12.2011.18
Stralcio di appello in materia di misure provvisionali di locazione, transazione
29 aprile 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2011.18
Data decisione, Autorità:
29.04.2011, IICCA
Titolo:
Stralcio di appello in materia di misure provvisionali di locazione, transazione
APPELLO
TRANSAZIONE
art. 109 cpv. 1 CPC-TI
art. 241 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
12.2011.18
Lugano
29 aprile 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.1
(provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza 10 gennaio 2011 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. dall’
RA 2
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 10 gennaio 2011 AP 1 ha postulato l’emanazione di diversi
provvedimenti cautelari nell’ambito di interventi di ristrutturazione nello
stabile di proprietà dei convenuti, in cui conduce in locazione un negozio di
generi alimentari;
che la
parte convenuta si è opposta all’istanza, accolta parzialmente con decisione 14
gennaio 2011 dal Pretore, il quale ha fatto divieto ai convenuti di procedere a
lavori di ristrutturazione nell’ente locato e ha fatto loro ordine di garantire
allo stesso l’entrata autonoma e la piena visibilità della vetrina del negozio;
che con
atto di appello del 24 gennaio 2011 l’istante ha chiesto la riforma del
giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la domanda cautelare e
di fare divieto ai convenuti di iniziare i lavori di ristrutturazione totale
all’immobile di loro proprietà, postulando nel contempo l’adozione in via
superprovvisionale delle misure richieste con l’appello;
che la
procedura di appello è stata sospesa in occasione dell’udienza cautelare tenuta
dalla presidente della Camera il 14 febbraio 2011;
che l'11
aprile 2011 AP 1 ha comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo con la
controparte, e ha chiesto di stralciare la procedura di appello dai ruoli;
che la
parte appellata ha confermato il 27 aprile 2011 il proprio accordo allo
stralcio della procedura di appello, con tasse e spese a carico di chi le aveva
anticipate e compensazione delle ripetibili;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 14 gennaio 2011
sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero
entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
che l’intervenuta
transazione tra le parti comporta lo stralcio della procedura (cfr. art. 241
cpv. 3 CPC), anche nel caso in cui l’accordo transattivo non sia sottoposto al
tribunale (Baker&McKenzie,
Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Berna 2010, n. 21 ad art. 241);
che in
caso di transazione ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto
pattuito con la transazione medesima (art. 109 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie le parti hanno concordato di porre la tassa di giustizia e le spese
a carico di chi le aveva anticipate, vale a dire a carico dell’appellante, con
compensazione delle ripetibili;
che il
valore di causa può essere stabilito prudenzialmente in fr. 23'373.75, pari
all’importo della pigione mensile per la durata presumibile dei lavori di
ristrutturazione;
che nella
determinazione della tassa di giustizia si può rimanere ai limiti inferiori
della tariffa, in applicazione degli art. 16 e 19 della legge sulla tariffa
giudiziaria, vista anche la buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre
la loro controversia;
che per quel che concerne le ripetibili
le parti hanno pattuito la compensazione delle rispettive pretese e non vi è
motivo per scostarsi da tale accordo;
per questi motivi
decide: 1. Si
prende atto della transazione intervenuta tra le parti. La procedura è stralciata
dai ruoli per transazione.
Fatti
2. La
tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 300.- (fr. 200.- tassa di
giustizia, fr. 100.- spese) sono a carico dell’appellante. Le ripetibili sono
compensate.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Considerandi
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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