12.2011.193
Competenza territoriale. Validità di una proroga di foro secondo la LDIP (confronto con Convenzione di Lugano e Regolamento di Bruxelles I) Premesse: consenso effettivo, forma scritta
18 settembre 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2011.193
Data decisione, Autorità:
18.09.2012, IICCA
Titolo:
Competenza territoriale. Validità di una proroga di foro secondo la LDIP (confronto con Convenzione di Lugano e Regolamento di Bruxelles I)
Premesse: consenso effettivo, forma scritta
PROROGA DI FORO
art. 17 CL
art. 4 LDIP
art. 5 LDIP
Incarto n.
12.2011.193
Lugano
18 settembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Sonja Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2011.6
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 31
dicembre 2010 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di “CHF. 227’707.-
corrispondenti a USD 213’950.- oltre interessi legali del 5% dal 28.3.2010”,
domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della
petizione;
ed ora
sull’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dalla
convenuta in sede di risposta e che il Pretore con decisione 15 settembre 2011 ha respinto;
appellante
la convenuta, che con gravame 18 ottobre 2011 chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza, protestando
spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre l’attrice
non ha presentato osservazioni;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.In data 5 giugno 2008 AO 1, cittadina
italiana residente in Italia, ha sottoscritto una proposta di acquisto
immobiliare avente per oggetto un appartamento sito in un edificio in
costruzione a Dubai (denominato MY TOWER) per complessivi USD 435'000.- (doc.
C) di cui USD 213'950.- sono stati versati, in quattro tranche, quale acconto
sulla relazione bancaria intestata a AP 1 presso la banca __________ di Lugano
(doc. D, E, F, G e H). La proposta di acquisto prevedeva il saldo del prezzo
complessivo tramite il versamento di 4 successivi acconti. Lamentando ritardi
nell’esecuzione dell’edificio, AO 1 non ha effettuato ulteriori bonifici dopo
il pagamento dell’importo menzionato.
Nel
marzo 2010 ella ha avviato una procedura di sequestro avente per oggetto il
conto indicato e l’importo da lei versato sfociata nel relativo decreto del 29
aprile 2010 emanato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, e nella
sentenza 14 dicembre 2010 della medesima sezione che statuiva sull’istanza di
rigetto provvisorio dell’opposizione inoltrata dalla qui attrice.
2. Con
petizione del 31 dicembre 2010 AO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di
Lugano un’azione di accertamento del credito e di convalida del sequestro,
postulando il riconoscimento del proprio credito di fr. 227’707.-,
corrispondenti a USD 213'950.-, oltre interessi nei confronti di AP 1 e il
rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________.
3. Con
la risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione ed ha sollevato,
tra l’altro, l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito,
rilevando che la proposta di acquisto prevede al punto 7 sotto il titolo “Legge
applicabile” che “La presente proposta sarà regolata dalle leggi degli
Emirati Arabi Uniti e, in particolare, dalle leggi dell’Emirato di Dubai;
qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione,
esecuzione, validità o efficacia della presente proposta sarà di competenza esclusiva
della Corte di Dubai, Emirati Arabi Uniti” (doc. C pag. 3).
4.Dopo aver limitato la prima udienza
alla discussione dell’eccezione di incompetenza, il Pretore, con il giudizio
qui impugnato, l’ha respinta. In sintesi, il giudice di prime cure - alla luce
della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in relazione all’art. 17
Convenzione di Lugano (in seguito CL; in particolare DTF 131 III 389 e sentenza
del Tribunale federale 4C.422/2005 del 3 aprile 2006) da lui applicata per
analogia - ha ritenuto non provata l’esistenza di un consenso effettivo delle
parti a derogare al foro del sequestro di Lugano a favore di quello di Dubai.
