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Decisione

12.2011.20

Assistenza giudiziaria - diritto transitorio - ricorso - competenza decisionale - obbligo di intimazione alla controparte? - indigenza

1 luglio 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

B. In

questo contesto, con istanza 29 novembre 2010 - completata il 3 dicembre 2010 -

la convenuta ha postulato l'ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito

patrocinio nella persona del suo patrocinatore, richiesta avversata dall'attrice

con memoriale di osservazioni del 22 dicembre 2010. La convenuta ha dal canto

suo ribadito la sua domanda producendo spontaneamente delle contro-osservazioni

datate 29 dicembre 2010. Pure AO 1 ha ritenuto di dover nuovamente esprimere la

sua opposizione con atto del 14 gennaio 2011.

Con

decreto 24 gennaio 2011 il Pretore __________, ha respinto la richiesta di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio a motivo che la documentazione

allegata era lacunosa e non provava lo stato di indigenza in cui la convenuta sosteneva

di versare. A detta del primo giudice inoltre, la causa nemmeno presentava

probabilità di esisto favorevole.

C. Con

ricorso 4 febbraio 2011 AP 1 chiede di riformare il giudizio impugnato e di

essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella sua forma più

ampia in relazione alla causa di merito pendente davanti al Pretore, oltre che a

quella riferita all'istanza di gratuito patrocinio e a quella di inoltro del presente

gravame. Rimprovera al Pretore di non avere chiesto un complemento di

documentazione prima di emettere la sua decisione negativa e - in questa sede -

allega e produce di moto proprio tutta una serie di documenti (doc. C-O). Evidenzia

la precaria situazione finanziaria e quindi lo stato d'indigenza in cui versano

lei e il marito __________, le cui disponibilità di reddito mensile sono interamente

assorbite dagli oneri correnti mentre che, per il resto, la sostanza mobiliare

e immobiliare della famiglia era stata sequestrata a seguito del procedimento penale

in corso a carico del marito. Contesta l'assenza di probabilità di esisto

favorevole ritenuto il suo ruolo di convenuta in giudizio - e quindi di parte

costretta a difendersi - nell'ambito di una vertenza complessa in fatto e in

diritto. Peraltro, in proposito il Pretore non aveva motivato la sua posizione.

D'altro canto poi, anche con riferimento al procedimento penale a carico del

marito, a lei era già stato riconosciuto il beneficio di assistenza giudiziaria

e gratuito patrocinio. L'interessata chiede infine l'ammissione all'assistenza

giudiziaria anche per la procedura di ricorso, oltre a un'adeguata indennità

per ripetibili di secondo grado. Data la sua natura, il ricorso non ha formato

oggetto d'intimazione.

D. Il

medesimo decreto pretorile è stato impugnato da AP 1 con reclamo dello stesso

giorno fondato sull'art. 319 lett. b n. 1 CPC. In questo contesto, con

decisione 9 febbraio 2011, la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha

dichiarato irricevibile quel reclamo (inc. n. 13.2011.2), per motivi di cui si

avrà modo di dire nel seguito.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,

1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata

in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Pertanto, datata 29

novembre 2010, l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio introdotta

davanti al Pretore dev'essere trattata in base alle sole norme di cui alla

legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag:

RL 3.1.1.7, valido fino al 31 dicembre 2010), che ha abrogato gli art. 155

segg. del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC/TI: RL 3.3.2.1,

valido fino al 31 dicembre 2010], in luogo degli attuali art. 117 e segg. CPC.

2. Stabilita

l'applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda i presupposti richiesti

per la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, si

pone ora la questione a sapere quale sia invece il diritto applicabile al

ricorso in esame introdotto contro un decreto di non ammissione all'assistenza

giudiziaria. Secondo l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, se

è indubbia l'applicazione di tale normativa alle decisioni che pongono fine al

procedimento, tale non è il caso per le cosiddette decisioni incidentali. In

effetti, l'art. 405 costituisce una limitazione dell'art. 404 CPC (che - lo si

ripete - istituisce la regola dell'applicabilità del diritto previgente ai

procedimenti già pendenti all'entrata in vigore del nuovo codice) in quanto

dispone che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione e fa cessare l'applicazione del diritto

previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza finale e quindi

prima che il procedimento sia concluso. Si applicasse il nuovo diritto anche

alle decisioni incidentali - che appunto non pongono fine alla vertenza -

l'eccezione diverrebbe regola, con la conseguenza di avere una procedura

ibrida, a dispetto dell'art. 404 CPC per il quale il diritto previgente si

applica fino alla conclusione della procedura.

