12.2011.196
Sequestro conservativo italiano - exequatur - diritto transitorio - termine di reclamo - motivi di diniego - provvedimento cautelare
14 agosto 2012Italiano37 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2011.196
12.2011.220
Lugano
14 agosto 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Jaques
sedente
per statuire nella causa inc. n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, promossa con istanza 16 agosto 2011 da
CO
1 -
patr. dall’ RA 2
contro
RE 1 -
RE 2 -
entrambi
patr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha
chiesto di dichiarare esecutiva in Svizzera l’ordinanza 13 luglio 2011 della 1a
Corte d’assise di Milano, con cui ha disposto nei confronti di RE 1 il
sequestro conservativo dei suoi beni sino a concorrenza dell’importo di €
40'000'000.-, e di ordinare quale misura esecutiva il blocco degli averi
depositati su due relazioni bancarie intestate formalmente a RE 2 presso la D__________
di Lugano;
ed ora sui reclami 20
ottobre 2011 di RE 1 e di RE 2 (inc. 12.11.196) e 7 dicembre 2011 di RE 1 (inc.
12.11.220) avverso la sentenza 26 settembre 2011, con cui il Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto detta istanza;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. Con ordinanza del 13
luglio 2011, la 1a Corte d’assise di Milano, in accoglimento del
ricorso 7 giugno 2011 di CO 1, ha disposto “[...] nei confronti di RE 1, il
sequestro conservativo sui suoi beni già sottoposti a sequestro preventivo
(convertito in sequestro conservativo dal GUP con ordinanza del 19.10.09)” (dove
“GUP” sta per giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare).
B. Con istanza 16 agosto
2011, CO 1 ha chiesto di dichiarare esecutiva in Svizzera la suddetta ordinanza
della 1a Corte d’assise di Milano e di ordinare quale misura
esecutiva il blocco degli averi depositati su due relazioni bancarie intestate
formalmente a RE 2 (in seguito RE 2) presso la D__________ di Lugano e di cui RE
Considerandi
1.
sarebbe procuratore plenipotenziario (safety box managed n. __________
e safety box monetary n. __________). Ha pure chiesto che venisse fatto
ordine alla banca di dare immediato seguito a tale provvedimento. L’istante ha
precisato che il sequestro conservativo verteva sull’importo di €
40'000'000.--.
C. Con sentenza 26
settembre 2011, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
ha accolto l’istanza e di conseguenza ha riconosciuto e dichiarato esecutiva
in Svizzera l’ordinanza 13 luglio 2011 della 1a Corte d’assise di
Milano sino a concorrenza di € 40'000'000.--, facendo ordine a D__________ di
darvi immediato seguito, e ha ordinato quale provvedimento cautelare giusta
l’art. 47 CLug il sequestro delle summenzionate relazioni bancarie, la cui
esecuzione è stata affidata all’Ufficio esecuzione di Lugano.
D. Con un primo reclamo del
20.
ottobre 2011 (inc. 12.2011.196), RE 1 e RE 2 chiedono di annullare il
Dispositivo
dispositivo della sentenza 26 settembre 2011 con cui è stato fatto ordine a D__________
di dare immediato seguito al sequestro conservativo, con protesta di tasse
spese e ripetibili. In sostanza, i reclamanti fanno valere che fino a crescita
in giudicato della decisione di riconoscimento e di exequatur non
potrebbe essere adottata alcuna concreta misura di esecuzione della stessa. Inoltre,
il blocco di beni di terzi (e meglio di RE 2) andrebbe ben oltre quanto
statuito nell’ordinanza italiana. A titolo abbondanziale, i reclamanti ritengono
la sentenza impugnata priva di motivazione, e comunque infondata, laddove
omette di chiarire per quale ragione la pronuncia italiana nei confronti di RE
1 possa giustificare un’esecuzione sui beni di RE 2 Infine, il riconoscimento e
l’exequatur del sequestro conservativo italiano andrebbero considerati
decaduti in seguito al successivo provvedimento 13 luglio 2011 della Corte di
assise di Milano, che ha confermato il sequestro limitatamente a € 2'597'400.--
e disposto la restituzione al debitore dei beni eccedenti tale importo.
E. Con
un secondo reclamo del 7 dicembre 2011 (inc. 12.2011.220), RE 1 chiede
l’integrale annullamento della decisione pretorile del 26 settembre 2011, con
consecutiva reiezione dell’istanza e revoca del sequestro. In sostanza, egli
contesta innanzitutto l’applicabilità della Convenzione di Lugano, visto il carattere
penale del procedimento in cui è stato emesso il sequestro conservativo in
questione, in cui egli rimane tuttora imputato solo per un reato contro
l’autorità pubblica (corruzione). In via subordinata, il reclamante ribadisce
che la decisione da delibare sarebbe diventata priva di forza esecutiva in
seguito al successivo provvedimento 13 luglio 2011 della Corte di assise di
Milano, che ha confermato il sequestro limitatamente a € 2'597'400.--, importo
che sarebbe ampiamente coperto da altri beni sequestrati in Lussemburgo e in
Italia. Infine, il reclamante si oppone al sequestro giusta l’art. 278 LEF, siccome
la decisione italiana non costituirebbe un titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF, siccome non lo avrebbe condannato a
pagare un determinato importo di denaro e comunque non sarebbe esecutiva, in
quanto sarebbe successivamente decaduta.
