12.2011.177
Assunzione di prove a titolo cautelare
24 febbraio 2012Italiano19 min
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Numero d'incarto:
12.2011.177
Data decisione, Autorità:
24.02.2012, IICCA
Titolo:
Assunzione di prove a titolo cautelare
DISPOSIZIONI GENERALI
art. 158 cpv. 1 let. b CPC
Incarto n.
12.2011.177
Lugano
24 febbraio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria
- inc. n. CA.2011.197 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 -
promossa con istanza 19 luglio 2011 da
AO 1
AO 2
entrambe rappr.
da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
volta ad
ottenere l’assunzione in via cautelare ex art. 158 CPC di tutta una serie di
mezzi di prova (edizioni di documenti e testimoni), domanda avversata dalla
convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione
12 settembre 2011 ha parzialmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 26 settembre 2011, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre le
istanti con osservazioni 3 novembre 2011 postulano la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata
la decisione 20 ottobre 2011 con cui la presidente di questa Camera ha concesso
all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Le
società __________ AO 1 (in seguito: AO 1) e AO 2 (in seguito: AO 2), delle
quali il cittadino __________ M__________ __________ risulta essere il
beneficiario economico e procuratore, sono titolari dal 14 giugno 2005 delle
relazioni bancarie __________ rispettivamente __________ aperte presso AP 1, sulle
quali, grazie anche alle facilitazioni di credito (lombard) ottenute, hanno effettuato
importanti investimenti in azioni e obbligazioni.
2. Nell’istanza
19 luglio 2011, promossa nei confronti di AP 1, AO 1 e AO 2 hanno addotto che il
12 marzo 2009, dopo essere state informate del fatto che le loro relazioni
bancarie presentavano un’esposizione complessiva “in sofferenza” (con attivi
per fr. 17'000'000.- e passivi per fr. 17'500'000.-), i loro
rappresentanti M__________ __________ e l’avv. A__________ __________ avevano
incontrato in banca i funzionari di quest’ultima S__________ __________ e G__________
__________ (entrambi con diritto di firma a due) per discutere della situazione
e che, in esito a quella discussione, era stato pattuito “di procedere ad uno
smobilizzo graduale delle azioni presenti in portafoglio con contestuale
acquisto di obbligazioni di primari gruppi che al momento erano particolarmente
sottovalutate (quali, ad esempio, le obbligazioni FIAT 2017 e 2011 e i
perpetual bonds di banche primarie quali MPS, ING, ABN, Credit Agricole e
Deutsche Bank)”, ritenuto che l’incontro si era concluso con l’accordo della
banca a procedere in tal senso, ossia di “congelare” la posizione e di ristrutturarla
nell’interesse di tutti, e l’impegno di M__________ __________ di comunicare
gli estremi delle obbligazioni da acquistare, come da lui poi fatto con le
comunicazioni a S__________ __________ del 16 marzo 2009 per telefono e in seguito
anche di persona. Sennonché, a loro dire, la banca, pur avendo sì provveduto
alla vendita delle azioni in portafoglio, non aveva poi rinnovato le
facilitazioni creditizie né effettuato i nuovi acquisti di titoli - che
avrebbero permesso di recuperare già oggi la perdita (con un danno di almeno €
10'000'000.-) - negando anzi di aver ricevuto i relativi ordini,
rispettivamente evocando la preventiva necessità di disporre di ulteriori
garanzie e giustificando il suo operato sulla base del mancato ossequio di un
margin call del 15 maggio 2009, da loro mai ricevuto.
