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Decisione

12.2011.195

Appalto - difetti dell'opera - riparazione - ripristino del diritto di scelta

21 maggio 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti all’intonaco interno risultava invece che l’architetto di fiducia del

committente aveva comunicato all’appaltatrice di ritenere inopportuna la

riparazione e di optare per il riconoscimento del minor valore, sennonché il

primo giudice si era trovato nell’impossibilità di determinarlo riguardo ai

difetti validamente notificati, il perito avendo dal canto suo indicato un

importo complessivo per tutte le fessure riscontrate (consid. 8.3).

4. L’appellante sostiene che i difetti all’interno dell’abitazione,

consistenti in crepe e fessure formatesi nel tempo, sono stati tempestivamente

notificati, contrariamente all’opinione del primo giudice. L’appellante non si confronta

però minimamente con il giudizio impugnato (consid. 7.2) di modo che il gravame

anche su questo punto è irricevibile. Le contestazioni sono inoltre generiche: l’appellante

sostiene che le nuove crepe avrebbero con ogni probabilità la medesima origine

delle altre (atto di appello, pag. 9, ultimo periodo) ma non spiega quando

sarebbe avvenuta la relativa notifica; non si comprende poi come dedurre una

tempestiva notifica dei difetti dal fatto che nei contatti tra le parti il

committente pretendeva la soluzione di tutti i problemi e la controparte ne

sarebbe stata cosciente (v. atto di appello pag. 9 i.f. e 10 all’inizio).

Ne deriva che la richiesta di riconoscere l’importo di fr. 4'500.- + IVA quale

minor valore per i difetti interni dev’essere respinta.

5. In merito ai difetti alle opere esterne l’appellante sostiene di non

aver mai acconsentito né richiesto l’intervento di riparazione da parte

dell’appaltatrice. A tal proposito nulla proverebbero i doc. K e 8, citati dal

Pretore, poiché atti a unicamente determinare l’entità del problema

rispettivamente la causa e le possibili soluzioni. Il committente avrebbe

infatti più volte richiesto all’imprenditore la descrizione degli interventi

che intendeva eseguire ottenendo solo vaghe e stringate risposte. Il contenuto

del doc. M corrisponderebbe poi a una soluzione di fortuna, ben diversa

comunque da quella indicata dal perito per un’esecuzione a regola d’arte dei

lavori. La messa in mora da parte della ditta appaltatrice per una riparazione

mai accettata o richiesta sarebbe pertanto priva di qualsiasi effetto.

La tesi dell’appellante dev’essere respinta per i seguenti motivi.

Occorre avantutto osservare che egli si confronta solo in parte con quanto

esposto nel giudizio impugnato al considerando 8.2. Il Pretore, per concludere

che il committente aveva manifestato la volontà di avvalersi del diritto alla

Considerandi

riparazione dell’intonaco esterno, non si è basato unicamente sui doc. K e 8, peraltro

indicativi della volontà di chiedere la riparazione gratuita dell’opera e

silenti riguardo a un’eventuale diminuzione della mercede in proporzione del

minor valore, ma pure su altri documenti agli atti (in particolare N, O, P, R,

T, U e V) nonché sulle risultanze istruttorie (in particolare teste __________,

act. VII, pag. 4; interrogatorio formale del convenuto, act. XXVI, pag. 2), in

merito alle quali l’appellante non si esprime. L’appello anche su questo punto

andrebbe pertanto respinto già per assenza di motivazione. L’appellante ritiene

che il doc. M contiene una soluzione di fortuna e richiama quella ottimale indicata

dal perito per porre rimedio ai difetti. Così argomentando egli omette di

considerare da un lato che l’appaltatore è libero di scegliere il metodo della

riparazione (v. Chaix, Commentaire

Romand, CO I, 2a ed., n. 46 ad art. 368; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 1715), d’altro

lato, e come a ragione evidenziato nel primo giudizio, che la ditta appaltatrice

si era adoperata per trovare una soluzione ragionevole dal profilo dei costi e

che secondo il perito non presentava particolari aspetti negativi (consid. 8.2 in fine, con riferimento al complemento al rapporto peritale, pag. 4, risposta 2a, pag. 7,

risposta 1.3). In altri termini l’appellante non ha dimostrato che il metodo di

riparazione proposto dall’attrice non fosse idoneo a raggiungere lo scopo

desiderato, ossia l’esecuzione dell’opera conforme al contratto. Giova

aggiungere che se l’opera risulta ancora difettosa al termine dell’intervento

riparatore, il committente può nuovamente esercitare i diritti previsti

dall’art. 368 CO (Rep. 1997, pag. 67; Gauch,

op. cit., cfr. 1846) o affidare a un terzo la riparazione (art. 366 cpv. 2 CO

per analogia).

Contrariamente a quanto sostenuto con l’appello, il committente è quindi

incorso nella mora del creditore impedendo all’appaltatrice di eseguire l’opera

(SJ 1978 pag. 141; Gauch, op.

cit., cfr. 1712).

Nelle surriferite circostanze è evidente che il convenuto ha proposto

tardivamente in sede di risposta la riduzione della mercede in proporzione del

minor valore dell’opera.

6.

In conclusione l’appello dev’essere parzialmente accolto: come

esposto sopra al considerando 2 per le opere esterne sono riconosciuti fr.

21'669,65 anziché fr. 22'633,75 come stabilito dal primo giudice. Il credito

della AO 1 nei confronti di AP 1 dev’essere pertanto ridotto, rispetto a fr.

17'203,95 riconosciuti in prima sede, a fr. 16’239,85 (fr. 21'669,65 + fr. 19'570,20

– fr. 25'000). L’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è confermata in

via definitiva limitatamente a quest’ultimo importo. La parziale riforma del

primo giudizio conduce anche a una modifica del riparto della tassa di

giustizia e delle spese giudiziarie e a una riduzione delle ripetibili. In

questa sede l’appellante risulta soccombente in ragione di 19/20. Le spese processuali

e le ripetibili di appello sono stabilite sulla base del valore ancora

litigioso pari a fr. 17'203.95.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 96 e 106 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili

decide:

I. L’appello

20 ottobre 2011 di AP 1 è parzialmente accolto.

§ La sentenza 16 settembre 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, inc.

n. OA.2002.490, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

Di conseguenza:

1.1 AP 1, __________, è condannato a pagare alla

AP 1, __________, la somma di fr. 16'239,85 più

interessi

al 5% dal 22 ottobre 2001.

1.2 L’ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori già iscritta in via provvisoria con

decisioni 22 ottobre 2001 e 15 luglio 2002 a carico della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà di AP 1, __________ e a favore di AO 1, è

confermata in via definitiva limitatamente alla somma di fr. 16'239,85 più

interessi al 5% dal 22 ottobre 2001.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di questa procedura e quelle di cui

all’incarto DI.2001.734 di questa Pretura, sono a carico di AP 1 per 13/20 e a

carico della AO 1 per 7/20. AP 1 verserà alla AO 1 fr. 2'300.- per ripetibili

parziali complessive.

3. Invariato

II. Le

spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dall’appellante,

restano a suo carico per 19/20 mentre per 1/20 sono a carico

della AO 1. L’appellante rifonderà a __________ fr. 900.- per parti di

ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la

presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi

(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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