F. Nella sua risposta
scritta al primo reclamo, presentata in occasione dell’udienza di
contradditorio del 18 gennaio 2012, CO 1 ne ha chiesto la reiezione integrale,
facendo valere in sostanza che l’ordine dato alla banca di dare immediato
seguito al sequestro conservativo era stato richiesto quale provvedimento cautelare
ex art. 47 cpv. 2 CLug e non quale misura esecutiva giusta l’art. 236 cpv. 3
CPC; in via subordinata, l’istante chiede che nell’ipotesi in cui la sua tesi
non fosse seguita, la seconda Camera civile avesse a pronunciare lo stesso
ordine quale provvedimento cautelare ex art. 47 CLug. Per quanto concerne la censura
riferita alla proprietà delle relazioni bancarie sequestrate, l’istante sostiene
che le stesse sono già state oggetto del sequestro preventivo disposto dal GUP del
Tribunale di Milano, poi convertito dal giudice per le indagini preliminari (in
seguito “GIP”) nel sequestro conservativo a cui si riferisce l’ordinanza di cui
è chiesta la delibazione, e che tale decisione non potrebbe essere riesaminata
in sede di delibazione stante l’art. 45 cpv. 2 CLug. Contesta inoltre che
l’eccezione di carente motivazione sollevata dai reclamanti possa costituire
una violazione dell’ordine pubblico giusta l’art. 35 CLug. Infine, l’istante
precisa di aver impugnato alla Corte di cassazione l’ordinanza 4 ottobre 2011
che ha ridotto l’importo sequestrato a € 2'587'400, sicché questa non avrebbe
sospeso l’esecutività della precedente ordinanza di cui si chiede la
delibazione. In sede di replica (30 gennaio 2012) e di duplica (13 febbraio
2012) scritte, le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.
G. Nella sua risposta 30
gennaio 2012 al secondo reclamo, l’istante ne contesta anzitutto la
tempestività, sostenendo che il termine d’impugnazione sarebbe nella
fattispecie di un mese – e non due –, giacché RE 1, nel conferire procura
all’avv. RA 1, avrebbe eletto domicilio legale in Svizzera ai fini della
procedura in esame. In via cautelare, CO 1 chiede che il decreto di sequestro
venga confermato e in via subordinata che la Camera, quale provvedimento
cautelare ex art. 47 CLug, ordini a D__________ di dare immediato seguito al
blocco delle note relazioni bancarie. Nel merito, chiede poi la reiezione del
reclamo con motivi che verranno indicati in seguito per quanto necessario ai
fini del giudizio.
1. In virtù dell’art.
125 lett. c CPC, per semplificare il processo il giudice può ordinare la
congiunzione di più cause. In assenza di disposizioni contrarie agli art. 308
segg. CPC, tale facoltà è anche riconosciuta in seconda istanza (cfr. Reetz/Hilber, Basler Kommentar zur ZPO,
Basilea 2010, n. 6 ad art. 316). Siccome i reclami in esame, ancorché
disciplinati in parte da norme diverse, sono diretti contro la stessa sentenza
e sono motivati parzialmente allo stesso modo, si giustifica, per economia di
procedura, di congiungerli ed evaderli con una sola sentenza, pur mantenendone
l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente. Dal punto di vista logico, occorrerà esaminare
il secondo reclamo (inc. 12.2011.220) prima del primo (inc. 12.2011.196),
perché la validità dell’ordine dato a D__________ (cfr. infra consid. 7)
dipende da quella della decisione d’exequatur (cfr. infra consid.
2-6).
2. Il 1° gennaio 2011 è
entrata in vigore la nuova Convenzione di Lugano del
30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12) –
ormai designata con l’abbreviazione ufficiale “CLug” –, che sostituisce
l’omonima Convenzione di Lugano del 16
settembre 1988 (abbreviata “CL”, RS 0.275.11).
2.1. Giusta
l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione
si applicano alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente
alla sua entrata in vigore nello Stato d’origine, ovvero nello Stato richiesto
per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione o di un atto pubblico. In linea di
massima, la CLug disciplina pertanto il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo
la sua entrata in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto.
Infatti, contrariamente al testo in italiano, che usa il termine
“oppure”, nei testi in tedesco e in francese dell’art. 63 CLug si usano le
congiunzioni “und”, rispettivamente “et” (cfr. Domej,
Stämpflis Handkommentar zum LugÜ, 2a ed., Berna 2011, n. 10 ad art. 63).
2.2. Nel caso concreto, l’istanza
di sequestro conservativo, poi sfociata nell’ordinanza 13 luglio 2011 di cui si
chiede la delibazione (doc. C), è stata presentata il 7 giugno 2011 (cfr. doc.
D), ovvero dopo l’entrata in vigore della CLug in Svizzera e in Italia, avvenuta
il 1° gennaio 2011. Di conseguenza, alla fattispecie risulta applicabile la (nuova)
Convenzione del 2007.
3. Giusta l’art. 43 CLug,
ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione
relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. Si
tratta di un rimedio giuridico sui generis, che esclude i mezzi
d’impugnazione nazionali. La procedura di ricorso è retta, per quanto non
disciplinato dalla regolamentazione convenzionale (art. 43 segg. CLug), dalla lex
fori, la quale deve segnatamente garantirne il carattere contradditorio
(art. 43 n. 3 CLug; Hofman/Kunz,
Basler Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 3 e19 ad art. 43; Bopp/Staehelin,
Stämpflis Handkommentar zum LugÜ, 2a ed., Berna 2011, n. 13-14 ad art.
43).
3.1. In
Svizzera, la procedura di ricorso è quindi disciplinata, in via suppletoria,
dal Codice di diritto processuale svizzero (CPC), che è entrato in
vigore alla stessa data che la nuova Convenzione di Lugano. Il
ricorso deve così essere proposto davanti al tribunale cantonale superiore
(art. 43 n. 2 CLug e protocollo n. 3 relativo all’applicazione dell’art. 67
della Convenzione). Essendo l’appello improponibile contro le decisioni
di esecuzione di decisioni straniere (combinati art. 309 lett. a e 335 cpv. 3
CPC), al ricorso ex art. 43 CLug sono applicabili a titolo suppletorio le norme
sul reclamo (art. 319 segg. CPC), in particolare l’art. 327a CPC (FF
2008, pag. 1471 ad 2.7.3.2; DTF 138 III 85, consid. 2.2; Hofman/ Kunz, op. cit., n. 15, 18 e 19
ad art. 43; Bopp/Staehelin,
op. cit., n. 15 ad art. 43).