Invero,

la dottrina non è unanime su questa problematica. Alcuni autori si limitano a citare il principio sancito dall'art. 405

CPC, senza confrontarsi con il problema (Freiburghaus/Afheldt

in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 405 n. 4 e

5; Angelo Olgiati, Il codice di

diritto processuale civile svizzero, 2010, pag. 350). Altri ipotizzano poi

l'applicazione dell'art. 405 non solo alle decisioni che chiudono il

procedimento, ma anche alle decisioni processuali per le quali il CPC prevede

esplicitamente la via del reclamo, ma non invece alle decisioni ordinatorie (Trezzini, CPC Comm., Lugano 2011, art.

405, pag. 1565 e seg.). Altri ancora ritengono applicabile il nuovo diritto

esclusivamente alle decisioni che pongono fine ad un procedimento, l'art. 405

CPC quale logica conseguenza dell'art. 404 CPC - norma quest'ultima che come

visto presuppone che la procedura sia giunta a conclusione per portare al

cambiamento del diritto applicabile - imponendo che oggetto d'impugnativa sia una

decisione finale che termina totalmente o parzialmente la vertenza (Frei/Willisegger, Basler Kommentar ZPO,

2010, art. 405 n. 7 e 8).

Ciò posto

e per i motivi di cui già si è detto (sopra, consid. 2 primo paragrafo), questa

Camera considera - allineandosi alla prassi adottata dalla terza Camera civile

del Tribunale d'appello (sopra, consid. D: sentenza del 9 febbraio 2011 inc. n.

13.2011.2) - quest'ultima soluzione senz'altro preferibile: oltre ad avere il

pregio della semplicità e della chiarezza, evita la commistione tra vecchia e nuova

procedura, garantendo l'unitarietà del diritto processuale all'interno del

procedimento. Di conseguenza, trattandosi di decisione incidentale, al decreto

24 gennaio 2011 con cui il Pretore non ha ammesso la convenuta al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, non torna applicabile

il nuovo CPC. Il gravame è quindi da esaminare giusta l'art. 35 Lag.

3. L'art.

35 Lag stabilisce che contro il rifiuto di ammissione al beneficio dell'assistenza

giudiziaria, il richiedente può adire l'“autorità di seconda istanza”,

ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato

n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine), entro il termine di 15 giorni. Tempestivo sotto questo profilo il ricorso in esame è

pertanto ricevibile.

4. La

ricorrente - richiamandosi alla prassi adottata dalla prima Camera civile del

Tribunale d'appello (sentenza 20 ottobre 2008 inc. n. 11.2008.127 consid. 2 in:

RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c e, citata da ultimo in: sentenza 19 luglio 2010 inc.

n. 11.2008.171 consid. 10) - chiede anzitutto a questa Camera di esaminare

senza indugio il ricorso in esame senza interpellare l'attrice (ricorso, pag. 4

n. 1.1). A ragione. In effetti, l'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità

competente” se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi

su una richiesta di assistenza giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n.

5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). E, nella fattispecie tale

ipotesi non appare (più) - ritenuto come l'attrice abbia già avuto modo di esprimersi

profusamente circa la sua opposizione a siffatta concessione - proficua. Più

opportuno sarebbe in realtà interpellare il Cantone, visto che una lite

sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non

all'altra parte in causa (Favre, L'assistance

judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con

rinvii). Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una

funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à

l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che - nel Ticino almeno - lo Stato non può contestare né il conferimento

né il rifiuto e nemmeno la revoca dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1

Lag). Per contro, esso può invece impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità

di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv.

1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte

conviene quindi procedere senza indugio, all'emanazione del presente giudizio.

