12.2011.187
Mandato, attività di progettazione, onorario, replica e duplica spontanea, tempestività
13 agosto 2013Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.187
Data decisione, Autorità:
13.08.2013, IICCA
Titolo:
Mandato, attività di progettazione, onorario, replica e duplica spontanea, tempestività
REMUNERAZIONE
art. 394 CO
Incarto n.
12.2011.187
Lugano
13 agosto
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.84
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 28
settembre 2009 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dallo RA
1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 296'362.25
oltre interessi al 5% su fr. 128'125.- dal 4 giugno 2007 e su fr. 168'237.25
dal 22 agosto 2007 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 31 agosto 2011 ha parzialmente accolto, condannando il
convenuto al pagamento di fr. 127'862.50 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre
2008, importo per cui ha rigettato in via definitiva l’opposizione al PE, e
caricando la tassa di giustizia di fr. 8'000.-, le spese e le spese esecutive
per 5/11 all’attrice e per 6/11 al convenuto, tenuto altresì a rifondere fr.
2'000.- per ripetibili alla controparte;
appellanti
entrambe le parti: il convenuto, che con appello 7 ottobre 2011 chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione o in
subordine di porre la tassa di giustizia, le spese e le spese esecutive a suo
carico per 5/11 e per 6/11 all’attrice, tenuta altresì a rifondergli fr.
2'000.- per ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi; l’attrice, che con osservazioni e appello incidentale 16 febbraio 2012
chiede di respingere il gravame di parte avversa e di riformare la sentenza
pretorile nel senso di accogliere la petizione e di condannare con ciò il
convenuto al pagamento di fr. 296'362.25 oltre interessi al 5% su fr. 128'125.-
dal 5 dicembre 2008 e su fr. 168'237.25 dal 22 agosto 2007, somma per cui
rigettare in via definitiva l’opposizione al PE, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 22 marzo 2012 postula la reiezione dell’appello
incidentale pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto
che le parti hanno in seguito inoltrato un allegato di replica spontanea
(l’attrice in data 16 aprile 2012) e di duplica spontanea (il convenuto il 24
aprile 2012);
richiamata
la decisione 28 novembre 2011 con cui questa Camera ha fatto ordine al
convenuto di prestare una cauzione processuale di fr. 5'000.- per la procedura
d’appello principale, nel frattempo fornita;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
scritto 7 settembre 2006 (doc. I) l’arch. M__________ __________, definitosi
membro di direzione di AO 1 - k__________ __________, ha sottoposto allo studio
d’architettura AP 1, e meglio al suo titolare arch. AP 1, una proposta di
collaborazione in vista della realizzazione di un centro commerciale a __________
(poi denominato __________ o __________), del seguente tenore:
“la k__________
__________ - AO 1 fornirà le prestazioni e le consulenze di cui ai [precedentemente indicati] punti a-d”, ossia un’analisi di mercato avente per oggetto (a) lo sviluppo di
un concetto in grado di soddisfare i necessari criteri di concorrenzialità e di
complementarietà, (b) la determinazione di contenuti e di destinazioni
commerciali sostenibili anche dal punto di vista sociale e politico, (c) l’elaborazione
di un programma specifico con parametri di sfruttamento e (d) l’allestimento di
un businessplan (scenari di redditività); da parte sua “lo studio AP 1
s’impegnerà a garantire la partecipazione della k__________ __________ - AO 1
nell’iter progettuale e realizzativo dell’opera”, e meglio - come precisato
poche righe più sopra - relativamente all’ottimizzazione degli schemi
commerciali, alla verifica dei costi d’investimento ed alla ricerca
d’innovative soluzioni progettuali per l’ottimizzazione dei parametri di finanziabilità,
“per una percentuale non inferiore al 25%; la k__________ __________ - AO 1
potrà pertanto beneficiare del 25% dell’onorario concordabile o previsto
secondo le norme SIA o HOAI per tali prestazioni di progettazione”. Con
e-mail 20 settembre 2006 (doc. J) l’arch. AP 1 ha confermato la sua disponibilità alla collaborazione prospettata secondo i termini indicati in quella
proposta.
2. In
virtù di questo accordo, l’arch. M__________ __________ ha provveduto dapprima,
nell’ottobre 2006, ad allestire l’analisi di mercato (doc. K) e quindi, nel
marzo 2008, a predisporre uno studio riferito alla ripartizione interna degli
spazi commerciali (doc. V).
Nel
frattempo, il 4 giugno 2007, l’arch. AP 1 gli ha trasmesso un “conteggio
onorari” (doc. R), da lui sottoscritto, dal quale risultava che l’onorario di k__________,
contrattualmente pari al 25% dell’onorario per la sola parte architettonica
dell’edificio (esclusi cioè i costi per l’autorimessa, per la struttura, per
gli impianti e per le opere esterne), sarebbe stato di fr. 128'125.-.
