12.2011.202
Istanza di exequatur Clug
11 maggio 2012Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2011.202
Data decisione, Autorità:
11.05.2012, IICCA
Titolo:
Istanza di exequatur Clug
DELIBAZIONE
ESECUZIONE
EXEQUATUR
art. 27 CL
art. 28 CL
art. 31 CL
art. 32 cpv. 1 CL
art. 33 cpv. 3 CL
art. 34 cpv. 2 CL
art. 46 CL
art. 47 CL
art. 49 CL
art. 53 CL
art. 54 CLUG 1998
art. 84 CO
art. 67 cpv. 3 LEF
Incarto n.
12.2011.202
Lugano
11 maggio
2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.498
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza di
exequatur e di rigetto definitivo dell’opposizione 2 luglio 2011 e relativo
complemento 28 luglio 2011 da
CO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
RE 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’istante ha chiesto di dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza 28 ottobre
2009 del Tribunale di __________, sezione distaccata di __________ (n. __________
del ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2006) e di
rigettare in via definitiva per fr. 28'872.80, oltre interessi del 2.5% dal 16
gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2009, dell’1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e dell’1.5% dal 1° gennaio
2011, e per fr. 8'073.70 oltre interessi del 3% dal 28 ottobre al 31 dicembre
2009, dell’1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e dell’1.5% dal 1° gennaio
2011, l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’UEF di __________, domande che il Pretore, con decisione 25 ottobre 2011, ha accolto;
ed ora sul
reclamo 7 novembre 2011 con cui la convenuta ha chiesto di dichiarare
irricevibili, in subordine respinte, le istanze di exequatur e di rigetto
definitivo dell’opposizione, al quale l’istante si è integralmente opposta in
occasione dell’udienza di discussione del 16 gennaio 2012;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
sentenza 28 ottobre 2009 (n. __________ del ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell’anno 2006), il Tribunale di __________, sezione
distaccata di __________, ha respinto le domande introdotte da RE 1 nei
confronti CO 1 e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di
quest’ultima, ha condannato RE 1 a pagarle l’importo di € 22'000.-, oltre
interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo effettivo, e le
spese di giudizio liquidate per l’importo di € 5'258.-, oltre IVA, CPA e
rimborso spese generali nella misura del 12.5% come per legge (doc. B, pag. 7).
La sentenza è stata munita di formula esecutiva il 25 febbraio 2010 (doc. B, a
tergo di pag. 7) ed è stata notificata per rogatoria da questo Tribunale a RE 1
il successivo 4 maggio (doc. B, annesso). Con precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio, CO 1, indicando quale titolo
del credito la sentenza appena citata, ha escusso RE 1, che ha interposto
tempestiva opposizione, per il pagamento di fr. 28'872.- (€ 22'000.- al cambio
EURO/CHF di 1.3124), oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2006, e di fr.
8'073.70 (€ 6'151.86 al cambio EURO/CHF di 1.3124), oltre interessi al 5% dal
28 ottobre 2009 (doc. A, C e D).
2. Con
istanza 2 luglio e complemento 28 luglio 2011 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendo
che la sentenza 28 ottobre 2009 del Tribunale di __________, sezione distaccata
di __________ (n. __________ del ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell’anno 2006), fosse dichiarata esecutiva in Svizzera e che nel contempo
fosse rigettata in via definitiva per fr. 28'872.80, oltre interessi del 2.5%
dal 16 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2009, dell’1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e dell’1.5% dal 1°
gennaio 2011, e per fr. 8'073.70, oltre interessi del 3% dal 28 ottobre al 31
dicembre 2009, dell’1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e dell’1.5% dal 1°
gennaio 2011, l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n.
__________ dell’UEF di __________. Con osservazioni 30 agosto 2011 RE 1 si è opposta
alle richieste dell’istante considerandole irricevibili, per difetto dei
requisiti di autenticità della sentenza italiana esatti dalla Convenzione di
Lugano (CLug), in via subordinata da respingere per altre questioni di merito.
Con replica 19 settembre 2011 e duplica 13 ottobre 2011 le parti si sono
riconfermate nelle rispettive posizioni e con decisione 25 ottobre 2011 il
Pretore aggiunto ha accolto integralmente le richieste dell’istante.
