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Decisione

12.2011.196

Sequestro conservativo italiano - exequatur - diritto transitorio - termine di reclamo - motivi di diniego - provvedimento cautelare

14 agosto 2012Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con ordinanza del 13

luglio 2011, la 1a Corte d’assise di Milano, in accoglimento del

ricorso 7 giugno 2011 di CO 1, ha disposto “[...] nei confronti di RE 1, il

sequestro conservativo sui suoi beni già sottoposti a sequestro preventivo

(convertito in sequestro conservativo dal GUP con ordinanza del 19.10.09)” (dove

“GUP” sta per giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare).

B. Con istanza 16 agosto

2011, CO 1 ha chiesto di dichiarare esecutiva in Svizzera la suddetta ordinanza

della 1a Corte d’assise di Milano e di ordinare quale misura

esecutiva il blocco degli averi depositati su due relazioni bancarie intestate

formalmente a RE 2 (in seguito RE 2) presso la D__________ di Lugano e di cui RE

Considerandi

1.

sarebbe procuratore plenipotenziario (safety box managed n. __________

e safety box monetary n. __________). Ha pure chiesto che venisse fatto

ordine alla banca di dare immediato seguito a tale provvedimento. L’istante ha

precisato che il sequestro conservativo verteva sull’importo di €

40'000'000.--.

C. Con sentenza 26

settembre 2011, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,

ha accolto l’istanza e di conseguenza ha riconosciuto e dichiarato esecutiva

in Svizzera l’ordinanza 13 luglio 2011 della 1a Corte d’assise di

Milano sino a concorrenza di € 40'000'000.--, facendo ordine a D__________ di

darvi immediato seguito, e ha ordinato quale provvedimento cautelare giusta

l’art. 47 CLug il sequestro delle summenzionate relazioni bancarie, la cui

esecuzione è stata affidata all’Ufficio esecuzione di Lugano.

D. Con un primo reclamo del

20.

ottobre 2011 (inc. 12.2011.196), RE 1 e RE 2 chiedono di annullare il

Dispositivo

dispositivo della sentenza 26 settembre 2011 con cui è stato fatto ordine a D__________

di dare immediato seguito al sequestro conservativo, con protesta di tasse

spese e ripetibili. In sostanza, i reclamanti fanno valere che fino a crescita

in giudicato della decisione di riconoscimento e di exequatur non

potrebbe essere adottata alcuna concreta misura di esecuzione della stessa. Inoltre,

il blocco di beni di terzi (e meglio di RE 2) andrebbe ben oltre quanto

statuito nell’ordinanza italiana. A titolo abbondanziale, i reclamanti ritengono

la sentenza impugnata priva di motivazione, e comunque infondata, laddove

omette di chiarire per quale ragione la pronuncia italiana nei confronti di RE

1 possa giustificare un’esecuzione sui beni di RE 2 Infine, il riconoscimento e

l’exequatur del sequestro conservativo italiano andrebbero considerati

decaduti in seguito al successivo provvedimento 13 luglio 2011 della Corte di

assise di Milano, che ha confermato il sequestro limitatamente a € 2'597'400.--

e disposto la restituzione al debitore dei beni eccedenti tale importo.

E. Con

un secondo reclamo del 7 dicembre 2011 (inc. 12.2011.220), RE 1 chiede

l’integrale annullamento della decisione pretorile del 26 settembre 2011, con

consecutiva reiezione dell’istanza e revoca del sequestro. In sostanza, egli

contesta innanzitutto l’ap­pli­cabilità della Convenzione di Lugano, visto il carattere

penale del procedimento in cui è stato emesso il sequestro conservativo in

questione, in cui egli rimane tuttora imputato solo per un reato contro

l’autorità pubblica (corruzione). In via subordinata, il reclamante ribadisce

che la decisione da delibare sarebbe diventata priva di forza esecutiva in

seguito al successivo provvedimento 13 luglio 2011 della Corte di assise di

Milano, che ha confermato il sequestro limitatamente a € 2'597'400.--, importo

che sarebbe ampiamente coperto da altri beni sequestra­ti in Lussemburgo e in

Italia. Infine, il reclamante si oppone al sequestro giusta l’art. 278 LEF, siccome

la decisione italiana non costituirebbe un titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF, siccome non lo avrebbe condannato a

pagare un determinato importo di denaro e comunque non sarebbe esecutiva, in

quanto sarebbe successivamente decaduta.

F. Nella sua risposta

scritta al primo reclamo, presentata in occasione dell’udienza di

contradditorio del 18 gennaio 2012, CO 1 ne ha chiesto la reiezione integrale,

facendo valere in sostanza che l’ordine dato alla banca di dare immediato

seguito al sequestro conservativo era stato richiesto quale provvedimento cautelare

ex art. 47 cpv. 2 CLug e non quale misura esecutiva giusta l’art. 236 cpv. 3

CPC; in via subordinata, l’istan­te chiede che nell’ipotesi in cui la sua tesi

non fosse seguita, la seconda Camera civile avesse a pronunciare lo stesso

ordine quale provvedimento cautelare ex art. 47 CLug. Per quanto concerne la censura

riferita alla proprietà delle relazioni bancarie sequestrate, l’istante sostiene

che le stesse sono già state oggetto del sequestro preventivo disposto dal GUP del

Tribunale di Milano, poi convertito dal giudice per le indagini preliminari (in

seguito “GIP”) nel sequestro conservativo a cui si riferisce l’ordinanza di cui

è chiesta la delibazione, e che tale decisione non potrebbe essere riesaminata

in sede di delibazione stante l’art. 45 cpv. 2 CLug. Contesta inoltre che

l’eccezione di carente motivazione sollevata dai reclamanti possa costituire

una violazione dell’ordi­ne pubblico giusta l’art. 35 CLug. Infine, l’istante

precisa di aver impugnato alla Corte di cassazione l’ordinanza 4 ottobre 2011

che ha ridotto l’importo sequestrato a € 2'587'400, sicché questa non avrebbe

sospeso l’esecutività della precedente ordinanza di cui si chiede la

delibazione. In sede di replica (30 gennaio 2012) e di duplica (13 febbraio

2012) scritte, le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.