Il 22
agosto 2007 l’arch. M__________ __________, “secondo quanto richiesto
e concordato”, ha fatto redigere e ha trasmesso all’arch. AP 1 la nota
d’onorario inerente le prestazioni relative alle prestazioni “concetto
commerciale / analisi di mercato / piano economico-finanziario” (doc. S), che
concludeva per un importo di fr. 178'237.25. La stessa, sottoscritta dall’arch.
AP 1, il 12 marzo 2008 è stata trasmessa, da lui preavvisata favorevolmente,
all’indirizzo della committente finale __________ (doc. 12), la quale, assieme
a __________, pure parte del gruppo __________, ha tuttavia prontamente negato
di essere legata contrattualmente con k__________, dicendosi tuttavia disposta
“à titre de bonne volonté” di contribuire allo studio per un importo
massimo di fr. 50'000.- (doc. W). Il 31 marzo 2008 (doc. 17) l’arch. M__________
__________ ha pertanto invitato __________ a voler versare quei fr. 50'000.- e,
quello stesso giorno (doc. X), ha chiesto all’arch. AP 1 di pagare l’importo di
fr. 128'125.-, aumentato delle spese e dell’IVA, in tre acconti pagabili
semestralmente, di cui ha a quel momento trasmesso il primo. L’unico riscontro
è però stato il pagamento, il 6 giugno 2008, di fr. 10'000.- da parte di __________.
3. Con
petizione 28 settembre 2009, avversata dalla controparte, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud l’arch. AP 1 per
ottenerne la condanna al pagamento di fr. 296'362.25 oltre interessi al 5% su
fr. 128'125.- dal 4 giugno 2007 e su fr. 168'237.25 dal 22 agosto 2007 nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Mendrisio (doc. DD). Essa ha in sostanza preteso il pagamento degli
importi di cui al “conteggio onorari” 4 giugno 2007 (doc. R) e alla nota
d’onorario 22 agosto 2007 (doc. S), con gli interessi moratori dalla data
d’emissione degli stessi e dedotto l’importo di fr. 10'000.- già versato da __________.
4. Con
la sentenza 31 agosto 2011 qui impugnata il Pretore ha innanzitutto respinto le
eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate dal
convenuto. Il giudice di prime cure, accertata l’esistenza tra le parti di un contratto
di architettura - retto nella fattispecie dalle norme sul contratto di appalto
- ha in seguito ritenuto che l’attrice poteva di principio pretendere il
pagamento dell’importo di cui al doc. R, ma non di quello di cui al doc. S. Ha
quindi respinto l’altra eccezione del convenuto in merito all’eventuale
inadeguatezza e inutilità delle prestazioni fornite dall’attrice. E ha infine
ritenuto che gli interessi moratori sul credito a favore di quest’ultima,
risultante dall’importo di cui al doc. R, aumentato dell’IVA (al 7.6%) e ridotto
dei fr. 10'000.- già incassati da __________, decorrevano dal giorno successivo
alla scadenza del termine di pagamento assegnato con lo scritto di cui al doc.
Y. Di qui, in parziale accoglimento della petizione (dispositivo n. 1), la condanna
del convenuto al pagamento di fr. 127'862.50 oltre interessi al 5% dal 23
dicembre 2008 (dispositivo n. 1.1), importo per cui è stata tolta in via
definitiva l’opposizione al PE (dispositivo n. 1.2), e l’accollo della tassa di
giustizia di fr. 8'000.-, delle spese e delle spese esecutive per 5/11
all’attrice e per 6/11 al convenuto, tenuto altresì a rifondere fr. 2'000.- per
ripetibili alla controparte (dispositivo n. 2).
5. La
decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti. Con appello 7
ottobre 2011 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, contestando di essere debitore dell’importo di cui al
doc. R. In via subordinata chiede almeno di porre la tassa di giustizia, le
spese e le spese esecutive a suo carico per 5/11 e per 6/11 all’attrice, tenuta
altresì a rifondergli fr. 2'000.- per ripetibili, rilevando che il dispositivo
pretorile sulle spese e sulle ripetibili non teneva conto della maggiore
soccombenza dell’attrice.
