12.2011.20
Assistenza giudiziaria - diritto transitorio - ricorso - competenza decisionale - obbligo di intimazione alla controparte? - indigenza
1 luglio 2011Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.20
Data decisione, Autorità:
01.07.2011, IICCA
Ricorso:
TF,5A_565/2011, 14.02.2012
Titolo:
Assistenza giudiziaria - diritto transitorio - ricorso - competenza decisionale - obbligo di intimazione alla controparte ? - indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
art. 5 LAG
art. 35 LAG
Incarto n.
12.2011.20
Lugano
1 luglio 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa a procedura
accelerata in materia di esecuzione e fallimenti - inc. n. AC.2010.25 della Pretura __________ - promossa con petizione
26 ottobre 2010 da
AO 1
(patrocinata dall'
RA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall'
RA 1 )
con cui
l'attrice, in applicazione degli art. 110 LEF e 148 vLEF, ha introdotto azione
di contestazione contro la partecipazione al pignoramento a carico di __________,
eseguito il 4 ottobre 2010 dall'UE __________, del credito di fr. 1'647'484.20 a favore della di lui moglie __________, chiedendone l'estromissione e, in conseguenza
di ciò, di attribuirle il relativo dividendo stimato in fr. 374'124.–;
e ora
sull'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata da AP 1
il 29 novembre 2010 e avversata dall'attrice e che, con decreto 24 gennaio
2011, il Pretore __________, ha respinto;
ricorrente
AP 1 con ricorso 4 febbraio 2011 con il quale chiede di essere ammessa al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio nella sua forma più
ampia per la causa davanti al primo giudice, l'estensione della domanda anche
alla procedura di ricorso in esame, protestata un'adeguata indennità per
ripetibili;
stabilito
che il ricorso non ha formato oggetto di intimazione;
letti ed esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito del pignoramento eseguito a carico di __________ il 4
ottobre 2010 ad opera dell'UE __________, il 26 ottobre 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio davanti al Pretore __________, la di lui moglie AP 1. In particolare, con azione giusta gli art. 110 LEF e 148 vLEF ha contestato la partecipazione al
pignoramento di un credito a favore di quest'ultima di fr. 1'647'931.20, ne ha
chiesto l'estromissione e, in conseguenza di ciò, che il relativo dividendo
stimato in circa fr. 374'124.– le fosse attribuito.
Fatti
B. In
questo contesto, con istanza 29 novembre 2010 - completata il 3 dicembre 2010 -
la convenuta ha postulato l'ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito
patrocinio nella persona del suo patrocinatore, richiesta avversata dall'attrice
con memoriale di osservazioni del 22 dicembre 2010. La convenuta ha dal canto
suo ribadito la sua domanda producendo spontaneamente delle contro-osservazioni
datate 29 dicembre 2010. Pure AO 1 ha ritenuto di dover nuovamente esprimere la
sua opposizione con atto del 14 gennaio 2011.
Con
decreto 24 gennaio 2011 il Pretore __________, ha respinto la richiesta di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio a motivo che la documentazione
allegata era lacunosa e non provava lo stato di indigenza in cui la convenuta sosteneva
di versare. A detta del primo giudice inoltre, la causa nemmeno presentava
probabilità di esisto favorevole.
C. Con
ricorso 4 febbraio 2011 AP 1 chiede di riformare il giudizio impugnato e di
essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella sua forma più
ampia in relazione alla causa di merito pendente davanti al Pretore, oltre che a
quella riferita all'istanza di gratuito patrocinio e a quella di inoltro del presente
gravame. Rimprovera al Pretore di non avere chiesto un complemento di
documentazione prima di emettere la sua decisione negativa e - in questa sede -
allega e produce di moto proprio tutta una serie di documenti (doc. C-O). Evidenzia
la precaria situazione finanziaria e quindi lo stato d'indigenza in cui versano
lei e il marito __________, le cui disponibilità di reddito mensile sono interamente
assorbite dagli oneri correnti mentre che, per il resto, la sostanza mobiliare
e immobiliare della famiglia era stata sequestrata a seguito del procedimento penale
in corso a carico del marito. Contesta l'assenza di probabilità di esisto
favorevole ritenuto il suo ruolo di convenuta in giudizio - e quindi di parte
costretta a difendersi - nell'ambito di una vertenza complessa in fatto e in
diritto. Peraltro, in proposito il Pretore non aveva motivato la sua posizione.
