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Decisione

12.2011.188

Lavoro, licenziamento immediato

15 giugno 2012Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP

1 è stato assunto da AO 1, __________, dal 3 marzo 2009 come “responsabile

tempi e metodi” con un contratto di durata indeterminata che prevedeva per la

disdetta un termine di preavviso di tre mesi. Il contratto fissava lo stipendio

lordo in fr. 8'500.- mensili più tredicesima per i primi tre mesi lavorativi e,

poi, in fr. 9'000.- mensili (doc. B). A partire da settembre 2009 il salario è

stato aumentato a fr. 10'100.- lordi mensili oltre la tredicesima (doc. Z).

B. Martedì

16 febbraio 2010 il lavoratore, dopo la pausa pranzo, non si è presentato sul

posto di lavoro, rientrando solo il mattino del lunedì successivo, ovvero il 22

febbraio 2010. Quel giorno, dopo essere stato convocato in Direzione per un

colloquio, egli è tornato alla sua postazione lavorativa, dove vi è rimasto

fino a circa mezzogiorno, momento in cui ha lasciato il posto di lavoro

(sentenza impugnata, pag. 2 in alto). Con lettera raccomandata 22 febbraio 2010

la datrice di lavoro ha notificato a AP 1 il licenziamento immediato. Essa ha

motivato la disdetta con l’assenza a suo dire ingiustificata dal 18 al 22

febbraio 2010 (recte: 16 febbraio 2010), senza dare alcuna comunicazione

e causando, in considerazione della qualità di dirigente del lavoratore, “non

ben pochi disagi” all’azienda. AO 1 ha altresì menzionato l’atteggiamento

ostile adottato dal quest’ultimo in occasione del colloquio del 22 febbraio

2010 e il suo rifiuto di dare spiegazioni circa la sua assenza, nonché il fatto

che egli avrebbe già assunto un “tale grave atteggiamento” in passato (doc. O).

C. Il

lavoratore si è opposto alla disdetta con missiva 23 febbraio 2010, sostenendo

di aver informato la datrice di lavoro della sua assenza a causa di gravi

problemi familiari sia per il tramite del collega __________ __________, sia

della sua convivente, e affermando l’esistenza di problemi personali legati al

lavoro. Egli ha altresì dichiarato di essere in cura presso un medico, sicché

il licenziamento doveva considerarsi abusivo (doc. P). Lo stesso giorno il

lavoratore si è poi rivolto al Servizio psico-sociale di Lugano chiedendo aiuto

per una situazione di disagio psichico. Il giorno successivo, 24 febbraio 2010,

si è tenuta la prima visita specialistica (colloquio psichiatrico) con il dott.

med. __________ __________ (doc. F).

D. Il

25 febbraio 2010 AO 1 ha contestato a sua volta il contenuto dello scritto 23

febbraio 2010, affermando in primo luogo di non essere stata né a conoscenza di

un trattamento medico in corso, né di problemi personali legati all’attività

lavorativa. Segnatamente sull’assenza a partire dal 16 febbraio 2010, la

datrice di lavoro ha ammesso che __________ __________ aveva ricevuto una

comunicazione tramite SMS da parte di AP 1 con la motivazione che aveva dei

problemi familiari e che il primo aveva informato di tale circostanza il Direttore

__________ __________, ma ha precisato che la convivente del lavoratore l’aveva

contattata perché preoccupata del fatto che quest’ultimo era irrintracciabile.

Essa ha soggiunto di aver a sua volta cercato invano di mettersi in contratto

con lui. AO 1 ha concluso affermando che una simile assenza protrattasi per

quattro giorni, a suo dire ingiustificata, era inaccettabile anche alla luce

del ruolo di dirigente da egli rivestito all’interno dell’azienda, così come il

suo comportamento in occasione del colloquio 22 febbraio 2010, ove egli si

sarebbe trincerato nel silenzio, salvo affermare “je n’ai rien à dire”

rispettivamente “je n’ai pas d’explications à donner” e, a seguito

dell’avvertimento che un simile atteggiamento avrebbe comportato l’assunzione

di misure adeguate, “faites ce que vous avez à faire”, per poi lasciare il

posto di impiego a fine mattinata senza alcuna giustificazione (doc. Q).

E. Con

istanza 26 maggio 2010 AP 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord,

chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'000.- oltre

interessi al 5% dal 23 febbraio 2010 a titolo di indennità per licenziamento

ingiustificato. All’udienza preliminare 23 agosto 2010 la convenuta si è

opposta alla domanda. Con replica rispettivamente duplica le parti hanno

ribadito i loro punti di vista. Esperita l’istruttoria, le parti hanno

rinunciato alla discussione finale, producendo memoriali scritti nei quali si

sono confermate nelle loro antitetiche posizioni. Con sentenza 8 settembre 2011

il Pretore ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 10'100.- oltre interessi e

ha condannato l’istante al pagamento a controparte di fr. 300.- per ripetibili

ridotte.

F. Con

appello 10 ottobre 2011 l’istante è insorto contro il giudizio testé

menzionato, chiedendo: I) in via principale la sua riforma nel senso di accogliere

integralmente l’istanza, II) in via subordinata l’annullamento della sentenza

impugnata e il rinvio degli atti al Pretore, affinché questi completi

l’istruttoria (“effettuazione della perizia medica”) ed emani un nuovo

giudizio, in entrambi i casi con richiesta di riformare anche il dispositivo

sulle spese giudiziarie, nel senso di condannare la convenuta al pagamento di

fr. 3'500.- a titolo di ripetibili. Egli ha protestato le spese e le ripetibili

di appello, quantificando queste ultime in fr. 2'000.-. La convenuta ha a sua

volta impugnato la sentenza in questione con appello 10 ottobre 2011,

postulando la reiezione integrale dell’istanza, pure con protesta di tasse,

spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 9 novembre rispettivamente

11 novembre 2011 entrambe le parti hanno reciprocamente domandato la reiezione

dell’appello avversario.

considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405

cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione. Nel presente caso la decisione è stata intimata

alle parti in data 8 settembre 2011, sicché la

procedura di appello è retta dal CPC. Trattandosi di

decisioni pronunciate in controversie patrimoniali l'appello presuppone che il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Tale condizione è riunita

nella fattispecie, ove tale valore è di fr. 30'000.-. Il termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta

è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata,

rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). Gli

appelli 10 ottobre 2011 sono pertanto tempestivi, così come le risposte 9

rispettivamente 11 novembre 2011. Ciò posto, nulla osta alla trattazione dei

gravami.