3.Con il reclamo 7 novembre 2011 che qui
ci occupa, la convenuta, in via principale, chiede ancora una volta di
dichiarare irricevibili sia l’istanza di exequatur che quella di rigetto
dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ e, in subordine, di
respingerle. Essa adduce in sostanza che la decisione del Tribunale di __________,
sezione distaccata di __________, prodotta in causa difetta dei requisiti di
forma previsti dagli artt. 53 e 54 CLug (versione del 30 ottobre 2007, entrata
in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2011 e per i Paesi membri dell’Unione
Europea, quindi per l’Italia, il 1° gennaio 2010; RS 0.275.12), in particolare
manca il formulario di cui al relativo allegato V. Essendo stata prodotta solo
in fotocopia, le sentenza non ottempera i requisiti di originalità imposti
dalla legge e, pertanto, da essa non possono comunque essere dedotti i dati di
cui all’allegato V, che doveva pertanto essere prodotto dall’istante. RE 1 non
si china invece sulle motivazioni e sugli accertamenti con cui il Pretore, nel
merito, dopo aver dichiarato esecutiva la sentenza del 28 ottobre 2009 del
Tribunale di __________, ha rigettato le sue contestazioni e accolto la richiesta
di rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________
dell’istante per l’importo di fr. 36'946.50 oltre interessi su fr. 28'872.80
del 2.5% dal 16 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, del 3% dal 1° gennaio 2008 al
31 dicembre 2009, dell’1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e dell’1.5% dal 1°
gennaio 2011, e su fr. 8'073.70 del 3% dal 28 ottobre al 31 dicembre 2009,
dell’1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e dell’1.5% dal 1° gennaio 2011. Nel
merito del rigetto dell’opposizione, pertanto, questa Camera non deve
esprimersi.
4.All’udienza del 16 gennaio 2012 CO 1 ha postulato la reiezione del gravame, producendo la copia della sentenza da dichiarare esecutiva,
questa volta munita della postilla di cui alla Convenzione dell’Aja del 5
ottobre 1961, e chiedendo di poter produrre l’originale il giorno successivo.
Preliminarmente, la Presidente della Camera ha reso le parti attente al fatto
che non fosse scontata l’applicazione della CLug revisionata (versione 2007) e
che avrebbe potuto porsi il problema dell’applicazione dell’art. 84 CO,
relativo alla valuta del credito. La reclamante ha quindi riconfermato le
proprie contestazioni in merito all’autenticità ai sensi dell’art. 53 CLug
della sentenza da dichiarare esecutiva ed ha eccepito l’errata esposizione del
credito, in franchi svizzeri anziché in euro, da parte dell’istante e
conseguente errore del primo giudice nel condannarla al pagamento in franchi
svizzeri. L’istante ha invece rilevato che, trattandosi di un istanza di rigetto
dell’opposizione ad un precetto esecutivo in franchi svizzeri ai sensi
dell’art. 67 cpv. 3 LEF, sarebbe impossibile chiederlo in euro. La Presidente
ha respinto la richiesta di proroga per la produzione di nuovi documenti
formulata dall’istante, essendo gli stessi inammissibili nell’ambito della
procedura di reclamo (art. 326 CPC), e le parti hanno accettato che la
decisione venga emanata dalla Camera senza ulteriori formalità e senza
ulteriori convocazioni.
5.L’art. 63 cpv. 1 CLug (RS 0.275.12, versione
2007) dispone che tale convenzione si applica solo alle azioni proposte
posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origine e (non
“oppure”) nello Stato richiesto per la dichiarazione d’esecutività della
decisione estera. Contrariamente al testo italiano, infatti, che usa il termine
“ovvero”, i testi in tedesco e in francese usano “und” rispettivamente “et”.
Tali termini, oltretutto, meglio si sposano con i principi generali di
applicazione di una convenzione internazionale, che deve ritenersi vincolante
per le parti contraenti dal momento in cui viene ratificata ed entra in vigore
sul territorio di entrambe le parti interessate. Pertanto, essendo entrata in
vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2011 (per l’Italia il 1° gennaio 2010), le
disposizioni della CLug revisionata si applicano alle azioni promosse nello
Stato d’origine dopo il 31 dicembre 2010 (Bucher, Commentaire
Romand, Loi sur le droit International privé Convention de Lugano, n. 1 ad art.