3.2. Giusta
l’art. 43 n. 5 CLug (a cui rinvia l’art. 327a cpv. 3 CPC), il ricorso contro la
dichiarazione di esecutività va proposto nel termine di un mese dalla sua
notificazione, mentre se la parte “contro la quale è chiesta l’esecuzione” è
domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello in cui è stata emessa la
decisione da delibare, il termine è di due mesi “a decorrere dalla data della
notificazione in mani proprie o nella residenza”.
a) Nel caso concreto, CO
1 contesta la tempestività del secondo reclamo, sostenendo che il termine di ricorso
sarebbe di un mese e non di due mesi, siccome la notifica della decisione impugnata
è avvenuta in Svizzera nelle mani del patrocinatore del reclamante in base a
quello che l’istante qualifica come un’elezione di domicilio, in base alla
concezione svizzera a cui rinvia l’art. 59 CLug. (risposta e duplica, ad 1, pag.
2). Secondo il reclamante, per la durata del termine di ricorso sarebbe invece
determinante solo il domicilio effettivo e non quello elettivo (replica, ad 1
pag. 2).
b) In una recentissima
sentenza del 31 luglio 2012 (inc. 12.2012.30), la Camera ha già avuto modo di
esaminare la questione qui discussa dalle parti, ma l’ha lasciata aperta,
siccome il reclamante si era fondato in modo legittimo sull’indicazione figurante
sulla decisione impugnata, secondo la quale il termine d’impugnazione era di
due mesi. Nel caso in esame, il primo giudice ha invece indicato che il reclamo
era da promuovere “nel termine di un mese”, magari per inavvertenza, siccome ha
precisato “dalla notifica in mani proprie o nella residenza (cfr. art. 43
paragrafo 5 CLug, art. 327c CPC)”, mentre tale restrizione concerne solo il
termine di due mesi. In queste condizioni, non si può prescindere dal risolvere
la questione.
c) La nozione di
“domicilio” delle persone fisiche ai sensi dell’art. 47 n. 5 CLug è definita
dal diritto dello Stato in cui è stata emanata la decisione d’exequatur, in
virtù del rinvio dell’art. 59 n. 1 CLug (cfr. Hofman/Kunz,
op. cit., n. 59 ad art. 43; Dallafior/Götz
Staehelin, Basler Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 1 e 3 ad art. 59;
Bucher, Commentaire romand de la
LDIP et de la CL, Basilea 2011, n. 8 ad art. 43; Furrer/Glarner, Stämpflis Handkommentar zum LugÜ, 2a
ed., Berna 2011, n. 4 ad art. 59). In Svizzera, il domicilio si determina in
funzione dell’art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP (Dallafior/Götz
Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 59; cfr. anche per la previgente CL:
DTF 133 III 254, cons. 4), sicché si situa dove la parte dimora con
l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. La volontà – soggettiva – della
persona di stabilirsi in un determinato luogo dev’essere, in modo oggettivo,
riconoscibile per i terzi in base a fatti esterni (Furrer/Glarner, op. cit., n. 21-23 ad art. 59; cfr. pure Bucher, op. cit., n. 22 ad art. 20, con
rif.). Ne consegue che il domicilio eletto – una nozione di diritto processuale
(cfr. art. 140 CPC) – non può essere assimilato al domicilio ai sensi dell’art.
43 n. 5 CLug, perché dipende unicamente dalla volontà di chi elegge domicilio.
Va del resto aggiunto che la designazione di un rappresentante – come nel caso
in esame – non costituisce tecnicamente un’elezione di domicilio (cfr. Bohnet, CPC commenté, Basilea 2011, n.
7 ad art. 140).
d) A titolo
abbondanziale, va evidenziato che il rinvio dell’art. 59 n. 1 CLug al diritto
nazionale non è comunque incondizionato, in quanto sono inammissibili
definizioni del domicilio incompatibili con gli scopi della Convenzione. Al
riguardo, domicili fittizi, segnatamente domicili eletti, non rientrano nella
definizione dell’art. 59 n. 1 CLug (cfr. relazione di P. Jenard sulla CL del 27
settembre 1968, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C 59, ad IV A 3
i.f., pag. 19; Dallafior/Götz Staehelin,
op. cit., n. 19 e 22 ad art. 59; Furrer/Glarner,
op. cit., n. 14 ad art. 59; Kropholler/von
Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9a ed., Francoforte sul
Meno 2011, n. 1 ad art. 59; Geimer/Schütze, Europäisches
Zivilverfahrensrecht, 2a ed., Monaco 2004, n. 11 ad art. 59). È vero
che tale esclusione è stata individuata principalmente in relazione con la
questione della competenza giurisdizionale, allo scopo di prevenire la
creazione di fori esorbitanti. Come risulta dall’art. 59 n. 1 CLug, la nozione
di domicilio nella Convenzione di Lugano deve tuttavia essere interpretata in
modo univoco, anche in ambito di riconoscimento e di esecuzione delle decisione
estere (cfr. Dallafior/Götz Staehelin,
op. cit., n. 1 ad art. 59; Kropholler/von
Hein, op. cit., n. 4 ad art. 59). Del resto, è evidente
che non si deve permettere al convenuto di determinare liberamente la durata
del termine di ricorso a seconda dello Stato in cui elegge il proprio
domicilio.
e) Infine, né il testo
della Convenzione di Lugano del 2007 né i lavori preparatori prevedono
un’eccezione alla regola dell’art. 43 n. 5 CLug nel caso in cui il convenuto domiciliato
all’estero ha designato un rappresentante domiciliato nello Stato in cui è
stata emanata la decisione d’exequatur prima della sua notifica. Anzi, è
ammesso che la durata del termine di ricorso non dipende dal luogo di notifica
(Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 62 ad
art. 43 CLug; Kropholler/von Hein,
op. cit., n. 18 ad art. 43). Posto che la ratio legis dell’estensione a
due mesi del termine di ricorso stabilito all’art. 43 n. 5 CLug è di ovviare
alla difficoltà che il debitore può provare a organizzare la propria difesa in
uno Stato diverso da quello in cui è domiciliato, in relazione alla ricerca di
un avvocato e alla probabile necessità della traduzione di documenti (cfr.