2.

L'art.

337.

CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con

effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la

continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare

essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è

un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF

127.

III 351 consid. 4a, 130 III 28 consid. 4.1 e 213 consid. 3.1).

Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se

si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità

della disdetta (DTF 129 III 351 consid. 2.1, 130 III 28 consid. 4.1). Il

giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri

contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze

concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (DTF 127 III

313.

consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i

presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova

(Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, n. 13 ad art. 337 CO; II CCA,

sentenza inc. 12.2007.85 del 7 settembre 2007, inc. 12.2006.164 del 26 giugno

2008). Sulla questione dell'esistenza dei giusti motivi a sostegno di un

licenziamento in tronco il giudice di prime cure gode di un ampio potere di

apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO), censurabile in appello solo in caso di

abuso (DTF 127 III 153 consid.

1a; II CCA, sentenza inc. 12.2005.117 del 10 marzo 2006, inc. 12.2006.164 del 26

giugno 2008, inc. 12.2008.45 del 17 ottobre 2008, inc. 12.2009.168 del 29

novembre 2010).

Secondo

l’art. 337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento in tronco senza motivo grave il

giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità al lavoratore. Per quel che

concerne la determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato,

anche in questo caso il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e

prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare

la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei

rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (DTF 130 III

28.

consid. 4.1 con riferimenti). Contrariamente alla lettera della norma, la

dottrina ne nega il carattere facoltativo (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 5

novembre 1998 in re S./C.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 337c CO). L'esenzione del datore di

lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso eccezionale, in cui –

nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato – vi è l'assenza di un

comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64 consid. 3c pag. 68; 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15 febbraio 2000 in re B./B.SA, 5 novembre 1998 in re S./C; JAR 1991, pag. 276), oppure in

presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato,

di una grave concolpa del dipendente (II CCA 27 maggio 1999 in re C./T. SA).

3.

Il

Pretore ha in primo luogo precisato che l’istante aveva chiesto unicamente la

condanna della controparte al versamento di un’indennità per licenziamento

immediato. Ciò posto, egli ha ritenuto che sia l’assenza del lavoratore a

partire dal pomeriggio del 16 febbraio 2010 fino al 21 febbraio 2010,

corrispondente a tre giorni lavorativi e mezzo, sia quella del 22 marzo 2011

dopo il colloquio intercorso con la Direzione, non fossero giustificate. Il

primo giudice ha spiegato che il conflitto familiare non comportava

automaticamente un’inabilità lavorativa e che quest’ultima non era stata

comprovata dall’istante. Per quanto concerne la seconda assenza, poi, il

lavoratore non aveva nemmeno dimostrato di aver informato la datrice di lavoro

circa la sua intenzione di assentarsi nuovamente. Il Pretore ha tuttavia accertato

che in occasione di entrambe le assenze la datrice di lavoro non aveva

diffidato il lavoratore nel senso di presentarsi immediatamente sul posto di

impiego o di giustificare le medesime, con la comminatoria, in caso contrario,

del licenziamento immediato, sicché non vi erano gli estremi per un

licenziamento in tronco. Il primo giudice ha infine quantificato l’indennità in

favore del lavoratore in fr. 10'100.- oltre interessi, in ragione della grave

concolpa di quest’ultimo, in quanto dirigente e noncurante verso i suoi

superiori, del fatto che il licenziamento era ingiustificato “più che altro”

per un aspetto formale, ovvero la mancata diffida, della breve durata del

rapporto di lavoro e della giovane età dell’istante.

I. Sull’appello

10.

ottobre 2011 di AP 1

4.

L’appellante

critica il Pretore per aver fissato l’indennità per licenziamento ingiustificato

in soli fr. 10'100.-, omettendo di vagliare tutta una serie di elementi

rispettivamente valutando in maniera erronea il substrato probatorio.

5.

In

primo luogo, l’istante sostiene che al contrario di quanto reputato dal primo

giudice egli avrebbe dimostrato la sua inabilità lavorativa in occasione di

entrambe le assenze in questione.

5.1

Egli rinvia

anzitutto ai passaggi della testimonianza per rogatoria dell’ex convivente

nonché madre di sua figlia, __________ __________, ove questa afferma: alla

domanda se ella aveva riscontrato in AP 1 dei cambiamenti e, se sì, a partire

da quando: “Dès mars 2009, il [l’istante] était au

Tessin. Il avait beaucoup de pression, il travaillait énormément. Il était

tendu et était sous pression. Envers ma fille et moi il n’était pas agressif

mais il parlait beaucoup de son travail et était peu présent” (verbale 18 febbraio 2011, pag. 1, risposta

n. 3a); alla domanda di descrivere brevemente quanto accaduto il 16 febbraio

2010: “C’était

durant mes deux mois de dédite. J’envoyais des lettres de postulation au

Tessin. Je ne parlais pas la langue. J’étais tendue, stressée et pas très à

l’écoute. Mon conjoint avait besoin d’écoute. Il subissait énormément de

pression. A midi, il a pété un plomb. Il nous a demandé de partir. Je suis

partie chez mon père à 13h30 de l’après-midi. Je n’ai plus eu de nouvelle de

mon conjoint durant quelques jours” (loc. cit.,

pag. 2, risposta n. 8); alla domanda se aveva avuto un violento litigio con

l’istante e se sì per quali motivi: “Il est devenu fou parce que la pression au boulot était intense et moi

j’avais également besoin de son soutien. A mon avis, il a fait un burn out” (loc. cit., pag. 2, risposta n. 8a); alla domanda se nei

giorni e nelle settimane precedenti il 16 febbraio 2010 fossero frequenti i

litigi con l’istante e, se sì, i relativi motivi: “Il y avait,

avant le 16 février, des disputes mais le changement professionnel a été rude.