D'altro canto poi, anche con riferimento al procedimento penale a carico del
marito, a lei era già stato riconosciuto il beneficio di assistenza giudiziaria
e gratuito patrocinio. L'interessata chiede infine l'ammissione all'assistenza
giudiziaria anche per la procedura di ricorso, oltre a un'adeguata indennità
per ripetibili di secondo grado. Data la sua natura, il ricorso non ha formato
oggetto d'intimazione.
D. Il
medesimo decreto pretorile è stato impugnato da AP 1 con reclamo dello stesso
giorno fondato sull'art. 319 lett. b n. 1 CPC. In questo contesto, con
decisione 9 febbraio 2011, la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha
dichiarato irricevibile quel reclamo (inc. n. 13.2011.2), per motivi di cui si
avrà modo di dire nel seguito.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,
1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata
in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Pertanto, datata 29
novembre 2010, l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio introdotta
davanti al Pretore dev'essere trattata in base alle sole norme di cui alla
legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag:
RL 3.1.1.7, valido fino al 31 dicembre 2010), che ha abrogato gli art. 155
segg. del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC/TI: RL 3.3.2.1,
valido fino al 31 dicembre 2010], in luogo degli attuali art. 117 e segg. CPC.
2. Stabilita
l'applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda i presupposti richiesti
per la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, si
pone ora la questione a sapere quale sia invece il diritto applicabile al
ricorso in esame introdotto contro un decreto di non ammissione all'assistenza
giudiziaria. Secondo l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, se
è indubbia l'applicazione di tale normativa alle decisioni che pongono fine al
procedimento, tale non è il caso per le cosiddette decisioni incidentali. In
effetti, l'art. 405 costituisce una limitazione dell'art. 404 CPC (che - lo si
ripete - istituisce la regola dell'applicabilità del diritto previgente ai
procedimenti già pendenti all'entrata in vigore del nuovo codice) in quanto
dispone che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione e fa cessare l'applicazione del diritto
previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza finale e quindi
prima che il procedimento sia concluso. Si applicasse il nuovo diritto anche
alle decisioni incidentali - che appunto non pongono fine alla vertenza -
l'eccezione diverrebbe regola, con la conseguenza di avere una procedura
ibrida, a dispetto dell'art. 404 CPC per il quale il diritto previgente si
applica fino alla conclusione della procedura.
Invero,
la dottrina non è unanime su questa problematica. Alcuni autori si limitano a citare il principio sancito dall'art. 405
CPC, senza confrontarsi con il problema (Freiburghaus/Afheldt
in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 405 n. 4 e
5; Angelo Olgiati, Il codice di
diritto processuale civile svizzero, 2010, pag. 350). Altri ipotizzano poi
l'applicazione dell'art. 405 non solo alle decisioni che chiudono il
procedimento, ma anche alle decisioni processuali per le quali il CPC prevede
esplicitamente la via del reclamo, ma non invece alle decisioni ordinatorie (Trezzini, CPC Comm., Lugano 2011, art.
405, pag. 1565 e seg.). Altri ancora ritengono applicabile il nuovo diritto
esclusivamente alle decisioni che pongono fine ad un procedimento, l'art. 405
CPC quale logica conseguenza dell'art. 404 CPC - norma quest'ultima che come
visto presuppone che la procedura sia giunta a conclusione per portare al
cambiamento del diritto applicabile - imponendo che oggetto d'impugnativa sia una
decisione finale che termina totalmente o parzialmente la vertenza (Frei/Willisegger, Basler Kommentar ZPO,
2010, art. 405 n. 7 e 8).
Ciò posto
e per i motivi di cui già si è detto (sopra, consid. 2 primo paragrafo), questa
Camera considera - allineandosi alla prassi adottata dalla terza Camera civile
del Tribunale d'appello (sopra, consid. D: sentenza del 9 febbraio 2011 inc. n.
13.2011.2) - quest'ultima soluzione senz'altro preferibile: oltre ad avere il
pregio della semplicità e della chiarezza, evita la commistione tra vecchia e nuova
procedura, garantendo l'unitarietà del diritto processuale all'interno del
procedimento. Di conseguenza, trattandosi di decisione incidentale, al decreto
24 gennaio 2011 con cui il Pretore non ha ammesso la convenuta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, non torna applicabile
il nuovo CPC. Il gravame è quindi da esaminare giusta l'art. 35 Lag.
3. L'art.
35 Lag stabilisce che contro il rifiuto di ammissione al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, il richiedente può adire l'“autorità di seconda istanza”,
ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato
n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine), entro il termine di 15 giorni. Tempestivo sotto questo profilo il ricorso in esame è
pertanto ricevibile.