Con
osservazioni e appello incidentale 16 febbraio 2012 l’attrice chiede invece di
respingere il gravame di parte avversa e di riformare la sentenza pretorile nel
senso di accogliere la petizione e di condannare con ciò il convenuto al
pagamento di fr. 296'362.25 oltre interessi al 5% su fr. 128'125.- dal 5
dicembre 2008 e su fr. 168'237.25 dal 22 agosto 2007, somma per cui rigettare
in via definitiva l’opposizione al PE. Essa ritiene in sostanza che anche la
somma di cui al doc. S debba essere posta a carico del convenuto. E osserva che
gli interessi di mora sulla somma di cui al doc. R dovevano essere fatti
decorrere già dalla data di spedizione dello scritto di cui al doc. Y.
6. Delle
osservazioni 22 marzo 2012 con cui il convenuto postula la reiezione
dell’appello incidentale e degli ulteriori allegati spontanei delle parti
(replica 16 aprile 2012 dell’attrice e duplica 24 aprile 2012 del convenuto) si
dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal
codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la
procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. Come
detto, il 16 aprile 2012 l’attrice ha trasmesso a questa Camera una replica
spontanea alle osservazioni all’appello incidentale. Nella sua duplica
spontanea il convenuto ha messo in dubbio la tempestività dell’allegato di
parte avversa.
Ora,
secondo la recente prassi è oramai pacifica l'ammissibilità di allegati
spontanei delle parti in tutte le procedure, anche senza autorizzazioni
specifiche (DTF 133 I 98 consid. 2.1, 137 I 195 consid. 2.3.1, 138 III 252
consid. 2.1 e 2.2; TF 4 aprile 2012 4A_334/2011 consid. 3.3; II CCA 10 dicembre
2010 inc. n. 12.2010.79, 2 settembre 2011 inc. n. 12.2010.121, 30 gennaio 2012
inc. n. 12.2011.86, 24 settembre 2012 inc. n. 12.2012.113, 16 ottobre 2012 inc.
n. 12.2010.199). Nondimeno, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale
federale e al diritto di essere sentito sancito dall'art. 53 cpv. 1 CPC, la
dottrina ammette la possibilità di replica e duplica spontanea in appello
unicamente entro un breve periodo di tempo (Trezzini,
in: Cocchi /Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC svizzero, p. 104).
Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto eccessivo un periodo di
diciotto giorni (Trezzini, op.
cit., nota 176 a p. 104 con rinvio a TF 8 dicembre 2009 4A_446/2009 consid.
1.3). Dal canto suo questa Camera, seppur senza pronunciarsi con un giudizio
definitivo, ha espresso perplessità a fronte di una replica spontanea inviata
dopo venti giorni (II CCA 30 gennaio 2012 inc. n. 12.2011.86 consid. 2 in fine). In specie, le osservazioni all’appello incidentale sono state notificate all’attrice il
23 marzo 2012 e sono state da lei ricevute il 26 marzo 2012. Anche in questo
caso pertanto sorgono dubbi sulla tempestività della replica spontanea spedita
solo il 16 aprile 2012, ossia trascorsi ben ventun giorni dalla ricezione
dell'atto. L’attrice rileva invero che durante quindici di quei giorni i
termini sarebbero però stati sospesi giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. a CPC
(disposizione che a ben vedere, in base all’art. 145 cpv. 1 CPC, sembrerebbe
riferirsi solo ai termini stabiliti dalla legge e dal giudice), sicché di fatto
la replica sarebbe stata inviata dopo soli sei giorni. La questione può tuttavia
restare indecisa, insieme alla richiesta di dichiarare irricevibile il relativo
memoriale, in quanto l’allegato dell’attrice non presenta comunque novità
particolari.
9. Il
Pretore, con riferimento alle somme oggetto dei doc. R e S - che, accanto alla
decorrenza degli interessi moratori e al giudizio sulle spese e sulle
ripetibili della sede pretorile, costituiscono gli unici temi ancora litigiosi
- ha in sostanza rilevato quanto segue. Egli ha dapprima rammentato che in base
al doc. I le parti si erano accordate per il pagamento di una mercede a corpo,
da calcolarsi in percentuale di quanto riconosciuto al convenuto per le
prestazioni di progettazione. Ciò premesso, a suo giudizio, la circostanza
secondo cui la fattura di cui al doc. S sarebbe stata da intendersi come
aggiunta al conteggio precedentemente allestito (doc. R) - fosse esso corretto
o meno - era rimasta una mera allegazione di parte, nella misura in cui nulla
al proposito era emerso dall’istruttoria, e nemmeno si poteva considerare la
dicitura “secondo quanto richiesto e concordato”, riportata nella
lettera accompagnatoria, quale prova dell’accordo tra le parti per una modifica
delle modalità di retribuzione pattuite (da mercede a corpo a mercede
effettiva). A comprova di ciò ha evidenziato il fatto che l’attrice, con
scritto successivo (doc. X), era tornata a richiedere l’onorario cifrato in
base al conteggio di cui al doc. R, a cui erano state aggiunte le spese vive e
l’IVA. Nulla, sempre a suo giudizio, mutava il fatto che il convenuto avesse
apposto sulla fattura di cui al doc. S il proprio timbro e la propria firma,
ritenuto come tale esercizio andasse piuttosto inteso nell’ottica del
trasferimento della medesima alla committenza finale, e in ogni caso, visti i
principi dottrinali esposti in precedenza (con particolare riferimento a Gauch, Le contrat d’entreprise, n.