63 CL, pag. 2081). L’art. 63 cpv. 2 let. a CLug estende l’applicabilità della
convenzione se l’azione, sfociata nella decisione da riconoscere o eseguire
dopo la sua entrata in vigore, è stata promossa posteriormente all’entrata in
vigore, sia nello Stato d’origine che nello Stato richiesto, della convenzione
di Lugano del 16 settembre 1988 (CL, RS 0.275.11). Ciò significa che, per
soggiacere alla CLug revisionata, l’azione deve essere stata promossa nel
vigore della CL e la decisione da eseguire deve essere stata pronunciata nel
vigore della CLug revisionata in entrambi gli Stati, quello d’origine e quello
richiesto.
Nella
fattispecie, l’azione è stata iscritta al ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili del Tribunale di __________, sezione distaccata di __________,
quindi promossa, nel 2006. La relativa decisione è del 28 ottobre 2009, data in
cui la CLug revisionata non era ancora entrata in vigore né nello Stato
d’origine né nello Stato richiesto dell’esecuzione della sentenza estera. Pertanto,
come rettamente accertato dal Pretore, alla fattispecie è applicabile la CL. La
richiesta di exequatur, contestuale alla richiesta di rigetto definitivo
dell’opposizione, è stata però introdotta dopo il 1° gennaio 2011, sicché alla
procedura di primo grado e alla relativa impugnativa si applica il nuovo codice
di diritto processuale civile svizzero (CPC). Di conseguenza, l’opposizione
all’exequatur ai sensi dell’art. 36 CL è proponibile mediante reclamo (319-327
CPC) all’autorità giudiziaria preposta, ovvero, in Ticino, alla Camera civile
d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e
n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC). Non torna invece
applicabile l’art. 327a CPC (TF sentenza del 7 novembre 2011 inc.4A_372/2011).
Proposto il 7 novembre 2011, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione
della decisione impugnata, il reclamo è pertanto ricevibile e nulla osta alla
trattazione del gravame.
6.L’art. 31 CL prevede che le decisioni
rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato
contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte
interessata. Il successivo art. 32 cpv. 1 CL specifica che in Svizzera, per le
decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro, tale istanza deve
essere proposta al “Giudice competente a pronunciare il rigetto
dell’opposizione” nel quadro della procedura disciplinata dagli artt. 80 e 81
LEF. All’istanza devono essere allegati i documenti di cui agli artt. 46 e 47
CL (art. 33 cpv. 3 CL) e la stessa può essere rigettata solo per uno dei motivi
contemplati dagli artt. 27 e 28 CL (art. 34 cpv. 2 CL). Ora, nel caso di
specie, incontestabile e incontestato è che la sentenza del
Tribunale di __________, sezione distaccata di __________, del 28 ottobre 2009 sia
esecutiva in quel Paese: come risulta dagli atti, accertato dal Pretore e
incontestato dalla reclamante, essa è in effetti stata munita di formula
esecutiva il 25 febbraio 2010 (doc. B, a tergo di pag. 7). Con ciò, essa è
passibile di essere eseguita all’estero, beninteso se risultano adempiute anche
le altre condizioni per l’exequatur (qui non contestate).
6.1 Basandosi ancora una volta sulle disposizioni della CLug
revisionata, la reclamante contesta unicamente la sussistenza dei requisiti di
autenticità previsti dall’art. 53 CLug, però non applicabili alla fattispecie.
In particolare, RE 1 insiste anche in questa sede nel sostenere che la
decisione sia stata prodotta in causa solo in fotocopia. A dire della
reclamante, infatti, il Pretore sarebbe incorso in “manifesto arbitrio”
ritenendo autentico tale documento (reclamo, ad. 2 pag. 5 in fondo): nella decisione impugnata, il primo giudice ha accertato che l’istante ha prodotto una
copia autentica della decisione da dichiarare esecutiva (“copia originale di
sentenza”) ed ha quindi ritenuto rispettate le condizioni di autenticità della
stessa (sentenza impugnata pag 4). RE 1 non solleva altre argomentazioni in
merito all’autenticità contestata della decisione prodotta in causa: in
particolare, la reclamante non sostiene che il contenuto del documento sia
stato alterato o che quella prodotta in causa non sia la sentenza pronunciata
dal Tribunale di __________, sezione distaccata di __________, il 28 ottobre 2009
e neppure contesta di essere stata condannata dallo stesso Tribunale, con
quella decisione, a pagare all’istante l’importo da questa posto in esecuzione
in Svizzera. RE 1 non pretende neppure che tale decisione non le sia stata
notificata correttamente, o che sia stato violato l’ordine pubblico svizzero o
il suo diritto di essere sentita o, ancora, che il giudice adito non fosse
competente (avendo peraltro lei stessa promosso l’azione sfociata nella
decisione in parola). Pertanto, incontestata è l’insussistenza di uno dei motivi
indicati dagli artt. 27 e 28 CL.