C’était un gros changement et très immédiat pour moi. Il ne sentait pas

suffisamment épaulé par son supérieur. La personne qui l’avait incitée à venir

au Tessin, qui était son collègue, avait été licenciée et il avait souci de se

faire licencier à son tour. Je tiens à préciser qu’au départ, M. __________,

son supérieur, l’avait beaucoup épaulé” (loc.

cit., pag. 3, risposta n. 9); alla domanda in che stato fisico e psichico si

trovava il lavoratore il 16 febbraio 2010: “Il pleurait, il était énervé et n’était

plus lui-même. Je ne l’avais jamais vu comme ça”

(loc. cit., pag. 3, risposta n. 10); alla domanda volta a sapere quale fosse lo

stato fisico e psichico dell’istante, dopo il loro violento conflitto, al

momento del suo ritorno a __________ e nei giorni e nelle settimane che hanno

preceduto tale disputa: “Il était complètement déprimé.

Pendant trois jours je n’ai pas eu de nouvelles alors que j’essayais par tous

les moyens de le contacter. J’ai même appelé la police. Les jours avant, je le

trouvais très stressé” (pag.

3, risposta n. 10a); alla domanda sui motivi del suo ritorno a __________ con

la figlia: “Il m’avait demandé de partir. Il n’était

pas bien” (pag. 3, risposta n. 12b) e, infine, alla domanda se aveva

deciso autonomamente di trasferirsi a __________ oppure se vi era stata

obbligata dal lavoratore: “Je me suis sentie obligée de partir

vu l’état de mon conjoint et c’est lui qui m’a sommée de partir”

(pag. 5, risposta n. 5). A dire dell’appellante, dai passaggi summenzionati

emergerebbe in maniera evidente la sua inabilità lavorativa a partire dal 16

febbraio 2010. Egli sostiene che dai medesimi risulta che i problemi

sussistevano già prima di tale data e che ciò sia importante perché quanto

occorso quel giorno non era altro che la fase finale e più acuta del suo

disagio psichico. Tuttavia, sebbene dai passaggi summenzionati emerga

l’esistenza di problemi, sia per quanto concerne i suoi legami familiari sia in

relazione all’ambiente lavorativo, non vi è alcun riferimento a un’inabilità

lavorativa. Nemmeno si può ritenere che i disagi illustrati dalla teste

comportino automaticamente tale inabilità. Tant’è che il dott. med. __________ __________,

che ha fondato il proprio giudizio medico anche sulle circostanze da questi

riferitogli, ovvero “il fatto di aver distrutto degli oggetti nell’appartamento,

il fatto che ha impulsivamente cacciato di casa la moglie e la figlia e il

fatto che non ha chiamato il posto di lavoro isolandosi in casa” (verbale 8

novembre 2010, pag. 2 in mezzo), non ne ha dedotto automaticamente la presenza

di un’inabilità a partire dal 16 febbraio 2010 e nemmeno di una malattia.

Invero, nel rapporto medico 17 agosto 2010 egli – unitamente al dott. med. __________

__________ (__________) – ha dichiarato che la condizione di malattia era

presente dal 24 febbraio al 25 marzo 2010 e l’inabilità lavorativa concerneva

tale periodo (doc. AA, pag. 1, risposta n. 2). Come evidenziato dal Pretore, il

medico ha sì reputato “possibile” che il 16/17 febbraio fosse già presente un

quadro di disagio psichico (loc. cit., pag. 2, risposta n. 3), ma ha precisato

che per il fatto che la sua osservazione del paziente era iniziata in data 24

febbraio 2010 non poteva affermare che prima di tale data fosse già presente un

“quadro di malattia” (loc. cit., pag. 2, risposta n. 5). Su questo punto l’appellante

sostiene che il primo giudice abbia fondato erroneamente il proprio giudizio

unicamente sulla base di tale referto. Si ribadisce che, per i motivi testé illustrati,

le circostanze evidenziate dall’ex convivente non sono tali da

determinare l’esistenza né di una malattia né di un’inabilità lavorativa già a

partire dal 16 febbraio 2010. Per tacere del fatto che in realtà il Pretore ha forzatamente

considerato anche la testimonianza di __________ __________, poiché

ha affermato che l’istante era riuscito a dimostrare l’esistenza del litigio

familiare il 16 febbraio 2011 (sentenza impugnata, pag. 11 in fondo).

5.2

L’istante

rinvia, altresì, al contenuto del protocollo del “Primo colloquio __________

del 24 febbraio 2010” allestito dal dott. med. __________ __________ (__________),

ove è indicato che il “paziente descrive una condizione di stress cronico

nell’impiego di responsabile della produzione con a suo dire 14-15 h di lavoro

giornaliero. A detta del paziente a causa di tale situazione egli avrebbe

“portato a casa il lavoro” determinando un’escalation di tensione e

conflittualità nella coppia. Apparentemente questa dinamica è esitata nella

“crisi di nervi” del 16 febbraio 2010” (documenti prodotti l’8 novembre 2010

dal teste dott. med. __________ __________ con l’accordo delle parti e del

giudice; cfr. verbale di audizione 8 novembre 2010, pag. 2). Quanto testé

riportato, tuttavia, si fonda su ciò che ha asserito il lavoratore medesimo,

sicché non assurge a rango di prova. L’appellante menziona pure il passaggio

dell’audizione del teste in questione del tenore seguente: “Nella mia diagnosi

ho accertato un disturbo delle emozioni e della condotta (…). Il disturbo della

condotta l’ho dedotto soprattutto dalle circostanze riferite dal paziente

quali: il fatto di aver distrutto degli oggetti nell’appartamento, il fatto che

ha impulsivamente cacciato di casa la moglie e la figlia e il fatto che non ha

chiamato il posto di lavoro isolandosi in casa” (verbale 8 novembre 2010, pag. 2 in mezzo). Sennonché, non vi è alcun riferimento all’asserita inabilità lavorativa. Si rinvia,

peraltro, a quanto indicato sopra (consid. 5.1).

5.3

L’appellante

menziona anche la testimonianza di __________ __________ (responsabile della

produzione presso la convenuta) laddove questi afferma che “una volta mi è

capitato di vedere AP 1 che piangeva sul lavoro” (verbale 8 novembre 2010, pag.

4). Il lavoratore ritiene che tale circostanza confermi la sua tesi sul fatto

che egli fosse “psichicamente disturbato” già a partire dal 16 febbraio 2010.

Sennonché, a parte il fatto che tale episodio non è situato nel tempo e,

quindi, potrebbe risalire anche a molto tempo prima di tale data, non si può

dedurre da un pianto l’esistenza di una malattia e men che meno un’inabilità

lavorativa. A nulla muta, per i motivi illustrati (sopra, consid. 5.1), il

fatto che __________ __________ abbia risposto, alla domanda

in che stato fisico e psichico si trovava il lavoratore il 16 febbraio

2010.