relazione esplicativa del prof. F. Pocar sulla
CLug, disponibile all’indirizzo www.bj.admin.ch/content/ dam/data/wirtschaft/ipr/
ber-pocar-i.pdf, ad n. 153), ci si potrebbe chiedere se non sarebbe lecito
procedere ad una riduzione teleologica del suo testo nel senso di escludere il
termine di due mesi nella summenzionata ipotesi. Invero, interpretazioni che si
discostano dal testo e dal contesto di un trattato internazionale sono
ammissibili, in virtù dell’art. 32 lett. b della Convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati (CV, RS 0.111), solo se l’interpretazione
testuale e storica porta ad “un risultato chiaramente
assurdo o non ragionevole”. Ora, l’allungamento del termine prescritto
dall’art. 43 n. 5 CLug non tende solo a dare al convenuto
il tempo necessario a ricercare un avvocato, bensì più in generale ad
organizzare la propria difesa “a distanza”. In particolare, si tiene così conto
delle accresciute difficoltà di comunicazione tra il convenuto e il suo rappresentante
o con il tribunale. Non vi sono quindi validi motivi per scostarsi dal testo
della norma.
f) Visto lo scopo
dell’art. 43 n. 5 CLug (supra ad e), il momento determinante per
valutare il criterio del domicilio è quello della notifica della decisione. Nel
caso di specie, non è contestato che il convenuto era domiciliato in Italia al
momento della notifica avvenuta l’11 ottobre 2011 (doc. 3). Il termine di
ricorso era quindi di due mesi. Interposto il 7 dicembre 2011, il reclamo si
rivela tempestivo.
3.4. La seconda Camera
civile del Tribunale d’appello è competente per giudicare in seconda istanza i
reclami contro le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC)
segnatamente in materia di diritto delle obbligazioni (art. 48 lett. b n. 5
LOG). Lo è quindi anche per statuire sui ricorsi giusta l’art. 43 CLug (cfr. supra
ad consid. 2.1).
3.5. Di conseguenza, il
reclamo è ricevibile, ricordato che, giusta l'art. 327a cpv. 1 CPC, e in deroga
all’art. 320 CPC, l’autorità giudiziaria superiore esamina con cognizione piena
i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano.
3.6. In virtù dell’art. 326
CPC, non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o
la produzione di nuovi mezzi di prova (cpv. 1). Sono fatte salve speciali
disposizioni di legge (cpv. 2). Ora, come visto, l’art. 43 n. 3 CLug prescrive
il carattere contraddittorio della procedura di ricorso, onde garantire il
diritto di essere sentito non solo del convenuto/opponente (che non è stato
parte della procedura – unilaterale – di prima istanza, cfr. art. 41 CLug), ma
anche dell’istante/resistente (cfr. Geimer/Schütze, op. cit. n. 10 ad art. 46 R (CE) 44/2001). Di conseguenza, dev’essere
permesso non solo al convenuto di determinarsi liberamente in fatto e in
diritto e di allegare al reclamo tutti i mezzi di prova che ritiene utili
(almeno quelli ammissibili in procedura sommaria), ma anche all’istante di allegare
nuovi fatti e produrre nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 2 CPC), in conformità
del senso e dello scopo della Convenzione (in tal senso: Bopp/Staehelin,
op. cit., n. 19 ad art. 43, che si limitano però a suggerire un’ammissibilità “non
restrittiva” dei nuovi documenti). A ben vedere, si tratta infatti di procedura
de novo (Mankowski, in: Europäisches Zivilverfahrensrecht, Rauscher (ed), Monaco 2004,
n. 8 ad art. 43 R (CE) 44/2001), a cui si applica, per analogia,
l’art. 229 CPC. L’ammissibilità dei nova era del resto già ammessa nel
regime del previgente Codice di procedura civile ticinese (II CCA dell’8 luglio
2011, inc. n. 12.2009.216, consid. 6, che rinvia ai combinati art. 362 e 513c
cpv. 2 CPC/TI) e lo dev’essere anche nel nuovo diritto (cfr. Hofmann/Kunz, op. cit., n. 56-57 ad art.
43 CLug). Sono di conseguenza ammissibili tutti i documenti prodotti dalle
parti in sede di reclamo. Non è d’altronde necessario pronunciarsi sulla
contestazione del doc. G espressa in sede di triplica, dal momento che il
documento verte su una questione di diritto, che la Camera è del resto in grado
di risolvere senza doversi riferire al “parere giuridico” in questione (cfr. infra
ad cons. 5.2).
4. La Convenzione di
Lugano si applica “in materia civile e commerciale,
indipendentemente
dalla natura dell’organo giurisdizionale” (art. 1 cpv. 1
CLug).
4.1. Il
reclamante sostiene ch’essa non sarebbe applicabile all’ordinanza 13
luglio 2011 della 1a Corte d’assise di Milano, visto il carattere
penale del procedimento in cui è stato emesso il sequestro conservativo in
questione, oltretutto in virtù di una norma penale (art. 316 del Codice di
procedura penale italiano, in seguito “c.p.p.”); d’altronde, egli rimarrebbe
tuttora imputato solo per due reati – di corruzione e divulgazione di notizie
riservate – contro l’autorità pubblica e sarebbe invece stato assolto dall’iniziale
imputazione per appropriazione indebita, che si ipotizza essere stata commessa
ai danni di CO 1, sicché la qualità di parte civile di quest’ultima sarebbe
decaduta con l’assoluzione dalle imputazioni in ordine alle quali essa è
intervenuta nel processo (reclamo e replica, ad 5-6). Per l’istante invece, la
CLug si applica anche alle azioni civili fatte valere in via adesiva nell’ambito
di un procedimento penale e in tale contesto il sequestro conservativo avrebbe
natura prettamente civilistica; l’istante sarebbe del resto intervenuta in
veste di “parte civile”, ovvero di “soggetto danneggiato” e non di “soggetto
offeso”, a tutela del proprio diritto al risarcimento del danno causato dal convenuto
(risposta, ad 5-6).