3. Con
quell’istanza, ritenendo di aver reso verosimile l’incombente litigio di merito
nei confronti di AP 1 il cui esito era incerto e la cui incertezza poteva
essere chiarita grazie ad una preventiva istruttoria dei mezzi di prova, Eckerville
e Klayman hanno pertanto chiesto, giusta l’art. 158 CPC, l’assunzione in via
cautelare di tutta una serie di prove, e meglio: (a) l’edizione dalla convenuta
di ogni documento cartaceo ed elettronico connesso con le relazioni n. __________
e n. __________ relativamente alla fattispecie qui illustrata ed in particolare
all’accordo del 12 marzo 2009 e al margin call del 15 maggio 2009, ritenuto che
l’edizione si estendeva segnatamente a (i) appunti, note scritte, verbali,
comunicazioni email, etc. redatti da S__________ __________ e/o da G__________ __________
e/o da altri dipendenti della convenuta; (ii) appunti, note scritte, verbali,
comunicazioni email, etc. redatti da qualsiasi membro della direzione generale
della convenuta; (iii) appunti, note scritte, verbali, comunicazioni email,
valutazione del rischio giuridico etc. redatti dal settore Legal &
Compliance ed in particolare dall’allora responsabile di tale settore avv. V__________
__________; (iv) appunti, note scritte, verbali di sedute, comunicazioni email,
etc. redatti da membri del consiglio di amministrazione della convenuta o
all’indirizzo degli stessi; (v) appunti, note scritte, verbali, comunicazioni
email, valutazioni del rischio etc. redatti dai revisori interni ed esterni
della convenuta; (b) l’edizione dalla convenuta di ogni supporto audio (fisico
o digitale) relativo alla registrazione concernente la telefonata del 16 marzo
2009 nell’ambito della quale M__________ __________ comunicò a S__________ __________
dettagli relativi a ulteriori obbligazioni da acquistare; (c) l’edizione dalla
convenuta rispettivamente da S__________ __________ dei tabulati telefonici
relativi al telefono cellulare n. __________ utilizzato da S__________ __________
per comunicare con M__________ __________, in particolare di quelli del mese di
marzo 2009, limitatamente alle chiamate ricevute / fatte in direzione del n. __________
(riconducibile a M__________ __________) e del n. __________ (intestato a S__________
__________ e da quest’ultimo messo a disposizione di M__________ __________ per
comunicare con la banca); (d) l’edizione dalla convenuta degli estratti conto
relativi allo status patrimoniale dei conti deposito e dei conti correnti __________
e __________ alle seguenti date: 1.2.2009, 19.2.2009, 1.3.2009, 12.3.2009,
15.3.2009, 19.3.2009, 31.3.2009, 15.4.2009, 30.4.2009, 15.5.2009, 31.5.2009;
(e) l’edizione dalla convenuta degli originali dei seguenti documenti: (i)
conferme sottoscritte dalle istanti di tutte le facilitazioni di credito
concesse loro dall’apertura delle rispettive relazioni fino al 19 marzo 2009;
(ii) condizioni alle quali le facilitazioni erano state concesse, compresi in
particolare eventuali termini di disdetta e di rimborso, rispettivamente
modalità secondo le quali poteva essere pronunciato un margin call; (iii)
margin call del 15 maggio 2009; (f) l’edizione dalla convenuta dei bilanci e
conti economici al 31.12.2008, 21.12.2009 e al 31.12.2010 ed in particolare del
dettaglio concernente tutti gli accantonamenti effettuati in connessione con le
relazioni __________ e __________; (g) audizione testimoniale dell’avv. V__________
__________; (h) audizione testimoniale di M__________ __________; (i) audizione
testimoniale di S__________ __________; (j) audizione testimoniale dell’avv. A__________
__________; (k) audizione testimoniale di G__________ __________.
4. Raccolte
le osservazioni della convenuta, datate 18 agosto 2011, il Pretore, con la
decisione 12 settembre 2011 qui impugnata ha ritenuto che nel caso di specie si
realizzava l’interesse degno di protezione sancito dall’art. 158 CPC: da una
parte il tema del litigio incombente tra le parti, attinente al contenuto
dell’incontro del 12 marzo 2009 rispettivamente all’eventuale violazione da
parte della convenuta di quanto discusso o concordato a quel momento, non
poteva essere chiarito senza l’ausilio di mezzi di prova in capo a quest’ultima,
chiarimento che rappresentava un aspetto centrale per valutare la possibilità
di eventualmente azionare con successo la banca; dall’altra la norma di legge
non presupponeva che la parte istante dimostrasse il verosimile benfondato
delle sue pretese nei confronti della controparte. Ciò non significava però che
tutte le prove richieste dalle istanti potevano essere ammesse, non essendo in
particolare giustificata l’ammissione dei testimoni vicini alla parte stessa
(prove sub h, j), la cui assunzione avrebbe quale unico fine di
indebolire la futura posizione della controparte, e delle edizioni di documenti
aventi finalità esplorative (prove sub a iii+v, c, in parte e, f, g) o non
sorrette dal necessario substrato allegatorio (prova sub g). In definitiva
l’istanza è stata parzialmente accolta nel senso che sono stati ammessi:
l’edizione dalla convenuta di ogni documento cartaceo ed elettronico connesso
con le relazioni n. __________ e n. __________ relativamente all’accordo del 12
marzo 2009 e al margin call del 15 maggio 2009, ritenuto che l’edizione si
estendeva segnatamente a (i) appunti, note scritte, verbali, comunicazioni
email, etc. redatti da S__________ __________ e/o da G__________ __________ e/o
da altri dipendenti della convenuta; (ii) appunti, note scritte, verbali,
comunicazioni email, etc. redatti da qualsiasi membro della direzione generale o
del consiglio di amministrazione della convenuta, rispettivamente indirizzate a
qualsiasi membro del consiglio d’amministrazione; l’edizione dalla convenuta di
ogni supporto audio (fisico o digitale) relativo alla registrazione concernente
la telefonata del 16 marzo 2998 (recte: 2009) nell’ambito della quale M__________
__________ comunicò a S__________ __________ dettagli relativi a ulteriori
obbligazioni da acquistare; l’edizione dalla convenuta degli estratti conto
relativi allo status patrimoniale dei conti deposito e dei conti correnti __________
e __________ alle seguenti date: 1.2.2009, 19.2.2009, 12.3.2009, 19.3.2009,
31.3.2009, 15.4.2009, 30.4.2009, 15.5.2009, 31.5.2009; l’edizione dalla
convenuta degli originali dei seguenti documenti: (i) conferme sottoscritte
dalle istanti di tutte le facilitazioni di credito concesse loro dall’apertura
delle rispettive relazioni fino al 19 marzo 2009; (ii) condizioni alle quali le
facilitazioni erano state concesse, compresi in particolare eventuali termini
di disdetta e di rimborso, rispettivamente modalità secondo le quali poteva
essere pronunciato un margin call; (iii) margin call del 15 maggio 2009; audizione
testimoniale di S__________ __________ e di G__________ __________. Gli oneri
processuali di fr. 300.- sono stati caricati alle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili.
5. Con
l’appello 26 settembre 2011 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza. Essa
rimprovera al Pretore di aver arbitrariamente ammesso la sussistenza del
requisito dell’interesse degno di protezione, nonostante la totale assenza di
allegazione in punto al contenuto del preteso e poi violato accordo del 12
marzo 2009, violazione questa che a suo dire aveva tra l’altro impedito un
corretto contraddittorio, con la conseguenza di una crassa violazione del suo
diritto di essere sentita. Ne ha pertanto concluso che le istanti, con le loro
richieste troppo vaste e di carattere investigativo, nemmeno sorrette dalla
necessaria verosimiglianza, stavano più che altro tentando di individuare
possibili circostanze ed eventuali prove atte a fondare un futuro possibile
procedimento giudiziario, violando con ciò il divieto dell’inquisizione e
abusando in modo manifesto dell’istituto dell’assunzione di prove a titolo
cautelare, che per altro doveva essere applicato con un certo riserbo, previa
ponderazione degli interessi contrapposti delle parti.
6. Delle
osservazioni 3 novembre 2011 con cui le istanti postulano la reiezione del
gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Giusta
l’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC il giudice può tra l’altro procedere
all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora la parte istante renda
verosimile che sussista un interesse degno di protezione. L’assunzione di prove
a titolo cautelare può in tal caso servire a valutare le probabilità di vincere
la causa o di riuscire a fornire determinate prove, allo scopo di evitare
azioni o impugnazioni prive di possibilità di successo in modo da limitare
rispettivamente semplificare futuri processi (cfr. Messaggio concernente il
Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, in:
FF 2006 p. 6687; Trezzini, Commentario
CPC, p. 759 seg.; Fellmann, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger,
ZPO Kommentar, n. 17 ad art. 158). L’interesse degno di protezione deve essere
rivolto all’assunzione anticipata di una o più prove (M. Schweizer, Vorsorgliche
Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung, in: ZZZ 2010 p. 8 seg.).
Al sussistere di un tale interesse non possono essere poste esigenze troppo
elevate (Fellmann, op. cit., n. 19
ad art. 158; Livschitz / Schmid, Sie wollen klagen – Ihr Gegner hat die Beweise, in: AJP
2011, p. 742 seg.; M. Schweizer, op. cit., p. 10). L’istituto dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC
non è applicabile ogni qualvolta la parte che intende avviare una causa non sia
in possesso di tutti gli elementi per chiarire il caso di specie, mentre dei
terzi o la controparte lo sono; degno di protezione deve invece essere il
tentativo di chiarire anticipatamente le possibilità di buon esito di un
procedimento giudiziario mediante la verifica della possibilità di disporre
delle prove (Gasser / Rickli, ZPO Kurzkommentar, n. 4 ad art. 158). L’istante dovrà in
definitiva rendere verosimile, fornendo debita
allegazione e specificazione, che
un litigio di merito è incombente, che i fatti sui
quali ha richiesto i mezzi di prova siano utili e pertinenti, ossia che la
misura d’istruzione reclamata sia suscettibile di migliorare la sua situazione
processuale in un eventuale futuro processo, e
che la fattispecie sulla quale intende costruire la procedura giudiziale di
merito è tale da renderne particolarmente incerto l’esito, mentre tale
incertezza può essere chiarita grazie all’assunzione anticipata delle prove ai
sensi della norma (Trezzini, op. cit., p. 760 seg.; II CCA 28
ottobre 2011 inc. n. 12.2011.115).
8. Con
la prima censura d’appello la convenuta rimprovera alle istanti di non aver
allegato il contenuto del presunto accordo concluso in occasione della riunione
del 12 marzo 2009, aggiungendo poi che quella carenza da una parte già avrebbe dovuto
indurre il Pretore a non ritenere adempiuto il requisito dell’interesse degno
di protezione dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC e dall’altra in ogni caso le
avrebbe impedito di esprimersi sul tema con una conseguente violazione del suo
diritto di essere sentita. La censura è manifestamente infondata. Come si è
detto (cfr. supra consid. 2), nell’istanza le istanti hanno addotto che il
12 marzo 2009 i loro rappresentanti avevano incontrato in banca due funzionari
di quest’ultima (entrambi con diritto di firma a due) per discutere della precaria
situazione patrimoniale venutasi a creare e che, in esito a quella discussione,
era stato pattuito “di procedere ad uno smobilizzo graduale delle azioni
presenti in portafoglio con contestuale acquisto di obbligazioni di primari
gruppi che al momento erano particolarmente sottovalutate (quali, ad esempio,
le obbligazioni FIAT 2017 e 2011 e i perpetual bonds di banche primarie quali
MPS, ING, ABN, Credit Agricole e Deutsche Bank)”, ritenuto che l’incontro si
era poi concluso con l’accordo della banca a procedere in tal senso, ossia di
“congelare” la posizione e di ristrutturarla nell’interesse di tutti, previo
rinnovo delle facilitazioni creditizie (credito lombard), e l’impegno del
procuratore delle istanti di comunicare gli estremi delle obbligazioni da
acquistare, come da lui poi fatto (p. 9-11); sennonché la banca aveva negato di
aver ricevuto i relativi ordini (p. 11), rispettivamente evocato l’esigenza di
disporre di ulteriori garanzie (p. 14), menzionando pure l’esistenza del margin
call del 19 maggio 2009 (doc. 14 segg.). In tal modo esse hanno senz’altro
ossequiato l’onere di allegazione - per stessa ammissione della convenuta,
ridotto (osservazioni all’istanza p. 6) - che incombeva loro in punto al
contenuto del contestato accordo del 12 marzo 2009, segnatamente per quanto
riguardava le rispettive posizioni delle parti in merito allo stesso:
contrariamente a quanto preteso - per lo più solo per la prima volta, e con ciò
irritualmente, in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) - dalla convenuta, a questo
stadio della lite non è affatto necessaria un’indicazione dettagliata degli
importi oggetto dell’operazione in questione, delle garanzie concesse, del loro
costo e delle scadenze, delle obbligazioni da acquistare, delle loro quantità,
dei loro importi e prezzi, ecc., i fatti su cui le istanti intendono fare
chiarezza essendo più che altro l’esistenza o meno dell’accordo nei termini da
loro indicati (e non nei termini indicati dalla controparte). La convenuta è del
resto malvenuta a lamentare nell’occasione un’eventuale carenza di allegazione,
visto e considerato che già nella fase processuale era stata in grado di
esprimersi su quei fatti (cfr. doc. HH) e che innanzi al Pretore aveva potuto
presentare ampie osservazioni sul tema, tanto più che anche in questa sede ha
pacificamente dato atto che la controparte le aveva allora rimproverato la
violazione dell’accordo consistente nell’acquisto di nuove obbligazioni dopo lo
smobilizzo del suo portafoglio azionario (appello p. 5).
9. La
convenuta rimprovera in seguito al Pretore di aver ritenuto che l’art. 158 cpv.
1 lett. b CPC non presupponeva che la parte istante dimostrasse il verosimile
buon fondamento delle sue pretese nei confronti della controparte, requisito che
a suo dire non era in ogni caso adempiuto nella fattispecie. Il rilievo è
infondato. La parte che procede con un’istanza ex art. 158 CPC deve innanzitutto
rendere verosimile solo l’esistenza dei fatti da lei addotti (Fellmann, op. cit., n. 21 seg. ad art.
158) e il suo conseguente interesse all’assunzione cautelare delle prove
richieste (Livschitz / Schmid, op. cit. p. 742; M. Schweizer,
op. cit., p. 8 seg.), non invece anche il
buon fondamento della futura pretesa di merito (Livschitz
/ Schmid, op. cit. p. 242 seg.; M. Schweizer, op.
cit., p. 9): scopo dell’istituto in questione è del resto quello di permettere di chiarire l’incertezza in merito a una fattispecie sulla quale s’intende poi
costruire la procedura giudiziale di merito. Alla luce della deposizione
giurata resa sui fatti dall’avv. A__________ __________ (doc. U) e dallo scambio
di corrispondenza preprocessuale tra le parti (doc. GG e HH), è poi incontestabile
che nel caso concreto le circostanze alla base dell’istanza, ed in particolare
quelle relative all’esistenza e al contenuto dell’accordo del 12 marzo 2009,
siano state rese sufficientemente verosimili.
10. La
convenuta ritiene infine che le istanti, con le loro richieste troppo vaste e
di carattere investigativo, starebbero più che altro tentando di individuare
possibili circostanze ed eventuali prove atte a fondare un futuro possibile
procedimento giudiziario, violando con ciò il divieto del principio
inquisitorio e abusando manifestamente dell’istituto dell’assunzione di prove a
titolo cautelare, che doveva essere applicato con un certo riserbo, previa
ponderazione degli interessi contrapposti delle parti. La censura è
irricevibile. Nell’occasione la convenuta, venendo meno al suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontata con la
decisione impugnata, da lei nemmeno menzionata, né ha spiegato per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa, che limitava l’assunzione richiesta
alle sole prove che non erano eccessivamente vicine alle istanti, che non
avevano finalità esplorative e che si fondavano sui fatti allegati, sarebbe
errata e con ciò da riformare (Reetz / Theiler,
in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger,
ZPO Kommentar, n. 36 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4); di
fatto essa si è invece limitata a riproporre, genericamente e con altre parole,
le argomentazioni esposte a suo tempo innanzi al Pretore e volte ad ottenere la
reiezione dell’istanza di controparte come se il giudice di prime cure non si
fosse mai pronunciato sulla questione, ciò che tuttavia non costituisce una
sufficiente motivazione dell’appello contro la sua decisione, di tenore
parzialmente contrario, qui oggetto di impugnativa (Reetz / Theiler, op. cit. n. 38 ad art. 311; TF 7 dicembre
2011 4A_659/2011 consid. 3). Fosse per ipotesi anche stata ricevibile, la
censura sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso, non potendosi
assolutamente ritenere che nelle particolari circostanze le prove parzialmente ammesse
- dopo l’esame, per altro non censurabile nel suo risultato, dei contrapposti
interessi delle parti, auspicato anche dalla stessa convenuta (limitando in
particolare l’assunzione alle sole prove non eccessivamente vicine alle
istanti, senza finalità esplorative e fondate sui fatti allegati) - dal Pretore
perseguano finalità unicamente o essenzialmente esplorative e che l’istituto
dell’assunzione di prove a titolo cautelare sia con ciò stato utilizzato dalle
istanti in modo improprio e dunque manifestamente abusivo.
11. Ne
discende che l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile,
con la conseguente conferma della decisione del giudice di prime cure.
Le spese
giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di € 10'000'000.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti
(art. 106 CPC), fermo restando che la particolarità della lite giustifica però di
ridurre al di sotto dei minimi tariffali l’indennità ripetibile a favore della
parte vincente (art. 13 del Regolamento sulle ripetibili).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide
1. L’appello 26 settembre 2011 di AP 1 è respinto nella misura in
cui è ricevibile.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’000.- (tassa di giustizia
di fr. 900.- e spese di fr. 100.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà
alle appellate complessivi fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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