G. Nella sua risposta 30

gennaio 2012 al secondo reclamo, l’istante ne contesta anzitutto la

tempestività, sostenendo che il termine d’impugnazione sarebbe nella

fattispecie di un mese – e non due –, giacché RE 1, nel conferire procura

all’avv. RA 1, avrebbe eletto domicilio legale in Svizzera ai fini della

procedura in esame. In via cautelare, CO 1 chiede che il decreto di sequestro

venga confermato e in via subordinata che la Camera, quale provvedimento

cautelare ex art. 47 CLug, ordini a D__________ di dare immediato seguito al

blocco delle note relazioni bancarie. Nel merito, chiede poi la reiezione del

reclamo con motivi che verranno indicati in seguito per quanto necessario ai

fini del giudizio.

1. In virtù dell’art.

125 lett. c CPC, per semplificare il processo il giudice può ordinare la

congiunzione di più cause. In assenza di disposizioni contrarie agli art. 308

segg. CPC, tale facoltà è anche riconosciuta in seconda istanza (cfr. Reetz/Hilber, Basler Kommentar zur ZPO,

Basilea 2010, n. 6 ad art. 316). Siccome i reclami in esame, ancorché

disciplinati in parte da norme diverse, sono diretti contro la stessa sentenza

e sono motivati parzialmente allo stesso modo, si giustifica, per economia di

procedura, di congiungerli ed evaderli con una sola sentenza, pur mantenendone

l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere

impugnati anche singolarmente. Dal punto di vista logico, occorrerà esaminare

il secondo reclamo (inc. 12.2011.220) prima del primo (inc. 12.2011.196),

perché la validità dell’ordine dato a D__________ (cfr. infra consid. 7)

dipende da quella della decisione d’exequatur (cfr. infra consid.

2-6).

2. Il 1° gennaio 2011 è

entrata in vigore la nuova Convenzione di Lugano del

30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12) –

ormai designata con l’abbreviazione ufficiale “CLug” –, che sostituisce

l’omonima Convenzione di Lugano del 16

settembre 1988 (abbreviata “CL”, RS 0.275.11).

2.1. Giusta

l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione

si applicano alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente

alla sua entrata in vigore nello Stato d’origi­ne, ovvero nello Stato richiesto

per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione o di un atto pubblico. In linea di

massima, la CLug disciplina pertanto il riconoscimento e l’ese­cu­zi­o­ne delle

decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo

la sua entrata in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto.

Infatti, contrariamente al testo in italiano, che usa il termine

“oppure”, nei testi in tedesco e in francese dell’art. 63 CLug si usano le

congiunzioni “und”, rispettivamente “et” (cfr. Domej,

Stämpflis Handkommentar zum LugÜ, 2a ed., Berna 2011, n. 10 ad art. 63).

2.2. Nel caso concreto, l’istanza

di sequestro conservativo, poi sfociata nell’ordinanza 13 luglio 2011 di cui si

chiede la delibazione (doc. C), è stata presentata il 7 giugno 2011 (cfr. doc.

D), ovvero dopo l’entrata in vigore della CLug in Svizzera e in Italia, avvenuta

il 1° gennaio 2011. Di conseguenza, alla fattispecie risulta applicabile la (nuova)

Convenzione del 2007.

3. Giusta l’art. 43 CLug,

ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione

relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. Si

tratta di un rimedio giuridico sui generis, che esclude i mezzi

d’impugnazione nazionali. La procedura di ricorso è retta, per quanto non

disciplinato dalla regolamentazione convenzionale (art. 43 segg. CLug), dalla lex

fori, la quale deve segnatamente garantirne il carattere contradditorio

(art. 43 n. 3 CLug; Hofman/Kunz,

Basler Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 3 e19 ad art. 43; Bopp/Staehelin,

Stämpflis Handkommentar zum LugÜ, 2a ed., Berna 2011, n. 13-14 ad art.

43).

3.1. In

Svizzera, la procedura di ricorso è quindi disciplinata, in via suppletoria,

dal Codice di diritto processuale svizzero (CPC), che è entrato in

vigore alla stessa data che la nuova Convenzione di Lugano. Il

ricorso deve così essere proposto davanti al tribunale cantonale superiore

(art. 43 n. 2 CLug e protocollo n. 3 relativo all’applicazione dell’art. 67

della Convenzione). Essendo l’ap­pello improponibile contro le decisioni

di esecuzione di decisioni straniere (combinati art. 309 lett. a e 335 cpv. 3

CPC), al ricorso ex art. 43 CLug sono applicabili a titolo suppletorio le norme

sul reclamo (art. 319 segg. CPC), in particolare l’art. 327a CPC (FF

2008, pag. 1471 ad 2.7.3.2; DTF 138 III 85, consid. 2.2; Hofman/ Kunz, op. cit., n. 15, 18 e 19

ad art. 43; Bopp/Staehelin,

op. cit., n. 15 ad art. 43).

3.2. Giusta

l’art. 43 n. 5 CLug (a cui rinvia l’art. 327a cpv. 3 CPC), il ricorso contro la

dichiarazione di esecutività va proposto nel termine di un mese dalla sua

notificazione, mentre se la parte “contro la quale è chiesta l’esecuzione” è

domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello in cui è stata emessa la

decisione da delibare, il termine è di due mesi “a decorrere dalla data della

notificazione in mani proprie o nella residenza”.

a) Nel caso concreto, CO

1 contesta la tempestività del secondo reclamo, sostenendo che il termine di ricorso

sarebbe di un mese e non di due mesi, siccome la notifica della decisione impugnata

è avvenuta in Svizzera nelle mani del patrocinatore del reclamante in base a

quello che l’istante qualifica come un’elezione di domicilio, in base alla

concezione svizzera a cui rinvia l’art. 59 CLug. (risposta e duplica, ad 1, pag.

