12.2011.195
Appalto - difetti dell'opera - riparazione - ripristino del diritto di scelta
21 maggio 2013Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2011.195
Data decisione, Autorità:
21.05.2013, IICCA
Titolo:
Appalto - difetti dell'opera - riparazione - ripristino del diritto di scelta
GARANZIA PER DIFETTI
art. 368 CO
Incarto n.
12.2011.195
Lugano
21 maggio
2013/sdb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.490
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 14
agosto 2002 da
AO 1
rappr. dallo RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 24'986,90,
importo ridotto a fr. 21'668,20 in sede di conclusioni, oltre interessi al 5%
dal 22 ottobre 2001 nonché l’iscrizione in via definitiva per quest’ultimo importo
dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori annotata in via provvisoria
sulla part. no. __________ RFD __________ a seguito delle decisioni 22 ottobre
2001 e 15 luglio 2002 del Pretore del Distretto di Lugano;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e la
cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria e che il Pretore con sentenza 16
settembre 2011 ha parzialmente accolto condannando il convenuto al pagamento di
fr. 17'203,95 oltre interessi e confermando per pari importo in via definitiva
l’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori precedentemente iscritta sulla
part. no. __________ RFD __________;
appellante
il convenuto che con atto di appello 20 ottobre 2011 chiede in via principale
la reiezione integrale della petizione e la cancellazione dell’ipoteca legale
provvisoria, con protesta di tassa, spese e ripetibili, mentre in via
subordinata postula l’accoglimento della petizione limitatamente a fr.
11'181,85 oltre interessi e la conferma in via definitiva dell’ipoteca legale per
detto importo, in tale ipotesi con un diverso riparto di tassa, spese e
ripetibili;
mentre
l’attrice con osservazioni 7 dicembre 2011 postula la reiezione del gravame con
protesta di tassa, spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in
fatto:
A. La ha effettuato nel corso dell’estate del 2001 opere da gessatore
all’interno e all’esterno dell’abitazione di AP 1 sita sulla part. no. __________
RFD di __________. Il 24 agosto 2001 la società ha inviato a AP 1 la fattura
per le opere esterne di complessivi fr. 26'381,61 IVA inclusa (doc. E e 2), a
fronte di un’offerta per fr. 21'752,40 (doc. B), e in data 21 settembre 2001
quella per le opere interne per un totale di fr. 23'605,25 IVA inclusa (doc. F
e 3), a fronte di un’offerta per fr. 12'027.- (doc. C). Il committente, che
aveva versato anticipi per fr. 25'000.-, ha contestato quanto ancora richiesto
dall’appaltatrice rimproverando a quest’ultima errori nel calcolo degli importi
fatturati e sostenendo l’esistenza di difetti. Le discussioni tra le parti,
rispettivamente tra i rispettivi rappresentanti legali e tecnici non hanno
permesso di risolvere le divergenze venute in essere.
B. In data 22 ottobre 2001 il Pretore ha accolto in via supercautelare
l’istanza della AO 1 volta all’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca
legale degli artigiani e degli imprenditori sulla part. no. __________ RFD __________
per l’importo di fr. 24'986,90 oltre interessi al 5% da quel medesimo giorno.
Il decreto supercautelare è stato confermato con decisione 15 luglio 2002 (inc.
DI.2001.734 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2).
Con petizione 14 agosto 2002 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento
di fr. 24'986,90 oltre interessi del 5% dal 22 ottobre 2001 e nel contempo di
iscrivere in via definitiva per eguale importo l’ipoteca legale a carico del
fondo di proprietà del convenuto. Con risposta 9 ottobre 2002 AP 1 ha chiesto di respingere integralmente la petizione e di cancellare l’ipoteca legale annotata in
via provvisoria. Con la replica e la duplica, così come nelle conclusioni le
parti si sono confermate nelle loro contrapposte tesi e domande, l’attrice
riducendo in quest’ultimo allegato la sua pretesa a fr. 21'668,20.