: “Il pleurait, il était énervé et n’était plus

lui-même. Je ne l’avais jamais vu comme ça” (pag. 3, risposta n. 10).

5.4

Il

lavoratore ribadisce che dalla sua “cartella clinica, con le diagnosi” emerge

che il 23 marzo 2010 le sue condizioni erano psichicamente pessime e che tale

circostanza, unitamente al fatto di essere stato inabile al lavoro al 100% fino

al 15 marzo 2010 e al 50% fino al 24 marzo 2010, non permettono di ipotizzare

che l’inabilità si sia manifestata unicamente a partire dal 23 febbraio 2010.

Egli soggiunge che ciò sarebbe desumibile anche dalle diagnosi formulate nel

rapporto 17 agosto 2010 dal dott. med. __________ __________ e dal dott. med. __________

__________ (doc. AA: “Sindrome da disadattamento con disturbo misto delle

emozioni e della condotta (ICD-10: F 43.25); Difficoltà legate all’occupazione

(ICD-10: Z56) e problemi nella relazione con il partner (Z63.0)”). L’appellante

sostiene, altresì, che il fatto di non essersi recato immediatamente dal medico

era da imputare al suo disagio psichico, che non gli permetteva di valutare

oggettivamente la situazione. Non da ultimo, l’istante afferma che il fatto di

aver “espulso” da casa anche la figlia di due anni dimostra in che pessimo

stato di salute si trovava. Sennonché, le censure non possono essere seguite

per i motivi già illustrati, a cui si rinvia (sopra, consid. 5.1).

5.5

L’appellante

sostiene che anche il 22 febbraio 2010 vi fosse una sua inabilità lavorativa e

che lo stesso Direttore __________ __________ avrebbe capito che egli aveva dei

problemi. L’istante rinvia al passaggio della testimonianza di __________ __________

(segretaria di direzione) ove ella dichiara : “Ricordo che a un certo punto,

quando il signor AP 1 era già assente, il signor __________ mi disse che era

piuttosto dispiaciuto perché questo dipendente sembrava avesse dei problemi e

però non sembrava disposto a farsi aiutare nonostante la disponibilità

dimostrata da __________” (verbale 15 febbraio 2011, pag. 2). Tale circostanza

non dimostra tuttavia ancora l’esistenza di una malattia e che la medesima

avesse comportato l’inabilità lavorativa dell’istante. L’appellante fa riferimento,

inoltre, al contenuto della testimonianza del Direttore __________ __________,

ove questi afferma che in occasione del colloquio 22 febbraio

2010.

il lavoratore “aveva un atteggiamento di chiusura (…). Di solito lui non

era così, era una persona piuttosto comunicativa. Il suo atteggiamento durante

la convocazione dopo l’assenza del mese di dicembre del 2009 era invece stato

diverso”, di aver avuto “l’impressione che fosse assente e completamente chiuso

a quello che gli dicevamo” e che i presenti al colloquio si sono

“immediatamente resi conto che AP 1 era assolutamente chiuso, non rispondeva

alle domande che gli venivano poste. Non ha voluto spiegarmi il motivo della

sua assenza e del suo comportamento e inoltre ha detto al signor __________ che

con lui non voleva parlare” (loc. cit., pag. 5). Sennonché il fatto, per l’appellante,

di aver assunto un atteggiamento di chiusura, a lui inusuale, non comporta

ancora automaticamente la dimostrazione che tale stato assurgesse, in quel momento,

a malattia rispettivamente comportasse un’inabilità lavorativa. Ne consegue che

su questo punto l’appello è respinto.

6.

Nel

fissare l’indennità per licenziamento ingiustificato il Pretore ha valutato,

tra le altre cose, l’omissione del lavoratore circa la notifica dei tempi di

rientro al lavoro (sentenza impugnata, pag. 8 in basso). L’istante contesta tale argomentazione, affermando di aver invece avvisato la datrice di

lavoro tramite un SMS inviato il 16 febbraio 2010 al collega __________ __________, nel quale comunicava l’esistenza di gravi problemi

familiari e lo avvertiva di informare in tal senso la Direzione del fatto che

per questo motivo sarebbe stato assente qualche giorno. Il primo giudice ha

reputato che il messaggio in questione non specificava per quanto tempo il

lavoratore sarebbe stato assente (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Effettivamente, dall’istruttoria è emerso il seguente tenore del messaggio: “mi

informava che non c’era e che non sarebbe venuto per gravi problemi familiari”

(verbale 8 novembre 2010 di audizione del teste __________ __________, pag. 3 in mezzo). Il teste ha precisato, al riguardo, che “nel messaggio SMS AP 1 non specificava per

quanto tempo sarebbe stato assente” (loc. cit., pag. 3 in fondo). Sulla questione, l’appellante osserva che alcuni giorni dopo anche la sua ex

convivente aveva avvisato la datrice di lavoro di quanto era successo il 16

febbraio 2010 e che quindi la Direzione era al corrente della sua situazione.

Sennonché, la teste __________ ha riferito di essersi messa in contatto

telefonico giovedì [17 febbraio 2010] con la datrice di lavoro dell’istante per

avere delle nuove su quest’ultimo e di avere, in tale occasione, informato il

Direttore __________ __________ di aver allertato la polizia poiché non aveva

più notizie dall’ex convivente ed era inquieta, per paura che questi

facesse una scempiaggine (verbale rogatoriale 18 febbraio 2011, pag. 3

risposta n. 13 e pag. 5, risposta n. 6). Non vi è tuttavia alcun riferimento né

al fatto che la telefonata fosse stata in nome e per conto del lavoratore, né

sulla durata dell’assenza di quest’ultimo. Anzi, dalla testimonianza è emerso

che la stessa era intesa ad avere notizie da parte della datrice di lavoro.

Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

7.

L’appellante

chiede – nell’ipotesi in cui il carteggio processuale non sia sufficiente a dimostrare

l’esistenza dell’inabilità lavorativa già a partire dal 16 febbraio 2010 – di

ordinare una perizia medica su tale aspetto in applicazione dell’art. 316 cpv. 3

CPC o, in via subordinata, di annullare la decisione impugnata e di rinviare la

causa alla giurisdizione inferiore affinché questa provveda a tale accertamento.