2). Secondo il reclamante, per la durata del termine di ricorso sarebbe invece

determinante solo il domicilio effettivo e non quello elettivo (replica, ad 1

pag. 2).

b) In una recentissima

sentenza del 31 luglio 2012 (inc. 12.2012.30), la Camera ha già avuto modo di

esaminare la questione qui discussa dalle parti, ma l’ha lasciata aperta,

siccome il reclamante si era fondato in modo legittimo sull’indicazione figurante

sulla decisione impugnata, secondo la quale il termine d’im­pugna­zio­ne era di

due mesi. Nel caso in esame, il primo giudice ha invece indicato che il reclamo

era da promuovere “nel termine di un mese”, magari per inavvertenza, siccome ha

precisato “dalla notifica in mani proprie o nella residenza (cfr. art. 43

paragrafo 5 CLug, art. 327c CPC)”, mentre tale restrizione concerne solo il

termine di due mesi. In queste condizioni, non si può prescindere dal risolvere

la questione.

c) La nozione di

“domicilio” delle persone fisiche ai sensi dell’art. 47 n. 5 CLug è definita

dal diritto dello Stato in cui è stata emanata la decisione d’exe­qua­tur, in

virtù del rinvio dell’art. 59 n. 1 CLug (cfr. Hofman/Kunz,

op. cit., n. 59 ad art. 43; Dallafior/Götz

Stae­helin, Basler Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 1 e 3 ad art. 59;

Bucher, Commentaire romand de la

LDIP et de la CL, Basilea 2011, n. 8 ad art. 43; Furrer/Glarner, Stämpflis Handkommentar zum LugÜ, 2a

ed., Berna 2011, n. 4 ad art. 59). In Svizzera, il domicilio si determina in

funzione dell’art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP (Dallafior/Götz

Stae­helin, op. cit., n. 18 ad art. 59; cfr. anche per la previgente CL:

DTF 133 III 254, cons. 4), sicché si situa dove la parte dimora con

l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. La volontà – soggettiva – della

persona di stabilirsi in un determinato luogo dev’es­sere, in modo oggettivo,

riconoscibile per i terzi in base a fatti esterni (Furrer/Glarner, op. cit., n. 21-23 ad art. 59; cfr. pure Bucher, op. cit., n. 22 ad art. 20, con

rif.). Ne consegue che il domicilio eletto – una nozione di diritto processuale

(cfr. art. 140 CPC) – non può essere assimilato al domicilio ai sensi dell’art.

43 n. 5 CLug, perché dipende unicamente dalla volontà di chi elegge domicilio.

Va del resto aggiunto che la designazione di un rappresentante – come nel caso

in esame – non costituisce tecnicamente un’elezione di domicilio (cfr. Bohnet, CPC com­men­té, Basilea 2011, n.

7 ad art. 140).

d) A titolo

abbondanziale, va evidenziato che il rinvio dell’art. 59 n. 1 CLug al diritto

nazionale non è comunque incondizionato, in quanto sono inammissibili

definizioni del domicilio incompatibili con gli scopi della Convenzione. Al

riguardo, domicili fittizi, segnatamente domicili eletti, non rientrano nella

definizione dell’art. 59 n. 1 CLug (cfr. relazione di P. Jenard sulla CL del 27

settembre 1968, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C 59, ad IV A 3

i.f., pag. 19; Dallafior/Götz Stae­helin,

op. cit., n. 19 e 22 ad art. 59; Furrer/Glarner,

op. cit., n. 14 ad art. 59; Krophol­ler/von

Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9a ed., Francoforte sul

Meno 2011, n. 1 ad art. 59; Gei­mer/Schü­tze, Europäisches

Zivilverfahrensrecht, 2a ed., Monaco 2004, n. 11 ad art. 59). È vero

che tale esclusione è stata individuata principalmente in relazione con la

questione della competenza giurisdizionale, allo scopo di prevenire la

creazione di fori esorbitanti. Come risulta dall’art. 59 n. 1 CLug, la nozione

di domicilio nella Convenzione di Lugano deve tuttavia essere interpretata in

modo univoco, anche in ambito di riconoscimento e di esecuzione delle decisione

estere (cfr. Dallafior/Götz Stae­helin,

op. cit., n. 1 ad art. 59; Kropholler/von

Hein, op. cit., n. 4 ad art. 59). Del resto, è evidente

che non si deve permettere al convenuto di determinare liberamente la durata

del termine di ricorso a seconda dello Stato in cui elegge il proprio

domicilio.

e) Infine, né il testo

della Convenzione di Lugano del 2007 né i lavori preparatori prevedono

un’eccezione alla regola dell’art. 43 n. 5 CLug nel caso in cui il convenuto domiciliato

all’estero ha designato un rappresentante domiciliato nello Stato in cui è

stata emanata la decisione d’exequatur prima della sua notifica. Anzi, è

ammesso che la durata del termine di ricorso non dipende dal luogo di notifica

(Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 62 ad

art. 43 CLug; Kropholler/von Hein,

op. cit., n. 18 ad art. 43). Posto che la ratio legis dell’estensione a

due mesi del termine di ricorso stabilito all’art. 43 n. 5 CLug è di ovviare

alla difficoltà che il debitore può provare a organizzare la propria difesa in

uno Stato diverso da quello in cui è domiciliato, in relazione alla ricerca di

un avvocato e alla probabile necessità della traduzione di documenti (cfr.

