12.2011.180
Ricorso in materia di registro di commercio, contestazione della tassa di diffida
7 ottobre 2011Italiano5 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.180
Data decisione, Autorità:
07.10.2011, IICCA
Titolo:
Ricorso in materia di registro di commercio, contestazione della tassa di diffida
UFFICIO REGISTRI
art. 9 cpv. 1 let. h ORTC
art. 14 let. b ORTC
Incarto n.
12.2011.180
Lugano
7 ottobre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera
Rossi Tonelli
statuente quale autorità competente sui ricorsi
contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio ai sensi dell’art. 6
della legge cantonale sul registro di commercio, sul ricorso 28 settembre 2011
presentato da
RI 1
contro la bolletta di fr. 100.– (n. __________) emessa
il 23 agosto 2011 dall'Ufficio del registro di commercio, di cui la ricorrente
ha chiesto l’annullamento;
esaminati
gli atti e i documenti prodotti;
in
fatto e in diritto:
che con
la bolletta n. 5.2011.6.3176.1 l’Ufficio del registro di commercio ha
addebitato a RI 1, oltre alla tassa per l’iscrizione della modifica richiesta,
una tassa di diffida di fr. 150.–;
che, per
intervenuto accordo fra le parti (scritto e-mail del 23 maggio 2011 dell’Ufficiale
del Registro di commercio a RI 1), la tassa di diffida è stata ridotta a fr.
50.– (incarto Registro di commercio, doc. 6);
che a
carico di RI 1 l’Ufficio del registro di commercio ha emesso il 23 maggio 2011 la
bolletta n. __________ di fr. 470.–, in sostituzione della n. __________, assegnandole
un termine di pagamento di 30 giorni (incarto Registro di commercio, doc. 2);
che,
in mancanza di un riscontro nel termine assegnato, l’Ufficio del registro di
commercio ha inviato il 7 luglio 2011 a RI 1 una prima diffida a pagare entro
10 giorni, con l’avvertenza che una seconda diffida avrebbe comportato il
prelievo di una tassa supplementare di fr. 100.– (incarto Registro di
commercio, doc. 3);
che,
rimasta insoluta la prima diffida, l’Ufficio del registro di commercio ha
inviato a RI 1 la seconda diffida di pagamento, ultimo avviso prima della
procedura esecutiva, il 23 agosto 2011 (incarto Registro di commercio, doc. 4);
che
lo stesso giorno, per questa seconda diffida, l’Ufficio del registro di
commercio ha inflitto a RI 1 la tassa supplementare di fr. 100.- (bolletta n. __________;
incarto Registro di commercio, doc. 1);
che
il 31 agosto 2011 RI 1 ha saldato la bolletta n. __________ di fr. 470.–
(incarto Registro di commercio, doc. 5);
che
il 28 settembre 2011 essa ha interposto ricorso contro la bolletta n.
5.2011.7.3845.1 di fr. 100.–, adducendo, in particolare, che con l’avvenuto
pagamento di fr. 50.– concordato con l’Ufficio del registro di commercio il 23
maggio 2011 la vertenza è da ritenersi chiusa;
che
l’accordo intervenuto il 23 maggio 2011 sulle tasse di diffida di cui alla
bolletta n. __________ (riduzione da fr. 150.– a fr. 50.–), è stato realizzato
con l’emissione da parte dell’Ufficio del registro di commercio della bolletta n.
__________ di fr. 470.–;
che la
tassa supplementare di diffida inflitta alla ricorrente (bolletta n. __________
di fr. 100.–), qui contestata, si riferisce invece alla seconda diffida di
pagamento della bolletta n. __________ di fr. 470.–;
che RI 1
nemmeno contesta tale mancato puntuale pagamento;
che
pertanto l’emissione della bolletta n. __________ di fr. 100.– è legittima
(art. 9 cpv. 1 let. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio
– OTRC);
che il
ricorso, del tutto infondato, deve essere respinto e gli oneri processuali,
calcolati su di valore litigioso di fr. 100.–, seguono l’integrale soccombenza
della ricorrente (art. 28 e 31 LPamm; art. 14 let. b OTRC);
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamata
l’OTRC
decide:
1. Il ricorso 28 settembre 2011 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.-
(tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico della
ricorrente.
3.
Notificazione:
- RI 1, __________
- Ufficio del
Registro di Commercio, __________
Comunicazione all’Ufficio
federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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