1265), non poteva assurgere, in base agli elementi a sua disposizione, a
riconoscimento del credito ivi riportato. Diversa doveva essere per contro la
valutazione riferita al conteggio di cui al doc. R. In primo luogo esso, a
differenza del doc. S, era stato redatto dallo stesso convenuto, il quale vi
aveva poi apposto la propria firma e il proprio timbro. Oltretutto, esso,
indipendentemente se fondato su dati di base corretti o meno, risultava
ossequiare alle pattuizioni contrattuali delle parti in merito alla
retribuzione dovuta all’appaltatrice. In tali circostanze, il medesimo doveva
assumere piena valenza probatoria in relazione alle spettanze dell’attrice, la
buona fede imponendo infatti di ritenere che la redazione da parte del
convenuto di quel documento, mai revocato o contestato se non in causa,
peraltro senza specifica motivazione, assurgesse a riconoscimento di un debito
nei confronti dell’attrice per l’importo ivi riportato, quest’ultima non avendo
poi provato che quell’importo non corrispondesse, per difetto, alle modalità di
calcolo concordate contrattualmente.
10. In
questa sede l’attrice ribadisce che la nota d’onorario di cui al doc. S deve
essere posta a carico del convenuto. A suo dire, la circostanza che quella
fattura non fosse stata contestata dal convenuto ed anzi fosse stata da lui sottoscritta
senza riserve dimostrava che la sua emissione corrispondeva a un preciso
accordo fra le parti, proprio come risultava dalla locuzione “secondo quanto
richiesto e concordato” inserita nella relativa lettera accompagnatoria.
L’allestimento del doc. X non modificava questa situazione, quello scritto
costituendo una semplice proposta per incassare le sue spettanze, poi decaduta
a fronte del mancato pagamento del primo importo. In quello scritto era per
altro stato rammentato che nel luglio 2007 le parti avevano concordato che le
spese effettive inerenti l’analisi di mercato sarebbero state “separatamente
fatturate”, ciò che era stato “puntualmente fatto (22 agosto 2007)”.
E neppure si poteva ritenere che il convenuto avesse sottoscritto la fattura
nell’ottica del trasferimento della medesima alla committenza finale, il
Pretore stesso, nel respingere l’eccezione di carenza di legittimazione
passiva, avendo espressamente dato atto che il convenuto e non quella non
meglio precisata “committenza finale” fosse il partner contrattuale
dell’attrice, di modo che la sua firma su quella nota d’onorario conferiva al
documento la valenza di accettazione della stessa e con ciò di riconoscimento
di debito. Oltretutto la fattura in questione nemmeno era stata da lui
trasmessa a __________ immediatamente, ma solo ad oltre sei mesi di distanza
(doc. 12).
10.1 Dagli
atti di causa si evince in primo luogo che l’analisi di mercato offerta
dall’attrice, che è poi ciò che è stato fatturato nel doc. S, costituiva solo la
contropartita affinché il convenuto la coinvolgesse, in ragione almeno del 25%,
nella futura attività di progettazione del centro commerciale (cfr. doc. I). In
altre parole l’attrice si assumeva il rischio imprenditoriale di eseguire quell’analisi,
nella misura in cui ci fosse poi stata la possibilità di avere un ritorno
nell’ambito della successiva progettazione (teste __________ p. 3). È in tal
senso che va intesa la sua frase nel doc. I, secondo cui “per quanto
concerne l’onere delle nostre prestazioni” e meglio per l’allestimento
dell’analisi di mercato, che avrebbe poi dovuto essere fornita nell’arco di tre
settimane, “non è per noi usuale offrire le nostre prestazioni per una
probabile ma non certa remunerazione”. Tanto più che nel doc. X la stessa
attrice aveva ammesso, con riferimento all’attività di oltre 1'300 ore da lei prestate,
corrispondenti ai 168 giorni lavorativi esposti nel doc. S, che “per tutto
ciò abbiamo richiesto e concordato (settembre 2006) una semplice partecipazione
all’iter progettuale dell’opera”. Se ne deve concludere che in base agli
accordi contrattuali quell’attività non avrebbe di principio dovuto esserle
remunerata in denaro.