relazione esplicativa del prof. F. Pocar sulla

CLug, disponibile all’indirizzo www.bj.admin.ch/con­tent/ dam/data/wirt­schaft/ipr/

ber-pocar-i.pdf, ad n. 153), ci si potrebbe chiedere se non sarebbe lecito

procedere ad una riduzione teleologica del suo testo nel senso di escludere il

termine di due mesi nella summenzionata ipotesi. Invero, interpretazioni che si

discostano dal testo e dal contesto di un trattato internazionale sono

ammissibili, in virtù dell’art. 32 lett. b della Convenzione di

Vienna sul diritto dei trattati (CV, RS 0.111), solo se l’inter­pretazione

testuale e storica porta ad “un risultato chiaramente

assurdo o non ragionevole”. Ora, l’allunga­men­to del termine prescritto

dall’art. 43 n. 5 CLug non tende solo a dare al convenuto

il tempo necessario a ricercare un avvocato, bensì più in generale ad

organizzare la propria difesa “a distanza”. In particolare, si tiene così conto

delle accresciute difficoltà di comunicazione tra il convenuto e il suo rappresentante

o con il tribunale. Non vi sono quindi validi motivi per scostarsi dal testo

della norma.

f) Visto lo scopo

dell’art. 43 n. 5 CLug (supra ad e), il momento determinante per

valutare il criterio del domicilio è quello della notifica della decisione. Nel

caso di specie, non è contestato che il convenuto era domiciliato in Italia al

momento della notifica avvenuta l’11 ottobre 2011 (doc. 3). Il termine di

ricorso era quindi di due mesi. Interposto il 7 dicembre 2011, il reclamo si

rivela tempestivo.

3.4. La seconda Camera

civile del Tribunale d’appello è competente per giudicare in seconda istanza i

reclami contro le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC)

segnatamente in materia di diritto delle obbligazioni (art. 48 lett. b n. 5

LOG). Lo è quindi anche per statuire sui ricorsi giusta l’art. 43 CLug (cfr. supra

ad consid. 2.1).

3.5. Di conseguenza, il

reclamo è ricevibile, ricordato che, giusta l'art. 327a cpv. 1 CPC, e in deroga

all’art. 320 CPC, l’autorità giudiziaria superiore esamina con cognizione piena

i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano.

3.6. In virtù dell’art. 326

CPC, non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o

la produzione di nuovi mezzi di prova (cpv. 1). Sono fatte salve speciali

disposizioni di legge (cpv. 2). Ora, come visto, l’art. 43 n. 3 CLug prescrive

il carattere contraddittorio della procedura di ricorso, onde garantire il

diritto di essere sentito non solo del convenuto/opponente (che non è stato

parte della procedura – unilaterale – di prima istanza, cfr. art. 41 CLug), ma

anche dell’istante/resistente (cfr. Geimer/Schütze, op. cit. n. 10 ad art. 46 R (CE) 44/2001). Di conseguenza, dev’es­­­se­re

permesso non solo al convenuto di determinarsi liberamente in fatto e in

diritto e di allegare al reclamo tutti i mezzi di prova che ritiene utili

(almeno quelli ammissibili in procedura sommaria), ma anche all’istante di allegare

nuovi fatti e produrre nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 2 CPC), in conformità

del senso e dello scopo della Convenzione (in tal senso: Bopp/Stae­he­lin,

op. cit., n. 19 ad art. 43, che si limitano però a suggerire un’ammissibilità “non

restrittiva” dei nuovi documenti). A ben vedere, si tratta infatti di procedura

de novo (Mankowski, in: Europäisches Zivilverfahrens­recht, Rauscher (ed), Monaco 2004,

n. 8 ad art. 43 R (CE) 44/2001), a cui si applica, per analogia,

l’art. 229 CPC. L’ammissibilità dei nova era del resto già ammessa nel

regime del previgente Codice di procedura civile ticinese (II CCA dell’8 luglio

2011, inc. n. 12.2009.216, consid. 6, che rinvia ai combinati art. 362 e 513c

cpv. 2 CPC/TI) e lo dev’essere anche nel nuovo diritto (cfr. Hofmann/Kunz, op. cit., n. 56-57 ad art.

43 CLug). Sono di conseguenza ammissibili tutti i documenti prodotti dalle

parti in sede di reclamo. Non è d’altronde necessario pronunciarsi sulla

contestazione del doc. G espressa in sede di triplica, dal momento che il

documento verte su una questione di diritto, che la Camera è del resto in grado

di risolvere senza doversi riferire al “parere giuridico” in questione (cfr. infra

ad cons. 5.2).

4. La Convenzione di

Lugano si applica “in materia civile e commerciale,

indipendentemente

dalla natura dell’organo giurisdizionale” (art. 1 cpv. 1

CLug).

4.1. Il

reclamante sostiene ch’essa non sarebbe applicabile all’ordi­nanza 13

luglio 2011 della 1a Corte d’assise di Milano, visto il carattere

penale del procedimento in cui è stato emesso il sequestro conservativo in

questione, oltretutto in virtù di una norma penale (art. 316 del Codice di

procedura penale italiano, in seguito “c.p.p.”); d’altronde, egli rimarrebbe

tuttora imputato solo per due reati – di corruzione e divulgazione di notizie

riservate – contro l’autorità pubblica e sarebbe invece stato assolto dall’ini­ziale

imputazione per appropriazione indebita, che si ipotizza essere stata commessa

ai danni di CO 1, sicché la qualità di parte civile di quest’ultima sarebbe

decaduta con l’as­soluzione dalle imputazioni in ordine alle quali essa è

intervenuta nel processo (reclamo e replica, ad 5-6). Per l’istante invece, la

CLug si applica anche alle azioni civili fatte valere in via adesiva nell’am­­bi­to

di un procedimento penale e in tale contesto il sequestro conservativo avrebbe

natura prettamente civilistica; l’istante sarebbe del resto intervenuta in

veste di “parte civile”, ovvero di “soggetto danneggiato” e non di “soggetto

offeso”, a tutela del proprio diritto al risarcimento del danno causato dal convenuto

(risposta, ad 5-6).

4.2. Con la sua ordinanza 13 luglio 2011, la 1a Corte d’assise di Milano

ha disposto “nei confronti di RE 1 il sequestro conservativo sui suoi beni già

sottoposti a sequestro preventivo (convertito in sequestro conservativo dal GUP

con ordinanza 19.10.09”, ritenendo adempiuti i presupposti dell’art. 316 c.p.p.

