12.2011.19
Mandato, responsabilità di consulente fiscale per cambiamento di assoggettamento IVA
26 ottobre 2012Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2011.19
Data decisione, Autorità:
26.10.2012, IICCA
Titolo:
Mandato, responsabilità di consulente fiscale per cambiamento di assoggettamento IVA
RESPONSABILITÀ
art. 398 CO
Incarto n.
12.2011.19
Lugano
26 ottobre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Fiscalini e Grisanti (giudice supplente)
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.86
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 29
novembre 2007 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'449.55 oltre interessi
e spese esecutive nonché, in questa misura, il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
domande avversate dal
convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
3'909.45 oltre interessi, ridotti a fr. 3'108.85 in sede di conclusioni;
sulle quali il Pretore
si è pronunciato con sentenza 17 gennaio 2011 con cui ha accolto la petizione
limitatamente a fr. 17'998.40 e respinto la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto
che con atto di appello del 31 gennaio 2011 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale per l'importo di fr. 2'982.45 oltre interessi, con
protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l'attrice con
risposta all'appello 28 marzo 2011 postula la reiezione del gravame e con
appello incidentale di medesima data chiede la riforma del giudizio di primo
grado nel senso di accogliere integralmente la petizione, in entrambe le
richieste di giudizio con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo
grado;
mentre il convenuto con
risposta 2 maggio 2011 postula la reiezione dell’appello incidentale pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto : A. Nel corso del 1999 AP 1,
titolare della ditta individuale __________ O.D. dipl. fed., ha affidato alla AO
1, operante tramite il proprio __________, poi diventato F__________, un
mandato di gestione contabile e amministrativa della propria attività. In virtù
di questo incarico la mandataria registrava la contabilità, allestiva i
bilanci, i conteggi dei salari, degli oneri sociali e dell'IVA ed elaborava le
dichiarazioni fiscali (doc. 23). Nell'agosto del 2000, in previsione dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2001, della legge federale concernente
l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) comunicava a tutti i contribuenti che all'epoca – al pari
di AP 1 - conteggiavano l'imposta secondo il metodo dell'aliquota a saldo di
inoltrare al più tardi entro il 31 gennaio 2001 una dichiarazione di adesione
se intendevano mantenere questo sistema di conteggio. In caso contrario
avrebbero dovuto conteggiare anche loro, per un periodo minimo di cinque anni,
secondo il sistema effettivo (imposta sulla cifra d'affari con deduzione
dell'imposta precedente; doc. 8 e 9). A seguito di tale comunicazione, AP 1
sottoponeva, per una consulenza fiscale, la questione a __________, il quale
dirigeva per la mandataria il settore contabilità. Avendogli il cliente
accennato all'eventualità di alcuni investimenti - quali il trasloco del
negozio di G__________ nonché l'acquisto di un camper che il mandante intendeva
fare rientrare nell'attività aziendale - per i quali si sarebbe potuta
recuperare l'IVA con dunque la possibilità di un risparmio fiscale, il
contabile __________ suggeriva di passare dal sistema di imposizione a saldo a
quello effettivo. In virtù di questa consulenza AP 1 decideva di non presentare
all'AFC la dichiarazione di adesione e abbandonava il precedente sistema di
conteggio per i cinque anni successivi, un ritorno al sistema a saldo essendo
possibile solo al termine di tale periodo (v. doc. 8).