10.2 Affinché
la stessa potesse esserle retribuita, occorreva dunque che le parti avessero
derogato ai precedenti accordi, evenienza questa che l’attrice non è stata in
grado di dimostrare.
10.2.1 Nel
caso di specie è evidente che l’attrice non possa pretendere che quella fattura
sia stata riconosciuta dal convenuto per il solo fatto di non essere stata da
lui contestata a suo tempo. La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti
già avuto modo di stabilire che l’assenza di contestazione di una fattura
durante alcuni mesi non vale come accettazione tacita della stessa (Gauch, op. cit., n. 1266; DTF 112 II 550
consid. 3a; TF 9 dicembre 2009 4A_430/2009 consid. 3.2, 28 aprile 2011
4A_86/2011 consid. 4.2; II CCA 27 settembre 2010 inc. n. 12.2009.126, 22
novembre 2010 inc. n. 12.2010.88).
Il fatto
che nella lettera accompagnatoria l’attrice abbia indicato che l’emissione
della fattura corrispondeva a “quanto richiesto e concordato”,
circostanza che il convenuto ha per altro contestato in causa (risposta ad
25-26) e che è rimasta non provata, non modifica la situazione, anche perché un
eventuale accordo in tal senso non significava comunque ancora che la fattura
sarebbe poi stata accettata dal convenuto. Lo stesso discorso può essere fatto
anche in merito al fatto che nella lettera di cui al doc. X, il cui tenore è
pure stato contestato (risposta ad 34-35), al convenuto era stato rammentato
che nel luglio 2007 le parti avevano concordato che le spese effettive inerenti
l’analisi di mercato sarebbero state “separatamente fatturate”, ciò che
era stato “puntualmente fatto (22 agosto 2007)”.
10.2.2 L’attrice
aggiunge che nel caso di specie il convenuto non si sarebbe limitato a non
contestare a suo tempo la fattura, ma l’avrebbe pure sottoscritta senza riserve,
ciò che doveva valere come un’esplicita accettazione, tanto più che neppure si
poteva ritenere che questi avesse allora agito nell’ottica del trasferimento
della medesima alla committenza finale. A torto.
È vero
che il convenuto ha sottoscritto la fattura senza riserve. Quella sua firma,
senza aggiunte particolari, non implica però ancora il riconoscimento del
debito in essa contenuto, visto e considerato che dal tenore del documento sottoscritto,
che era una semplice fattura (nemmeno a lui intestata), non risultava la
volontà del debitore, inequivocabile e incondizionata, di obbligarsi a pagare
una determinata somma di denaro (cfr. Staehelin,
Basler Kommentar, 2ª ed., n. 21
ad art. 82 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ª ed., p. 129; II CCA 12 luglio 2011 inc. n. 12.2010.166). Nel caso concreto
il convenuto ha oltretutto dimostrato per atti concludenti di non ritenersi personalmente
debitore di quell’importo, contrattualmente non dovuto, inviando una copia di
quella fattura, da lui controllata e preavvisata favorevolmente per il
pagamento (doc. 12), al committente finale o promotore (che l’attrice allora sapeva
non essere lui; cfr. petizione ad 14 e 16; replica ad 8, 11.1, 16 e 27.1; cfr.
pure doc. H e 14), poco importando se quest’ultimo abbia poi rifiutato di
assumersela (dicendosi però disposto a pagarla in ragione di fr. 50'000.- “à
titre de bonne volonté”), se l’invio sia avvenuto solo a distanza di oltre
sei mesi (in epoca comunque non “sospetta”, prima cioè che l’attrice
sottoponesse alla controparte la proposta transattiva di cui al doc. X), o
ancora se il Pretore abbia respinto l’eccezione di carenza di legittimazione
passiva, il che evidentemente non significava che l’analisi di mercato e con
ciò la fattura non potessero essere destinate al terzo committente finale.
Dovendosi ritenere che la firma della fattura di cui al doc. S da parte del
convenuto costituiva una semplice vistatura di controllo, ciò che per altro la
stessa attrice aveva a suo tempo riconosciuto (nel doc. Y essa indica in
effetti che la fattura era stata “vidimata”; cfr. pure petizione p. 11 e
conclusioni p. 7), la conclusione del Pretore, fondata sulla dottrina indicata
nella sentenza (Gauch, op. cit.,
n. 1265) - di per sé neppure contestata in questa sede - secondo cui la stessa
non costituiva un valido riconoscimento di debito (cfr. pure Rep. 1982 p. 407), può così essere confermata.