(doc. C). Secondo siffatta norma, “se vi è

fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il

pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra

somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e

grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili

o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui

la legge ne consente il pignoramento” (cpv. 1). “Se vi è fondata ragione di ritenere

che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti

dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni

dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1”

(cpv. 2). “Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche

alla parte civile (cpv. 3)”. Ora, risulta dalla stessa ordinanza che il

sequestro conservativo è stato ordinato ad istanza (del 7 giugno 2011) di CO 1,

ovvero a tutela delle sue pretese quale “parte civile” ai sensi dell’art. 316

cpv. 2 c.p.p. o comunque anche nel suo interesse giusta l’art. 316 cpv. 3

c.p.p. È quindi evidente che, nella fattispecie, il sequestro conservativo è

stato ordinato (anche) a garanzia della pretesa – di carattere civile (cfr.

art. 2043 segg. del Codice civile italiano) – di risarcimento del danno subito

dall’i­stan­te nella sua veste di parte detta appunto “civile”, sicché la

decisione è da annoverare nel campo d’applicazione della Convenzione di Lugano,

a prescindere dalla natura (nella fattispecie penale) dell’organo

giurisdizionale che l’ha pronunciato. Ne dà poi prova lo stesso testo dell’art.

5 n. 4 CLug (cfr. Rohner/ Lerch, Basler

Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 39 ad art. 1; Dasser, Stämpflis Handkommentar zum

LugÜ, 2a ed., Berna 2011, n. 38 e 50 ad art. 1).

Non essendo d’altronde la Camera abilitata a verificare il fondamento materiale

dell’ordinanza italiana (art. 45 n. 2 CLug), la censura relativa all’asserita

assoluzione dall’iniziale imputazione per appropriazione indebita esula

dal suo potere di cognizione.

5. Giusta

l’art. 45 n. 1 CLug, l’autorità di ricorso può rigettare la dichiarazione di

esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo

restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un

riesame nel merito (art. 45 n. 2 CLug). Sono però ammissibili pure altri motivi

di reiezione dell’istanza, in quanto fondati sugli art. 38 segg. CLug, quali la

mancata esecutività della decisione (Hofmann/Kunz,

op. cit., n. 45 ad art. 43 CLug e 20 ad art. 45; Bopp/Stae­he­lin,

op. cit., n. 23 ad art. 43 e n. 3 ad art. 45; Bucher,

op. cit., n. 4 ad art. 38). Infatti, possono essere dichiarate esecutive in

Svizzera solo le sentenze che sono esecutive nello Stato di origine (in casu in

Italia) (art. 38 n. 1 CLug).

5.1. Nella fattispecie, il

reclamante sostiene che la decisione da delibare sarebbe diventata priva di

forza esecutiva in seguito alla pronuncia della successiva ordinanza 4 ottobre

2011 del Tribunale di Milano, che ha confermato il sequestro conservativo limitatamente

a € 2'597'400.--, e nel frattempo disposto la restituzione all’imputato dei

beni eccedenti tale importo. Orbene, esso sarebbe ampiamente coperto da altri

beni sequestrati in Lussemburgo e in Italia. Inoltre, l’exequatur non

potrebbe essere concesso nemmeno alla nuova ordinanza, poiché risulterebbe ineseguibile,

in quanto non sufficientemente determinata e comunque contraddittoria, nella

misura in cui dispone la restituzione dei beni eccedenti, sequestrati a suo

tempo per un valore di oltre 15 milioni di euro (reclamo e replica ad 7-8),

sicché la sua esecuzione sarebbe arbitraria. Secondo l’istante invece, il nuovo

provvedimento non avrebbe annullato bensì confermato la precedente ordinanza,

limitatamente all’importo di € 2'597'400.--. La questione dell’effetto della

nuova decisione non potrebbe essere esaminata dalla Camera stante il divieto

del riesame della decisione da delibare nel merito (art. 45 n. 2 CLug). D’altronde,

l’istante non avrebbe alcuna garanzia che i sequestri in essere siano

sufficienti alla copertura del suo credito, siccome sui conti del reclamante

sussisterebbe il sequestro preventivo decretato nel 2006

in relazione alla futura confisca dei beni e a garanzia dei danni in relazione

con tutti i capi d’accusa. Non vi sarebbe poi alcun legame con il sequestro lussemburghese,

tant’è che l’istante non sarebbe parte di quest’ultima procedura (risposta e

duplica ad 7-8).

5.2. Con ordinanza 4

ottobre 2011 (doc. 6), il Tribunale di Milano ha confermato il sequestro

conservativo ordinato il 13 luglio 2011 dalla 1a Corte d’assise di

Milano “fino alla concorrenza di Euro 2.597.400,00, disponendo la restituzione

a RE 1 dei beni eccedenti tale importo”. Il ricorso di cassazione inoltrato

dall’istante è stato dichiarato inammissibile il 31 gennaio 2012 (doc. 11). Non

si può seriamente contestare che il sequestro conservativo 13 luglio 2011 è

così rimasto esecutivo, dal punto di vista del diritto italiano, limitatamente

all’importo ridotto di € 2'597'400.--. In effetti, non solo l’ordinanza 4

ottobre 2011 “conferma” il sequestro conservativo, ma si tratta non di una

nuova ordinanza bensì di una decisione di riesame consecutiva ad un’impugna­zi­one

(cfr. art. 324 c.p.p.). La decisione di exequatur impugnata va quindi confermata,

ancorché limitatamente all’im­porto di € 2'597'400.--, pari a fr. 3'174'817,30

(48'892'235,13 / 40'000'000 x 2'597'400, cfr. dispositivo n. 1§ della sentenza

impugnata).

5.3. La questione di sapere

se il credito dell’istante sia o meno già coperto dal valore dei beni oggetto

di altri sequestri (che siano preventivi o conservativi), e quali di essi

debbano eventualmente essere restituiti al reclamante, esula dal potere di

cognizione di questa Camera. Si tratta in effetti di una questione di pura esecuzione,

retta dal diritto interno, che non può essere sollevata nella procedura di exequatur

(cfr. Hofmann/Kunz, op. cit., n.

