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Decisione

12.2011.194

Architetto - mandato - mercede - norme SIA

3 giugno 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I primi fattori da considerare per determinare se l’onorario preteso sia

proporzionato o no sono così il tempo impiegato, dall’architetto e dai suoi

subalterni, e i costi affrontati (Egli,

Das Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier,

Das Architektenrecht, 3ª ed.,

n. 934 segg.; TF 28 aprile 2011

4A_86/2011 consid. 6.2; II CCA 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22).

9. La

prima censura d’appello con cui l’appellante rimprovera al Pretore una

violazione dell’art. 84 cpv. 2 CO per non aver ritenuto che le pretese attoree

di cui al doc. F (esposte in franchi svizzeri anziché, giusta la Tariffa

Professionale italiana di cui al doc. FF, in euro) dovevano essere dedotte in

causa in valuta straniera invece che in quella svizzera, oltretutto ad un tasso

di cambio euro/franchi lasciato indimostrato, deve essere disattesa.

Il

Tribunale federale ravvisa una violazione dell’art. 84 cpv. 2 CO tale da

imporre la reiezione dell’azione solamente nel caso in cui un debito contratto

in valuta estera sia stato azionato in valuta svizzera (DTF 134 III 151 consid.

2.4; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1, 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid.

5.1 in Rti DI-2011 25c pag.677). Sennonché, nel caso di specie è

incontestabile che la pretesa qui azionata in franchi svizzeri dall’attore sia

effettivamente sorta in valuta svizzera (cfr. doc. F), poco importando se la

stessa si fondava su una tariffa straniera. La circostanza che quella

fatturazione fosse erronea in quanto la stessa avrebbe in realtà dovuto

avvenire in valuta estera e la mancata dimostrazione del tasso di cambio

utilizzato a quel momento dall’attore sono invece fatti irricevibili che non

possono essere presi in considerazione in questa sede, trattandosi di argomenti

sollevati per la prima volta e quindi irritualmente solo con l’appello (art.

317 cpv. 1 CPC).

10. Oggetto

della seconda censura d’appello è il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto di

potersi ispirare alla norma SIA 102 per determinare la remunerazione dovuta

nella fattispecie all’attore: mentre quest’ultimo è in effetti ora del parere che

la stessa dovesse essere applicata direttamente dal giudice in quanto la controparte

ne aveva ammesso l’applicazione in sede conclusionale rispettivamente siccome

una tale conclusione si imponeva giusta l’art. 42 cpv. 2 CO, l’appellante rimprovera

al giudice di prime cure di essersi ispirato alla stessa nonostante l’attore si

fosse a suo tempo avvalso di un tariffario straniero, rispettivamente anche se

tale tariffa e la norma SIA 102 non erano state concordate e non costituivano

una tariffa usuale.

10.1 Le

norme SIA non codificano un uso vincolante, sono equiparabili a delle condizioni

generali che vincolano le parti soltanto se sono integrate nel contratto e

tutt’al più, al pari di altre formulazioni contrattuali standardizzate, possono

talvolta esprimere degli usi riconosciuti, ma la circostanza deve essere

dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295 consid. 2a; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.1; II

CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85, 22

gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22). Da un punto di vista processuale, oltre al

fatto che le stesse siano state portate a conoscenza del giudice (non

trattandosi di fatti notori: Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 6 ad art. 87; Donzallaz,

Loi sur le Tribunal fédéral, n. 3651; TF 2 giugno 2006 4C.125/2005 consid. 5, 2 dicembre 2008 4A_428/2007 consid. 3.1; II CCA 21 dicembre 2011 inc.

n. 12.2009.184, 12 marzo 2013 inc. n. 12.2011.92), occorre che

almeno la parte che si prevale della loro applicazione faccia valere in causa

l'accordo della loro applicabilità oppure obietti l'inapplicabilità del CO, in

difetto di che si deve dedurre che le parti, specialmente se patrocinate da

legali, hanno rinunciato ad avvalersi di tali disposizioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 seg. ad art. 85; Rep. 1993 p. 199; II

CCA 30 gennaio 2010 inc. n. 12.2008.190 in RtiD II-2010 n. 46c p. 697, 2

settembre 2011 inc. n. 12.2010.193, 23 dicembre 2011 inc. n. 12.2009.234, 5

aprile 2012 inc. n. 12.2010.84).