11. Dal
canto suo, il convenuto contesta di essere debitore dell’importo contenuto nel
conteggio d’onorario di cui al doc. R. Egli rimprovera al Pretore di non aver
ritenuto che in base al contratto (doc. I) l’attrice avrebbe dovuto fornire due
diverse prestazioni, da una parte allestire l’analisi di mercato e dall’altra
partecipare nell’iter progettuale e realizzativo dell’opera. A seguito di
questo erroneo accertamento, il giudice di prime cure non si sarebbe reso conto
che l’attrice si era limitata ad allestire l’analisi di mercato oggetto della
fattura di cui al doc. S, mentre non si era minimamente occupata né aveva
preteso di aver svolto gli ulteriori aspetti progettuali e realizzativi
dell’opera, che, se portati a termine, in base al doc. R - che altro non era se
non un accordo sulla remunerazione dovuta e non una fattura o un riconoscimento
di debito per quanto già svolto - avrebbero giustificato una retribuzione a suo
favore di fr. 128'125.-. Emblematico era del resto il fatto che nel doc. X,
allestito solo in seguito, l’attrice aveva proposto il pagamento di
quell’importo, aumentato delle spese e dell’IVA, in tre acconti pagabili
semestralmente, di cui “in base dello stadio di avanzamento del progetto”
aveva a quel momento trasmesso solo il primo.
11.1 È a
ragione che il convenuto ha evidenziato che l’attrice avrebbe dovuto fornire
due diverse prestazioni, e meglio allestire l’analisi di mercato e partecipare
nell’iter progettuale e realizzativo dell’opera: in base agli accordi
contrattuali (doc. I) essa si era in effetti impegnata da una parte a fornire “le
prestazioni e le consulenze di cui ai punti a-d” e dall’altra a collaborare
“nell’iter progettuale e realizzativo dell’opera per una percentuale non
inferiore al 25%” che “lo studio AP 1 … s’impegnerà a garantire”,
ciò che le avrebbe permesso di “beneficiare del 25% dell’onorario
concordabile o previsto secondo le norme SIA o HOAI per tali prestazioni di
progettazione”.
11.2 Ed è
pure a ragione che il convenuto ha evidenziato che il conteggio di cui al doc.
R, da lui sottoscritto, non era una fattura o un riconoscimento di debito per
quanto già svolto in merito all’analisi di mercato, bensì un accordo sulla
quantificazione della remunerazione dovuta per la collaborazione nell’attività
di progettazione e realizzazione dell’opera. Nel doc. R, emblematicamente
denominato “conteggio onorari” e non “fattura” o “nota d’onorario”, non si
parla in effetti di onorario per l’analisi di mercato, ma dell’onorario
(d’architetto) a favore dell’attrice per la parte architettonica dell’edificio,
pari al 25% di quella spettante al convenuto nella sua veste d’architetto, che
costituisce la retribuzione per l’attività progettuale e realizzativa garantita
all’attrice nel doc. I. Del resto nel doc. X l’attrice ha poi ammesso che “tale
ambito di partecipazione fu erroneamente interpretato e contrariamente alle
nostre aspettative relazionato non all’opera nella sua globalità ma solo a una
parte di essa; conseguentemente a ciò la nostra quota di partecipazione e
d’onorario risultò essere molto inferiore all’onere sostenuto e quindi non
corrispondente a quanto da noi preventivato”, ciò che la indusse in un
primo momento a fatturare a parte le spese effettive per l’analisi di mercato,
e in un secondo tempo, visto che queste non le erano poi state retribuite, ad
esigere quanto meno il rispetto immediato e incondizionato degli accordi
iniziali, allegando la sua nota d’onorario con il relativo conteggio “secondo
quanto da te personalmente proposto e sancito il 4.06.2007” ossia nel doc.
R, ritenuto che “per quanto concerne la fatturazione medesima proponiamo che
in base allo stadio d’avanzamento del progetto la quota totale d’onorario venga
ripartita in tre rate d’acconto con scadenze semestrali”, di cui a quel
momento ha emesso solo la prima, allestita - come risulta dalla stessa - “secondo
conteggio onorari e accordo del 04.06.2007”. I termini “secondo quanto
da te personalmente proposto e sancito il 4.06.2007” e “secondo
conteggio onorari e accordo del 04.06.2007”, rispettivamente il fatto che
l’ammontare della fatturazione e meglio “la quota totale d’onorario” dovesse
essere definita “in base allo stadio d’avanzamento del progetto”,
dimostrano inequivocabilmente che il doc. R altro non era che un accordo sulla
quantificazione della retribuzione dovuta per la futura attività di
progettazione.
11.3 Ciò
posto, si tratta ora di stabilire se l’attrice possa pretendere la retribuzione
di fr. 128'125.- (a cui il Pretore ha poi aggiunto l’IVA) concordata a suo
tempo nel doc. R per l’attività di progettazione garantita dal convenuto, pari
ad almeno il 25% del totale.