23 ad art. 43; Bucher, op. cit.,

n. 6 ad art. 38). Quando il sequestro verte su beni situati in diversi Stati,

spetta al giudice che l’ha ordinato di coordinarne l’esecuzione, disponendo le

eventuali restituzioni in base all’esito dei diversi provvedimenti. Il giudice

dell’e­xe­qua­tur deve limitarsi a conferire effetto al provvedimento

estero nello Stato richiesto, senza poter verificare se la misura è giustificata

o meno nel merito (art. 45 n. 2 CLug), segnatamente se il credito dell’istante

è già garantito da altre misure.

5.4. In questa sede, il

convenuto avrebbe tutt’al più, qualora ne fossero stati dati i presupposti,

invocare una violazione manifesta dell’or­dine pubblico svizzero (art. 34 n. 1

e 41 CLug), censura ch’egli però non ha esplicitamente fatto valere,

limitandosi a tacitare come abusiva l’eventuale esecuzione dell’ordinanza

4 ottobre 2011 del Tribunale di Milano. In ogni caso, è tutto fuorché manifesto

che il sequestro di cui si chiede l’exequatur sia davvero abusivo o

tanto meno che il credito dell’istante – ora ridotto nel suo importo – sia già

coperto dai beni sequestrati in altri Stati. In effetti, i conti aperti presso

D__________ in Svizzera e in Lussemburgo, nonché l’immobile situato in Italia, sono

tuttora oggetto del sequestro preventivo, che il GUP del Tribunale di Milano,

con ordinanza 19 ottobre 2009 (doc. 8), ha poi convertito in sequestro

conservativo a favore non soltanto delle parti civili CO 1 e __________. s.p.a.,

in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata, ma pure dell’Era­rio

dello Stato italiano. Sui medesimi beni verte inoltre il sequestro conservativo

di cui è chiesta la delibazione, ovvero quello ordinato il 13 luglio 2011 dalla

1a Corte d’assise di Milano a favore della sola CO 1 per le sue

pretese risarcitorie relative a tutti gli altri reati imputati a RE 1 tranne quello

di appropriazione indebita (cfr. doc. D ad 5 e 6). Orbene, non si conosce

l’importo delle pretese dello Stato (eventuale pena pecuniaria, eventuali spese

del procedimento, eventuale altra somma dovuta all’Erario dello Stato), sicché

non si può, allo stadio attuale, ritenere manifesto che il credito dell’istante

sia già garantito dai sequestri eseguiti nel Lussemburgo e in Italia, tant’è vero

che, malgrado il conto lussemburghese fosse già sequestrato, la 1a

Corte d’as­si­se di Milano ha comunque decretato il sequestro conservativo di

cui è chiesto l’exequatur e il Tribunale di Milano l’ha confermato,

ancorché per un ammontare ridotto. Rimane comunque salva la facoltà per il

convenuto d’in­ter­venire presso l’autorità competente italiana affinché, in

base all’esito dei diversi sequestri in atto, verifichi se siano date le

premesse per una loro modifica e, per ogni singolo provvedimento, ne stabilisca

l’esatta misura, ciò che non ha fatto il Tribunale di Milano nella sua ordinanza

4 ottobre 2011.

6. Il

reclamante, sempre con il secondo reclamo, insorge anche contro il sequestro

giusta l’art. 271 LEF delle relazioni bancarie aperte presso la D__________ di

Lugano, ordinato dal Pretore quale provvedimento cautelare ex art. 47 CLug. A

sua mente, la decisione italiana non costituirebbe un titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF, siccome non lo avrebbe

condannato a pagare un determinato importo di denaro e comunque non sarebbe

esecutiva, in quanto sarebbe successivamente decaduta in seguito

alla decisione 4 ottobre 2011 del Tribunale di Milano (reclamo ad

10-11). In risposta, l’istante contesta la proponibilità di tale censura

nell’ambito del ricorso ex art. 43 CLug, siccome le obiezioni riguardanti in

modo specifico i presupposti del sequestro stabiliti dalla LEF vanno proposte

con opposizione ai sensi dell’art. 278 LEF. A titolo cautelativo, l’istan­te evidenzia

come il sequestro sia dato anche per decisioni aventi per oggetto prestazioni

di garanzie.

6.1. In virtù dell’art. 47

n. 2 CLug, la dichiarazione di esecutività implica

l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari, il cui genere e la cui esecuzione sono

disciplinati dal diritto interno dello Stato in cui essi

devono essere eseguiti (FF 2008, pag. 1474 ad 2.7.5.1; Hofmann/Kunz,

op. cit., n. 134 e 136 ad art. 47; Bopp/Stae­he­lin,

op. cit., n. 38 ad art. 47; cfr.

già DTF 131 III 662, cons. 4.1; DTF

126 III 439, cons. 3). L’“effetto utile” della Convenzione deve tuttavia essere garantito: in

particolare, il diritto interno non può sottoporre i provvedimenti cautelari a

condizioni supplementari quali l’urgenza, la verosimiglianza del credito del

procedente o la fornitura di una garanzia da parte dell’istante (FF 2008, pag.