All’udienza preliminare 23 agosto 2010 il lavoratore ha chiesto l’assunzione di

una “perizia medica sul signor AP 1, comprese cause e conseguenze, ed inizio”

(lista allegata al verbale). In tale occasione il Pretore si è riservato di

esprimersi su tale richiesta in un secondo tempo (loc. cit., pag. 8). In calce

al verbale 22 marzo 2011 egli ha in seguito affermato di ritenere un simile

mezzo di prova ininfluente e irrilevante dato che esso avrebbe potuto

unicamente accertare lo stato dell’istante al momento del suo allestimento e

non quello inerente al periodo in questione. Di conseguenza, il primo giudice

ha respinto la richiesta di assunzione della perizia medica (pag. 6). Il 23

marzo 2011 l’istante ha criticato tale ordinanza e ne ha chiesto la sua

modifica, affermando che si sarebbe in ogni caso riservato di contestarla

nell’ambito di un eventuale appello. Il giorno successivo il Pretore ha

respinto tale domanda. Secondo l’art. 316 cpv. 3 CPC l’autorità giudiziaria

superiore può procedere all’assunzione di prove. Tale disposto è applicabile,

tra gli altri casi, qualora l’appellante censuri la mancata ammissione di mezzi

di prova ritualmente offerti in primo grado e il Tribunale di appello decida di

assumerli esso medesimo (Trezzini in:

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag.

1389). L’appellante ribadisce la rilevanza della prova postulata. A suo dire,

il perito avrebbe potuto e potrebbe tuttora determinarsi, sulla scorta della

cartella clinica e dei documenti agli atti, così come dalle dichiarazioni

dell’istante e dalle testimonianze, sullo stato di salute e sull’esistenza di

un’inabilità lavorativa già a partire dal 16 febbraio 2010. In caso contrario, secondo il lavoratore sarebbe stato il perito a dover affermare di non

riuscire a stabilire una tale inabilità e non il Pretore. Come già evidenziato

(sopra, consid. 5.1) il dott. med. __________ __________ (__________), che ha

fondato il proprio giudizio sul disturbo della condotta del lavoratore anche

sulle circostanze da questi riferitogli, ovvero “il fatto di aver distrutto

degli oggetti nell’appartamento, il fatto che ha impulsivamente cacciato di

casa la moglie e la figlia e il fatto che non ha chiamato il posto di lavoro

isolandosi in casa” (verbale 8 novembre 2010, pag. 2 in mezzo), non ne ha dedotto automaticamente la presenza di una malattia il 16 febbraio 2010 rispettivamente

di un’inabilità a partire da tale data. Invero, nel rapporto medico 17 agosto

2010.

egli – unitamente al dott. med. __________ __________ (__________) – ha

dichiarato che la condizione di malattia era presente dal 24 febbraio al 25

marzo 2010 e l’inabilità lavorativa concerneva tale periodo (doc. AA, pag. 1,

risposta n. 2). Come evidenziato dal Pretore, il medico ha sì reputato

“possibile” che il 16/17 febbraio fosse già presente un quadro di disagio

psichico (loc. cit., pag. 2, risposta n. 3), ma ha precisato che per il fatto

che la sua osservazione del paziente era iniziata in data 24 febbraio 2010 non

poteva affermare che prima di tale data fosse già presente un “quadro di

malattia” (loc. cit., pag. 2, risposta n. 5). Non si intravvede come il perito

giudiziario possa scostarsi da un tale giudizio medico. Va sottolineato, al riguardo,

che questi avrebbe a disposizione gli stessi elementi di cui disponeva il dott.

med. __________ __________, tranne quelli, invece a disposizione di

quest’ultimo, derivanti da un’osservazione diretta del lavoratore a pochi

giorni dal periodo controverso. Per tacere del fatto che l’appellante non

contesta le capacità mediche del dott. med. __________ __________. Ne consegue

che il primo giudice ha pertinentemente ritenuto tale mezzo di prova

irrilevante, sicché non si giustifica né la sua assunzione in appello né il

rinvio degli atti al Pretore per completamento.

8.

Nella

commisurazione dell’indennità per licenziamento ingiustificato il Pretore ha

valutato anche l’atteggiamento assunto dal lavoratore il 22 febbraio 2010, da

lui ritenuto noncurante verso i suoi superiori per non essersi recato

spontaneamente in Direzione al fine di giustificare la propria assenza

(sentenza impugnata, pag. 9 in alto). L’appellante sostiene che la sua

passività era dovuta a uno stato psicologico molto precario, di non aver detto

frasi del tipo “non erano affari loro” e di aver avvisato verbalmente la Direzione

prima di assentarsi nuovamente dal posto di lavoro. Il teste __________ __________

(Direttore di AO 1) ha riferito che “quando AP 1 si è ripresentato il lunedì 22

febbraio 2010 è andato al suo posto di lavoro come se niente fosse accaduto. Al

ché il signor __________ e il sottoscritto l’abbiamo convocato per cercare di

capire cosa era successo, per sapere perché si era comportato in questa maniera

e infine per significargli che questo tipo di atteggiamento da parte di una

persona della sua responsabilità era inammissibile. In occasione di questo incontro

ci siamo immediatamente resi conto che AP 1 era assolutamente chiuso, non

rispondeva alle domande che gli venivano poste. Non ha voluto spiegarmi il

motivo della sua assenza e del suo comportamento e inoltre ha detto al signor __________

che con lui non voleva parlare. Io gli ho detto se si rendeva conto del

comportamento che aveva adottato, e che questo comportamento poteva portare a

delle spiacevoli conseguenze. Lui mi rispose: “faccia quello che deve fare”.

Dopodiché si è alzato e se n’è andato. So che è tornato brevemente sul suo

posto di lavoro e poi ha lasciato l’azienda senza avvisare nessuno” (verbale 22

marzo 2011, pag. 5). In primo luogo, dall’istruttoria non è quindi emerso che

egli abbia avvisato la Direzione prima di assentarsi di nuovo, bensì il

contrario. L’istante rinvia anche ai passaggi della testimonianza di __________

__________ già menzionati sopra (consid. 5.5). Egli reputa che lo stesso

Direttore avrebbe riferito del suo stato psicologicamente disturbato. Sennonché,

nella valutazione di un’eventuale concolpa del lavoratore al fine di fissare

l’ammontare dell’indennità, il Pretore ha unicamente valutato il fatto, per il

lavoratore, di non essersi recato sua sponte in Direzione per giustificare la

sua assenza, non il contenuto del colloquio 22 febbraio 2010. L’appellante

sostiene che il Pretore avrebbe omesso di valutare che egli “non si era

rifiutato di entrare nel merito della sua assenza ma che era solamente

disturbato a livello psichico e abbattuto e ha agito di conseguenza” (appello,

pag. 10). Tuttavia, anche da questa censura sembra che l’appellante critichi il

Pretore per aver valutato a suo sfavore il contenuto del colloquio in

questione, mentre come spiegato il primo giudice non vi ha fatto alcun

riferimento per valutare l’ammontare dell’indennità in suo favore. Su questo

punto l’appello è quindi respinto.