Detta proroga sarebbe inoltre inefficace per carenza della necessaria forma
scritta. A sostegno della propria decisione il Pretore ha rinviato alla
dottrina comunitaria e alla giurisprudenza sviluppata in materia di procedura
civile europea. In particolare egli ha fatto riferimento ad una sentenza del
Bundesgerichhof in cui questi ha giudicato non conforme alle condizioni di
forma poste dall’art. 23 del Regolamento (CE) 44/2001
del 22 dicembre 2000 (Bruxelles I), e pertanto non valida, una proroga di foro contenuta in un formulario bancario sottoscritto
unicamente dal cliente ma non dalla banca che si era limitata ad apporvi il
proprio timbro in alto alla prima pagina.
5. Con
l’appello che qui ci occupa AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel
senso di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale e dunque di
respingere la petizione, adducendo la non applicabilità al caso in esame della
dottrina e giurisprudenza menzionata dal Pretore e la conseguente validità
della proroga di foro prevista nella proposta di acquisto immobiliare. L’appellante
osserva che la fattispecie rientra nel campo di applicazione dell’art. 5 LDIP e
non in quello dell’art. 17 CL e ritiene che applicare per analogia il
ragionamento restrittivo sviluppato dal Tribunale federale nella sentenza
citata sia arbitrario. L’esigenza di forma scritta dell’art. 5 LDIP, prosegue
l’appellante, è una nozione autonoma del diritto internazionale privato e
pertanto la proroga di foro per essere valida non necessita né di essere
completata da firma né di essere redatta o messa in evidenza in modo
particolare. Secondo l’appellante l’esistenza di un consenso effettivo da parte
di AO 1 a derogare al foro del sequestro è provato dalla sottoscrizione da
parte della medesima della proposta di acquisto immobiliare.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405
cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione. In concreto, il giudizio pretorile del 15
settembre 2011 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La
procedura ricorsuale è così retta dal CPC.
7. È
pacifico che la presente vertenza riveste carattere internazionale in quanto
vede opposti una cittadina italiana residente in Italia e una società avente la
sua sede alle Seychelles ed ha per oggetto una pretesa connessa all’acquisto di
un immobile sito a Dubai negli Emirati Arabi Uniti.
Pure
incontestata è l’applicabilità al caso di specie della LDIP, ed in particolare
degli art. 4 e 5 LDIP. Non trova invece applicazione la Convenzione di Lugano non
avendovi aderito gli Emirati Arabi Uniti, ai giudici del cui Stato rinvia la
clausola in esame (cfr. doc. C pag. 3 “competenza esclusiva della Corte di
Dubai, Emirati Arabi Uniti”).
Giusta
l’art. 4 LDIP se la presente legge non prevede altro foro in Svizzera, l’azione
di convalida del sequestro può essere promossa nel luogo svizzero del
sequestro. Questo foro non è però esclusivo. Una deroga è possibile a
condizione di rispettare le premesse fissate dall’art. 5 LDIP. In particolare
il cpv. 1 prevede la possibilità per le parti di pattuire il foro per una
controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da
un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto,
per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta
la prova per testo. Salva diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo.
Ne
discende che, nel caso concreto, per determinare se la clausola di proroga di
foro contenuta nella proposta di acquisto immobiliare sia valida ed operante
bisogna far capo all’art. 5 LDIP.
8. Nel
suo giudizio il Pretore ha stabilito l’inefficacia della clausola adducendo da
un canto la mancata prova dell’effettivo consenso delle parti quo alla proroga
di foro e dall’altro la carenza della necessaria forma scritta.