1474 ad 2.7.5.1; Hofmann/ Kunz,

op. cit., n. 117-122 e 135 ad art. 47; cfr. già CEF 12 febbraio

2007, inc. 15.2006.38, cons. 1). In Svizzera, dal 1° gennaio 2011, il giudice

dell’exequatur, se così richiesto, deve ordinare il sequestro dei beni

del convenuto quale provvedimento cautelare ex art. 47 n. 2 CLug a garanzia

delle pretese dell’istante qualora siano di natura pecuniaria (cfr. art. 271

cpv. 1 n. 6 e cpv. 3 LEF; FF 2008, pag. 1474-5 ad 2.7.5.2), mentre a garanzia

di pretese non pecuniarie ordinerà un altro provvedimento conservativo giusta

l’art. 340 CPC (FF 2008, pag. 1474-5 ad 2.7.5.2; Bopp/Stae­he­lin,

op. cit., n. 48 e 51 ad art. 47). Il

rimedio dell’opp­o­sizione al sequestro (art. 278 LEF) può vertere solo su

quanto non rientra nella materia del ricorso (reclamo) previsto all’art. 43

CLug, il quale ha carattere esclusivo (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 4 ad art. 43;

Bopp/ Stae­­he­lin, op. cit., n. 42 ad art. 47), segnatamente sulla

questione dell’apparten­enza dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) e

dell’esi­sten­­za di un pegno a favore della pretesa dell’i­stan­te (art. 271

cpv. 1 principium) (cfr. Hofmann/Kunz,

op. cit., n. 31 ad art. 43 e n. 138 ad art. 47; Bopp/Stae­he­lin,

op. cit., n. 28 ad art. 43), mentre la contestazione del credito e della causa

del sequestro può essere fatta valere esclusivamente nell’ambito del reclamo

contro la decisione d’exe­quatur, entro i limiti delle eccezioni ammesse

ai sensi degli art. 45 CLug e 327a CPC (FF 2008, pag. 1472 ad 2.7.3.2; la

questione della ricevibilità dell’op­posizione ex art. 278 LEF è discussa in

dottrina, cfr. Hofmann/ Kunz, op.

cit., n. 192 ad art. 47). Il termine di opposizione al sequestro (art. 278 cpv.

1 LEF), come pure il termine di reclamo contro la decisione su opposizione

(art. 278 cpv. 3 e 321 cpv. 2 CPC), è di dieci giorni (Bopp/Stae­he­lin,

op. cit., n. 29 ad art. 43).

6.2. Nel caso concreto, il

(secondo) reclamo, in quanto è diretto specificamente contro l’ordine di

sequestro, è irricevibile, siccome l’art. 278 cpv. 1 LEF prescrive quale

(primo) mezzo d’impugna­zione (o meglio di riconsiderazione) l’“opposizione”,

da inoltrare – entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro – presso lo

stesso giudice che l’ha decretato. In ogni caso, il sequestro giusta gli art.

271 segg. LEF è, in Svizzera, l’unico provvedimento cautelare ammesso a

garanzia delle pretese pecuniarie e in prestazione di garanzia (art. 38 cpv. 1

LEF e 269 lett. a CPC) ed è quindi anche, dal 1° gennaio 2011, l’unica misura a

disposizione del giudice giusta l’art. 47 n. 2 CLug in caso di exequatur

di una decisione estera riferita ad una pretesa pecuniaria o in prestazione di

garanzia, persino ove la decisione in questione sia un decreto cautelare emesso

a garanzia di pretese pecuniarie o in prestazione di garanzia (cfr. Jaques, Il riconoscimento e l’esecu­zione

di sentenze di merito, cautelari e supercautelari inglesi e statunitensi in

materia civile e commerciale, in: Trust e istituti particolari del diritto anglosassone,

CFPG n. 42, Lugano 2009, pag. 207). Orbene, la pretesa che nella fattispecie

l’istante fa valere nella procedura di merito italiana è di natura manifestamente

pecuniaria – trattasi di credito di risarcimento danni –, mentre la natura non

pecuniaria dell’obbligo che i giudici italiani hanno posto a carico di D__________

è irrilevante in questo contesto, perché il sequestro svizzero è ordinato a

favore dell’istante e non della banca.

6.3. La questione

dell’esecutività della decisione da delibare è già stata risolta in precedenza

(cfr. supra consid. 5.2). Coerentemente con l’esito di tale esame,

occorre limitare anche il sequestro all’importo di € 2'597'400.--, pari a fr. 3'174'817,30.

7. Con il primo reclamo

(inc. 12.11.196), RE 1 e RE 2 hanno chiesto di annullare il dispositivo n. 1/§

della sentenza 26 settembre 2011 con cui è stato fatto ordine a D__________ di

dare immediato seguito al sequestro conservativo.

7.1. Nel verificare la

ricevibilità del primo reclamo, occorre considerare ch’esso è diretto contro

una misura esecutiva ai sensi dell’art. 236 cpv. 3 CPC (cfr. infra ad

cons. 7.2). Orbene, le censure riferite all’esecuzione propriamente detta delle

decisioni estere riconosciute esecutive nello Stato richiesto, in quanto la

stessa è disciplinata esclusivamente dal diritto interno di quello Stato, non

possono essere proposte in sede di ricorso contro l’exequatur (Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 23 ad art.

43). La misura esecutiva può quindi essere impugnata con reclamo (combinati

art. 309 lett. a, 317 lett. a e 335 cpv. 3 CPC), a cui sono applicabili gli

art. 317 segg. CPC ad esclusione dell’art. 327a CPC. Nel caso concreto,

interposto entro dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) davanti alla seconda Camera

civile del Tribunale d’appello in virtù dell’art. 48 lett. b n. 5 LOG, il primo

reclamo si rivela ammissibile.

7.2. I reclamanti fanno anzitutto

valere che fino a crescita in giudicato della decisione di riconoscimento e di exequatur,

il primo giudice non avrebbe potuto adottare alcuna concreta misura di esecuzione

della stessa. Da parte sua, l’istante sostiene per contro che l’ordine dato

alla banca di dare immediato seguito al sequestro conservativo era stato

richiesto quale provvedimento cautelare ex art. 47 cpv. 2 CLug e non quale

misura esecutiva giusta l’art. 236 cpv. 3 CPC.

a) A prescindere dalle

conclusioni dell’istanza 22 settembre 2011 – peraltro non chiare per quanto

concerne il punto 1/§§, dal momento che il “provvedimento” a cui l’istante

chiedeva che la banca desse immediato seguito poteva essere sia il “blocco” (recte:

sequestro) dei conti chiesto in via cautelare al punto 1/§ sia l’or­dinanza di

cui era chiesto l’exequatur –, è comunque evidente che l’ordine

pretorile dato alla banca nel dispositivo n. 1/§§ riguarda l’esecu­zione

dell’ordinanza italiana e non il “provvedimento cautelare” ex art. 47 CLug,

siccome quest’ultimo è oggetto del dispositivo n. 2.