4.2. Con la sua ordinanza 13 luglio 2011, la 1a Corte d’assise di Milano
ha disposto “nei confronti di RE 1 il sequestro conservativo sui suoi beni già
sottoposti a sequestro preventivo (convertito in sequestro conservativo dal GUP
con ordinanza 19.10.09”, ritenendo adempiuti i presupposti dell’art. 316 c.p.p.
(doc. C). Secondo siffatta norma, “se vi è
fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il
pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra
somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e
grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili
o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui
la legge ne consente il pignoramento” (cpv. 1). “Se vi è fondata ragione di ritenere
che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti
dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni
dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1”
(cpv. 2). “Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche
alla parte civile (cpv. 3)”. Ora, risulta dalla stessa ordinanza che il
sequestro conservativo è stato ordinato ad istanza (del 7 giugno 2011) di CO 1,
ovvero a tutela delle sue pretese quale “parte civile” ai sensi dell’art. 316
cpv. 2 c.p.p. o comunque anche nel suo interesse giusta l’art. 316 cpv. 3
c.p.p. È quindi evidente che, nella fattispecie, il sequestro conservativo è
stato ordinato (anche) a garanzia della pretesa – di carattere civile (cfr.
art. 2043 segg. del Codice civile italiano) – di risarcimento del danno subito
dall’istante nella sua veste di parte detta appunto “civile”, sicché la
decisione è da annoverare nel campo d’applicazione della Convenzione di Lugano,
a prescindere dalla natura (nella fattispecie penale) dell’organo
giurisdizionale che l’ha pronunciato. Ne dà poi prova lo stesso testo dell’art.
5 n. 4 CLug (cfr. Rohner/ Lerch, Basler
Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 39 ad art. 1; Dasser, Stämpflis Handkommentar zum
LugÜ, 2a ed., Berna 2011, n. 38 e 50 ad art. 1).
Non essendo d’altronde la Camera abilitata a verificare il fondamento materiale
dell’ordinanza italiana (art. 45 n. 2 CLug), la censura relativa all’asserita
assoluzione dall’iniziale imputazione per appropriazione indebita esula
dal suo potere di cognizione.
5. Giusta
l’art. 45 n. 1 CLug, l’autorità di ricorso può rigettare la dichiarazione di
esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo
restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un
riesame nel merito (art. 45 n. 2 CLug). Sono però ammissibili pure altri motivi
di reiezione dell’istanza, in quanto fondati sugli art. 38 segg. CLug, quali la
mancata esecutività della decisione (Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 45 ad art. 43 CLug e 20 ad art. 45; Bopp/Staehelin,
op. cit., n. 23 ad art. 43 e n. 3 ad art. 45; Bucher,
op. cit., n. 4 ad art. 38). Infatti, possono essere dichiarate esecutive in
Svizzera solo le sentenze che sono esecutive nello Stato di origine (in casu in
Italia) (art. 38 n. 1 CLug).
5.1. Nella fattispecie, il
reclamante sostiene che la decisione da delibare sarebbe diventata priva di
forza esecutiva in seguito alla pronuncia della successiva ordinanza 4 ottobre
2011 del Tribunale di Milano, che ha confermato il sequestro conservativo limitatamente
a € 2'597'400.--, e nel frattempo disposto la restituzione all’imputato dei
beni eccedenti tale importo. Orbene, esso sarebbe ampiamente coperto da altri
beni sequestrati in Lussemburgo e in Italia. Inoltre, l’exequatur non
potrebbe essere concesso nemmeno alla nuova ordinanza, poiché risulterebbe ineseguibile,
in quanto non sufficientemente determinata e comunque contraddittoria, nella
misura in cui dispone la restituzione dei beni eccedenti, sequestrati a suo
tempo per un valore di oltre 15 milioni di euro (reclamo e replica ad 7-8),
sicché la sua esecuzione sarebbe arbitraria. Secondo l’istante invece, il nuovo
provvedimento non avrebbe annullato bensì confermato la precedente ordinanza,
limitatamente all’importo di € 2'597'400.--. La questione dell’effetto della
nuova decisione non potrebbe essere esaminata dalla Camera stante il divieto
del riesame della decisione da delibare nel merito (art. 45 n. 2 CLug). D’altronde,
l’istante non avrebbe alcuna garanzia che i sequestri in essere siano
sufficienti alla copertura del suo credito, siccome sui conti del reclamante
sussisterebbe il sequestro preventivo decretato nel 2006
in relazione alla futura confisca dei beni e a garanzia dei danni in relazione
con tutti i capi d’accusa. Non vi sarebbe poi alcun legame con il sequestro lussemburghese,
tant’è che l’istante non sarebbe parte di quest’ultima procedura (risposta e
duplica ad 7-8).
5.2. Con ordinanza 4
ottobre 2011 (doc. 6), il Tribunale di Milano ha confermato il sequestro
conservativo ordinato il 13 luglio 2011 dalla 1a Corte d’assise di
Milano “fino alla concorrenza di Euro 2.597.400,00, disponendo la restituzione
a RE 1 dei beni eccedenti tale importo”. Il ricorso di cassazione inoltrato
dall’istante è stato dichiarato inammissibile il 31 gennaio 2012 (doc. 11). Non
si può seriamente contestare che il sequestro conservativo 13 luglio 2011 è
così rimasto esecutivo, dal punto di vista del diritto italiano, limitatamente
all’importo ridotto di € 2'597'400.--. In effetti, non solo l’ordinanza 4
ottobre 2011 “conferma” il sequestro conservativo, ma si tratta non di una
nuova ordinanza bensì di una decisione di riesame consecutiva ad un’impugnazione
(cfr. art. 324 c.p.p.). La decisione di exequatur impugnata va quindi confermata,
ancorché limitatamente all’importo di € 2'597'400.--, pari a fr. 3'174'817,30
(48'892'235,13 / 40'000'000 x 2'597'400, cfr. dispositivo n. 1§ della sentenza
impugnata).