4. La
ricorrente - richiamandosi alla prassi adottata dalla prima Camera civile del
Tribunale d'appello (sentenza 20 ottobre 2008 inc. n. 11.2008.127 consid. 2 in:
RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c e, citata da ultimo in: sentenza 19 luglio 2010 inc.
n. 11.2008.171 consid. 10) - chiede anzitutto a questa Camera di esaminare
senza indugio il ricorso in esame senza interpellare l'attrice (ricorso, pag. 4
n. 1.1). A ragione. In effetti, l'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità
competente” se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi
su una richiesta di assistenza giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n.
5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). E, nella fattispecie tale
ipotesi non appare (più) - ritenuto come l'attrice abbia già avuto modo di esprimersi
profusamente circa la sua opposizione a siffatta concessione - proficua. Più
opportuno sarebbe in realtà interpellare il Cantone, visto che una lite
sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non
all'altra parte in causa (Favre, L'assistance
judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con
rinvii). Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una
funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che - nel Ticino almeno - lo Stato non può contestare né il conferimento
né il rifiuto e nemmeno la revoca dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1
Lag). Per contro, esso può invece impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità
di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv.
1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte
conviene quindi procedere senza indugio, all'emanazione del presente giudizio.
5. Il
Pretore ha considerato lacunosa la documentazione prodotta dalla ricorrente a
sostegno dell'istanza di assistenza giudiziaria, in quanto priva di giustificativi
atti a provare la sua indigenza (decreto impugnato, pag. 2 seg. verso il basso).
La ricorrente censura la pretesa carenza di documentazione, invocando l'obbligo
del giudice di provvedere ai necessari accertamenti e, laddove indispensabile, invitando
persino la richiedente a completare in tal senso la propria istanza (ricorso, pag.
5 n. 2).
5.1 Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria è concesso alle persone fisiche indigenti
(art. 3 cpv. 1 Lag), ovvero che non hanno la possibilità di provvedere con
mezzi propri agli oneri di procedura e di patrocinio (art. 3 cpv. 2 Lag) senza
intaccare i mezzi necessari al loro mantenimento e a quello della loro famiglia
(sulla nozione di indigenza: Corboz, Le droit constitutionnel à
l’assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 76 e riferimenti citati).
Nella valutazione dell'indigenza non è decisivo solo il reddito del
richiedente, ma anche la sua sostanza (DTF 124 I 97 consid. 3b pag. 98; Corboz,
ibidem).
5.2 Secondo
la giurisprudenza (II CCA, sentenza 15 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.52 consid.
8), spetta al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la
propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la
reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese
connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della
propria famiglia (DTF 128 I 225, consid. 2.5.1; 125 IV 161, consid. 4; 120 Ia
179 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale del 23 agosto 2006, n.
5P.246/2006, pubblicata in SZZP 2007 pag. 47). A tal scopo la parte richiedente
è tenuta ad indicare in modo completo - nella misura del possibile - sia i suoi
redditi che la sua situazione patrimoniale (DTF 124 I 1, consid. 2a). Solo
qualora l'istante abbia fornito informazioni che poteva in buona fede ritenere
sufficienti, si può esigere dall'autorità statuente che, prima di negare
l'indigenza, inviti l'interessato a completare le indicazioni sulla propria
situazione finanziaria e patrimoniale (sentenze del Tribunale federale del 15
novembre 2007, n.4A_154/2007, consid. 4.3.2; 9 aprile 2001, n.2P.195/2000,
consid. 4c).
5.3 Davanti
al Pretore la convenuta ha prodotto la decisione 28 settembre 2010 con cui,
nell'ambito del procedimento penale in corso a carico del marito, il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto (di seguito: GIAR) supplente ha riconosciuto a
quest'ultimo l'assistenza giudiziaria - richiesta con istanza 19 agosto 2010 -
a fronte di redditi mensili per complessivi fr. 6'486.70, di un fabbisogno mensile
minimo per lui e la moglie di fr. 6'450.90 e di tutta la sostanza mobiliare e
immobiliare posta sotto sequestro penale (allegato all'istanza 29 novembre 2010:
doc. A). La convenuta ha inoltre trasmesso il certificato municipale per
l'ammissione all'assistenza giudiziaria 2 dicembre 2010, dove si attesta che l'interessata
è casalinga e dispone dei medesimi redditi del marito, che sostanza lorda e
proprietà immobiliare sono bloccate da sequestro penale e che, in merito al
conteggio per oneri ricorrenti (spese, oneri sociali, debiti e oneri fiscali e
assicurativi), si rinviava al “formulario marito 19.08.2010” (annesso al
complemento 3 dicembre 2010: doc. B pag. 1 n. 3 e pag. 2 n. 4). E, a queste
condizioni, si può ben ritenere che in buona fede la richiedente potesse considerare
di avere reso sufficientemente nota la sua situazione patrimoniale.