11.3.1 L’attrice
ritiene di aver senz’altro diritto a quella somma già per il fatto di aver
svolto l’intera attività di progettazione. Non è così.
Contrariamente
a quanto da lei ritenuto, non è affatto vero che il Pretore avrebbe accertato che
essa aveva provveduto ad effettuare tutte le prestazioni oggetto del contratto,
tra cui quelle di progettazione, senza che il convenuto lo avesse poi censurato
in questa sede. Nella sua sentenza il giudice di prime cure si era in effetti limitato
ad evidenziare più che altro che essa aveva correttamente adempiuto il
contratto di appalto, nel senso cioè che le sue prestazioni non erano risultate
difettose.
In realtà
l’istruttoria ha permesso di accertare che l’attrice aveva svolto l’attività di
progettazione solo in modo limitato, essa essendosi di fatto limitata a
predisporre uno studio riferito alla ripartizione interna degli spazi
commerciali (doc. V), senza per altro che la possibile retribuzione per quelle poche
prestazioni sia stata dimostrata (in assenza di una perizia giudiziaria, delle
norme SIA e HOAI). Essa non ha per contro preteso o dimostrato di aver
effettuato altro. Emblematico è del resto il fatto, già evidenziato in
precedenza, che essa nel doc. X, in considerazione dell’avanzamento del
progetto, aveva preteso solo il pagamento di un terzo di quella somma.
11.3.2 Ma
quell’importo può in ogni caso essere riconosciuto all’attrice per un'altra
ragione ed in particolare per il fatto che al convenuto deve essere
rimproverata un’inadempienza contrattuale (art. 97 CO) per non aver offerto
alla controparte la possibilità, espressamente garantitale nel doc. I, di
effettuare almeno il 25% delle future prestazioni relative all’iter di
progettazione di realizzazione, nel frattempo notoriamente giunto a conclusione
(cfr. pure petizione ad 36 e plico doc. I°). L’attrice (petizione ad 18, 19,
21, 22, 23, 26, 28, 31 e 37; replica ad 24) e con lei il Pretore (sentenza p.
2) avevano in effetti evidenziato che il convenuto, seppur sollecitato a più
riprese in tal senso, non aveva mai ritenuto di coinvolgerla nella fase
progettuale, se non in minima parte con riferimento allo studio di cui al doc.
V. E la circostanza è stata pienamente provata dall’istruttoria (cfr. pure le
ammissioni in tal senso del convenuto in risposta ad 26-26 e soprattutto ad 31):
l’attrice, già il 23 gennaio 2007 (doc. N), ha in effetti chiesto di essere
aggiornata sullo stadio del progetto, sui riscontri ottenuti e sulle scadenze
programmate e programmabili, ribadendo tale richiesta il 16 marzo 2007 (doc.
N); il 23 maggio 2007 (doc. P) essa si è nuovamente lamentata per la “carenza
d’informazioni e di comunicazione nei nostri confronti”, precisando che il
suo “personale disappunto” concerneva “l’assoluta assenza di
informazioni e aggiornamenti concernenti il progetto, il suo stadio
d’avanzamento e non da ultimo i nostri relativi accordi di collaborazione e partenariato”,
concludendo poi di “sperare che ad una mia legittima richiesta
d’informazioni e di chiarimenti vi sia perlomeno un minimo riscontro”; il
31 maggio 2007, in occasione di un incontro tra le parti, essa ha poi preso
atto che l’attività di progettazione vera e propria era stata avviata (in tal
senso pure la lettera accompagnatoria al doc. S), senza che essa fosse stata
informata (cfr. petizione ad 23; circostanza ammessa siccome non puntualmente
contestata con la risposta, cfr. art. 170 cpv. 2 CPC/TI); il 22 agosto 2007
(nella lettera accompagnatoria al doc. S) ha ribadito “per quanto concerne
la nostra partecipazione nell’iter progettuale” di restare “in attesa di
un gradito riscontro al fine di pianificare e coordinare l’ambito del nostro
operato”; il 28 settembre 2007 (doc. T) si è nuovamente lamentata per il fatto
che le sue numerose chiamate e missive erano rimaste prive di riscontro; e
infine con lo scritto di cui al 31 marzo 2008 (doc. X) ha nuovamente lasciato
intendere di voler essere coinvolta nella fase di progettazione in atto ben
oltre alla percentuale oggetto del primo acconto da lei fatturato. Invano.