5.3. La questione di sapere
se il credito dell’istante sia o meno già coperto dal valore dei beni oggetto
di altri sequestri (che siano preventivi o conservativi), e quali di essi
debbano eventualmente essere restituiti al reclamante, esula dal potere di
cognizione di questa Camera. Si tratta in effetti di una questione di pura esecuzione,
retta dal diritto interno, che non può essere sollevata nella procedura di exequatur
(cfr. Hofmann/Kunz, op. cit., n.
23 ad art. 43; Bucher, op. cit.,
n. 6 ad art. 38). Quando il sequestro verte su beni situati in diversi Stati,
spetta al giudice che l’ha ordinato di coordinarne l’esecuzione, disponendo le
eventuali restituzioni in base all’esito dei diversi provvedimenti. Il giudice
dell’exequatur deve limitarsi a conferire effetto al provvedimento
estero nello Stato richiesto, senza poter verificare se la misura è giustificata
o meno nel merito (art. 45 n. 2 CLug), segnatamente se il credito dell’istante
è già garantito da altre misure.
5.4. In questa sede, il
convenuto avrebbe tutt’al più, qualora ne fossero stati dati i presupposti,
invocare una violazione manifesta dell’ordine pubblico svizzero (art. 34 n. 1
e 41 CLug), censura ch’egli però non ha esplicitamente fatto valere,
limitandosi a tacitare come abusiva l’eventuale esecuzione dell’ordinanza
4 ottobre 2011 del Tribunale di Milano. In ogni caso, è tutto fuorché manifesto
che il sequestro di cui si chiede l’exequatur sia davvero abusivo o
tanto meno che il credito dell’istante – ora ridotto nel suo importo – sia già
coperto dai beni sequestrati in altri Stati. In effetti, i conti aperti presso
D__________ in Svizzera e in Lussemburgo, nonché l’immobile situato in Italia, sono
tuttora oggetto del sequestro preventivo, che il GUP del Tribunale di Milano,
con ordinanza 19 ottobre 2009 (doc. 8), ha poi convertito in sequestro
conservativo a favore non soltanto delle parti civili CO 1 e __________. s.p.a.,
in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata, ma pure dell’Erario
dello Stato italiano. Sui medesimi beni verte inoltre il sequestro conservativo
di cui è chiesta la delibazione, ovvero quello ordinato il 13 luglio 2011 dalla
1a Corte d’assise di Milano a favore della sola CO 1 per le sue
pretese risarcitorie relative a tutti gli altri reati imputati a RE 1 tranne quello
di appropriazione indebita (cfr. doc. D ad 5 e 6). Orbene, non si conosce
l’importo delle pretese dello Stato (eventuale pena pecuniaria, eventuali spese
del procedimento, eventuale altra somma dovuta all’Erario dello Stato), sicché
non si può, allo stadio attuale, ritenere manifesto che il credito dell’istante
sia già garantito dai sequestri eseguiti nel Lussemburgo e in Italia, tant’è vero
che, malgrado il conto lussemburghese fosse già sequestrato, la 1a
Corte d’assise di Milano ha comunque decretato il sequestro conservativo di
cui è chiesto l’exequatur e il Tribunale di Milano l’ha confermato,
ancorché per un ammontare ridotto. Rimane comunque salva la facoltà per il
convenuto d’intervenire presso l’autorità competente italiana affinché, in
base all’esito dei diversi sequestri in atto, verifichi se siano date le
premesse per una loro modifica e, per ogni singolo provvedimento, ne stabilisca
l’esatta misura, ciò che non ha fatto il Tribunale di Milano nella sua ordinanza
4 ottobre 2011.
6. Il
reclamante, sempre con il secondo reclamo, insorge anche contro il sequestro
giusta l’art. 271 LEF delle relazioni bancarie aperte presso la D__________ di
Lugano, ordinato dal Pretore quale provvedimento cautelare ex art. 47 CLug. A
sua mente, la decisione italiana non costituirebbe un titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF, siccome non lo avrebbe
condannato a pagare un determinato importo di denaro e comunque non sarebbe
esecutiva, in quanto sarebbe successivamente decaduta in seguito
alla decisione 4 ottobre 2011 del Tribunale di Milano (reclamo ad
10-11). In risposta, l’istante contesta la proponibilità di tale censura
nell’ambito del ricorso ex art. 43 CLug, siccome le obiezioni riguardanti in
modo specifico i presupposti del sequestro stabiliti dalla LEF vanno proposte
con opposizione ai sensi dell’art. 278 LEF. A titolo cautelativo, l’istante evidenzia
come il sequestro sia dato anche per decisioni aventi per oggetto prestazioni
di garanzie.
6.1. In virtù dell’art. 47
n. 2 CLug, la dichiarazione di esecutività implica
l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari, il cui genere e la cui esecuzione sono
disciplinati dal diritto interno dello Stato in cui essi
devono essere eseguiti (FF 2008, pag. 1474 ad 2.7.5.1; Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 134 e 136 ad art. 47; Bopp/Staehelin,
op. cit., n. 38 ad art. 47; cfr.
già DTF 131 III 662, cons. 4.1; DTF
126 III 439, cons. 3). L’“effetto utile” della Convenzione deve tuttavia essere garantito: in
particolare, il diritto interno non può sottoporre i provvedimenti cautelari a
condizioni supplementari quali l’urgenza, la verosimiglianza del credito del
procedente o la fornitura di una garanzia da parte dell’istante (FF 2008, pag.
