12.2011.179
Ricorso in materia di registro di commercio, contestazione della tassa di diffida
7 ottobre 2011Italiano5 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.179
Data decisione, Autorità:
07.10.2011, IICCA
Titolo:
Ricorso in materia di registro di commercio, contestazione della tassa di diffida
UFFICIO REGISTRI
art. 9 cpv. 1 let. h ORTC
Incarto n.
12.2011.179
Lugano
7 ottobre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera
Rossi Tonelli
statuente quale
autorità competente a decidere i ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio del
registro di commercio ai sensi dell’art. 6 della legge cantonale sul registro
di commercio, sul ricorso 28 settembre 2011 presentato da
RI 1
contro la bolletta di fr. 100.– (n.
5.2011.7.3841.1) emessa il 23 agosto 2011 dall'Ufficio del registro di
commercio, di cui la ricorrente ha chiesto l’annullamento;
esaminati
gli atti e i documenti prodotti;
in
fatto e in diritto:
che il 17
maggio 2011 RI 1 ha deciso di impugnare la bolletta n. 5.2011.6.3378.1, con la
quale l’Ufficio del registro di commercio le ha addebitato, oltre alla tassa
per l’iscrizione della modifica richiesta, una tassa di diffida di fr. 150.– ;
che in
seguito le parti hanno raggiunto un accordo e il ricorso è stato ritirato prima
ancora che fosse registrato presso la Camera (scritto e-mail del 23 maggio 2011
dell’Ufficiale del Registro di commercio a Novatours Service Sa), l’Ufficio del
registro di commercio avendo ridotto la tassa di diffida a fr. 50.– (incarto
Registro di commercio, doc. 6);
che a
carico di RI 1 l’Ufficio del registro di commercio ha quindi emesso il 23
maggio 2011 la bolletta n. 5.2011.6.5157.1 di fr. 350.–, in sostituzione della n.
5.2011.3378.1, assegnandole un termine di pagamento di 30 giorni (incarto
Registro di commercio, doc. 2);
che, in
mancanza di un riscontro nel termine assegnato, l’Ufficio del registro di
commercio ha inviato il 7 luglio 2011 a RI 1 una prima diffida a pagare entro
10 giorni, con l’avvertenza che una seconda diffida avrebbe comportato il
prelievo di una tassa supplementare di fr. 100.– (incarto Registro di
commercio, doc. 3);
che,
rimasta insoluta la prima diffida, l’Ufficio del registro di commercio ha
inviato a RI 1 la seconda diffida di pagamento, ultimo avviso prima della
procedura esecutiva, il 23 agosto 2011 (incarto Registro di commercio, doc. 4);
che lo
stesso giorno, per questa seconda diffida, l’Ufficio del registro di commercio
ha inflitto a RI 1 SA la tassa supplementare di fr. 100 (bolletta n.
5.2011.7.3841.1; incarto Registro di commercio, doc. 1);
che il 15
settembre 2011 RI 1 SA ha saldato la bolletta n. 5.2011.6.5157.1 di fr. 350.–
(incarto Registro di commercio, doc. 5);
che il 28
settembre 2011 essa ha interposto ricorso contro la bolletta n. 5.2011.7.3841.1
di fr. 100.–, adducendo, in particolare, di aver già pagato la diffida di fr.
50.– concordata con l’Ufficio del registro di commercio a chiusura della
precedente vertenza, e lasciando a questa Camera il giudizio sulla liceità
procedurale della diffida;
che ai
sensi dell’art. 9 cpv. 1 let. h dell’Ordinanza sulle tasse in materia di
registro di commercio (OTRC), per la seconda diffida scritta a pagare una tassa
dovuta gli uffici cantonali del registro di commercio riscuotono una tassa di
fr. 100.–;
che
pertanto l’emissione della bolletta n. 5.2011.7.3841.1 di fr. 100.– per la
seconda diffida al pagamento della bolletta n. 5.2011.6.5157.1 di fr. 350.– (comprensiva
dei fr. 50.– concordati fra le parti per le diffide di pagamento
dell’originaria bolletta n. 5.2011.6.3378.1) è legittima;
che la
ricorrente nemmeno pretende di aver saldato entro i termini impartiti la
bolletta n. 5.2011.6.5157.1 di fr. 350.– né solleva altre critiche all’operato
dell’Ufficio del registro di commercio;
che il
ricorso, del tutto infondato, deve essere respinto e gli oneri processuali,
calcolati su di un valore litigioso di fr. 100.–, seguono l’integrale
soccombenza della ricorrente (art. 28 e 31 LPamm; art. 14 let. b OTRC);
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamata
l’OTRC
decide:
1. Il ricorso 28 settembre 2011 di RI 1 RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.-
(tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico della
ricorrente.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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