12.2011.183
Società anonima - lacune nell'organizzazione della società - scioglimento della società - appello - fatti nuovi
13 dicembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2011.183
Data decisione, Autorità:
13.12.2011, IICCA
Titolo:
Società anonima - lacune nell'organizzazione della società - scioglimento della società - appello - fatti nuovi
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
SCIOGLIMENTO
art. 727 CO
art. 731b cpv. 1 cf. 3 CO
art. 941a CO
art. 317 CPC
Incarto n.
12.2011.183
Lugano
13 dicembre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.172
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con .istanza 15
marzo 2011 da
CO 1
contro
RI 1
rappr. dall’ RA
1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva
dell’organo di revisione (art. 727 CO), domanda su cui la convenuta si è
espressa, annunciando tre volte l’imminente ristabilimento della situazione
legale, senza provvedervi;
nell’ambito
della quale il Pretore, con sentenza 22 settembre 2011, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di
fallimento;
appellante
la convenuta con ricorso 3 ottobre 2011, con cui chiede di annullare il
querelato giudizio nel senso di revocare la dichiarazione di scioglimento e
l’ordine di liquidazione in via di fallimento;
mentre
l'istante non si è espresso;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
istanza 15 marzo 2011 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud RI 1, __________, chiedendo che nei confronti
della società, priva dell’organo di revisione e invano diffidata sia per
raccomandata (cfr. doc. B1) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a
ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate
le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che il 16
marzo 2011 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per
esprimersi sull’istanza, con l’avvertenza che in caso di silenzio avrebbe
giudicato in base agli atti;
che il 31
marzo 2011 la convenuta ha comunicato che la situazione legale sarebbe stata
ristabilita entro il 7 aprile 2011, data rinviata poi al 14 aprile 2011e poi
alla metà di maggio 2011, come annunciato con scritto 10 maggio 2011;
che in
seguito la convenuta non ha più dato segni di vita e il 20 settembre 2011
l’istante ha comunicato alla Pretura che la situazione legale non era stata
ripristinata;
che il
Pretore, con decisione 22 settembre 2011, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione
in via di fallimento (dispositivo n. 1), senza aver prelevato né tasse né spese
(dispositivo n. 2);
che con ricorso
(correttamente: appello) 3 ottobre 2011 la convenuta chiede di annullare,
rispettivamente revocare il giudizio pretorile, adducendo di aver ripristinato
nel frattempo, il 30 settembre 2011, la situazione di legalità con la nomina di
un nuovo ufficio di revisione abilitato (doc. C/D) ed evidenziando che il
ritardo era dovuto a indecisione degli azionisti sul futuro della società;
che
l’istante non ha presentato osservazioni all’appello;
che
giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in
appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);
che,
visto quanto precede, la censura d’appello secondo cui la situazione di
legalità sarebbe stata ripristinata dopo la decisione del Pretore è ricevibile;
che la
dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che
il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo
nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo ad evitare lo scioglimento della
società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che
il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova)
in appello (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III
369);
che nel
caso di specie la nomina di __________ quale ufficio di revisione, comprovata
dai doc. C e D allegati all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum,
trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione del giudizio pretorile
(DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.1), di
modo che lo stesso può e deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni
in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale
civile svizzero CPC, in: FF 2006 p. 6747);
che il
provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta deve di
conseguenza essere annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal
senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p.
1388; Machado, Carences dans
l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la
1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax
1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota
a sentenza in JdT 2010 p. 362);
che, in
definitiva, l’appello dev’essere accolto nel senso che l’istanza va respinta;
che le spese
processuali di appello vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
100'000.-, pari al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A; TF 22
giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19
agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86) ;
che il
ripristino della situazione di legalità è avvenuto solo in appello e che per
diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere
caricate le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi,
in: AJP 11/2008 p. 1388);
che la
convenuta è risultata vincente in appello, ma che il ritardo nel ripristinare
la situazione di legalità giustifica di accollarle almeno parte degli oneri
processuali (Machado, op. cit. p.
57) da essa inutilmente provocati ed è quindi equo, in applicazione dell’art.
107 cpv. 1 lett. f CPC, porre a suo carico metà delle spese giudiziarie
anticipate (fr. 900.-) e compensare le ripetibili della procedura di secondo
grado;
Per i quali motivi
decide:
Fatti
I. L’appello 3 ottore 2011 di RI 1 è accolto. Di conseguenza la
sentenza 22 settembre 2011 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è
così riformata:
1. L’istanza è respinta.
2. (invariato)
Considerandi
II. La
spese processuali di appello di complessivi fr. 450.-, anticipate
dall’appellante, rimangono a suo carico, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
- Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud
-
Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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