12.2011.210
Arbitrato - decisione sulle prove - reclamo
31 agosto 2012Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2011.210
Data decisione, Autorità:
31.08.2012, IICCA
Titolo:
Arbitrato - decisione sulle prove - reclamo
LODO
RICORSO
art. 390 CPC
art. 392 CPC
Incarto n.
12.2011.210
Lugano
31 agosto 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - arbitrato nr. Cc-Ti
101/10 della Camera di Commercio dell’Industria e
dell’Artigianato del Cantone Ticino (composta del prof. Antonio Rigozzi,
presidente, e degli avv. Brenno Brunoni e Luca Zorzi, coarbitri) - promossa con
domanda 11 gennaio / 8 settembre 2010 da
RE 1
rappr. da RA 1
contro
CO 1
rappr. da RA 2
ed ora, avendo
il tribunale arbitrale, con ordinanza procedurale n. 10 del 27 ottobre 2011,
proposto di sottoporre una sola questione al perito giudiziario, sul ricorso 25
novembre 2011 con cui l'attore chiede di rinviare quella decisione al tribunale
arbitrale affinché abbia a completarla entro 30 giorni spiegando le ragioni per
cui aveva ritenuto di non sottoporgli anche le rimanenti tematiche litigiose e
con ciò di respingere le relative pretese, il tutto protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con risposta 8 gennaio 2012 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto :
1. Con
patto parasociale 4 febbraio 2005 (doc. B), retto dal diritto svizzero (art.
17.2), CO 1 in qualità di socio di maggioranza da una parte e RE 1 e __________
in qualità di soci promotori dall’altra si sono impegnati, mediante la costituzione
di un sindacato tra gli allora azionisti di C__________ __________ P__________
e i sottoscrittori della costituenda C__________ L__________, a garantire che
il controllo delle società fosse definito ed esercitato in modo chiaro, stabile
ed armonioso, onde favorire la continuità, lo sviluppo e la crescita a lungo
termine dell’attività promossa dalle società (art. 2.1). Nell’accordo è stato
altresì stabilito che “per loro e propri aventi causa, le parti convengono di
sottoporre al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale, secondo le
regole della Camera di Commercio del Cantone Ticino, ogni e qualsiasi
divergenza che dovesse sorgere tra di esse in relazione all’esecuzione ed
interpretazione di questo contratto. Foro arbitrale sarà Lugano” (art. 17.8).
2. Con
domanda 11 gennaio / 8 settembre 2010 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 innanzi al tribunale arbitrale della Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato
del Cantone Ticino, allo scopo: (i) di accertare e dichiarare che il prezzo
della sua partecipazione (numero 112'200 azioni, pari al 30% del capitale
sociale di C__________ L__________), da lui ceduta alla controparte in data 17
agosto 2009, era pari al 31 ottobre 2008 ad almeno € 1'607'000.-; (ii) di
accertare e dichiarare l’inadempimento della convenuta al patto parasociale,
con la sua conseguente condanna al pagamento di almeno € 2'193'000.- o in
subordine di € 100'000.- (per il cosiddetto “danno B__________”); (iii) di condannare
quest’ultima al pagamento degli importi di cui ai punti (i) e (ii) oltre
interessi; e (iv) di accertare e dichiarare l’invalidità o comunque la non
applicabilità dell’art. 11.7.2 del patto parasociale.
3. Nell’ambito
della procedura arbitrale, pacificamente retta - stante il domicilio
rispettivamente la sede in Svizzera di entrambe le parti al momento della
sottoscrizione della clausola arbitrale - dal Regolamento d’arbitrato e di
conciliazione di Lugano, il tribunale arbitrale, con ordinanza procedurale n.