10.2 Contrariamente

a quanto ritenuto dall’attore, nel caso di specie la sua richiesta volta

all’applicazione “pura” della norma SIA 102 deve essere disattesa. Essa è innanzitutto

irricevibile, essendo stata formulata per la prima volta solo in questa sede

(art. 317 cpv. 1 CPC), ritenuto che con le conclusioni (p. 3) egli non l’aveva

mai preteso, avendovi anzi rinunciato e avendo ritenuto congrua la mercede

proposta dal perito con il già citato calcolo “mediato”. In ogni caso le

condizioni per poter applicare direttamente la norma SIA 102 fanno qui

chiaramente difetto: dal punto di vista materiale, egli non ha dimostrato che

l’applicazione di quella norma fosse stata concordata tra le parti, tanto è

vero che egli nelle sue fatture di cui al doc. F ha ritenuto che la sua

remunerazione fosse da calcolarsi in base alla Tariffa Professionale italiana;

dal punto di vista procedurale, non ha versato agli atti la norma SIA 102 e

nemmeno ha preteso negli allegati preliminari che la stessa potesse essere

applicabile, prevalendosi anche qui dell’applicazione delle norme tariffarie

italiane (doc. FF) da lui prodotte nell’incarto. In tali circostanze, le argomentazioni

sul tema da lui sollevate in questa sede si rivelano del tutto prive di

rilevanza: in primo luogo non è vero che i convenuti abbiano dichiarato

applicabile la norma SIA 102 in sede conclusionale (p. 13), non potendosi

assolutamente comprendere come dalla loro frase secondo cui “le tariffe per

gli onorari di architetto, giusta il regolamento SIA 102, non sono comunque

applicabili” l’attore possa invece averlo desunto; la circostanza che

l’applicazione di quella norma non fosse mai stata contestata dai convenuti, nemmeno

in occasione delle fasi per l’allestimento della perizia e meglio nella

procedura di definizione dei quesiti peritali (dove per altro essa mai era

stata menzionata), è invece la logica conseguenza del fatto che l’attore non ne

aveva mai postulato l’applicazione in causa ed è pertanto ininfluente per la

sua applicabilità; stando così le cose, nel fatto che il Pretore abbia ritenuto

di non applicare quella norma, in base alla quale il perito, così richiesto

dalle parti, aveva provveduto a ridefinire le spettanze dell’attore, non vi è nulla

di arbitrario, il giudice essendo tenuto ad applicare il diritto, che - come si

è appena visto - impediva però la loro applicazione.

Pure

infondata è l’altra argomentazione con cui l’attore, evidenziando le sue

difficoltà allegatorie e probatorie in merito al tempo impiegato ed ai costi da

lui affrontati, ritiene che l’applicazione della norma SIA si imponesse in ogni

caso giusta l’art. 42 cpv. 2 CO. L’alleggerimento dell’onere della prova

previsto da tale disposizione ha in effetti carattere eccezionale, va concesso

in maniera restrittiva e non può avere come risultato il rovesciamento

dell’onere stesso: la norma presuppone perciò che la natura della fattispecie

renda impossibile o inesigibile la prova stretta (DTF 133 III 462 consid.

4.4.2). Ebbene - a prescindere dalla questione a sapere in quali campi al di

fuori del risarcimento del danno l’art. 42 cpv. 2 CO possa applicarsi per

analogia (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa) - i fattori che entrano in gioco

per calcolare la retribuzione dell’architetto, in particolare tempo e spese,

non sono affatto, per loro natura, impossibili da provare (TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.3; II

CCA 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22) ed oltretutto è per la prima volta solo

in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) che l’attore si è

prevalso di questa presunta difficoltà allegatoria e probatoria. Per

completezza, si osserva che anche nella sentenza (II CCA 29 dicembre 2010 inc.

n. 12.2009.52), menzionata - in modo incompleto - dall’attore a sostegno

dell’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO in un caso analogo, sfociata poi nella

decisione del Tribunale federale citata in precedenza (TF 28 aprile 2011

4A_86/2011), la scrivente Camera aveva escluso che l’architetto nelle

particolari circostanze potesse beneficiare di quella facoltà.