B. Il 27 giugno 2003 il __________
confermava a AP 1 l'offerta per la tenuta contabile e amministrativa, e più
precisamente per la codifica e registrazione dei documenti contabili
(trimestrale), l'allestimento di situazioni provvisorie (trimestrale),
l'allestimento del bilancio e del conto economico definitivo (annuo), l'allestimento
dei conteggi IVA (trimestrale) nonché l'elaborazione della dichiarazione
fiscale, al prezzo annuo di fr. 3'600.- (IVA esclusa; doc. 1). Il 16 giugno
2004 AP 1 segnalava al __________ che a causa della consulenza IVA fornitagli
nel 2001 dal collaboratore __________ egli aveva subito negli anni contabili
2001 - 2003 un maggiore onere fiscale di cui chiedeva il risarcimento per il
periodo sino a fine 2005 (doc. 2). Il 16 aprile 2007 la mandataria sollecitava
al cliente il pagamento delle cinque fatture emesse per le prestazioni
fornitegli negli anni 2001 – 2005 (doc. G -L) che risultavano ancora scoperte
per fr. 21'449.55 (doc. M e doc. 4) ma che l'interessato non intendeva onorare
poiché ritenute non conformi alla retribuzione forfettaria concordata nel
giugno 2003 e comunque inferiori alla sua pretesa di risarcimento danni per
carente consulenza fiscale (doc. 5). Nel frattempo veniva coinvolta anche
l'assicurazione RC della mandataria, __________, la quale dopo avere proposto
una soluzione bonale della vertenza, però respinta dal mandante, rifiutava
l'assunzione del caso per mancanza di un nesso di causalità tra la prestazione
fornita e il danno rivendicato (doc. O).
C. Con la petizione in
rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio dinanzi alla Pretura della giurisdizione
di Mendrisio sud AP 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 21'449.55
oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2006 e di fr. 100.- per spese esecutive
nonché, in questa misura, il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio. Il convenuto si è opposto
alla petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna
dell'attrice al pagamento di fr. 3'909.45 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2005. In sintesi, AP 1 ha in primo luogo contestato l'importo rivendicato da controparte per le
prestazioni fornitegli ritenendolo non conforme al prezzo forfettario
concordato di fr. 3'600.- annui. Riconoscendo il suo debito limitatamente a fr.
17'872.-, il convenuto ha quindi opposto all'attrice una propria pretesa di
risarcimento danno di fr. 21'781.45, riconducibile al maggior onere fiscale
subito con la carente consulenza. Da qui la rivendicazione del saldo in suo
favore di fr. 3'909.45. Esperita l'istruttoria, con le conclusioni l'attrice ha
confermato le proprie domande, mentre parte convenuta ha ridotto a fr. 3'108.85
oltre interessi la propria domanda riconvenzionale.
D. Con sentenza 17
gennaio 2011 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione limitatamente a
fr. 17'998.40 oltre interessi e spese esecutive e ha caricato la tassa di
giustizia (fr. 2'500.-) e le spese all’attrice in ragione di 1/5 e al convenuto
per i restanti 4/5, obbligando inoltre quest'ultimo a rifondere a controparte
fr. 2'400.- a titolo di ripetibili. Per il resto ha respinto la domanda
riconvenzionale ponendo la tassa di giustizia (fr. 400.-) e le spese a carico
di AP 1 cui ha fatto obbligo nel contempo di rifondere a controparte fr. 600.-
a titolo di ripetibili. In sintesi il primo giudice ha stabilito in fr. 19'494.40 l'onorario spettante all'attrice per i servizi forniti nel periodo 2001-2005 (fr. 11'620.80
[per gli anni 2003-2005 secondo la pattuizione di cui al doc. 1] + fr. 3'873.60
[per il 2002] + fr. 4'000.- [per il 2001]), dal quale ha dedotto - in assenza
di contestazione tra le parti - gli anticipi incassati dall'UEF per complessivi
fr. 866.- (doc. M: "anticipi __________ ") nonché il costo degli
occhiali acquistati per fr. 630.- dal direttore dell'azienda __________ presso
il convenuto (doc. M: "pagamento __________ occhiali"). Per contro
egli non ha ravvisato nella consulenza fornita da __________ alcun
comportamento contrario al proprio dovere di diligenza e fedeltà né dunque
alcuna violazione contrattuale giustificante una domanda di risarcimento danni
da opporre in compensazione o da fare valere in via riconvenzionale.