C. Con sentenza 16 settembre 2011 il Pretore ha accolto parzialmente la
petizione condannando il convenuto a pagare all’attrice fr. 17'203,95 più
interessi al 5% dal 22 ottobre 2001 e confermando in via definitiva per questo
importo l’iscrizione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. La tassa
di giustizia e le spese sono state poste per 3/10 a carico dell’attrice e per
7/10 del convenuto; alla prima sono altresì stati riconosciuti fr. 2'500.- a
titolo di ripetibili.
D. Con atto d’appello 20 ottobre 2011 AP 1 chiede in via principale la
riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e
di cancellare l’ipoteca legale iscritta in via provvisoria, in via subordinata
di accoglierla limitatamente a fr. 11'181,85 oltre interessi e di iscrivere in
via definitiva per questo importo l’ipoteca legale, in tal caso con un diverso
riparto di tassa, spese e ripetibili.
Con osservazioni 7 dicembre 2011 la parte attrice ha dal canto suo chiesto
l’integrale reiezione dell’appello.
Considerato
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore
è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione,
resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e
meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la
procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Il Pretore, per determinare la mercede delle opere da gessatore
esterne, escluso che le parti avessero convenuto una mercede a corpo e preso
atto delle posizioni fatturate non contestate, ha determinato gli importi
oggetto di contestazione in base alle risultanze peritali per giungere a un
importo complessivo di fr. 21'035,10 + fr. 1'598,65 di IVA, ossia fr. 22'633,75
(consid. 5.1). Procedendo con analogo ragionamento il primo giudice ha
stabilito in fr. 18'187,91 + fr. 1'382,28 di IVA, ossia fr. 19’570,20, la
mercede per le opere interne (consid. 5.2). L’importo corretto per un’opera
priva di difetti ammontava pertanto a fr. 42'203,94 IVA inclusa.
L’appellante sostiene avantutto che sulla base della perizia giudiziaria
l’importo totale dovuto per le opere da gessatore esterno ammonterebbe a fr.
21'453,65 IVA inclusa e non fr. 22'633,75 come stabilito dal Pretore. La
censura, priva di motivazione, ossia di riferimenti concreti alla perizia,
risulta irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). La medesima risulta peraltro
incomprensibile dal momento che la somma degli importi stabiliti dal primo
giudice, con precisi riferimenti alla perizia, corrisponde proprio a fr.
22'633,75 IVA inclusa.
L’appellante contesta quindi il riconoscimento dell’importo di fr. 200,76 per
la posizione “NP. Esecuzione rinfazzo quale aggrappante” non essendo
contemplata nell’offerta e non essendo provato che la prestazione fosse stata
richiesta, inoltre intravvede una contraddizione con la posizione “NP. Risvolto
rete, rasatura e finitura mazzette” per l’appunto non riconosciuta dal primo
giudice. La censura si rileva ancora una volta irricevibile siccome
l’appellante omette di confrontarsi con il giudizio impugnato, in particolare
con il fondamento dell’argomentazione pretorile, ossia che le parti non avevano
convenuto una mercede a corpo. L’appellante omette inoltre di prendere in esame
le differenze tra le posizioni “NP. Esecuzione rinfazzo quale aggrappante” e
“NP. Risvolto rete, rasatura e finitura mazzette” illustrate nella sentenza al
considerando 5.1.1.
L’appellante lamenta infine il riconoscimento di fr. 2'464.- per la posizione
“B 03. Cappotto termico”, allorquando l’attrice per quella prestazione, la cui
esecuzione non era stata contestata, aveva fatturato fr. 1'568.- (doc. E e 2).
La censura appare fondata. Premesso che il perito ha corretto unicamente il
prezzo unitario (v. rapporto peritale, pag. 5 i. f.), non si vede per quale
motivo andrebbe riconosciuto un importo superiore a quello fatturato e la parte
appellata non è a sua volta in grado di spiegarlo (v. osservazioni all’appello
pag. 4). L’accertamento del perito serve semmai a non ammettere l’importo
ancora inferiore indicato dall’arch. __________ in sede di liquidazione (doc.
Z).
