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Decisione

12.2011.203

Istanza di exequatur CLug

11 maggio 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

7.Infine, non può essere accolta neppure

la contestazione della reclamante riguardo l’operato del Pretore aggiunto che,

ai sensi dell’art. 84 CO non avrebbe potuto condannarla al pagamento in franchi

svizzeri di un debito contratto in euro. A tale proposito, come rileva con

pertinenza l’istante, la procedura che ci occupa è quella del rigetto

dell’opposizione in sede di esecuzione forzata secondo la LEF e non un’azione

di merito. L’art. 67 cpv. 3 LEF impone al creditore procedente di esporre il

suo credito in valuta svizzera e, di conseguenza, l’obbligo del debitore di prestare

in tale valuta deve essere ben distinto dall’obbligo scaturente dall’art. 84 CO

(TF sentenza dell’8 novembre 2011 inc.5A_611/2011, consid. 5 con riferimenti).

8.Ne discende la reiezione del reclamo

della convenuta, manifestamente infondato ed al limite del temerario, e la

conseguente conferma del giudizio pretorile. La tassa di giustizia, le spese e

le ripetibili di questo giudizio seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono

calcolate anche in ragione dell’identità di substrato fattuale e giuridico del

reclamo presentato dal rappresentante della convenuta nel parallelo incarto

SO.2011.497 (incarto 12.2011.201 di questa Camera), con

conseguente minor onere per la controparte, istante in entrambe le cause, che

si è opposta ai gravami. Il valore di causa valevole

anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 6'046.50.

Nella commisurazione delle spese processuali si è anche tenuto conto dell’art.

III del Protocollo n. 1 alla CL.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento

per le ripetibili

decide: 1. Il reclamo 7 novembre 2011 RE 1 è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.- sono poste a carico

della reclamante, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- per

Considerandi

ripetibili.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine

al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse

possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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