b) Ciò posto, l’ordine

di dare “immediato” seguito all’ordinanza italiana del 13 luglio 2011 viola il

principio dedotto dall’art. 47 n. 3 CLug, secondo cui non possono essere

adottate misure di esecuzione della decisione straniera fintanto che il termine

di ricorso giusta l’art. 43 n. 5 CLug non è scaduto, rispettivamente fintanto

che la decisione su ricorso non è stata emanata (cfr. Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 242 e 244 ad art. 47). Occorre

pertanto, in parziale accoglimento del secondo reclamo, modificare il

dispositivo in questione, onde precisare che l’obbligo di dare seguito all’ordi­nanza

italiana decorre dal passaggio in giudicato della decisione d’exequatur.

7.3. I ricorrenti

sostengono inoltre che il blocco di beni di terzi (e meglio di RE 2) andrebbe

ben oltre quanto statuito nell’ordi­nan­za italiana e rimproverano al primo

giudice di non aver chiarito la ragione per cui la pronuncia italiana nei

confronti di RE 1 possa giustificare un’esecuzione sui beni di RE 2 Da parte

sua, l’istante ricorda che le relazioni bancarie in questione sono già esplicitamente

menzionate nel sequestro preventivo disposto dal GUP del Tribunale di Milano,

poi convertito in sequestro conservativo, e tali decisioni non possono essere

riesaminate in sede di delibazione stante il divieto dell’art. 45 cpv. 2 CLug.

Contesta inoltre che l’eccezione di carente motivazione sollevata in merito dai

reclamanti possa costituire una violazione dell’ordi.e pubblico giusta l’art.

35 CLug.

a) L’esecuzione

propriamente detta delle decisioni estere riconosciute esecutive nello Stato

richiesto è disciplinata dal diritto interno di quello Stato, sicché le censure

relative a tale esecuzione non possono essere proposte in sede di exequatur

(Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 23 ad

art. 43), tranne se riguardano il sequestro di beni di terzi ordinato in virtù

dell’art. 43 n. 2 CLug, nell’ambito di un’opposizione giusta l’art. 278 LEF

(cfr. ad consid. 6.1). La censura in esame, poiché è rivolta contro il

dispositivo n. 1/§ della sentenza impugnata, è quindi irricevibile.

b) A titolo

abbondanziale, va comunque osservato che la 1a Corte d’assise di

Milano ha disposto “[...] nei confronti di RE1, il sequestro conservativo

sui suoi beni già sottoposti a sequestro preventivo (convertito in sequestro

conservativo dal GUP con ordinanza del 19.10.09)”. Ebbene, tra i beni

sequestrati sia dal GIP (con sequestro preventivo del 19 settembre 2006, cfr.

doc. 14 allegato alla replica 30 gennaio 2012) che dal GUP (con sequestro

conservativo del 19 ottobre 2009, cfr. doc. 8 allegato al secondo reclamo)

figurano esplicitamente le due relazioni bancarie che sono oggetto dell’ord­i­ne

dato alla banca luganese, con l’indicazione della loro intestazione formale a

favore di RE 2, di modo che non si capisce perché il dispositivo impugnato andrebbe

“ben oltre quanto statuito nell’ordi­nan­za milanese”.

7.4. La censura fondata

sull’asserita sospensione dell’esecutività dell’ordinanza di cui è chiesto l’exequatur

in seguito all’emana­zione della successiva ordinanza 4 ottobre 2011 è già

stata esaminata e parzialmente respinta al considerando 5,

a cui si rinvia. Va da sé che l’ordine d’immediata esecuzione dato alla banca

si riferisce all’importo ridotto per il quale l’exequatur viene conferito

in esito al parziale accoglimento del secondo reclamo.

8. Ne discende il

parziale accoglimento di entrambi i reclami.

Le tasse di giustizia,

calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, così

come le spese di questo giudizio e le ripetibili seguono la parziale

soccombenza in entrambe le procedure (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. Le procedure

relative ai reclami 20 ottobre 2011 di RE 1 e RE 2 (inc. 12.2011.196) e 7 dicembre

2011 di RE 1 (inc. 12.2011.220) sono congiunte.

II. Il reclamo 7

dicembre 2011 di RE 1 (inc. 12.2011.220) è parzialmente accolto.

1. Di

conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 26 settembre 2011 della

Pretura di Lugano (__________) è modificato come segue:

“1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di

conseguenza è riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera l’ordinanza 13/23

luglio 2011 della 1a Corte d’assise di Milano che, in accoglimento

dell’istanza 7 giugno 2011 di CO 1, ha disposto nei confronti di RE 1 il

sequestro conservativo sui suoi beni già sottoposti a sequestro preventivo

(convertito in sequestro conservativo da GUP con ordinanza del 19 ottobre

2009), sino a concorrenza dell’importo di Euro 2'597'400.-- (pari a CHF

3'174'817,30).

2. Gli oneri processuali,

consistenti in fr. 2’000.--, già anticipati dal reclamante, restano a suo

carico per metà e per l’altra metà sono posti a carico della controparte,

compensate le indennità ripetibili.

III. Il reclamo 20

ottobre 2011 di RE 1 e RE 2 (inc. 12.2011.196) è parzialmente accolto.

1. Di

conseguenza, il dispositivo n. 1/§§ della decisione 26 settembre 2011 della

Pretura di Lugano (inc. __________) è modificato come segue:

“§§ È fatto ordine a D__________ di dare seguito a

tale provvedimento non appena la presente decisione sarà passata in giudicato”.

2. Gli oneri processuali, consistenti in fr. 2’000.--, già anticipati dai

reclamanti, restano a loro carico, in solido, per metà e per l’altra metà sono

posti a carico della controparte, compensate le indennità ripetibili.

IV. Notificazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.--

è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv.

1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).