo il 9
dicembre 2010 (doc. H);
che il 28
aprile 2011 l’amministrazione dell’immobile ha notificato a AP 1 la disdetta
del contratto di locazione per la scadenza contrattuale del 31 luglio 2011
mediante il modulo ufficiale (doc. I);
che AP 1
non ha riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, né ha contestato la
disdetta, motivo per cui l’amministrazione, agendo in nome del proprietario,
l’ha convenuto il 9 agosto 2011 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano
per ottenerne l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;
che
all’udienza del 14 settembre 2011 il rappresentante del proprietario ha
confermato la domanda di espulsione con esecuzione effettiva, mentre il
convenuto non si è presentato, senza giustificazioni;
che con
decisione 14 settembre 2011, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi
manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta ordinaria del
contratto di locazione e ha accolto la domanda di sfratto (correttamente: di
espulsione), disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico di AP 1 la
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di
rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;
che con
lettera 24 settembre 2011 AP 1 dichiara di fare ricorso in quanto non gli era
stato possibile trovare un’altra sistemazione entro la data indicata per
l’esecuzione effettiva;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti
e il cui valore è di fr. 23'760.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio
dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che
l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,
anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del
Pretore (Bohnet, Le droit du bail
en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail,
2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nella
fattispecie AP 1 adduce di non aver trovato un’altra sistemazione entro la data
stabilita per l’esecuzione effettiva della decisione e chiede di non essere
messo “in mezzo alla strada”, senza formulare la benché minima critica alla
decisione pretorile, né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti
né per quel che concerne l’applicazione del diritto ammettendo anzi di essere
“dalla parte del torto”;
che in tali
circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di
motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla
controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che a
ogni modo, quand’anche si potesse entrare nel merito dell’appello,
l’opposizione all’espulsione si rivelerebbe infondata, poiché l’appellante non ha
riconsegnato i locali alla scadenza contrattuale e non ha contestato la
disdetta ordinaria;
che le
spese processuali dell’appello andrebbero a carico dell’appellante, soccombente,
ma che si può rinunciare a prelevarle viste le particolarità del caso;
che non
si giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello
non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
Fatti
1. L’appello
24 settembre 2011 di AP 1 è improponibile e la decisione 14 settembre 2011
SO.2011.3280 è confermata.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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