E. AP 1 è insorto con
atto di appello 31 gennaio 2011 chiedendo la riforma del primo giudizio nel
senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per
fr. 2'982.45 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2005, con protesta di spese e
ripetibili di primo e secondo grado. L'appellante rinuncia a contestare
l'onorario di controparte stabilito dal Pretore in fr. 17'998.40, rimprovera
però a quest'ultimo di avere a torto negato una violazione contrattuale
dell'attrice. A suo giudizio il giudice di prime cure sarebbe infatti partito
dall'assunto, sbagliato, che il maggior onere fiscale sarebbe stato causato
dalla mancata realizzazione di condizioni prospettate alla mandataria (acquisto
di un camper, investimenti di rilievo a seguito del trasloco del negozio di __________
ecc.) e non da un errore di valutazione da parte del collaboratore AO 1, quando
invece lo stesso __________ avrebbe ammesso che sia il trasloco sia l'acquisto
del camper sarebbero stati effettuati e le relative spese contabilizzate.
Rimprovera all'attrice di non avere effettuato una valutazione seria della
situazione ma di essersi accontentata di generiche informazioni senza in
particolare operare, come avrebbe dovuto, una previsione d'imposta
confrontando, sulla base dei dati contabili a sua disposizione, il metodo di
calcolo effettivo con quello a forfait in precedenza seguito. Nell'opporre alla
pretesa attorea di fr. 17'998.40 la propria contropretesa risarcitoria di fr.
20'980.85 corrispondente - per quanto stabilito dal perito giudiziario - alla
differenza di IVA pagata in più nel periodo 2001-2005, l'appellante invoca l'accoglimento della sua domanda riconvenzionale per l'importo di fr.
2'982.45 oltre interessi.
Delle osservazioni e
dell'appello incidentale 28 marzo 2011 come pure della risposta all'appello
incidentale 2 maggio 2011 si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
in diritto: 1. La decisione impugnata
è stata emessa il 17 gennaio 2011 e di conseguenza giusta l’art. 405 CPC alla
procedura ricorsuale si applica il Codice di diritto processuale civile
svizzero, entrato in vigore il 1° gennaio 2011.
2. L'attrice, nel suo
appello incidentale, domanda in sostanza di riformare la sentenza pretorile nel
senso di accogliere integralmente la sua petizione e di riconoscerle per i
servizi forniti - ma solo in minima parte onorati – negli anni 2001-2005 l'importo di fr. 21'449.55 in luogo di quello (fr. 17'998.40) attribuitole dal Pretore e ora
accettato dal convenuto. Sennonché la richiesta, oltre a essere perlopiù
inammissibile in quanto insufficientemente motivata (art. 311 CPC), si rivela
pure infondata. L'atto è in particolare irricevibile nella misura in cui si
limita a riproporre riassuntivamente i motivi già esposti in sede pretorile.
L’atto di appello (incidentale) deve infatti necessariamente confrontarsi in
forma critica con i contenuti del giudizio che intende impugnare. È però ovvio
che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le
argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al
Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio
che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la
sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare - o
anche solo a riprodurre riassuntivamente - argomentazioni espresse in
precedenti allegati (sentenze del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre
2011 in: SJ 20112 I 231,5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2; cfr. II
CCA 18 agosto 2009, inc. n. 12.2008.138). Ciò si realizza in concreto per
l'argomentazione con la quale l'attrice ribadisce di avere svolto nel periodo
in esame anche incarichi non indicati al doc. 1, fra cui il conteggio degli
stipendi e degli oneri sociali, una consulenza in materia di assegni familiari
e della corrispondenza per procedure d'incasso. Così facendo dimentica però di
confrontarsi con la motivazione del primo giudice, il quale aveva in
particolare spiegato come ad esempio la prestazione "conteggi salari e
oneri sociali", pur non essendo espressamente prevista nel doc. 1, fosse
comunque stata fornita nel 2003 senza che ciò avesse comportato un aumento
dell'importo a corpo confermato il 27 giugno 2003 e come in base alla
testimonianza del teste __________ tale documento fosse stato redatto tenendo
conto delle attività svolte negli anni precedenti, tra le quali figurava per
l'appunto pure l'allestimento dei conteggi di salari e degli oneri sociali.