La differenza corrisponde quindi a fr. 896.- (fr. 2'464.– fr. 1'568.–), importo
che va dedotto dall’importo di fr. 21'035,10 riconosciuto dal primo giudice, di
modo che per le opere esterne sono dovuti fr. 20'139,10 + fr. 1'530,55 a titolo di IVA (7,6%), quindi in totale fr. 21'669,65 (anziché fr. 22'633,75).
3. In merito ai difetti rilevati dal perito il primo giudice ha
ritenuto tempestiva la notifica del difetto dell’intonaco termoisolante esterno
(consid. 6 e 7.1); per quanto attiene ai difetti interni ha invece ritenuto
tempestiva unicamente la notifica delle due crepe verticali alle mazzette delle
finestre e per il rappezzo visibile in corrispondenza delle mazzette
all’interno (consid. 6 e 7.2). In seguito il Pretore, alla luce degli atti di
causa e delle risultanze istruttorie, ha considerato che il committente aveva
manifestato la volontà di avvalersi del diritto alla riparazione dell’opera,
impedendo però poi alla ditta appaltatrice di procedervi, e che di conseguenza
la riduzione della mercede in proporzione del minor valore dell’opera,
formulata solo in causa, non era ammissibile (consid. 8.2). Per quanto concerne
Fatti
i difetti all’intonaco interno risultava invece che l’architetto di fiducia del
committente aveva comunicato all’appaltatrice di ritenere inopportuna la
riparazione e di optare per il riconoscimento del minor valore, sennonché il
primo giudice si era trovato nell’impossibilità di determinarlo riguardo ai
difetti validamente notificati, il perito avendo dal canto suo indicato un
importo complessivo per tutte le fessure riscontrate (consid. 8.3).
4. L’appellante sostiene che i difetti all’interno dell’abitazione,
consistenti in crepe e fessure formatesi nel tempo, sono stati tempestivamente
notificati, contrariamente all’opinione del primo giudice. L’appellante non si confronta
però minimamente con il giudizio impugnato (consid. 7.2) di modo che il gravame
anche su questo punto è irricevibile. Le contestazioni sono inoltre generiche: l’appellante
sostiene che le nuove crepe avrebbero con ogni probabilità la medesima origine
delle altre (atto di appello, pag. 9, ultimo periodo) ma non spiega quando
sarebbe avvenuta la relativa notifica; non si comprende poi come dedurre una
tempestiva notifica dei difetti dal fatto che nei contatti tra le parti il
committente pretendeva la soluzione di tutti i problemi e la controparte ne
sarebbe stata cosciente (v. atto di appello pag. 9 i.f. e 10 all’inizio).
Ne deriva che la richiesta di riconoscere l’importo di fr. 4'500.- + IVA quale
minor valore per i difetti interni dev’essere respinta.
5. In merito ai difetti alle opere esterne l’appellante sostiene di non
aver mai acconsentito né richiesto l’intervento di riparazione da parte
dell’appaltatrice. A tal proposito nulla proverebbero i doc. K e 8, citati dal
Pretore, poiché atti a unicamente determinare l’entità del problema
rispettivamente la causa e le possibili soluzioni. Il committente avrebbe
infatti più volte richiesto all’imprenditore la descrizione degli interventi
che intendeva eseguire ottenendo solo vaghe e stringate risposte. Il contenuto
del doc. M corrisponderebbe poi a una soluzione di fortuna, ben diversa
comunque da quella indicata dal perito per un’esecuzione a regola d’arte dei
lavori. La messa in mora da parte della ditta appaltatrice per una riparazione
mai accettata o richiesta sarebbe pertanto priva di qualsiasi effetto.
La tesi dell’appellante dev’essere respinta per i seguenti motivi.