8.1. L’assunto
del Pretore, per cui i principi giurisprudenziali restrittivi sviluppati dal
Tribunale federale in relazione all’art. 17 CL sono applicabili per analogia
anche all’art. 5 LDIP, non può essere condiviso. In effetti, i requisiti
formali previsti dall’art. 5 LDIP vanno esaminati in modo autonomo e facendo
capo alla dottrina e alla giurisprudenza specifica e non alla luce dell’art. 17
CL. Le esigenze previste nell’art. 5 LDIP sono nozioni autonome del diritto
internazionale privato mentre che l’interpretazione dell’art. 17 CL è
influenzata dalla giurisprudenza sviluppata in relazione ai trattati europei (Grolimund, Basler Kommentar IPRG, 2a
ed., n. 9 ad art. 5). La sentenza citata dal Pretore a sostegno del
proprio giudizio (segnatamente DTF 131 III 398 consid. 5) tratta unicamente la
questione della validità della proroga di foro secondo la Convenzione di Lugano
(CL, in vigore fino al 31 dicembre 2010) e non fa alcun accenno all’art. 5
LDIP.
Non si
può quindi condividere l’argomentazione sviluppata dal Pretore
sull’applicabilità per analogia dell’art. 17 CL alla fattispecie. A maggior
ragione se si considera che solo l’attrice è domiciliata in uno Stato parte
alla Convenzione di Lugano, mentre la convenuta è una persona giuridica delle
Seychelles e il foro prorogato contrattualmente si trova a Dubai, Emirati Arabi
Uniti.
8.2. Per
quanto attiene all’effettività del consenso, dagli atti emerge che in data 5
giugno 2008 AO 1 ha sottoscritto una proposta di acquisto immobiliare relativa
ad un immobile sito a Dubai sottopostale dalla società __________ con sede a P__________
(doc C).
Dal
documento si evince chiaramente che __________ ha agito in veste di mediatrice
per conto dell’appellante AP 1. Infatti, sulla prima pagina della proposta di
acquisto AP 1 viene indicata esplicitamente quale “DESTINATARIO (VENDITORE)”
mentre sotto l’indirizzo della società __________ figura il riferimento al suo
ruolo di mediatore (“ISCR: Ruolo Mediatori di P__________”, cfr. doc. C
pag.1). Significativo pure il fatto che la relazione bancaria a favore della
quale effettuare i bonifici è intestata proprio alla AP 1 (cfr. pag. 3 doc. C).
Sull’ultima pagina della proposta figura inoltre un ulteriore chiaro
riferimento al ruolo di “VENDITORE” di AP 1 (cfr. doc. C pag. 4).
Contrariamente
a quanto sembra credere il Pretore, AP 1 ma ne è stata la rappresentante.
Le parti
non contestano - e non potrebbe essere diversamente - che il contenuto della proposta
di acquisto 5 giugno 2008 rispecchia la volontà di AP 1. Al riguardo è infatti utile
ricordare che detto documento è stato redatto e sottoposto alla potenziale acquirente
da __________, come visto, rappresentante dell’appellante; è pertanto legittimo
ritenere che essa si sia attenuta alle indicazioni ricevute dalla mandante.
Inoltre, circostanza che conferma in maniera inequivocabile l’assenso di AP 1,
quest’ultima ha sottoscritto la lettera di accettazione annessa alla proposta
d’acquisto immobiliare e a cui detta proposta rinvia indicando di “accettare
tutte le condizioni in essa contenute” (doc. C pag. 4 e allegato a doc. C).
Per sua
parte AO 1 ha compilato personalmente la proposta d’acquisto ed ha apposta la
sua firma autografa in calce all’ultima pagina del documento.
È fuori dubbio che il fatto di completare di proprio pugno un atto
richiede un’attenzione maggiore al contenuto dello stesso; inoltre, nel caso
concreto, il testo, come detto di sole 4 pagine, era redatto in italiano,
lingua madre dell’attrice.
In
considerazione anche dell’oggetto dell’accordo - si ricorda: l’acquisto di un
bene immobile del valore di USD 435'000.- ubicato all’estero - è del tutto
inverosimile che AO 1 non abbia letto con attenzione la proposta che si
apprestava a sottoscrivere e che non si sia accorta della proroga del foro a Dubai.
Da notare
inoltre che la contestata clausola figura sulla stessa pagina in cui sono
indicate le coordinate bancarie del conto di AP 1 a favore del quale l’attrice ha effettuato il pagamento dei primi acconti.