Medesimo discorso vale per la deduzione degli importi di fr. 866.- (anticipi __________)
e di fr. 630.- (pagamento occhiali __________) operata - in assenza di
contestazione tra le parti - dal Pretore, con il cui accertamento l'appellante
incidentale non si confronta minimamente.
Ma anche a prescindere da
queste riserve di (in)ammissibilità del gravame, l'attrice non può attaccare
con successo il giudizio pretorile argomentando che il convenuto non avrebbe
mai, prima del 7 aprile 2005 (doc. 3), contestato nel quantum gli importi
fatturati e agirebbe ora dunque in mala fede. Giova ricordare che la fattura è
un mezzo di prova imperfetto, nel senso che essa ha un limitato valore
probatorio fintanto che i suoi contenuti o la sua fedefacenza non sono stati
contestati dalla controparte. Se tale contestazione è avvenuta, come nella
fattispecie che qui ci occupa - sebbene "solo" il 7 aprile 2005 -,
incombe all’attore dimostrare il suo credito facendo capo ad altre prove (cfr.
Rep. 1999, p. 261). Ciò che però AO 1 non ha fatto, l'attrice non avendo
minimamente dimostrato perché il calcolo del primo giudice, che ha peraltro
controllato minuziosamente gli importi fatturati, sarebbe sbagliato e andrebbe
modificato. Lo stesso dicasi per le spese fatturate per le quali manca
effettivamente, come evidenziano a ragione il Pretore e il convenuto, qualsiasi
documento giustificativo. Ne segue che l'appello incidentale dev'essere
respinto nella limitata misura della sua ammissibilità.
3. Per quanto concerne
l'appello principale e la domanda riconvenzionale, si tratta di verificare la
responsabilità contrattuale dell'attrice in relazione al danno subito dal
convenuto negli anni 2001-2005 a seguito del cambiamento di conteggio IVA,
suggeritogli dal collaboratore AO 1 dal sistema a saldo a quello effettivo.
3.1
Pacifica è l'esistenza tra le parti di un mandato di consulenza fiscale,
benché questo genere di consulenza non fosse espressamente contemplato, o
meglio ripreso nel contratto di cui al doc. 1. In effetti né l'allestimento delle dichiarazioni fiscali in quanto tale - prevedente solo
l'obbligo di allestire con scienza e coscienza tali dichiarazioni sulla base di
circostanze di fatto già verificatesi in precedenza - né la tenuta della
contabilità comportavano per l'attrice anche l'obbligo di consigliare al
convenuto l'opportunità di un eventuale cambiamento di assoggettamento all'IVA
(cfr. sentenza del Tribunale federale 4C.40/2006 del 28 giugno 2006 consid. 2.2, pubblicata in Rtid II-2006 pag. 740; II CCA 29 agosto 2011, inc. n.
12.2009.175). Ciò non toglie però che l’attrice si sia comunque giuridicamente
impegnata a suggerire alla controparte - che dopo avere ricevuto dall'AFC la
comunicazione relativa alla novella legislativa e alle varie possibilità di
conteggio dell'IVA, era alla ricerca di una consulenza specialistica (sulla
distinzione tra contratto e atto di cortesia cfr. in particolare DTF 137 III
539 consid. 4.1) - l'impostazione più conveniente dal punto di vista fiscale.
Vincolo contrattuale che del resto nemmeno l'attrice contesta.
