12.2011.21
Lodo arbitrale - deposito e intimazione - diritto transitorio
11 febbraio 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2011.21
Data decisione, Autorità:
11.02.2011, IICCA
Titolo:
Lodo arbitrale - deposito e intimazione - diritto transitorio
DISPOSIZIONI GENERALI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
LODO
art. 356 cpv. 1 let. b CPC
art. 386 cpv. 1 CPC
art. 407 CPC
Incarto n.
12.2011.21
Lugano
11 febbraio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
statuente quale autorità giudiziaria in materia di
arbitrato ai sensi dell’art. 356 cpv. 1 lit. b CPC;
vista la domanda 2 febbraio 2011 intesa al deposito e
all’intimazione del lodo arbitrale emanato il 2 febbraio 2011 dalla Commissione
speciale di ricorso in materia di controversie derivanti dall’applicazione del
ROC/EOC nella vertenza tra
IS 1
contro
CO 1
osservato che a una domanda presentata dopo il 1°
gennaio 2011 è applicabile il Codice di diritto processuale svizzero, anche se
la procedura arbitrale era soggetta al diritto previgente (Girsberger, Basler
Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 407);
rilevato che secondo il Codice di diritto processuale
svizzero il tribunale arbitrale provvede direttamente all’intimazione del lodo
arbitrale (art. 386 cpv. 1 CPC), di modo che dal 1° gennaio 2011 la Camera è
competente solo per il deposito del lodo (art. 356 cpv. 1 lit. b CPC) e che la
Commissione speciale di ricorso in materia di controversie derivanti
dall’applicazione del ROC/EOC deve intimare direttamente il lodo alle parti;
considerato che si giustifica prescindere dal prelievo
di tasse e spese (art. 114 lit. c CPC) nella fattispecie, trattandosi di un
lodo arbitrale in materia di contratto di lavoro, il cui valore è
verosimilmente inferiore a fr. 30'000.-;
in applicazione degli art. 356 cpv. 1 lit. b CPC e 48
lit. b n. 8 LOG
decide: 1. Un
esemplare del lodo arbitrale emanato il 2 febbraio 2011 dalla Commissione
speciale di ricorso in materia di controversie derivanti dall’applicazione del
ROC/EOC nella vertenza tra IS 1 e CO 1 è depositato presso questa autorità
giudiziaria.
2. Gli
altri esemplari sono restituiti alla Commissione speciale di ricorso, affinché
provveda direttamente all’intimazione del lodo arbitrale alle parti.
3. Non
si prelevano tasse né spese.
4. Intimazione:
Commissione speciale di ricorso in materia di controversie derivanti
dall’applicazione del ROC/EOC
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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