5. Il

Pretore ha considerato lacunosa la documentazione prodotta dalla ricorrente a

sostegno dell'istanza di assistenza giudiziaria, in quanto priva di giustificativi

atti a provare la sua indigenza (decreto impugnato, pag. 2 seg. verso il basso).

La ricorrente censura la pretesa carenza di documentazione, invocando l'obbligo

del giudice di provvedere ai necessari accertamenti e, laddove indispensabile, invitando

persino la richiedente a completare in tal senso la propria istanza (ricorso, pag.

5 n. 2).

5.1 Il

beneficio dell'assistenza giudiziaria è concesso alle persone fisiche indigenti

(art. 3 cpv. 1 Lag), ovvero che non hanno la possibilità di provvedere con

mezzi propri agli oneri di procedura e di patrocinio (art. 3 cpv. 2 Lag) senza

intaccare i mezzi necessari al loro mantenimento e a quello della loro famiglia

(sulla nozione di indigenza: Corboz, Le droit constitutionnel à

l’assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 76 e riferimenti citati).

Nella valutazione dell'indigenza non è decisivo solo il reddito del

richiedente, ma anche la sua sostanza (DTF 124 I 97 consid. 3b pag. 98; Corboz,

ibidem).

5.2 Secondo

la giurisprudenza (II CCA, sentenza 15 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.52 consid.

8), spetta al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la

propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la

reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese

connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della

propria famiglia (DTF 128 I 225, consid. 2.5.1; 125 IV 161, consid. 4; 120 Ia

179 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale del 23 agosto 2006, n.

5P.246/2006, pubblicata in SZZP 2007 pag. 47). A tal scopo la parte richiedente

è tenuta ad indicare in modo completo - nella misura del possibile - sia i suoi

redditi che la sua situazione patrimoniale (DTF 124 I 1, consid. 2a). Solo

qualora l'istante abbia fornito informazioni che poteva in buona fede ritenere

sufficienti, si può esigere dall'autorità statuente che, prima di negare

l'indigenza, inviti l'interessato a completare le indicazioni sulla propria

situazione finanziaria e patrimoniale (sentenze del Tribunale federale del 15

novembre 2007, n.4A_154/2007, consid. 4.3.2; 9 aprile 2001, n.2P.195/2000,

consid. 4c).

5.3 Davanti

al Pretore la convenuta ha prodotto la decisione 28 settembre 2010 con cui,

nell'ambito del procedimento penale in corso a carico del marito, il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto (di seguito: GIAR) supplente ha riconosciuto a

quest'ultimo l'assistenza giudiziaria - richiesta con istanza 19 agosto 2010 -

a fronte di redditi mensili per complessivi fr. 6'486.70, di un fabbisogno mensile

minimo per lui e la moglie di fr. 6'450.90 e di tutta la sostanza mobiliare e

immobiliare posta sotto sequestro penale (allegato all'istanza 29 novembre 2010:

doc. A). La convenuta ha inoltre trasmesso il certificato municipale per

l'ammissione all'assistenza giudiziaria 2 dicembre 2010, dove si attesta che l'interessata

è casalinga e dispone dei medesimi redditi del marito, che sostanza lorda e

proprietà immobiliare sono bloccate da sequestro penale e che, in merito al

conteggio per oneri ricorrenti (spese, oneri sociali, debiti e oneri fiscali e

assicurativi), si rinviava al “formulario marito 19.08.2010” (annesso al

complemento 3 dicembre 2010: doc. B pag. 1 n. 3 e pag. 2 n. 4). E, a queste

condizioni, si può ben ritenere che in buona fede la richiedente potesse considerare

di avere reso sufficientemente nota la sua situazione patrimoniale.