3.2 Il mandatario è
responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari
affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO) e qualora cagioni - intenzionalmente o per
negligenza - un danno è tenuto a risponderne (art. 321e cpv. 1 CO), a meno che
non provi che nessuna colpa gli è imputabile (art. 97 cpv. 1 CO). La misura
della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al
rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che
il lavoro richiede. Si tratta di stabilire in particolare come avrebbe agito un
mandatario coscenzioso nella medesima situazione, ritenuto che le esigenze sono
maggiormente rigorose nei confronti del mandatario che esercita la sua attività
a titolo professionale e dietro remunerazione (DTF 115 II 62 consid. 3a;
inoltre sentenza del Tribunale federale 4A_63/2011 del 6 giugno 2011 consid.
2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del 28
giugno 2006 nella causa 4C.40/2006, consid. 2.2), chi propone i propri servizi
quale consulente fiscale è tenuto a garantire la conoscenza e il rispetto delle
normative fiscali vigenti nonché della relativa dottrina e la giurisprudenza.
Il consulente fiscale deve salvaguardare diligentemente e fedelmente gli
interessi del suo mandante, tenendo ben presente che lo scopo del mandato è
quello di ridurre il più possibile l'onere fiscale a carico del cliente. Nel
quadro dello svolgimento dell'incarico affidatogli deve pertanto accertare
accuratamente le basi fattuali della tassazione, chiedere al mandante i
ragguagli e i documenti che reputa necessari per il corretto espletamento del
mandato e studiare la dottrina e la giurisprudenza rilevanti. Se del caso, è
pure tenuto a far capo a terzi (specialisti o autorità) in grado di fornirgli
le informazioni di cui non dispone personalmente (sulla diligenza richiesta ai
consulenti fiscali cfr. anche Walter
Fellmann in: Berner Kommentar, n. 421 – 425 ad art. 398 CO; RtiD II-2006
pag. 740 consid. 2.2; DTF 128 III 22 consid. 2c). Agisce segnatamente in modo
contrario al proprio dovere di diligenza il consulente fiscale che non
approfondisce una questione giuridica benché la situazione lo imponga (sentenza
del Tribunale federale 4C.316/2001 del 7 febbraio 2002 consid. 2b/bb,
pubblicata in: AJP 2003 pag. 713). Il Tribunale federale ha ad
esempio ammesso la responsabilità di una società fiduciaria per il danno
arrecato alla sua clientela dalla valutazione superficiale dei costi fiscali
legati a una trasformazione societaria (DTF 128 III 22 consid. 2c-d).
3.3 Il
perito giudiziario ha spiegato la differenza essenziale tra il conteggio
dell'IVA secondo il metodo effettivo e secondo l'aliquota a saldo. Con
riferimento al primo sistema, egli ha precisato che l'IVA va corrisposta sulla
cifra d'affari in base alle controprestazioni convenute, ogni contribuente
potendo però dedurre gli importi d'imposta ("imposta precedente") che
hanno gravato il suo acquisto di beni e di prestazioni di servizi nella misura
in cui i beni e le prestazioni di servizi acquistati sono destinati a produrre
beni e servizi imponibili. Con riferimento al secondo, l'esperto ha rilevato
che le aliquote saldo sono un sistema di conteggio atto a facilitare alle
piccole e medie aziende la compilazione del rendiconto IVA da inoltrare
all'AFC. L'IVA dovuta si ottiene moltiplicando la cifra d'affari imponibile
(IVA inclusa) realizzata in un periodo di rendiconto con l'aliquota saldo
autorizzata dall'AFC. Con questo sistema, l'imposta precedente relativa
all'acquisto di merci, prestazioni di servizi ecc. è presa in conto
forfettariamente (perizia giudiziaria 16 novembre 2009, pag. 7). Per potere
valutare la maggiore convenienza fiscale dell'uno o dell'altro sistema di
rendiconto ed effettuare una previsione seria e attendibile per il futuro,
occorre dunque da un lato disporre dei dati contabili relativi alla cifra
d'affari realizzata in passato dall'azienda - dati che l'attrice nella sua
veste di amministratrice contabile già possedeva - e dall'altro conoscere e
quantificare almeno approssimativamente gli investimenti - deducibili in
maniera forfettaria o effettiva - che l'azienda interessata intende operare nel
futuro.