In
effetti, che i fondi della famiglia erano sequestrati presso il Ministero
pubblico trova riscontro anche nei documenti della causa di merito (quelli del
marito: doc. A; quelli della moglie in relazione alla convenzione matrimoniale
di cui al doc. O: doc. C, D e E pag. 4/5). Che quindi mancassero gli estratti
del registro fondiario (decreto impugnato, pag. 2 in basso) era a ben vedere irrilevante. D'altra parte poi, la decisione 28 settembre 2010 del GIAR
supplente riferita al marito e prodotta dalla richiedente espone il dettaglio
di entrate e uscite della famiglia, che poteva senz'altro supplire all'assenza
del “formulario del marito” (decreto impugnato, pag. 3) indicato nel
certificato municipale 2 dicembre 2010 (doc. B pag. 2 n. 4), della notifica di
tassazione dei redditi e dei giustificativi sugli oneri ricorrenti (decreto
impugnato, pag. 2 e 3). Mentre che, per il resto, non avendo mai preteso che a
suo carico vi fossero esecuzioni in corso (doc. B pag. 2), poco importava che la
richiedente non avesse fornito il suo estratto UE (decreto impugnato, pag. 3).
Ciò
posto, nella misura in cui nutriva dubbi o, rispettivamente, riteneva quanto
agli atti incompleto, prima di respingere l'istanza il Pretore avrebbe dovuto
invitare l'interessata a trasmettere gli eventuali giustificativi mancanti. La
questione appare nondimeno superata: l'interessata ha in effetti provveduto di
moto proprio ad allegare al ricorso i relativi documenti (doc. C a O: elenco a
pag. 7 n. 2.3), che quindi si rivelano ammissibili in questa procedura. Ai fini
del presente giudizio, questa Camera considererà pertanto anche questi “nuovi”
elementi.
6. Pacifica
la situazione riferita agli elementi di reddito (ricorso, pag. 8 n. 3.2) di cui
- insieme al marito - dispone la richiedente e che è quantificabile in fr.
6'486.70 mensili (fr. 27'360.– di AVS + fr. 20'480.– di rendita vitalizia + fr.
30'000.– di reddito da attività indipendente, diviso 12 mesi: doc. A pag. 1, B pag.
1 n. 3, E, F), cifra che appunto corrisponde a quella ritenuta a suo tempo per
il marito (doc. A pag. 1, O pag. 3 n. 3). Il fabbisogno mensile (ricorso pag. 8
n. 3.3) della richiedente e, con lei del marito, può essere stabilito in fr. 6'595.80
(fr. 1'700.– minimo LEF per coniugi + fr. 1'035.80 per cassa malati per i due
coniugi + fr. 3'350.– per interessi ipotecari + fr. 125.– per oneri
assicurativi + fr. 125.– per spese di riscaldamento + fr. 260.– per l'imposta
cantonale: doc. D, G, H, I, O pag. 4, A pag. 2). Di modo che, sotto questo
profilo, la convenuta non dispone certo di un margine per far fronte a oneri
processuali.
7. Per
quanto attiene la sostanza (sopra, consid. 5.1), il certificato municipale della
richiedente indica una sostanza lorda di fr. 1'242'307.– e una sostanza immobiliare
di fr. 709'792.–, “tutta bloccata da sequestro penale” (doc. B pag. 1 n.
3). Ora, dai documenti prodotti nell'ambito della causa di merito risulta che così
esposta la sostanza immobiliare corrisponde esattamente al valore di stima della
quota parte di un mezzo spettante appunto alla convenuta - l'altra metà essendo
del marito - del fondo n. __________ RFD __________ (doc. A pag. 2 n. 6), loro abitazione
coniugale (doc. O pag. 2 n. 5c), che in effetti risulta sequestrato (doc. C
pag. 1, D pag. 1, E pag. 1). Mentre che, per il resto e sempre dai documenti
della causa di merito, risulta che oltre a quella del marito (doc. A, pag. 3 n.
