12.2011.201
Istanza di exequatur CLug
11 maggio 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2011.201
Data decisione, Autorità:
11.05.2012, IICCA
Titolo:
Istanza di exequatur CLug
DELIBAZIONE
ESECUZIONE
EXEQUATUR
art. 27 CL
art. 28 CL
art. 31 CL
art. 32 cpv. 1 CL
art. 33 cpv. 3 CL
art. 34 cpv. 2 CL
art. 46 CL
art. 47 CL
art. 49 CL
art. 53 CL
art. 54 CL
CLUG 2007
art. 84 CO
art. 67 cpv. 3 LEF
Incarto n.
12.2011.201
Lugano
11 maggio
2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.497
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza di
exequatur e di rigetto definitivo dell’opposizione 2 luglio 2011 e relativo
complemento 28 luglio 2011 da
CO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
RE 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’istante ha chiesto di dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza 29 gennaio
2010 del Tribunale di __________, sezione distaccata di __________ (n. __________
del ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2006) e di
rigettare in via definitiva per fr. 45'418.50 (fr. 39'372.- + fr. 6'046.50)
oltre interessi dell’1% dal 29 gennaio al 31 dicembre 2010 e dell’1.5% fino
alla data del pagamento, l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo
n. __________ dell’UEF di __________, domande che il Pretore, con decisione 25
ottobre 2011, ha accolto;
ed ora sul
reclamo 7 novembre 2011 con cui la convenuta ha chiesto di dichiarare
irricevibili, in subordine respinte, le istanze di exequatur e di rigetto
definitivo dell’opposizione, al quale l’istante si è integralmente opposta in
occasione dell’udienza di discussione del 16 gennaio 2012;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
sentenza 29 gennaio 2010 (n. __________ del ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell’anno 2006), il Tribunale di __________, sezione
distaccata di __________, ha respinto le domande introdotte da __________ e RE
1 nei confronti di CO 1 e, in parziale accoglimento della domanda
riconvenzionale di quest’ultima, ha condannato RE 1 a pagarle l’importo di € 30'000.- oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al
saldo effettivo. Insieme con __________, RE 1 è stata inoltre condannata a
versare a CO 1 l’importo di € 6'563.- per spese di lite, oltre IVA, CPA e
rimborso spese generali nella misura del 12.5% come per legge (doc. B, pag. 6).
La sentenza è stata munita di formula esecutiva il 25 febbraio 2010 (doc. B,
pag. 6) ed è stata notificata per rogatoria da questo Tribunale a __________ e RE
1 il successivo 4 maggio (doc. B). Con precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio, CO 1, indicando quale titolo
del credito la sentenza appena citata, ha escusso RE 1, che ha interposto
tempestiva opposizione, per il pagamento di fr. 39'372.- (€ 30'000.- al cambio
EURO/CHF di 1.3124), oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2006, e di fr.
10'077.55 (€ 7'678.72 al cambio EURO/CHF di 1.3124), oltre interessi al 5% dal
29 gennaio 2010 (doc. A e D).
2. Con
istanza 2 luglio e complemento 28 luglio 2011 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendo
che la sentenza 29 gennaio 2010 del Tribunale di __________, sezione distaccata
di __________ (n. __________ del ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell’anno 2006), fosse dichiarata esecutiva in Svizzera e che nel contempo
fosse rigettata in via definitiva per fr. 45'418.50 (fr. 39'372.- + fr.
6'046.50) oltre interessi dell’1% dal 29 gennaio al 31 dicembre 2010 e
dell’1.5% fino alla data del pagamento, l’opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________. Con
osservazioni 30 agosto 2011, RE 1 si è opposta alle richieste dell’istante
considerandole irricevibili, per difetto dei requisiti di autenticità della
sentenza italiana esatti dalla Convenzione di Lugano (CLug), in via subordinata
da respingere. Con replica 19 settembre 2011 e duplica 13 ottobre 2011 le parti
si sono riconfermate nelle rispettive posizioni e con decisione 25 ottobre 2011
il Pretore aggiunto ha accolto integralmente le richieste dell’istante.