3.4 Fondandosi
essenzialmente sulla deposizione del teste __________, il Pretore ha ritenuto
che l'attrice, tramite detto consulente, avesse richiesto al convenuto tutte le
delucidazioni necessarie per valutare in maniera attendibile l'opportunità di
mutare o meno sistema di assoggettamento all'IVA e che il maggior onere fiscale
poi intervenuto fosse da ricondurre alla mancata realizzazione delle condizioni
prospettate dal convenuto (acquisto di un camper, investimenti di
rilievo a seguito del trasloco del negozio di__________ ecc.) e non a un errore
di valutazione del consulente fiscale. In questo modo il giudice di prime cure
ha concluso che l'attrice non aveva mancato al proprio dovere di diligenza e
fedeltà.
In realtà, come obietta a
ragione il convenuto, già la valenza probatoria della deposizione di __________
desta qualche perplessità visto e considerato che il teste aveva ricevuto - dal
responsabile di __________ - e anche parzialmente letto, prima di essere
sentito dal Pretore, gli allegati di causa nonché i verbali dell'udienza
preliminare e di audizione dei testi S__________ (per l'assicuratore RC) e
dello stesso M__________ (sul rischio, in tale evenienza, di condizionare un
teste cfr. Schweizer, in:
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 9
seg. ad art. 171 pag 683; Müller,
in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO],
Kommentar, San Gallo/Zurigo 2011, ni. 16 e 20 ad art. 171). Ma anche a
prescindere da questa considerazione, la valutazione del primo giudice non
convince. Da un lato perché, contrariamente a quanto assunto dal Pretore, le
condizioni prospettate dal convenuto in merito all'acquisto del camper a titolo
aziendale e al trasloco del negozio a __________ - dovendo per contro fare
astrazione degli altri investimenti (per un'attività commerciale a __________ e
per l'acquisto a un prezzo vantaggioso dell'inventario di una ditta in
fallimento) che sono stati smentiti o comunque fortemente relativizzati dal
convenuto e per i quali lo stesso __________ non ha escluso che si potesse
anche sbagliare - si sono in realtà realizzate. Dall'altro, soprattutto, perché
l'attrice non ha in verità chiarito tutti gli aspetti necessari per una
valutazione attendibile, ma si è accontentata di prendere atto della sola
possibilità di alcuni (non meglio quantificati) investimenti sui quali poter
recuperare l'IVA nell'eventualità di un passaggio al conteggio secondo il
metodo effettivo. Già il fatto che le parti non concordino minimamente
sull'entità (anche solo approssimativa) degli investimenti previsti per queste
operazioni e che nessun riscontro probatorio permetta lontanamente di chiarire
l'aspetto, denota un accertamento lacunoso delle basi fattuali per una
attendibile valutazione dell'onere IVA. Data l'imprescindibilità della
questione per l'espletamento della consulenza richiesta e quindi per la
decisione se cambiare o meno il tipo di assoggettamento per il quinquennio a
venire, la mandataria avrebbe dovuto chiedere al mandante i relativi ragguagli
e chiarire almeno approssimativamente l'entità delle spese prospettate per
questo periodo o anche solo indicare, con la stessa approssimazione per le
difficoltà di una simile previsione, una cifra minima di investimenti
giustificante l'eventuale cambiamento alla luce dei dati aziendali già a
disposizione. Delle difficoltà - evidenziate dall'attrice - legate alla
variabilità della cifra d'affari si sarebbe potuto debitamente tenere conto
riconoscendo un certo margine di errore. Sennonché l'attrice non ha fatto nulla
di ciò, ma ha espresso la propria valutazione senza effettuare il benché minimo
calcolo comparativo, ancorché solo ipotetico. Quanto basta per concludere che
l'attrice non ha agito con la diligenza necessaria che la natura e lo scopo del
mandato imponevano.