10.3 Ma

neppure può essere condivisa la censura dell’appellante che contestava il fatto

che il Pretore potesse comunque essersi ispirato alla norma SIA 102, di per sé

non applicabile direttamente. Nel caso di specie il perito giudiziario, sulla

base della documentazione versata agli atti, ha ritenuto conforme e corretto il

dispendio orario esposto dall’attore nelle fatture di cui doc. F (di 152 ore:

cfr. perizia p. 9 e 11 e, ancora implicitamente, p. 10), con il che,

contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, l’attore ha senz’altro adempiuto

l’onere di allegazione e della prova circa l’ammontare del tempo da lui

impiegato, criterio principale per stabilire la sua remunerazione (cfr. supra

consid. 8). L’esperto non ha tuttavia saputo indicare - tant’è che per finire

ha ritenuto di proporre un importo “mediato” pari in sostanza a fr. 92.50 - quale

dovesse essere la tariffa oraria nel caso in cui non fosse applicabile il

Tariffario Professionale italiano o la norma SIA 102 (cfr. perizia p. 11), dei

quali ha comunque indicato gli estremi (di fr. 90.- rispettivamente di fr.

95.-), ma ciò a ben vedere non può andare a scapito dell’attore, l’art. 394 cpv.

3 CO prevedendo in effetti che, una volta stabilito il

principio dell’onerosità delle prestazioni del mandatario, la mercede, in caso

di mancato accordo tra le parti su un determinato importo, va determinata dal

giudice secondo il suo prudente criterio (DTF 117 II 282, Fellmann, Berner Kommentar, n. 399 ad

art. 394 CO; II CCA 22 maggio 2006 inc. n. 12.2005.80).

Ora, in assenza di migliori riscontri, non si vede per quale motivo il primo

giudice non potesse far riferimento alla tariffa oraria di fr. 95.- esposta dal

perito per quanto riguardava un mandato svolto sulla base della norma SIA 102,

la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che le norme SIA

costituiscono pur sempre un valido punto di riferimento, cui il giudice è

autorizzato ad ispirarsi, specie se, come in concreto, agli atti non vi sono

altri elementi - una norma legale, un accordo tra le parti o un uso - per

determinare la mercede a favore del professionista (Weber, Basler

Kommentar, 4ª ed., n. 38 seg. ad

art. 394 CO; DTF 101 II 111 consid. 2, 117 II 282 consid. 4b e 4c; TF 15

ottobre 2001 4C.158/2001 consid. 1c pubbl. in SJ 2002 p. 204; II CCA 24 ottobre

2007 inc. n. 12.2006.173, 29 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.93, 5 novembre 2011

inc. n. 12.2008.171; con riferimento al contratto d’architetto e alla norma SIA

102, cfr. pure II CCA 20 novembre 1997 inc. n. 12.97.182, 4 dicembre 2007 inc.

n. 12.2006.180). La dottrina e la giurisprudenza hanno del resto già avuto modo

di confermare la correttezza di un tale modo di procedere laddove si trattava

di stabilire l’entità di una remunerazione oraria (Egli, op. cit., n. 951; II CCA 4 dicembre 2007 inc. n.

12.2006.180). Si aggiunga, per completezza, che l’importo orario di fr. 95.-,

per altro ragionevole (nella sentenza II CCA 4 dicembre 2007 inc. n.

12.2006.180 era in effetti stato attribuito un importo orario più elevato, di

fr. 100.-), nemmeno risultava direttamente dalla norma SIA 102 ma era stato

definito dal perito sulla base delle sole qualifiche professionali dell’attore

- queste sì stabilite con riferimento alla norma SIA 102 (art. 6.2.5, categoria

E- tecnico edile di grado 2; cfr. perizia p. 10) - sicché a ben vedere nemmeno

risulta che lo stesso sia stato allora definito secondo quella norma (così pure

nella sentenza II CCA 4 dicembre 2007 inc. n. 12.2006.180). In tali circostanze

l’importo orario in questione e di conseguenza l’onorario poi riconosciuto dal

Pretore non appare per nulla eccessivo ed è certamente proporzionato con i

servizi svolti dall’attore.

11. Ne

discende la reiezione dell’appello nella misura in cui è ricevibile, ritenuto

che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado,

calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 14'440.-, seguono la

soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 1° settembre 2011 di AP 1 è respinto nella misura in

cui è ricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.- per ripetibili

d’appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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