3.Con il reclamo 7 novembre 2011 che qui
ci occupa, la convenuta, in via principale, chiede ancora una volta di dichiarare
irricevibili sia l’istanza di exequatur che quella di rigetto dell’opposizione
al PE n. __________ dell’UEF di __________ e, in subordine, di respingerle. Essa
adduce in sostanza che la decisione del Tribunale di __________, sezione
distaccata di __________, prodotta in causa difetta dei requisiti di forma
previsti dagli artt. 53 e 54 CLug (versione del 30 ottobre 2007, entrata in
vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2011 e per i Paesi membri dell’Unione
Europea, quindi per l’Italia, il 1° gennaio 2010; RS 0.275.12), in particolare manca
il formulario di cui al relativo allegato V. Essendo stata prodotta solo in
fotocopia, le sentenza non ottempera i requisiti di originalità imposti dalla
legge e, pertanto, da essa non possono comunque essere dedotti i dati di cui
all’allegato V, che doveva pertanto essere prodotto dall’istante. RE 1 non si
china invece sulle motivazioni e sugli accertamenti con cui il Pretore, nel
merito, dopo aver dichiarato esecutiva la sentenza del 29 gennaio 2010 del
Tribunale di __________, ha rigettato le sue contestazioni e accolto la richiesta
di rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________
dell’istante per complessivi fr. 45'418.50, oltre interessi dell’1% dal 29
gennaio al 31 dicembre 2010 e dell’1.5% fino alla data del pagamento. Nel
merito del rigetto dell’opposizione, pertanto, questa Camera non deve
esprimersi.
4.All’udienza del 16 gennaio 2012 CO 1 ha postulato la reiezione del gravame, producendo la copia della sentenza da dichiarare esecutiva,
questa volta munita della postilla di cui alla Convenzione dell’Aja del 5
ottobre 1961, e chiedendo di poter produrre l’originale il giorno successivo.
Preliminarmente, la Presidente della Camera ha reso le parti attente al fatto
che non fosse scontata l’applicazione della CLug revisionata (versione 2007) e
che avrebbe potuto porsi il problema dell’applicazione dell’art. 84 CO,
relativo alla valuta del credito. La reclamante ha quindi riconfermato le
proprie contestazioni in merito all’autenticità ai sensi dell’art. 53 CLug della
sentenza da dichiarare esecutiva ed ha eccepito l’errata esposizione del
credito, in franchi svizzeri anziché in euro, da parte dell’istante e
conseguente errore del primo giudice nel condannarla al pagamento in franchi
svizzeri. L’istante ha invece rilevato che, trattandosi di un’istanza di
rigetto dell’opposizione ad un precetto esecutivo in franchi svizzeri ai sensi
dell’art. 67 cpv. 3 LEF, sarebbe impossibile chiederlo in euro. La Presidente ha
respinto la richiesta di proroga per la produzione di nuovi documenti formulata
dall’istante, essendo gli stessi inammissibili nell’ambito della procedura di
reclamo (art. 326 CPC), e le parti hanno accettato che la decisione venga
emanata dalla Camera senza ulteriori formalità e senza ulteriori convocazioni.
5.L’art. 63 cpv. 1 CLug (RS 0.275.12, versione
2007) dispone che tale Convenzione si applica solo alle azioni proposte
posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origine e (non
“oppure”) nello Stato richiesto per la dichiarazione d’esecutività della
decisione estera. Contrariamente al testo italiano, infatti, che usa il termine
“ovvero”, i testi in tedesco e in francese usano “und” rispettivamente “et”.
Tali termini, oltretutto, meglio si sposano con i principi generali di applicazione
di una convenzione internazionale, che deve ritenersi vincolante per le parti
contraenti dal momento in cui viene ratificata ed entra in vigore sul
territorio di entrambe le parti interessate. Pertanto, essendo entrata in
vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2011 (per l’Italia il 1° gennaio 2010), le
disposizioni della CLug revisionata si applicano alle azioni promosse nello Stato
d’origine dopo il 31 dicembre 2010 (Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le
droit International privé Convention de Lugano, n. 1 ad art. 63 CL, pag. 2081).
L’art. 63 cpv. 2 let. a CLug estende l’applicabilità della convenzione se
l’azione, sfociata nella decisione da riconoscere o eseguire dopo la sua
entrata in vigore, è stata promossa posteriormente all’entrata in vigore, sia
nello Stato d’origine che nello Stato richiesto, della convenzione di Lugano
del 16 settembre 1988 (RS 0.275.11 CL). Ciò significa che, per soggiacere alla
CLug revisionata, l’azione deve essere stata promossa nel vigore della CL (1988)
e la decisione da eseguire deve essere stata pronunciata nel vigore della CLug
revisionata in entrambi gli Stati, quello d’origine e quello richiesto.