3.5 Pacifico che il
convenuto a seguito della carente consulenza fiscale ha subito un pregiudizio
economico. Il danno consiste nel maggior onere fiscale che il cambiamento di
conteggio gli ha provocato negli anni 2001-2005 per l'impossibilità di
ritornare al sistema di rendiconto secondo l'aliquota a saldo e che il perito
giudiziario ha quantificato in maniera vincolante e incontestata in fr.
20'980.85. Evidente è inoltre l'esistenza del necessario nesso di causalità -
naturale e adeguata - tra la violazione contrattuale e il danno intervenuto. In
effetti, se il convenuto ha consultato l'attrice per una valutazione sulla
maggior convenienza fiscale dell'uno o dell'altro sistema di conteggio dell'IVA
ciò è chiaramente avvenuto perché egli vi attribuiva una indiscussa importanza
e perché da questa consulenza dipendeva la decisione di cambiare o meno metodo
di assoggettamento. Similmente si può ammettere, secondo l'andamento ordinario
delle cose e l'esperienza generale della vita, che la carente valutazione
dell'onere fiscale abbia indotto il convenuto al cambiamento di assoggettamento
all'IVA, dal quale lo stesso si sarebbe invece con ogni probabilità astenuto se
fosse stato diligentemente consigliato (cfr. per analogia DTF 128 III 22
consid. 2d).
3.6 Per quanto già
anticipato (sopra, consid. 3.2), spetterebbe ora all'attrice dimostrare che il
danno subito dal convenuto a causa della inadempienza contrattuale sarebbe
intervenuto senza colpa da parte sua (art. 97 cpv. 1 CO). Ciò che però non è in
grado di provare. La passività da lei dimostrata - che ha totalmente omesso di
chiedere maggiori ragguagli di spesa e non ha effettuato alcuna previsione
comparativa di imposta - di fronte ai prospettati investimenti non può infatti
esimerla dalla propria responsabilità. Né l'attrice potrebbe, come osserva
correttamente controparte, rimproverare al convenuto di averle fornito
informazioni sbagliate in merito all'esecuzione o all'entità di investimenti
che non sarebbero poi stati realizzati o comunque non lo sarebbero stati nella
misura prospettata. La responsabilità per la mancanza agli atti di indicazioni
più precise in merito all'entità di questi investimenti è infatti ascrivibile
all'attrice che per effettuare una seria e attendibile consulenza fiscale non
poteva prescindere da questi dati, per quanto ipotetici e approssimativi essi
potessero apparire in quel momento. Neppure la circostanza che __________ fosse
di formazione esperto contabile, ma non fiscale, servirebbe a discolpare
l'attrice. Se il suo personale non disponeva delle conoscenze necessarie per
trattare la delicata questione specialistica, la mandataria doveva o rifiutare
l'incarico o appoggiarsi a una persona qualificata (DTF 128 III 22 consid. 2c
in fine).
3.7 D'altra parte però
proprio il fatto che il convenuto si sia rivolto per una consulenza
specialistica a una struttura che si occupava di per sé "soltanto"
della tenuta contabile e amministrativa della sua attività e che quindi non
appariva a priori particolarmente idonea a trattare con la massima competenza
possibile la delicata questione fiscale, unitamente alla estrema modicità -
evidenziata dal Pretore e non contestata dalle parti - della tariffa oraria
media (fr. 15.30, largamente inferiore addirittura a quella applicata al lavoro
degli apprendisti [v. perizia giudiziaria pag. 5]) riconosciuta per i servizi
forniti nell'anno 2001 (v. doc. G) e quindi, in assenza di indizio contrario,
anche per la consulenza in esame, attenuano di molto la responsabilità
dell'attrice e giustificano una riduzione del risarcimento nella misura del 50%
(art. 99 cpv. 2 in relazione con gli art. 43 e 44 CO; Thévenoz, Commentaire Romand, CO I, 2a ed. 2012,