In

effetti, che i fondi della famiglia erano sequestrati presso il Ministero

pubblico trova riscontro anche nei documenti della causa di merito (quelli del

marito: doc. A; quelli della moglie in relazione alla convenzione matrimoniale

di cui al doc. O: doc. C, D e E pag. 4/5). Che quindi mancassero gli estratti

del registro fondiario (decreto impugnato, pag. 2 in basso) era a ben vedere irrilevante. D'altra parte poi, la decisione 28 settembre 2010 del GIAR

supplente riferita al marito e prodotta dalla richiedente espone il dettaglio

di entrate e uscite della famiglia, che poteva senz'altro supplire all'assenza

del “formulario del marito” (decreto impugnato, pag. 3) indicato nel

certificato municipale 2 dicembre 2010 (doc. B pag. 2 n. 4), della notifica di

tassazione dei redditi e dei giustificativi sugli oneri ricorrenti (decreto

impugnato, pag. 2 e 3). Mentre che, per il resto, non avendo mai preteso che a

suo carico vi fossero esecuzioni in corso (doc. B pag. 2), poco importava che la

richiedente non avesse fornito il suo estratto UE (decreto impugnato, pag. 3).

Ciò

posto, nella misura in cui nutriva dubbi o, rispettivamente, riteneva quanto

agli atti incompleto, prima di respingere l'istanza il Pretore avrebbe dovuto

invitare l'interessata a trasmettere gli eventuali giustificativi mancanti. La

questione appare nondimeno superata: l'interessata ha in effetti provveduto di

moto proprio ad allegare al ricorso i relativi documenti (doc. C a O: elenco a

pag. 7 n. 2.3), che quindi si rivelano ammissibili in questa procedura. Ai fini

del presente giudizio, questa Camera considererà pertanto anche questi “nuovi”

elementi.

6. Pacifica

la situazione riferita agli elementi di reddito (ricorso, pag. 8 n. 3.2) di cui

- insieme al marito - dispone la richiedente e che è quantificabile in fr.

6'486.70 mensili (fr. 27'360.– di AVS + fr. 20'480.– di rendita vitalizia + fr.

30'000.– di reddito da attività indipendente, diviso 12 mesi: doc. A pag. 1, B pag.

1 n. 3, E, F), cifra che appunto corrisponde a quella ritenuta a suo tempo per

il marito (doc. A pag. 1, O pag. 3 n. 3). Il fabbisogno mensile (ricorso pag. 8

n. 3.3) della richiedente e, con lei del marito, può essere stabilito in fr. 6'595.80

(fr. 1'700.– minimo LEF per coniugi + fr. 1'035.80 per cassa malati per i due

coniugi + fr. 3'350.– per interessi ipotecari + fr. 125.– per oneri

assicurativi + fr. 125.– per spese di riscaldamento + fr. 260.– per l'imposta

cantonale: doc. D, G, H, I, O pag. 4, A pag. 2). Di modo che, sotto questo

profilo, la convenuta non dispone certo di un margine per far fronte a oneri

processuali.

7. Per

quanto attiene la sostanza (sopra, consid. 5.1), il certificato municipale della

richiedente indica una sostanza lorda di fr. 1'242'307.– e una sostanza immobiliare

di fr. 709'792.–, “tutta bloccata da sequestro penale” (doc. B pag. 1 n.

3). Ora, dai documenti prodotti nell'ambito della causa di merito risulta che così

esposta la sostanza immobiliare corrisponde esattamente al valore di stima della

quota parte di un mezzo spettante appunto alla convenuta - l'altra metà essendo

del marito - del fondo n. __________ RFD __________ (doc. A pag. 2 n. 6), loro abitazione

coniugale (doc. O pag. 2 n. 5c), che in effetti risulta sequestrato (doc. C

pag. 1, D pag. 1, E pag. 1). Mentre che, per il resto e sempre dai documenti

della causa di merito, risulta che oltre a quella del marito (doc. A, pag. 3 n.

10), la sostanza appartenente alla moglie, e che è stata oggetto di sequestro

dell'autorità penale è costituita da 350 azioni __________ (doc. C pag. 1 e 7 n.