9.

L’appellante

biasima il Pretore per averlo sanzionato invece di condannare il comportamento

della datrice di lavoro che non l’ avrebbe sostenuto cercando di capire cosa fosse

accaduto, non lo avrebbe aiutato e indirizzato da un medico, bensì lo ha

licenziato in tronco, malgrado peraltro i certificati medici che le sarebbero stati

inviati. Il lavoratore sembra tuttavia dimenticare che il primo giudice ha

ritenuto ingiustificato il licenziamento immediato, perché non vi era stata

alcuna preventiva diffida nei suoi confronti. Per quanto concerne la

commisurazione dell’indennità, poi, mal si intravede che cosa si possa

biasimare alla datrice di lavoro, che il 22 febbraio 2010 si è adoperata per

convocare il lavoratore e chiedergli spiegazioni circa la sua assenza. Per

quanto concerne i certificati medici, poi, gli stessi sono stati inviati alla

datrice di lavoro solo dopo la ricezione, da parte dell’istante, della disdetta

immediata (doc. F-L; verbale 8 novembre 2010 di audizione del teste dott. med. __________

__________, pag. 2: “Mi vengono mostrati anche i doc. G-L. Si tratta di

certificati di cui confermo integralmente il contenuto (…) Sulla base del

rapporto relativo alla telefonata del 23 febbraio 2010, posso dire che il

paziente aveva già ricevuto la lettera di licenziamento quando ha contattato il

nostro servizio”). L’appellante sostiene, al riguardo, che la convenuta nemmeno

lo avrebbe invitato a produrre tali certificati. Egli sembra tuttavia

dimenticare, una volta di nuovo, che il Pretore ha ritenuto ingiustificato il

licenziamento proprio perché privo di una diffida nel senso di volersi

ripresentare sul posto di lavoro oppure di giustificare la propria assenza dimostrando

l’esistenza di una malattia, pena la disdetta immediata. Al riguardo l’appello

è di conseguenza respinto.

10.

Il

lavoratore prosegue affermando che il Pretore avrebbe a torto affermato che

solo un’inabilità lavorativa giustifica l’assenza dal posto di lavoro. Egli

sostiene che come minimo era in uno stato di scemata responsabilità e che tale

giustificava il suo comportamento. Nella propria istanza 26 maggio 2010,

tuttavia, egli ha biasimato la datrice di lavoro per non averlo sostenuto e

invitato a rivolgersi a un medico, rispettivamente, nella commisurazione

dell’indennità, egli ha dichiarato che bisognava tener conto di essere stato

“licenziato ingiustamente in un grave momento di difficoltà (era

psicologicamente a terra e molto abbattuto, e di fatto inabile al lavoro già

dal 16 febbraio 2010) (pag. 6 seg.). Lui stesso ha quindi giustificato la

propria assenza, nella presente procedura, affermando un’inabilità lavorativa,

che come illustrato sopra non è stata da lui dimostrata. Per quanto, poi, concerne

il “disagio psichico”, si rinvia a quanto illustra sopra (consid. 5.1). Ne

deriva la reiezione, al riguardo, dell’appello.

11.

Secondo

l’istante il Pretore avrebbe a torto reputato la presenza di una sua grave

concolpa perché non avrebbe considerato il fatto che soffriva di un disagio

psichico e quindi il suo comportamento non poteva essere quello che normalmente

ci si può attendere da un dirigente. Egli critica, pertanto, l’argomentazione

pretorile secondo la quale dal lavoratore ci si poteva aspettare un’attitudine

più attenta, così come il fatto che fosse stato noncurante nei confronti dei

suoi superiori. Va tuttavia detto che l’istante non ha dimostrato la

sussistenza di una malattia già il 16 rispettivamente il 22 febbraio 2010

(sopra, consid. 5). In altre parole, non vi sono evidenze agli atti che

permettano di ritenere che a seguito del litigio famigliare e del carico

lavorativo egli non fosse nella condizione di avvisare la Direzione della

durata della sua assenza rispettivamente di rivolgersi spontaneamente ai

superiori il 22 febbraio 2010 spiegando quanto accaduto. La sua censura cade quindi

nel vuoto già per questo motivo. Egli aggiunge che, a prescindere

dall’esistenza di una malattia, avrebbe avvertito la datrice di lavoro sia

della sua assenza a partire dal 16 febbraio 2010 sia di quella del 22 febbraio

2010, sicché l’argomentazione pretorile sulla sua noncuranza nei confronti

della Direzione non sarebbe pertinente. Tuttavia, il primo giudice ha ritenuto

che il lavoratore era stato noncurante per non essersi recato spontaneamente

dai superiori al momento del suo rientro in azienda il 22 febbraio 2010

(sentenza impugnata, pag. 9 in alto), sicché con la censura testé menzionata il

lavoratore nemmeno si confronta con la motivazione pretorile (art. 310 CPC).

L’appellante evidenzia altresì il fatto che la sua assenza a partire dal 16

febbraio 2010 sarebbe stata di “soli” tre giorni e mezzo lavorativi. Sennonché,

anche con tale censura non si confronta con quanto argomentato dal Pretore, secondo

il quale dal lavoratore ci si poteva aspettare, in quanto dirigente,

un’attitudine molto più attenta a quelle che erano le necessità dell’azienda in

merito alla sua costante presenza sul posto di lavoro e, quindi, in merito a un

suo obbligo di notifica puntuale e costante per quanto atteneva al suo stato di

salute e ai tempi di rientro (sentenza impugnata, pag. 8). Per tacere del fatto

che la durata dell’assenza è stata considerata dal Pretore per quanto concerne la

necessità di un avvertimento prima di provvedere, se del caso, al licenziamento

in tronco (sentenza impugnata, pag. 6 in mezzo).

12.