10), la sostanza appartenente alla moglie, e che è stata oggetto di sequestro
dell'autorità penale è costituita da 350 azioni __________ (doc. C pag. 1 e 7 n.
5, E pag. 1, D pag. 2 seg. n. A) e B). In particolare, da questo stesso
materiale, non emerge però che il sequestro penale è stato esteso e ha contemplato
anche “altra” sua sostanza, e meglio “beni propri per fr. 65'643.–” (ossia
“indivisione __________”) della richiedente (doc. E pag. 6 e O pag. 4) e
“eventuali conti bancari a lei intestati” (doc. E pag. 6). E, di per sé,
la stessa non ha preteso prima né lo fa ora il contrario (ricorso, pag. 9 n. 3.4;
contro-osservazioni 29 dicembre 2010, pag. 2 ad I), ritenuto che davanti al
Pretore si era - invero - limitata a sostenere di avere consumato i pochi beni di
sua proprietà che non erano stati sequestrati (contro-osservazioni 29 dicembre
2010, pag. 3 ad I). Peraltro, da questo punto di vista, mancando di riferimenti
e di indicazioni puntuali e specifiche, non torna nemmeno utile la decisione 27
gennaio 2011 con cui, in relazione al procedimento penale in corso, il GIAR ha ritenuto
comunque dati i presupposti per porre l'interessata al beneficio dell'assistenza
giudiziaria (doc. C pag. 1 secondo paragrafo).
7.1 Il Pretore
ha segnatamente negato la situazione di indigenza per il fatto che la
richiedente non aveva fornito la prova del valore di stima della sua
partecipazione in seno all'“indivisione __________” e della sua effettiva
impossibilità a realizzare tale bene (decreto impugnato, pag. 3). In proposito vero
è che, in questa sede, la ricorrente produce la distinta che quantifica la sua
quota parte in un credito di fr. 38'054.– netti (fr. 62'221.– ./. fr. 24'167.–:
doc. D pag. 2 n. 27; doc. N). Ciò non toglie che per il resto, l'interessata si
limita a rilevare che trattasi di patrimonio costituito da una comunione
ereditaria - di cui lei fa appunto parte - “come tale, non certo disponibile
e valorizzabile al momento della presentazione dell'istanza” ritenuto che è
“notorio che lo scioglimento di una comunione ereditaria richiede il
consenso di tutti gli eredi, o una procedura giudiziaria, cosa che l'istante
non può certo permettersi finanziariamente in questa fase” e che “i
rapporti con il resto dei componenti della CE si sono da tempo guastati (per
questo fatto non si è evidentemente in grado di produrre documenti)”
(ricorso, pag. 10 n. 3.4). Allegazioni queste che, a ben vedere, sembrano più
un mero pretesto inteso ad escludere a priori la possibilità di fornire prove al
riguardo, ma che in realtà sono poco indicative di un impedimento oggettivo. Di
modo che, da questo punto di vista, la critica mossa al primo giudice si
riassume in semplici affermazioni di parte che, poiché infondate, non meritano
tutela. La censura va così respinta.
7.2 Invero,
per il Pretore l'indigenza non era stata provata anche per un altro importante motivo.
Nell'ambito della vertenza di merito contestuale alla richiesta di assistenza
giudiziaria in esame, la convenuta si riteneva creditrice verso il marito di
fr. 1'647'931.20, saldo questo rimasto scoperto rispetto ad un importo dovutole
in forza della convenzione matrimoniale sottoscritta l'8 luglio 2004 di fr.