5, E pag. 1, D pag. 2 seg. n. A) e B). In particolare, da questo stesso

materiale, non emerge però che il sequestro penale è stato esteso e ha contemplato

anche “altra” sua sostanza, e meglio “beni propri per fr. 65'643.–” (ossia

“indivisione __________”) della richiedente (doc. E pag. 6 e O pag. 4) e

“eventuali conti bancari a lei intestati” (doc. E pag. 6). E, di per sé,

la stessa non ha preteso prima né lo fa ora il contrario (ricorso, pag. 9 n. 3.4;

contro-osservazioni 29 dicembre 2010, pag. 2 ad I), ritenuto che davanti al

Pretore si era - invero - limitata a sostenere di avere consumato i pochi beni di

sua proprietà che non erano stati sequestrati (contro-osservazioni 29 dicembre

2010, pag. 3 ad I). Peraltro, da questo punto di vista, mancando di riferimenti

e di indicazioni puntuali e specifiche, non torna nemmeno utile la decisione 27

gennaio 2011 con cui, in relazione al procedimento penale in corso, il GIAR ha ritenuto

comunque dati i presupposti per porre l'interessata al beneficio dell'assistenza

giudiziaria (doc. C pag. 1 secondo paragrafo).

7.1 Il Pretore

ha segnatamente negato la situazione di indigenza per il fatto che la

richiedente non aveva fornito la prova del valore di stima della sua

partecipazione in seno all'“indivisione __________” e della sua effettiva

impossibilità a realizzare tale bene (decreto impugnato, pag. 3). In proposito vero

è che, in questa sede, la ricorrente produce la distinta che quantifica la sua

quota parte in un credito di fr. 38'054.– netti (fr. 62'221.– ./. fr. 24'167.–:

doc. D pag. 2 n. 27; doc. N). Ciò non toglie che per il resto, l'interessata si

limita a rilevare che trattasi di patrimonio costituito da una comunione

ereditaria - di cui lei fa appunto parte - “come tale, non certo disponibile

e valorizzabile al momento della presentazione dell'istanza” ritenuto che è

“notorio che lo scioglimento di una comunione ereditaria richiede il

consenso di tutti gli eredi, o una procedura giudiziaria, cosa che l'istante

non può certo permettersi finanziariamente in questa fase” e che “i

rapporti con il resto dei componenti della CE si sono da tempo guastati (per

questo fatto non si è evidentemente in grado di produrre documenti)”

(ricorso, pag. 10 n. 3.4). Allegazioni queste che, a ben vedere, sembrano più

un mero pretesto inteso ad escludere a priori la possibilità di fornire prove al

riguardo, ma che in realtà sono poco indicative di un impedimento oggettivo. Di

modo che, da questo punto di vista, la critica mossa al primo giudice si

riassume in semplici affermazioni di parte che, poiché infondate, non meritano

tutela. La censura va così respinta.

7.2 Invero,

per il Pretore l'indigenza non era stata provata anche per un altro importante motivo.

Nell'ambito della vertenza di merito contestuale alla richiesta di assistenza

giudiziaria in esame, la convenuta si riteneva creditrice verso il marito di

fr. 1'647'931.20, saldo questo rimasto scoperto rispetto ad un importo dovutole

in forza della convenzione matrimoniale sottoscritta l'8 luglio 2004 di fr.

2'080'000.–: per il Pretore la differenza di fr. 432'515.80 era già stata

verosimilmente incassata dall'interessata, la quale, tuttavia, non aveva recato

la prova che anche quell'importo era stato di fatto sequestrato dall'autorità

penale (decreto impugnato, pag. 3). Ora, del fatto che i beni appartenenti alla

convenuta e posti sotto sequestro si riassumono nella quota parte di un mezzo

dell'abitazione coniugale (fondo n. __________ RFD __________) e in 350 azioni __________

già si è detto (sopra, consid. 7). Ciò posto è poi indubbio che la convenuta ha

fatto spiccare a carico del marito il precetto esecutivo 25 gennaio 2010 limitato

ad una somma capitale di fr. 1'647'484.20 quale “saldo credito di

partecipazione di fr. 2'080'000.00 riconosciuto con convenzione matrimoniale

08.07.2004” (doc. L e O pag. 2 n. 6 della causa di merito). A fronte di tale

risultanza, nell'ambito della procedura volta all'ottenimento dell'assistenza

giudiziaria, la richiedente ha rilevato che è “l'attuale situazione di

blocco totale, determinata dai sequestri penali, che non consente alla

convenuta di avere a libera disposizione l'importo di sua spettanza di CHF 432'515.80” (contro-osservazioni 29 dicembre 2010, pag. 3 ad I). In merito all'avvenuto incasso ipotizzato

dal Pretore, davanti a questa Camera la stessa ha quindi obiettato di “non

avere incassato alcunché, a causa dei sequestri penali imposti sulle PPP __________,