6.2 Ora, la produzione di una spedizione che presenti tutte le
formalità necessarie alla sua autenticità è un requisito formale imposto anche
dalle disposizioni della CL (art. 46 n.1). In realtà, a ben guardare,
contrariamente a quanto sostiene la reclamante, pur essendo una fotocopia del
testo della sentenza 28 ottobre 2009, sul doc. B sono apposti in originale
(seppur di colore nero) il timbro “ORIGINALE” sulla prima pagina, tutti i
timbri del Tribunale ordinario di Milano a cavallo fra le varie pagine fotocopiate,
nonché la formula esecutiva con la firma autografa del “CANCELLIERE C1” __________
e il timbro “DIRITTO DI COPIA” con la firma autografa dell’“OPERATORE
GIUDIZIARIO B2” __________ a tergo di pag. 7 (doc. B). Pure la “RELAZIONE DI
NOTIFICAZIONE” annessa in calce al documento risulta originale, sia nelle
annotazioni manoscritte, che nei timbri e nella firma autografa dell’ufficiale
giudiziario __________, il cui timbro originale è pure presente a cavallo fra
il foglio della relazione di notifica e il resto di pag. 7 della sentenza (doc.
B).
6.3 Ai sensi dell’art. 133 del Codice di procedura civile italiano
(CPC-IT), una sentenza è resa pubblica mediante il deposito nella cancelleria
del giudice che l’ha pronunciata, con comunicazione alle parti dell’avvenuto
deposito. In generale, la notificazione di un atto giudiziario avviene mediante
consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto stesso (art.
137 cpv. 2 CPC-IT) da parte dell’ufficiale giudiziario, che ne certifica
l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta,
apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto (art. 148 CPC-IT). Per
valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri
provvedimenti dell’autorità giudiziaria devono essere muniti della formula
esecutiva che viene apposta da parte del cancelliere sull’originale o sulla
copia della decisione (art. 475 CPC-IT). Alla luce delle disposzione testé
citate e degli accertamenti di cui al precedente considerando 6.2, pertanto,
non a torto, il Pretore aggiunto ha ritenuto rispettati i requisiti di
autenticità della decisione da dichiarare esecutiva, essendone stata prodotta
una copia “ORIGINALE”. In ragione di ciò, ai sensi dell’art. 49 CL, non è
neppure richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga. La decisone del
Pretore aggiunto resiste pertanto ad ogni critica e il reclamo è destituito di
buon fondamento.
Fatti
7.Infine, non può essere accolta neppure
la contestazione della reclamante riguardo l’operato del Pretore aggiunto che,
ai sensi dell’art. 84 CO non avrebbe potuto condannarla al pagamento in franchi
svizzeri di un debito contratto in euro. A tale proposito, come rileva con
pertinenza l’istante, la procedura che ci occupa è quella del rigetto
dell’opposizione in sede di esecuzione forzata secondo la LEF e non un’azione
di merito. L’art. 67 cpv. 3 LEF impone al creditore procedente di esporre il
suo credito in valuta svizzera e, di conseguenza, l’obbligo del debitore di
prestare in tale valuta deve essere ben distinto dall’obbligo scaturente
dall’art. 84 CO (TF sentenza dell’8 novembre 2011 inc.5A_611/2011, consid. 5
con riferimenti).
8.Ne discende la reiezione del reclamo
della convenuta, manifestamente infondato ed al limite del temerario, e la
conseguente conferma del giudizio pretorile. La tassa di giustizia, le spese e
le ripetibili di questo giudizio seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono
calcolate anche in ragione dell’identità di substrato giuridico del reclamo
presentato dal rappresentante della convenuta negli incarti collegati
SO.2011.497 e SO.2011.499, con conseguente minor onere
per la controparte, patrocinata dallo stesso legale nelle testé citate cause,
che si è opposta ai gravami. Il valore di causa
valevole anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 36'946.50.
Nella commisurazione delle spese processuali si è anche tenuto conto dell’art.
III del Protocollo n. 1 alla CL.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento
per le ripetibili
decide: 1. Il reclamo 7 novembre 2011 di RE 1 è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 700.-, già anticipate dalla
reclamante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte
Considerandi
fr. 800.- per ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine
al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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