12.2011.212
Società anonima - lacune nell'organizzazione della società - scioglimento della società - appello - fatti nuovi
27 gennaio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2011.212
Data decisione, Autorità:
27.01.2012, IICCA
Titolo:
Società anonima - lacune nell'organizzazione della società - scioglimento della società - appello - fatti nuovi
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
SOCIETÀ ANONIMA
art. 727 CO
art. 731b cpv. 1 cf. 3 CO
art. 941a cf. 1 CO
art. 317 CPC
Incarto n.
12.2011.212
Lugano
27 gennaio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2011.3410
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 18
agosto 2011 da
CO 1
contro
RI 1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un
organo di revisione e di un recapito alla sede statutaria, domanda su cui la
convenuta non si è espressa;
nell’ambito
della quale il Pretore, con sentenza 10 novembre 2011, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante
la convenuta con atto di appello 22 novembre 2011, con cui chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di non procedere allo scioglimento della società,
protestando spese e ripetibili;
mentre
l'istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
istanza 18 agosto 2011AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, RI 1, chiedendo che nei confronti della
società, priva di un organo di revisione ex art. 727 CO (il revisore iscritto __________
__________ essendo stato cancellato, cfr. doc. A) e invano diffidata sia per
raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a
ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate
le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC e art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO),
tanto più che nel frattempo la stessa risultava pure essere priva di un
recapito alla sede statutaria ex art. 153 ORC (doc. D);
che il 19
agosto 2011 il Pretore aggiunto ha assegnato alla convenuta ex art. 731b cpv. 1
n. 1 CO un termine di 30 giorni, poi prorogato di ulteriori 30 giorni, per
ripristinare la situazione legale (convocare un’assemblea generale allo scopo
di designare un nuovo organo di revisione e richiedere la sua iscrizione al
registro di commercio, oppure produrre una dichiarazione di rinuncia, a condizione
che fossero adempiuti i presupposti dell’art. 727a cpv. 2 CO, rispettivamente
fissare il recapito statutario), pena il suo scioglimento e la sua liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che il
termine assegnato essendo scaduto infruttuosamente, il Pretore, con decisione
10 novembre 2011, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha pronunciato lo
scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), senza aver prelevato
né tasse né spese (dispositivo n. 2);
che con
l’appello 22 novembre 2011 che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di non procedere allo scioglimento della
società, adducendo che il presunto problema relativo al recapito era dovuto ad
un disguido postale, di cui per altro la soluzione era già stata comunicata al
giudice in precedenza (cfr. lettera 13 settembre 2011), e che quello stesso
giorno la situazione di legalità era stata da lei ripristinata con la nomina di
un nuovo ufficio di revisione abilitato (__________, cfr. i nuovi documenti
prodotti con il gravame);
che
all’appello in questione, inoltrato contro una decisione finale resa
nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore - il 1°
gennaio 2011 - del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC),
sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv.
1 CPC);
che è a
ragione che la convenuta rileva che la presunta assenza di un suo recapito
statutario in __________ a __________ (cfr. doc. A) non era tale, il problema
riscontrato in un’occasione essendo in realtà dovuto ad un disguido postale, e
che la sua soluzione era già stata comunicata al giudice di prime cure nel
termine assegnatole il 19 agosto 2011 (cfr. lettera 13 settembre 2011);
che
giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in
appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);
che,
visto quanto precede, l’altra censura d’appello secondo cui la situazione di
legalità sarebbe stata ripristinata dopo la decisione del Pretore dev’essere
dichiarata ricevibile e fondata;
che la
dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che
il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo
nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo ad evitare lo scioglimento della
società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che
il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova)
in appello (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III
369; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n.
12.2011.142, 13 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.183, 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che nel
caso di specie la nomina del nuovo ufficio di revisione abilitato, debitamente
provata dai documenti allegati all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum,
trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia
pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid.
11.1), di modo che lo stesso può e deve essere tenuto in considerazione senza
restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747): ciò fa sì che il
provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta dev’essere
annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de
la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit
civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010
p. 362; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n.
12.2011.142, 13 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.183, 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);
che, in
definitiva, l’appello deve pertanto essere accolto nel senso che l’istanza va
respinta;
che per
quanto riguarda le spese e le ripetibili di primo e secondo grado, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale
nominale della società convenuta (cfr. doc. A; TF 22 giugno 2010
4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19 agosto 2010
4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n.
12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142, 13 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.183, 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206), vale quanto segue: visto
che il ripristino della situazione di legalità è avvenuto solo in appello, non
vi è motivo di modificare il giudizio di prima sede su tale questione, tanto
più che il Pretore non aveva caricato alle parti né tasse né spese né
ripetibili e in questa sede la convenuta non ha precisato quale sarebbe
l’eventuale indennità per ripetibili da lei pretesa; quanto alle spese e alle
ripetibili di seconda istanza, va da una parte considerato che per diritto
federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate
le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi,
in: AJP 11/2008 p. 1388), e dall’altra va tenuto conto che la convenuta è sì
risultata vincente, ma che il ritardo nel ripristinare la situazione di
legalità giustifica di accollarle almeno parte degli oneri processuali (Machado, op. cit. p. 57): nelle
particolari circostanze appare pertanto equo, in applicazione dell’art. 107
cpv. 1 lett. f CPC, porre a carico di quest’ultima metà delle spese giudiziarie
anticipate (di fr. 900.-), senza attribuzione di ripetibili per la procedura di
secondo grado;
Per i quali motivi
decide:
Fatti
I. L’appello 22 novembre 2011 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 novembre 2011 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così
riformata:
1. L’istanza è respinta.
Considerandi
II. La
tassa di giustizia e le spese di appello di complessivi fr. 450.-, da
anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono
ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, e all’Ufficio federale del
registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 30'000.-.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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