Nella
fattispecie, l’azione è stata iscritta al ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili del Tribunale di __________, sezione distaccata di __________,
quindi promossa, nel 2006. La relativa decisione è del 29 gennaio 2010, data in
cui la CLug revisionata non era ancora entrata in vigore nello Stato richiesto
dell’esecuzione della sentenza estera, ovvero la Svizzera. Pertanto,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, alla fattispecie è applicabile la
CL 1988 (in questo senso si è anche di recente espresso il Tribunale federale,
sentenza del 7 novembre 2011 inc.4A_372/2011). La richiesta di exequatur,
contestuale alla richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione, è stata però
introdotta dopo il 1° gennaio 2011, sicché alla procedura di primo grado e alla
relativa impugnativa si applica il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero
(CPC). Di conseguenza, l’opposizione all’exequatur ai sensi dell’art. 36 CL
1988 è proponibile mediante reclamo (319-327 CPC) all’autorità giudiziaria
preposta, ovvero, in Ticino, alla Camera civile d’appello competente per
materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione
con l’art. 309 lett. a CPC). Non torna invece applicabile l’art. 327a CPC (TF
sentenza del 7 novembre 2011 inc.4A_372/2011). Proposto il 7 novembre 2011,
entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, il
reclamo è pertanto ricevibile e nulla osta alla trattazione del gravame.
6.L’art. 31 CL prevede che le decisioni
rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato
contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte
interessata. Il successivo art. 32 cpv. 1 CL specifica che in Svizzera, per le
decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro, tale istanza deve
essere proposta al “Giudice competente a pronunciare il rigetto
dell’opposizione” nel quadro della procedura disciplinata dagli artt. 80 e 81
LEF. All’istanza devono essere allegati i documenti di cui agli artt. 46 e 47 CL
(art. 33 cpv. 3 CL) e la stessa può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati
dagli artt. 27 e 28 CL (art. 34 cpv. 2 CL). Ora, nel caso di specie, incontestabile e incontestato è che la sentenza del Tribunale di __________,
sezione distaccata di __________, del 29 gennaio 2010 sia esecutiva in quel
Paese: come risulta dagli atti, accertato dal Pretore e incontestato dalla
reclamante, essa è in effetti stata munita di formula esecutiva il 25 febbraio
2010 (doc. B, pag. 6). Con ciò, essa è passibile di essere eseguita all’estero,
beninteso se risultano adempiute anche le altre condizioni per l’exequatur (qui
non contestate).
6.1 Basandosi sulle disposizioni della CLug revisionata, la
reclamante contesta unicamente la sussistenza dei requisiti di autenticità
previsti dall’art. 53 e 54 CLug, però non applicabili alla fattispecie. In
particolare, RE 1 insiste anche in questa sede nel sostenere che la decisione
prodotta in causa non rispetti tali requisiti essendo stata prodotta solo in
fotocopia, anche nel parallelo incarto SO.2011.499 (incarto 12.2011.203 di
questa Camera). A dire della reclamante, infatti, il Pretore sarebbe incorso in
“manifesto arbitrio” ritenendo autentico tale documento (reclamo,
ad. 1 pag. 5 in fondo): nella decisione impugnata, il primo giudice ha
accertato che nel parallelo citato incarto l’istante ha prodotto una copia
autentica della decisione da dichiarare esecutiva (“copia originale di
sentenza”) ed ha quindi ritenuto rispettate le condizioni di autenticità della stessa
(sentenza impugnata pag 4). RE 1 non solleva altre argomentazioni in merito
all’autenticità contestata della decisione prodotta in causa: in particolare,
la reclamante non sostiene che il contenuto del documento sia stato alterato o
che quella prodotta in causa non sia la sentenza pronunciata dal Tribunale di __________,
sezione distaccata di __________, il 29 gennaio 2010 e neppure contesta di
essere stata condannata dallo stesso Tribunale, con quella decisione, a pagare
all’istante l’importo da questa posto in esecuzione in Svizzera. RE 1 non
pretende neppure che tale decisione non le sia stata notificata correttamente, o
che sia stato violato l’ordine pubblico svizzero o il suo diritto di essere
sentita o, ancora, che il giudice adito non fosse competente (avendo peraltro
lei stessa promosso l’azione sfociata nella decisione in parola). Pertanto,
incontestata è l’insussistenza di uno dei motivi indicati dagli artt. 27 e 28 CL.