N. 11, 16 e 17 all'art. 99; cfr. pure DTF 127 III 453 consid. 8c/bb nonché DTF
92 II 234 consid. 3d).
4. Ne segue che il
convenuto può compensare la pretesa creditoria dell'attrice di fr. 17'998.40
con la propria pretesa risarcitoria sino a concorrenza di fr. 10'490.40 (50% di
fr. 20'980.85). L'appello principale merita pertanto di essere parzialmente
accolto, nel senso che, in riforma della sentenza di primo grado, la petizione
dev'essere accolta limitatamente a fr. 7'508.-. La domanda riconvenzionale deve
invece essere respinta così come ha stabilito il Pretore. Per quanto concerne
inoltre il riconoscimento degli interessi di mora, giustamente il convenuto
contesta la loro decorrenza dal 31 gennaio 2006, ovvero 30 giorni dopo
l'emissione dell'ultima fattura (doc. L), come invece ha ritenuto il giudice di
prime cure. Si ricorda al riguardo che il solo invio della fattura, sia pure
con l'indicazione di un termine per il pagamento, non costituisce ancora messa
in mora ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 CO, così che la mora subentra solo con
l'invio di un'apposita interpellazione (cfr. II CCA 7 marzo 2011, inc.
12.2009.86 ). L'indicazione del citato termine non può essere equiparabile all'esistenza
di un preciso giorno di adempimento ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CO giacché la
fissazione di uno specifico giorno per l'adempimento deve essere frutto di un
accordo delle parti e non dell'imposizione unilaterale del creditore che invia
la fattura (cfr. sentenza Camera civile dei reclami 9 marzo 2012, inc.
16.2011.66). Ne discende che gli interessi di mora possono effettivamente, come
eccepito dal convenuto, essere assegnati solo dal 16 aprile 2007, data del
primo sollecito (doc. N).
5. Le spese processuali
delle due sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate su
un valore litigioso di fr. 20'980.85 per la procedura d'appello principale e di
fr. 3'451.- per quella di appello incidentale. Quanto ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso nella prospettiva dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF non supera la soglia di fr. 30’000.– ai fini di un
ricorso in materia civile.
Per i quali motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
Fatti
I. L'appello 31
gennaio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, invariati
gli altri dispositivi, la decisione impugnata è così riformata:
1. La
petizione 29 novembre 2007 della AO 1, __________, è parzialmente accolta. Di
conseguenza:
1.1 AP 1, __________,
è condannato al pagamento dell'importo di fr. 7'508.- oltre interessi al 5% dal
16 aprile 2007 e spese.
1.2 Limitatamente
all'importo di fr. 7'508.- oltre interessi al 5% dal 16 aprile 2007 è rigettata
in via definitiva l'opposizione interposta da AP 1, __________, al PE n. __________
dell'UEF di Mendrisio.
2. La
tassa di giustizia, fissata in fr. 2'500.-, e le spese, da anticipare come di
rito, sono poste a carico della AO 1, __________, in ragione di 2/3 e per il
restante 1/3 a carico di AP 1, __________, al quale controparte rifonderà la
somma di fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese processuali di appello consistenti in complessivi fr. 1'600.- già anticipate
dall'appellante, sono poste a suo carico in ragione di 2/5 e per 3/5 a carico
di controparte, la quale rifonderà all'appellante fr. 350.- a titolo di
ripetibili ridotte di appello.
III. Nella misura in cui
è ammissibile, l'appello incidentale 28 marzo 2011 della AO 1 è respinto.
IV. Le spese processuali
dell'appello incidentale consistenti in complessivi fr. 500.- già anticipate
dall'appellante incidentale, restano a suo carico, la quale rifonderà a
controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di appello.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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