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Decisione

12.2011.185

Contratto di sponsorizzazione con un atleta, assunzione di nuove prove in appello respinta

9 marzo 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con contratto di sponsorizzazione datato 7 gennaio 2009 l’atleta AO

1 si è impegnato a promuovere quale atleta le attività della Scuola __________

e del Centro Professionale per il __________, dei quali sono titolari AP 1, AP

2 e AP 3. Il contratto, di durata quadriennale dal 1° gennaio 2009 al 31

dicembre 2012, con possibilità di disdetta con due mesi di anticipo per la fine

di un anno, prevedeva il versamento di un fisso annuale di € 10’000.– (doc. B).

B. Con petizione del 19 aprile 2010 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1, AP 2 e AP 3 al versamento di € 10’000.–, dovuti per l’anno 2010,

oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2010. Con risposta del 22 giugno 2010 i

convenuti si sono opposti alla petizione sostenendo che il contratto non era

stato firmato il 7 gennaio 2009 ma successivamente e che era stato validamente

disdetto durante un colloquio personale nella scuola del __________ il 30

gennaio 2010. Nell’allegato di replica 16 luglio 2010 l’attore ha ribadito le

proprie allegazioni e contestato quelle di controparte. Non è stata presentata

la duplica. Esperita l’istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle

rispettive domande con conclusioni del 12 maggio 2011.

C. Statuendo il 1° settembre 2011 Il Pretore ha accolto la petizione e

ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'000.– e le spese a carico dei convenuti

in solido, con l’obbligo di rifondere alla controparte, sempre in solido, fr. 2'500.–

di ripetibili.

D. Contro il predetto giudizio sono insorti i convenuti con appello del

5 ottobre 2011 in cui ne chiedono la riforma nel senso che la petizione sia

integralmente respinta. L’attore ha postulato la reiezione dell’appello con

risposta dell’8 novembre 2011.

e considerato

Considerandi

1.

La decisione impugnata è stata emessa il 1° settembre 2011,

sicché al procedimento di impugnazione si applica il Codice di diritto

processuale civile svizzero in vigore dal 1° gennaio 2011 (CPC).

2.

Nel proprio giudizio il Pretore ha rilevato che la firma apposta successivamente

sul contratto nulla mutava alla sostanza dal momento che la decorrenza era

stata pattuita e voluta dalle parti con effetto dal 1° gennaio 2009, che esse

avevano inteso vincolarsi per una durata quadriennale e che il contratto non

era altro se non una formalizzazione degli accordi già presi. Riguardo

all’asserita disdetta verbale avvenuta il 30 gennaio 2010 durante un colloquio personale,

il primo giudice ha ritenuto che da un lato essa disattendeva i termini contrattuali

e dall’altro non erano emersi dal carteggio e dall’audizione del teste G__________

elementi sufficienti a suo suffragio.

3.

Gli appellanti ribadiscono in questa sede che erroneamente il

Pretore aveva ritenuto stipulato il contratto il 7 gennaio 2009, data apposta

dall’attore, e lo aveva considerato quale semplice formalizzazione di accordi

presi, intesi a farne valere la decorrenza con effetto retroattivo al 1°

gennaio 2009. Al proposito essi asseriscono che la parte AP 3 aveva dato il

consenso ad aprile 2009, che l’effetto retroattivo non avrebbe loro giovato

perché a quel momento avevano perso quattro mesi di attività promozionale di un

accordo oneroso e che il 7 gennaio 2009 nessuno aveva visto il contratto, né se

ne era discusso il contenuto. Se non che, a ben vedere, si tratta di argomenti

inconferenti perché, da un lato il contratto indica chiaramente che “… è

valido dal 01.01.2009 al 31.12.2012 …” (doc. B) e gli appellanti non

pretendono di non avere visto e accettato questa clausola al momento della

firma, e, dall’altro non spiegano perché abbiano versato l’importo di € 10'000.– dovuto per l’anno 2009 se, come sostengono, per i primi quattro

mesi non ne avevano tratto beneficio alcuno.

4.

Ancora gli appellanti sostengono che il contratto era stato validamente

annullato per esplicito accordo intervenuto il 10 (recte: 30) gennaio 2009

(recte: 2010) e trasformato in una collaborazione “a eventi”. Nella

misura in cui essi invocano a sostegno di questa asserzione la deposizione del

teste G__________ non possono essere seguiti perché questi ha sì riferito che “…

durante la discussione veniva comunicato a __________ che la collaborazione

come era stata instaurata non avrebbe potuto continuare, mantenendo un rapporto

solo su singoli eventi o su chiamata” (verbale 28 febbraio 2011), ma

inutilmente si cerca un benché minimo riferimento ad un concordato annullamento

con effetto immediato o ad una concordata disdetta del contratto, valida già

per il 2010.

5.

Invocando gli art. 316 cpv. 3 e 317 CPC gli appellanti chiedono

l’assunzione di due nuove prove, ossia le testimonianze di N__________ e della

parte convenuta avv. AP 1 stesso. Al proposito va detto che l’art. 317 cpv. 1 CPC

prevede che nuovi fatti o mezzi di prova sono considerati solo se vengono

immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto

conto delle circostanze (lett. b). Il giudizio d’appello può tenere conto

dell’evoluzione della situazione di fatto prodottasi dopo il dibattimento (veri

nova), mentre potrà considerare fatti preesistenti soltanto a condizione

che non potessero essere addotti in primo grado neppure facendo uso della

diligenza ragionevolmente esigibile alla luce delle circostanze (pseudo nova)

(Cocchi Trezzini Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero CPC, 2010, pag.

1393). Per quanto concerne N__________, l’assunzione era stata chiesta dalla

parte convenuta all’udienza preliminare 9 dicembre 2010 e respinta dal Pretore

perché l’art. 227 CPC-TI escludeva la possibilità di sentire i fratellastri e

le sorellastre di una delle parti, indipendentemente da quale essa sia

(litisconsorte o controparte). Un’assunzione in questa sede è esclusa per il

fatto che la testimonianza di N__________ non può considerarsi un novum

e perché era stata notificata in primo grado, ma rifiutata per i motivi

anzidetti, per cui non si tratta neppure di un pseudo novum. Non

diversamente vale per la seconda prova chiesta, ossia l’assunzione dell’avv. AP 1: non si tratta in tutta evidenza di un novum e neppure di un pseudo novum poiché

non poteva in ogni caso essere assunto quale teste in prima sede in quanto

parte convenuta, né lo potrebbe con l’attuale CPC (cfr. al proposito l’art. 169

CPC: “Chi non è parte …”).

6.

Ne deriva che l’appello si rivela infondato e va respinto. Ciò giustifica

di caricare agli appellanti in solido la tassa, le spese e le ripetibili di

seconda istanza (art. 97 e 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

decide:

1. L’appello 5 ottobre 2011 dell’avv. AP 1, di AP 2 e di AP 3 è

respinto.

2. Le spese processuali del presente giudizio, consistenti in

complessivi fr. 1'000.-, già anticipati dagli appellanti, restano a loro

carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’500.– di ripetibili

di questa sede.

3. Notificazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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