1474 ad 2.7.5.1; Hofmann/ Kunz,
op. cit., n. 117-122 e 135 ad art. 47; cfr. già CEF 12 febbraio
2007, inc. 15.2006.38, cons. 1). In Svizzera, dal 1° gennaio 2011, il giudice
dell’exequatur, se così richiesto, deve ordinare il sequestro dei beni
del convenuto quale provvedimento cautelare ex art. 47 n. 2 CLug a garanzia
delle pretese dell’istante qualora siano di natura pecuniaria (cfr. art. 271
cpv. 1 n. 6 e cpv. 3 LEF; FF 2008, pag. 1474-5 ad 2.7.5.2), mentre a garanzia
di pretese non pecuniarie ordinerà un altro provvedimento conservativo giusta
l’art. 340 CPC (FF 2008, pag. 1474-5 ad 2.7.5.2; Bopp/Staehelin,
op. cit., n. 48 e 51 ad art. 47). Il
rimedio dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF) può vertere solo su
quanto non rientra nella materia del ricorso (reclamo) previsto all’art. 43
CLug, il quale ha carattere esclusivo (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 4 ad art. 43;
Bopp/ Staehelin, op. cit., n. 42 ad art. 47), segnatamente sulla
questione dell’appartenenza dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) e
dell’esistenza di un pegno a favore della pretesa dell’istante (art. 271
cpv. 1 principium) (cfr. Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 31 ad art. 43 e n. 138 ad art. 47; Bopp/Staehelin,
op. cit., n. 28 ad art. 43), mentre la contestazione del credito e della causa
del sequestro può essere fatta valere esclusivamente nell’ambito del reclamo
contro la decisione d’exequatur, entro i limiti delle eccezioni ammesse
ai sensi degli art. 45 CLug e 327a CPC (FF 2008, pag. 1472 ad 2.7.3.2; la
questione della ricevibilità dell’opposizione ex art. 278 LEF è discussa in
dottrina, cfr. Hofmann/ Kunz, op.
cit., n. 192 ad art. 47). Il termine di opposizione al sequestro (art. 278 cpv.
1 LEF), come pure il termine di reclamo contro la decisione su opposizione
(art. 278 cpv. 3 e 321 cpv. 2 CPC), è di dieci giorni (Bopp/Staehelin,
op. cit., n. 29 ad art. 43).
6.2. Nel caso concreto, il
(secondo) reclamo, in quanto è diretto specificamente contro l’ordine di
sequestro, è irricevibile, siccome l’art. 278 cpv. 1 LEF prescrive quale
(primo) mezzo d’impugnazione (o meglio di riconsiderazione) l’“opposizione”,
da inoltrare – entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro – presso lo
stesso giudice che l’ha decretato. In ogni caso, il sequestro giusta gli art.
271 segg. LEF è, in Svizzera, l’unico provvedimento cautelare ammesso a
garanzia delle pretese pecuniarie e in prestazione di garanzia (art. 38 cpv. 1
LEF e 269 lett. a CPC) ed è quindi anche, dal 1° gennaio 2011, l’unica misura a
disposizione del giudice giusta l’art. 47 n. 2 CLug in caso di exequatur
di una decisione estera riferita ad una pretesa pecuniaria o in prestazione di
garanzia, persino ove la decisione in questione sia un decreto cautelare emesso
a garanzia di pretese pecuniarie o in prestazione di garanzia (cfr. Jaques, Il riconoscimento e l’esecuzione
di sentenze di merito, cautelari e supercautelari inglesi e statunitensi in
materia civile e commerciale, in: Trust e istituti particolari del diritto anglosassone,
CFPG n. 42, Lugano 2009, pag. 207). Orbene, la pretesa che nella fattispecie
l’istante fa valere nella procedura di merito italiana è di natura manifestamente
pecuniaria – trattasi di credito di risarcimento danni –, mentre la natura non
pecuniaria dell’obbligo che i giudici italiani hanno posto a carico di D__________
è irrilevante in questo contesto, perché il sequestro svizzero è ordinato a
favore dell’istante e non della banca.
6.3. La questione
dell’esecutività della decisione da delibare è già stata risolta in precedenza
(cfr. supra consid. 5.2). Coerentemente con l’esito di tale esame,
occorre limitare anche il sequestro all’importo di € 2'597'400.--, pari a fr. 3'174'817,30.
7. Con il primo reclamo
(inc. 12.11.196), RE 1 e RE 2 hanno chiesto di annullare il dispositivo n. 1/§
della sentenza 26 settembre 2011 con cui è stato fatto ordine a D__________ di
dare immediato seguito al sequestro conservativo.
7.1. Nel verificare la
ricevibilità del primo reclamo, occorre considerare ch’esso è diretto contro
una misura esecutiva ai sensi dell’art. 236 cpv. 3 CPC (cfr. infra ad
cons. 7.2). Orbene, le censure riferite all’esecuzione propriamente detta delle
decisioni estere riconosciute esecutive nello Stato richiesto, in quanto la
stessa è disciplinata esclusivamente dal diritto interno di quello Stato, non
possono essere proposte in sede di ricorso contro l’exequatur (Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 23 ad art.
43). La misura esecutiva può quindi essere impugnata con reclamo (combinati
art. 309 lett. a, 317 lett. a e 335 cpv. 3 CPC), a cui sono applicabili gli
art. 317 segg. CPC ad esclusione dell’art. 327a CPC. Nel caso concreto,
interposto entro dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) davanti alla seconda Camera
civile del Tribunale d’appello in virtù dell’art. 48 lett. b n. 5 LOG, il primo
reclamo si rivela ammissibile.
7.2. I reclamanti fanno anzitutto
valere che fino a crescita in giudicato della decisione di riconoscimento e di exequatur,
il primo giudice non avrebbe potuto adottare alcuna concreta misura di esecuzione
della stessa. Da parte sua, l’istante sostiene per contro che l’ordine dato
alla banca di dare immediato seguito al sequestro conservativo era stato
richiesto quale provvedimento cautelare ex art. 47 cpv. 2 CLug e non quale
misura esecutiva giusta l’art. 236 cpv. 3 CPC.
a) A prescindere dalle
conclusioni dell’istanza 22 settembre 2011 – peraltro non chiare per quanto
concerne il punto 1/§§, dal momento che il “provvedimento” a cui l’istante
chiedeva che la banca desse immediato seguito poteva essere sia il “blocco” (recte:
sequestro) dei conti chiesto in via cautelare al punto 1/§ sia l’ordinanza di
cui era chiesto l’exequatur –, è comunque evidente che l’ordine
pretorile dato alla banca nel dispositivo n. 1/§§ riguarda l’esecuzione
dell’ordinanza italiana e non il “provvedimento cautelare” ex art. 47 CLug,
siccome quest’ultimo è oggetto del dispositivo n. 2.