10 del 27 ottobre 2011, ha dapprima designato quale perito indipendente il
dott. __________; nel prosieguo di quella decisione, ritenendo “per i motivi
che saranno esposti nel lodo finale” che non sussisteva responsabilità da parte
della convenuta in merito al cosiddetto “danno B__________”, ha proposto di
sottoporre al perito un unico quesito, e meglio quello di indicare il valore di
mercato al 31 ottobre 2008 della partecipazione dell’attore (numero 112'200
azioni, pari al 30% del capitale sociale di C__________ L__________), poi ceduta
il 17 agosto 2009; ha infine invitato le parti a comunicare i loro eventuali
commenti, limitatamente al testo del quesito, entro una settimana.
4. Con
ricorso (recte: reclamo, cfr. art. 390 cpv. 2 CPC) 25 novembre 2011 l'attore chiede di rinviare l’ordinanza procedurale n. 10 al tribunale arbitrale affinché abbia
a completarla entro 30 giorni motivando in fatto e in diritto la decisione con
cui aveva escluso la responsabilità della convenuta in merito al cosiddetto
“danno B__________”, respingendo de facto et de iure il petitum
(ii) in toto e il petitum (iii) in parte, il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi. In estrema sintesi, egli lamenta la
violazione da parte del tribunale arbitrale del suo diritto di essere sentito
in merito alla questione del “danno B__________i”, pretesa che sarebbe stata sin
d’ora respinta senza che gli sia stata fornita alcuna motivazione al riguardo,
ciò che di fatto gli impediva di poter censurare con cognizione di causa innanzi
all’autorità superiore il “lodo parziale camuffato da ordinanza procedurale”.
5. Con
risposta 5 gennaio 2012 la convenuta si è opposta al gravame. In ordine, essa
contesta che la scrivente Camera sia competente a decidere sul rimedio giuridico,
che per altro non aveva per oggetto un lodo impugnabile. Nel merito, nega che
vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito dell’attore.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al tribunale
arbitrale è stata avviata prima di quella data, la stessa resta di principio
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 407 cpv. 2 CPC) e meglio
dal concordato sull’arbitrato (CIA; RL 3.3.2.1.5). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una “decisione”
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
407 cpv. 3 CPC).
7. Contrariamente
a quanto ritenuto nel gravame, l’ordinanza procedurale n. 10, con cui il
tribunale arbitrale, ritenendo esclusa “per i motivi che saranno esposti nel
lodo finale” la responsabilità della convenuta in merito al cosiddetto “danno B__________”,
ha proposto alle parti di sottoporre al perito giudiziario una sola questione
(senza cioè quelle relative all’accertamento di quel danno), non costituisce affatto
un giudizio di merito negativo su quest’ultima pretesa (lodo parziale) non
motivato, ma per l’appunto una semplice decisione processuale, con la quale
esso, avendo già maturato il proprio convincimento su quella pretesa, con una
valutazione anticipata delle prove, si è limitato a stabilire quale doveva
essere l’oggetto della prova peritale (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 1 ad art. 25 CIA).
8. Appurato
con ciò che la decisione qui oggetto di impugnativa è una semplice decisione
ordinatoria del tribunale arbitrale, che in quanto tale avrebbe per altro potuto
essere revocata d’ufficio o su istanza di parte se ciò si fosse rivelato
necessario alla luce delle circostanze (cfr. ordinanza procedurale n. 2 del 1°
settembre 2010 pt. 9.1; in tal senso Habscheid,
Teil-, Zwischen- und Vorabschiedssprüche im schweizerischen und deutschen
Recht, ihre Anfechtbarkeit und die Rechtsfolgen ihrer Aufhebung durch
Staatsgericht (unter besonderer Berücksichtigung der Streitgenossenschaft), in:
RDS 1987 p. 677), e dunque non rientra tra i lodi (finali, parziali, o
incidentali) impugnabili nell’ambito dell’art. 392 CPC (Mráz, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 392 CPC; Rohner/Lazopoulos, DIKE-Komm-ZPO, n. 9
seg. ad art. 392; Schweizer, CPC
commenté, n. 4 e 17 ad art. 392; Gränicher,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 29 ad art. 392), il
reclamo qui in esame deve senz’altro essere dichiarato irricevibile.