6.2 Ora, la produzione di una spedizione che presenti tutte le
formalità necessarie alla sua autenticità è un requisito formale imposto anche
dalle disposizioni della CL (art. 46 n.1). In realtà, a ben guardare, contrariamente
a quanto sostiene la reclamante, pur essendo una fotocopia del testo della
sentenza 29 gennaio 2010, sul doc. B, nuovamente prodotto dall’istante a
seguito dell’ordinanza del 22 luglio 2011 del Pretore aggiunto e annesso agli
atti dell’inc. SO.2011.499, sono apposti in originale (seppur di colore nero) il
timbro “ORIGINALE” sulla prima pagina, tutti i timbri del Tribunale ordinario
di __________ a cavallo fra le varie pagine fotocopiate, nonché la formula
esecutiva con la firma autografa del “CANCELLIERE C1” __________ a pag. 6 e il
timbro “DIRITTO DI COPIA” con la firma autografa dell’“OPERATORE GIUDIZIARIO
B2” __________ a tergo di pag. 5 (doc. B, inc. SO.2011.499). Pure la “RELAZIONE
DI NOTIFICAZIONE” annessa in calce al documento risulta originale, sia nelle
annotazioni manoscritte, che nei timbri e nella firma autografa dell’ufficiale
giudiziario __________.
6.3 Ai sensi dell’art. 133 del Codice di procedura civile italiano
(CPC-IT), una sentenza è resa pubblica mediante il deposito nella cancelleria
del giudice che l’ha pronunciata, con comunicazione alle parti dell’avvenuto
deposito. In generale, la notificazione di un atto giudiziario avviene mediante
consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto stesso (art.
137 cpv. 2 CPC-IT) da parte dell’ufficiale giudiziario, che ne certifica
l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta,
apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto (art. 148 CPC-IT). Per
valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri
provvedimenti dell’autorità giudiziaria devono essere muniti della formula
esecutiva che viene apposta da parte del cancelliere sull’originale o sulla
copia della decisione (art. 475 CPC-IT). Alla luce delle disposizioni testé
citate e degli accertamenti di cui al precedente considerando 6.2, pertanto, a
ragione anche ai sensi dell’art. 46 n. 1 CL il Pretore aggiunto ha ritenuto
rispettati i requisiti di autenticità della decisione da dichiarare esecutiva,
essendone stata prodotta una copia “ORIGINALE” nel parallelo inc. SO.2011.499,
incarto 12.2011.203 di questa Camera, da ritenersi fatto notorio sia in prima
sia in seconda istanza (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero,
Lugano 2011, n. 3 ad art. 151 CPC, pag. 631). In ragione di ciò, ai sensi
dell’art. 49 CL, non è neppure richiesta alcuna legalizzazione o formalità
analoga. La decisione del Pretore aggiunto resiste pertanto ad ogni critica e
Fatti
il reclamo è destituito di buon fondamento.
7.Infine, non può essere accolta neppure
la contestazione della reclamante riguardo l’operato del Pretore aggiunto che,
ai sensi dell’art. 84 CO non avrebbe potuto condannarla al pagamento in franchi
svizzeri di un debito contratto in euro. A tale proposito, come rileva con
pertinenza l’istante, la procedura che ci occupa è quella del rigetto
dell’opposizione in sede di esecuzione forzata secondo la LEF e non un’azione
di merito. L’art. 67 cpv. 3 LEF impone al creditore procedente di esporre il
suo credito in valuta svizzera e, di conseguenza, l’obbligo del debitore di
prestare in tale valuta deve essere ben distinto dall’obbligo scaturente
dall’art. 84 CO (TF sentenza dell’8 novembre 2011 inc.5A_611/2011, consid. 5
con riferimenti).
8.Ne discende la reiezione del reclamo della
convenuta, manifestamente infondato ed al limite del temerario, e la
conseguente conferma del giudizio pretorile. La tassa di giustizia, le spese e
le ripetibili di questo giudizio seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e vanno
calcolate tenendo conto dell’art. III del Protocollo n. 1 della CL. Il valore
di causa valevole anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è
di fr. 45'418.50.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento
per le ripetibili
decide: 1. Il reclamo 7 novembre 2011 di RE 1 è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.-
sono poste a carico della reclamante, con l'obbligo di rifondere alla
controparte fr. 1'500.- per ripetibili.
3. Notificazione:
Considerandi
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine
al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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