__________, __________ e __________ RFD __________” - riferite invero al

fondo n. __________ RFD __________ (consultazione in www.siftipub.ti.ch) - poiché “in

effetti anche i proventi da vendite di immobili, autorizzati di volta in volta

dal PP, sono stati bloccati” (ricorso, pag. 11 n. 3.5), lasciando così

sottintendere che l'importo si trovava ancora su un qualche conto intestato al

marito. Se non che, dallo scritto 19 agosto 2010 a firma del marito e prodotto dalla richiedente quale annesso al ricorso, in merito alla sua

situazione patrimoniale quest'ultimo ha quantificato in fr. 2'134'410.– i suoi attivi

costituiti dalla “liquidità su conti bloccati presso il MP” (doc. O al

ricorso pag. 1 in basso), importo questo che corrisponde di fatto all'utile

conseguito con la vendita del fondo n. __________ RFD __________ (fr.

2'028'000.–) - quindi diverso da quello di cui alle PPP poc'anzi citate - e di

un pacchetto azionario della __________ (fr. 106'410.–) (doc. A nella causa di

merito, pag. 2 n. 4 e 5). D'altra parte, nulla permette di ritenere - e peraltro

la ricorrente non lo sostiene nemmeno - che la quota parte di fr. 432'515.80 sia

da computare su tale somma. Davanti all'incongruenza che emerge dalle allegazioni

confuse e non unanimi della stessa convenuta, che doveva chiarire - anche alla

luce di precise obiezioni sollevate dall'attrice - le questioni controverse, in

assenza di evidenti e oggettivi riscontri, la conclusione pretorile resiste

tutto sommato alla critica e merita pertanto conferma.

8. Visto

che, per i suesposti motivi (sopra, consid. 7.1 e 7.2), non si può ritenere che

l'istante abbia dato prova nell'ambito dell'azione di contestazione promossa

dall'attrice con petizione 26 ottobre 2010, di una sua situazione d'indigenza, non

occorre confrontarsi oltre su valore e necessità di utilizzo da parte della

richiedente dell'auto che le appartiene (ricorso, pag. 11 n. 3.6; doc. L e M). Ciò

posto, e pur dovendosi considerare che, proprio perché costretta a difendersi

in giudizio, la resistenza della convenuta all'azione promossa dall'attrice non

può a priori dirsi sprovvista di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag;

ricorso, pag. 12 n. 4), in conclusione il decreto pretorile trova comunque conferma.

9. In

definitiva, il ricorso va così respinto. Non si prelevano né tassa di

giustizia, né spese per questa decisione (art. 4 cpv. 2 Lag; II CCA, 26

febbraio 2008 inc. n. 12.2007.65 pag. 5), mentre non si pone il problema di ripetibili,

l'atto ricorsuale non avendo formato oggetto d'intimazione (sopra, consid. C; I

CCA, 25 settembre 2007 inc. n. 11.2007.84 consid. 11). La richiesta di

assistenza giudiziaria formulata davanti a questa Camera per la procedura di

ricorso non può trovare accoglimento venendo meno - per gli stessi motivi di

cui si è detto (sopra, consid. 8) - il presupposto dell'indigenza (art. 3 cpv.

1 Lag).

Quanto ai

rimedi giuridici esperibili contro questa decisione sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come

quella emessa in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione

principale (II CCA, 5 giugno 2009 inc. n. 12.2008.231 consid. 4). Il relativo valore

litigioso, allo stadio attuale della causa, è stato quantificato dall'attrice in

fr. 374'124.– (act. I, pag. 2 n. I/2).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, il CPC/TI e la legge sul patrocinio

d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag),

decide: 1. Il ricorso 4 febbraio 2011 di AP 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse né spese.

3.

L'istanza

di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio, contestuale al ricorso, è respinta.

4.

Intimazione:

– .

Comunicazione:

– Pretura

__________;

– .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine

al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza

o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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