9. Ma
il giudizio di irricevibilità del gravame si impone anche per ragioni di
competenza. In effetti, per legge, il lodo è di principio ora impugnabile solo mediante
ricorso al Tribunale federale (art. 389 cpv. 1 CPC), ritenuto però che le parti
possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in
accordo successivo, convenire che lo stesso possa essere impugnato mediante
ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l’art. 356 cpv. 1 CPC
(art. 390 cpv. 1 CPC). Ora, come ritenuto dalla convenuta e contrariamente a
quanto preteso dall’attore, a parte il fatto che non ci si trova confrontati
con un lodo (cfr. supra consid. 8), il fatto che nella clausola
arbitrale contenuta nel menzionato art. 17.8 del patto parasociale le parti
abbiano rinviato alle regole (Regolamento) della Camera di Commercio del
Cantone Ticino; che quel Regolamento sia già stato sostituito in precedenza, nel
marzo 1997, dal Regolamento d’arbitrato e di conciliazione di Lugano (cfr. il
suo art. 1.2); che quest’ultimo disponga che l’arbitrato è retto, in materia
interna, dalle disposizioni imperative del CIA (cfr. il suo art. 2 lett. b) e
in particolare, per quanto riguarda i mezzi di ricorso, dagli art. 36-43 CIA
(cfr. il suo art. 45); e che il CIA e meglio il suo art. 36 preveda
l’impugnazione del lodo innanzi all’autorità giudiziaria definita dal suo art.
3, ossia innanzi al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria
del Cantone ove ha sede il tribunale arbitrale; ebbene, ciò non è ancora sufficiente
per ammettere l’esistenza di una dichiarazione esplicita (“ausdrücklich”
nella versione tedesca) nel patto d’arbitrato o in accordo successivo tale da
derogare al principio della competenza decisionale del Tribunale federale. Come
già deciso nell’ambito dell’applicazione dell’art. 192 cpv. 1 LDIP, che analogamente
consente alle parti di rinunciare all’impugnazione del lodo mediante una
dichiarazione espressa (“ausdrücklich” nella versione tedesca) nel patto
di arbitrato o in un successivo accordo scritto, il semplice rinvio nel patto
d’arbitrato ad una regolamentazione procedurale - in concreto alle regole della
Camera di Commercio del Cantone Ticino, che per altro rinviavano ulteriormente
al CIA o a sue norme - che prevede una soluzione o disposizione del genere non
è in effetti idoneo allo scopo, trattandosi di un rinvio indiretto (DTF 116 II
639 consid. 2c, 133 III 235 consid. 4.3.1; TF 1° dicembre 2004 4P.62/2004
consid. 1.2, 6 giugno 2007 4A_18/2007 consid. 3.1, 21
agosto 2008 4A_194/2008 consid. 2.2; Haas/Hossfeld,
Die (neue) ZPO und die Sportschiedsgerichtsbarkeit, in: ASA Bull. 2/2012 p. 320
segg.). Tale principio vale per altro anche nell’ambito
dell’art. 353 cpv. 2 CPC, che consente alle parti di escludere l’applicazione
degli art. 353 segg. CPC a favore delle disposizioni del capitolo 12 LDIP pure mediante
una dichiarazione esplicita (“ausdrücklich” nella versione tedesca) nel
patto di arbitrato o in accordo successivo (Haas/Hossfeld,
op. cit., p. 321).
10. Ne
discende che il reclamo dell’attore dev’essere dichiarato irricevibile e non
può essere esaminato nel merito.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili, calcolate sulla base di un importo di
almeno € 2'193'000.-, relativo al cosiddetto “danno B__________”, seguono la
soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide
1. Il reclamo 25 novembre 2011 di RE 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 3’000.- sono a carico del
reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
al tribunale arbitrale della Camera di Commercio dell’Industria e
dell’Artigianato del Cantone Ticino
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
Considerandi
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster