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Decisione

12.2011.178

Contratto di lavoro, abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore o licenziamento da parte della datrice di lavoro? in concreto accertato abbandono del posto di lavoro con adesione della datr

24 ottobre 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 28 ottobre 2009 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del distretto

di Blenio per ottenere il pagamento di fr. 6’092.95 oltre interessi del 5% dal

1°novembre 2009, corrispondenti al salario da luglio a ottobre 2009, normale

periodo di disdetta, oltre alle indennità di malattia e di vacanza per il 2008

e 2009, dedotte le indennità di disoccupazione nel frattempo percepite. All’udienza

del 22 dicembre 2009 indetta per la discussione l’istante ha aumentato la sua

pretesa a fr. 11'063.55, includendo i salari dei mesi di novembre e dicembre

2009 e la tredicesima per gli anni 2008 e 2009, mentre la convenuta si è

opposta alla pretesa avversaria ribadendo che la decisione di porre fine con

effetto immediato al contratto sarebbe stata manifestata dalla lavoratrice, di

cui ignorava lo stato di gravidanza, ed essa l’aveva accettata. In merito alle

pretese salariali dell’istante la convenuta, contestando la richiesta di

pagamento dell’indennità per vacanze e della tredicesima già comprese nel salario

orario, le ha riconosciuto quelle maturate sino all’8 luglio 2009 (fr. 774.25 netti),

ritenendole estinte per compensazione con un suo credito di

importo superiore che l’istante e il marito si erano impegnati a restituire

mediante compensazione con il salario.

Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale producendo delle

conclusioni scritte, l'istante riducendo la sua pretesa a fr. 10’763.35 netti oltre

interessi del 5% dal 1° novembre 2009, corrispondenti ai salari dei mesi da

luglio a dicembre 2009, alle indennità di malattia e per vacanze non godute oltre

alla tredicesima non percepita negli anni 2008 e 2009.

C. Statuendo il 29

dicembre 2010 il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie e in

particolare sulle deposizioni testimoniali, ha fatto propria la tesi della

convenuta secondo la quale l’istante avrebbe effettivamente manifestato la sua

intenzione di abbandonare il posto di lavoro l’8 luglio 2009 senza accennare a

eventuali malesseri, e la datrice di lavoro aveva accettato la conclusione del

rapporto di lavoro. Il primo giudice ha quindi riconosciuto alla dipendente il

diritto al pagamento del salario solo sino a tale data (fr. 774.25 netti),

oltre alle indennità per vacanze non godute nel 2008 e 2009 (fr. 1'936.50

netti), per un totale di fr. 2’710.75 netti oltre interessi del 5% dal 1° novembre

2009, mentre le ha negato il diritto alla tredicesima. Egli ha nondimeno

respinto l’istanza ritenendo il credito dell’istante estinto per compensazione

con un credito della convenuta che l’istante, e il di lei marito, aveva

accettato di rimborsare mediante compensazione con il suo salario.

D. Con

appello 10 gennaio 2011 AP 1 è insorta contro il giudizio pretorile chiedendone

la riforma nel senso di accogliere la sua domanda nella misura di fr. 10'763.35

oltre accessori, con protesta di ripetibili. L’appellante rimprovera al Pretore

di aver ammesso a torto la rescissione con effetto immediato del contratto da

parte sua, non avendo mai avuto e neppure manifestato l’intenzione di

abbandonare il posto di lavoro ed essendosi semplicemente allontanata per

recarsi dal suo medico, offrendo poi tempestivamente la ripresa del lavoro al

termine della malattia, ragione per la quale la disdetta del rapporto di lavoro

sarebbe da attribuire alla datrice di lavoro. Essendo intervenuta durante un

periodo di inabilità lavorativa, la lavoratrice rivendica il pagamento di tutte

le sue pretese salariali (salario, indennità per vacanze e tredicesima) per il

normale periodo di disdetta. Con osservazioni 21 gennaio 2011 la convenuta

propone la reiezione dell’appello, mentre il 28 gennaio 2011 l’appellante ha

fatto pervenire a questa Camera uno scritto di cui si dirà in seguito.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008

(CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in

vigore al momento della comunicazione della decisione, ritenuto che per

“comunicazione della decisione” s’intende il momento dell’invio dell’atto da

parte del tribunale e non quello di ricezione del medesimo (DTF 137 III 127

consid. 2; II CCA 28 luglio 2011 inc. n. 12.2011.5). La sentenza qui impugnata

essendo stata intimata alle parti il 29 dicembre 2010, la procedura di secondo

grado rimane dunque disciplinata dal CPC/TI.

2. Per

una svista di cancelleria il gravame, correttamente presentato nella forma

dell’appello, è stato inizialmente istruito dalla Camera civile dei reclami

(inc. 16.2011.2) che lo ha successivamente trasmesso per competenza e decisione

a questa Camera.

3. Lo

scritto 28 gennaio 2011, con il quale l’appellante ha contestato la

compensazione effettuata dal pretore sostenendo che il prestito concesso dalla

convenuta ai coniugi __________ sarebbe già stato restituito come risulta dalla

lettera 9 ottobre 2009 del legale della convenuta, non può essere considerato,

l’art. 321 cpv. 1 CPC/TI vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi

fatti, prove o eccezioni. Ad ogni buon conto da detto documento, indirizzato al

rappresentante dell’istante prima dell’avvio della procedura giudiziaria, non

Considerandi

si evince l’integrale estinzione del prestito, da qui la sua irrilevanza ai

fini del giudizio.

4.

Controverso

tra le parti è il fatto di sapere a chi debba essere attribuita l’iniziativa di

porre fine al contratto di lavoro, se alla lavoratrice che l’8 luglio 2009,

dopo una discussione con la datrice di lavoro, avrebbe abbandonato il posto di

lavoro, o se a quest’ultima che il giorno successivo avrebbe notificato la

disdetta del contratto. Il primo giudice ha fatto propria la tesi di parte

convenuta secondo la quale l’8 luglio 2009 la dipendente avrebbe manifestato

l’intenzione di interrompere con effetto immediato il contratto, decisione condivisa

dalla datrice di lavoro. Di diverso avviso la lavoratrice secondo la quale quel

giorno si sarebbe semplicemente allontanata dal posto di lavoro per recarsi dal

suo medico curante, ricevendo il 9 luglio 2009, ovvero in tempo inopportuno ai

sensi dell’art. 336c cpv. 1 lett. c CO essendo in gravidanza, la

disdetta da parte della datrice di lavoro.

a) Ora,

l’accertamento del primo giudice secondo il quale l’intenzione di interrompere

il rapporto di lavoro sarebbe da ricondurre alla lavoratrice e non alla datrice

di lavoro che non avrebbe in particolare licenziato l’istante per abbandono del

posto di lavoro ai sensi dell’art. 337d CO ma avrebbe semplicemente

aderito alla sua proposta di rescissione anticipata del contratto, trova

sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie.

Dalle

stesse, in particolare dalle deposizioni testimoniali dei colleghi dell’istante,

si evince che l’8 luglio 2009 vi è stata una discussione tra l’istante e il

socio gerente della convenuta __________, in seguito alla quale la lavoratrice

avrebbe lasciato il posto di lavoro di sua iniziativa e senza alcuna pressione.

La teste __________ ha riferito che l’8 luglio 2009, allorquando __________ ha

sollecitato all’istante la restituzione della chiave della panetteria persa

diversi mesi prima, ne è scaturita una discussione e “a

un certo punto la sig.ra ha appeso il grembiule dicendo che “non voleva più lavorare in questa panetteria di merda”, che era stufa………..La

sig.ra ha appeso il grembiule e se ne è andata” (cfr. verbali 3 febbraio 2010,

pag. 2). Anche il teste __________, pure presente l’ultimo giorno di lavoro dell’istante,

ha riferito che “alla domanda ca. un mazzo di chiavi, la sig.ra __________ ha

detto che era stufa, che non ce la faceva più e si è tolta il grembiule. Ha

preso la porta e se ne è andata” (cfr. verbali 3 febbraio 2010, pag. 4). A ciò

aggiungasi che nei giorni successivi il citato diverbio gli effetti personali

dell’istante, segnatamente le scarpe che normalmente vengono lasciate sul posto

di lavoro, “non c’erano più” (cfr. deposizione __________, verbali 3 febbraio

2010.

pag. 3).

b) Contrariamente

a quanto preteso dall’appellante, né i testi né altre risultanze istruttorie hanno

permesso di avvalorare la sua tesi secondo la quale l’8 luglio 2009 si sarebbe semplicemente

allontanata dal posto di lavoro a causa di un malessere durante la gravidanza,

per il quale si sarebbe recata dal suo ginecologo che avrebbe poi certificato

la sua inabilità lavorativa. Al contrario, la teste __________ ha escluso “che

quel giorno la sig.ra abbia manifestato un dolore, un mancamento o qualcosa del

genere, assolutamente no. Posso dire che è una persona che generalmente quando

non sta bene lo dice, si esprime anche tanto, ad esempio quando era stanca”

(cfr. verbali 3 febbraio 2010, pag. 2), mentre il teste __________ non ha

notato “che la sig.ra stesse male e lei stessa non mi ha nemmeno detto niente

in proposito” (cfr. verbali 3 febbraio 2010, pag. 4). Neppure giovano alla tesi

dell’istante i certificati medici da lei prodotti, il primo allestito il 10

luglio 2009, ovvero due giorni dopo il preteso malore.

c) In siffatte

circostanze, la conclusione del primo giudice che ha dedotto dal comportamento

dell’istante la proposta di rescissione anticipata del contratto, accettata

dalla convenuta, non appare censurabile. Anche perché la possibilità di

interrompere di comune accordo il contratto di lavoro in ogni momento (Aufhebungsvertrag),

è riconosciuta dalla giurisprudenza nella misura in cui le parti non cerchino

con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge (Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail,

Code annoté, 2010, n. 1.21 ad art. 336c CO; Wyler,

Droit du travail, 2ª edizione, pag. 455; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,

6ª edizione, n. 10 ad art. 335 CO). L'accordo di scioglimento

consensuale del rapporto di lavoro non richiede alcuna forma particolare e può

essere concluso in forma scritta, oralmente o anche per atti concludenti. Lo

stesso deve comunque essere ammesso con riserbo, la volontà delle parti dovendo

essere chiara e univoca (Streiff/von

Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 341 CO; sentenza del Tribunale federale

4A_376/2010 del 30 settembre 2010), ritenuto in ogni

caso che l'art. 341 cpv. 1 CO vieta al lavoratore di rinunciare ai crediti

risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo,

durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine (Wyler, op. cit., pag. 456 seg.; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 2 ad

art. 341 CO). La contravvenzione di questa norma comporta la

nullità della rinuncia (Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 7 ad art. 341 CO). Simile

prudenza nell’interpretazione di un accordo di rescissione consensuale del

contratto non si impone nel caso in cui, come in concreto, la proposta provenga

dal lavoratore. Tanto più che la gravidanza dell’istante non le impediva di

rinunciare spontaneamente, come lo ha fatto, ai suoi diritti di protezione (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.25 ad

art. 336c CO) e non le permette neppure di prevalersi della nullità del

licenziamento ai sensi dell’art. 336c CO, essendo stata lei a notificare

la disdetta del rapporto di lavoro (Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., n. 1.2 ad art. 336c CO).

5.

In

conclusione l'appello, che non evidenzia nessun motivo atto a giustificare una modifica

della sentenza impugnata, deve essere respinto e la decisione del Pretore

confermata.

6.

Non

si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura fondata

sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO,

in vigore fino al 31 dicembre 2010, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC/TI).

L’appellante soccombe integralmente in questa sede e rifonderà quindi alla

convenuta un’equa indennità per ripetibili di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 417 lett. e CPC/TI

pronuncia: 1. L’appello

10 gennaio 2011 di AP 1è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese a carico delle parti. AP 1 rifonderà alla

controparte un’indennità di fr. 400.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a

fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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