L’istante

reputa, inoltre, che il primo giudice non abbia contemplato il fatto che egli

si è trovato senza lavoro da un giorno all’altro, senza entrate poiché, a causa

della sua inabilità lavorativa, non poteva essere iscritto ai ruoli della

disoccupazione. Siccome la malattia e la relativa inabilità lavorativa è stata

dimostrata dal lavoratore, come già spiegato (sopra, consid. 5), unicamente per

il periodo successivo al licenziamento, non si intravvede come tale circostanza

possa essere valutata in sfavore della datrice di lavoro. Lo stesso dicasi

dell’allegazione secondo la quale egli sarebbe tuttora senza attività

lavorativa.

13.

L’appellante

afferma, altresì, che il Pretore ha erroneamente reputato che il motivo di

licenziamento era sia l’assenza a partire dal 16 febbraio 2010 sia quella del

22.

febbraio 2010, mentre la datrice di lavoro avrebbe motivato la disdetta

unicamente indicando la seconda. Egli sostiene che quest’ultima ha sì

inizialmente motivato la disdetta con la prima assenza, ma in un secondo tempo

ha menzionato unicamente quella successiva. Egli non trae tuttavia conclusioni

dal proprio asserto, nel senso che non spiega in che misura tale censura possa

influenzare la determinazione dell’indennità. Al riguardo l’appello è quindi

irricevibile (art. 310 CPC).

14.

L’istante

dichiara che il primo giudice non avrebbe considerato nemmeno il fatto che era

sempre stato “un gran lavoratore, un ottimo elemento, che lavorava in modo

veramente indefesso, regolarmente ben oltre gli orari canonici, anche 12-13 ore

al giorno”. L’iter lavorativo dell’appellante è stato valutato dal Pretore per

determinare se il licenziamento fosse giustificato o meno, nel senso che egli

non aveva, prima del 16 febbraio 2010, mai assunto un comportamento assenteista

senza una valida giustificazione (sentenza impugnata, pag. 6). Come detto

(sopra, consid. 2), nella commisurazione dell’indennità giusta l’art. 337c cpv.

3.

CO il giudice gode di un largo potere di apprezzamento, censurabile

unicamente nel caso in cui egli non abbia tenuto in considerazione degli

elementi che dovevano assolutamente essere contemplati, rispettivamente se egli

ha fondato il proprio giudizio su dei fatti che non avevano alcuna rilevanza,

rispettivamente quando la decisione pretorile porta a un risultato

manifestamente ingiusto o a un’iniquità scioccante. Secondo il Tribunale

federale, poi, il giudice prende in considerazione tutti gli elementi del caso

concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il

tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza

delle mancanze. Il Pretore ha contemplato tutti questi aspetti nella sua

decisione (cfr. sentenza impugnata, pag. 9), sicché non vi è motivo di

scostarsi dalla medesima. In definitiva, nella misura in cui è

ricevibile l’appello di AP 1 dev’essere respinto.

15.

L’appellante

impugna anche il dispositivo sugli oneri processuali, nel senso che qualora la

sentenza sia riformata nel senso di ritenere la controparte interamente

soccombente, quest’ultima dovrebbe essere obbligata a versagli fr. 3'500.- a

titolo di ripetibili di prima sede. Dato l’esito del giudizio, la domanda è

infondata.

II. Sull’appello

10.

ottobre 2011 di AO 1

16.

La

datrice di lavoro contesta la decisione del Pretore di ritenere ingiustificato

il licenziamento in tronco. Il primo giudice ha spiegato che la disdetta doveva

essere preceduta da un avviso circa il fatto che il ripetersi di un’assenza ingiustificata

avrebbe comportato la conseguenza del licenziamento in tronco (sentenza impugnata,

pag. 7). L’appellante afferma, anzitutto, che il lavoratore si era già

assentato nel dicembre 2009 senza preavviso e rendendosi irreperibile per diversi

giorni. Al riguardo, il Pretore ha rilevato che nella fattispecie non si poteva

ritenere che una messa in mora non fosse necessaria a fronte di precedenti

ripetute assenze ingiustificate, dato che l’episodio testé menzionato non era

tale. Invero, lo stesso Direttore della convenuta aveva autorizzato il

lavoratore ad assentarsi dal posto di lavoro (loc. cit., pag. 6). L’appellante

non si confronta, quindi, con la motivazione pretorile, sicché su questo punto

l’appello è irricevibile (art. 310 CPC).

17.

La

datrice di lavoro si sofferma, poi, su quanto accaduto dal 16 al 21 febbraio

2010.

Tuttavia, come rilevato dal Pretore il suo atteggiamento al momento del

rientro sul posto di lavoro dell’istante, il 22 febbraio 2010, che lo ha

convocato per “rimotivarlo a riprendere il lavoro”, implica che tale assenza

non era tale da giustificare, per la datrice di lavoro medesima, un

licenziamento in tronco (loc. cit., pag. 6). Tant’è che il teste __________ __________

ha dichiarato che il lavoratore era stato convocato “per cercare di capire cosa

era successo, per sapere perché si era comportato in questa maniera e infine

per significargli che questo tipo di atteggiamento da parte di una persona

della sua responsabilità era inammissibile (…). Tengo a precisare che la

decisione di licenziamento è stata presa soltanto dopo l’incontro, in seguito

al comportamento di AP 1 e al nuovo abbandono del posto di lavoro. L’incontro

infatti non era stato pensato per comunicargli il licenziamento, bensì, come

detto, per avere una motivazione riguardo alla sua precedente assenza e per

rendere attento AP 1 che questo tipo di atteggiamento da parte sua era

inammissibile, nonché per rimotivarlo a riprendere il lavoro con coscienza e responsabilità.

Prima della convocazione di AP 1 del 22 febbraio 2010 io avevo incontrato tutti

i responsabili di settore informandoli che l’azienda aveva deciso di dare

comunque a AP 1 una chance nonostante il comportamento poco corretto anche

verso di loro e di non responsabilità verso l’azienda” (verbale 22 marzo 2011,

pag. 5). Ne consegue che non può essere seguita neanche la censura

dell’appellante secondo la quale non avrebbe comunicato subito per lettera il

licenziamento al lavoratore, bensì l’avrebbe prima convocato per fargli capire

la sua intenzione, ritenendo un tale modo di procedere più adeguato in

considerazione della sua posizione dirigenziale.

18.