A ciò
vada aggiunto che, in concreto, la designazione del foro di Dubai non pare
neppure sorprendente ritenuta l’ubicazione dell’immobile oggetto della
trattativa proprio in quella città.
Sulla
base di questi elementi, sostenere ora di non essersi avveduta della proroga di
foro appare pretestuoso.
Alla luce
delle summenzionate circostanze si può ritenere provata l’esistenza di un
consenso effettivo delle parti quo alla proroga del foro a Dubai, consenso che
nel caso di AO 1 si è manifestato con la sottoscrizione della proposta d’acquisto.
8.3. In
relazione all’esigenza di forma scritta prevista dall’art. 5 cpv. 1 LDIP
dottrina e Tribunale federale hanno già avuto modo di precisare che trattasi di
una nozione autonoma di diritto internazionale privato. L’Alta Corte ha
stabilito che per essere valida la proroga di foro non necessita né d’essere
completata da firma né d’essere redatta o evidenziata in maniera particolare
(cfr. sentenza del Tribunale federale inc.4C.189/2001 del 1° febbraio 2002 consid. 5 c e dottrina ivi citata;
anche RSDIE 2003 pag. 243; Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit International privé -
Convention de Lugano, nota 12 ad art. 5 LDIP).
Nel caso
che qui ci occupa, la clausola di proroga di foro adottata dalle parti ed
esposta al punto 7 della proposta di acquisto del 5 giugno 2008 soddisfa questi
disposti. Infatti, l’attrice ha sottoscritto la proposta d’acquisto immobiliare
mentre AP 1 ha firmato la dichiarazione di accettazione (doc. C pag. 4 e allegato
a doc. C)
Ne
consegue che anche su questo punto la decisione del Pretore non può essere
condivisa.
Fatti
I
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali citati dal primo giudice nella
propria sentenza (sentenza cit. pag. 2), non si attagliano alla fattispecie.
Essi si riferiscono infatti a casi in cui era in discussione l’applicazione
dell’art. 23 Regolamento di “Bruxelles I” e non norme della LDIP.
8.4. Per
quanto attiene alle altre condizioni poste dall’art. 5 LDIP, esse paiono
ossequiate. È pacifico che l’elezione di foro, che porta su pretese connesse all’acquisto
di un immobile del valore di USD 435'000.-, concerne una controversia in
materia patrimoniale. La clausola pare inoltre sufficientemente circoscritta in
quanto riferita ad un rapporto giuridico determinato e il foro prorogato, in
Considerandi
concreto quello di Dubai, è chiaramente indicato.
Non si
ravvisano neppure motivi per ammettere il carattere abusivo della clausola ai
sensi dell’art. 5 cpv. 2 LDIP. La tesi - avanzata da parte attrice innanzi al
Pretore ma non riproposta in procedura di appello - secondo cui una sentenza
emanata negli Emirati Arabi Uniti con sarebbe riconosciuta in Svizzera non è
suffragata da alcun elemento concreto.
9.
Ne discende l’accoglimento dell’appello con conseguente riforma
della decisione impugnata. L’incompetenza territoriale del giudice adito
comporta l’irricevibilità della petizione. Le spese giudiziarie (spese
processuali e spese ripetibili) in prima e in seconda istanza seguono la
soccombenza dell’attrice e sono commisurate al valore litigioso e alla
circostanza che la decisione era limitata all’eccezione di incompetenza
territoriale. Il valore litigioso ammonta a fr. 227’707.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il Regolamento
sulle ripetibili
decide:
I. L'appello
18 ottobre 2011 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 15
settembre 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. L’eccezione
di incompetenza territoriale sollevata da AP 1 è accolta. La petizione è
irricevibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 250.-, sono poste a carico
dell’attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 750.- a titolo di
ripetibili.
II. Le
spese processuali della procedura di appello in complessivi fr. 1’200.-, già
anticipati dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla convenuta fr. 1’600.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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