b) Ciò posto, l’ordine
di dare “immediato” seguito all’ordinanza italiana del 13 luglio 2011 viola il
principio dedotto dall’art. 47 n. 3 CLug, secondo cui non possono essere
adottate misure di esecuzione della decisione straniera fintanto che il termine
di ricorso giusta l’art. 43 n. 5 CLug non è scaduto, rispettivamente fintanto
che la decisione su ricorso non è stata emanata (cfr. Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 242 e 244 ad art. 47). Occorre
pertanto, in parziale accoglimento del secondo reclamo, modificare il
dispositivo in questione, onde precisare che l’obbligo di dare seguito all’ordinanza
italiana decorre dal passaggio in giudicato della decisione d’exequatur.
7.3. I ricorrenti
sostengono inoltre che il blocco di beni di terzi (e meglio di RE 2) andrebbe
ben oltre quanto statuito nell’ordinanza italiana e rimproverano al primo
giudice di non aver chiarito la ragione per cui la pronuncia italiana nei
confronti di RE 1 possa giustificare un’esecuzione sui beni di RE 2 Da parte
sua, l’istante ricorda che le relazioni bancarie in questione sono già esplicitamente
menzionate nel sequestro preventivo disposto dal GUP del Tribunale di Milano,
poi convertito in sequestro conservativo, e tali decisioni non possono essere
riesaminate in sede di delibazione stante il divieto dell’art. 45 cpv. 2 CLug.
Contesta inoltre che l’eccezione di carente motivazione sollevata in merito dai
reclamanti possa costituire una violazione dell’ordi.e pubblico giusta l’art.
35 CLug.
a) L’esecuzione
propriamente detta delle decisioni estere riconosciute esecutive nello Stato
richiesto è disciplinata dal diritto interno di quello Stato, sicché le censure
relative a tale esecuzione non possono essere proposte in sede di exequatur
(Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 23 ad
art. 43), tranne se riguardano il sequestro di beni di terzi ordinato in virtù
dell’art. 43 n. 2 CLug, nell’ambito di un’opposizione giusta l’art. 278 LEF
(cfr. ad consid. 6.1). La censura in esame, poiché è rivolta contro il
dispositivo n. 1/§ della sentenza impugnata, è quindi irricevibile.
b) A titolo
abbondanziale, va comunque osservato che la 1a Corte d’assise di
Milano ha disposto “[...] nei confronti di RE1, il sequestro conservativo
sui suoi beni già sottoposti a sequestro preventivo (convertito in sequestro
conservativo dal GUP con ordinanza del 19.10.09)”. Ebbene, tra i beni
sequestrati sia dal GIP (con sequestro preventivo del 19 settembre 2006, cfr.
doc. 14 allegato alla replica 30 gennaio 2012) che dal GUP (con sequestro
conservativo del 19 ottobre 2009, cfr. doc. 8 allegato al secondo reclamo)
figurano esplicitamente le due relazioni bancarie che sono oggetto dell’ordine
dato alla banca luganese, con l’indicazione della loro intestazione formale a
favore di RE 2, di modo che non si capisce perché il dispositivo impugnato andrebbe
“ben oltre quanto statuito nell’ordinanza milanese”.
7.4. La censura fondata
sull’asserita sospensione dell’esecutività dell’ordinanza di cui è chiesto l’exequatur
in seguito all’emanazione della successiva ordinanza 4 ottobre 2011 è già
stata esaminata e parzialmente respinta al considerando 5,
a cui si rinvia. Va da sé che l’ordine d’immediata esecuzione dato alla banca
si riferisce all’importo ridotto per il quale l’exequatur viene conferito
in esito al parziale accoglimento del secondo reclamo.
8. Ne discende il
parziale accoglimento di entrambi i reclami.
Le tasse di giustizia,
calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, così
come le spese di questo giudizio e le ripetibili seguono la parziale
soccombenza in entrambe le procedure (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. Le procedure
relative ai reclami 20 ottobre 2011 di RE 1 e RE 2 (inc. 12.2011.196) e 7 dicembre
2011 di RE 1 (inc. 12.2011.220) sono congiunte.
II. Il reclamo 7
dicembre 2011 di RE 1 (inc. 12.2011.220) è parzialmente accolto.
1. Di
conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 26 settembre 2011 della
Pretura di Lugano (__________) è modificato come segue:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera l’ordinanza 13/23
luglio 2011 della 1a Corte d’assise di Milano che, in accoglimento
dell’istanza 7 giugno 2011 di CO 1, ha disposto nei confronti di RE 1 il
sequestro conservativo sui suoi beni già sottoposti a sequestro preventivo
(convertito in sequestro conservativo da GUP con ordinanza del 19 ottobre
2009), sino a concorrenza dell’importo di Euro 2'597'400.-- (pari a CHF
3'174'817,30).
2. Gli oneri processuali,
consistenti in fr. 2’000.--, già anticipati dal reclamante, restano a suo
carico per metà e per l’altra metà sono posti a carico della controparte,
compensate le indennità ripetibili.
III. Il reclamo 20
ottobre 2011 di RE 1 e RE 2 (inc. 12.2011.196) è parzialmente accolto.
1. Di
conseguenza, il dispositivo n. 1/§§ della decisione 26 settembre 2011 della
Pretura di Lugano (inc. __________) è modificato come segue:
“§§ È fatto ordine a D__________ di dare seguito a
tale provvedimento non appena la presente decisione sarà passata in giudicato”.
2. Gli oneri processuali, consistenti in fr. 2’000.--, già anticipati dai
reclamanti, restano a loro carico, in solido, per metà e per l’altra metà sono
posti a carico della controparte, compensate le indennità ripetibili.
IV. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.--
è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv.
1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).