12.2011.206
Società anonima - lacune nell'organizzazione della società - scioglimento della società - appello - fatti nuovi
16 dicembre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2011.206
Data decisione, Autorità:
16.12.2011, IICCA
Titolo:
Società anonima - lacune nell'organizzazione della società - scioglimento della società - appello - fatti nuovi
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
SCIOGLIMENTO
art. 727 CO
art. 731b cpv. 1 cf. 3 CO
art. 941a CO
art. 317 CPC
Incarto n.
12.2011.206
Lugano
16 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2011.3903
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 14
settembre 2011 da
CO 1
contro
RI 1
rappr. da RA 1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un
organo di revisione ex art. 727 CO, domanda su cui la convenuta non si è
espressa;
nell’ambito
della quale il Pretore, con sentenza 10 novembre 2011, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante
la convenuta con atto di appello 22 novembre 2011, con cui chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di revocare lo scioglimento e la liquidazione
in via di fallimento, protestando spese e ripetibili;
mentre
l'istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
istanza 14 settembre 2011AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, chiedendo che nei confronti della
società, priva di un organo di revisione ex art. 727 CO (il revisore iscritto N__________
__________ essendo stato cancellato, cfr. doc. A) e invano diffidata sia per
raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a
ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate
le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC e art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che il 19
settembre 2011 il Pretore ha assegnato alla convenuta ex art. 731b cpv. 1 n. 1
CO un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale (convocare
un’assemblea generale allo scopo di designare un nuovo organo di revisione e
richiedere la sua iscrizione al registro di commercio, oppure produrre una
dichiarazione di rinuncia, a condizione che fossero adempiuti i presupposti
dell’art. 727a cpv. 2 CO), pena il suo scioglimento e la sua liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che il
termine assegnato essendo scaduto infruttuosamente, il Pretore, con decisione 10
novembre 2011, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha pronunciato lo
scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), senza aver prelevato
né tasse né spese (dispositivo n. 2);
che con l’appello
22 novembre 2011 che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare il
querelato giudizio nel senso di revocare lo scioglimento e la liquidazione in
via di fallimento, adducendo che nel frattempo, il 17 novembre 2011, la
situazione di legalità era stata da lei ripristinata, con la nomina di un nuovo
ufficio di revisione abilitato (T__________ __________, cfr. nuovi doc. D-F);
che
all’appello in questione, inoltrato contro una decisione finale resa
nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore - il 1°
gennaio 2011 - del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC),
sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv.
1 CPC);
che
giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in
appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);
che,
visto quanto precede, la censura d’appello secondo cui la situazione di
legalità sarebbe stata ripristinata dopo la decisione del Pretore dev’essere
dichiarata ricevibile e fondata;
che la
dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che
il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo
nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo ad evitare lo scioglimento della
società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che
il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova)
in appello (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III
369; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n.
12.2011.142);
che nel
caso di specie la nomina del nuovo ufficio di revisione abilitato, debitamente
provata dai doc. D-F allegati all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum,
trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia
pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid.
11.1), di modo che lo stesso può e deve essere tenuto in considerazione senza
restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747): ciò fa sì che il
provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta dev’essere
annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de
la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit
civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010
p. 362; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n.
12.2011.142);
che, in
definitiva, l’appello deve pertanto essere accolto nel senso che l’istanza va
respinta;
che per
quanto riguarda le spese e le ripetibili di primo e secondo grado, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale
nominale della società convenuta (cfr. doc. A; TF 22 giugno 2010
4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19 agosto 2010 4A_315/2010
consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28
ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142), vale quanto segue: visto che il ripristino
della situazione di legalità è avvenuto solo in appello, non vi è motivo di
modificare il giudizio di prima sede su tale questione, tanto più che il
Pretore non aveva caricato alle parti né tasse né spese né ripetibili e in
questa sede la convenuta non ha precisato quale sarebbe l’eventuale indennità
per ripetibili da lei pretesa; quanto alle spese e alle ripetibili di seconda
istanza, va da una parte considerato che per diritto federale all’istante
(rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate le spese procedurali
(art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388), e
dall’altra va tenuto conto che la convenuta è sì risultata vincente, ma che il
ritardo nel ripristinare la situazione di legalità giustifica di accollarle
almeno parte degli oneri processuali (Machado,
op. cit. p. 57): nelle particolari circostanze appare pertanto equo, in
applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, porre a carico di quest’ultima
metà delle spese giudiziarie anticipate (di fr. 900.-), senza attribuzione di
ripetibili per la procedura di secondo grado;
Per i quali motivi
decide:
Fatti
I. L’appello 22 novembre 2011 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 novembre 2011 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così
riformata:
1. L’istanza è respinta.
Considerandi
II. La
tassa di giustizia e le spese di appello di complessivi fr. 450.-, da
anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono
ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 30'000.-.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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