2'080'000.–: per il Pretore la differenza di fr. 432'515.80 era già stata
verosimilmente incassata dall'interessata, la quale, tuttavia, non aveva recato
la prova che anche quell'importo era stato di fatto sequestrato dall'autorità
penale (decreto impugnato, pag. 3). Ora, del fatto che i beni appartenenti alla
convenuta e posti sotto sequestro si riassumono nella quota parte di un mezzo
dell'abitazione coniugale (fondo n. __________ RFD __________) e in 350 azioni __________
già si è detto (sopra, consid. 7). Ciò posto è poi indubbio che la convenuta ha
fatto spiccare a carico del marito il precetto esecutivo 25 gennaio 2010 limitato
ad una somma capitale di fr. 1'647'484.20 quale “saldo credito di
partecipazione di fr. 2'080'000.00 riconosciuto con convenzione matrimoniale
08.07.2004” (doc. L e O pag. 2 n. 6 della causa di merito). A fronte di tale
risultanza, nell'ambito della procedura volta all'ottenimento dell'assistenza
giudiziaria, la richiedente ha rilevato che è “l'attuale situazione di
blocco totale, determinata dai sequestri penali, che non consente alla
convenuta di avere a libera disposizione l'importo di sua spettanza di CHF 432'515.80” (contro-osservazioni 29 dicembre 2010, pag. 3 ad I). In merito all'avvenuto incasso ipotizzato
dal Pretore, davanti a questa Camera la stessa ha quindi obiettato di “non
avere incassato alcunché, a causa dei sequestri penali imposti sulle PPP __________,
__________, __________ e __________ RFD __________” - riferite invero al
fondo n. __________ RFD __________ (consultazione in www.siftipub.ti.ch) - poiché “in
effetti anche i proventi da vendite di immobili, autorizzati di volta in volta
dal PP, sono stati bloccati” (ricorso, pag. 11 n. 3.5), lasciando così
sottintendere che l'importo si trovava ancora su un qualche conto intestato al
marito. Se non che, dallo scritto 19 agosto 2010 a firma del marito e prodotto dalla richiedente quale annesso al ricorso, in merito alla sua
situazione patrimoniale quest'ultimo ha quantificato in fr. 2'134'410.– i suoi attivi
costituiti dalla “liquidità su conti bloccati presso il MP” (doc. O al
ricorso pag. 1 in basso), importo questo che corrisponde di fatto all'utile
conseguito con la vendita del fondo n. __________ RFD __________ (fr.
2'028'000.–) - quindi diverso da quello di cui alle PPP poc'anzi citate - e di
un pacchetto azionario della __________ (fr. 106'410.–) (doc. A nella causa di
merito, pag. 2 n. 4 e 5). D'altra parte, nulla permette di ritenere - e peraltro
la ricorrente non lo sostiene nemmeno - che la quota parte di fr. 432'515.80 sia
da computare su tale somma. Davanti all'incongruenza che emerge dalle allegazioni
confuse e non unanimi della stessa convenuta, che doveva chiarire - anche alla
luce di precise obiezioni sollevate dall'attrice - le questioni controverse, in
assenza di evidenti e oggettivi riscontri, la conclusione pretorile resiste
tutto sommato alla critica e merita pertanto conferma.
8. Visto
che, per i suesposti motivi (sopra, consid. 7.1 e 7.2), non si può ritenere che
l'istante abbia dato prova nell'ambito dell'azione di contestazione promossa
dall'attrice con petizione 26 ottobre 2010, di una sua situazione d'indigenza, non
occorre confrontarsi oltre su valore e necessità di utilizzo da parte della
richiedente dell'auto che le appartiene (ricorso, pag. 11 n. 3.6; doc. L e M). Ciò
posto, e pur dovendosi considerare che, proprio perché costretta a difendersi
in giudizio, la resistenza della convenuta all'azione promossa dall'attrice non
può a priori dirsi sprovvista di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag;
ricorso, pag. 12 n. 4), in conclusione il decreto pretorile trova comunque conferma.
9. In
definitiva, il ricorso va così respinto. Non si prelevano né tassa di
giustizia, né spese per questa decisione (art. 4 cpv. 2 Lag; II CCA, 26
febbraio 2008 inc. n. 12.2007.65 pag. 5), mentre non si pone il problema di ripetibili,
l'atto ricorsuale non avendo formato oggetto d'intimazione (sopra, consid. C; I
CCA, 25 settembre 2007 inc. n. 11.2007.84 consid. 11). La richiesta di
assistenza giudiziaria formulata davanti a questa Camera per la procedura di
ricorso non può trovare accoglimento venendo meno - per gli stessi motivi di
cui si è detto (sopra, consid. 8) - il presupposto dell'indigenza (art. 3 cpv.
1 Lag).
Quanto ai
rimedi giuridici esperibili contro questa decisione sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come
quella emessa in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione
principale (II CCA, 5 giugno 2009 inc. n. 12.2008.231 consid. 4). Il relativo valore
litigioso, allo stadio attuale della causa, è stato quantificato dall'attrice in
fr. 374'124.– (act. I, pag. 2 n. I/2).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, il CPC/TI e la legge sul patrocinio
d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag),
decide: 1. Il ricorso 4 febbraio 2011 di AP 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse né spese.
3.
L'istanza
di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, contestuale al ricorso, è respinta.
4.
Intimazione:
– .
Comunicazione:
– Pretura
__________;
– .
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine
al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza
o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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