12. Ammesso
con ciò che all’attrice possa essere riconosciuto l’importo di fr. 127'862.50 già
concesso dal Pretore (fr. 128'125.- di cui al doc. R + fr. 9’737.50 per IVA al
7.6% ./. fr. 10'000.- già incassati da __________), restano da esaminare le
censure “minori” delle parti, quella con cui l’attrice contesta la data di
decorrenza degli interessi di mora e quella con cui il convenuto chiede di
modificare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
12.1 Come
detto, l’attrice ritiene che gli interessi di mora su quella somma dovevano
essere fatti decorrere già dalla data di spedizione dello scritto di interpellazione
di cui al doc. Y (ossia da venerdì 5 dicembre 2008) e non invece, come ritenuto
dal Pretore, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento -
lunedì 22 dicembre 2008 - assegnato con quel medesimo scritto (ossia da martedì
23 dicembre 2008). La richiesta è parzialmente fondata. Gli interessi di mora
sono in effetti dovuti già al momento dell’interpellazione (art. 104 cpv. 1
CO). In base alla giurisprudenza (Wiegand,
Basler Kommentar, 4ª ed., n. 9
ad art. 102 CO; DTF 103 II 102 consid. 1a), l’assegnazione a quel momento di un
ulteriore termine di pagamento al debitore non implica di principio un
differimento della data di decorrenza degli interessi moratori. Gli stessi sono
pertanto dovuti dalla data dell’interpellazione, intesa però non come data
dell’invio di quella comunicazione, ma del suo ricevimento da parte della
controparte, che nel caso concreto, trattandosi di un invio per raccomandata
(doc. Y), può essere in ogni caso fatto risalire a lunedì 8 dicembre 2008 (TF
4A_487/2007 e 4A_491/2007 19 giugno 2009 consid. 8.2).
12.2 Quanto
al convenuto, egli chiede di porre la tassa di giustizia, le spese e le spese
esecutive a suo carico per 5/11 e per 6/11 all’attrice, tenuta altresì a
rifondergli fr. 2'000.- per ripetibili, rilevando che il dispositivo pretorile n.
2 sulle spese e sulle ripetibili non teneva conto del grado di soccombenza delle
parti. La richiesta merita senz’altro di essere accolta. È in effetti l’attrice
e non il convenuto ad essere risultata maggiormente soccombente in prima sede
(per il 56.85%) e il Pretore non ha evocato nella sentenza eventuali
considerazioni, per altro inesistenti, tali da imporre una deroga dal principio
della soccombenza. Con lo scritto “elenco spedizione atti” inviato a questa Camera
l’11 ottobre 2011, il giudice di prime cure ha del resto dato atto che “al
pto. no. 2 del dispositivo della sentenza 31 agosto 2011 per inavvertenza sono
stati effettivamente invertiti i nominativi delle parti, per cui correttamente
tasse e spese sono per 6/11 a carico di AO 1 e per 5/11 a carico di AP 1, al
quale spettano fr. 2'000.- a titolo di ripetibili”.
13. Ne
discende che gli appelli (principale e incidentale) delle parti possono essere
accolti solo limitatamente agli aspetti “minori” di cui si è appena detto e per
il resto devono essere respinti.
Gli oneri
processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolati sulla base di
un valore litigioso di fr. 296'362.25 (fr. 127'862.50 per l’appello principale
e fr. 168'499.75 per quello incidentale), seguono le rispettiva soccombenza
(art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
Fatti
I. In parziale accoglimento dell’appello 7 ottobre 2011
dell’arch. AP 1 e dell’appello incidentale 16 febbraio 2012 di AO 1, la
sentenza 31 agosto 2011 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è
così riformata:
1. (invariato)
1.1 L’arch.
AP 1 è condannato a pagare a AO 1 fr. 127'862.50 oltre interessi al 5% dall’8
dicembre 2008.
1.2 Limitatamente
all’importo di fr. 127'862.50 oltre interessi al 5% dall’8 dicembre 2008 è rigettata
in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di
Mendrisio.
2. La tassa di giustizia, in fr. 8'000.-, le spese e le spese esecutive,
da anticipare come di rito, vengono poste a carico dell’arch. AP 1 per 5/11 e per 6/11 a carico di AO 1, la quale
rifonderà all’arch. AP
1 fr. 2'000.- a titolo
di ripetibili.
Considerandi
II. Gli oneri processuali della procedura d’appello principale di
complessivi fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante principale, tenuto
inoltre a rifondere alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili.
§ Ad
avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione
processuale di fr. 5'000.- prestata dall’appellante principale a seguito della
decisione 28 novembre 2011 di questa Camera sarà liberata a favore della
controparte.
III. Gli oneri processuali della procedura d’appello incidentale di
complessivi fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante incidentale, tenuta
inoltre a rifondere alla controparte fr. 6’000.- per ripetibili.
IV. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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