L’appellante

prosegue affermando che in occasione del colloquio 22 febbraio 2010 avrebbe avvertito

il lavoratore delle conseguenze negative di un’ulteriore assenza

ingiustificata. Il Pretore ha reputato che il rimprovero del Direttore al

lavoratore, secondo cui “questo comportamento poteva portare a delle spiacevoli

conseguenze”, non costituiva un avvertimento, poiché si limitava a censurare il

comportamento passato, mentre era completamente silente in merito alle

eventuali conseguenze in caso di reiterazione di un simile atteggiamento, oltre

a essere del tutto generico circa il provvedimento prospettato (loc. cit.,

pag. 7 in fondo e 8 in alto). Su questo aspetto il teste __________ __________

ha dichiarato che in occasione dell’incontro 22 febbraio 2010 aveva chiesto al

lavoratore se “si rendeva conto del comportamento che aveva adottato, e che

questo comportamento poteva portare a delle spiacevoli conseguenze” (loc. cit.,

pag. 5 in alto). Di conseguenza, egli si riferiva all’assenza dal 16 al 21

febbraio 2010, senza alcun accenno al fatto che in presenza di un’ulteriore

assenza ingiustificata la datrice di lavoro lo avrebbe licenziato in tronco.

L’appellante sostiene, poi, che siccome il lavoratore aveva risposto a una tale

domanda con “faccia quello che deve fare”, egli aveva compreso che si trattava

di un avviso di licenziamento in tronco. La censura non può essere condivisa

per i motivi testé illustrati.

19.

La

datrice di lavoro sostiene che, in ogni caso, non sarebbe stato necessario un

avvertimento precedente il licenziamento in tronco. L’appellante rinvia a una

sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 130 III 28, affermando che in

caso di violazione particolarmente grave operata peraltro da un dirigente, non

vi è la necessità di un tale avviso. Il rinvio non è tuttavia pertinente, dato

che in tale fattispecie al lavoratore era stata imputata la deviazione sulla

propria messaggeria di tutta la posta elettronica del suo superiore gerarchico,

all’insaputa di quest’ultimo. Quanto alla sentenza menzionata dalla convenuta di

cui al DTF 108 II 302, è ben vero che il Tribunale federale ha precisato che la

necessità di un avviso si applica unicamente alle assenze di corta durata e non

a quelle che si estendono su più giorni o che sono state precedute da una

esigenza di presenza chiaramente formulata da parte del datore di lavoro

(consid. 3b). Sennonché, come illustrato (sopra, consid. 17), il licenziamento

è stato deciso il 22 febbraio 2010 a seguito di quanto occorso lo stesso giorno

(cfr. anche doc. O), sicché al momento in cui è stato emanato era trascorsa, al

più, qualche ora. Quanto, poi, all’esistenza di un avviso in occasione del

colloquio 22 febbraio 2010, si rinvia a quanto già spiegato (sopra, consid. 18).

Basandosi sulla sentenza pubblicata in DTF 127 III 153 la datrice di lavoro

afferma, infine, che diverse assenze ingiustificate successive possono

giustificare un licenziamento immediato, anche senza avvertimento. Nella

sentenza testé menzionata il Tribunale federale ha riportato tale

considerazione attribuendola a parte della dottrina (cfr. consid. 1b) ei non si

è pronunciato quindi in tal senso, bensì ha illustrato i punti di vista dottrinali

e giurisprudenziali al riguardo, per poi affermare che quando statuisce

sull'esistenza delle cause gravi, il giudice si pronuncia tenendo conto di

tutte le circostanze e che la giurisprudenza non può quindi stabilire regole

rigide circa il numero e il contenuto degli avvertimenti non ossequiati dal

lavoratore che possono giustificare un licenziamento immediato (consid. 1). Non

va dimenticato, poi, che nella sentenza di cui al DTF 130 III 28 esso ha

precisato che solo una violazione particolarmente grave giustifica un

licenziamento in tronco, mentre in presenza di mancamenti meno gravi occorre un

precedente avvertimento (consid. 4.1). L’appellante afferma, al riguardo, che nonostante

precisi richiami e avvertimenti, il lavoratore si è reso responsabile di

reiterate e prolungate assenze ingiustificate tali da integrare la “causa

grave”. Sull’assenza di avvertimenti nel caso concreto, si rinvia a quanto già

illustrato (sopra, consid. 18). Per quanto, invece, concerne la reiterazione e

la durata delle assenze, va detto che la datrice di lavoro non ha ritenuto che

l’assenza dal 16 al 21 febbraio 2010 fosse motivo di licenziamento in tronco

(sopra, consid. 17). Di conseguenza, l’assenza del lavoratore il 22 febbraio

2010, dopo essersi nuovamente presentato sul posto di lavoro, non può essere

ritenuta, per stessa ammissione dell’appellante, come una mancanza grave, tale

da giustificare, nell’arco della giornata, la decisione di un licenziamento

immediato senza preventivo avvertimento. Ne consegue che nella misura in cui è

ricevibile l’appello è respinto.

III. Sulle

spese giudiziarie

20.

In

definitiva, nella misura in cui sono ricevibili sia l’appello di AP 1 sia

quello di AO 1 sono respinti. In applicazione dell’art. 114 lett. c CPC non si

prelevano spese processuali. Le ripetibili seguono la rispettiva soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Esse sono calcolate, per quanto concerne l’appello

dell’istante, su un valore di causa di fr. 19'900.-

(fr. 30'000.- richiesti con l’appello ./. fr. 10'100.-

riconosciuti dal Pretore), mentre quelli relativi

all’appello della convenuta su un valore di fr. 10'100.-.

Tali valori sono validi anche per un eventuale ricorso in materia civile al

Tribunale federale.

Per i

quali motivi,

richiamato

l’art. 106 cpv. 1 CPC e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile l’appello 10 ottobre 2011 di AP 1 è respinto.

II. Non

si prelevano spese processuali inerenti all’appello di AP 1. Quest’ultimo

verserà a AO 1 fr. 1'000.- a

titolo di ripetibili di appello.

III. Nella

misura in cui è ricevibile l’appello 10 ottobre 2011 di AO 1 è respinto.

Di conseguenza la sentenza 8 settembre 2011 inc. DI.2010.108 della Pretura di

Mendrisio-Nord è confermata.

IV. Non

si prelevano spese processuali inerenti all’appello di AO 1. Quest’ultima

verserà a AP 1 fr. 500.- per ripetibili di appello.

V. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso di almeno fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) ; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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