Occorre avantutto osservare che egli si confronta solo in parte con quanto
esposto nel giudizio impugnato al considerando 8.2. Il Pretore, per concludere
che il committente aveva manifestato la volontà di avvalersi del diritto alla
Considerandi
riparazione dell’intonaco esterno, non si è basato unicamente sui doc. K e 8, peraltro
indicativi della volontà di chiedere la riparazione gratuita dell’opera e
silenti riguardo a un’eventuale diminuzione della mercede in proporzione del
minor valore, ma pure su altri documenti agli atti (in particolare N, O, P, R,
T, U e V) nonché sulle risultanze istruttorie (in particolare teste __________,
act. VII, pag. 4; interrogatorio formale del convenuto, act. XXVI, pag. 2), in
merito alle quali l’appellante non si esprime. L’appello anche su questo punto
andrebbe pertanto respinto già per assenza di motivazione. L’appellante ritiene
che il doc. M contiene una soluzione di fortuna e richiama quella ottimale indicata
dal perito per porre rimedio ai difetti. Così argomentando egli omette di
considerare da un lato che l’appaltatore è libero di scegliere il metodo della
riparazione (v. Chaix, Commentaire
Romand, CO I, 2a ed., n. 46 ad art. 368; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 1715), d’altro
lato, e come a ragione evidenziato nel primo giudizio, che la ditta appaltatrice
si era adoperata per trovare una soluzione ragionevole dal profilo dei costi e
che secondo il perito non presentava particolari aspetti negativi (consid. 8.2 in fine, con riferimento al complemento al rapporto peritale, pag. 4, risposta 2a, pag. 7,
risposta 1.3). In altri termini l’appellante non ha dimostrato che il metodo di
riparazione proposto dall’attrice non fosse idoneo a raggiungere lo scopo
desiderato, ossia l’esecuzione dell’opera conforme al contratto. Giova
aggiungere che se l’opera risulta ancora difettosa al termine dell’intervento
riparatore, il committente può nuovamente esercitare i diritti previsti
dall’art. 368 CO (Rep. 1997, pag. 67; Gauch,
op. cit., cfr. 1846) o affidare a un terzo la riparazione (art. 366 cpv. 2 CO
per analogia).
Contrariamente a quanto sostenuto con l’appello, il committente è quindi
incorso nella mora del creditore impedendo all’appaltatrice di eseguire l’opera
(SJ 1978 pag. 141; Gauch, op.
cit., cfr. 1712).
Nelle surriferite circostanze è evidente che il convenuto ha proposto
tardivamente in sede di risposta la riduzione della mercede in proporzione del
minor valore dell’opera.
6.
In conclusione l’appello dev’essere parzialmente accolto: come
esposto sopra al considerando 2 per le opere esterne sono riconosciuti fr.
21'669,65 anziché fr. 22'633,75 come stabilito dal primo giudice. Il credito
della AO 1 nei confronti di AP 1 dev’essere pertanto ridotto, rispetto a fr.
17'203,95 riconosciuti in prima sede, a fr. 16’239,85 (fr. 21'669,65 + fr. 19'570,20
– fr. 25'000). L’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è confermata in
via definitiva limitatamente a quest’ultimo importo. La parziale riforma del
primo giudizio conduce anche a una modifica del riparto della tassa di
giustizia e delle spese giudiziarie e a una riduzione delle ripetibili. In
questa sede l’appellante risulta soccombente in ragione di 19/20. Le spese processuali
e le ripetibili di appello sono stabilite sulla base del valore ancora
litigioso pari a fr. 17'203.95.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95, 96 e 106 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili
decide:
I. L’appello
20 ottobre 2011 di AP 1 è parzialmente accolto.
§ La sentenza 16 settembre 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, inc.
n. OA.2002.490, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza:
1.1 AP 1, __________, è condannato a pagare alla
AP 1, __________, la somma di fr. 16'239,85 più
interessi
al 5% dal 22 ottobre 2001.
1.2 L’ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori già iscritta in via provvisoria con
decisioni 22 ottobre 2001 e 15 luglio 2002 a carico della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà di AP 1, __________ e a favore di AO 1, è
confermata in via definitiva limitatamente alla somma di fr. 16'239,85 più
interessi al 5% dal 22 ottobre 2001.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di questa procedura e quelle di cui
all’incarto DI.2001.734 di questa Pretura, sono a carico di AP 1 per 13/20 e a
carico della AO 1 per 7/20. AP 1 verserà alla AO 1 fr. 2'300.- per ripetibili
parziali complessive.
3. Invariato
II. Le
spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dall’appellante,
restano a suo carico per 19/20 mentre per 1/20 sono a carico
della AO 1. L’appellante rifonderà a __________ fr. 900.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la
presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi
(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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